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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7024 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6534 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità extracontrattuale vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, P.I. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Pasquale Cerino, presso il cui studio in Napoli alla via Piedigrotta n. 23 ha eletto domicilio;
- ATTRICE - CONTRO in persona del dott. giusta Controparte_1 Controparte_2 procura per notaio in Milano del 27.04.2022, rep. 54179, racc. 25135, Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Sepe, presso il cui studio in Napoli alla via del Parco Margherita n. 24 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
, C.F. , rappresentata Controparte_3 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Cangiano, presso il cui studio in
Napoli alla via Chiaia n. 216 ha eletto domicilio;
- TERZA CHIAMATA - NONCHÉ in persona dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro CP_4 tempore C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_5 P.IVA_2 dall'avv. Luigi Migliaccio, presso il cui studio in Napoli alla piazza Cavour n. 139 ha eletto domicilio;
- TERZA CHIAMATA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 20 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione del presente giudizio la società ha Parte_1 chiesto il risarcimento dei danni conseguenti a fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile condotto in locazione dalla società istante ed ubicato in Napoli alla via
S. Brigida n. 23, con ulteriore ingresso dall'immobile di via S. Brigida n. 24, il quale è adibito ad attività di salumeria, bar, pasticceria e ristorazione esponendo che, nel mese di luglio 2021, l'unità immobiliare condotta in locazione era stata invasa da liquami provenienti dall'impianto fognario a servizio del confinante immobile, sede di filiale Ha riferito di aver proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e che il CP_1 consulente nominato, ing. , aveva individuato le opere occorrenti Persona_2 per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e l'eliminazione delle cause del danno. Ritenendo che la causa del danno fosse stata superata, era stata raggiunta intesa transattiva con la quale la misura del risarcimento del danno era stata quantificata in misura pari ad € 10.000,00. Mutata la compagine sociale della società istante, in data 27/01/2022, pochi giorni prima della prevista riapertura, si era verificato un ulteriore allagamento, riguardante l'intero piano sottostante il livello stradale, il quale aveva determinato l'oggettivo impedimento della riapertura del locale.
Presumendo che le attività di riparazione del tratto fognario fossero cessate ed avessero risolto la problematica, ha chiesto il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante, per il complessivo ammontare di € 222.310,25.
2 La si è costituita in giudizio assumendo che oggetto della richiesta Controparte_1 risarcitoria sarebbero i medesimi danni in relazione ai quali si era raggiunto accordo transattivo e che, quindi, già erano stati oggetto del predetto accordo chiedendo, in conseguenza di ciò, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Ha contestato l'evento dannoso del 27/01/2022 e la sussistenza e prova dei danni reclamati da parte attrice e ricollegati a detto evento ed ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della conduttrice, e di CP_4 [...]
, nuda proprietaria dell'immobile di via Santa Brigida n. Controparte_3
21/22, il quale scarica i suoi liquidami nell'impianto fognario che aveva dato origine ai danni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, dato l'uso indiscriminato del tratto fognario comune.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato di avere, in Controparte_3 qualità di nuda proprietaria, la custodia del bene dannoso ed ha chiesto il rigetto della domanda azionata nei suoi confronti.
La si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva, evidenziando che la causa del danno, per come accertato dal consulente d'ufficio nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., derivata da condotta fognaria a servizio di diverso immobile, ovvero quello al quale si accede dal civico n. 24 della strada, senza che fosse stato evidenziato nel corso dei sopralluoghi alcun apporto proprio nella produzione del danno.
2. La domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento.
Occorre premettere che compete al giudice la sua corretta qualificazione giuridica, rientrando “nel potere - dovere del giudice procedere alla interpretazione e qualificazione delle richieste formulate dalle parti, al fine di determinare l'effettivo contenuto e l'appropriata collocazione nell'ambito del diritto sostanziale” (cfr Cass. civ., sent. n. 10012 del
09.10.1998).
Nell'esercizio del suddetto potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito deve tener conto dell'“intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa” (cfr Cass. civ., sent. n.
