TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4110/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Gennaro Picarelli in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICI OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Simone in virtù di CP_1 P.IVA_1
procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
nonché contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Binda in CP_2 C.F._4
virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo.
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, per i fatti e le causali di cui in narrativa, contrariis reiectis:
Nel merito:
1- dichiarare non dovute le somme ingiunte e per l'effetto
- revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 679/08 emesso dal Tribunale di
Ancona in data 10/06/2008, e conseguentemente
2- dichiarare nullo il pignoramento immobiliare di cui alla procedura esecutiva n. 70/2024 RG. Es
Tribunale di Ancona.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di e per essa Controparte_1 [...]
Controparte_3
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;
- per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate dalle Opponenti, condannare queste ultime al pagamento, in favore di e per essa Controparte_1 [...]
dei seguenti importi: somma capitale al 02.11.2020 (al netto del parziale soddisfo Controparte_3
derivante da altra procedura giudiziale) pari ad €.97.391,91.=, oltre interessi di mora al 19.01.2023 per €.44.505,25.=, oltre interessi di mora dal 20.01.2023 al 27.10.2023 per €.5.057,30.=, a cui devono essere sottratti gli incassi pervenuti pari ad €.1.374,30.= totali, alla data del 27.10.2023, e quindi per pagina 2 di 11
€.145.579,25.= ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa all'esito dell'istruttoria, per le ragioni spiegate in atti”
PER IL CONVENUTO CP_2
“A. In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto nella qualifica di custode giudiziale, e, per l'effetto, ordinarne la immediata estromissione dal presente procedimento, con vittoria di spese e competenze di lite.
B. Parimenti in via preliminare alternativa, considerata l'assenza di domande nei di lui confronti, accertare e dichiarare la carenza di interesse dell'attore nei confronti del custode in considerazione dell'oggetto del procedimento, anche per la impossibilità di essere destinatario diretto della decisione finale, quale che sia, e, per l'effetto, ordinarne la immediata estromissione, con vittoria di spese e competenze di lite.
C. Nel merito, per la sola e francamente denegata ipotesi di rigetto di entrambe le istanze preliminari precedentemente formulate, ferme e richiamate le deduzioni in punto di diritto di cui al presente atto, stante la carenza di interesse alcuno all'esito del procedimento, ci si rimette al Giudicante sulla decisione relativa alle domande avversarie e, per tale ragione, si chiede la condanna della parte che risulterà soccombente alla rifusione delle spese e competenze di difesa in favore dell'Avv. CP_2
”
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le sigg.re e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio la , la nonché l'avv. nella sua Controparte_4 CP_1 CP_2 qualità di custode giudizario nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 70/2024 R.G.E., rassegnando le testuali conclusioni sopra ritrascritte.
A sostegno delle domande proposte -e sul presupposto di rivestire la qualifica di consumatori- le attrici opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-che con decreto ingiuntivo n. 678/2008, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della
[...]
, era stato ingiunto ai sigg.ri e (in qualità di fideiussori) Controparte_5 Parte_1 Parte_4
nonché alla sig.ra (in qualità di parte mutuataria) “di pagare immediatamente alla notifica Parte_2
pagina 3 di 11
del presente atto quanto a e entro 40 gg. dalla notifica del decreto quanto a Parte_2 Parte_4
e e in solido tra loro, alla ricorrente la somma di euro Parte_1 Controparte_5
126.693,25 oltre interessi di mora sul capitale residuo dal 01/05/2008 al saldo nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo maggiorato di due punti percentuali.”;
-che tale decreto ingiuntivo era stato opposto e il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 644/2010, aveva respinto l'opposizione;
-che, nelle more, il sig. era deceduto e le sigg.re e ne avevano accettato Parte_4 Pt_1 Pt_2
l'eredità con beneficio di inventario;
-che le stesse erano state quindi destinatarie di un atto di precetto intimato dalla -e per CP_1
essa cui aveva fatto seguito un pignoramento immobiliare;
Controparte_3
- che la relativa procedura espropriativa n. 70/2024 RGE era stata sospesa dal G.E. dr.ssa CP_6
informando le parti e il debitore che entro 40 giorni avrebbe potuto proporre opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, le attrici opponenti deducevano e lamentavano in diritto:
- la carenza di prova della titolarità del credito controverso in capo alla società convenuta opposta;
- la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione rilasciata contestualmente al mutuo azionato in via esecutiva dall'opposta “in quanto la Banca, ha agito nei confronti del garante ben oltre il termine di 6 mesi!!”;
- la nullità del contratto di mutuo relativamente alla quota del sig. Parte_4
Si costituiva in giudizio la società contestando le avverse pretese e chiedendone il CP_1
rigetto.
