Sentenza 15 novembre 2017
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell' integrale riparazione del danno, nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il termine per effettuare la condotta risarcitoria deve essere individuato non nel decreto di fissazione della relativa udienza, ma nell'ordinanza con la quale il giudice dispone procedersi a rito abbreviato.
Commentari • 3
- 1. Art. 458 - Richiesta di giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 62 - Giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2017, n. 56935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56935 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2017 |
Testo completo
#10 5 6935-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2654 Franco Fiandanese Presidente - UP 15/11/2017 Geppino Rago - Ignazio Pardo R.G.N. 18688/2017 Vittorio Pazienza-Relatore GI Coscioni ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 05/07/2016 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Mura, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'esclusione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. udito il difensore dell'imputato, avv. Celestino Gentile, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/07/2016, la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 17/03/2016 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord aveva condannato IN FR alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina aggravata, porto e detenzione di arma clandestina, contestati in concorso con D'AN GI (deceduto) e LO DO (separatamente giudicato) ai capi a), b) e c) dell'imputazione. In particolare, la Corte d'Appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio (erroneamente calcolato dal giudice di primo grado), rigettando i motivi concernenti la mancata applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen. A tale ultimo riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto tardivo il risarcimento in favore delle parti offese, avvenuto dopo l'ordinanza ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen., con la quale era stato disposto il giudizio abbreviato e fissata l'udienza per la sua celebrazione.
2. Ricorre per cassazione il IN, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonchè mancanza, erroneità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Si osserva che la giurisprudenza richiamata dalla Corte d'Appello era stata superata da altre pronunce che avevano chiarito che, per il riconoscimento dell'attenuante, doveva ritenersi tempestivo il risarcimento effettuato prima dell'inizio della discussione. Peraltro, nel caso di specie, il provvedimento di ammissione del rito abbreviato era stato emesso in data 17/03/2016, come risultava non solo dalla sentenza di primo grado, ma anche dal decreto di fissazione dell'udienza a seguito della richiesta di giudizio abbreviato da parte del IN. Doveva quindi ritenersi tempestivo, ad avviso del ricorrente, il risarcimento in favore delle parti offese, effettuato in data 15/03/2016 e 16/03/2016. Su tali basi, il ricorrente insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Ritiene il Collegio, in primo luogo, di dover ribadire in questa sede l'orientamento, ripetutamente affermato da questa ed altre Sezioni della Suprema Corte anche in tempi recentissimi, secondo il quale «nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, deve aver luogo prima che sia pronunziata l'ordinanza prevista dall'art. 438, comma quarto, cod. proc. pen.>> Sez. 2, n. 45629 del 13/11/2012, Lucchesi, Rv. 254356. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014 Ud. Rv. 261403 e, da ultimo, Sez 2, n. 50093 del 09/06/2017, Martinelli). Non appare invero condivisibile il contrario indirizzo richiamato dal ricorrente secondo cui il termine ultimo per il risarcimento dovrebbe essere individuato nell'inizio della discussione (Sez. 3, n. 10940 del 19/11/2014, dep. 2015, C., Rv. 262652): le pur apprezzabili considerazioni svolte nella motivazione di tale 2 pronuncia - imperniate sul rilievo per cui, prima della discussione in abbreviato, l'imputato non avrebbe a disposizione elementi per orientare il proprio giudizio prognostico sull'esito del processo, e quindi assumere iniziative risarcitorie dettate non da effettiva resipiscenza, ma da intenti meramente utilitaristici - appaiono poco compatibili con la lettera dell'art. 62 n. 6 cod. pen., che ancora l'applicabilità dell'attenuante al fatto che l'imputato abbia, "prima del giudizio", riparato interamente il danno, mediante il risarcimento o le restituzioni.
3. A tali principi è necessario attenersi anche qualora - come nella specie - il giudizio abbreviato abbia luogo a seguito della richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 458 cod. pen.: il termine per la riparazione del danno deve quindi essere individuato non già del decreto di fissazione della relativa udienza, emesso dal G.i.p. dopo la ricezione della predetta richiesta, ma nell'ordinanza con la quale il giudice dispone procedersi con rito abbreviato. Indicazioni del tutto univoche, circa la necessità di tener distinti i due momenti in cui si articola la trasformazione del rito momenti che non possono essere sovrapposti né, tantomeno, considerati tra loro fungibili, in assenza di precise indicazioni legislative in tal senso possono essere tratte dalla nota pronuncia - delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui «i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, Ohonba, Rv. 250348). In quella sede, il Supremo Consesso ha chiarito che il legislatore non ha in alcun modo equiparato il decreto di fissazione dell'udienza all'ordinanza ammissiva dell'imputato al rito abbreviato "atipico", e che quindi l'emissione di quest'ultima è da considerarsi necessaria anche in tale specifica ipotesi, non potendosi attribuire alcun particolare rilievo al fatto che, nell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., non viene richiamato il comma dell'art. 438. Le Sezioni Unite hanno anzi posto in rilievo che proprio il comma 2 dell'art. 458 fornisce importanti indicazioni a sostegno della soluzione accolta, laddove prevede che, in caso di contestazioni suppletive ex art. 441-bis, il giudice debba fissare l'udienza per il giudizio immediato "revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato".
4. La decisione delle Sezioni Unite aveva ovviamente ad oggetto un problema diverso da quello oggi in esame, ovvero l'individuazione del dies a quo della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Non vi è tuttavia alcuna ragione per ritenere che le importanti affermazioni di ordine sistematico, rese dal Supremo Consesso in ordine alla struttura del giudizio abbreviato atipico, non debbano 3 applicarsi anche nell'individuazione del termine ultimo per la riparazione del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 62 n. 6 cod. pen. Del resto, la netta distinzione tra i due momenti emerge con chiarezza anche nella fattispecie in esame. Da un lato, infatti, il decreto emesso in data 21/12/2015 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord fissa l'udienza del 17/03/2016 "per i provvedimenti in ordine all'ammissione del giudizio abbreviato ed al prosieguo"; dall'altro, nella parte espositiva della sentenza di primo grado, si chiarisce (pag. 2) che il giudice invitò le parti alla discussione «fissata l'odierna udienza, accolta la richiesta e mutato il rito». In tale ottica interpretativa, la doglianza difensiva deve ritenersi fondata, non essendo controverso il fatto che «il risarcimento del danno in favore delle persone offese CA NT e CA RI è avvenuto rispettivamente in data 16/03/2016 e 15/03/2016» (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ovvero nei giorni immediatamente precedenti all'udienza, fissata dal G.i.p. con decreto emesso il giorno successivo.
5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sulla sussistenza degli ulteriori presupposti per il riconoscimento dell'attenuante. Deve altresì dichiararsi l'irrevocabilità dell'accertamento, operato dalla sentenza impugnata, in ordine alla penale responsabilità del IN.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile la sentenza in punto di responsabilità. Così deciso il 15 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Franco Fiandanese Vittorio Pazienza iрашحة fundowa SUPREC DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Sezione Penale IL 20 DIC 2017 C A S A S CANDEELIGRE NOIZ 4 Claudia Pisnelit