Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'imputato non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali soltanto quando la pena detentiva applicata non supera i due anni, mentre in ogni caso devono essere poste a suo carico le spese di mantenimento in carcere conseguenti all'esecuzione della disposta custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2007, n. 8077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8077 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 18/12/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2145
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere - N. 028633/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO TO N. IL 08/12/1980;
avverso SENTENZA del 03/03/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE presso il TRIBUNALE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La Corte:
OSSERVA
- che con sentenza 3 marzo 2006 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia ha applicato a MO TO, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
- che contro questa sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia lamentando che il Giudice non abbia condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;
- che il ricorso è fondato perché, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la condanna alle spese del procedimento è esclusa (art. 445 c.p.p., comma 1) solo nel caso in cui la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva e non nel caso di c.d. "patteggiamento allargato";
- che la condanna alle spese di mantenimento in carcere conseguente alla custodia cautelare (nel caso in esame effettivamente sofferta) consegue alla pronunzia di applicazione della pena ai sensi del combinato disposto dell'art. 535 c.p.p., comma 3, e art. 692 c.p.p., comma 1;
- che, trattandosi di pronunzie che non richiedono l'esercizio di alcun potere discrezionale le relative pronunzie possono essere adottate da questa Corte, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle omissioni indicate, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., lett. 1.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta penale, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla mancata condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;
spese alle quali condanna l'imputato. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008