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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1257/2017 r.g. proposta
DA
, rappresentato e difesa dall'avv. Michele Tupputi, Parte_1
-attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Isabella Palmiotti,
-convenuto-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli
-convenuta-
conclusioni come da verbale di udienza del 17.2.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il e la Parte_1 Controparte_1
, allegando di essere stato aggredito da un branco di cani Controparte_2 randagi mentre percorreva a piedi una via pubblica in e di avere riportato CP_1 lesioni, in particolare alla mano sinistra, che richiedevano ricovero, terapie farmacologiche e profilattiche e successivi cicli riabilitativi di fisiokinesiterapia.
1 Deduceva che la responsabilità del sinistro occorso fosse imputabile solidalmente al e alla poiché entrambi i soggetti sono destinatari di specifici Controparte_1 CP_3
e differenti obblighi di prevenzione e controllo del randagismo, come previsti dalla legge n. 281/1991, e che gli stessi fossero tenuti al risarcimento delle lesioni subite ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Concludeva chiedendo la condanna dei predetti enti locali al risarcimento del danno biologico, quantificabile in € 8.381,40, comprensivo della liquidazione del danno morale e dei postumi permanenti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto che Controparte_1 preliminarmente chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e in ogni caso il rigetto della avversa domanda, con vittoria di spese di lite, sulla sostanziale argomentazione di cui all'art. 4 della legge 281/1991, invocata dallo stesso attore, secondo cui, in materia di prevenzione del randagismo, compete ai comuni solo la costruzione dei rifugi per cani randagi e non anche il recupero degli stessi, di esclusiva Cont competenza dei servizi veterinari delle attuali
Si costituiva anche la la quale pure, in via preliminare, domandava dichiararsi il CP_3 suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda avanzata o, in subordine, una congrua riduzione o esclusione di ogni tipo di risarcimento in favore dell'attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., con vittoria Cont di spese di causa, sulla base della considerazione secondo cui la non ha né un potere di custodia, né un dovere di vigilare sui cani randagi, ma è titolare esclusivamente del compito amministrativo di cattura dei cani vaganti solo dietro segnalazione e richiesta delle Amministrazioni Comunali e/o delle forze dell'ordine.
Alla prima udienza di trattazione le parti chiedevano concedersi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ma prima di procedere all'espletamento della prova orale il giudizio veniva interrotto per morte del difensore del , per poi essere Controparte_1 riassunto dall'attore con comparsa dell'1.10.2018.
Fissata una nuova udienza per il prosieguo del giudizio, con ordinanza dell'11.10.2019 veniva formulata una proposta conciliativa, accettata dall'attore ma non anche dalle altre parti;
veniva disposta consulenza tecnica di ufficio medico legale con provvedimento del 15.4.2021.
Depositata la relazione del C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 3.11.2022, poi al 9.3.2023 ex art. 127 ter c.p.c. e ancora al 23.11.2023. Rimessa la causa sul ruolo e assegnata ad altro magistrato, con ordinanza del 17.11.2023 veniva formulata una nuova proposta conciliativa ex art. 185
2 bis c.p.c. accettata da tutte le parti, le quali nelle successive udienze chiedevano diversi rinvii per il perfezionamento dell'accordo.
All'udienza del 17.2.2025, mutato nuovamente il giudice assegnatario del fascicolo, le parti dichiaravano di avere definito ogni questione e chiedevano pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Il fascicolo era trattenuto in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia espressa delle parti.
* * * * * * *
Orbene si ritiene doversi pronunciare la cessazione della materia del contendere, così come richiesto dalle parti.
Trattasi di una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
“Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (v. tra le altre Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19160 del 13.9.2007, cfr. nello stesso senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26299 del 18.10.2018).
Produce, infatti, cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del giudice su quanto forma oggetto della controversia, potendo detta pronuncia essere adottata anche di ufficio quando il completo componimento della lite risulti un fatto incontroverso.
Ebbene, nel presente giudizio risulta acclarata la volontà delle parti di conciliare la controversia nei termini di cui alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice con ordinanza del 17.11.2023, come da dichiarazioni depositate nel fascicolo telematico da tutte le parti e da delibera della Direzione Generale della del 7.6.2024, che CP_3 ratificava le condizioni previste nella proposta conciliativa e liquidava nella misura ivi prevista la somma risarcitoria in favore dell'attore.
Le parti hanno espressamente domandato all'udienza del 17.2.2025 di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e concordato anche la compensazione integrale delle spese di lite.
3 Come da proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalle parti, anche le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, vanno integralmente compensate.
Da ciò consegue, in conformità alle concordi conclusioni formulate sul punto dalle parti, la declaratoria di cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto accordo transattivo tra le stesse, con contestuale venir meno di ogni interesse alla pronuncia di una decisione nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da avverso il , in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t., e la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere,
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di
C.T.U., come liquidate in corso di causa a favore del dott. , con Persona_1 decreto del 5.4.2022.
Così deciso in Trani, il 19.2.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Anna Altamura
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