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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9776 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13155/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. UI AG, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 13155/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e (C.F. , Parte_2 Parte_3 C.F._1 rappresentati e difesi per delega in atti dall'Avv. Antonio Racanicchi (C.F.
(pec ed elettivamente domiciliati C.F._2 Email_1 presso il suo studio in Roma (RM) alla via Gregorio XI, n. 13;
- Appellanti
E
Controparte_1
(C.F. , con sede legale in Milano al
[...] P.IVA_2
Corso Sempione n.39, in persona del procuratore Avv. Laura Maria Agopyan giusta procura per atto Notaio in Milano del 2 marzo 2016, Rep./Racc. , Persona_1 PartitaIVA_3 conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' Dott. , CP_1 Parte_4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Stabile (C.F.
) (pec ) ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma alla Via Lisbona n. 18,
1 - Appellato
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
Cont
, e tutti domiciliati ex legge presso l' on Controparte_3 CP_4 sede in Milano, corso Sempione, 39;
- Appellati contumaci
Avente ad oggetto Assicurazione contro i danni– Appello avverso la sentenza n.
2669/2020, emessa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 29/01/2020 e non notificata (RG nn.10666/20176 e 11415/2016 riuniti)
Decisa sulle conclusioni delle parti
Per l'odierno appellante:
2
3
Per l'odierno appellato costituito:
4 , e la non si Controparte_3 CP_4 Controparte_2 costituiti in giudizio
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra , proprietaria dell'autoveicolo Alfa Romeo 147 tg DC175YL con Parte_5 atto di citazione (RG 11415/16) conveniva in giudizio , Controparte_3 CP_4
e la , in persona del L.R.P.T. e in Controparte_2 Controparte_1 persona del er sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo CP_5
Fiat DO tg BH6457BM nella causazione del sinistro occorso in data 3-6-2015 in Roma, via
Appia, e per effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
5 materiali subiti dal veicolo Alfa Romeo 147 (€ 6028,41), svalutazione commericale (€ 310,00), fermo teccnico (€ 420,00), spese stragiudiziali, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e comunque entro la competenza del giudice adito, oltre rivalutazione monetaria, danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma di interessi.
I sigg.ri , e la Controparte_3 CP_4 Controparte_2
(proprietario, conducente e assicuratrice del veicolo Fiat DO con targa estera) non si costituivano in giudizio e rimanevano contumaci.
Cont L' si costituiva in giudizio ed eccepiva: la mancata indicazione in maniera circostanziata del luogo del sinistro, individuato genericamente come via Appia, senza altre indicazioni stradali;
la necessaria riunione del procedimento RG 11415/16, a quello RG
10666/16, instaurato da in qualità di cessionaria del credito dalla Sig.ra Parte_1
, proprietaria della Volkswagen GO tg EN754EA; la nullità della notifica Parte_6 dell'atto di citazione nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo straniero, per inosservanza dell'art.142 c.p.c.; contestava poi la richiesta risarcitoria e la quantificazione dei danni materiali, considerato il valore commerciale del veicolo danneggiato stimato in €
3300,00 con conseguente antieconomicità delle riparazioni. Nel merito chiedeva di rigettare le domande formulate dalla parte attrice;
in via subordinata, chiedeva di dichiarare l'operatività della presunzione di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., riconoscendo un concorso di colpa tra il veicolo Fiat DO e la per non avere quest'ultima rispettato la distanza Pt_7 di sicurezza dalla Alfa Romeo 147, ed in ogni caso di riqualificare gli importi eventualmente spettanti alla parte attrice nella misura ritenuta di giustizia.
Riunita la causa civile RG 11415/16 a quella RG 10666/16 su richiesta di tutte le parti, la parte attrice specificava di limitare la domanda di condanna al risarcimento dei danni alla Cont sola ome da atto di citazione in rinnovazione, e all'esito dell'istruttoria svolta, il Giudice di Pace di Roma emetteva la sentenza n.2669/2020, pubblicata in data 29/01/2020, non notificata, e definitivamente pronunziando così decideva:
“ rigetta la domanda delle parti attrici;
condanna la società l pagamento in favore dell delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi € 1450,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
condanna la signora al pagamento in favore dell elle spese di lite, che Parte_5 CP_1 liquida in complessivi € 1200,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”.