In particolare, la società convenuta opposta eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per avere gli opponenti, a suo tempo, proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 679/2008, opposizione che, peraltro, era stata respinta.
Nel merito la convenuta opposta contestava, in ogni caso, i singoli motivi di opposizione e rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio anche l'avv. eccependo la propria estraneità rispetto alla vicenda CP_2
pagina 4 di 11 sostanziale controversa.
Nelle more del giudizio di merito veniva aperto e definito il sub procedimento finalizzato alla decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ex art. 649 c.p.c., istanza che veniva rigettata.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. ad opera delle parti, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
3.4.2025; in tale sede il Giudice riservava l'emanazione della sentenza nel termine di cui al comma terzo della citata norma.
L'opposizione proposta non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre necessariamente muovere dalla qualificazione e correlativa individuazione dell'ambito dell'azione odiernamente esperita.
E infatti, come ormai noto (per essere stato chiarito dalla giurisprudenza di merito anche di questo
Tribunale), l'eventualità di un possibile recupero di cognizione e superamento del giudicato in favore del consumatore, può conseguire, secondo i dettami di cui alla recente pronuncia delle S.U. (n.
9479/2023) solo nell'ambito, estremamente limitato, di tale specifica tipologia di azione, come delineata dal citato arresto delle Sezioni Unite, le quali hanno somministrato ai giudici un vademecum da seguire a tutela della posizione del consumatore, quale contraente debole, in presenza di contrattualistica caratterizzata da clausole vessatorie.
L'affermazione dei relativi principi di diritto si è resa necessaria per armonizzare il diritto processuale interno con le norme comunitarie, in particolare con la direttiva 93/13/CEE (articoli 6 e 7) del
Consiglio del 05.04.1993 e con l'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze Corte Giust. UE 17 maggio 2022 Cause riunite C-693/19 e C-831/19;
Corte Giust. UE 17 maggio 2022, C-600/19; Corte Giust. UE 17 maggio 2022, C-725/19; Corte Giust.
UE 17 maggio 2022, C-869/19) che è vincolante per lo Stato italiano in quanto Stato membro dell'Unione Europea (ai sensi degli articoli 11 e 117, primo comma Cost., cfr. Corte Cost. sent, n. 263 del 2022).
Tanto premesso, quanto ai profili di ammissibilità della tutela sotto il profilo soggettivo, giova ricordare i chiarissimi insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
pagina 5 di 11 “ciò che rileva ai fini della tutela del consumatore è la mera conclusione di un contratto tra un professionista, che stipuli nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale, ed altro soggetto - il consumatore - che contragga per esigenze estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale (Cass. 4914/2009; Cass. 24257/2008; Cass. 18863/2008; Cass.
13643/2006; Cass. 10127/2001). L'applicabilità della disciplina prescinde - inoltre - dal tipo contrattuale utilizzato dalle parti, ciò già in base alla previgente formulazione dell'art. 1469 bis ss.
c.c., e, a fortiori, all'esito della soppressione del riferimento, contenuto nella norma codicistica, alla
"cessione di beni o la prestazione di servizi", ad opera della L. n. 526 del 1999, art. 25.” (cfr. Cass.
497/2021).
Con specifico riferimento alla figura del fideiussore inoltre:
“Questa Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U., 27/02/2023, n. 5868), recentemente ha avuto modo di ricordare che "(l)a Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C- 74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, )” (cfr., in Per_1
motivazione, Cass. n. 25459/2023).
Orbene, alla luce dei superiori insegnamenti deve presumersi, sulla base di quanto allegato nell'atto pagina 6 di 11 introduttivo e in difetto di qualsivoglia evidenza in senso contrario, che le odierne opponenti rivestano la qualifica di consumatore.
Risulta, infatti, incontroverso come i contratti azionati siano stati sottoscritti dai sigg.ri e Pt_1 Pt_2
per fare fronte a esigenze personali e non certo nell'ambito dell'esercizio di attività di natura professionale o imprenditoriale.
