Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10846 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A1 0846 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. FA CICIRETTI Presidente R.G. n. 3149/00 Dott. NA LUPI Consigliere Cron. 28452 Dott. VA MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 8 maggio 2002 Prof. UN BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA о р sul ricorso proposto da: п ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. " in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga ed Umberto UI Picciotti, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro 1995 NI AR, LA RE AR, NI AR, IN ER, EN VI, VA RT, AD ZI, MA GN, IN IS, AR LU, GA AN, RA AL, RI IA, DI ST LD, NN RT, LO ER, SS RE, LI IS, AL NI CA, DI RE, AT ED, TI HE, TI VITTORIANA e ER US (quali eredi di ER CI), UC ES, GU IO, GO ST, ET IL, LDVRANDI LL, rappresentati e difesi dagli avv.ti Valerio Cerritelli, Alberto Piccinini, Michele Miscione e UN Cossu, presso il cui لاح studio sono elettivamente domiciliati in Roma a via Alberico II n. 33, ص giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e CA IO, GU MA, IN ST, PE GI NR, SS IA, RR RU, NI GIANAR, LL AN, BI 2 NN, IN NE, IN OR, IN RI LA, LO AN [non costituiti];
- intimati -
nonché
contro
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA MINISTERO SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore [non costituito];
- intimato -
nonché
contro
FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANODOPERA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore [non costituito];
- intimato -
nonché
contro
FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER RR L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore [non costituito];
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 3/1999 del 19 febbraio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 9590/95). 3 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 maggio 2002 dal consigliere UN Balletti;
Uditi gli avv.ti Giuseppe Fabiani e UN Cossu;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ET Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi (poi riuniti) i lavoratori indicati in epigrafe convenivano in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di Bologna l'I.N.P.S., il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché il "Fondo per la mobilità della manodopera" ed il "Fondo per la formazione professionale” (costituiti entrambi presso il medesimo Ministero), chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore delle quote di trattamento di fine rapporto sul trattamento di cassa integrazione loro erogata, esponendo di essere stati dipendenti di imprese fallite, di essere stati licenziati, ma di aver fruito per un certo periodo dopo il licenziamento del trattamento di cassa integrazione, ma non delle relative quote di t.f.r.. L'I.N.P.S. ed il Ministero del Lavoro (con un'unica difesa comune ai due "Fondi" convenuti) si costituivano in giudizio s o R impugnando integralmente le domande giudiziali dei ricorrenti e chiedendone il rigetto. 4 L'adito Giudice del Lavoro rigettava i ricorsi, ma su impugnativa degli originari ricorrenti rimasti soccombenti e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Bologna (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in parziale accoglimento dell'appello, condannava l'I.N.P.S. a corrispondere agli appellanti, ad eccezione di NI IL, BO TO, CC GR, IS SA, AN DA, RZ OR, CI AN, ES ZI e TI UI, le quote del trattamento di fine rapporto afferenti l'intero periodo d'integrazione salariale, con interessi e svalutazione monetaria, nonché il "Fondo per la mobilità della manodopera”, in solido con l'I.N.P.S. con riguardo agli appellanti diversi dai predetti per i quali restava l'unico obbligato, al pagamento delle medesime quote per il periodo anteriore al 23 marzo 1988. Per quello che rileva in questa sede si rimarca che il Giudice di 逃 appello ha rilevato che: *) il tema specifico della controversia concerne il diritto degli interessati, lavoratori già licenziati e dipendenti da aziende dichiarate fallite, di percepire, oltre il trattamento di "cassa integrazione" in se stesso, anche le quote di trattamento di fine rapporto afferenti