Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
In caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, prevedendo la riparazione del danno "prima del giudizio", il legislatore ha inteso ancorare il riconoscimento dell'attenuante al ravvedimento dell'imputato e non all'interesse per la propria sorte processuale).
Commentario • 1
- 1. Positività agli stupefacenti non basta (Cass. 40543/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2021
Ai fini della guida sotto alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe: l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 C.d.S., esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. Ai fini del giudizio di sussistenza dell'aggravante o del reato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2019, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
02213-20 In case of desione del presents prot Pie omel r gile 52 no REPUBBLICA ITALIANA a 37.10. d.lgs. 19 In nome del Popolo Italiano ☐ dispo ✓ Tiraposa deita logge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ☐ a TERZA SEZIONE PENALE IL CANCELLIERE ESPERTO NA AR Composta da Sent. 2878 Dott. GASTONE ANDREAZZA Presidente Consigliere rel Dott. DONATELLA GALTERIO UP 22/11/2019 R.G.N. 97566/18 Dott. ANDREA GENTILI Consigliere Dott. STEFANO CORBETTA Consigliere Dott. GIANNI F. REYNAUD Consigliere DEPOSITATA IN CANCELLERS ha pronunciato la seguente SENTENZA 21 GEN 2020 SPERTO sul ricorso proposto da M.P. nato a [...] avverso la sentenza in data 21.2.2019 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Alessandro Bonalume che si è riportato ai motivi del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21.2.2019 la Corte di Appello di Milano ha confermato la penale responsabilità di M.P. per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. commesso ai danni di un ragazzo di quindici anni che frequentava l'oratorio in cui egli svolgeva attività di educatore, ma ha ridotto la pena inflittagli dal Tribunale della stessa città all'esito di rito abbreviato a tre anni di reclusione.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 n. 6 cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego dell'attenuante relativa al risarcimento del danno deducendo che seppure il risarcimento concordato con la p.o. nella misura di € 230.000,00 era avvenuto dopo l'ordinanza ammissiva al rito abbreviato, pronunciata all'udienza dell'11.11.2016, la somma era stata comunque corrisposta, in parte qua dal coindagato e da terzi obbligati e per il restante importo di € 60.000,00 direttamente dall'imputato prima dell'udienza di discussione svoltasi in data 10.2.2017, come attestato dai verbali di causa in cui si dava atto che le parti civili avevano revocato la propria costituzione. Sostiene pertanto la difesa che dovendo ritenersi il ristoro perfezionato tempestivamente, ovverosia prima della discussione della causa ex art. 421 cod. proc. pen., così come affermato da questa Corte nelle sentenze n. 10490 del 19.11.2014 e n. 5457 del 28.11.2013, tanto da avere il GIP concesso un apposito rinvio per dar modo di provvedere al risarcimento del danno, ed essendo la somma versata direttamente riferibile all'imputato, deve ritenersi erronea l'affermazione della Corte di Appello secondo la quale l'importo versato dal prevenuto non rappresentasse un ristoro integrale CONSIDERATO IN DIRITTO La questione devoluta all'esame di questa Corte attiene alla tempestività della corresponsione del risarcimento del danno alla p.o. ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6) cod. pen. nel procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato. Risulta dalle stesse allegazioni difensive, ed è comunque documentato dagli atti processuali, che l'imputato, raggiunto insieme al coimputato M. un accordo con le parti civili sul risarcimento del danno pari a complessivi € 230.000,00, abbia provveduto a versare la quota, asseritamente corrispondente a quanto di sua spettanza, pari a 60.000,00 euro, prima dell'udienza di discussione. Ed invero è attestato dal relativo verbale che all'udienza svoltasi innanzi al Gup in data 11.11.2016, in cui è stata ammessa la costituzione delle parti civili e contestualmente, su richiesta della difesa, il rito abbreviato nei confronti del solo M.P. (avendo invece il coimputato M. preannunciato di voler optare per il patteggiamento), è stato disposto rinvio, in accoglimento della concorde richiesta dei difensori degli imputati e delle parti civili al fine di raggiungere un accordo sul risarcimento del danno;
alla successiva udienza del 10.2.2017 in cui le parti civili rinunciavano, così come dà atto la sentenza di primo grado, alla richiesta di ristoro del danno per intervenuta transazione con gli imputati, la causa, previo stralcio della posizione del M. definita con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., è stata discussa e decisa. 