Nulla per le spese di lite tra le parti attrici e le parti convenute.” 6
-- Il Giudice di Pace così motivava la decisione:
“dall'istruttoria espletata non sono risultate adeguatamente provate le circostanze dedotte dalle parti attrici a fondamento delle rispettive domande risarcitorie, che non sono emersi elementi obbiettivi idonei a chiarire l'esatta dinamica del sinistro ed in particolare se la
GO fosse stata tamponata dal veicolo estero mentre era già ferma incolonnata a causa del traffico e se fosse stata sospinta
contro
Alfa romeo antistante o se invece i veicoli fossero in movimento e mantenessero ciascuno la distanza di sicurezza;
che non è stato dimostrato che i danni lamentati fossero riconducibili eziologicamente all'evento come descritto nei rispettivi atti di citazione;
che il modello CAI non è completo: non viene ben precisato il luogo del presunto incidente né l'indicazione della segnaletica presente, né le modalità di svolgimento dello sinistro
e il susseguirsi delle collisioni, non sono specificati i danni visibili delle vetture coinvolte, il modulo CAI non costituisce quindi da solo la prova che il sinistro si sia verificato per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo TG BH6457BM. Che il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvoltiti, leggibile, e completo in ogni sua parte (deve recare l'indicazione della data, del luogo, segnaletica esistente, modalità, descrizione della dinamica con indicazione grafica) fa piena prova a carico del confitente ma non a carico del proprietario coobbligato;
che il comportamento processuale del contumace rimasto contumace non può essere valutato ai fini CP_4 della decisione;
che il teste escusso ha reso la deposizione del tutto generica;
che i preventivi depositati non sono di per se idonei a dimostrare la sufficienza del nesso causale tra il danno e
l'evento.”
Avverso detta pronuncia in persona del l.r. pro Parte_1 tempore, e proponevano appello chiedendo la riforma integrale della sentenza e Parte_5 concludendo che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'automobile Fiat DO tg
BH6457BM nella causazione del sinistro occorso in data 3-6-2015.
A fondamento del proprio atto di gravame le appellanti deducevano l'erroneità della impugnata sentenza per aver il Giudice di Prime Cure:
- proceduto ad un'erronea valutazione delle prove dedotte in giudizio, non valorizzando adeguatamente né il modulo CAI, regolarmente sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli coinvolti (con conseguente presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'Assicuratore il quale sarebbe stato onerato della prova contraria, mai concretamente fornita) né la precisa prova testimoniale assunta nel
7 corso del giudizio di primo grado, con l'escussione del teste oculare, Tes_1
, presente al fatto;
invero, sul punto, il Giudice di prime cure nulla aveva
[...] dedotto circa l'attendibilità della testimone e sulla rilevanza della testimonianza aveva esclusivamente statuito, in sintesi, che il teste non aveva chiarito la dinamica del sinistro sul presupposto della incapacità di costui di valutare le distanze di sicurezza tra i veicoli;
- rigettato la domanda attorea per non aver, le appellanti, fornito adeguata dimostrazione in ordine alla ricostruzione cinematica dell'evento del 3-06-2015 nonostante la molteplice documentazione allegate che dava prova di un “tipico tamponamento multiplo” ad opera della che aveva dapprima urtato la Parte_8
Alfa Romeo 147 tg DC175YL la quale, a sua volta, aveva urtato la Volkswagen GO tg EN 754 EA nonostante la mancata contestazione del fatto storico e della dinamica del sinistro nella fase ante causam, in sede stragiudiziale, da parte di alcuna delle comparenti;
Cont
- omesso di valutare il comportamento dilatorio, omissivo ed inconcludente dell' che, intervenuta per conto del soggetto tamponante veicolo Fiat DO, aveva omesso di inviare alle comparenti la perizia attestante la quantificazione dei danni e idonea a provare la dinamica del sinistro;
- condannato, esse appellanti, alla rifusione delle spese di lite del primo grado di Cont giudizio nei confronti dell'
Cont Si costituiva la in persona del LRPT, chiedendo la fissazione di una nuova udienza previa dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini minimi a comparire di cui all'art.126 Cod. Ass., il rigetto delle doglianze avversarie, e, in via subordinata, di accertare e dichiarare il concorso di colpa tra i veicoli Fiat DO e Volkswagen GO per non aver rispettato la distanza di sicurezza nei confronti del veicolo Alfa di proprietà della CP_6 sig.ra per l'effetto ripartendo le conseguenti responsabilità nella misura del 50%, Pt_3 concludendo infine come sopra riportato in epigrafe.