il periodo per il quale tale trattamento è stato concesso>>; *) ai lavoratori dipendenti di aziende fallite, ma non licenziati, spettano le cennate quote integrative>>; *) il quinto comma dell'art. 1 del d.l. 4726/1984, come modificato dalla legge n. 5 160/1988, significa che anche per i periodi di "cassa integrazione" intervenuti dopo il marzo del 1988, debbono essere riconosciute le quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto (istituto, quest'ultimo, che ha sostituito la precedente indennità di -anzianità) e qui sta per la verità la differenza - che l'onere relativo grava sulla "Cassa integrazione guadagni”, e non più sul "Fondo per la mobilità della manodopera">>; *) per il periodo anteriore al 23 marzo 1988 l'onere relativo alle quote di trattamento di fine rapporto ricadeva sul “Fondo per la mobilità” (costituito presso il Ministero del Lavoro), mentre per il periodo successivo deve essere addossato alla "Cassa integrazione guadagni" (gestita dall'I.N.P.S.)>>; *) come risulta dagli estratti dei provvedimenti ufficiali di autorizzazione alla messa in c.i.g.s. risulta: a) che la cassa veniva concessa, per periodi brevi, di regola di sei mesi in sei mesi, più volte rinnovati;
b) che la durata complessiva di erogazione della cassa integrazione interessa gli anni 1986-1987 per i lavoratori della COGEMA, e va invece dal 21 aprile 1987 al 30 giugno 1990 per i dipendenti della Trealt e dal 22 maggio 1989 al 20 novembre 1991 per quelli della OEB;
c) che per tutte e tre le pratiche (COGEMA, Trealt ed OEB) l'I.N.P.S. è stato R R sistematicamente autorizzato al pagamento diretto: [per cui] la cassa integrazione fruita dai dipendenti della ditta COGEMA ricade integralmente nel regime originario, quello antecedente al marzo del 6 1988, quella di cui hanno goduto i dipendenti della ditta OEB è invece integralmente successiva e, infine, quella erogata ai dipendenti della ditta Trealt si pone a cavallo della modifica legislativa del marzo del 1988 (è in parte anteriore e in parte successiva)>>; *) di conseguenza, sia il "Fondo per la mobilità" che l'I.N.P.S. sono tenuti, in solido tra loro, al pagamento delle quote di t.f.r. relative ai periodi di cassa integrazione dei dipendenti della ditta "COGEMA", nonché di quelle relative ai periodi fruiti fino al 23 marzo 1988 dai dipendenti della "TREALT"; è responsabile, invece, il solo I.N.P.S. per il pagamento delle quote di t.f.r. relative al trattamento di cassa integrazione in favore dei dipendenti "OEB”, nonché di quello fruito dai dipendenti "TREALT" dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 86/1988>>. Per la cassazione di tale sentenza l'I.N.P.S. propone ricorso affidato a quattro motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resistono con controricorso gli intimati CH LO, La OR AR, AL AR, NI ER, NI e m IA, AN AM, DD ZI, AN NA, GH MA, RI IS, LL TE, MO SA, AR OR, Di FA DO, GE RO, RD CO, EL EM, OL MA, LD ON RI, OD RE, TT AL, GA IA e RV US (quali eredi 7 US (quali eredi di RV IA), ZU AN, DO IO, ON FA, RC IP, DOvrandi TO. Non si sono costituiti in giudizio gli intimati: "Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale", "Fondo per la Mobilità della Manodopera”, “Fondo per la Formazione Professionale e per l'Accesso al Fondo Scuole Europeo", nonché LL GI, DI CO, TI MO, SA IA RI, SS NA, RA UN, NI CA, RO NA, SI VA, CA NE, PA TE, HI RI NG, LL AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere, anzitutto, precisato che il ricorso ad istanza I " dell'I.N.P.S. non è stato proposto nei confronti di: NI IL, BO TO, CC GR, IS SA, AN DA, RZ OR, CI AN, ES ZI, TI UI, PR EU TT, RI CE, RO LI, Di CA SM, ER RI CA, AP GR, DO NI, La GR EN, RA LI, OM IG, ND LIna, RE RE, Degli Espositi DO, RG IS, NI LB, Signo- rina AV, DI FA, CU LL, NI CE, VAni MA, TI EA, ON LO, IN NA, UC TO, TA NA, AR RA, Guidastri 8 Guidastri NG, RE LU, Presentato VA, ET AL, ER AN, NE RI RE, AN NA, NA NA, TA ZI, ER ET, NI EN, SS IN, TE TT, LO LO: per cui nei confronti degli stessi, già "parti" nel giudizio di appello (come si evince dall""intestazione” della sentenza del Tribunale di Bologna ora impugnata), la cennata sentenza è passata in giudicato (ciò anche nei confronti dei summenzionati NI IL, BO TO, RZ OR e CI AN che, benchè non intimati, hanno inammissibilmente proposto controricorso). E', altresì, da precisare preliminarmente che il controricorso proposto da CH LO, La OR AR, AL AR, NI ER, NI IA, AN AM, DD ZI, AN NA, GH MA, RI IS, LL TE, PR MO SA, AR OR, Di FA DO, GE RO, RD CO, EL EM, OL MA, LD ON RI, OD RE, TT AL, GA IA e RV US (quali eredi di RV IA), ZU AN, DO IO, ON FA, RC IP, DOvrandi TO è stato notificato in data 10 settembre 2001 in relazione al ricorso notificato in data 28 gennaio/10 febbraio 2001 e, quindi, ben oltre il termine sancito dall'art. 370 cod. proc. civ.; per cui il controricorso stesso si appalesa inammissibile. II. Con il primo motivo di ricorso l'I.N.P.S. - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 (commi 2 e 2 bis) del d.l. n. 86/1988 (convertito in l. n. 160/1988) e 21 (commi quinto e sesto) della legge n. 675/1977 - censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale di Bologna considerato che la crisi aziendale che nella specie ha - determinato la concessione dell'integrazione salariale straordinaria - è riconducibile, tra le causali di intervento straordinario indicate nel sesto comma dell'art. 21 della legge n. 675/1977, e pertanto comporta, in via generale e di principio, che debitore della quota del trattamento di fine rapporto è esclusivamente il menzionato Fondo e, quindi, per non avere escluso che l'I.N.P.S. fosse legittimato passivamente nei confronti della domanda del lavoratore intesa a conseguire il फिर trattamento di fine rapporto>>. Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi secondo ed ottavo, del d.l. n. 86/1988 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 160/1988)" addebita al Tribunale di Bologna di non avere dato corretta attenzione all'art. 8 cit. che ha precisato che le disposizioni abrogate, comportanti l'esclusiva legittimazione passiva del "fondo per la mobilità della manodopera" al pagamento in favore dei lavoratori 10 della quota del T.F.R. (art. 21, commi 5° e 6°), non cessano il loro vigore alla data di entrata in vigore della novella del 1988, sicché non è esclusa la responsabilità del predetto Fondo anche con riguardo ad un periodo di integrazione salariale successivo alla medesima data, purché anteriormente iniziato, [per cui] la nuova disciplina, nel mantenere ferma l'applicazione del disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1972, n. 464, comporta la responsabilità dell'Istituto limitatamente al trattamento straordinario di integrazione salariale la cui domanda ed il cui periodo iniziale di concessione ricadano interamente nel vigore del menzionato decreto legge>>. Con il terzo motivo il ricorrente Istituto denunziando "violazione e falsa applicazione del principio generale dell'unicità del trattamento straordinario di integrazione salariale" censura la sentenza impugnata sostenendo che il trattamento straordinario d'integrazione salariale, richiesto e concesso in favore dei dipendenti delle imprese fallite prima del d.l. n. 86/1988 e successivamente prorogato o prolungato, costituisce una prestazione assistenziale unitaria discendente da un unico titolo (decreto) di concessione, la cui efficacia temporale, quantunque più volte prorogata, perdura ininterrotta per l'intero periodo in cui si estende il beneficio, ed è, pertanto, infrazionabile in distinti autonomi periodi, perchè le domande di proroga ed i relativi decreti che la accordano sono privi di una 11 propria autonomia, ricollegandosi necessariamente alla domanda ed alla concessione originaria del trattamento stesso, [per cui] una visione atomista che scinda l'intervento assistenziale in tanto periodi quanti risultano dalla decretazione ministeriale di conferimento delle prestazioni, viola il principio dell'unicità del trattamento straordinario d'integrazione salariale, rinvenibile sin dalla legge istitutiva dello stesso e, in particolare, dalla legge che lo ha esteso al caso di "crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore">>. denunziando,Con il quarto, ed ultimo, motivo l'I.N.P.S. ancora, "violazione e falsa applicazione dell'art. 5 (primo comma) del d.l. n. 80/1978 (come sostituito dalla legge di concessione n. 215/1978) con riferimento all'art. 12 del d.