14751 del 26.06.2007; conforme Cass. civ., sent. n. 10493 del 24.09.1999; Cass. civ., sent.
n. 2574 del 20.03.1999).
3 Orbene, la società attrice ha assunto - richiamando le conclusioni espresse dal consulente d'ufficio nella procedura di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio - che i danni prodottisi sarebbero dovuti alla difettosa tenuta di una condotta idrica, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a tale stato del bene ed ascrivibili ad un nuovo fenomeno di allagamento di liquami, verificatosi in data 27/01/2022.
Quella azionata, quindi, può e deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., poiché è stata allegata la produzione di un danno cagionato dalla cosa di per sé sola considerata e non già da un'attività, commissiva o omissiva, delle parti convenute (nel qual caso la domanda avrebbe dovuto essere qualificata quale domanda ex art. 2043 c.c.).
In relazione a detta domanda, ove sia dimostrato il nesso causale fra il bene in nuda proprietà ed il danno, risponde della custodia del bene anche il nudo proprietario giacché il fondamento della responsabilità si fonda “oltreché su un effettivo potere esercitato dal soggetto (sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, possessore, detentore, ecc.) sulla cosa, tale da implicare il controllo e l'uso di essa, anche sul fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima, ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni” (cfr. Cass. civ., sent. n. 2301 del 01.03.1995).
Nel caso di specie la società attrice ha premesso di aver stipulato, a seguito di un primo evento dannoso risalente al mese di luglio 2021, un accordo transattivo inerente il risarcimento dei danni.
Di tale accordo transattivo, la cui stipula è invero incontestata fra le parti attrice e convenuta, così come non in contestazione è la misura del risarcimento pattuita e liquidata, è stata fornita prova scritta, richiesta ad probationem ai sensi dell'art. 1967
c.c., con lo scambio delle mail contenenti la proposta formulata e la relativa accettazione, oltre che con il pacifico pagamento della somma concordata e l'esecuzione dei lavori, con adempimento delle obbligazioni pattuite e concreta attuazione dell'accordo (cfr. Cass. civ., ord. n. 1627 del 23.01.2018).
Ciò nonostante non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la
4 situazione giuridica posta a fondamento della domanda perché viene a mancare il presupposto su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere da una o entrambe le parti in causa.
Secondo la giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere è statuizione che dev'essere assunta con sentenza la quale dia conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (Cass. civ. sent. n. 3075 del 09.04.1997).
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (così Cass. civ., sent. n.
21757 del 29.07.2021).
Nel caso in esame parte attrice non ha in alcun modo dedotto che sarebbe venuta meno la ragione di contrasto fra le parti in forza dell'accordo transattivo raggiunto, avendo dedotto che l'accordo transattivo era relativo ai danni pregressi e non già ai nuovi danni occorsi dopo la stipula dell'accordo transattivo e dovuti ad una nuova rottura della condotta fognaria, verificatasi in un punto diverso rispetto alla precedente, quindi con diversa eziologia causale, oltre che a causa della ritardata esecuzione dei lavori di cui all'accordo transattivo, con produzione di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già liquidati.
La domanda di risarcimento del danno deve, però, essere rigettata nel merito.
5 Non è infatti stato provato che il nuovo fenomeno dannoso, contestato nella sua verificazione da parte della società convenuta, si sia effettivamente verificato e che lo stesso sia riconducibile ad un fattore causale differente rispetto a quello accertato dal consulente d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ovvero alla ritardata esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo transattivo, con produzione di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già liquidati.
La consulenza d'ufficio richiesta dalla società attrice sul punto, in difetto di qualsiasi richiesta istruttoria, avrebbe avuto carattere esplorativo e, in quanto tale, non è stata ammessa.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, pur qualificata come azione ex art. 2051 c.c., gravava comunque sulla parte istante l'onere di provare la sussistenza del danno ed il nesso causale con lo specifico episodio dannoso indicato in citazione, che connota la causa petendi, vertendosi in materia di diritti cosiddetti “eterodeterminati”, ovvero di diritti in cui la diversità del fatto costitutivo del danno comporta la diversità del diritto azionato.
