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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/09/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 349/2022 (+ N. 135/2024 R.G. riunito)
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
25.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiara Federici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia Affinché piaccia all'Ill.mo Giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Pisa, rigettate tutte le istanze avversarie, accertare che la malattia denunciata dal ricorrente e dalla quale è affetto ha origine nell'attività professionale svolta con postumi valutabili nella misura del 7%, o quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo in conto capitale o alla costituzione della rendita per malattia professionale, ex art. 13 comma 2 del D.Lgs. 38/2000, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle CP_1 relative somme oltre interessi e rivalutazione se dovuti dalla domanda o da altra decorrenza che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna dell' al pagamento deli CP_1 interessi a far tempo dalla maturazione del diritto della ricorrente e delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Federici quale procuratrice antistataria” [causa n. 349/2022 R.G.].
“Affinché piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, previa eventuale riunione al procedimento NRG 349/2022 rigettate tutte le istanze avversarie, accertare che le malattie denunciate dal ricorrente e dalle quali è affetto hanno origine nell'attività professionale svolta con postumi valutabili: Quanto all'epicondilite gomiti nella misura del 2%, o quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
Quanto alla sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra nella misura del 6%,
o quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo in conto capitale o alla costituzione della rendita per malattia professionale, ex art. 13 comma 2 del D.Lgs. 38/2000, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 delle relative somme oltre interessi e rivalutazione se dovuti dalla domanda o da altra decorrenza che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna dell' al pagamento deli CP_1 interessi a far tempo dalla maturazione del diritto della ricorrente e delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Federici quale procuratrice antistataria” [causa n. 135/2024 R.G.].
Pag. 2 di 9 Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi” [causa n. 349/2022 e 135/2024 R.G.].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.04.2022, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “patologia degenerativa cuffia dei rotatori della spalla destra”, di cui il risultava affetto, aveva origine dall'attività professionale Pt_1 svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa in qualità di autista nel settore edilizia e rifiuti industriali dall'anno 2001 all'anno 2014 (come dipendente dell'Impresa lavori ing. prima e della Ecoscavi Controparte_2
s.r.l. poi) e di operatore unico addetto alla raccolta dei rifiuti porta a porta, dall'inizio dell'anno 2015 (come dipendente di . In concreto il Parte_2 ricorrente, in riferimento all'ultima attività lavorativa svolta, raccontava di avere svolto mansioni di movimentazione dei rifiuti per circa 700/800 prese al giorno, spostando carichi da un minimo di 1 kg ad un massimo di 20 kg, talvolta arrivando anche 25/30 kg. Nello specifico, così descriveva le attività svolte: “La raccolta avveniva nel seguente modo: il ricorrente, sceso dal compattatore, raccoglieva il rifiuto;
se il rifiuto era collocato in sacchetti più leggeri, li solleva e li portava manualmente sino al compattatore e lo gettava nel retro del camion con un movimento di rotazione e spinta finale del braccio destro;
se il rifiuto era collocato in un c.d. “mastello” lo sollevava manualmente, lo trasportava sino al compattatore e lo rovesciava nel retro del camion alzandolo fino sopra le spalle;
se il rifiuto era collocato in c.d. bidoni (utilizzati soprattutto nelle abitazioni condominiali), di capacità pari a 120 lt, 240 lt o 360 lt, il ricorrente utilizzando le apposite maniglie collocate nella parte alta del bidone, li trascinava sino al compattatore effettuando tragitti di diversi metri (sino a 10 mt), dovendo vincere
Pag. 3 di 9 la resistenza del peso del bidone e superare ostacoli quali marciapiedi, buche, scalini ecc., infine li spingeva verso la barra di gancio del camion per le operazioni di sollevamento. I rifiuti avevano un peso variabile a seconda del tipo raccolto;
il multimateriale veniva raccolto una volta a settimana e aveva un peso medio per presa di circa 3 kg;
l'organico veniva raccolto 1 volta a settimana durante il periodo invernale e due volte a settimana durante il periodo estivo (da maggio a settembre) e aveva un peso variabile per presa da un minimo di 3 kg sino a 15 kg;
l'indifferenziato veniva raccolto una volta a settimana e aveva un peso variabile per presa da un minimo di 3 kg sino a 20 kg;
la carta veniva raccolta una volta a settimana e aveva un peso variabile per presa da un minimo di 5 kg sino a 20 kg. Una volta a settimana circa il ricorrente era adibito alla raccolta dei rifiuti indifferenziati delle RSA di Via Cuppari e Via Garibaldi;
in questo caso i rifiuti erano contenuti in bidoni della capacità di 360 lt e che arrivavano a pesare sino a 100kg anche in considerazione del tipo di rifiuto contenuto, ossia anche pannoloni bagnati”.