Cont L' spiegava le proprie ragioni adducendo preliminarmente che, tra la data della notifica e quella dell'udienza indicata, vi erano dei termini minori di giorni 180. Nel merito, asseriva la manifesta infondatezza delle ragioni avversarie in quanto: a) l'escussione testimoniale avrebbe dimostrato la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure, in ordine alla genericità della deposizione;
b) la mancata comparizione del responsabile civile
8 per rendere l'interrogatorio formale non poteva essere valutata ex art. 232 c.p.c., stante la Cont residenza estera del soggetto (contumace, l'atto di interpello era stato intimato presso l' ;
c) il modello CAI in atti non poteva fare prova neppure presuntiva del sinistro essendo stato compilato in maniera sommaria e lacunosa;
d) le appellanti non avevano fornito alcuna valida prova in ordine alla dinamica del sinistro e alla conseguente riconducibilità eziologica dei danni lamentati all'evento; e) le statuizioni in merito alle spese di lite erano corrette.
Espletate le formalità di rito, la causa veniva trattenuta infine in decisione con ordinanza del 18.04.2025, sostituiva dell'udienza cartolare del 19.03.2025, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. ridotti (20+20 gg).
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da in persona del l.r. pro tempore Parte_1
e da è infondato e va respinto. Parte_5
Secondo quanto sostenuto dalle parti appellanti, il giudice di primo grado avrebbe ignorato innanzitutto le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale da
[...]
che avrebbero confermato la dinamica del sinistro come descritta dalle parti attrici, Tes_1 ora appellanti, in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente del Fiat Ducato, con targa estera.
Al riguardo, vale riportare la deposizione del teste indicato ‹‹...mi trovavo alla guida della mia autovettura su via Appia, non ricordo l'altezza di via Appia, ma ricordo che era in direzione dell'altezza centro abitato. Non sono pratico di Roma e mi muovo con il navigatore.
Ricordo che nel tratto di via Appia interessato vi era una corsia, io procedevo e venivo sorpassato da un furgoncino di colore bianco che tamponava una GO bianca;
non so dire se la GO fosse ferma o era in movimento, ma era quasi ferma a causa del traffico...››.
Orbene, sembra da confermare quanto rilevato dal Giudice di prime cure, ovvero che la deposizione appare generica sia con riferimento allo stato dei luoghi (la via Appia è lunghissima e non è precisato a che altezza sarebbe avvenuto il sinistro) che alla dinamica del sinistro, “senza nulla precisare sulla distanza dai veicoli coinvolti e senza fornire alcun dettaglio sui danni lamentati"; anche la circostanza se tutti i veicoli coinvolti fossero in movimento o alcuni fermi, rimane irrisolta nella deposizione.
9 Nulla si può poi argomentare, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, dalla mancata comparizione di (conducente del veicolo estero) per rendere CP_4
l'interrogatorio all'udienza del 14 dicembre 2017; infatti non può certo applicarsi l'art. 232
c.p.c. al caso di specie, atteso che lo stesso risulta residente all'estero e la citazione per rendere l'interrogatorio formale era stata eseguita dalla difesa attrice solo presso la sede dell' CP_1
(domicilio ex lege ad altri fini) e non anche presso la residenza dell'interrogando.
Secondo la difesa delle parti appellanti, il giudice di primo grado avrebbe errato poi nel ritenere privo di valenza probatoria il modulo C.A.I. depositato in atti.
E' noto che in relazione alla valenza processuale del modello CAI, la Corte di Cassazione ha già da tempo stabilito che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, deve essere liberamente apprezzata dal giudice (Cfr.