Venendo, quindi, all'ambito oggettivo del giudizio, deve, in primo luogo, rilevarsi come, secondo una parte della giurisprudenza di merito: “le Sezioni Unite, investite della questione relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia del 17 maggio 2022 rese nelle cause C-600/19, C-725/19, C-693/19 e C-831/19, C-869/19, hanno a chiare lettere affermato la limitata valenza dei principi enunciati nel ristretto ambito della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive dei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, “in caso di decreto ingiuntivo non opposto” (cfr. Trib. Torre
Annunziata, 13.11.2023).
Tale orientamento ha, infatti, posto in evidenza (si veda, sul punto, Tribunale di Como 26.4.2023) come la finalità perseguita dalla Suprema Corte sia quella di rafforzare la tutela del consumatore, fino al punto di arrivare alla disapplicazione della normativa nazionale, nelle sole ipotesi di vulnus del livello informativo del consumatore, in posizione di strutturale debolezza.
Di contro, la tutela rafforzata prevista dalla Corte Europea e dalle Sezioni Unite in favore del consumatore, infatti, “appare venire meno –con conseguente impossibilità di rilievo d'ufficio- laddove, concretamente, non sia ravvisabile un'effettiva condizione di debolezza del consumatore, ad esempio poiché già a conoscenza dell'eventualità del carattere abusivo della clausola, come nell'ipotesi in cui abbia proposto opposizione” (Tribunale di Como 26.4.2023 cit.).
Questo Giudice ritiene, tuttavia, sempre in un'ottica di tutela fedele agli insegnamenti della
Giurisprudenza eurounitaria e della Cassazione, come il sol fatto che il decreto ingiuntivo sia stato opposto non costituisca, ex se, circostanza ostativa all'introduzione dell'opposizione tardiva, laddove, naturalmente, il decreto monitorio non avesse dato atto dell'intervenuto vaglio circa la vessatorietà delle clausole del contratto sottoscritto dal consumatore, né analogo vaglio fosse stato sollecitato al
Giudice dell'opposizione o da quest'ultimo effettuato.
Deve, infatti, ricordarsi, in tal senso, come nel bilanciamento tra il principio di immutabilità della pagina 7 di 11 decisione e quello di effettività della tutela del consumatore, imposto dalla direttiva 93/13/CEE, la prevalenza debba essere assegnata a quest'ultimo (considerato peraltro che nel sistema integrato comunitario-nazionale, in caso di inosservanza delle norme unionali il giudicato, invero, non si forma).
Nel caso di specie, tuttavia, come rilevato già in sede di ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649
c.p.c., proprio la abusività delle clausole del mutuo, con particolare riferimento a quella di cui al punto
6 dell'articolato relativo alla fideiussione contestualmente rilasciata, era stata già dedotta ad oggetto del giudizio di opposizione illo tempore proposto (come ben evincibile dal relativo atto introduttivo depositato dalla convenuta opposta sub doc. n. 6), sicché non risulta consentito procedere nell'odierna sede ad una disamina che integrerebbe un non consentito bis in idem.
E infatti nel caso -come quello in esame- in cui il consumatore risulti essersi posto la questione circa la vessatorietà delle clausole contrattuali non si ravvisa il predetto vulnus e resta valida la forza del giudicato, anche con riferimento a eventuali profili non espressamente dedotti ma comunque deducibili.
Ciò in quanto la ratio della tutela consumeristica, in generale e della sua peculiare declinazione nella fattispecie posta alla attenzione delle citate Sezioni Unite, è quella di assicurare al contraente debole la possibilità di recuperare il vaglio di abusività che sia mancato a causa di una sua “inerzia non colpevole”.
Nel caso di specie, di contro, alcuna inerzia può ravvisarsi nelle odierne opponenti alla luce dei contenuti dell'iniziativa giudiziale illo tempore intrapresa, ove era stata specificamente sollevata la questione della vessatorietà di clausole relative ai contratti azionati.
Tanto basta per il rigetto della presente opposizione.
Si osserva, in ogni caso, come le ulteriori doglianze avanzate dalla parte opponente nella presente opposizione non possano legittimamente rientrare nell'ambito oggettivo della tutela in esame.