Come precisato costantemente dalla giurisprudenza, deve trattarsi di una diversità ontologica del fatto materiale nelle sue diverse componenti, ad esempio un episodio dannoso avvenuto in giorni diversi, con modalità diverse di produzione del danno- evento, oltre che con ricadute divergenti in tema di danno-conseguenza.
Per tale ragione, essendo stata descritta una diversa eziologia del danno, non può ritenersi essersi avuta una violazione del principio del ne bis in idem nella proposizione della presente azione giudiziaria.
Parte attrice avrebbe, però, avuto l'onere di dimostrare che il nuovo danno si fosse prodotto e che stato effettivamente ricollegabile ad una diversa causale, ulteriore e differente rispetto a quella esaminata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ed in relazione alla quale si era avuto l'accordo transattivo, con produzione di diversi ed ulteriori danni conseguenza.
A ciò va aggiunto che la società istante, conduttrice dell'immobile, non ha né provato il pagamento dei lavori di rimessione in pristino dell'immobile, integranti danno emergente, la cui esecuzione si era resa necessaria in conseguenza del nuovo fenomeno dannoso, né tantomeno i richiesti danni da lucro cessante.
6 Non prova, infatti, i lavori effettivamente eseguiti il computo metrico prodotto, né il danno emergente è provato con il deposito delle fatture per il consumo di energia elettrica, non essendo stato dimostrato il loro effettivo pagamento. Né tantomeno è stata fornita prova documentale dei pagamenti dei canoni di locazione per tutto l'arco temporale in cui l'immobile non fu utilizzato.
La parte che abbia richiesto in giudizio il risarcimento di un danno ha l'onere di provare l'esistenza del danno e, solo dopo aver fornito tale prova, può ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (cfr Cass. civ., sent.
n. 22061 del 02.09.2008; Cass. civ., sent. n. 3794 del 15.02.2008 secondo cui “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”).
È onere della parte, quindi, sia quello di provare il danno, che di fornire idonei criteri di liquidazione dello stesso, senza che la liquidazione del giudice possa in alcun modo sopperire alle carenze di allegazione e prova sul punto che gravano sulla parte istante.
In mancanza di prova del danno, non può perciò con la consulenza d'ufficio pervenirsi alla sua liquidazione equitativa, così sopperendo alla mancanza di prova, in quanto anche la liquidazione equitativa richiede che un danno sia provato o che, comunque, siano prodotti elementi di riscontro della sua esistenza, pur essendo lo stesso di difficile quantificazione monetaria.
Nel caso in esame è mancata, a monte, la prova del danno da lucro cessante, dovuto alla contrazione degli introiti dell'attività commerciale come conseguenza delle infiltrazioni subite, sicché una eventuale consulenza d'ufficio volta alla determinazione di tale voce di danno avrebbe, anch'essa, avuto carattere esplorativo.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno azionata nel presente giudizio da parte attrice deve essere rigettata nel merito.
Parimenti infondata è la domanda di manleva spiegata in via riconvenzionale dalla società convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa, in quando dalla consulenza dell'ing. , depositata nel procedimento di A.T.P., è Persona_2
7 emerso che il danno era imputabile allo stato manutentivo di un corsetto fognario condominiale ubicato al di sotto dell'androne del civico n. 24 di via santa Brigida e giacché, nel corso del presente giudizio, la convenuta non ha dimostrato che il danno lamentato da parte attrice fosse riconducibile alla rottura di beni in custodia delle terze chiamate in causa o all'uso non consentito e promiscuo del corsetto fognario produttivo del danno.
Anche la consulenza richiesta da parte convenuta per dimostrare la responsabilità dei terzi chiamati in causa, in assenza di prove o di un riscontro tecnico circa il loro coinvolgimento nella produzione del danno, non è stata ammessa in corso di causa giacché esplorativa.
