Sentenza 11 luglio 2019
Massime • 1
Integra il reato di truffa ai danni dello Stato, aggravato dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del pubblico agente che, non avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga l'indebita erogazione esclusivamente per effetto degli artifici o raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete l'adozione dell'atto dispositivo. (Fattispecie in cui è stata qualificata quale truffa aggravata la condotta del pubblico dipendente che, essendo esclusivamente incaricato di predisporre le buste paga, induceva in errore il funzionario deputato al servizio di tesoreria, indicando fraudolentemente due distinti conti correnti ed in tal modo conseguendo l'erogazione di un doppio accredito stipendiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2019, n. 13559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13559 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2019 |
Testo completo
1 3559-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN CALCE SESTA SEZIONE PENALE ANNOTAZIONE Composta da: Sent. n. sez.1226/19 Pierluigi Di Stefano Presidente - U.P. 11/07/2019 Andrea Tronci R.G.N. 50800/2018 Maria Silvia Giorgi Antonio Costantini Pietro Silvestri Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IO IO, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 24/05/2018 dalla Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Teresa La Russa, difensore della parte civile IACP di Agrigento, che ha concluso riportandosi alle conclusioni depositate;
udito l'avv. Olindo Di Francesco, difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui IO IO è stato condannato per i reati di peculato (capo a) e falso ideologico in atto pubblico (capo b); all'imputato è contestato di avere, nella qualità di funzionario addetto all'ufficio personale dell'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Agrigento - incaricato alla elaborazione delle buste paga- falsificato ogni mese i tabulati stipendiali propedeutici alla emissione dei mandati di pagamento degli emolumenti di ciascun dipendente e, in particolare, di aver previsto per ciascun mese la emissione a proprio 1 favore di due mandati di pagamento per importi superiori a quelli spettanti: l'imputato avrebbe in tal modo indotto in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico, che avrebbero emesso ordini di pagamento con accreditamento degli stipendi su due conti correnti a lui intestati (così l'imputazione).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione dei fatti di cui al capo a), che, si assume, non sarebbero riconducibili al reato di peculato, ma a quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n.9, cod. pen. La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui, pur avendo affermato che l'imputato non avesse la disponibilità materiale delle somme a lui attribuite, ha ritenuto, tuttavia, che IO avesse la disponibilità giuridica di quel denaro, in quanto deputato alla predisposizione dei tabulati stipendiali, sui quali nessun effettivo controllo veniva successivamente compiuto da parte dell'Ufficio finanziario dell'ente. Secondo il ricorrente, invece, la circostanza che IO predisponesse i tabulati stipendiali non consentirebbe di attribuire a questi la disponibilità delle somme, alle quali si poteva accedere solo dopo l'apposizione del visto del dirigente responsabile della spese e della emissione del mandato di pagamento. IO non predisponeva i mandati di pagamento e non era responsabile della gestione e della registrazione degli impegni di spesa;
l'imputato avrebbe fatto ricorso ad una condotta fraudolenta.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di falso ideologico che, si assume, non sarebbe configurabile in quanto l'elenco riepilogativo dei dipendenti con l'indicazione dei rispettivi stipendi sarebbe stato un atto meramente interno, di nessun rilievo esterno;
un atto che avrebbe dovuto essere controllato e vistato dal competente ufficio finanziario prima della emissione del mandato di spesa: l'elenco, dunque, non avrebbe nessuna efficacia legale e sarebbe stato grossolanamente falsificato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio solo di equivalenza alle contestata aggravanti, non avendo il giudice di merito adeguatamente considerato la disponibilità dell'imputato a risarcire i danni in favore dello I.A.C.P.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen;
il ricorrente avrebbe più volte offerto, al fine di risarcire i danni, la cessione di un immobile del valore di 140.000 euro e tale offerta sarebbe stata ritenuta in maniera non giustificata incongrua dallo I.A.C.P. La sentenza sarebbe errata nella parte in cui, a fronte di una stima dell'immobile da parte dell'U.T.E. pari ad euro 117.000, ha ritenuto l'offerta non ristorativa dell'intero danno determinato, in euro 125.849. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo di ricorso, nei limiti di cui si dirà.