E infatti, seguendo l'ordine del libello introduttivo, quanto alle censure afferenti alla carenza di prova della titolarità di una posizione creditoria in capo alla società opposta, si osserva come le stesse non possano rientrare nel delimitato e specifico oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 650
c.p.c. (concernente, come si è visto supra, esclusivamente il controllo di vessatorietà di clausole dei contratti azionati nei confronti del consumatore).
Peraltro, considerata la pendenza della sopra citata procedura espropriativa, ogni censura concernente pagina 8 di 11 la legittimazione della società creditrice avrebbe dovuto essere dedotta nell'ambito di uno specifico giudizio di opposizione ex artt. 615-616 c.p.c., sicché il relativo esame risulta precluso nella presente sede.
Venendo, poi, ai motivi di opposizione concernenti l'invalidità della fideiussione e l'intervenuta liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c., oltre a quanto già detto, si osserva quanto segue.
Quanto alla prospettazione di invalidità della clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., adombrata dalla parte opponente anche con riferimento alla violazione della normativa antitrust (L.
10.10.1990 n. 287, art. 2, comma 2, lett. a), questo Tribunale ritiene che il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia nelle quattro pronunce del 17.5.2022 e poi ribadito dalle S.U. della Corte di
Cassazione con la citata sentenza n. 9479/2023, non trovi, invero, applicazione con riferimento alle censure relative alle clausole di un contratto di fideiussione conforme al modello ABI sanzionato dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia.
E infatti le clausole conformi al modello ABI non possono essere qualificate come “abusive” nell'accezione indicata dalla direttiva 93/13 CEE, atteso che, in questo specifico caso, viene in rilievo la violazione, non già dell'art. 33 del D. Lgs. vo 06.09.2005 n. 206, ma della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella L. 10.10.1990 n. 287 (così detta legge antitrust) (cfr. in tal senso Tribunale di Monza, sentenza 3.7.2023 n. 1500).
Vieppiù.
Come già rilevato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., anche laddove nella presente sede fosse stato possibile addivenire a una declaratoria di inefficacia della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., i fideiussori non avrebbero, in ogni caso, potuto conseguire il relativo effetto liberatorio invocato.
Si richiama sul punto quanto già in tal senso argomentato nella citata ordinanza:
“evidenziato, infatti, come, nella specie, la fideiussione controversa risulti munita di clausola di pagamento “a prima richiesta” (si veda la clausola n. 6 lett. g) del relativo articolato);
richiamato, in proposito, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con
pagina 9 di 11
cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n.
16825/2016; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 27333/2005; Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 7345/1995, in motivazione); azione che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5572/1979, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva);
evidenziato, ulteriormente, come, sotto il testé riferito profilo interpretativo, la clausola in questione risulti del tutto immune da aspetti di vessatorietà, non implicando alcuno squilibrio contrattuale ai danni del fideiussore;
rilevato, infatti, che, come efficacemente evidenziato da pregevole giurisprudenza di merito (cfr. Trib.
Torino, Sez. Specializzata in materia di Impresa, 23.2.2024): “…una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.”;
ritenuto, quindi, come, nel caso in esame, contrariamente, a quanto sostenuto dalla parte opponente, la creditrice non fosse onerata dell'agire in via giudiziale nei confronti dei fideiussori”.
Identiche considerazioni valgono in relazione al profilo di censura attinente alla invalidità parziale del mutuo, profilo che ben avrebbe dovuto essere sollevato in sede di originaria opposizione al decreto ingiuntivo ovvero in sede di opposizione all'esecuzione ma che, in ogni caso, non rientra nel limitato ambito oggettivo del presente giudizio.
Alla luce di tutto quanto rilevato, osservato e ritenuto l'opposizione proposta deve essere rigettata.
Quanto alla posizione dell'avv. risulta evidente -considerati la causa petendi, il petitum CP_2 pagina 10 di 11 e le questioni disaminate- la totale carenza di legittimazione passiva dello stesso nell'ambito del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice opponente e vengono liquidate come da dispositivo, anche in considerazione della nota spese depositata e, in ogni caso, alla luce dei vigenti parametri di cui al DM 147/2022 in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA altresì le attrici opponenti, in solido tra loro, a rimborsare ai convenuti costituiti le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per ciascuno a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 15.4.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4110/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Gennaro Picarelli in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICI OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Simone in virtù di CP_1 P.IVA_1
procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
nonché contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Binda in CP_2 C.F._4
virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo.
