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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati: dr. Domenico Bonaretti Presidente dr.ssa Rossella Milone Consigliere dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 479/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Baruffaldi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco, via Roma n. 5, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. CP_3 C.F._3
(C.F. CP_4 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 14 E CON
(C.F. ) – e per essa, quale mandataria, Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. PA Grisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bergamo, via Borfuro n. 1, giusta procura in atti,
INTERVENUTA
Avente ad oggetto: mutuo
Sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza n. 426/2022, emessa in data 20.07.2022, dal Tribunale di Lecco – Dott.
Alessandro Colnaghi, a conclusione della causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata al numero R.G. 2554/2019, pubblicata il 22.07.2022, non notificata,
In riforma dei capi 1) e 5) della sopracitata sentenza:
NEL MERITO: Revocare e dichiarare l'inefficacia/nullità del decreto ingiuntivo opposto, attesa
l'irritualità ed illegittima emissione dello stesso in violazione delle norme di cui agli artt. 633 e 634
c.p.c., con rigetto di ogni richiesta di condanna al pagamento delle somme ingiunte, stante la palese assenza di prova circa la debenza della somma, nonché la documentale infondatezza del credito vantato per tutti i motivi meglio specificati negli atti, ivi compresa l'erroneità della somma ingiunta per illegittima applicazione degli interessi ultra legali e/o comunque non corrispondenti al tasso pattuito convenzionalmente, per anatocismo, e/o usura. SEMPRE NEL MERITO: Accertare e dichiarare la nullità del mutuo e/o della sola clausola relativa agli interessi applicabili, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, 1346 c.c. e 117, 118 TUB, e violazioni delle norme a tutela dei consumatori, nonché la nullità e/o illegittimità e/o erroneità degli interessi e delle spese di cui ai ratei già pagati dal 2009 ad oggi, nonché di quelli chiesti in sede monitoria ed applicati dalla Banca opposta sulle rate di Mutuo scadute, perché difformi dal tasso pattuito e/o dovuto, nonché per violazione del divieto di anatocismo, con conseguente declaratoria di nullità degli interessi applicati e
/o in via subordinata l'applicazione del solo tasso legale. Per l'effetto disporre la rideterminazione della somma capitale dovuta e la compensazione delle somme indebitamente pagate con la quota capitale di mutuo residuo, ovvero in via di subordine condannare la opposta alla restituzione CP_7
delle somme risultanti a credito oltre interessi su tali somme dai singoli versamenti al saldo.
pagina 2 di 14 In riforma al capo 6) della sopracitata sentenza:
CON VITTORIA DI ONORARI, SPESE DI ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO e DELLA CHIAMATA
DI TERZO, nonché DEL DECRETO INGIUNTIVO (oltre spese generali, cpa e iva).
Con conferma integrale di tutti gli altri capi non impugnati.”
Per Controparte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
nel merito
- Respingere integralmente le avverse domande e confermare la sentenza n. 426/2022, emessa dal
Tribunale di Lecco, G.I. Dott. Alessandro Colnaghi in data 20.07.2022 e pubblicata in data
22.07.2022;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
(in qualità di debitrice principale), e (in qualità di Parte_2 CP_3 CP_2
fideiussori) proponevano congiuntamente opposizione – con il patrocinio dell'avv. Nives Bonetti – avverso il decreto ingiuntivo n. 620/2019, con il quale il Tribunale di Lecco li aveva condannati al pagamento della somma di € 139.850,51 in favore di a titolo di rate Controparte_8
insolute del mutuo fondiario stipulato da unitamente al marito con la Parte_1 CP_4 CP_7
ingiungente in data 20.03.2009.
A sostegno dell'opposizione deducevano:
- l'omessa notifica del decreto ingiuntivo al coobbligato in solido CP_4
- la mancata comunicazione alla mutuataria della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
- la violazione dell'art. 33, comma 1 lett. h) d.lgs. n. 206/2005 (che qualifica come vessatoria la clausola contrattuale che consente al professionista di recedere dal contratto a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso);
- il difetto di prova in ordine all'an e al quantum del credito ingiunto;
pagina 3 di 14 - la nullità della clausola disciplinante il tasso di interesse perché indeterminata;
- l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici;
- la nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
- la nullità integrale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, nonché la nullità della sola clausola fideiussoria contenente la deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c. perché vessatoria ai sensi dell'art. 33 d.lgs n. 206/2005, con conseguente intervenuta decadenza della Banca dal diritto di escussione della garanzia.
Concludevano istando, in via principale, per la revoca del decreto opposto;
in via di subordine, proponevano domanda di regresso nei confronti del sig. alla cui chiamata in causa CP_4
chiedevano di essere autorizzati.
I.b. Si costituiva – in corso di causa fusasi per incorporazione in Controparte_8
– chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_1
I.c. Autorizzata la chiamata in causa del sig. – che rimaneva contumace – venivano CP_4 assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
I.d. In sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la sig.ra nominava quale nuovo Parte_1 difensore l'avv. Giulia Baruffaldi;
i garanti continuavano ad essere patrocinati dall'avv. Nives Bonetti.
I.e. Precisate ritualmente le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
I.f. Con sentenza n. 426/2022, il Tribunale di Lecco rigettava l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo nei confronti di tutti gli opponenti.
Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento del proprio convincimento:
- è dimostrata per tabulas l'avvenuta notifica del D.I. al sig. nonché l'avvenuta CP_4
comunicazione, sia a mutuatari, sia ai fideiussori, della decadenza dal beneficio del termine;
- il richiamo all'art. 33, comma 1 lett. h), d.lgs. n. 206/2005 è inconferente, trattandosi, nella fattispecie, non già di recesso da un contratto a tempo indeterminato, bensì di decadenza dal beneficio del termine in virtù del protratto inadempimento dei debitori;
- la ha fornito adeguata prova del proprio credito attraverso la produzione del contratto di CP_7 mutuo, del piano di ammortamento, della contabile di estinzione del mutuo, nonché dell'elenco delle rate corrisposte e di quelle insolute;
pagina 4 di 14 - il tasso di interesse è chiaramente previsto e disciplinato sia all'art. 2 del contratto di mutuo, sia nel documento di sintesi allegato al contratto;
- la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari è generica;
- la censura relativa alla pretesa applicazione di interessi anatocistici è infondata, atteso che il cd.
