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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 650/2023 RGAC vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
RE RR ed elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'Avv.
CO NN (cod. fisc. ) al Viale De Filippis 31, in virtù C.F._2
di procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Algieri, presso il cui Controparte_1 CP_2
studio, in Acri (CS), via don Luigi Sturzo n. 26/A, sono altresì elettivamente domiciliati,
giusta procura in atti
APPELLATI
All'esito dell'udienza del 06.11.2023 con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione, sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per parte appellante: << …accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1776/2022 - emessa dal Tribunale di Cosenza, Prima Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Gino BLOISE nell'ambito del giudizio N. R.G. 2773/2018,
pubblicata il 18.10.2022, comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 20.10.2022, mai notificata
ai sensi dell' art. 325 cpc. - rigettare la domanda proposta dagli attori/odierni appellati, disattendendo
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli stessi dinanzi al Tribunale, e/o accogliere tutte le
conclusioni avanzate in prime cure dal convenuto/odierno appellante, che qui si riportano:
“-) rigettare integralmente le domande degli attori perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi
di cui alla narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio - oltre R.S.G. 15%, C.A.P. 4% ed I.V.A. in
vigore se dovuta – da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario tenendo conto,
comunque, dell'esito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Con ogni conseguente statuizione, in questa sede, in ordine alle competenze difensive, stante la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'appellante..>>;
per parte appellata.: << rigettare il gravame proposto dal Sig. , poichè infondato in Parte_1
fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di
primo grado.-condannare parte appellante alle spese e compensi professionali del presente grado di
giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore.->>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella ordinanza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 CP_2
rappresentavano di aver erogato in prestito a , in più dazioni in contanti e per spese ed Parte_1
esigenze personali anche relative alla sua attività di imbianchino, in costanza di matrimonio con la
OT la somma complessiva di € 8.400,00, di cui chiedevano quindi la Parte_2
restituzione, anche in considerazione del fatto che il debitore, in sede di separazione e giusta relativo
verbale, si era esplicitamente accollato tutti i debiti contratti durante il matrimonio nei confronti di
privati, tra cui quelli oggetto di causa, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda Parte_1
siccome non preceduta da negoziazione assistita obbligatoria per il valore della stessa;
contestava
2 quindi di aver ricevuto alcun prestito dagli attori, semmai elargito alla OT, non potendosi di
conseguenza sostenere in alcun modo l'esistenza di un contratto di mutuo dal quale far scaturire
l'obbligo restitutorio invocato, e rimanendo a tal proposito tendenziosa l'interpretazione delle
condizioni di separazione;
instava quindi per la declaratoria di improcedibilità o, in subordine, per il
rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con prova testimoniale
e, all'udienza del 07.06.2022, celebrata figurativamente ai sensi dell'art. 221 l. n. 77/2020 e s.m.i.,
trattenuta a sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note rispettivamente depositate,
con termini per conclusionali e repliche.”
Il Tribunale di Cosenza all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 2773/2018 emetteva la sentenza n. 1776/2022, depositata in data 18.10.2022, con la quale così provvedeva:
“il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando
sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e e, per l'effetto, condanna Controparte_3 CP_2 Pt_1
alla restituzione, in loro favore, della somma complessiva di € 8.400,00, oltre interessi al
[...]
saggio legale dalla domanda al saldo;
- condanna altresì il ridetto convenuto alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite, che
liquida in € 278,45 per esborsi documentati ed in 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimb.
forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Algieri,
dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza deducendo, in particolare:
- illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c.; per violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c.; nonché per violazione dell'art. 111 cost., co. 4 e 132
c.p.c., avendo errato il giudice di prime cure nella ricostruzione dei fatti e nel ritenere che il convenuto non avesse negato l'erogazione, limitandosi ad imputarla alla ex coniuge, atteso che già nella comparsa di costituzione e risposta (pagg. 3 e 4, in punto di infondatezza della domanda) l'appellante ha sostenuto che “ … nessuna somma di denaro gli è stata mai concessa
3 in prestito dai sigg.ri né, tantomeno, lo stesso ne ha fatto mai richiesta … Parte_3
Conseguentemente, NON ESISTE ALCUN CONTRATTO DI MUTUO tra le parti in causa…”
ed essendosi basato su una prova testimoniale inammissibile e contraddittoria;
- erroneita' della statuizione di primo grado anche in ordine alle spese stante l'infondatezza della domanda.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_3 CP_2
in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza gravata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa veniva rinviata ai fini della rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 10-10-2022 n. 149 e nella specie applicabile ratione temporis.
