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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dr. Elena Gelato Consigliere dr. Maria Aversano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3932 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
in persona del Parte_1
Commissario Straordinario Liquidatore p.t. –Dott. rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Giuseppe Garofalo del Foro di Latina;
Appellante
E
, in persona Controparte_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Appellata
E
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale;
CP_2
Appellata Contumace
Oggetto: appello contro l'Ordinanza Definitiva del 18.11.2020, comunicata il 23 novembre 2020, resa dal Tribunale di Latina nel giudizio R.G. n.3642/2019.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v.
Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053; Cass. 12 febbraio
2013, n. 3340).
La pronuncia è stata impugnata dalla Parte_3 che ne ha chiesto la riforma, denunziando errores in iudicando e in procedendo nonché la violazione del principio tra chiesto e pronunciato.
Con il primo motivo di appello si sostiene che non vi fossero i presupposti per la compensazione e che l' avrebbe quindi Controparte_1 illegittimamente omesso di erogare il finanziamento di Euro 189.573,35 in suo favore.
Con il secondo motivo di appello la Parte_3 lamenta che il Tribunale, ritenendo di non ammettere le prove orali articolate dalla comunità, non avrebbe consentito lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria ai fini della valutazione della questione sottoposta all'esame del giudice di prime cure.
L' , costituitasi in giudizio, ha resistito Controparte_1 all'appello chiedendone il rigetto in quanto inammissibile ed infondato.
Dopo la prima udienza di trattazione, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.02.2025.
Nelle more del giudizio venivano intraprese trattive per il bonario componimento della controversia. All'esito delle già menzionate trattative, la Parte_3 ed rappresentava l'intervenuta transazione e, per l'effetto, depositava la
[...] Pt_3 rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c del presente giudizio, chiedendone l'estinzione con compensazione delle spese legali e con rinuncia di ogni altra pretesa economica (v. istanza del 21.01.2025).
La Corte, attesa la dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti il termine di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche ed invitandole specificamente a prendere posizione sulla regolamentazione delle spese di lite.
Con le comparse conclusionali, parte appellante chiedeva la pronuncia di estinzione con compensazione delle spese, cui dichiarava di non opporsi. CP_1
La rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina la rinuncia all'azione: deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a prescindere dall'accettazione delle altre parti costituite (Cass. 14780/2019; Cass. 31199/2018; Cass. 5250/2018).
Quanto alle spese del giudizio, ritiene che esse debbano essere compensate come da r.g. n. 2 dichiarazioni delle parti coerenti con le determinazioni formalizzate con specifico “Accordo transattivo” facente parte integrante della Deliberazione del Commissario assunta con i poteri del Consiglio Comunitario n.19 del 31.12.2024 in atti.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando avverso l'ordinanza definitiva del 18.11.2020, comunicata il 23 novembre 2020, resa dal Tribunale di Latina nel giudizio R.G. n.3642/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. compensa tra le parti le spese processuali.
Roma, 28.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 3