“metodo di ammortamento alla francese” non dà luogo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, a un fenomeno di capitalizzazione degli interessi;
- lo sforamento del limite di finanziabilità dell'80% è irrilevante nel caso di specie, atteso che il contratto di mutuo per cui è causa risulta assistito da una polizza assicurativa rilasciata da garanzia integrativa che consente, secondo quanto stabilito Controparte_9 dalla Delibera CICR del 22/04/1995, l'innalzamento di siffatto limite fino alla percentuale del
100%;
- parimenti infondate si rivelano le doglianze attinenti al rapporto di fideiussione, atteso che:
i. non è predicabile la nullità per violazione della normativa antitrust, trattandosi nel caso in esame di fideiussione specifica e non già di fideiussione omnibus;
ii. la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ancorché sussistente, è priva di risvolti concreti nel caso in esame, avendo la Banca dimostrato di essersi tempestivamente attivata entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Rigettata per queste ragioni la domanda principale di revoca del decreto opposto, il Tribunale accoglieva la domanda di regresso formulata in via subordinata, condannando, per l'effetto, il terzo chiamato contumace, alla refusione delle somme dovute dagli opponenti alla Banca CP_4
opposta in esecuzione del confermato decreto ingiuntivo. In particolare, il giudice disponeva la refusione integrale in favore dei garanti e;
quanto alla sig.ra CP_3 CP_2 Parte_1
la refusione veniva disposta nella misura della metà, in considerazione della sua qualità di co- mutuataria del sig. CP_4
II. Il giudizio di appello
II.a Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame la sola sig.ra articolando quattro Parte_1
motivi di doglianza, così rubricati e che possono essere riassunti nei termini che seguono.
pagina 5 di 14 1) Omessa motivazione rispetto alla domanda di rimessione in termini – erronea motivazione
rispetto alla buona fede della appellante sul contestato inadempimento – erronea motivazione decadenza beneficio del termine atto recettizio e prova mancata conoscenza incolpevole art.
1335, e art. 33 cod. cons. - effetti sulla risoluzione e somma portata in decreto ingiuntivo
Con questo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto validamente integrata la notifica della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Ella si sarebbe trovata nell'incolpevole impossibilità di occuparsi del mutuo di cui era cointestataria, poiché vittima di violenza domestica e impegnata nella cura di un figlio gravemente malato. L'odierna appellante invoca, dunque, l'incolpevole ignoranza sia in relazione allo stato di insolvenza in cui versava in qualità di mutuataria, sia, soprattutto, in relazione alla comunicazione di decadenza del beneficio del termine.
L'ignoranza incolpevole determinerebbe ex art. 1335 c.c. l'inefficacia della comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto di mutuo notificata dalla Banca ai sensi dell'art. 1186 c.c., trattandosi di atto recettizio. La sig.ra sarebbe, conseguentemente, legittimata alla remissione in termini con Parte_1 riferimento alle rate non ancora scadute. L'inefficacia della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine – e della conseguente risoluzione del contratto di mutuo – discenderebbe altresì dall'applicazione analogica dell'art. 33 lett. h), Cod. Cons. D.lgs. 206/05 che vieta il recesso contrattuale del professionista in assenza di congruo preavviso.
2) Omessa ed erronea motivazione riguardo all'onere probatorio – assenza valenza probatoria dei documenti prodotti dalla banca rispetto all'effettivo tasso applicato ed alla somma capitale
- erronea motivazione rispetto all'onere probatorio sui tassi e conteggi interessi – omessa motivazione cumulo vietato tra interessi moratori e corrispettivi.
Parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto adeguatamente provato il quantum del credito ingiunto, benché la avesse prodotto documentazione contrastante in ordine all'importo dovuto a CP_7 titolo di somma capitale. In particolare, l'appellante deduce che, pur avendo Intesa San PA indicato nel ricorso monitorio un importo capitale di euro 134.013,88, dalla documentazione prodotta dalla emergerebbero importi differenti: il documento n. 3 farebbe riferimento alla somma di euro CP_7
131.178,64, mentre il documento n. 8 indicherebbe, a titolo di debito residuo capitale, l'importo di euro
134.140,36.
L'impugnante si duole altresì dell'omessa specificazione, ad opera della del tasso applicato ai CP_7
fini del conteggio degli interessi corrispettivi e moratori.
3) Omessa motivazione indeterminatezza tasso e conteggio – violazione ius variandi - violazione artt. 117 e 118 tub e art. 33 codice cons. - da pag. 11 a pag. 14 pagina 6 di 14 Con questo motivo parte appellante lamenta l'illegittimo esercizio dello ius variandi, per avere la allo scadere del quinto anno, modificato il tasso di interesse applicato – passando da un tasso CP_7 fisso ad un tasso variabile legato all'andamento dell'IRS – senza preventiva comunicazione al mutuatario, in violazione dell'art. 118 co. 2 TUB. Le modalità di calcolo di tale interesse variabile, disciplinate dall'art. 2 del contratto per cui è causa, sarebbero, oltretutto, indeterminate, risultando la misura del tasso concretamente applicabile “del tutto imprevedibile per il consumatore” (testuale appello pag. 13). Ne discenderebbe la nullità della predetta pattuizione negoziale per indeterminatezza dell'oggetto.