Quindi, depositate comparse conclusionali e note di replica, all'esito dell'udienza del
6 novembre 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da sia fondato per le ragioni Parte_1
di seguito esposte.
Invero, l'odierno appellante ha impugnato le parti motivazionali della sentenza di primo grado per errata ricostruzione del fatto sostenendo che il giudice di prime ha fondato la propria decisione sull'erroneo convincimento che il convenuto non avesse negato l'erogazione, limitandosi ad imputarla alla ex coniuge, nonchè su una prova testimoniale da ritenersi inammissibile oltre che contraddittoria.
Orbene, e premettendo di aver erogato in prestito Controparte_3 CP_2
a , in più dazioni in contanti e per spese ed esigenze personali anche relative Parte_1
alla sua attività di imbianchino, in costanza di matrimonio con la OT , Parte_2
la somma complessiva di € 8.400,00, hanno agito in giudizio per sentire condannare lo stesso alla restituzione della predetta somma.
Orbene, risulta evidente come la richiesta di restituzione della somma sia avvenuta in ragione del prestito infruttifero asseritamente effettuato in favore dell'odierno appellante.
4 Occorre ricordare che il prestito infruttifero appartiene ai prestiti tra privati non regolamentati, cioè senza la presenza di intermediari finanziari. Infatti, non vengono elargiti da banche o da società finanziarie, ma avvengono appunto tra due soggetti privati anche attraverso l'uso del bonifico bancario.
In linea di principio il prestito tra privati senza garanzie, oppure con garanzie, il prestito infruttifero o fruttifero che sia, rappresenta una fattispecie del tutto lecita e sussumibile tecnicamente nello schema del contratto di mutuo, come correttamente giuridicamente inquadrato dal giudice di prime cure.
Quando un soggetto agisce in giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate alla controparte deve dimostrare per intero il fatto costitutivo della propria pretesa (art. 2697 c.c.). Per ottenere la restituzione delle somme, l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (Cass. 27372/2021).
Nel caso di specie risulta contestata la corresponsione della somma di € 8.400,00 in favore dell'appellante che, sin dalla sua costituzione in giudizio ha contestato l'esistenza di un prestito in suo favore “ … nessuna somma di denaro gli è stata mai concessa in prestito dai
Sigg.ri né, tantomeno, lo stesso ne ha fatto mai richiesta … Parte_3
Conseguentemente, NON ESISTE ALCUN CONTRATTO DI MUTUO tra le parti in causa…”.
Risulta, dunque, errata la premessa del giudice di prime cure che ha affermato “nel caso di
specie il convenuto non ha negato l'erogazione, limitandosi ad imputarla alla ex coniuge, e
propugnando una interpretazione tendenziosa di patti assunti in sede di separazione, che nondimeno
appaiono obiettivamente chiari laddove ratificano il suo impegno ad accollarsi tutti i debiti contratti
con privati in costanza di matrimonio e per le esigenze della vita coniugale…”.
Ed invero, l'odierno appellante non ha mai ammesso di avere ricevuto alcun prestito di denaro, essendosi limitato a d affermare che “Se mai, le somme di denaro avrebbero potuto essere
concesse alla Sig.ra (che – come prima detto – era la OT e, quindi, aveva con gli Pt_2
attori un vero e proprio rapporto di parentela), magari per svariate esigenze (anche familiari)”.
5 Se è vero che la circostanza che il destinatario della somma (accipiens) contesti il titolo non inverte l'onere della prova gravante sul mutuante per cui se l'attore deve dimostrare la sussistenza del contratto di mutuo per ottenere la restituzione di quanto versato,
parimenti, il convenuto che affermi l'esistenza di un diverso titolo è tenuto ad allegarlo, è
ancor più vero che nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui uno spostamento di ricchezza non può avvenire senza una causa giustificativa. In altre parole, non è ammesso un trasferimento di denaro senza causa (Corte di Cassazione, sezione II civile, con l'ordinanza 19 maggio - 8 ottobre 2021, n. 27372).