3. In riferimento alla prima attività lavorativa il ricorrente indicava queste mansioni svolte: “Dall'anno 2001 e sino all'anno 2014, il ricorrente ha svolto mansioni di autista di mezzi pesanti, per la cui conduzione è richiesta la patente c, ossia pale gommate, camion, betoniera, scavatori ecc., finalizzati alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di materiale edile (terra di scavo, cemento, ghiaia ecc.) e di rifiuti industriali.; In questi anni l'orario di lavoro del ricorrente era di 50 ore la settimana articolate su 5 giorni”
4. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. Il Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alla documentazione medica prodotta. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno al
7%.
Pag. 4 di 9 5. In data 30.08.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
6. La parte resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologia multifattoriale non riconducibile direttamente alle mansioni svolte per anni dal Pt_1
7. In data 16.12.2022 veniva disposta TU medico-legale. La dott.ssa Per_1 depositava il suo elaborato peritale in data 02.05.2023.
8. In data 22.01.2024, il presentava contro l' un nuovo ricorso, con Pt_1 CP_1 cui chiedeva di accertare che le malattie professionali “epicondilite gomiti” e
“sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra”, di cui il dipendente risultava affetto, avevano origine dall'attività professionale svolta e sopra descritta;
conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti di queste ulteriori malattie.
9. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. Il Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alla documentazione medica prodotta. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno al
2% per la prima malattia e del 6% per la seconda malattia sopra indicata.
10. In data 07.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
11. La parte resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologie multifattoriali non riconducibili direttamente alle mansioni svolte per anni dal Pt_1
Pag. 5 di 9 12. In data 23.04.2024 questo ufficio accoglieva l'istanza di parte ricorrente e, rilevando la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione della causa n. 135/24 R.G. alla causa n. 349/22 R.G.
13. In data 27.01.2025, a seguito della riunione dei procedimenti, veniva conferito ulteriore incarico al medesimo TU (dott.ssa ), che depositava la Per_1 relazione tecnica in data 14.05.2025.
14. All'udienza del 25.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
15. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
16. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza delle malattie professionali “patologia degenerativa cuffia dei rotatori della spalla destra”, “epicondilite gomiti” e “sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra”, lamentate dal ricorrente.
17. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il TU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, in riferimento alla prima malattia professionale che: “Sulla base della documentazione in atti e della visita, ritengo che il signor sia affetto da malattia professionale Parte_1 concausata in maniera preponderante dall'attività professionale: tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con lesione del tendine del sovraspinato trattata chirurgicamente. La malattia è insorta nell'anno 2018, all'epoca delle prime certificazioni di idoneità con limitazioni. Il momento di raggiunta consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'esistenza della malattia è collocabile all'epoca degli esami strumentali del novembre 2018; il momento di raggiunta consapevolezza della possibile origine professionale della malattia e del consolidamento dei postumi è collocabile all'epoca della denuncia
Pag. 6 di 9 (08.05.2019). Attualmente il paziente presenta esame obiettivo compatibile con le alterazioni morfologiche come evidenziate strumentalmente: sintomatologia algica e disfunzionale a livello della spalla destra con limitazione intermedia dell'abduzione ed elevazione, e retroposizione intraruotata limitata ai primi gradi. La percentuale invalidante è valutabile con riferimento alla voce tabellare
227 (Esiti di lesione delle strutture muscolotendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4%) e 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi, fino a 3%). Considerando che le degenerazioni tendinee non sono di entità severa e che la limitazione funzionale non interessa l'intero range articolare della spalla, il danno biologico è valutabile nel 5% (3 per la voce 224 e 2 per la voce 227)”.