4) Erronea motivazione esclusione anatocismo
Con l'ultimo motivo, parte impugnante ripropone la contestazione relativa alla pretesa applicazione illegittima di interessi anatocistici. Nella prospettazione di parte appellante, il piano di ammortamento alla francese – che caratterizza il finanziamento in esame – sarebbe idoneo a dare luogo ad un fenomeno di illegittima capitalizzazione degli interessi.
II.b. Si è costituita in giudizio (cessionaria di – e per Controparte_5 Controparte_10 essa, quale mandataria, – contestando quanto ex adverso dedotto e instando Controparte_11 per il rigetto dell'appello.
, e sono rimasti contumaci. Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_4
II.c. All'udienza del 23.10.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali ed è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 16.01.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a. Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con cui il Tribunale ha disatteso la censura relativa alla pretesa nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
parte appellante non ha, infatti, formulato alcuna censura sul punto.
pagina 7 di 14 Lo stesso dicasi con riferimento alla doglianza relativa alla pretesa applicazione di interessi usurari.
Parte appellante, pur avendo domandato, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca del decreto ingiuntivo per “infondatezza del credito vantato per tutti i motivi meglio specificati negli atti, ivi compresa l'erroneità della somma ingiunta per […] usura”, non ha sviluppato sul punto alcuna argomentata censura nel corpo dell'atto di appello.
III.b. Parimenti ha assunto carattere di definitività il capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità – sia integrale che parziale – della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo per cui è causa. I sig.ri e hanno, infatti, prestato CP_3 CP_2
acquiescenza alla sentenza di primo grado, rinunciando a proporre gravame.
Quanto ai motivi di appello si osserva quanto segue.
III.c. Il primo motivo – con il quale l'appellante invoca l'impossibilità incolpevole di cui all'art. 1335
c.c. in relazione alla notifica della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine – deve essere disatteso.
Anzitutto, giova osservare che siffatta doglianza è stata formulata per la prima volta in sede di appello.
Nel corso del giudizio di primo grado, la sig.ra infatti, aveva contestato il regolare Parte_1
perfezionamento della notifica della raccomandata, contenente la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, sotto il diverso (rivelatosi infondato e nemmeno più riproposto) profilo dell'erroneità dell'indirizzo di destinazione: nulla era stato dedotto con riferimento alla pretesa impossibilità di cui all'art. 1335 c.c. La censura è allora inammissibile perché fondata su una allegazione nuova. In ogni caso, osserva la Corte, sarebbe infondata nel merito. Non si comprende, data l'assoluta genericità della difesa sul punto, come la malattia del figlio o la condotta violenta del marito abbiano fatto assurgere una eventuale difficoltà a vera e propria impossibilità, come richiesto dall'art. 1335 c.c., di prendere conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine deve considerarsi perfettamente efficace, in quanto validamente notificata al destinatario.
pagina 8 di 14 Parimenti inidoneo a escludere l'efficacia di siffatta comunicazione è il richiamo all'art. 33 lett. h) del
D.lgs. 206/05 (Codice del Consumo): come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, trattasi di norma disciplinante la diversa ipotesi del recesso esercitato dal professionista in relazione a contratti a tempo indeterminato. Nella fattispecie si discute di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine in relazione ad un contratto di mutuo (della durata determinata di trentacinque anni), effettuata dalla Banca in conseguenza del protratto inadempimento dei mutuatari: il richiamo si rivela, dunque, inconferente.
Ancora, all'eventuale inefficacia della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine di cui alla raccomandata del 18.2.2019 avrebbe sopperito la regolare notifica del decreto ingiuntivo opposto, che costituisce idonea manifestazione di volontà ai fini dell'art. 1186 c.c. La Suprema Corte, infatti, è costante nell'affermare il principio di diritto secondo cui “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale.” (Cfr. ex multis Cass n. 20042/2020).
III.d. Anche le censure sollevate con il secondo motivo di appello – afferenti al preteso difetto di prova in ordine al quantum del credito ingiunto – sono infondate.
Quanto alle ritenute discrepanze probatorie, relativamente all'importo dovuto a titolo di somma capitale, la Corte rileva che la documentazione versata in atti conforta le spiegazioni fornite sul punto dalla Banca appellata, che meritano, pertanto, condivisione.
Invero, la somma di euro 134.013,88 indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo corrisponde a quella riportata nella contabile di estinzione del mutuo del 24.5.2019 e prodotta quale sub doc. 3 in sede monitoria.
La circostanza per cui il piano di ammortamento – parimenti prodotto dalla con il citato doc. 3 – CP_7
indichi, alla medesima data, un capitale residuo di soli euro 131.178,64 si spiega in considerazione del fatto che talune rate (in particolare le rate nn. 55, 56, 95, 101, 103, 104, 105) sono state pagate successivamente alla loro scadenza (come dimostrato dal doc. 8 prodotto da in sede di comparsa CP_1 di costituzione in primo grado), di talché sulle medesime la ha provveduto all'applicazione di CP_7
interessi moratori. Il piano di ammortamento, infatti, è un mero prospetto del programma di rimborso che non tiene conto di eventuali eventi patologici, quali l'inadempimento o il ritardato adempimento.
pagina 9 di 14 Quanto all'ulteriore discrepanza asseritamente emergente dal documento n. 8, osserva la Corte che l'importo di euro 134.140,36 ivi indicato – e non coincidente con quello risultante dagli altri documenti
– fa riferimento all'ammontare del debito residuo alla data del maggio 2018, mentre il decreto ingiuntivo è stato emanato sulla base della contabile di estinzione relativa all' anno successivo (la stessa, come ut supra evidenziato, risulta, infatti, datata maggio 2019).