3. Va osservato che, anche nel rassegnare le proprie conclusioni definitive, la società attrice ha chiesto, in via esclusiva, la condanna della sola parte originariamente convenuta al risarcimento dei danni subiti, non già dei terzi chiamati, evocati in giudizio dalla quali responsabili del danno e, quindi, titolari passivi Controparte_1 della domanda risarcitoria azionata.
Costituisce principio giurisprudenziale affermato quello secondo il quale possa aversi automatica estensione della domanda attrice alle parti chiamate in causa “qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato” (cfr Cass. civ., ord. n. 22050 del 11.09.2018).
Il principio dell'automatica estensione della domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa non opera, peraltro, nel caso in cui l'attore non si avvalga di detta facoltà, come nel caso in esame è avvenuto, non avendo la società attrice inteso proporre alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa (cfr Cass. civ., sent. n. 8411 del 27.04.2016, secondo cui “il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato”).
8 Ne consegue, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, che le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra parte attrice e la società convenuta, riconoscendo le stesse in misura media per tutte le fasi di giudizio sullo scaglione di valore fino ad € 260.000,00.
Le spese, inoltre, seguendo i medesimi criteri di liquidazione, vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza nel rapporto processuale fra parte convenuta e le terze chiamate in causa, non essendo, per come già detto, emerso alcun elemento per ritenere che dette parti abbiano avuto la custodia dei beni che hanno causato i danni, né tantomeno essendo stata provata una loro condotta antigiuridica che abbia concorso alla produzione dei danni.
Non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave per pervenirsi ad una condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., evidenziandosi che sia la domanda risarcitoria che la domanda riconvenzionale sono state rigettate per difetto di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 15757/2022 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di
[...]
e della contro in persona del legale Controparte_3 CP_4 rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) rigetta la domanda di manleva spiegata da parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa;
c) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
d) condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_3
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad €
[...]
14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
9 e) condanna la l pagamento, in favore della delle spese Controparte_1 CP_4 del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge.
Napoli, 11 luglio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6534 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità extracontrattuale vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, P.I. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Pasquale Cerino, presso il cui studio in Napoli alla via Piedigrotta n. 23 ha eletto domicilio;
- ATTRICE - CONTRO in persona del dott. giusta Controparte_1 Controparte_2 procura per notaio in Milano del 27.04.2022, rep. 54179, racc. 25135, Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Sepe, presso il cui studio in Napoli alla via del Parco Margherita n. 24 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
, C.F. , rappresentata Controparte_3 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Cangiano, presso il cui studio in
Napoli alla via Chiaia n. 216 ha eletto domicilio;
- TERZA CHIAMATA - NONCHÉ in persona dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro CP_4 tempore C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_5 P.IVA_2 dall'avv. Luigi Migliaccio, presso il cui studio in Napoli alla piazza Cavour n. 139 ha eletto domicilio;
- TERZA CHIAMATA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 20 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione del presente giudizio la società ha Parte_1 chiesto il risarcimento dei danni conseguenti a fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile condotto in locazione dalla società istante ed ubicato in Napoli alla via
S. Brigida n. 23, con ulteriore ingresso dall'immobile di via S. Brigida n. 24, il quale è adibito ad attività di salumeria, bar, pasticceria e ristorazione esponendo che, nel mese di luglio 2021, l'unità immobiliare condotta in locazione era stata invasa da liquami provenienti dall'impianto fognario a servizio del confinante immobile, sede di filiale Ha riferito di aver proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e che il CP_1 consulente nominato, ing. , aveva individuato le opere occorrenti Persona_2 per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e l'eliminazione delle cause del danno. Ritenendo che la causa del danno fosse stata superata, era stata raggiunta intesa transattiva con la quale la misura del risarcimento del danno era stata quantificata in misura pari ad € 10.000,00. Mutata la compagine sociale della società istante, in data 27/01/2022, pochi giorni prima della prevista riapertura, si era verificato un ulteriore allagamento, riguardante l'intero piano sottostante il livello stradale, il quale aveva determinato l'oggettivo impedimento della riapertura del locale.