1.1. In punto di fatto, dalle sentenze di merito emerge che: a) IO era un dipendente assegnato all'ufficio personale dello I.A.C.P. di Agrigento ed in tale veste predisponeva e trasmetteva ogni mese al Servizio finanziario il tabulato con gli importi da accreditare a titolo di stipendio al personale dell'ente; il Servizio Finanziario, a sua volta, trasmetteva detto elenco alla Tesoreria per la emissione del mandato di spesa (così la Corte di appello); b) IO aveva indicato da luglio del 2009 un doppio accredito di stipendio in suo favore, riportando i dati di due distinti conti correnti;
c) per effetto di tale operazione, IO aveva percepito somme superiori a quelle a lui dovute. Secondo la Corte di appello il fatto sarebbe riconducibile al delitto di peculato perché IO avrebbe avuto sin dall'inizio la disponibilità giuridica delle somme di cui si sarebbe appropriato, ciò in quanto sarebbe stato deputato a "fissare la quota e la destinazione dei singoli accrediti, di modo che il denaro pubblico venisse rifuso a favore di ciascuno dei dipendenti (compreso se stesso) proprio sulla base delle sue indicazioni" (così la Corte di appello).
1.2. Si tratta di un assunto non condivisibile. L'imputato era un soggetto esterno rispetto al Servizio finanziario dell'ente ed alla Tesoreria che procedeva alla procedura che si concludeva con la emissione dei mandati di pagamento;
l'imputato predisponeva, in quanto funzionario addetto all'ufficio personale, l'elenco dei dipendenti e, in relazione a ciascuno di essi, indicava gli importi da accreditare a titolo di stipendio;
nel compiere detta operazione, il ricorrente indicò sè stesso come destinatario di un doppio accredito e, per effetto di tale falsa indicazione ingannevole e dell'evidente disfunzione del sistema di controlli interni all'ente, indusse in errore i soggetti deputati al servizio finanziario ed alla tesoreria, che procedettero all'emissione nei suoi riguardi di un doppio accredito di stipendio.
1.3. Non vi è dubbio che nel peculato esista "di per sè" un profilo propriamente "giuridico" di rilevanza del rapporto tra l'agente e la res. 3 Già in epoca precedente la riforma introdotta con la 1. 26 aprile 1990, n. 86, la giurisprudenza di legittimità aveva interpretato la nozione di possesso assunta dall'art. 314 cod. pen. attribuendole un significato più ampio di quello civilistico. Si è ritenuto, infatti, non necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica, ossia la possibilità di disporne - mediante un atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio e di conseguire quanto poi - costituisca oggetto di appropriazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257385; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Bartolotta, Rv. 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146; Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, Finocchi, Rv. 211008). Nella nozione di possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio è stato, inoltre, ricompreso non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno, Rv. 255998). Sez. 6, n. 4129 del 19/02/1993, Resta, Rv. 194522, ha precisato tuttavia che il concetto di disponibilità «non può essere allargato fino a comprendervi una qualsiasi relazione, anche mediata ed eventuale con la cosa o con il denaro, valendo invece ad indicare quei soli poteri giuridici che consentono all'agente, che sia privo del corpus del possesso, di esplicare sulla cosa quegli stessi comportamenti, uti dominus, che vengono a substanziare la condotta di appropriazione.» Di conseguenza, sono stati esclusi dal concetto di disponibilità quei poteri del pubblico ufficiale che possono assimilarsi non già alle facoltà del "dominus", ma a quelle del creditore in un rapporto obbligatorio e che gli consentono di esigere la prestazione della controparte o di adempiere alla propria, ponendo le premesse per l'adempimento altrui. La giurisprudenza di legittimità tende ad ulteriormente ampliare la nozione penalistica di possesso con riferimento alle c.d. procedure complesse, quali le ordinarie procedure di spesa;
si infatti ritenuto che il possesso del denaro della pubblica amministrazione può anche essere mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali quando le norme interne dell'ente pubblico prevedono che l'atto dispositivo sia di competenza di un organo collegiale ovvero richieda l'intervento di più organi dello stesso ente (Sez. 6, n. 10680 del 21/09/1988, Barone, Rv. 179605; Sez. 6, n. 5502 del 11/01/1996, Zini, Rv. 204987).