Parimenti infondata si rivela la connessa censura relativa alla mancata indicazione delle modalità di conteggio degli interessi corrispettivi.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la abbia applicato, attenendosi pedissequamente CP_7
alle pattuizioni negoziali (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) un tasso di interesse del 4,25% per i primi cinque anni e un tasso del 2,5% per il successivo quinquennio (corrispondente al tasso IRS, maggiorato di uno spread dell'1,5%, come espressamente previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo) per complessivi euro 6.476,35 (cfr. doc. 3 ricorso monitorio). Parimenti, gli interessi moratori risultano conteggiati nella complessiva somma di euro 300, 48 (Cfr. doc. 3 cit.), calcolata mediante l'applicazione del tasso di interesse corrispettivo maggiorato dell'1,5%, secondo quanto espressamente pattuito all'art. 5 del contratto di mutuo.
III.e. Il terzo motivo di appello – avente a oggetto l'illegittimo esercizio dello ius variandi e la pretesa nullità ex art. 1346 c.c. della clausola disciplinante il tasso di interesse variabile – non può trovare accoglimento.
Quanto all'eccepita violazione dell'art. 118 co. 2 TUB, la contestazione si rivela inammissibile perché tardiva a sensi dell'art. 345 c.p.c.
Contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, non ha mai contestato, né nell'atto di Parte_1
citazione in primo grado, né in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'illegittimo esercizio dello ius variandi. La pagina 13 dell'atto di citazione in opposizione – nella quale sarebbe contenuta, secondo le allegazioni dell'odierna appellante, la censura in esame – fa esclusivo riferimento alla diversa questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Anche in questo caso, pur prescindendo dal profilo della tardività, la doglianza si rivelerebbe infondata nel merito.
pagina 10 di 14 Il contratto di mutuo per cui è causa prevedeva, infatti, che per ogni quinquennio successivo al primo – caratterizzato dall'applicazione di un tasso fisso – il mutuatario avrebbe potuto scegliere tra due tassi variabili alternativi (indicati rispettivamente nelle lettere A e B dell'art. 2), con la precisazione che, ove il mutuatario non avesse esercitato siffatta opzione, “il tasso da applicare a tale quinquennio [id est quello successivo al primo a tasso fisso] [sarebbe stato] il tasso fisso annuo di cui alla lettera a)” (cfr. art. 2 doc. 2 fascicolo monitorio), vale a dire il tasso IRS maggiorato di uno spread dell'1,5%. La
dunque, nel fare applicazione di siffatto tasso a partire dalla sessantunesima rata si è attenuta a CP_7
quelle che erano le prescrizioni contenute nel contratto di mutuo fin dalla sua stipulazione. Nessuna modifica negoziale in punto di tasso di interesse è intervenuta in corso di rapporto, sicché non risulta predicabile alcuna violazione dell'art. 118 co. 2 TUB, che presuppone l'intervento di una modifica contrattuale ad opera unilaterale della Banca, imponendone la preventiva comunicazione al cliente.
Ulteriormente non merita condivisione la doglianza di parte appellante secondo cui la modalità di calcolo del tasso di interesse variabile contenuta nella lettera a) del predetto articolo 2 sarebbe indeterminata, con conseguente nullità della relativa pattuizione negoziale.
La clausola contrattuale in esame individua il tasso variabile, applicabile a partire da ogni quinquennio successivo al primo, nella misura “del tasso fisso annuo nominale determinato considerando il tasso
IRS (Interest Rate Swap relativo all'euro) relativo alla quotazione “lettera” per la durata di cinque anni, rilevato dalla il terzultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente a quello di CP_7
decorrenza di ogni quinquennio, maggiorato di uno spread di 1,500 punti percentuale (il parametro
IRS sarà espresso fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento ai 5 centesimi superiori)”.
Siffatta pattuizione indica in modo sufficientemente analitico la base di calcolo (id est il tasso IRS relativo alla quotazione “lettera”), individuandone specificatamente le modalità e le tempistiche di rilevazione, nonché il coefficiente di maggiorazione (spread di 1,5%), in modo da consentire certamente al cliente consumatore di comprendere – da un punto di vista sostanziale – il funzionamento concreto della modalità di calcolo del tasso.
L'art. 2 del contratto di mutuo deve, conseguentemente, ritenersi rispettoso del dettato di cui all'art. 1346 c.c., rivelandosi il suo oggetto determinabile attraverso il riferimento a specifici parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari.
pagina 11 di 14 Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato, quello per cui affinché la clausola di determinazione degli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché, come nella fattispecie, obiettivamente individuabili, a nulla rilevando l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato
(cfr. ex multis Cass. 36026/2023).
III.f. Infine, anche il quarto motivo di gravame – avente a oggetto l'illegittimo fenomeno anatocistico, in tesi determinato dall'adozione di un piano di ammortamento alla francese – deve essere disatteso.
Sul punto merita condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude in radice la configurabilità di un fenomeno anatocistico per il solo effetto dell'adozione di un piano di ammortamento cd. “alla francese”.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte1 – come anche delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. SU n. 15130/2024) – quello per cui il piano di ammortamento alla francese è immune da qualsivoglia censura di illegittimità per violazione dell'art. 1283 c.c.
Invero, la doglianza secondo cui tale modalità di rimborso nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
III.g. Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
IV. Il regolamento delle spese di lite
pagina 12 di 14 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.. Sul punto, è privo di rilievo il fatto che la appellante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e dunque non abbia di fatto versato il contributo unificato, per le considerazioni che
-in quel caso con immediato riferimento al giudizio di cassazione- ha recentemente affermato Cass.
Civ. n. 8982/2024: “Deve darsi continuità al seguente principio di diritto già affermato in relazione al ricorso per cassazione ma applicabile anche al giudizio di appello: Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Sez. 1, Ordinanza n. 27867 del 30/10/2019, Rv. 655780 - 01). Infatti, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria (Sez. U, Sentenza n.