Cass. Civ., SU., sentenza n. 10311 del 05/05/2006), in quanto, quand'anche generi una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, questi potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione.
Ma nel caso di specie, neppure tale valenza probatoria limitata può essere riconosciuta al modulo CAI prodotto, sia pur “a doppia firma”, stante le sue numerose lacune.
In primo luogo l'indirizzo risulta incompleto. Nel modulo vi è unicamente l'indicazione del luogo - via “Roma - via Appia/Ciampino” - senza alcun riferimento al numero civico, alla segnaletica stradale e alla direzione di marcia e eventuali intersezioni. La via riportata è notoriamente lunghissima, per cui la mancata indicazione di tali elementi oltre alla mancata indicazione della direzione di marcia costituiscono gravi fattori di incompletezza in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, come visto sopra non compensati da una testimonianza non meno generica.
Inoltre, alquanto generica è la rappresentazione in detto modulo delle modalità di svolgimento del sinistro e del susseguirsi delle collisioni (Cfr. documento modulo CAI depositato dall'odierna appellante nel presente giudizio).
Anche qui, vale richiamare quanto affermato dal Giudice di Pace, per cui "In ordine alla dinamica del sinistro, dal modello CAI, sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti, per la vettura A (tg. BH6457BM) risulta barrata la casella “tamponava procedendo nello stesso senso
e nella stessa fila”; è schematicamente riprodotto il grafico dell'incidente al momento dell'urto, rappresentando i tre veicoli in fila, l'uno dietro l'altro e sono indicati i punti d'urto degli altri due veicoli (GO e Alfa Romeo) senza specificare i danni visibili dei mezzi coinvolti. Invero, il modulo
10 CAI, (appare) compilato in maniera sommaria e lacunosa, non contenendo (inoltre) alcuno specifico riferimento al luogo in cui si è verificato il sinistro,”.
Le parti appellanti si dolgono della pronuncia impugnata anche laddove ritiene non provato neppure il nesso causale tra l'evento come affermato dagli attori e i danni asseritamente subiti dai veicoli delle parti appellanti.
Ma invero, anche in tal caso non si può non concordare con il Giudice di prima istanza, laddove ha ritenuto che né i preventivi di spesa né la documentazione fotografica dei due veicoli danneggiati forniscono elementi idonei a dimostrare “la compatibilità di tutti i danni materiali subiti con le circostanze di fatto addotte”, ed invero neppure forniscono una prova idonea della quantificazione dei danno, essendo prodotti preventivi di spesa (n.371 dell'8.6.2015, redatto dall' per la Alfa Romeo, n.373 del Parte_1
23.7.2015, redatto dall' per la Wolkswagen GO) che Parte_1 costituiscono documenti di formazione unilaterale di una parte in giudizio.
Le argomentazioni esposte assorbono gli ulteriori motivi.
Va quindi rigettato l'appello proposto da e Parte_1
, e per l'effetto confermata per l'intero la sentenza n.2669/2020, del Giudice di Parte_3
Pace di Roma, pubblicata in data 29/01/2020.
Infine, la censura sulle spese di lite rimane assorbita dal rigetto dell'appello, laddove si limita a censurare non il loro importo ma solo l'asserita erroneità della soccombenza ritenuta dal Giudice, censura risultata però infondata.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e gli appellanti sono tenuti in solido, e in parti uguali nei rapporti interni, a rifonderle all' così come Controparte_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014, aggiornato dal d.m. 147/2022, in relazione al valore della causa (disputatum, euro 15.000,00 a dichiarazione della stessa parte appellante) ed all'impegno difensivo ordinario, escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
UI AG, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di , in persona del LRPT, di Controparte_2
e di Controparte_3 CP_4
- rigetta l'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., e , e per l'effetto conferma per l'intero la sentenza Parte_3
n.2669/2020, del Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 29/01/2020;
- condanna l' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e , in solido tra loro e per pari quota nei rapporti interni, a Parte_3 rifondere le spese del presente grado all' liquidate in complessivi Controparte_1
€ 3397,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15 %, di Iva e
Cpa secondo legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e , in solido tra loro, dell'ulteriore Parte_1 Parte_3 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, così decisa il 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott. UI AG
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. UI AG, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 13155/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e (C.F. , Parte_2 Parte_3 C.F._1 rappresentati e difesi per delega in atti dall'Avv. Antonio Racanicchi (C.F.