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, per i fatti e le causali di cui in narrativa, contrariis reiectis:
Nel merito:
1- dichiarare non dovute le somme ingiunte e per l'effetto
- revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 679/08 emesso dal Tribunale di
Ancona in data 10/06/2008, e conseguentemente
2- dichiarare nullo il pignoramento immobiliare di cui alla procedura esecutiva n. 70/2024 RG. Es
Tribunale di Ancona.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di e per essa Controparte_1 [...]
Controparte_3
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;
- per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate dalle Opponenti, condannare queste ultime al pagamento, in favore di e per essa Controparte_1 [...]
dei seguenti importi: somma capitale al 02.11.2020 (al netto del parziale soddisfo Controparte_3
derivante da altra procedura giudiziale) pari ad €.97.391,91.=, oltre interessi di mora al 19.01.2023 per €.44.505,25.=, oltre interessi di mora dal 20.01.2023 al 27.10.2023 per €.5.057,30.=, a cui devono essere sottratti gli incassi pervenuti pari ad €.1.374,30.= totali, alla data del 27.10.2023, e quindi per pagina 2 di 11
€.145.579,25.= ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa all'esito dell'istruttoria, per le ragioni spiegate in atti”
PER IL CONVENUTO CP_2
“A. In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto nella qualifica di custode giudiziale, e, per l'effetto, ordinarne la immediata estromissione dal presente procedimento, con vittoria di spese e competenze di lite.
B. Parimenti in via preliminare alternativa, considerata l'assenza di domande nei di lui confronti, accertare e dichiarare la carenza di interesse dell'attore nei confronti del custode in considerazione dell'oggetto del procedimento, anche per la impossibilità di essere destinatario diretto della decisione finale, quale che sia, e, per l'effetto, ordinarne la immediata estromissione, con vittoria di spese e competenze di lite.
C. Nel merito, per la sola e francamente denegata ipotesi di rigetto di entrambe le istanze preliminari precedentemente formulate, ferme e richiamate le deduzioni in punto di diritto di cui al presente atto, stante la carenza di interesse alcuno all'esito del procedimento, ci si rimette al Giudicante sulla decisione relativa alle domande avversarie e, per tale ragione, si chiede la condanna della parte che risulterà soccombente alla rifusione delle spese e competenze di difesa in favore dell'Avv. CP_2
”
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le sigg.re e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio la , la nonché l'avv. nella sua Controparte_4 CP_1 CP_2 qualità di custode giudizario nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 70/2024 R.G.E., rassegnando le testuali conclusioni sopra ritrascritte.
A sostegno delle domande proposte -e sul presupposto di rivestire la qualifica di consumatori- le attrici opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-che con decreto ingiuntivo n. 678/2008, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della
[...]
, era stato ingiunto ai sigg.ri e (in qualità di fideiussori) Controparte_5 Parte_1 Parte_4
nonché alla sig.ra (in qualità di parte mutuataria) “di pagare immediatamente alla notifica Parte_2
pagina 3 di 11
del presente atto quanto a e entro 40 gg. dalla notifica del decreto quanto a Parte_2 Parte_4
e e in solido tra loro, alla ricorrente la somma di euro Parte_1 Controparte_5
126.693,25 oltre interessi di mora sul capitale residuo dal 01/05/2008 al saldo nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo maggiorato di due punti percentuali.”;
-che tale decreto ingiuntivo era stato opposto e il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 644/2010, aveva respinto l'opposizione;
-che, nelle more, il sig. era deceduto e le sigg.re e ne avevano accettato Parte_4 Pt_1 Pt_2
l'eredità con beneficio di inventario;
-che le stesse erano state quindi destinatarie di un atto di precetto intimato dalla -e per CP_1
essa cui aveva fatto seguito un pignoramento immobiliare;
Controparte_3
- che la relativa procedura espropriativa n. 70/2024 RGE era stata sospesa dal G.E. dr.ssa CP_6
informando le parti e il debitore che entro 40 giorni avrebbe potuto proporre opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, le attrici opponenti deducevano e lamentavano in diritto:
- la carenza di prova della titolarità del credito controverso in capo alla società convenuta opposta;
- la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione rilasciata contestualmente al mutuo azionato in via esecutiva dall'opposta “in quanto la Banca, ha agito nei confronti del garante ben oltre il termine di 6 mesi!!”;
- la nullità del contratto di mutuo relativamente alla quota del sig. Parte_4
Si costituiva in giudizio la società contestando le avverse pretese e chiedendone il CP_1
rigetto.
