Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 370/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 25 giugno 2025
All'udienza del 25/06/2025 alle ore 10.10 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Antonino Biondo il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 370/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Antonino Biondo (nato a [...] il [...] – c.f. ), in C.F._1 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
- opposto contumace -
1
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25/06/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 2023/2024 R.G.N.R. Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi il sig. parte offesa, è stata Controparte_3 ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto n. 343/2024 R.Grat.Pat..
La parte ammessa al beneficio ha nominato suo difensore l'avv. Antonino Biondo il quale in fase di indagini preliminari ed a fronte della richiesta di archiviazione del P.M. ha depositato in data 17/12/2024 memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p. chiedendone il rigetto.
La fase GIP si è conclusa con decreto di archiviazione.
In data 12/02/2025 l'avv. Antonino Biondo ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività prestata nella fase di studio, introduttiva e decisionale con i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e così indicando un compenso di € 3.025,00, oltre accessori, al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Con decreto del 25/02/2025 il G.I.P del Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 426,00, oltre accessori, al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia;
ha riconosciuto solo la fase di studio, con esclusione della fase introduttiva e di quella decisoria.
Con ricorso depositato in data 22/03/2025 l'avv. Antonino Biondo ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha illegittimamente liquidato il compenso escludendo la fase introduttiva;
ha chiesto il riconoscimento di tale fase alla media del parametro (€ 756,00) ovvero in subordine al minimo (€ 378,00), oltre accessori, al lordo della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) .
Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta fondata.
L'opponente ha documentato di aver svolto l'attività di difensore di fiducia della parte offesa nell'ambito delle indagini preliminari conclusasi con richiesta di archiviazione;
in particolare, il difensore nel predetto procedimento ha depositato memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p. chiedendo il rigetto della richiesta di archiviazione.
Nell'impugnato decreto il GIP ha determinato in complessivi € 426,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore. A tale misura è pervenuto riconoscendo le
2 fasi di studio con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022; ha escluso, senza espressa motivazione, la fase introduttiva.
La valutazione de qua non può essere condivisa in relazione all'esclusione della fase introduttiva.
L'attività defensoriale prestata dall'opponente è perimetrata a quanto espletato in funzione della partecipazione alle indagini preliminari ed in particolare nel deposito della memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p..
La documentazione allegata al ricorso consente di riscontrare – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che il difensore a fronte della richiesta di archiviazione del P.M. ha depositato in data 17/12/2024 memoria ai sensi dell'art. 121
c.p.p. chiedendone il rigetto.
Il diritto al compenso per il difensore della parte offesa ammessa al gratuito patrocinio può essere riconosciuto, dunque, nei limiti delle attività concretamente espletate.
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
Nel caso in esame è oggettiva la circostanza che il difensore della parte offesa in data
17/12/2024 ha depositato la memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p. oppositiva alla richiesta del P.M. di archiviazione.
E' pacifico, quindi, che al difensore debba essere riconosciuto il compenso anche per la fase istruttoria, ingiustamente negata nel decreto opposto.
3 L'opposizione merita accoglimento.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio e fase introduttiva e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità
(come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M.
n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o
4 al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Avuto riguardo alle circostanze di fatto e di diritto che hanno caratterizzato la fase di chiusura delle indagini e valutato il contenuto della memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p., il compenso per la fase introduttiva può essere riconosciuto al difensore in misura media ponderata (attività ordinaria) e come tale nell'importo di € 567,00 (parametro ordinario €
756,00 ridotto del 25%), da assoggettare poi alla riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Il compenso complessivo per le attività su indicate è, dunque, di € 1.135,00, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR
115/2002 così risultando conclusivamente di € 756,67.
Pertanto, l'opposizione va accolta nella predetta misura.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa (la differenza tra il compenso riconosciuto in questa sede e quello attribuito nel decreto opposto - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale, con applicazione del minimo per la fase decisoria in ragione della semplicità della questione e della particolare struttura del procedimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.U.P. del Tribunale di Palmi in data 25/02/2025. liquida in favore dell'avvocato Antonino Biondo quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. parte offesa nel procedimento penale procedimento penale Controparte_3
n. 2023/2024 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, l'importo complessivo di € 756,67, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
5 Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Antonino Biondo Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 70,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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