Sentenza 15 aprile 2013
Massime • 2
In tema di peculato, nella nozione di prezzo del reato - relativamente al quale può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per equivalente" - è compreso anche il denaro indebitamente procurato dall'agente pubblico a terzi, nella parte da questi riversata al primo, a titolo di corrispettivo per la commissione dell' illecito.
È configurabile il delitto di peculato in relazione al denaro pubblico il cui possesso, per effetto delle norme interne dell'ente pubblico che prevedono il concorso di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, fa capo congiuntamente a più pubblici ufficiali, anche se, di essi, quelli che emettono l'atto finale del procedimento non concorrono nel reato per essere stati indotti in errore da coloro che si sono occupati della fase istruttoria. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il delitto a carico di funzionari di un Comune che avevano istruito le pratiche per l'emissione di titoli di spesa poi sottoscritti da dirigenti o altri funzionari dei quali avevano carpito la buona fede, mediante falsi documentali ed artifici contabili).
Commentari • 3
- 1. Art. 48 - Errore determinato dall’altrui ingannohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza È configurabile la falsità ideologica per errore determinato dall'altrui inganno in relazione alla parte dell'atto in cui il pubblico ufficiale attesta falsamente, anche senza esplicitarla formalmente, l'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto (SU, 1827/1995). La disciplina dell'autore mediato di cui all'art. 48 esige che dell'errore sul fatto integrativo del reato e determinato dall'inganno risponda del reato chi ha determinato la persona ingannata a commetterlo (Sez. 6, 3368/2018). Costituisce jus receptum che l'inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 (errore determinato …
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La massima In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l' art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv., con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 , ha ristretto l'ambito applicativo dell' art. 323 c.p. , determinando l'abolitio criminis delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all' art. 97, comma 3, Cost. (Cassazione penale , sez. …
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Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2020, n. 30637 “Integra il delitto di peculato e non di quello di truffa aggravata la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro pubblico anche nel caso in cui, per effetto delle norme interne dell'ente che prevedono l'intervento di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, il soggetto che formalmente emette l'atto finale del procedimento non concorra nel reato per essere stato indotto in errore da coloro che si occupano della fase istruttoria” Sommario: 1. Lo svolgimento del processo. – 2. L'interversio possessionis e il possesso o la disponibilità come presupposto della condotta del delitto di peculato. – 3. L'artifizio e il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2013, n. 39039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39039 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 15/04/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 723
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 9811/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LV RO N. IL 15/09/1944;
avverso l'ordinanza n. 5/2013 TRIB. LIBERTÀ di MATERA, del 28/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AR SO propone ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Matera che, in funzione di giudice per il riesame di applicazione di misure cautelari reali, ha confermato il sequestro per equivalente a fine di confisca di disposto nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminare del medesimo tribunale, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti in ordine a ipotesi di peculato e falso formulate dal pubblico ministero e consistenti. Il giudice del riesame ha ritenuto la sussistenza degli elementi richiesti per il sequestro preventivo disposto fino alla concorrenza delle somme indicate nelle imputazioni corrispondenti complessivamente a Euro 828.839,30 nonché dei beni mobili registrati e di beni immobili indicati specificamente nell'allegato al provvedimento di sequestro.
1.1. Quanto alle ipotesi di peculato e di falso ascritte a SO AR, addetto all'ufficio tecnico del Comune di Pisticci, il giudice del riesame condivide l'ipostazione del pubblico ministero poi recepita dal giudice per le indagini preliminari, e fondata essenzialmente su quanto descritto nella sentenza 4 luglio 2012 della Corte dei Conti che ha accolto le conclusioni riportate dal Procuratore Regionale presso la stessa Corte secondo cui SO AR - in concorso con altro impiegato TO OR addetto all'ufficio ragioneria del Comune Matera e con la complicità di imprenditori e in particolare modo del titolare della ditta Del MO AD - si sarebbe appropriato di somme determinate in Euro 1.105.524,76.
Il giudizio contabile è fondato su articolate indagini della Guardia di Finanza, disposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, dalle quali sono è emerse molteplici "determinazioni irregolari" mediante le quali sono state accertate - come già si è detto -liquidazioni di ingenti somme in favore di un limitato gruppo di ditte.
Il giudice del riesame sintetizza l'esito del giudizio contabile nel quali si precisa che le irregolarità delle liquidazioni sono emerse da un'analisi dei registri custoditi nei vari settori interessati del comune di Pisticci. In particolare, è stato accertato una"duplicazione" delle determine di liquidazione riconducibili a due settori del Comune di Pisticci - settore 1, Segreteria e settore 4 - tecnico, irregolarità consistenti in un artefatta corrispondenza numerica con oggetti differenti e con il richiamo di spesa non pertinente e in alcuni casi inesistente, mentre in altri casi gli impegni di spesa assunti sono stati "artatamente gonfiati" nel loro ammontare oppure del tutto rigenerati per consentire la liquidazione di somme in favore delle imprese. Il tutto era predisposto per fare emergere una parvenza di legittimità agli atti di liquidazione, indicativi della non effettiva realizzazione dei lavori.