4315 del 20/02/2020, Rv. 657198 - 03)”.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lecco n. 426/2022, pubblicata il 22.07.2022, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 13 di 14 2. condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del presente Controparte_5 grado di giudizio, liquidate in € 9.991 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori per legge dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico della appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis Cda Milano. n. 2228/2024; Cda Milano 833/2022.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati: dr. Domenico Bonaretti Presidente dr.ssa Rossella Milone Consigliere dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 479/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Baruffaldi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco, via Roma n. 5, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. CP_3 C.F._3
(C.F. CP_4 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 14 E CON
(C.F. ) – e per essa, quale mandataria, Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. PA Grisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bergamo, via Borfuro n. 1, giusta procura in atti,
INTERVENUTA
Avente ad oggetto: mutuo
Sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza n. 426/2022, emessa in data 20.07.2022, dal Tribunale di Lecco – Dott.
Alessandro Colnaghi, a conclusione della causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata al numero R.G. 2554/2019, pubblicata il 22.07.2022, non notificata,
In riforma dei capi 1) e 5) della sopracitata sentenza:
NEL MERITO: Revocare e dichiarare l'inefficacia/nullità del decreto ingiuntivo opposto, attesa
l'irritualità ed illegittima emissione dello stesso in violazione delle norme di cui agli artt. 633 e 634
c.p.c., con rigetto di ogni richiesta di condanna al pagamento delle somme ingiunte, stante la palese assenza di prova circa la debenza della somma, nonché la documentale infondatezza del credito vantato per tutti i motivi meglio specificati negli atti, ivi compresa l'erroneità della somma ingiunta per illegittima applicazione degli interessi ultra legali e/o comunque non corrispondenti al tasso pattuito convenzionalmente, per anatocismo, e/o usura. SEMPRE NEL MERITO: Accertare e dichiarare la nullità del mutuo e/o della sola clausola relativa agli interessi applicabili, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, 1346 c.c. e 117, 118 TUB, e violazioni delle norme a tutela dei consumatori, nonché la nullità e/o illegittimità e/o erroneità degli interessi e delle spese di cui ai ratei già pagati dal 2009 ad oggi, nonché di quelli chiesti in sede monitoria ed applicati dalla Banca opposta sulle rate di Mutuo scadute, perché difformi dal tasso pattuito e/o dovuto, nonché per violazione del divieto di anatocismo, con conseguente declaratoria di nullità degli interessi applicati e
/o in via subordinata l'applicazione del solo tasso legale. Per l'effetto disporre la rideterminazione della somma capitale dovuta e la compensazione delle somme indebitamente pagate con la quota capitale di mutuo residuo, ovvero in via di subordine condannare la opposta alla restituzione CP_7
delle somme risultanti a credito oltre interessi su tali somme dai singoli versamenti al saldo.
pagina 2 di 14 In riforma al capo 6) della sopracitata sentenza:
CON VITTORIA DI ONORARI, SPESE DI ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO e DELLA CHIAMATA
DI TERZO, nonché DEL DECRETO INGIUNTIVO (oltre spese generali, cpa e iva).
Con conferma integrale di tutti gli altri capi non impugnati.”
Per Controparte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
nel merito
- Respingere integralmente le avverse domande e confermare la sentenza n. 426/2022, emessa dal
Tribunale di Lecco, G.I. Dott. Alessandro Colnaghi in data 20.07.2022 e pubblicata in data
22.07.2022;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
(in qualità di debitrice principale), e (in qualità di Parte_2 CP_3 CP_2
fideiussori) proponevano congiuntamente opposizione – con il patrocinio dell'avv. Nives Bonetti – avverso il decreto ingiuntivo n. 620/2019, con il quale il Tribunale di Lecco li aveva condannati al pagamento della somma di € 139.850,51 in favore di a titolo di rate Controparte_8
insolute del mutuo fondiario stipulato da unitamente al marito con la Parte_1 CP_4 CP_7
ingiungente in data 20.03.2009.
A sostegno dell'opposizione deducevano:
- l'omessa notifica del decreto ingiuntivo al coobbligato in solido CP_4
- la mancata comunicazione alla mutuataria della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
- la violazione dell'art. 33, comma 1 lett. h) d.lgs. n. 206/2005 (che qualifica come vessatoria la clausola contrattuale che consente al professionista di recedere dal contratto a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso);
- il difetto di prova in ordine all'an e al quantum del credito ingiunto;
pagina 3 di 14 - la nullità della clausola disciplinante il tasso di interesse perché indeterminata;
- l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici;
- la nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
- la nullità integrale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, nonché la nullità della sola clausola fideiussoria contenente la deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c. perché vessatoria ai sensi dell'art. 33 d.lgs n. 206/2005, con conseguente intervenuta decadenza della Banca dal diritto di escussione della garanzia.
Concludevano istando, in via principale, per la revoca del decreto opposto;
in via di subordine, proponevano domanda di regresso nei confronti del sig. alla cui chiamata in causa CP_4
chiedevano di essere autorizzati.
I.b. Si costituiva – in corso di causa fusasi per incorporazione in Controparte_8
– chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_1
I.c. Autorizzata la chiamata in causa del sig. – che rimaneva contumace – venivano CP_4 assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
I.d. In sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la sig.ra nominava quale nuovo Parte_1 difensore l'avv. Giulia Baruffaldi;
i garanti continuavano ad essere patrocinati dall'avv. Nives Bonetti.
I.e. Precisate ritualmente le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
I.f. Con sentenza n. 426/2022, il Tribunale di Lecco rigettava l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo nei confronti di tutti gli opponenti.
Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento del proprio convincimento:
- è dimostrata per tabulas l'avvenuta notifica del D.I. al sig. nonché l'avvenuta CP_4
comunicazione, sia a mutuatari, sia ai fideiussori, della decadenza dal beneficio del termine;
- il richiamo all'art. 33, comma 1 lett. h), d.lgs. n. 206/2005 è inconferente, trattandosi, nella fattispecie, non già di recesso da un contratto a tempo indeterminato, bensì di decadenza dal beneficio del termine in virtù del protratto inadempimento dei debitori;
- la ha fornito adeguata prova del proprio credito attraverso la produzione del contratto di CP_7 mutuo, del piano di ammortamento, della contabile di estinzione del mutuo, nonché dell'elenco delle rate corrisposte e di quelle insolute;
pagina 4 di 14 - il tasso di interesse è chiaramente previsto e disciplinato sia all'art. 2 del contratto di mutuo, sia nel documento di sintesi allegato al contratto;
- la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari è generica;
- la censura relativa alla pretesa applicazione di interessi anatocistici è infondata, atteso che il cd.