18. Analoghe conclusioni sono state rassegnate anche in riferimento alla seconda e alla terza malattia professionale in oggetto: “Sulla base della documentazione in atti e della visita, ritengo che il signor sia affetto dalle malattie Parte_1 professionali (tabellate) epicondilite bilaterale e sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra. Ritengo che il nesso concausale possa affermarsi comunque con un grado di probabilità qualificata basata sulle effettive innegabili sollecitazioni biomeccaniche subite dagli arti superiori durante gli anni di attività lavorativa svolta dal paziente. La documentazione in atti, che attesta la presenza della malattia, risale al mese di giugno 2023; il momento di raggiunta consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'esistenza delle malattie, della loro possibile origine professionale e del consolidamento dei postumi è collocabile all'epoca della denuncia di malattia professionale del 27.07.2023.
Facendo riferimento alla voce tabellare 232 (esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolotendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità), considerando che nel caso in esame è presente dolore ma l'escursione articolare dei gomiti non è significativamente limitata, la percentuale invalidante per l'epicondilite bilaterale è valutabile in un danno biologico pari al 3%. Facendo
Pag. 7 di 9 riferimento alla voce tabellare 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo- tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale) e 224 per la limitazione articolare della spalla, la percentuale invalidante per la sindrome da conflitto scapolo omerale della spalla sinistra è valutabile nel 5%. Per unificazione con il precedente riconoscimento del 5% per la MP della spalla destra (valutato in TU), valutazione complessiva 12%”.
19. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dal e l'insorgenza delle malattie Pt_1 professionali di cui si tratta.
20. Nel merito della domanda la TU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza delle malattie e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 5% la percentuale invalidante per “patologia degenerativa cuffia dei rotatori della spalla destra”, nel 3% la percentuale invalidante per
“epicondilite gomiti” e nel 5% la percentuale invalidante per “sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra”, che, sommandoli, portano al complessivo 12%, rendendo possibile e rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 1) accerta e dichiara che è affetto da malattie professionali Parte_1
“patologia degenerativa cuffia dei rotatori della spalla destra”, “epicondilite gomiti” e “sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tali malattie è del 5% per
“patologia degenerativa cuffia dei rotatori della spalla destra”, del 3% per
“epicondilite gomiti” e del 5% per “sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra”, per arrivare a un'invalidità complessiva del 12%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data delle domande fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Chiara Federici, dichiaratisi antistataria;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di TU.
Pisa, 16.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 349/2022 (+ N. 135/2024 R.G. riunito)
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
25.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiara Federici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia Affinché piaccia all'Ill.mo Giudice del Parte_1 lavoro del Tribunale di Pisa, rigettate tutte le istanze avversarie, accertare che la malattia denunciata dal ricorrente e dalla quale è affetto ha origine nell'attività professionale svolta con postumi valutabili nella misura del 7%, o quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo in conto capitale o alla costituzione della rendita per malattia professionale, ex art. 13 comma 2 del D.Lgs. 38/2000, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle CP_1 relative somme oltre interessi e rivalutazione se dovuti dalla domanda o da altra decorrenza che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna dell' al pagamento deli CP_1 interessi a far tempo dalla maturazione del diritto della ricorrente e delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Federici quale procuratrice antistataria” [causa n. 349/2022 R.G.].
“Affinché piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, previa eventuale riunione al procedimento NRG 349/2022 rigettate tutte le istanze avversarie, accertare che le malattie denunciate dal ricorrente e dalle quali è affetto hanno origine nell'attività professionale svolta con postumi valutabili: Quanto all'epicondilite gomiti nella misura del 2%, o quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
Quanto alla sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra nella misura del 6%,
o quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo in conto capitale o alla costituzione della rendita per malattia professionale, ex art. 13 comma 2 del D.Lgs. 38/2000, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 delle relative somme oltre interessi e rivalutazione se dovuti dalla domanda o da altra decorrenza che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna dell' al pagamento deli CP_1 interessi a far tempo dalla maturazione del diritto della ricorrente e delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Federici quale procuratrice antistataria” [causa n. 135/2024 R.G.].