(pec ed elettivamente domiciliati C.F._2 Email_1 presso il suo studio in Roma (RM) alla via Gregorio XI, n. 13;
- Appellanti
E
Controparte_1
(C.F. , con sede legale in Milano al
[...] P.IVA_2
Corso Sempione n.39, in persona del procuratore Avv. Laura Maria Agopyan giusta procura per atto Notaio in Milano del 2 marzo 2016, Rep./Racc. , Persona_1 PartitaIVA_3 conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' Dott. , CP_1 Parte_4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Stabile (C.F.
) (pec ) ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma alla Via Lisbona n. 18,
1 - Appellato
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
Cont
, e tutti domiciliati ex legge presso l' on Controparte_3 CP_4 sede in Milano, corso Sempione, 39;
- Appellati contumaci
Avente ad oggetto Assicurazione contro i danni– Appello avverso la sentenza n.
2669/2020, emessa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 29/01/2020 e non notificata (RG nn.10666/20176 e 11415/2016 riuniti)
Decisa sulle conclusioni delle parti
Per l'odierno appellante:
2
3
Per l'odierno appellato costituito:
4 , e la non si Controparte_3 CP_4 Controparte_2 costituiti in giudizio
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra , proprietaria dell'autoveicolo Alfa Romeo 147 tg DC175YL con Parte_5 atto di citazione (RG 11415/16) conveniva in giudizio , Controparte_3 CP_4
e la , in persona del L.R.P.T. e in Controparte_2 Controparte_1 persona del er sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo CP_5
Fiat DO tg BH6457BM nella causazione del sinistro occorso in data 3-6-2015 in Roma, via
Appia, e per effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
5 materiali subiti dal veicolo Alfa Romeo 147 (€ 6028,41), svalutazione commericale (€ 310,00), fermo teccnico (€ 420,00), spese stragiudiziali, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e comunque entro la competenza del giudice adito, oltre rivalutazione monetaria, danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma di interessi.
I sigg.ri , e la Controparte_3 CP_4 Controparte_2
(proprietario, conducente e assicuratrice del veicolo Fiat DO con targa estera) non si costituivano in giudizio e rimanevano contumaci.
Cont L' si costituiva in giudizio ed eccepiva: la mancata indicazione in maniera circostanziata del luogo del sinistro, individuato genericamente come via Appia, senza altre indicazioni stradali;
la necessaria riunione del procedimento RG 11415/16, a quello RG
10666/16, instaurato da in qualità di cessionaria del credito dalla Sig.ra Parte_1
, proprietaria della Volkswagen GO tg EN754EA; la nullità della notifica Parte_6 dell'atto di citazione nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo straniero, per inosservanza dell'art.142 c.p.c.; contestava poi la richiesta risarcitoria e la quantificazione dei danni materiali, considerato il valore commerciale del veicolo danneggiato stimato in €
3300,00 con conseguente antieconomicità delle riparazioni. Nel merito chiedeva di rigettare le domande formulate dalla parte attrice;
in via subordinata, chiedeva di dichiarare l'operatività della presunzione di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., riconoscendo un concorso di colpa tra il veicolo Fiat DO e la per non avere quest'ultima rispettato la distanza Pt_7 di sicurezza dalla Alfa Romeo 147, ed in ogni caso di riqualificare gli importi eventualmente spettanti alla parte attrice nella misura ritenuta di giustizia.
Riunita la causa civile RG 11415/16 a quella RG 10666/16 su richiesta di tutte le parti, la parte attrice specificava di limitare la domanda di condanna al risarcimento dei danni alla Cont sola ome da atto di citazione in rinnovazione, e all'esito dell'istruttoria svolta, il Giudice di Pace di Roma emetteva la sentenza n.2669/2020, pubblicata in data 29/01/2020, non notificata, e definitivamente pronunziando così decideva:
“ rigetta la domanda delle parti attrici;
condanna la società l pagamento in favore dell delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi € 1450,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
condanna la signora al pagamento in favore dell elle spese di lite, che Parte_5 CP_1 liquida in complessivi € 1200,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”.