1.vo Lgt. 12 novembre 1945 n. 788 - rileva che pur volendo ammettere che l'autorizzazione al pagamento diretto comprende, oltre alla prestazione integrativa del salario ed agli assegni familiari, anche la ripetuta quota, e che in virtù di essa I'I.N.P.S. assume la veste di adiectus solutionis causa oppure di delegato dal “Fondo" al pagamento vero i lavoratori di oneri per legge a suo carico, nondimeno è da escludere che si stabilisce un rapporto obbligatorio avente ad oggetto il t.f.r. tra i lavoratori ed il delegato, e che in capo a questi si trasferisca la titolarità dal lato passivo del 12 rapporto stesso>> e censura la sentenza impugnata per non avere considerato che allorché il Giudice è chiamato ad accertare in singole fattispecie l'an o il quantum debeatur di una prestazione, la richiesta statuizione giudiziale, proprio perchè destinata ad acquistare efficacia di cosa giudicata, deve poter far stato nei confronti delle parti del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, tra le quali non può ricomprendersi l'Istituto, il quale può assumere in sede amministrativa, al più, la veste di delegato al pagamento costituendone riprova che l'inadempimento da parte del delegato del dovere di anticipare le prestazioni autorizzate, e di cui non è debitore, potrebbe unicamente comportare una responsabilità interna dello stesso verso il "Fondo" delegante, e giammai verso i lavoratori creditori>>. III/a I primi tre motivi di ricorso, in quanto sostanzialmente connessi, possono essere esaminati e valutati congiuntamente e, essendo gli stessi fondati, debbono essere accolti. Al riguardo questa Corte -sulla questione ora affrontata dal ricorrente Istituto - ha già rilevato come la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti prevista dall'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301 (che ha aggiunto il comma 7 all'art. 25 della legge 12 agosto 1977 n. 购 675) comporti non solo l'intervento della cassa integrazione, ma anche la prosecuzione dei rapporti di lavoro, con tutte le conseguenze circa il permanere dei diritti e degli obblighi e con la sola esclusione di 13 quelli incompatibili con la disposta sospensione>> (Cass. n. 9236/2001, Cass. n. 1237/1997). Ne deriva l'equiparazione di detti rapporti di lavoro, ai fini della maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto, alla generalità dei rapporti sospesi per l'intervento della cassa integrazione, per i quali la maturazione di detto trattamento in virtù della continuazione del rapporto nonostante la sua sospensione, già presupposta dall'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464 (con il riconoscere il diritto delle aziende di chiedere il rimborso delle relative quote alla Cassa integrazione, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale), è stata espressamente sancita in sede di sostituzione dell'indennità di anzianità con il vigente t.f.r. (art. 2120, terzo comma, cod. civ., nel testo di cui all'art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297). Da tale consolidata giurisprudenza è stato, altresì, evidenziato che l'art. 21 (commi quinto e sesto), della legge n. 675/1977 - nel porre a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera” l'onere del pagamento delle quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di cassa integrazione a favore di lavoratori non rioccupati dall'azienda al termine del periodo stesso, per l'impossibilità di mantenere i precedenti livelli occupazionali ha inteso innovare - rispetto alla disciplina previgente, riconoscendo la legittimazione attiva 14 nei confronti del "Fondo" direttamente ai lavoratori interessati ed escludendo l'obbligo di pagamento di tale quote da parte del datore di lavoro;
in particolare, è stato rimarcato il tenore letterale della disposizione, che utilizza la dizione “sono posti a carico del Fondo" ed è stato anche sottolineato come nel sesto comma si riferiscano direttamente ai lavoratori le agevolazioni di cui al comma precedente. Inoltre, a specificazione del principio ex art. 11 delle "disposizioni sulla legge generale", questa Corte ha precisato - in linea generale che la nuova legge si applica agli effetti del rapporto, - sorto anteriormente ad essa, non esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, sempre che la nuova norma valga a regolare gli effetti e le situazioni ancora in corso o sopravvenuti a quel momento e questi vadano considerati per se stessi, prescindendo cioè dal loro collegamento con il fatto o atto che li MR ha generati, e che il regolamento di tali effetti o fasi di svolgimento del rapporto non venga a modificare la disciplina giuridica del fatto o atto generatore del rapporto stesso;