In buona sostanza, una volta acclarata la consegna di una somma di denaro:
• l'attore che ne chiede la restituzione (solvens) ha l'onere di provare il titolo giuridico in forza del quale domanda la ripetizione,
• il convenuto che ha ricevuto l'importo (accipiens) deve allegare il titolo che lo legittima a trattenere la somma.
Nella fattispecie oggetto di scrutinio, la domanda formulata da parte attrice concerne esclusivamente la restituzione delle somme prestate a titolo di prestito (mutuo), previo accertamento del relativo rapporto negoziale e dell'inadempimento del presunto mutuatario.
Tuttavia, a fronte della contestazione di parte convenuta-odierna appellante della circostanza stessa della erogazione in suo favore del prestito, parte appellata non ha dato prova né della causa del presunto prestito, né dell'effettiva elargizione di denaro in favore dello . Pt_1
Ed invero, nel verbale redatto in sede di separazione, richiamato nell'atto introduttivo del giudizio, il Sig. si accollava i debiti contratti in costanza di matrimonio ed in Pt_1
particolare il fido acceso presso la banca ed i debiti verso i privati;
tuttavia, CP_4
nessun riferimento specifico veniva fatto al presunto prestito di cui si discute che, pertanto,
6 in ragione del generico richiamo ai “debiti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio”, non può ritenersi provato.
Ritiene, inoltre, questa Corte di non condividere la ricostruzione operata dal giudice di prime nella parte in cui ritiene provato il prestito affermando “… anche la deduzione della
difesa del convenuto del fatto che quei prestiti siano stati utilizzati per il rientro dell'esposizione
debitoria derivante da mutuo bancario …. finisce per essere controproducente alle ragioni dello , Pt_1
perché certifica la ricezione delle somme di denaro ed il loro utilizzo per l'estinzione di una debitoria
che il convenuto si era espressamente accollata … debiti verso privati, in sede di separazione”,
deduzione effettuata al contrario proprio per confutare la ricostruzione di parte attrice.
Ed invero, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. c.p.c., depositate dall'odierno appellante in primo grado, questi afferma “Contrariamente a quanto asserito dagli attori, in questa sede, si
ribadisce - ancora una volta - che la somma richiesta non è dovuta dal convenuto perché nessuna
somma di denaro gli è stata mai concessa in prestito dai Sigg.ri né, Parte_3
tantomeno, lo stesso ne ha fatto mai richiesta. E' doveroso, ancora una volta, evidenziare - a fronte
della inutile ostinazione di controparte - che il convenuto non ha mai asserito che le somme di denaro
sarebbero state concesse alla Sig.ra ma ha solo affermato che APPARE INVEROSIMILE Pt_2
LA CONCESSIONE DI UN PRESTITO DI RILEVANTE IMPORTO IN SUO FAVORE
(RISPETTO AI LEGAMI DI PARENTELA PIÙ STRETTI CHE INTERCORREVANO,
INVECE, TRA GLI ATTORI E LA EX MOGLIE) E PER LE IMPROBABILI MOTIVAZIONI
ADDOTTE DAGLI ATTORI. Ed infatti, per le proprie necessità, il convenuto poteva utilmente
contare su un fido, di conto corrente, pari ad € 6.000,00, aperto presso la Banca Credito Cooperativo
Mediocrati, filiale di AC (CS). Tale posizione debitoria – contrariamente a quanto maldestramente
prospettato dagli attori – non è mai stata estinta negli anni indicati, per come risulta
incontrovertibilmente per tabulas (cfr. all. doc. n. 1). Lo stesso convenuto poteva, inoltre, fare
affidamento su un finanziamento di circa € 10.000,00 ottenuto dalla società Findomestic prima della
separazione (dopo averlo richiesto congiuntamente alla ex moglie, che oggi viene pure indicata quale
teste - unitamente ad altri stretti congiunti - nonostante l'inimicizia esistente con il convenuto).