Nulla per le spese di lite tra le parti attrici e le parti convenute.” 6
-- Il Giudice di Pace così motivava la decisione:
“dall'istruttoria espletata non sono risultate adeguatamente provate le circostanze dedotte dalle parti attrici a fondamento delle rispettive domande risarcitorie, che non sono emersi elementi obbiettivi idonei a chiarire l'esatta dinamica del sinistro ed in particolare se la
GO fosse stata tamponata dal veicolo estero mentre era già ferma incolonnata a causa del traffico e se fosse stata sospinta
contro
Alfa romeo antistante o se invece i veicoli fossero in movimento e mantenessero ciascuno la distanza di sicurezza;
che non è stato dimostrato che i danni lamentati fossero riconducibili eziologicamente all'evento come descritto nei rispettivi atti di citazione;
che il modello CAI non è completo: non viene ben precisato il luogo del presunto incidente né l'indicazione della segnaletica presente, né le modalità di svolgimento dello sinistro
e il susseguirsi delle collisioni, non sono specificati i danni visibili delle vetture coinvolte, il modulo CAI non costituisce quindi da solo la prova che il sinistro si sia verificato per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo TG BH6457BM. Che il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvoltiti, leggibile, e completo in ogni sua parte (deve recare l'indicazione della data, del luogo, segnaletica esistente, modalità, descrizione della dinamica con indicazione grafica) fa piena prova a carico del confitente ma non a carico del proprietario coobbligato;
che il comportamento processuale del contumace rimasto contumace non può essere valutato ai fini CP_4 della decisione;
che il teste escusso ha reso la deposizione del tutto generica;
che i preventivi depositati non sono di per se idonei a dimostrare la sufficienza del nesso causale tra il danno e
l'evento.”
Avverso detta pronuncia in persona del l.r. pro Parte_1 tempore, e proponevano appello chiedendo la riforma integrale della sentenza e Parte_5 concludendo che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'automobile Fiat DO tg
BH6457BM nella causazione del sinistro occorso in data 3-6-2015.
A fondamento del proprio atto di gravame le appellanti deducevano l'erroneità della impugnata sentenza per aver il Giudice di Prime Cure:
- proceduto ad un'erronea valutazione delle prove dedotte in giudizio, non valorizzando adeguatamente né il modulo CAI, regolarmente sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli coinvolti (con conseguente presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'Assicuratore il quale sarebbe stato onerato della prova contraria, mai concretamente fornita) né la precisa prova testimoniale assunta nel
7 corso del giudizio di primo grado, con l'escussione del teste oculare, Tes_1
, presente al fatto;
invero, sul punto, il Giudice di prime cure nulla aveva
[...] dedotto circa l'attendibilità della testimone e sulla rilevanza della testimonianza aveva esclusivamente statuito, in sintesi, che il teste non aveva chiarito la dinamica del sinistro sul presupposto della incapacità di costui di valutare le distanze di sicurezza tra i veicoli;
- rigettato la domanda attorea per non aver, le appellanti, fornito adeguata dimostrazione in ordine alla ricostruzione cinematica dell'evento del 3-06-2015 nonostante la molteplice documentazione allegate che dava prova di un “tipico tamponamento multiplo” ad opera della che aveva dapprima urtato la Parte_8
Alfa Romeo 147 tg DC175YL la quale, a sua volta, aveva urtato la Volkswagen GO tg EN 754 EA nonostante la mancata contestazione del fatto storico e della dinamica del sinistro nella fase ante causam, in sede stragiudiziale, da parte di alcuna delle comparenti;
Cont
- omesso di valutare il comportamento dilatorio, omissivo ed inconcludente dell' che, intervenuta per conto del soggetto tamponante veicolo Fiat DO, aveva omesso di inviare alle comparenti la perizia attestante la quantificazione dei danni e idonea a provare la dinamica del sinistro;
- condannato, esse appellanti, alla rifusione delle spese di lite del primo grado di Cont giudizio nei confronti dell'
Cont Si costituiva la in persona del LRPT, chiedendo la fissazione di una nuova udienza previa dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini minimi a comparire di cui all'art.126 Cod. Ass., il rigetto delle doglianze avversarie, e, in via subordinata, di accertare e dichiarare il concorso di colpa tra i veicoli Fiat DO e Volkswagen GO per non aver rispettato la distanza di sicurezza nei confronti del veicolo Alfa di proprietà della CP_6 sig.ra per l'effetto ripartendo le conseguenti responsabilità nella misura del 50%, Pt_3 concludendo infine come sopra riportato in epigrafe.