Pag. 2 di 9 Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi” [causa n. 349/2022 e 135/2024 R.G.].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.04.2022, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “patologia degenerativa cuffia dei rotatori della spalla destra”, di cui il risultava affetto, aveva origine dall'attività professionale Pt_1 svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa in qualità di autista nel settore edilizia e rifiuti industriali dall'anno 2001 all'anno 2014 (come dipendente dell'Impresa lavori ing. prima e della Ecoscavi Controparte_2
s.r.l. poi) e di operatore unico addetto alla raccolta dei rifiuti porta a porta, dall'inizio dell'anno 2015 (come dipendente di . In concreto il Parte_2 ricorrente, in riferimento all'ultima attività lavorativa svolta, raccontava di avere svolto mansioni di movimentazione dei rifiuti per circa 700/800 prese al giorno, spostando carichi da un minimo di 1 kg ad un massimo di 20 kg, talvolta arrivando anche 25/30 kg. Nello specifico, così descriveva le attività svolte: “La raccolta avveniva nel seguente modo: il ricorrente, sceso dal compattatore, raccoglieva il rifiuto;
se il rifiuto era collocato in sacchetti più leggeri, li solleva e li portava manualmente sino al compattatore e lo gettava nel retro del camion con un movimento di rotazione e spinta finale del braccio destro;
se il rifiuto era collocato in un c.d. “mastello” lo sollevava manualmente, lo trasportava sino al compattatore e lo rovesciava nel retro del camion alzandolo fino sopra le spalle;
se il rifiuto era collocato in c.d. bidoni (utilizzati soprattutto nelle abitazioni condominiali), di capacità pari a 120 lt, 240 lt o 360 lt, il ricorrente utilizzando le apposite maniglie collocate nella parte alta del bidone, li trascinava sino al compattatore effettuando tragitti di diversi metri (sino a 10 mt), dovendo vincere
Pag. 3 di 9 la resistenza del peso del bidone e superare ostacoli quali marciapiedi, buche, scalini ecc., infine li spingeva verso la barra di gancio del camion per le operazioni di sollevamento. I rifiuti avevano un peso variabile a seconda del tipo raccolto;
il multimateriale veniva raccolto una volta a settimana e aveva un peso medio per presa di circa 3 kg;
l'organico veniva raccolto 1 volta a settimana durante il periodo invernale e due volte a settimana durante il periodo estivo (da maggio a settembre) e aveva un peso variabile per presa da un minimo di 3 kg sino a 15 kg;
l'indifferenziato veniva raccolto una volta a settimana e aveva un peso variabile per presa da un minimo di 3 kg sino a 20 kg;
la carta veniva raccolta una volta a settimana e aveva un peso variabile per presa da un minimo di 5 kg sino a 20 kg. Una volta a settimana circa il ricorrente era adibito alla raccolta dei rifiuti indifferenziati delle RSA di Via Cuppari e Via Garibaldi;
in questo caso i rifiuti erano contenuti in bidoni della capacità di 360 lt e che arrivavano a pesare sino a 100kg anche in considerazione del tipo di rifiuto contenuto, ossia anche pannoloni bagnati”.
3. In riferimento alla prima attività lavorativa il ricorrente indicava queste mansioni svolte: “Dall'anno 2001 e sino all'anno 2014, il ricorrente ha svolto mansioni di autista di mezzi pesanti, per la cui conduzione è richiesta la patente c, ossia pale gommate, camion, betoniera, scavatori ecc., finalizzati alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di materiale edile (terra di scavo, cemento, ghiaia ecc.) e di rifiuti industriali.; In questi anni l'orario di lavoro del ricorrente era di 50 ore la settimana articolate su 5 giorni”
4. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. Il Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alla documentazione medica prodotta. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno al
7%.
Pag. 4 di 9 5. In data 30.08.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
6. La parte resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologia multifattoriale non riconducibile direttamente alle mansioni svolte per anni dal Pt_1
7. In data 16.12.2022 veniva disposta TU medico-legale. La dott.ssa Per_1 depositava il suo elaborato peritale in data 02.05.2023.
8. In data 22.01.2024, il presentava contro l' un nuovo ricorso, con Pt_1 CP_1 cui chiedeva di accertare che le malattie professionali “epicondilite gomiti” e
“sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra”, di cui il dipendente risultava affetto, avevano origine dall'attività professionale svolta e sopra descritta;
conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti di queste ulteriori malattie.
9. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. Il Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alla documentazione medica prodotta. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno al
2% per la prima malattia e del 6% per la seconda malattia sopra indicata.
10. In data 07.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
11. La parte resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologie multifattoriali non riconducibili direttamente alle mansioni svolte per anni dal Pt_1
Pag. 5 di 9 12. In data 23.04.2024 questo ufficio accoglieva l'istanza di parte ricorrente e, rilevando la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione della causa n. 135/24 R.G. alla causa n. 349/22 R.G.