In particolare, la società convenuta opposta eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per avere gli opponenti, a suo tempo, proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 679/2008, opposizione che, peraltro, era stata respinta.
Nel merito la convenuta opposta contestava, in ogni caso, i singoli motivi di opposizione e rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio anche l'avv. eccependo la propria estraneità rispetto alla vicenda CP_2
pagina 4 di 11 sostanziale controversa.
Nelle more del giudizio di merito veniva aperto e definito il sub procedimento finalizzato alla decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ex art. 649 c.p.c., istanza che veniva rigettata.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. ad opera delle parti, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
3.4.2025; in tale sede il Giudice riservava l'emanazione della sentenza nel termine di cui al comma terzo della citata norma.
L'opposizione proposta non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre necessariamente muovere dalla qualificazione e correlativa individuazione dell'ambito dell'azione odiernamente esperita.
E infatti, come ormai noto (per essere stato chiarito dalla giurisprudenza di merito anche di questo
Tribunale), l'eventualità di un possibile recupero di cognizione e superamento del giudicato in favore del consumatore, può conseguire, secondo i dettami di cui alla recente pronuncia delle S.U. (n.
9479/2023) solo nell'ambito, estremamente limitato, di tale specifica tipologia di azione, come delineata dal citato arresto delle Sezioni Unite, le quali hanno somministrato ai giudici un vademecum da seguire a tutela della posizione del consumatore, quale contraente debole, in presenza di contrattualistica caratterizzata da clausole vessatorie.
L'affermazione dei relativi principi di diritto si è resa necessaria per armonizzare il diritto processuale interno con le norme comunitarie, in particolare con la direttiva 93/13/CEE (articoli 6 e 7) del
Consiglio del 05.04.1993 e con l'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze Corte Giust. UE 17 maggio 2022 Cause riunite C-693/19 e C-831/19;
Corte Giust. UE 17 maggio 2022, C-600/19; Corte Giust. UE 17 maggio 2022, C-725/19; Corte Giust.
UE 17 maggio 2022, C-869/19) che è vincolante per lo Stato italiano in quanto Stato membro dell'Unione Europea (ai sensi degli articoli 11 e 117, primo comma Cost., cfr. Corte Cost. sent, n. 263 del 2022).
Tanto premesso, quanto ai profili di ammissibilità della tutela sotto il profilo soggettivo, giova ricordare i chiarissimi insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
pagina 5 di 11 “ciò che rileva ai fini della tutela del consumatore è la mera conclusione di un contratto tra un professionista, che stipuli nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale, ed altro soggetto - il consumatore - che contragga per esigenze estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale (Cass. 4914/2009; Cass. 24257/2008; Cass. 18863/2008; Cass.
13643/2006; Cass. 10127/2001). L'applicabilità della disciplina prescinde - inoltre - dal tipo contrattuale utilizzato dalle parti, ciò già in base alla previgente formulazione dell'art. 1469 bis ss.
c.c., e, a fortiori, all'esito della soppressione del riferimento, contenuto nella norma codicistica, alla
"cessione di beni o la prestazione di servizi", ad opera della L. n. 526 del 1999, art. 25.” (cfr. Cass.
497/2021).
Con specifico riferimento alla figura del fideiussore inoltre:
“Questa Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U., 27/02/2023, n. 5868), recentemente ha avuto modo di ricordare che "(l)a Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C- 74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, )” (cfr., in Per_1
motivazione, Cass. n. 25459/2023).
Orbene, alla luce dei superiori insegnamenti deve presumersi, sulla base di quanto allegato nell'atto pagina 6 di 11 introduttivo e in difetto di qualsivoglia evidenza in senso contrario, che le odierne opponenti rivestano la qualifica di consumatore.
Risulta, infatti, incontroverso come i contratti azionati siano stati sottoscritti dai sigg.ri e Pt_1 Pt_2
per fare fronte a esigenze personali e non certo nell'ambito dell'esercizio di attività di natura professionale o imprenditoriale.