Cont L' spiegava le proprie ragioni adducendo preliminarmente che, tra la data della notifica e quella dell'udienza indicata, vi erano dei termini minori di giorni 180. Nel merito, asseriva la manifesta infondatezza delle ragioni avversarie in quanto: a) l'escussione testimoniale avrebbe dimostrato la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure, in ordine alla genericità della deposizione;
b) la mancata comparizione del responsabile civile
8 per rendere l'interrogatorio formale non poteva essere valutata ex art. 232 c.p.c., stante la Cont residenza estera del soggetto (contumace, l'atto di interpello era stato intimato presso l' ;
c) il modello CAI in atti non poteva fare prova neppure presuntiva del sinistro essendo stato compilato in maniera sommaria e lacunosa;
d) le appellanti non avevano fornito alcuna valida prova in ordine alla dinamica del sinistro e alla conseguente riconducibilità eziologica dei danni lamentati all'evento; e) le statuizioni in merito alle spese di lite erano corrette.
Espletate le formalità di rito, la causa veniva trattenuta infine in decisione con ordinanza del 18.04.2025, sostituiva dell'udienza cartolare del 19.03.2025, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. ridotti (20+20 gg).
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da in persona del l.r. pro tempore Parte_1
e da è infondato e va respinto. Parte_5
Secondo quanto sostenuto dalle parti appellanti, il giudice di primo grado avrebbe ignorato innanzitutto le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale da
[...]
che avrebbero confermato la dinamica del sinistro come descritta dalle parti attrici, Tes_1 ora appellanti, in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente del Fiat Ducato, con targa estera.
Al riguardo, vale riportare la deposizione del teste indicato ‹‹...mi trovavo alla guida della mia autovettura su via Appia, non ricordo l'altezza di via Appia, ma ricordo che era in direzione dell'altezza centro abitato. Non sono pratico di Roma e mi muovo con il navigatore.
Ricordo che nel tratto di via Appia interessato vi era una corsia, io procedevo e venivo sorpassato da un furgoncino di colore bianco che tamponava una GO bianca;
non so dire se la GO fosse ferma o era in movimento, ma era quasi ferma a causa del traffico...››.
Orbene, sembra da confermare quanto rilevato dal Giudice di prime cure, ovvero che la deposizione appare generica sia con riferimento allo stato dei luoghi (la via Appia è lunghissima e non è precisato a che altezza sarebbe avvenuto il sinistro) che alla dinamica del sinistro, “senza nulla precisare sulla distanza dai veicoli coinvolti e senza fornire alcun dettaglio sui danni lamentati"; anche la circostanza se tutti i veicoli coinvolti fossero in movimento o alcuni fermi, rimane irrisolta nella deposizione.
9 Nulla si può poi argomentare, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, dalla mancata comparizione di (conducente del veicolo estero) per rendere CP_4
l'interrogatorio all'udienza del 14 dicembre 2017; infatti non può certo applicarsi l'art. 232
c.p.c. al caso di specie, atteso che lo stesso risulta residente all'estero e la citazione per rendere l'interrogatorio formale era stata eseguita dalla difesa attrice solo presso la sede dell' CP_1
(domicilio ex lege ad altri fini) e non anche presso la residenza dell'interrogando.
Secondo la difesa delle parti appellanti, il giudice di primo grado avrebbe errato poi nel ritenere privo di valenza probatoria il modulo C.A.I. depositato in atti.
E' noto che in relazione alla valenza processuale del modello CAI, la Corte di Cassazione ha già da tempo stabilito che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, deve essere liberamente apprezzata dal giudice (Cfr.