7 Debito che il convenuto ha onorato, prima tramite addebito RID sul proprio conto e, dopo, tramite
cambiali di cui si è accollato da solo il pagamento”.
Né può ritenersi pienamente acclarata la pretesa di parte attrice-odierna appellata,
alla stregua delle risultanze testimoniali in atti.
Ed invero, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, invero, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1°, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa.
Il Codice Civile (art. 2721) pone limiti stringenti alla prova per testimoni dei contratti il cui valore eccede una certa soglia. Sebbene il giudice possa ammetterla in determinate circostanze, nel casi specie ritiene questa Corte non sussistenti i presupposti per una deroga.
Deve ricordarsi che compete al mutuatario la prova della dazione del prestito e della causa dello stesso.
L'attore-mutuante può chiedere l'ammissione della prova testimoniale quando vi è un principio di prova per iscritto, costituito da qualunque documento prodotto dal convenuto-
mutuatario che rende verosimile il fatto controverso dedotto in causa.
Alla stregua di quanto sopra esposto in merito all'accordo di separazione e alla posizione debitoria dell'appellante nei confronti della Banca Credito Cooperativo Mediocrati mai estinta, che smentisce la ricostruzione operata dal giudice di prime cure secondo cui “la
ricezione delle somme di denaro ed il loro utilizzo per l'estinzione di una debitoria che il convenuto si
era espressamente accollata”, la richiesta delle somme dopo oltre 7 anni, la contestazione di
8 parte convenuta in merito alla dazione del prestito, deve ritenersi non sussistessero elementi rilevanti ed idonei ad una valutazione di deroga al divieto codicistico di ammissibilità della prova testimoniale.
In assenza, dunque, di prova, per come sopra esposto, ritiene questa Corte fondato l'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1776/2022 - emessa nell'ambito CP_2
del giudizio N. R.G. 2773/2018, pubblicata il 18.10.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da e;
Controparte_3 CP_2
2) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 CP_2
di che liquida in euro 1.701,00 oltre accessori come per legge per Parte_1
il primo grado ed euro 5.809,00 oltre accessori come per legge per il presente grado di appello, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
NA IO RT IC LA
9
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 650/2023 RGAC vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
RE RR ed elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'Avv.
CO NN (cod. fisc. ) al Viale De Filippis 31, in virtù C.F._2
di procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Algieri, presso il cui Controparte_1 CP_2
studio, in Acri (CS), via don Luigi Sturzo n. 26/A, sono altresì elettivamente domiciliati,
giusta procura in atti
APPELLATI
All'esito dell'udienza del 06.11.2023 con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione, sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per parte appellante: << …accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1776/2022 - emessa dal Tribunale di Cosenza, Prima Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Gino BLOISE nell'ambito del giudizio N. R.G. 2773/2018,
pubblicata il 18.10.2022, comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 20.10.2022, mai notificata
ai sensi dell' art. 325 cpc. - rigettare la domanda proposta dagli attori/odierni appellati, disattendendo
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli stessi dinanzi al Tribunale, e/o accogliere tutte le
conclusioni avanzate in prime cure dal convenuto/odierno appellante, che qui si riportano:
“-) rigettare integralmente le domande degli attori perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi
di cui alla narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio - oltre R.S.G. 15%, C.A.P. 4% ed I.V.A. in
vigore se dovuta – da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario tenendo conto,
comunque, dell'esito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Con ogni conseguente statuizione, in questa sede, in ordine alle competenze difensive, stante la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'appellante..>>;
per parte appellata.: << rigettare il gravame proposto dal Sig. , poichè infondato in Parte_1
fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di
primo grado.-condannare parte appellante alle spese e compensi professionali del presente grado di
giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore.->>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella ordinanza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 CP_2
rappresentavano di aver erogato in prestito a , in più dazioni in contanti e per spese ed Parte_1
esigenze personali anche relative alla sua attività di imbianchino, in costanza di matrimonio con la
OT la somma complessiva di € 8.400,00, di cui chiedevano quindi la Parte_2
restituzione, anche in considerazione del fatto che il debitore, in sede di separazione e giusta relativo
verbale, si era esplicitamente accollato tutti i debiti contratti durante il matrimonio nei confronti di
privati, tra cui quelli oggetto di causa, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda Parte_1
siccome non preceduta da negoziazione assistita obbligatoria per il valore della stessa;
contestava
2 quindi di aver ricevuto alcun prestito dagli attori, semmai elargito alla OT, non potendosi di
conseguenza sostenere in alcun modo l'esistenza di un contratto di mutuo dal quale far scaturire
l'obbligo restitutorio invocato, e rimanendo a tal proposito tendenziosa l'interpretazione delle
condizioni di separazione;
instava quindi per la declaratoria di improcedibilità o, in subordine, per il
rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con prova testimoniale
e, all'udienza del 07.06.2022, celebrata figurativamente ai sensi dell'art. 221 l. n. 77/2020 e s.m.i.,
trattenuta a sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note rispettivamente depositate,
con termini per conclusionali e repliche.”