“metodo di ammortamento alla francese” non dà luogo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, a un fenomeno di capitalizzazione degli interessi;
- lo sforamento del limite di finanziabilità dell'80% è irrilevante nel caso di specie, atteso che il contratto di mutuo per cui è causa risulta assistito da una polizza assicurativa rilasciata da garanzia integrativa che consente, secondo quanto stabilito Controparte_9 dalla Delibera CICR del 22/04/1995, l'innalzamento di siffatto limite fino alla percentuale del
100%;
- parimenti infondate si rivelano le doglianze attinenti al rapporto di fideiussione, atteso che:
i. non è predicabile la nullità per violazione della normativa antitrust, trattandosi nel caso in esame di fideiussione specifica e non già di fideiussione omnibus;
ii. la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ancorché sussistente, è priva di risvolti concreti nel caso in esame, avendo la Banca dimostrato di essersi tempestivamente attivata entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Rigettata per queste ragioni la domanda principale di revoca del decreto opposto, il Tribunale accoglieva la domanda di regresso formulata in via subordinata, condannando, per l'effetto, il terzo chiamato contumace, alla refusione delle somme dovute dagli opponenti alla Banca CP_4
opposta in esecuzione del confermato decreto ingiuntivo. In particolare, il giudice disponeva la refusione integrale in favore dei garanti e;
quanto alla sig.ra CP_3 CP_2 Parte_1
la refusione veniva disposta nella misura della metà, in considerazione della sua qualità di co- mutuataria del sig. CP_4
II. Il giudizio di appello
II.a Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame la sola sig.ra articolando quattro Parte_1
motivi di doglianza, così rubricati e che possono essere riassunti nei termini che seguono.
pagina 5 di 14 1) Omessa motivazione rispetto alla domanda di rimessione in termini – erronea motivazione
rispetto alla buona fede della appellante sul contestato inadempimento – erronea motivazione decadenza beneficio del termine atto recettizio e prova mancata conoscenza incolpevole art.
1335, e art. 33 cod. cons. - effetti sulla risoluzione e somma portata in decreto ingiuntivo
Con questo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto validamente integrata la notifica della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Ella si sarebbe trovata nell'incolpevole impossibilità di occuparsi del mutuo di cui era cointestataria, poiché vittima di violenza domestica e impegnata nella cura di un figlio gravemente malato. L'odierna appellante invoca, dunque, l'incolpevole ignoranza sia in relazione allo stato di insolvenza in cui versava in qualità di mutuataria, sia, soprattutto, in relazione alla comunicazione di decadenza del beneficio del termine.
L'ignoranza incolpevole determinerebbe ex art. 1335 c.c. l'inefficacia della comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto di mutuo notificata dalla Banca ai sensi dell'art. 1186 c.c., trattandosi di atto recettizio. La sig.ra sarebbe, conseguentemente, legittimata alla remissione in termini con Parte_1 riferimento alle rate non ancora scadute. L'inefficacia della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine – e della conseguente risoluzione del contratto di mutuo – discenderebbe altresì dall'applicazione analogica dell'art. 33 lett. h), Cod. Cons. D.lgs. 206/05 che vieta il recesso contrattuale del professionista in assenza di congruo preavviso.
2) Omessa ed erronea motivazione riguardo all'onere probatorio – assenza valenza probatoria dei documenti prodotti dalla banca rispetto all'effettivo tasso applicato ed alla somma capitale
- erronea motivazione rispetto all'onere probatorio sui tassi e conteggi interessi – omessa motivazione cumulo vietato tra interessi moratori e corrispettivi.
Parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto adeguatamente provato il quantum del credito ingiunto, benché la avesse prodotto documentazione contrastante in ordine all'importo dovuto a CP_7 titolo di somma capitale. In particolare, l'appellante deduce che, pur avendo Intesa San PA indicato nel ricorso monitorio un importo capitale di euro 134.013,88, dalla documentazione prodotta dalla emergerebbero importi differenti: il documento n. 3 farebbe riferimento alla somma di euro CP_7
131.178,64, mentre il documento n. 8 indicherebbe, a titolo di debito residuo capitale, l'importo di euro
134.140,36.
L'impugnante si duole altresì dell'omessa specificazione, ad opera della del tasso applicato ai CP_7
fini del conteggio degli interessi corrispettivi e moratori.
3) Omessa motivazione indeterminatezza tasso e conteggio – violazione ius variandi - violazione artt. 117 e 118 tub e art. 33 codice cons. - da pag. 11 a pag. 14 pagina 6 di 14 Con questo motivo parte appellante lamenta l'illegittimo esercizio dello ius variandi, per avere la allo scadere del quinto anno, modificato il tasso di interesse applicato – passando da un tasso CP_7 fisso ad un tasso variabile legato all'andamento dell'IRS – senza preventiva comunicazione al mutuatario, in violazione dell'art. 118 co. 2 TUB. Le modalità di calcolo di tale interesse variabile, disciplinate dall'art. 2 del contratto per cui è causa, sarebbero, oltretutto, indeterminate, risultando la misura del tasso concretamente applicabile “del tutto imprevedibile per il consumatore” (testuale appello pag. 13). Ne discenderebbe la nullità della predetta pattuizione negoziale per indeterminatezza dell'oggetto.