1.5. I principi in questione devono essere posti in connessione con la elaborazione giurisprudenziale relativa ai rapporti tra il delitto di peculato e quello di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen.; si tratta di una distinzione in apparenza chiara e ripetuta in ogni occasione dalla giurisprudenza della Corte. Nel peculato, la rilevanza penale della condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il possesso o comunque la disponibilità, nel senso appena indicato, di tali beni da parte del pubblico ufficiale "per ragione del suo ufficio o servizio". Entro tale prospettiva, dunque, l'appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, di cui si abbia il possesso, si traduce sostanzialmente nell'atteggiarsi uti dominus da parte del pubblico ufficiale nei confronti di tali beni, mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare l'interversio possessionis e l'interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario. Il delitto di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione postula, invece, che l'agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per sè o per altri "un ingiusto profitto", rappresentato anche dall'impossessamento di un determinato bene, di cui in precedenza non aveva l'autonoma disponibilità. È al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato;
qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata. Ciò che rileva è il modo con il quale si acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato (sul tema, tra le tante, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/07/2008, Savorgnano, Rv. 241186).
1.6. La distinzione diventa tuttavia meno chiara allorchè si tratta di distinguere il delitto di peculato da quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n.9 cod. pen. commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.) e, in particolare, nei casi di c.d. procedure complesse, nelle quali l'atto che in concreto produce l'effetto di appropriazione spetta ad un organo collegiale, oppure si inserisce in una procedura articolata, ove più soggetti sono chiamati ad intervenire perché si determini l'appropriazione. 5 In tali procedure infatti si inserisce di norma un'attività decettiva che l'agente compie o per nascondere il fatto illecito posto in essere oppure per assicurarsi la cooperazione necessaria dei soggetti che nel procedimento complesso sono coinvolti. Mentre infatti nel caso del frazionamento di una disponibilità materiale risulta concretamente possibile appropriarsi della cosa, non sembra agevole fare altrettanto rispetto al frazionamento di una disponibilità giuridica;
quando la disponibilità ha cioè consistenza empirica, se pure ripartita tra più soggetti, è agevole immaginare la condotta dell'agente che, con aggressione diretta sulla res, se ne appropri infrangendo l'altrui disponibilità concorrente;
diversamente, se tale disponibilità ha una consistenza (prettamente) giuridica, per il soggetto attivo risulta pur sempre necessario passare "attraverso" l'esercizio di quei poteri e di quelle facoltà altrui in cui si concreta la concomitante disponibilità degli altri soggetti. Ciò esplicita la "necessità", da parte del soggetto attivo, di ricorrere alle modalità fraudolente;
da tali presupposti discende la difficolta in dette ipotesi di distinguere il reato di truffa da quello di peculato, tenuto conto che il legislatore ha inteso specificamente punire l'abuso funzionale dell'agente pubblico (art. 61, n. 9, cod. pen.), e l'ha certamente riferito anche al delitto di truffa, il quale, dal canto proprio, è aggravato quando colpisce il patrimonio dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.). Si tende a distinguere i casi in cui la collaborazione viziata degli altri soggetti coinvolti sia procurata attraverso una condotta fraudolenta da quelli in cui il soggetto sfrutta l'errore altrui. Di tale distinzione mostra di essere stata consapevole una parte della giurisprudenza della Corte di cassazione le cui massime ufficiali contengono la specificazione espressa della sussistenza del peculato, in