Presumendo che le attività di riparazione del tratto fognario fossero cessate ed avessero risolto la problematica, ha chiesto il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante, per il complessivo ammontare di € 222.310,25.
2 La si è costituita in giudizio assumendo che oggetto della richiesta Controparte_1 risarcitoria sarebbero i medesimi danni in relazione ai quali si era raggiunto accordo transattivo e che, quindi, già erano stati oggetto del predetto accordo chiedendo, in conseguenza di ciò, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Ha contestato l'evento dannoso del 27/01/2022 e la sussistenza e prova dei danni reclamati da parte attrice e ricollegati a detto evento ed ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della conduttrice, e di CP_4 [...]
, nuda proprietaria dell'immobile di via Santa Brigida n. Controparte_3
21/22, il quale scarica i suoi liquidami nell'impianto fognario che aveva dato origine ai danni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, dato l'uso indiscriminato del tratto fognario comune.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato di avere, in Controparte_3 qualità di nuda proprietaria, la custodia del bene dannoso ed ha chiesto il rigetto della domanda azionata nei suoi confronti.
La si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva, evidenziando che la causa del danno, per come accertato dal consulente d'ufficio nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., derivata da condotta fognaria a servizio di diverso immobile, ovvero quello al quale si accede dal civico n. 24 della strada, senza che fosse stato evidenziato nel corso dei sopralluoghi alcun apporto proprio nella produzione del danno.
2. La domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento.
Occorre premettere che compete al giudice la sua corretta qualificazione giuridica, rientrando “nel potere - dovere del giudice procedere alla interpretazione e qualificazione delle richieste formulate dalle parti, al fine di determinare l'effettivo contenuto e l'appropriata collocazione nell'ambito del diritto sostanziale” (cfr Cass. civ., sent. n. 10012 del
09.10.1998).
Nell'esercizio del suddetto potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito deve tener conto dell'“intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa” (cfr Cass. civ., sent. n.
14751 del 26.06.2007; conforme Cass. civ., sent. n. 10493 del 24.09.1999; Cass. civ., sent.
n. 2574 del 20.03.1999).
3 Orbene, la società attrice ha assunto - richiamando le conclusioni espresse dal consulente d'ufficio nella procedura di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio - che i danni prodottisi sarebbero dovuti alla difettosa tenuta di una condotta idrica, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a tale stato del bene ed ascrivibili ad un nuovo fenomeno di allagamento di liquami, verificatosi in data 27/01/2022.
Quella azionata, quindi, può e deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., poiché è stata allegata la produzione di un danno cagionato dalla cosa di per sé sola considerata e non già da un'attività, commissiva o omissiva, delle parti convenute (nel qual caso la domanda avrebbe dovuto essere qualificata quale domanda ex art. 2043 c.c.).
In relazione a detta domanda, ove sia dimostrato il nesso causale fra il bene in nuda proprietà ed il danno, risponde della custodia del bene anche il nudo proprietario giacché il fondamento della responsabilità si fonda “oltreché su un effettivo potere esercitato dal soggetto (sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, possessore, detentore, ecc.) sulla cosa, tale da implicare il controllo e l'uso di essa, anche sul fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima, ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni” (cfr. Cass. civ., sent. n. 2301 del 01.03.1995).
Nel caso di specie la società attrice ha premesso di aver stipulato, a seguito di un primo evento dannoso risalente al mese di luglio 2021, un accordo transattivo inerente il risarcimento dei danni.
Di tale accordo transattivo, la cui stipula è invero incontestata fra le parti attrice e convenuta, così come non in contestazione è la misura del risarcimento pattuita e liquidata, è stata fornita prova scritta, richiesta ad probationem ai sensi dell'art. 1967
c.c., con lo scambio delle mail contenenti la proposta formulata e la relativa accettazione, oltre che con il pacifico pagamento della somma concordata e l'esecuzione dei lavori, con adempimento delle obbligazioni pattuite e concreta attuazione dell'accordo (cfr. Cass. civ., ord. n. 1627 del 23.01.2018).