4) Erronea motivazione esclusione anatocismo
Con l'ultimo motivo, parte impugnante ripropone la contestazione relativa alla pretesa applicazione illegittima di interessi anatocistici. Nella prospettazione di parte appellante, il piano di ammortamento alla francese – che caratterizza il finanziamento in esame – sarebbe idoneo a dare luogo ad un fenomeno di illegittima capitalizzazione degli interessi.
II.b. Si è costituita in giudizio (cessionaria di – e per Controparte_5 Controparte_10 essa, quale mandataria, – contestando quanto ex adverso dedotto e instando Controparte_11 per il rigetto dell'appello.
, e sono rimasti contumaci. Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_4
II.c. All'udienza del 23.10.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali ed è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 16.01.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a. Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con cui il Tribunale ha disatteso la censura relativa alla pretesa nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
parte appellante non ha, infatti, formulato alcuna censura sul punto.
pagina 7 di 14 Lo stesso dicasi con riferimento alla doglianza relativa alla pretesa applicazione di interessi usurari.
Parte appellante, pur avendo domandato, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca del decreto ingiuntivo per “infondatezza del credito vantato per tutti i motivi meglio specificati negli atti, ivi compresa l'erroneità della somma ingiunta per […] usura”, non ha sviluppato sul punto alcuna argomentata censura nel corpo dell'atto di appello.
III.b. Parimenti ha assunto carattere di definitività il capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità – sia integrale che parziale – della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo per cui è causa. I sig.ri e hanno, infatti, prestato CP_3 CP_2
acquiescenza alla sentenza di primo grado, rinunciando a proporre gravame.
Quanto ai motivi di appello si osserva quanto segue.
III.c. Il primo motivo – con il quale l'appellante invoca l'impossibilità incolpevole di cui all'art. 1335
c.c. in relazione alla notifica della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine – deve essere disatteso.
Anzitutto, giova osservare che siffatta doglianza è stata formulata per la prima volta in sede di appello.
Nel corso del giudizio di primo grado, la sig.ra infatti, aveva contestato il regolare Parte_1
perfezionamento della notifica della raccomandata, contenente la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, sotto il diverso (rivelatosi infondato e nemmeno più riproposto) profilo dell'erroneità dell'indirizzo di destinazione: nulla era stato dedotto con riferimento alla pretesa impossibilità di cui all'art. 1335 c.c. La censura è allora inammissibile perché fondata su una allegazione nuova. In ogni caso, osserva la Corte, sarebbe infondata nel merito. Non si comprende, data l'assoluta genericità della difesa sul punto, come la malattia del figlio o la condotta violenta del marito abbiano fatto assurgere una eventuale difficoltà a vera e propria impossibilità, come richiesto dall'art. 1335 c.c., di prendere conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine deve considerarsi perfettamente efficace, in quanto validamente notificata al destinatario.
pagina 8 di 14 Parimenti inidoneo a escludere l'efficacia di siffatta comunicazione è il richiamo all'art. 33 lett. h) del
D.lgs. 206/05 (Codice del Consumo): come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, trattasi di norma disciplinante la diversa ipotesi del recesso esercitato dal professionista in relazione a contratti a tempo indeterminato. Nella fattispecie si discute di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine in relazione ad un contratto di mutuo (della durata determinata di trentacinque anni), effettuata dalla Banca in conseguenza del protratto inadempimento dei mutuatari: il richiamo si rivela, dunque, inconferente.
Ancora, all'eventuale inefficacia della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine di cui alla raccomandata del 18.2.2019 avrebbe sopperito la regolare notifica del decreto ingiuntivo opposto, che costituisce idonea manifestazione di volontà ai fini dell'art. 1186 c.c. La Suprema Corte, infatti, è costante nell'affermare il principio di diritto secondo cui “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale.” (Cfr. ex multis Cass n. 20042/2020).
III.d. Anche le censure sollevate con il secondo motivo di appello – afferenti al preteso difetto di prova in ordine al quantum del credito ingiunto – sono infondate.
Quanto alle ritenute discrepanze probatorie, relativamente all'importo dovuto a titolo di somma capitale, la Corte rileva che la documentazione versata in atti conforta le spiegazioni fornite sul punto dalla Banca appellata, che meritano, pertanto, condivisione.
Invero, la somma di euro 134.013,88 indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo corrisponde a quella riportata nella contabile di estinzione del mutuo del 24.5.2019 e prodotta quale sub doc. 3 in sede monitoria.
La circostanza per cui il piano di ammortamento – parimenti prodotto dalla con il citato doc. 3 – CP_7
indichi, alla medesima data, un capitale residuo di soli euro 131.178,64 si spiega in considerazione del fatto che talune rate (in particolare le rate nn. 55, 56, 95, 101, 103, 104, 105) sono state pagate successivamente alla loro scadenza (come dimostrato dal doc. 8 prodotto da in sede di comparsa CP_1 di costituzione in primo grado), di talché sulle medesime la ha provveduto all'applicazione di CP_7
interessi moratori. Il piano di ammortamento, infatti, è un mero prospetto del programma di rimborso che non tiene conto di eventuali eventi patologici, quali l'inadempimento o il ritardato adempimento.
pagina 9 di 14 Quanto all'ulteriore discrepanza asseritamente emergente dal documento n. 8, osserva la Corte che l'importo di euro 134.140,36 ivi indicato – e non coincidente con quello risultante dagli altri documenti
– fa riferimento all'ammontare del debito residuo alla data del maggio 2018, mentre il decreto ingiuntivo è stato emanato sulla base della contabile di estinzione relativa all' anno successivo (la stessa, come ut supra evidenziato, risulta, infatti, datata maggio 2019).