13. In data 27.01.2025, a seguito della riunione dei procedimenti, veniva conferito ulteriore incarico al medesimo TU (dott.ssa ), che depositava la Per_1 relazione tecnica in data 14.05.2025.
14. All'udienza del 25.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
15. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
16. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza delle malattie professionali “patologia degenerativa cuffia dei rotatori della spalla destra”, “epicondilite gomiti” e “sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra”, lamentate dal ricorrente.
17. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il TU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, in riferimento alla prima malattia professionale che: “Sulla base della documentazione in atti e della visita, ritengo che il signor sia affetto da malattia professionale Parte_1 concausata in maniera preponderante dall'attività professionale: tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con lesione del tendine del sovraspinato trattata chirurgicamente. La malattia è insorta nell'anno 2018, all'epoca delle prime certificazioni di idoneità con limitazioni. Il momento di raggiunta consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'esistenza della malattia è collocabile all'epoca degli esami strumentali del novembre 2018; il momento di raggiunta consapevolezza della possibile origine professionale della malattia e del consolidamento dei postumi è collocabile all'epoca della denuncia
Pag. 6 di 9 (08.05.2019). Attualmente il paziente presenta esame obiettivo compatibile con le alterazioni morfologiche come evidenziate strumentalmente: sintomatologia algica e disfunzionale a livello della spalla destra con limitazione intermedia dell'abduzione ed elevazione, e retroposizione intraruotata limitata ai primi gradi. La percentuale invalidante è valutabile con riferimento alla voce tabellare
227 (Esiti di lesione delle strutture muscolotendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4%) e 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi, fino a 3%). Considerando che le degenerazioni tendinee non sono di entità severa e che la limitazione funzionale non interessa l'intero range articolare della spalla, il danno biologico è valutabile nel 5% (3 per la voce 224 e 2 per la voce 227)”.
18. Analoghe conclusioni sono state rassegnate anche in riferimento alla seconda e alla terza malattia professionale in oggetto: “Sulla base della documentazione in atti e della visita, ritengo che il signor sia affetto dalle malattie Parte_1 professionali (tabellate) epicondilite bilaterale e sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra. Ritengo che il nesso concausale possa affermarsi comunque con un grado di probabilità qualificata basata sulle effettive innegabili sollecitazioni biomeccaniche subite dagli arti superiori durante gli anni di attività lavorativa svolta dal paziente. La documentazione in atti, che attesta la presenza della malattia, risale al mese di giugno 2023; il momento di raggiunta consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'esistenza delle malattie, della loro possibile origine professionale e del consolidamento dei postumi è collocabile all'epoca della denuncia di malattia professionale del 27.07.2023.
Facendo riferimento alla voce tabellare 232 (esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolotendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità), considerando che nel caso in esame è presente dolore ma l'escursione articolare dei gomiti non è significativamente limitata, la percentuale invalidante per l'epicondilite bilaterale è valutabile in un danno biologico pari al 3%. Facendo
Pag. 7 di 9 riferimento alla voce tabellare 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo- tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale) e 224 per la limitazione articolare della spalla, la percentuale invalidante per la sindrome da conflitto scapolo omerale della spalla sinistra è valutabile nel 5%. Per unificazione con il precedente riconoscimento del 5% per la MP della spalla destra (valutato in TU), valutazione complessiva 12%”.
19. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dal e l'insorgenza delle malattie Pt_1 professionali di cui si tratta.
20. Nel merito della domanda la TU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza delle malattie e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 5% la percentuale invalidante per “patologia degenerativa cuffia dei rotatori della spalla destra”, nel 3% la percentuale invalidante per
“epicondilite gomiti” e nel 5% la percentuale invalidante per “sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra”, che, sommandoli, portano al complessivo 12%, rendendo possibile e rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 1) accerta e dichiara che è affetto da malattie professionali Parte_1
“patologia degenerativa cuffia dei rotatori della spalla destra”, “epicondilite gomiti” e “sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tali malattie è del 5% per
“patologia degenerativa cuffia dei rotatori della spalla destra”, del 3% per
“epicondilite gomiti” e del 5% per “sindrome da conflitto scapolo omerale spalla sinistra”, per arrivare a un'invalidità complessiva del 12%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data delle domande fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Chiara Federici, dichiaratisi antistataria;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di TU.
Pisa, 16.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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