Venendo, quindi, all'ambito oggettivo del giudizio, deve, in primo luogo, rilevarsi come, secondo una parte della giurisprudenza di merito: “le Sezioni Unite, investite della questione relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia del 17 maggio 2022 rese nelle cause C-600/19, C-725/19, C-693/19 e C-831/19, C-869/19, hanno a chiare lettere affermato la limitata valenza dei principi enunciati nel ristretto ambito della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive dei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, “in caso di decreto ingiuntivo non opposto” (cfr. Trib. Torre
Annunziata, 13.11.2023).
Tale orientamento ha, infatti, posto in evidenza (si veda, sul punto, Tribunale di Como 26.4.2023) come la finalità perseguita dalla Suprema Corte sia quella di rafforzare la tutela del consumatore, fino al punto di arrivare alla disapplicazione della normativa nazionale, nelle sole ipotesi di vulnus del livello informativo del consumatore, in posizione di strutturale debolezza.
Di contro, la tutela rafforzata prevista dalla Corte Europea e dalle Sezioni Unite in favore del consumatore, infatti, “appare venire meno –con conseguente impossibilità di rilievo d'ufficio- laddove, concretamente, non sia ravvisabile un'effettiva condizione di debolezza del consumatore, ad esempio poiché già a conoscenza dell'eventualità del carattere abusivo della clausola, come nell'ipotesi in cui abbia proposto opposizione” (Tribunale di Como 26.4.2023 cit.).
Questo Giudice ritiene, tuttavia, sempre in un'ottica di tutela fedele agli insegnamenti della
Giurisprudenza eurounitaria e della Cassazione, come il sol fatto che il decreto ingiuntivo sia stato opposto non costituisca, ex se, circostanza ostativa all'introduzione dell'opposizione tardiva, laddove, naturalmente, il decreto monitorio non avesse dato atto dell'intervenuto vaglio circa la vessatorietà delle clausole del contratto sottoscritto dal consumatore, né analogo vaglio fosse stato sollecitato al
Giudice dell'opposizione o da quest'ultimo effettuato.
Deve, infatti, ricordarsi, in tal senso, come nel bilanciamento tra il principio di immutabilità della pagina 7 di 11 decisione e quello di effettività della tutela del consumatore, imposto dalla direttiva 93/13/CEE, la prevalenza debba essere assegnata a quest'ultimo (considerato peraltro che nel sistema integrato comunitario-nazionale, in caso di inosservanza delle norme unionali il giudicato, invero, non si forma).
Nel caso di specie, tuttavia, come rilevato già in sede di ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649
c.p.c., proprio la abusività delle clausole del mutuo, con particolare riferimento a quella di cui al punto
6 dell'articolato relativo alla fideiussione contestualmente rilasciata, era stata già dedotta ad oggetto del giudizio di opposizione illo tempore proposto (come ben evincibile dal relativo atto introduttivo depositato dalla convenuta opposta sub doc. n. 6), sicché non risulta consentito procedere nell'odierna sede ad una disamina che integrerebbe un non consentito bis in idem.
E infatti nel caso -come quello in esame- in cui il consumatore risulti essersi posto la questione circa la vessatorietà delle clausole contrattuali non si ravvisa il predetto vulnus e resta valida la forza del giudicato, anche con riferimento a eventuali profili non espressamente dedotti ma comunque deducibili.
Ciò in quanto la ratio della tutela consumeristica, in generale e della sua peculiare declinazione nella fattispecie posta alla attenzione delle citate Sezioni Unite, è quella di assicurare al contraente debole la possibilità di recuperare il vaglio di abusività che sia mancato a causa di una sua “inerzia non colpevole”.
Nel caso di specie, di contro, alcuna inerzia può ravvisarsi nelle odierne opponenti alla luce dei contenuti dell'iniziativa giudiziale illo tempore intrapresa, ove era stata specificamente sollevata la questione della vessatorietà di clausole relative ai contratti azionati.
Tanto basta per il rigetto della presente opposizione.
Si osserva, in ogni caso, come le ulteriori doglianze avanzate dalla parte opponente nella presente opposizione non possano legittimamente rientrare nell'ambito oggettivo della tutela in esame.