Parimenti infondata si rivela la connessa censura relativa alla mancata indicazione delle modalità di conteggio degli interessi corrispettivi.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la abbia applicato, attenendosi pedissequamente CP_7
alle pattuizioni negoziali (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) un tasso di interesse del 4,25% per i primi cinque anni e un tasso del 2,5% per il successivo quinquennio (corrispondente al tasso IRS, maggiorato di uno spread dell'1,5%, come espressamente previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo) per complessivi euro 6.476,35 (cfr. doc. 3 ricorso monitorio). Parimenti, gli interessi moratori risultano conteggiati nella complessiva somma di euro 300, 48 (Cfr. doc. 3 cit.), calcolata mediante l'applicazione del tasso di interesse corrispettivo maggiorato dell'1,5%, secondo quanto espressamente pattuito all'art. 5 del contratto di mutuo.
III.e. Il terzo motivo di appello – avente a oggetto l'illegittimo esercizio dello ius variandi e la pretesa nullità ex art. 1346 c.c. della clausola disciplinante il tasso di interesse variabile – non può trovare accoglimento.
Quanto all'eccepita violazione dell'art. 118 co. 2 TUB, la contestazione si rivela inammissibile perché tardiva a sensi dell'art. 345 c.p.c.
Contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, non ha mai contestato, né nell'atto di Parte_1
citazione in primo grado, né in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'illegittimo esercizio dello ius variandi. La pagina 13 dell'atto di citazione in opposizione – nella quale sarebbe contenuta, secondo le allegazioni dell'odierna appellante, la censura in esame – fa esclusivo riferimento alla diversa questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Anche in questo caso, pur prescindendo dal profilo della tardività, la doglianza si rivelerebbe infondata nel merito.
pagina 10 di 14 Il contratto di mutuo per cui è causa prevedeva, infatti, che per ogni quinquennio successivo al primo – caratterizzato dall'applicazione di un tasso fisso – il mutuatario avrebbe potuto scegliere tra due tassi variabili alternativi (indicati rispettivamente nelle lettere A e B dell'art. 2), con la precisazione che, ove il mutuatario non avesse esercitato siffatta opzione, “il tasso da applicare a tale quinquennio [id est quello successivo al primo a tasso fisso] [sarebbe stato] il tasso fisso annuo di cui alla lettera a)” (cfr. art. 2 doc. 2 fascicolo monitorio), vale a dire il tasso IRS maggiorato di uno spread dell'1,5%. La
dunque, nel fare applicazione di siffatto tasso a partire dalla sessantunesima rata si è attenuta a CP_7
quelle che erano le prescrizioni contenute nel contratto di mutuo fin dalla sua stipulazione. Nessuna modifica negoziale in punto di tasso di interesse è intervenuta in corso di rapporto, sicché non risulta predicabile alcuna violazione dell'art. 118 co. 2 TUB, che presuppone l'intervento di una modifica contrattuale ad opera unilaterale della Banca, imponendone la preventiva comunicazione al cliente.
Ulteriormente non merita condivisione la doglianza di parte appellante secondo cui la modalità di calcolo del tasso di interesse variabile contenuta nella lettera a) del predetto articolo 2 sarebbe indeterminata, con conseguente nullità della relativa pattuizione negoziale.
La clausola contrattuale in esame individua il tasso variabile, applicabile a partire da ogni quinquennio successivo al primo, nella misura “del tasso fisso annuo nominale determinato considerando il tasso
IRS (Interest Rate Swap relativo all'euro) relativo alla quotazione “lettera” per la durata di cinque anni, rilevato dalla il terzultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente a quello di CP_7
decorrenza di ogni quinquennio, maggiorato di uno spread di 1,500 punti percentuale (il parametro
IRS sarà espresso fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento ai 5 centesimi superiori)”.
Siffatta pattuizione indica in modo sufficientemente analitico la base di calcolo (id est il tasso IRS relativo alla quotazione “lettera”), individuandone specificatamente le modalità e le tempistiche di rilevazione, nonché il coefficiente di maggiorazione (spread di 1,5%), in modo da consentire certamente al cliente consumatore di comprendere – da un punto di vista sostanziale – il funzionamento concreto della modalità di calcolo del tasso.
L'art. 2 del contratto di mutuo deve, conseguentemente, ritenersi rispettoso del dettato di cui all'art. 1346 c.c., rivelandosi il suo oggetto determinabile attraverso il riferimento a specifici parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari.
pagina 11 di 14 Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato, quello per cui affinché la clausola di determinazione degli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché, come nella fattispecie, obiettivamente individuabili, a nulla rilevando l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato
(cfr. ex multis Cass. 36026/2023).
III.f. Infine, anche il quarto motivo di gravame – avente a oggetto l'illegittimo fenomeno anatocistico, in tesi determinato dall'adozione di un piano di ammortamento alla francese – deve essere disatteso.
Sul punto merita condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude in radice la configurabilità di un fenomeno anatocistico per il solo effetto dell'adozione di un piano di ammortamento cd. “alla francese”.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte1 – come anche delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. SU n. 15130/2024) – quello per cui il piano di ammortamento alla francese è immune da qualsivoglia censura di illegittimità per violazione dell'art. 1283 c.c.
Invero, la doglianza secondo cui tale modalità di rimborso nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
III.g. Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
IV. Il regolamento delle spese di lite
pagina 12 di 14 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.. Sul punto, è privo di rilievo il fatto che la appellante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e dunque non abbia di fatto versato il contributo unificato, per le considerazioni che
-in quel caso con immediato riferimento al giudizio di cassazione- ha recentemente affermato Cass.
Civ. n. 8982/2024: “Deve darsi continuità al seguente principio di diritto già affermato in relazione al ricorso per cassazione ma applicabile anche al giudizio di appello: Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Sez. 1, Ordinanza n. 27867 del 30/10/2019, Rv. 655780 - 01). Infatti, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria (Sez. U, Sentenza n.
4315 del 20/02/2020, Rv. 657198 - 03)”.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lecco n. 426/2022, pubblicata il 22.07.2022, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 13 di 14 2. condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del presente Controparte_5 grado di giudizio, liquidate in € 9.991 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori per legge dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico della appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis Cda Milano. n. 2228/2024; Cda Milano 833/2022.