Il Tribunale di Cosenza all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 2773/2018 emetteva la sentenza n. 1776/2022, depositata in data 18.10.2022, con la quale così provvedeva:
“il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando
sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e e, per l'effetto, condanna Controparte_3 CP_2 Pt_1
alla restituzione, in loro favore, della somma complessiva di € 8.400,00, oltre interessi al
[...]
saggio legale dalla domanda al saldo;
- condanna altresì il ridetto convenuto alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite, che
liquida in € 278,45 per esborsi documentati ed in 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimb.
forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Algieri,
dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza deducendo, in particolare:
- illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c.; per violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c.; nonché per violazione dell'art. 111 cost., co. 4 e 132
c.p.c., avendo errato il giudice di prime cure nella ricostruzione dei fatti e nel ritenere che il convenuto non avesse negato l'erogazione, limitandosi ad imputarla alla ex coniuge, atteso che già nella comparsa di costituzione e risposta (pagg. 3 e 4, in punto di infondatezza della domanda) l'appellante ha sostenuto che “ … nessuna somma di denaro gli è stata mai concessa
3 in prestito dai sigg.ri né, tantomeno, lo stesso ne ha fatto mai richiesta … Parte_3
Conseguentemente, NON ESISTE ALCUN CONTRATTO DI MUTUO tra le parti in causa…”
ed essendosi basato su una prova testimoniale inammissibile e contraddittoria;
- erroneita' della statuizione di primo grado anche in ordine alle spese stante l'infondatezza della domanda.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_3 CP_2
in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza gravata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa veniva rinviata ai fini della rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 10-10-2022 n. 149 e nella specie applicabile ratione temporis.
Quindi, depositate comparse conclusionali e note di replica, all'esito dell'udienza del
6 novembre 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da sia fondato per le ragioni Parte_1
di seguito esposte.
Invero, l'odierno appellante ha impugnato le parti motivazionali della sentenza di primo grado per errata ricostruzione del fatto sostenendo che il giudice di prime ha fondato la propria decisione sull'erroneo convincimento che il convenuto non avesse negato l'erogazione, limitandosi ad imputarla alla ex coniuge, nonchè su una prova testimoniale da ritenersi inammissibile oltre che contraddittoria.
Orbene, e premettendo di aver erogato in prestito Controparte_3 CP_2
a , in più dazioni in contanti e per spese ed esigenze personali anche relative Parte_1
alla sua attività di imbianchino, in costanza di matrimonio con la OT , Parte_2
la somma complessiva di € 8.400,00, hanno agito in giudizio per sentire condannare lo stesso alla restituzione della predetta somma.
Orbene, risulta evidente come la richiesta di restituzione della somma sia avvenuta in ragione del prestito infruttifero asseritamente effettuato in favore dell'odierno appellante.
4 Occorre ricordare che il prestito infruttifero appartiene ai prestiti tra privati non regolamentati, cioè senza la presenza di intermediari finanziari. Infatti, non vengono elargiti da banche o da società finanziarie, ma avvengono appunto tra due soggetti privati anche attraverso l'uso del bonifico bancario.
In linea di principio il prestito tra privati senza garanzie, oppure con garanzie, il prestito infruttifero o fruttifero che sia, rappresenta una fattispecie del tutto lecita e sussumibile tecnicamente nello schema del contratto di mutuo, come correttamente giuridicamente inquadrato dal giudice di prime cure.