Ciò nonostante non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la
4 situazione giuridica posta a fondamento della domanda perché viene a mancare il presupposto su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere da una o entrambe le parti in causa.
Secondo la giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere è statuizione che dev'essere assunta con sentenza la quale dia conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (Cass. civ. sent. n. 3075 del 09.04.1997).
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (così Cass. civ., sent. n.
21757 del 29.07.2021).
Nel caso in esame parte attrice non ha in alcun modo dedotto che sarebbe venuta meno la ragione di contrasto fra le parti in forza dell'accordo transattivo raggiunto, avendo dedotto che l'accordo transattivo era relativo ai danni pregressi e non già ai nuovi danni occorsi dopo la stipula dell'accordo transattivo e dovuti ad una nuova rottura della condotta fognaria, verificatasi in un punto diverso rispetto alla precedente, quindi con diversa eziologia causale, oltre che a causa della ritardata esecuzione dei lavori di cui all'accordo transattivo, con produzione di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già liquidati.
La domanda di risarcimento del danno deve, però, essere rigettata nel merito.
5 Non è infatti stato provato che il nuovo fenomeno dannoso, contestato nella sua verificazione da parte della società convenuta, si sia effettivamente verificato e che lo stesso sia riconducibile ad un fattore causale differente rispetto a quello accertato dal consulente d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ovvero alla ritardata esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo transattivo, con produzione di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già liquidati.
La consulenza d'ufficio richiesta dalla società attrice sul punto, in difetto di qualsiasi richiesta istruttoria, avrebbe avuto carattere esplorativo e, in quanto tale, non è stata ammessa.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, pur qualificata come azione ex art. 2051 c.c., gravava comunque sulla parte istante l'onere di provare la sussistenza del danno ed il nesso causale con lo specifico episodio dannoso indicato in citazione, che connota la causa petendi, vertendosi in materia di diritti cosiddetti “eterodeterminati”, ovvero di diritti in cui la diversità del fatto costitutivo del danno comporta la diversità del diritto azionato.
Come precisato costantemente dalla giurisprudenza, deve trattarsi di una diversità ontologica del fatto materiale nelle sue diverse componenti, ad esempio un episodio dannoso avvenuto in giorni diversi, con modalità diverse di produzione del danno- evento, oltre che con ricadute divergenti in tema di danno-conseguenza.
Per tale ragione, essendo stata descritta una diversa eziologia del danno, non può ritenersi essersi avuta una violazione del principio del ne bis in idem nella proposizione della presente azione giudiziaria.
Parte attrice avrebbe, però, avuto l'onere di dimostrare che il nuovo danno si fosse prodotto e che stato effettivamente ricollegabile ad una diversa causale, ulteriore e differente rispetto a quella esaminata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ed in relazione alla quale si era avuto l'accordo transattivo, con produzione di diversi ed ulteriori danni conseguenza.
A ciò va aggiunto che la società istante, conduttrice dell'immobile, non ha né provato il pagamento dei lavori di rimessione in pristino dell'immobile, integranti danno emergente, la cui esecuzione si era resa necessaria in conseguenza del nuovo fenomeno dannoso, né tantomeno i richiesti danni da lucro cessante.
6 Non prova, infatti, i lavori effettivamente eseguiti il computo metrico prodotto, né il danno emergente è provato con il deposito delle fatture per il consumo di energia elettrica, non essendo stato dimostrato il loro effettivo pagamento. Né tantomeno è stata fornita prova documentale dei pagamenti dei canoni di locazione per tutto l'arco temporale in cui l'immobile non fu utilizzato.
La parte che abbia richiesto in giudizio il risarcimento di un danno ha l'onere di provare l'esistenza del danno e, solo dopo aver fornito tale prova, può ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (cfr Cass. civ., sent.
n. 22061 del 02.09.2008; Cass. civ., sent. n. 3794 del 15.02.2008 secondo cui “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”).