2 Orbene, mentre il rilievo della Corte distrettuale in ordine alla parzialità della somma versata dall'odierno ricorrente rispetto all'importo complessivamente pattuito non appare dirimente in considerazione del fatto che le stesse parti civili hanno dato atto, prima della discussione, dell'intervenuta transazione rinunciando alla richiesta di risarcimento in giudizio e che l'imputato ha prodotto la fotocopia dell'assegno consegnato alla p.o. che, in quanto circolare, riveste il valore di una datio pro soluto, dovendo perciò ritenersi verosimile che la somma versata corrispondesse alla quota concordata di sua spettanza, senza che peraltro ne sia stata ritenuta l'incongruità, condivisibile deve invece ritenersi la tardività del pagamento con riferimento alla previsione di cui all'art. 62 n.6) che esige la corresponsione del risarcimento "prima del giudizio". All'univoca l'interpretazione in ordine al termine preclusivo per la corresponsione del risarcimento nel rito ordinario, costituito dalla dichiarazione di apertura del dibattimento attesa la possibilità di verifica, da parte del giudice, - della sincerità, su cui si fonda la stessa ratio dell'attenuante, del ravvedimento, che può ritenersi tale solo prima che l'imputato si sia sottoposto al vaglio del giudizio, e non già successivamente quando, una volta visto l'andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, questi potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo utilitaristico di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame - si contrappongono, invece, in relazione all'individuazione di detto termine, nell'ambito del rito abbreviato, due diversi orientamenti, entrambi Invalsi in seno a questa stessa Corte. Secondo un primo indirizzo, inaugurato dalle sentenze nn. 32455 del 28/06/2012 - dep. 13/08/2012, P.G. in proc. Ichaal, Rv. 253231 e 45629 del 13/11/2012 dep. 22/11/2012, Lucchesi, Rv. 254356, il risarcimento deve - intervenire, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in esame, prima che sia pronunziata l'ordinanza del giudice che dispone il giudizio abbreviato, ex art. 438 c.p.p., comma 4, ritenendosi che tale sia il termine correlativo nel rito speciale in base alla trasposizione del criterio applicato nel procedimento ordinario (in termin! analoghi cfr. anche Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014 - dep. 25/09/2014, Palanca, Rv. 261403). In tale scia si inseriscono anche i più recenti arresti sulla questione che con più diffusa argomentazione, nell'escludere che il legislatore abbia inteso valorizzare il profilo soggettivo della resipiscenza dell'imputato collegato alla possibilità di impedire un uso strumentale dell'istituto nell'ipotesi in cui questi possa rappresentarsi i probabili esiti del giudizio, si focalizzano sul dato testuale dell'art. 62 n. 6) cod. pen. che ancora l'applicabilità dell'attenuante all'integrale riparazione del danno "prima del giudizio", coincidente nel rito abbreviato con la sua ammissione, rinvenendo una conferma di ordine sistematico a tale interpretazione nella decorrenza dei termini di fase previsti ai fini della durata massima della custodia cautelare che, come affermato da questa Corte a Sezioni 3 مومی Unite, devono essere computati a partire dall'emissione dell'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dalla pronuncia, essendo la vicenda inerente a giudizio immediato conferito in abbreviato, del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017 - dep. 20/12/2017, Sarracino, Rv. 271666; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018 - dep. 10/05/2018, Romano, Rv. 272933). Secondo un diverso orientamento il termine preclusivo deve ravvisarsi nel rito abbreviato, invece, nell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen., ritenendosi che, prima di tale termine, l'imputato non abbia alcuna concreta possibilità, nell'ambito di un giudizio definito allo stato degli atti, di presagire un epilogo processuale a lui sfavorevole, tale da indurlo a risarcire il danno allo scopo meramente utilitaristico di ottenere l'attenuante e non essendovi perciò ragione di spostare la preclusione all'indietro in un momento, qual è quello dell'ammissione al rito speciale, che non può determinare alcuna ragionevole discriminazione tra manifestazioni di ravvedimento spontaneo e manifestazioni, invece, indotte da calcoli strettamente opportunistici (Sez. 3, n. 5457 del 28.11.2013 dep. - 4.2.2014, Mauro;
Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014 - dep. 12/03/2015, C, Rv. 262652). Tanto premesso, ritiene questo Collegio di dover pervenire alle medesime conclusioni del primo indirizzo sopra riportato, ma per ragioni parzialmente difformi da quelle enucleate a fondamento delle relative decisioni. Non si reputa infatti condivisibile il riferimento ai termini di fase, essendo II tema della custodia cautelare radicalmente difforme nei suoi presupposti e nella sua disciplina dalla regolamentazione del processo di merito e non potendosi pertanto attingere da una pronuncia volta all'individuazione del dies a quo riferita ad un termine previsto a pena di decadenza nel procedimento cautelare, quantunque afferente al giudizio abbreviato, i principi di ordine esegetico applicabili al giudizio di merito in relazione ad un istituto di diritto sostanziale, quale si configura la riparazione delle conseguenze dannose derivanti da reato, vieppiù in presenza di una disposizione che lascia aperti oggettivi margini di incertezza in ragione della sua generica formulazione con riferimento alla preclusione processuale. Si conviene tuttavia,con l'indirizzo dominante che debba prescindersi, nella ricerca della ratio informatrice dell'art. 62 n.6) bis cod. pen., dalla finalità di impedire un uso strumentale dell'istituto nell'ipotesi in cui l'imputato possa rappresentarsi i probabili esiti del giudizio atteso che, altrimenti, non si spiegherebbe come il beneficio in esame possa essere accordato, conclusione della quale nessuno dubita, ad un reo confesso tratto a giudizio con il rito ordinario per il quale la condanna è già dall'inizio pressoché certa, oppure negato ad un imputato che sempre in un giudizio ordinario di