Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2019, n. 2213
CASS
Sentenza 22 novembre 2019

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Massime1

In caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, prevedendo la riparazione del danno "prima del giudizio", il legislatore ha inteso ancorare il riconoscimento dell'attenuante al ravvedimento dell'imputato e non all'interesse per la propria sorte processuale).

Commentario1

  • 1Positività agli stupefacenti non basta (Cass. 40543/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2021

    Ai fini della guida sotto alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe: l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 C.d.S., esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. Ai fini del giudizio di sussistenza dell'aggravante o del reato in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2019, n. 2213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2213
Data del deposito : 22 novembre 2019

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