E infatti, seguendo l'ordine del libello introduttivo, quanto alle censure afferenti alla carenza di prova della titolarità di una posizione creditoria in capo alla società opposta, si osserva come le stesse non possano rientrare nel delimitato e specifico oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 650
c.p.c. (concernente, come si è visto supra, esclusivamente il controllo di vessatorietà di clausole dei contratti azionati nei confronti del consumatore).
Peraltro, considerata la pendenza della sopra citata procedura espropriativa, ogni censura concernente pagina 8 di 11 la legittimazione della società creditrice avrebbe dovuto essere dedotta nell'ambito di uno specifico giudizio di opposizione ex artt. 615-616 c.p.c., sicché il relativo esame risulta precluso nella presente sede.
Venendo, poi, ai motivi di opposizione concernenti l'invalidità della fideiussione e l'intervenuta liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c., oltre a quanto già detto, si osserva quanto segue.
Quanto alla prospettazione di invalidità della clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., adombrata dalla parte opponente anche con riferimento alla violazione della normativa antitrust (L.
10.10.1990 n. 287, art. 2, comma 2, lett. a), questo Tribunale ritiene che il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia nelle quattro pronunce del 17.5.2022 e poi ribadito dalle S.U. della Corte di
Cassazione con la citata sentenza n. 9479/2023, non trovi, invero, applicazione con riferimento alle censure relative alle clausole di un contratto di fideiussione conforme al modello ABI sanzionato dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia.
E infatti le clausole conformi al modello ABI non possono essere qualificate come “abusive” nell'accezione indicata dalla direttiva 93/13 CEE, atteso che, in questo specifico caso, viene in rilievo la violazione, non già dell'art. 33 del D. Lgs. vo 06.09.2005 n. 206, ma della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella L. 10.10.1990 n. 287 (così detta legge antitrust) (cfr. in tal senso Tribunale di Monza, sentenza 3.7.2023 n. 1500).
Vieppiù.
Come già rilevato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., anche laddove nella presente sede fosse stato possibile addivenire a una declaratoria di inefficacia della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., i fideiussori non avrebbero, in ogni caso, potuto conseguire il relativo effetto liberatorio invocato.
Si richiama sul punto quanto già in tal senso argomentato nella citata ordinanza:
“evidenziato, infatti, come, nella specie, la fideiussione controversa risulti munita di clausola di pagamento “a prima richiesta” (si veda la clausola n. 6 lett. g) del relativo articolato);
richiamato, in proposito, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con
pagina 9 di 11
cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n.
16825/2016; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 27333/2005; Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 7345/1995, in motivazione); azione che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5572/1979, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva);
evidenziato, ulteriormente, come, sotto il testé riferito profilo interpretativo, la clausola in questione risulti del tutto immune da aspetti di vessatorietà, non implicando alcuno squilibrio contrattuale ai danni del fideiussore;
rilevato, infatti, che, come efficacemente evidenziato da pregevole giurisprudenza di merito (cfr. Trib.
Torino, Sez. Specializzata in materia di Impresa, 23.2.2024): “…una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.”;
ritenuto, quindi, come, nel caso in esame, contrariamente, a quanto sostenuto dalla parte opponente, la creditrice non fosse onerata dell'agire in via giudiziale nei confronti dei fideiussori”.
Identiche considerazioni valgono in relazione al profilo di censura attinente alla invalidità parziale del mutuo, profilo che ben avrebbe dovuto essere sollevato in sede di originaria opposizione al decreto ingiuntivo ovvero in sede di opposizione all'esecuzione ma che, in ogni caso, non rientra nel limitato ambito oggettivo del presente giudizio.
Alla luce di tutto quanto rilevato, osservato e ritenuto l'opposizione proposta deve essere rigettata.
Quanto alla posizione dell'avv. risulta evidente -considerati la causa petendi, il petitum CP_2 pagina 10 di 11 e le questioni disaminate- la totale carenza di legittimazione passiva dello stesso nell'ambito del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice opponente e vengono liquidate come da dispositivo, anche in considerazione della nota spese depositata e, in ogni caso, alla luce dei vigenti parametri di cui al DM 147/2022 in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA altresì le attrici opponenti, in solido tra loro, a rimborsare ai convenuti costituiti le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per ciascuno a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 15.4.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 11 di 11