Quando un soggetto agisce in giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate alla controparte deve dimostrare per intero il fatto costitutivo della propria pretesa (art. 2697 c.c.). Per ottenere la restituzione delle somme, l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (Cass. 27372/2021).
Nel caso di specie risulta contestata la corresponsione della somma di € 8.400,00 in favore dell'appellante che, sin dalla sua costituzione in giudizio ha contestato l'esistenza di un prestito in suo favore “ … nessuna somma di denaro gli è stata mai concessa in prestito dai
Sigg.ri né, tantomeno, lo stesso ne ha fatto mai richiesta … Parte_3
Conseguentemente, NON ESISTE ALCUN CONTRATTO DI MUTUO tra le parti in causa…”.
Risulta, dunque, errata la premessa del giudice di prime cure che ha affermato “nel caso di
specie il convenuto non ha negato l'erogazione, limitandosi ad imputarla alla ex coniuge, e
propugnando una interpretazione tendenziosa di patti assunti in sede di separazione, che nondimeno
appaiono obiettivamente chiari laddove ratificano il suo impegno ad accollarsi tutti i debiti contratti
con privati in costanza di matrimonio e per le esigenze della vita coniugale…”.
Ed invero, l'odierno appellante non ha mai ammesso di avere ricevuto alcun prestito di denaro, essendosi limitato a d affermare che “Se mai, le somme di denaro avrebbero potuto essere
concesse alla Sig.ra (che – come prima detto – era la OT e, quindi, aveva con gli Pt_2
attori un vero e proprio rapporto di parentela), magari per svariate esigenze (anche familiari)”.
5 Se è vero che la circostanza che il destinatario della somma (accipiens) contesti il titolo non inverte l'onere della prova gravante sul mutuante per cui se l'attore deve dimostrare la sussistenza del contratto di mutuo per ottenere la restituzione di quanto versato,
parimenti, il convenuto che affermi l'esistenza di un diverso titolo è tenuto ad allegarlo, è
ancor più vero che nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui uno spostamento di ricchezza non può avvenire senza una causa giustificativa. In altre parole, non è ammesso un trasferimento di denaro senza causa (Corte di Cassazione, sezione II civile, con l'ordinanza 19 maggio - 8 ottobre 2021, n. 27372).
In buona sostanza, una volta acclarata la consegna di una somma di denaro:
• l'attore che ne chiede la restituzione (solvens) ha l'onere di provare il titolo giuridico in forza del quale domanda la ripetizione,
• il convenuto che ha ricevuto l'importo (accipiens) deve allegare il titolo che lo legittima a trattenere la somma.
Nella fattispecie oggetto di scrutinio, la domanda formulata da parte attrice concerne esclusivamente la restituzione delle somme prestate a titolo di prestito (mutuo), previo accertamento del relativo rapporto negoziale e dell'inadempimento del presunto mutuatario.
Tuttavia, a fronte della contestazione di parte convenuta-odierna appellante della circostanza stessa della erogazione in suo favore del prestito, parte appellata non ha dato prova né della causa del presunto prestito, né dell'effettiva elargizione di denaro in favore dello . Pt_1
Ed invero, nel verbale redatto in sede di separazione, richiamato nell'atto introduttivo del giudizio, il Sig. si accollava i debiti contratti in costanza di matrimonio ed in Pt_1
particolare il fido acceso presso la banca ed i debiti verso i privati;
tuttavia, CP_4
nessun riferimento specifico veniva fatto al presunto prestito di cui si discute che, pertanto,
6 in ragione del generico richiamo ai “debiti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio”, non può ritenersi provato.
Ritiene, inoltre, questa Corte di non condividere la ricostruzione operata dal giudice di prime nella parte in cui ritiene provato il prestito affermando “… anche la deduzione della
difesa del convenuto del fatto che quei prestiti siano stati utilizzati per il rientro dell'esposizione
debitoria derivante da mutuo bancario …. finisce per essere controproducente alle ragioni dello , Pt_1
perché certifica la ricezione delle somme di denaro ed il loro utilizzo per l'estinzione di una debitoria
che il convenuto si era espressamente accollata … debiti verso privati, in sede di separazione”,
deduzione effettuata al contrario proprio per confutare la ricostruzione di parte attrice.