luogo della truffa, per avere l'agente conseguito "la disponibilità del denaro per effetto dell'omissione di ogni controllo da parte degli altri compossessori, senza averli ingannati od indotti in errore" (Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, Currao, Rv. 260505; Sez. 6, n. 139 del 08/11/1971, Bianco, Rv. 119839; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1303 del 07/04/1979, Michelazzi, Rv. 144143; Sez. 6, n. 11054 del 26/10/1983, Calamia, Rv. 161838). In questo contesto si inserisce l'indirizzo giurisprudenziale che, in senso difforme, costruisce nei casi caratterizzati da una codetenzione giuridica della cosa, la responsabilità per il delitto di peculato facendo riferimento allo schema dell'autore mediato ex art. 48 cod. pen. (Sez. 6, n. 10762 dell'01/02/2018, Gambino Rv. 272761; Sez. 6, n. 40903 del 19/06/2018, Portioli, non massimata;
Sez. 6, Sentenza n. 39039 del 15/04/2013, Rv. 257096; in precedenza, Sez. 6, 186 del 28/01/1970, Rv. 114961; Sez. 6, n. 139 del 08/11/1971, Rv. 119841; Sez. 6, n. 2064 del 13/01/1984, Rv. 162992). Si tratta di un'affermazione di principio di indubbia rilevanza, tenuto conto dei contrasti che erano sorti anche in dottrina in ordine alla necessità di una dolosa partecipazione dell'intraneus nei delitti propri contro la pubblica amministrazione e, quindi, dei dubbi riguardanti la configurabilità di detti reati anche nei casi in cui il pubblico ufficiale che compie il fatto tipico agisca senza dolo in quanto da altri ingannato, secondo il meccanismo previsto dall'art. 48 cod. pen. Si tratta di questioni che tuttavia riguardano tendenzialmente i casi di codetenzione giuridica e che, dunque, non pare possano estendersi anche alle ipotesi, come quella in esame, in cui il soggetto che pone in essere la condotta decettiva -al fine di conseguire la detenzione attraverso la induzione in errore del soggetto intraneo non abbia in origine nessun rapporto con la cosa, nel senso che di essa non abbia, al momento in cui è compiuta la condotta, nessuna disponibilità materiale o giuridica. In tali casi, in cui, cioè, la condotta ingannevole è posta in essere da un soggetto che, ancorchè interno all'ente, è tuttavia privo di disponibilità materiale e giuridica della cosa, il fatto deve essere ricondotto al reato di truffa. Diversamente, se, cioè, anche in tali ipotesi, fosse configurabile il peculato, si giungerebbe sostanzialmente a superare la elaborazione, di cui si appena detto, relativa ai criteri distintivi tra peculato e la truffa di cui all'art. 640 comma 2, cod. pen., aggravata dalla circostanza prevista dall'art. 61, n. 9, cod. pen. Di tale difficoltà mostra di essere pienamente consapevole Sez. 6 n.19762 del 2018 che afferma "una volta ammessa l'applicazione del combinato disposto degli artt. 48 e 314 cod. pen. in riferimento alla condotta di un pubblico agente, non sembrano ipotizzabili nemmeno problemi derivanti dall'astratta configurabilità della fattispecie di truffa aggravata a norma dell'art. 61, n. 9, cod. pen., in ragione del principio di specialità. Invero, è la disciplina relativa al peculato per induzione in errore a presentarsi come speciale rispetto all'altra, proprio perché caratterizzata dalla precedente disponibilità giuridica, sia pur concorrente, in ordine al bene oggetto di appropriazione. D'altro canto, in relazione a fatti riferibili alla tipologia di vicende in esame, se si ritenesse configurabile la truffa aggravata, sarebbe sempre preclusa l'applicazione del combinato disposto degli artt. 48 e 314 cod. ". Dunque, vi sarebbe sempre peculato in ragione di un rapporto di specialità fra le due norme incriminatrici, obiettivamente non di agevole configurazione. Nel caso di specie, l'imputato era, come detto, estraneo alla procedura di spesa che portava alla emissione del mandato di pagamento, egli non aveva nessun potere istruttorio in detta procedura, "non" vantava alcun autonomo o concorrente potere di spesa;
