Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
Emanuele Croci Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3396/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/07/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ORLANDI PAOLA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. COLOMBARI BARBARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono l'emissione della pronuncia di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Baricella (BO) in data 08/06/2012 alle seguenti condizioni di cui al ricorso congiunto, che seguono la numerazione progressiva del ricorso introduttivo, ossia: CONDIZIONI 15) RESIDENZA, AFFIDO, MANTENIMENTO, SPESE STRAORDINARIE E FREQUENTAZIONI DEL FIGLIO MINORE Confermarsi le condizioni Per_1 convenute con la separazione dei coniugi con sentenza di questo Tribunale di Mantova n. 356/2024 pubblicata il 18/11/2024, passata in giudicato, relative alla residenza anagrafica, all'affido, al mantenimento ordinario e all'Assegno Unico, alle spese straordinarie e alle frequentazioni del figlio minore Persona_2
16) Attestare e confermare che le Parti Controparte_2 rilasciano il loro reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di altro documento di identità in ogni caso valido per l'espatrio propri (anche con indicazione del figlio minore) e del figlio minore . Persona_2
17) ASSEGNO DIVORZILE Le Parti convengono che in considerazione della definizione di ogni loro questione economica, non vi è alcun assegno reciproco divorzile.
18) SPESE LEGALI Le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
19) ALTRE PATTUIZIONI Attestare e confermare, infine, che le Parti, con l'esatta e puntuale esecuzione dei reciproci impegni e obblighi di cui al ricorso introduttivo, hanno sistemato e risolto ogni loro rapporto di debito/credito e non hanno null'altro a che pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione o causa relative, connesse o dipendenti dal matrimonio e/o dal suo scioglimento.
20) ANNOTAZIONE SENTENZA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI Ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Baricella (BO) di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio.
21) ACQUIESCENZA E RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE Le Parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza sia alla sentenza di separazione dei coniugi sia alla sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 08/06/2012 nel Comune di Baricella (BO), che saranno emesse dal Tribunale di Mantova in conformità alle condizioni tutte qui convenute, e di non proporre dunque nei confronti di entrambe le decisioni alcuna impugnazione. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione e domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in BARICELLA il 08/06/2012 ed ivi trascritto al numero 7, parte 1, Ufficio 1 del registro dei relativi atti dell'anno 2012 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARICELLA (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 26.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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