Ed invero, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. c.p.c., depositate dall'odierno appellante in primo grado, questi afferma “Contrariamente a quanto asserito dagli attori, in questa sede, si
ribadisce - ancora una volta - che la somma richiesta non è dovuta dal convenuto perché nessuna
somma di denaro gli è stata mai concessa in prestito dai Sigg.ri né, Parte_3
tantomeno, lo stesso ne ha fatto mai richiesta. E' doveroso, ancora una volta, evidenziare - a fronte
della inutile ostinazione di controparte - che il convenuto non ha mai asserito che le somme di denaro
sarebbero state concesse alla Sig.ra ma ha solo affermato che APPARE INVEROSIMILE Pt_2
LA CONCESSIONE DI UN PRESTITO DI RILEVANTE IMPORTO IN SUO FAVORE
(RISPETTO AI LEGAMI DI PARENTELA PIÙ STRETTI CHE INTERCORREVANO,
INVECE, TRA GLI ATTORI E LA EX MOGLIE) E PER LE IMPROBABILI MOTIVAZIONI
ADDOTTE DAGLI ATTORI. Ed infatti, per le proprie necessità, il convenuto poteva utilmente
contare su un fido, di conto corrente, pari ad € 6.000,00, aperto presso la Banca Credito Cooperativo
Mediocrati, filiale di AC (CS). Tale posizione debitoria – contrariamente a quanto maldestramente
prospettato dagli attori – non è mai stata estinta negli anni indicati, per come risulta
incontrovertibilmente per tabulas (cfr. all. doc. n. 1). Lo stesso convenuto poteva, inoltre, fare
affidamento su un finanziamento di circa € 10.000,00 ottenuto dalla società Findomestic prima della
separazione (dopo averlo richiesto congiuntamente alla ex moglie, che oggi viene pure indicata quale
teste - unitamente ad altri stretti congiunti - nonostante l'inimicizia esistente con il convenuto).
7 Debito che il convenuto ha onorato, prima tramite addebito RID sul proprio conto e, dopo, tramite
cambiali di cui si è accollato da solo il pagamento”.
Né può ritenersi pienamente acclarata la pretesa di parte attrice-odierna appellata,
alla stregua delle risultanze testimoniali in atti.
Ed invero, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, invero, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1°, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa.
Il Codice Civile (art. 2721) pone limiti stringenti alla prova per testimoni dei contratti il cui valore eccede una certa soglia. Sebbene il giudice possa ammetterla in determinate circostanze, nel casi specie ritiene questa Corte non sussistenti i presupposti per una deroga.
Deve ricordarsi che compete al mutuatario la prova della dazione del prestito e della causa dello stesso.
L'attore-mutuante può chiedere l'ammissione della prova testimoniale quando vi è un principio di prova per iscritto, costituito da qualunque documento prodotto dal convenuto-
mutuatario che rende verosimile il fatto controverso dedotto in causa.
Alla stregua di quanto sopra esposto in merito all'accordo di separazione e alla posizione debitoria dell'appellante nei confronti della Banca Credito Cooperativo Mediocrati mai estinta, che smentisce la ricostruzione operata dal giudice di prime cure secondo cui “la
ricezione delle somme di denaro ed il loro utilizzo per l'estinzione di una debitoria che il convenuto si
era espressamente accollata”, la richiesta delle somme dopo oltre 7 anni, la contestazione di
8 parte convenuta in merito alla dazione del prestito, deve ritenersi non sussistessero elementi rilevanti ed idonei ad una valutazione di deroga al divieto codicistico di ammissibilità della prova testimoniale.
In assenza, dunque, di prova, per come sopra esposto, ritiene questa Corte fondato l'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1776/2022 - emessa nell'ambito CP_2
del giudizio N. R.G. 2773/2018, pubblicata il 18.10.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da e;
Controparte_3 CP_2
2) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 CP_2
di che liquida in euro 1.701,00 oltre accessori come per legge per Parte_1
il primo grado ed euro 5.809,00 oltre accessori come per legge per il presente grado di appello, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
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