È onere della parte, quindi, sia quello di provare il danno, che di fornire idonei criteri di liquidazione dello stesso, senza che la liquidazione del giudice possa in alcun modo sopperire alle carenze di allegazione e prova sul punto che gravano sulla parte istante.
In mancanza di prova del danno, non può perciò con la consulenza d'ufficio pervenirsi alla sua liquidazione equitativa, così sopperendo alla mancanza di prova, in quanto anche la liquidazione equitativa richiede che un danno sia provato o che, comunque, siano prodotti elementi di riscontro della sua esistenza, pur essendo lo stesso di difficile quantificazione monetaria.
Nel caso in esame è mancata, a monte, la prova del danno da lucro cessante, dovuto alla contrazione degli introiti dell'attività commerciale come conseguenza delle infiltrazioni subite, sicché una eventuale consulenza d'ufficio volta alla determinazione di tale voce di danno avrebbe, anch'essa, avuto carattere esplorativo.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno azionata nel presente giudizio da parte attrice deve essere rigettata nel merito.
Parimenti infondata è la domanda di manleva spiegata in via riconvenzionale dalla società convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa, in quando dalla consulenza dell'ing. , depositata nel procedimento di A.T.P., è Persona_2
7 emerso che il danno era imputabile allo stato manutentivo di un corsetto fognario condominiale ubicato al di sotto dell'androne del civico n. 24 di via santa Brigida e giacché, nel corso del presente giudizio, la convenuta non ha dimostrato che il danno lamentato da parte attrice fosse riconducibile alla rottura di beni in custodia delle terze chiamate in causa o all'uso non consentito e promiscuo del corsetto fognario produttivo del danno.
Anche la consulenza richiesta da parte convenuta per dimostrare la responsabilità dei terzi chiamati in causa, in assenza di prove o di un riscontro tecnico circa il loro coinvolgimento nella produzione del danno, non è stata ammessa in corso di causa giacché esplorativa.
3. Va osservato che, anche nel rassegnare le proprie conclusioni definitive, la società attrice ha chiesto, in via esclusiva, la condanna della sola parte originariamente convenuta al risarcimento dei danni subiti, non già dei terzi chiamati, evocati in giudizio dalla quali responsabili del danno e, quindi, titolari passivi Controparte_1 della domanda risarcitoria azionata.
Costituisce principio giurisprudenziale affermato quello secondo il quale possa aversi automatica estensione della domanda attrice alle parti chiamate in causa “qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato” (cfr Cass. civ., ord. n. 22050 del 11.09.2018).
Il principio dell'automatica estensione della domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa non opera, peraltro, nel caso in cui l'attore non si avvalga di detta facoltà, come nel caso in esame è avvenuto, non avendo la società attrice inteso proporre alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa (cfr Cass. civ., sent. n. 8411 del 27.04.2016, secondo cui “il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato”).
8 Ne consegue, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, che le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra parte attrice e la società convenuta, riconoscendo le stesse in misura media per tutte le fasi di giudizio sullo scaglione di valore fino ad € 260.000,00.
Le spese, inoltre, seguendo i medesimi criteri di liquidazione, vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza nel rapporto processuale fra parte convenuta e le terze chiamate in causa, non essendo, per come già detto, emerso alcun elemento per ritenere che dette parti abbiano avuto la custodia dei beni che hanno causato i danni, né tantomeno essendo stata provata una loro condotta antigiuridica che abbia concorso alla produzione dei danni.
Non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave per pervenirsi ad una condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., evidenziandosi che sia la domanda risarcitoria che la domanda riconvenzionale sono state rigettate per difetto di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 15757/2022 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di
[...]
e della contro in persona del legale Controparte_3 CP_4 rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) rigetta la domanda di manleva spiegata da parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa;
c) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
d) condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_3
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad €
[...]
14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
9 e) condanna la l pagamento, in favore della delle spese Controparte_1 CP_4 del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge.
Napoli, 11 luglio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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