2. Il giudice del riesame ha rigettato l'inutilizzabilità dedotta dai difensori di Malsaso secondo cui l'esito dell'analisi degli hard disk installati su Pc dislocati presso gli uffici del Comune di Pisticci era da considerarsi atto a natura irripetibile e, pertanto da effettuarsi mediante accertamento peritale, con la partecipazione degli interessati e della difesa.
Per la difesa i fatti accertati configuravano il delitto di truffa e non quello di peculato, trattandosi di atti formati da impiegati del Comune che non avevano disponibilità di danaro e realizzati mediati strumenti fraudolenti.
La difesa ha dedotto che non avrebbe potuto essere disposto sequestro per equivalente, in quanto per il delitto di peculato non è previsto tale sequestro del profitto, bensì soltanto del prezzo del reato. A fronte di tali motivi tra i quali anche quello che gli immobili sequestrati a SO erano di proprietà dei figli, il giudice del riesame ha ritento che le condotte realizzata realizzavano il delitto di peculato commesso in concorso con i diversi imprenditori che a loro volta corrispondevano danaro a SO e OR per le utilità ricevute.
Al riguardo, il giudice del riesame, premesso che la disponibilità e il possesso del reato non possono essere ricondotti alle nozioni civilistiche, rileva che si ha disponibilità rilevante ai fini del peculato non soltanto là dove di abbia la materiale disponibilità di danaro, ma anche quella giuridica. In forza della quale il pubblico ufficiale mediate atti adottati nell'ambito della propria competenza si appropria di somme di danaro.
Anche con riferimento alle ragioni d'ufficio cui è ricollegato il possesso, ad avviso del tribunale, va inteso nel senso che le stesse sussistano allorché il pubblico ufficiale abbia fatto proprie competenze di altri agenti pubblici, ove ciò sia conforme a prassi amministrativa.
Nell'ordinanza impugnata si pone in rilievo che non vi dubbio sulla sussistenza del dolo generico richiesto per la configurazione del reato.
Quanto alla distinzione tra truffa e peculato, il giudice di riesame, indica pronunce di legittimità secondo cui nel peculato il pubblico ufficiale ha già il possesso di danaro anche solo mediato e gli artifici e raggiri sono realizzati soltanto per effettuare l'illegittima appropriazione oppure per occultarla;
mentre nella truffa gli artifici e raggiri sono lo strumento per ottenere il possesso o la disponibilità del danaro che il pubblico ufficiale non ha.
In applicazione di tali principi, i fatti accertati dagli organi di polizia della Guardia di Finanza e sintetizzati nella sentenza della Corte dei Conti sono riconducibili alla fattispecie di peculato. SO e OR, quali impiegati addetti al'uffici tecnico e all'ufficio ragioneria, avevano a disponibilità giuridica del danaro, anche se i mandati da loro predisposti in favore dei vari imprenditori erano poi firmati dal dirigente o dal funzionario competente a emetterli. Si trattava però di atti finali, conseguenti a una lunga istruttoria cui erano addetti OR e AS in forza di prassi consolidate all'interno del Comune di Pisticci, per le carenze di controlli da parte dei dirigenti di settore. Dalle indagini è emerso che le determine di liquidazione e i mandati di pagamenti erano predisposti da SO e GE da costoro sottoposti ai dirigenti competenti che a loro volta in buona fede provvedevano a firmarli senza verificarne la congruità. Ne discende che i due indagati, ad avviso del giudice del riesame, devono rispondere di tali condotte di peculato anche a norma dell'art. 48 c.p., come in casi analoghi affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
2.1. Quanto al sequestro per equivalente, premesso il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite che limita nel ipotesi di peculato tale tipologia di sequestro al solo prezzo del reato e non anche al profitto, il giudice del riesame ritiene che nella concreta fattispecie si è in presenza di "prezzo" del reato da intendersi quale compenso dato promesso a un soggetto a titolo di corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito.
Le modalità di svolgimento dei fatti, nei limiti di accertamento orientato al fumus, sono caratterizzata dal fatto che i due impiegati abbiano determinato un'indebita corresponsione di danaro nei confronti di imprenditori, non per spirito di liberalità, bensì per un preciso tornaconto economico e cioè l'intenzione di spartire con gli imprenditori complici i proventi della condotta illecita. Per il giudice del riesame, il ruolo svolto dai pubblici ufficiali e dagli imprenditori complici è stato determinante in eguale misura e può presumersi, allo stato che abbiano diviso in misura uguale i proventi illeciti dei mandati di pagamento emessi in favore degli imprenditori e che la somma ricevuta da OR e AS stata loro materialmente girata a titolo di corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito.