così che la nuova legge non si applica, invece (salve le espresse od univoche disposizioni di retroattività, voluta dal legislatore in deroga alla generale direttiva di irretroattività della legge), ai rapporti già esauriti ed agli effetti già verificatisi dei rapporti ancora in corso>> (così, Cass. n. 9236/2001, Cass. n. 520/1981). 15 III/b A conferma, altresì, dell'erroneità della decisione impugnata vale rilevare che il Giudice di appello non si è avveduto che l'efficacia temporale della "novella" del 1988 era espressamente prevista dall'ottavo comma (primo alinea) dell'art. 8 del d.l. n. 86/1988, che delimitava espressamente l'efficacia temporale dei precedenti primo e secondo comma, disponendo testualmente che le disposizioni di cui ai commi primo e secondo trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data>>. In relazione a tale norma, deve stabilirsi se essa faccia riferimento solo alla domanda iniziale di ammissione dell'impresa al trattamento straordinario di integrazione salariale, oppure anche alle istanze successive, dirette, dopo il decorso del primo semestre, all'estensione del beneficio ai successivi periodi trimestrali, condizionata (in genere) alla verifica dell'attuazione dei programmi di W ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (cfr. art. 1, terzo comma, della legge n. 464/1972). Nel senso della fondatezza della prima di dette ipotesi convergono sia considerazioni di fondo relative alla disciplina dell'integrazione salariale straordinaria, sia elementi desumibili dallo 16 stesso tenore della disposizione da interpretare (così Cass. n. 4172/2002). Al riguardo, con la sentenza ora richiamata, stato precisato che la domanda iniziale e quella successiva hanno natura giuridica e funzioni nettamente diverse. Solo la domanda iniziale di ammissione del datore di lavoro al regime di integrazione salariale è diretta all'emanazione di un provvedimento amministrativo (concessorio o autorizzativo), sulla base di una valutazione, da parte della competente autorità amministrativa, della situazione di fatto illustrata dal program- ma presentato dall'impresa interessata, e di un apprezzamento degli interessi pubblici coinvolti, relativi al governo dell'economia, in tutti i suoi riflessi sociali, occupazionali e produttivi;
le richieste successive, invece, intervengono in relazione ad un rapporto già costituito, nell'ambito del quale il datore di lavoro è titolare di posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, visto che la conferma dell'integrazione salariale per i periodi successivi presuppone solo ч е и verifiche non discrezionali circa il rispetto degli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto in base alla disciplina del rapporto (cfr. Cass. Sez. un. n. 30/1999 e n. 533/2000). Stante la sostanziale unitarietà del rapporto relativo all'ammissione di un'impresa alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nonostante il frazionamento dei relativi periodi ai fini di 17 una puntuale verifica del corretto adempimento del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla sua ammissione al beneficio, è logico che la norma transitoria della cui interpretazione si discute vada interpretata nel senso che la prorogatio ivi prevista della disciplina legale in atto si riferisca a tutto il periodo in corso, conseguente all'iniziale domanda di ammissione, e non al singolo periodo in cui il rapporto è frazionato ai fini dell'erogazione. D'altra parte, la disposizione in esame, nel suo tenore letterale apparentemente poco chiaro, ha ragione di operare, quanto al suo specifico riferimento alle domande successive alla data di entrata in vigore del decreto legge, in relazione alla sussistenza o meno dei presupposti per il loro accoglimento, stante l'abrogazione dell'ipotesi di intervento della cassa integrazione di cui all'art. 1, n. 2, lett. a), della legge 20 maggio n. 164/1975, mentre il riferimento ai soli periodi di cassa integrazione, relativi a tali domande, successivi alla stessa data ha lo scopo di evitare, quanto alla disciplina dei rapporti instaurati sulla base di dette domande, che la nuova normativa possa spiegare effetti retroattivi, nell'ipotesi particolare delle domande di integrazione salariale successive alla data di entrata in vigore del decreto legge, aventi ad oggetto (anche) periodi anteriori a detta data. Ne risulta confermato, a contrario, che, con riferimento alle domande anteriori, le disposizioni dei commi primo e secondo non si applicano affatto, senza 18 distinzioni basate sulla collocazione temporale dei singoli periodi di erogazione dell'integrazione salariale, coerentemente, come si è già rilevato, con l'intento principale della disposizione di escludere l'applicabilità della nuova disciplina ai rapporti in corso. Poichè, nella specie, non appare contestato che la domanda iniziale di ammissione alla cassa integrazione sia antecedente all'entrata in vigore della "nuova" normativa, deve trovare applicazione per tutto il periodo in questione la normativa previgente, che poneva le quote di t.f.r. a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera", sicché il Tribunale di Bologna ha sicuramente errato nell'interpretare le norme summenzionate senza aver tenuto conto del tenore complessivo della legge esaminata, onde ha compiuto in modo parziale l'indagine sull'intenzione che il legislatore intendeva PR conseguire con esse, perchè non ha tenuto conto