natura esclusivamente documentale, nel د 4 quale non si sia cioè proceduto ad alcuna istruttoria all'infuori dell'acquisizione dei documenti già noti e senza che quindi la fase dibattimentale abbia apportato alcun elemento di novità rispetto alla piattaforma probatoria sussistente all'inizio del giudizio, abbia provveduto al risarcimento del danno prima della precisazione delle conclusioni. Del resto, muovendo da altra angolazione, l'argomento della verifica dell'effettiva resipiscenza dell'imputato da parte del giudice si presenta labile anche quando venga applicato al rito abbreviato. Va infatti rilevato che tale procedimento si articola in sottotipologie fra loro difformi che non consentono di ritenerne, in termini assoluti, la fisiologica incompatibilità con l'acquisizione di mezzi di prova, sia orali che documentali, per essere il giudizio definito allo stato degli atti e quindi di individuare, per esso, un termine diverso da quello valevole nel procedimento ordinario ai fini della tempestività del risarcimento del danno. Quand'anche possa obiettarsi che il principio affermato dal secondo indirizzo debba trovare applicazione per il solo rito abbreviato puro e non per l'abbreviato cd. condizionato, ciò non elimina l'eventualità, contemplata dal quinto comma dell'art. 441 cod. proc. pen., che il giudice possa d'ufficio acquisire, ove non ritenga di poter rendere una pronuncia allo stato degli atti, le prove necessarie ai fini della decisione, in tal modo imprimendo al processo una direzione ben diversa dall'iniziale richiesta difensiva e non inizialmente prevedibile: è chiaro che la tesi che individua quale momento preclusivo per le condotte risarcitorie o riparatorie del danno conseguente al reato l'udienza di discussione ex art. 421 cod. proc. pen. non possa fornire alcuna risposta persuasiva, se Пon a costo di creare un'ingiustificata disparità di trattamento, di fronte a tale andamento del processo, che seppur eventuale, rientra comunque tra i possibili fisiologici sviluppi del rito abbreviato puro. Ove infatti il termine preclusivo per la riparazione delle conseguenze dannose venga spostato in avanti, vale a dire al momento della discussione finale, si perverrebbe in tal caso all'alternativa, in entrambi i casi all'evidenza paradossale, o di dover ritenere inibita per l'imputato la possibilità di fruire del beneficio in termini di trattamento sanzionatorio quand'anche egli abbia provveduto al risarcimento del danno o comunque all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato, oppure di applicare l'attenuante nonostante, avuta contezza dell'andamento del processo, egli possa essere stato indotto al comportamento riparatorio in forza di un mero calcolo di opportunità. A fronte di una realtà che si presenta troppo variegata per poter essere sussunta in schemi precostituiti, si impone all'interprete una doverosa riflessione che porta ad un ripensamento della ratio sottesa all'attenuante in esame: non vi è dubbio che la fissazione di uno sbarramento processuale sia l'espressione della volontà del legislatore di ancorare il beneficio al ravvedimento dell'imputato in termini di spontaneità e disinteresse per le proprie sorti personali, ma nulla. 5 ھے autorizza a ritenere che la verifica di tale stato d'animo debba essere rimessa al giudice in corrispondenza di una tempistica processuale che si presenta, come sopra evidenziato, del tutto mutevole. Al contrario, la littera legis mostra che il legislatore ha voluto porre un limite alla possibilità di effettuare la riparazione/risarcimento, individuando egli stesso quale limite preclusivo quello dell'inizio del processo. Quello che perciò va ricercato nell'interpretazione della norma in esame che, in quanto di natura sostanziale, è applicabile ad ogni tipo di rito, ordinario o speciale che sia, è un termine unico al quale ancorare, ai fini della stessa certezza del diritto, la locuzione seppur generica "prima dell'inizio del giudizio" utilizzata ai fini dell'applicabilità dell'attenuante. La conclusione naturale delle argomentazioni sviluppate porta necessariamente a cristallizzare in un'identica fase processuale il termine preclusivo fissato dall'art. 62 n.6), non apparendo d'altra parte conforme alla logica che la stessa locuzione si presti ad interpretazioni difformi, a seconda della tipologia di procedimento e vieppiù del suo stesso successivo andamento. Diversamente opinando si verrebbero altrimenti ad avallare situazioni di singolare disparità di trattamento non soltanto all'interno del rito abbreviato, ma altresì in funzione dello stesso rito prescelto. E poiché tale momento non può che essere quello comune a tutti | procedimenti, ovverosia quello coincidente con la costituzione delle parti, deve concludersi che anche per il rito abbreviato l'inizio del giudizio debba identificarsi, in sintonia con quanto accade nel rito ordinario e nel rito immediato, con l'ordinanza di ammissione ex art. 438, quarto comma cod. proc. pen. In conclusione, essendo nella fattispecie in esame la corresponsione del risarcimento alle parti civili avvenuta dopo l'udienza di ammissione dell'imputato al rito abbreviato, l'attenuante ex art. 62 n. 6) cod. pen. non poteva concessa così come ha correttamente ritenuto la Corte territoriale. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualt Così deciso il 22.11.2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Gasto Andreazza Donatella Galterio In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge ERTO IL CANCE 6 Lareng