IO, addetto all'ufficio personale, indicava i nomi dei dipendenti e la cifra che a questi avrebbe dovuto essere corrisposta a titolo di stipendio e sulla base della falsa indicazione riguardante la propria persona, indusse in errore il servizio finanziario dell'ente che ritenne colposamente di recepire le ingannevoli indicazioni fornite. 7 L'imputato con una condotta ingannevole indusse in errore i colleghi addetti al servizio finanziario dell'ente ed in tal modo si assicurò un ingiusto profitto. Ne discende che i fatti contestati al capo A) devono essere riqualificati giuridicamente e ricondotti al reato previsto dall'art. 640, comma 2, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61, n.9, cod. pen. Ulteriore corollario che ne discende è che, in ragione del tempo in cui il reato continuato contestato è stato commesso (dal gennaio 2009 sino al settembre 2013), dei limiti edittali di pena, e del termine di prescrizione di sette anni e sei mesi vigente al momento della commissione del fatto, il reato è estinto in relazione alle condotte compiute sino all' 11 gennaio 2012. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio quanto al capo A), limitatamente alle condotte indicate;
la Corte di appello di Palermo procederà alla rideterminazione della pena. 2. È invece inammissibile il secondo motivo di ricorso, atteso il consolidato orientamento, che questo Collegio condivide, secondo cui ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Carta, Rv. 277092; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, dep. 2013, Camera, Rv. 254388). Nel caso di specie, l'elenco predisposto dall'imputato aveva una valenza strumentale e, di fatto, non era grossolanamente falsificato.
3. Non diversamente, sono inammissibili il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, la Corte ha chiarito come, proprio la disponibilità manifestata dall'imputato a risarcire il danno causato, abbia giustificato la concessione delle attenuanti generiche, aggiungendo, tuttavia, come detto riconoscimento non consenta di operare un giudizio di comparazione di prevalenza, attesa la pervicacia mostrata, la capacità manipolatoria evidenziata ed il lasso di tempo in cui la condotta fu compiuta. A fronte di tale adeguata motivazione, nulla di specifico è stato dedotto, avendo il ricorrente reiterato gli stessi argomenti già portati alla cognizione della Corte di appello e motivatamente disattesi. 8 Per quel che concerne il quarto motivo, relativo al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la Corte ha spiegato che l'offerta di risarcimento fu presentata tardivamente, cioè dopo l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato (sul tema, Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933, Sez. 2, n. 56935 dfel 15/11/2017, Sarracino, Rv. 271666) e che la stessa non aveva un contenuto integralmente ristorativo del danno.
P.Q.M.
Previa riqualificazione del fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 640 cpv. cod. pen, annulla senza rinvio la sentenza impugnata in parte qua limitatamente alle condotte commesse sino all'11 gennaio 2012, per essere il reato estinto per prescrizione. Rinvia PALERMO ad altra Sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto- Così deciso in Roma, l'11 luglio 2019. Il Presidente Pierluigi Stefa Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Pietro Silvestri, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d. P.C.M. 8 marzo 2020 DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 MAG 2020 E C R P ILGANCELLIERE E. Porrifin Di EN IS Думу 6 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE Convenione - Sexta fecione La Corte di Cosme nove con orchi mente n. 1180/22 Jemle depositats if 13/1/2022: "Аэроце la conezione della Dentenza n. 13559 della Sexta Semione emerson nei confront th CI ZI in data 11 luglio 2014, depositate if 4 maffio 2020, integrando il shspositive, effiungendo dopo parle Pe "Aichisa in mainzibile nel resto", le parole " continuo il ricorrente al popamento delle opene sh rappresentanza e difear postenute nel gindo della perte civile IACP thi Agrigento, che 2. liquiisans in euro 3.510,00 oltre grese е го Generali nella misura del 15%. Лоша 201112022 GAONE SS IL DIRETTORE