Quanto al rilevo della difesa secondo cui gli immobili sequestrati sono intestati a figli dell'indagato, il giudice de riesame ritiene che la stretta relazione di parentela con i cessionari di tali beni immobili, induce a ritenere la natura liberale e gratuita, tenuto conto che gli atti sono stati effettuati quando già era in pendenza il procedimento penale e sono pertanto da ritenere mezzi volti all'elusione di una eventuale confisca.
Anche la con titolarità del libretto nominativo ordinario con persona estranea al reato, e cioè alla moglie di SO, è infondata, poiché si tratta di beni che comunque rientrano nella disponibilità dell'indagato, non potendosi applicare i criteri civilisti relativi alla solidarietà tra creditori e debitori o alle disposizioni che regolano i rapporti bancari.
2. La difesa di AR SO deduce:
-violazione di legge, per l'insussistenza dei presupposti richiesti ai fini del sequestro preventivo non configurandosi il delitto di peculato.
Ad avviso del ricorrente, i fatti emersi dalle indagini ed esposti nell'imputazione, in base alla giurisprudenza di legittimità, non avrebbero potuto configurare il delitto di peculato, bensì quello di truffa.
Le modalità della condotta sono tipiche del delitto di truffa. I due impiegati hanno agito con artifici e raggiri, mediante la predisposizioni di atti falsi, e in tal modo sottoponendo ai dirigenti competenti i mandati o le liquidazioni per la firma. Sono gli esiti delle indagini svolte a dare conferma della modalità della condotta, peraltro descritta nella stessa ordinanza impugnata. Per tali ragioni non vi il fumus del delitto di peculato e non avrebbe potuto essere disposto il sequestro ex art. 322 ter c.p.. A differenza di quanto sostenuto dal giudice del riesame, i fatti esposti nell'imputazione escludono che la condotta fraudolenta sia stata finalizzata a nascondere e mascherare il reato, bensì essa era diretta ad acquisire la disponibilità materiale e giuridica del danaro.
-violazione di legge per insussistenza dei presupposti per disporre il sequestro ex art.322 ter c.p.. Ad avviso del ricorrente, non avrebbe potuto essere disposto il sequestro per equivalente previsto solo per il prezzo e non anche per il profitto del delitto di peculato.
Il profitto è il vantaggio economico conseguito in via diretta e immediata dalla condotta illecita, a differenza del prezzo che si concretizza nelle utilità dati o promessi al reo per commettere il reato.
Nella fattispecie concreta, appare evidente che AS ha realizzato false determine di liquidazione con conseguenti mandati di pagamento in favore degli imprenditori compiacenti per incassare le somme poi suddivise tra i correi. Vantaggio che non ha nulla a che vedere con il prezzo del reato.
Non vi dubbio che quelle somme costituivano il profitto del reato secondo la nozione indicata dalla giurisprudenza più volte pronunciatasi al riguardo.
-violazione di legge per insussistenza dei presupposto richiesti per disporre il sequestro preventivo su beni appartenenti a terzi. L'art. 322 ter c.p. consente il sequestro dei beni appartenenti a reo se trattasi di prezzo del reato e dei beni di cui il reo ha la disponiblità nel caso di confisca per equivalente.
Il giudice del riesame ha in realtà ritenuto che i beni intestati ai figli di AS fosse frutto di una simulazione perché compiuti quando egli era a conoscenza delle indagini.
Per la difesa, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è stato disposto senza che esistesse alcun prezzo del reato. La confisca per equivalente è legittima solo quando sia possibile procedere alla confisca del prezzo e ciò richiede l'accertamento preliminare circa l'esistenza di un bene costituente il prezzo la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita.
La disposizione dell'art. 322 ter c.p. richiede che vi sia un bene nella disponibilità del reo;
disponibilità da intendere in senso giuridico e cioè il diritto di disporre o utilizzare. Nella concreta fattispecie è stato sequestrato un bene che è nella disponibilità giuridica e materiale del figlio di AS, del quale quest'ultimo non avrebbe potuto disporre materialmente e giuridicamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La prima questione che si pone riguarda la configurabilità del delitto di peculato, poiché le condotte di SO potrebbero integrare il delitto di truffa.
La ricostruzione dei fatti, operata dal giudice che ha disposto il sequestro e confermata dal giudice del riesame, non può che ricondurre gli episodi oggetto dell'ipotesi d'accusa al delitto di peculato.