Cass. Civ., SU., sentenza n. 10311 del 05/05/2006), in quanto, quand'anche generi una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, questi potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione.
Ma nel caso di specie, neppure tale valenza probatoria limitata può essere riconosciuta al modulo CAI prodotto, sia pur “a doppia firma”, stante le sue numerose lacune.
In primo luogo l'indirizzo risulta incompleto. Nel modulo vi è unicamente l'indicazione del luogo - via “Roma - via Appia/Ciampino” - senza alcun riferimento al numero civico, alla segnaletica stradale e alla direzione di marcia e eventuali intersezioni. La via riportata è notoriamente lunghissima, per cui la mancata indicazione di tali elementi oltre alla mancata indicazione della direzione di marcia costituiscono gravi fattori di incompletezza in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, come visto sopra non compensati da una testimonianza non meno generica.
Inoltre, alquanto generica è la rappresentazione in detto modulo delle modalità di svolgimento del sinistro e del susseguirsi delle collisioni (Cfr. documento modulo CAI depositato dall'odierna appellante nel presente giudizio).
Anche qui, vale richiamare quanto affermato dal Giudice di Pace, per cui "In ordine alla dinamica del sinistro, dal modello CAI, sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti, per la vettura A (tg. BH6457BM) risulta barrata la casella “tamponava procedendo nello stesso senso
e nella stessa fila”; è schematicamente riprodotto il grafico dell'incidente al momento dell'urto, rappresentando i tre veicoli in fila, l'uno dietro l'altro e sono indicati i punti d'urto degli altri due veicoli (GO e Alfa Romeo) senza specificare i danni visibili dei mezzi coinvolti. Invero, il modulo
10 CAI, (appare) compilato in maniera sommaria e lacunosa, non contenendo (inoltre) alcuno specifico riferimento al luogo in cui si è verificato il sinistro,”.
Le parti appellanti si dolgono della pronuncia impugnata anche laddove ritiene non provato neppure il nesso causale tra l'evento come affermato dagli attori e i danni asseritamente subiti dai veicoli delle parti appellanti.
Ma invero, anche in tal caso non si può non concordare con il Giudice di prima istanza, laddove ha ritenuto che né i preventivi di spesa né la documentazione fotografica dei due veicoli danneggiati forniscono elementi idonei a dimostrare “la compatibilità di tutti i danni materiali subiti con le circostanze di fatto addotte”, ed invero neppure forniscono una prova idonea della quantificazione dei danno, essendo prodotti preventivi di spesa (n.371 dell'8.6.2015, redatto dall' per la Alfa Romeo, n.373 del Parte_1
23.7.2015, redatto dall' per la Wolkswagen GO) che Parte_1 costituiscono documenti di formazione unilaterale di una parte in giudizio.
Le argomentazioni esposte assorbono gli ulteriori motivi.
Va quindi rigettato l'appello proposto da e Parte_1
, e per l'effetto confermata per l'intero la sentenza n.2669/2020, del Giudice di Parte_3
Pace di Roma, pubblicata in data 29/01/2020.
Infine, la censura sulle spese di lite rimane assorbita dal rigetto dell'appello, laddove si limita a censurare non il loro importo ma solo l'asserita erroneità della soccombenza ritenuta dal Giudice, censura risultata però infondata.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e gli appellanti sono tenuti in solido, e in parti uguali nei rapporti interni, a rifonderle all' così come Controparte_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014, aggiornato dal d.m. 147/2022, in relazione al valore della causa (disputatum, euro 15.000,00 a dichiarazione della stessa parte appellante) ed all'impegno difensivo ordinario, escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
UI AG, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di , in persona del LRPT, di Controparte_2
e di Controparte_3 CP_4
- rigetta l'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., e , e per l'effetto conferma per l'intero la sentenza Parte_3
n.2669/2020, del Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 29/01/2020;
- condanna l' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e , in solido tra loro e per pari quota nei rapporti interni, a Parte_3 rifondere le spese del presente grado all' liquidate in complessivi Controparte_1
€ 3397,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15 %, di Iva e
Cpa secondo legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e , in solido tra loro, dell'ulteriore Parte_1 Parte_3 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, così decisa il 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott. UI AG
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