del diverso tempo stabilito per l'acquisizione dell'efficacia obbligatoria delle disposizioni stesse>> (così Cass. n. 113/1993). IV-. Anche il quarto motivo di ricorso con il quale viene censurata la statuizione del Tribunale di Bologna secondo cui, in relazione al periodo antecedente al d.l. n. 160/1988, l'autorizzazione dell'I.N.P.S. al pagamento diretto determinava una responsabilità solidale dello stesso ente anche per le quote di t.f.r. pur rimanendo il "Fondo" il soggetto tenuto definitivamente alla sopportazione dell'onere - appare 19 fondato in quanto siffatta statuizione - censurata dal ricorrente Istituto sia in linea generale, sia con particolare riferimento alle ipotesi di onere per il t.f.r. posto a carico del "Fondo" - si rivela priva di legittima giustificazione. Al riguardo deve essere tenuto presente che l'art. 5, primo comma, del d.l. n. 80/1978 (convertito con modificazioni dalla legge n. 215/1978) dispone testualmente che: nei casi di intervento straordinario della "cassa integrazione guadagni" il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale può disporre, in via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti>>. La tesi secondo cui tale pagamento diretto riguarderebbe anche le quote di t.f.r. maturate durante il periodo di integrazione salariale Niz non appare condivisibile neanche con riferimento ai periodi per cui non trova applicazione la speciale responsabilità del "Fondo per la mobilità della manodopera”, poichè il trattamento di fine rapporto non è ricompreso nelle prestazioni di cassa integrazione, cui fa riferimento la disposizione appena citata. Infatti, come si è dinanzi constatato, il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto, almeno di norma, continua a maturare a carico del datore di lavoro, nonostante la sospensione delle prestazioni e l'intervento surrogatorio della cassa 20 integrazione per quanto riguarda la retribuzione corrente. Coerentemente, la normativa sulla cassa integrazione è sempre intervenuta con disposizioni particolari e differenziate a proposito del trattamento di fine rapporto, sia quando si è limitata a prevedere, nella ricorrenza di determinati presupposti, rimborsi a favore del datore di lavoro, sia quando, con una norma più intensamente derogatoria, ha posto direttamente a carico di un soggetto diverso - "il Fondo per la mobilità della manodopera" - l'onere del pagamento diretto a favore del lavoratore non riassunto in servizio alla fine del periodo di cassa integrazione, per l'impossibilità dell'azienda di mantenere il precedente livello occupazionale (peraltro cfr., in senso contrario, Cass. n. 7209/1992 - che ha ritenuto le quote di t.f.r. relative al periodo di sospensione salariale "attratte" nel corpus normativo relativo alla DR cassa integrazione e qualificabili anche in termini di prestazione previdenziale e quindi, nel caso di operatività dell'art. 2 della legge n. 464/1972, dovute direttamente al lavoratore, in ipotesi di mancato pagamento da parte del datore di lavoro - contraddetta motivatamente da Cass. n. 4171/2002 il cui percorso argomentativo qui si ribadisce). Nei casi, poi, in cui l'onere definitivo del pagamento delle quote di t.f.r. ricada sul solo "Fondo per la mobilità della manodopera" e non sull'I.N.P.S., vengono meno anche le ragioni che concorrono in genere a giustificare il pagamento diretto delle prestazioni di cassa 21 integrazione da parte dell'I.N.P.S., consistenti nella circostanza che con il pagamento diretto l'Istituto non fa altro che versare direttamente al beneficiario effettivo somme comunque dovute dall'Istituto medesimo. Alla stregua delle considerazioni svolte appare evidente la contrarietà a diritto della statuizione del Tribunale di Bologna circa la responsabilità dell'I.N.P.S. nei confronti dei lavoratori per il pagamento delle quote di t.f.r. in relazione a tutto il periodo di maturazione, dovendosi legittimamente fare riferimento al momento in cui era sorto il credito dei lavoratori alle cennate quote sotto la vigenza della legge n. 675/1977. V In definitiva, in accoglimento del ricorso proposto dall'I.N.P.S., la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro Giudice che si designa nella Corte di - Appello di Firenze - e che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: nella vigenza dei commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge n. 675/1977 direttamente obbligato a corrispondere le quote del trattamento di anzianità (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale è il "Fondo per la mobilità della manodopera” [- e non 1'I.N.P.S. -] istituito dall'art. 28 della legge n. 675/1977, dato che con quest'ultima legge è stata dettata una normativa unitaria e, quindi, 22 un'unica disciplina riguardo ai casi nei quali sussista la necessità del previsto intervento pubblico>>. Il Giudice del rinvio, provvederà, inoltre, in ordine alle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso, in Roma, il giorno 8 maggio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente 1. Pale extens еже e 4. fill 23