Non può che concordarsi con le conclusioni raggiunte dal giudice del riesame secondo cui la disponibilità e il possesso del reato non possono essere ricondotti alle nozioni civilistiche e ciò comporta che si ha disponibilità rilevante ai fini del peculato non soltanto là dove si abbia la materiale disponibilità di danaro, ma anche quella giuridica.
Qualora l'agente pubblico, anche in virtù di prassi consolidate nell'organizzazione dell'ufficio, abbia adottato, nell'ambito della propria competenza, atti di disposizione di danaro pubblico non può che ritenersi integrato il reato di peculato.
SO e OR, erano addetto all'ufficio tecnico e all'ufficio ragioneria e per tal motivo avevano la disponibilità giuridica del danaro, anche se i mandati da loro predisposti in favore dei vari imprenditori erano poi firmati dal dirigente o dal funzionario competente a emetterli.
Le pratiche trattate da entrambi, pone in rilevo il giudice del riesame, richiedevano accurate e lunghe istruttorie da parte di entrambi e gli atti di disposizione da loro predisposti erano poi sottoposte alla firma dei dirigenti competenti.
Le determine di liquidazione e i mandati di pagamenti erano predisposti da SO e OR da costoro sottoposti ai dirigenti competenti che a loro volta in buona fede provvedevano a firmarli senza verificarne la congruità. Ne discende che i due indagati, ad avviso del giudice del riesame, devono rispondere di tali condotte di peculato anche a norma dell'art. 48 c.p., come in casi analoghi affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La giuridica qualificazione dei fatti accertati è, dunque, riconducibile al delitto di peculato anche là dove la disponibilità del danaro si acquisisca attraverso un iter procedimentale, seguito per la trattazione di una determinata pratica che si concluda a opera di più agenti pubblici.
Questa Corte si espressa nel senso che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, il possesso del denaro della pubblica amministrazione può essere anche mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali qualora le norme interne dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi (Sez. 6, 8 novembre 1971, dep. 18 gennaio 1972, n. 139; Sez. 6, 11 gennaio 1996, dep. 4 giugno 1996, n. 5502). È proprio il caso delle procedure per la formazione dei titoli di spesa nel cui ambito può essere chiamato a rispondere di peculato anche il funzionario che abbia istruito la pratica che legittima l'erogazione del da danaro cui è chiamato altro funzionario- dirigente della pubblica amministrazione.
2. Altro profilo posto dalla difesa è quello diretto a contestare la sussistenza delle condizioni che legittimano il sequestro per equivalente, limitato al prezzo e non anche al profitto del reato. Anche qui, va rilevato il corretto ragionamento giuridico svolto dal giudice del riesame nel senso che là dove il peculato sia compiuto per ottenere danaro in favore di un terzo - anche se concorrente o meno del delitto - e questi "spartisca" con l'agente pubblico il danaro illecitamente ottenuto, appare chiaro che tale danaro costituisca il "prezzo" del reato e non il profitto. L'imprenditore, determinatore o istigatore della condotta, versa al funzionario parte del danaro, ricevuto mediante una illecita disposizione dell'ente erogatore, a titolo di "prezzo" per la condotta di peculato dallo stesso realizzata.
Corretto, dunque, il sequestro per equivalente.
3. Quanto alle altre censure e all'impianto complessivo dell'ordinanza impugnata va rilevato che trattasi di questioni che attengono a scelte di merito compiute dal giudice cautelare. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite e del resto, in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un., 29 maggio 2008, dep. 26 giugno 2008, n. 25932). Nella specie non ricorre ne' una ipotesi di violazione di legge ne' l'altra, di apparenza della motivazione.
Il decreto di sequestro probatorio è sorretto da una motivazione che, per quanto riassuntiva o schematica, coniugai al ragionevole delinearsi di ipotesi criminose l'enunciazione descrittiva dell'impostazione dell'accusa e ne esamini il fumus anche attraverso gli elementi in concreto posti dalle parti.
Il giudice del riesame, nel confermare il provvedimento di sequestro preventivo, ha precisato, come si è già esposto in narrativa, la descrizione dei fatti illeciti ascrivibili all'imputato e l'enunciazione delle ragioni per le quali è stato disposto il sequestro delle somme di danaro e altri titoli di credito. I motivi di ricorso sono volti a ottenere una rivalutazione delle ragioni poste a fondamento del sequestro e, per tal motivo, a incidere su scelte di merito espresse con il provvedimento genetico e poi chiarite dal giudice del riesame.
4. Quanto al sequestro di beni appartenenti a terzi, la censura è da ritenersi inammissibile poiché non spetta all'attuale ricorrente contestare la legittimità di tale provvedimento ablativo,' bensì a terzi interessati, legittimati a rivendicare la titolarità dei beni.
5. Il ricorso va, dunque, rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013