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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/12/2025, n. 5995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5995 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. 2929/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2929/2022 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. VITTONE ELISA, dall'avv. DALLA MANZO SASHA DALIA e dall'avv. PIAI
ANDREA, attrice, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, contumace convenuta, in punto: diritto d'autore.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
Come da foglio di precisazione delle conclusioni:
« 1. Accertare e dichiarare che la convenuta, offrendo in vendita sul sito internet
, pubblicizzando, commercializzando e distribuendo riproduzioni Email_1
pagina 1 di 22 pedisseque delle opere originali identificate con i nomi “AN IG”, “BI MP”,
“Horse MP”, “EA NG” di cui in atti si è resa responsabile della violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di titolarità di come indicati in atti;
Parte_1
2. Accertare e dichiarare che l'utilizzo dei nomi “AN IG”, “Horse MP”,
“EA NG” e “BI MP” da parte di nell'offerta in vendita, Controparte_1 pubblicizzazione e vendita delle lampade che costituiscono riproduzioni pedisseque degli originali viola il disposto dell'art. 100 L.d.A.;
3. Accertare e dichiarare che ha commesso atti di concorrenza Controparte_1 sleale ai sensi dell'art. 2598 comma 1, 2 e 3, come specificato in atti.
4. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi dall'attrice, ovunque si siano verificati, sino alla data dell'emananda sentenza, arrecati a motivo dell'attività illecita derivante dagli illeciti commessi ai sensi del paragrafo 1 delle presenti conclusioni, tenuto conto anche dei ricavi del contraffattore, nell'importo che emergerà sulla base delle risultanze della presente causa e delle presunzioni che ne derivano, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo, anche mediante liquidazione equitativa, nella misura che verrà reputata di giustizia.
5. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi dall'attore, sino alla data dell'emananda sentenza, arrecati a motivo dell'attività illecita derivante dagli illeciti commessi ai sensi dei paragrafi 2 e 3 delle presenti conclusioni, alla luce delle risultanze di causa e mediante liquidazione equitativa.
6. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi da da liquidarsi in via equitativa, considerate tutte le risultanze di Pt_1 causa.
7. Inibire alla convenuta ogni ulteriore attività di fabbricazione, offerta in vendita, esportazione, importazione, vendita, distribuzione, pubblicizzazione ed uso in qualsiasi modo esso avvenga, anche attraverso Internet, nonché sul sito internet www.classicdesignoutlet.com o altri siti medio-tempore aperti e riferibili alla delle lampade EA NG, AN IG, BI MP e Horse Controparte_1
MP, o comunque denominate, che costituiscono riproduzioni degli originali.
pagina 2 di 22 8. Inibire alla convenuta, ai sensi dell'art. 100 L.d.A., l'utilizzo dei nomi EA NG,
BI MP, Horse MP e AN IG in qualsiasi forma e modo.
9. Inibire alla convenuta, l'utilizzo in ogni forma e modo dei nomi degli artisti autori delle opere EA NG, AN IG, BI MP e , come indicati Parte_2 in atti.
10. Disporre il ritiro dal commercio e la distruzione delle opere contraffatte, ivi incluse quelle oggetto di sequestro e la rimozione delle opere dal commercio ai sensi degli artt. 158 L.d.A. e 159 L.d.A.
11. Fissare, a titolo di penale, ai sensi dell'art. 163 comma 2 L.d.A. una somma di denaro pari ad Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e altresì la somma di Euro 2.700,00 o altra somma veriore o inferiore che sia ritenuta di giustizia, purchè effettivamente dissuasiva alla luce delle circostanze del caso concreto, per ogni singola violazione all'ordine del giudice.
12. Disporre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 166 L.d.a. a cura dell'attrice e a spese della convenuta – con i nomi delle parti, a caratteri doppi ed evidenziati rispetto al resto del testo – su due quotidiani nazionali: Il Corriere della Sera
e Repubblica nonché sulla rivista di settore MU (anche nelle loro versioni on line), nonché sul sito internet di autorizzando a provvedervi Pt_1 Parte_1 direttamente con diritto di rivalersi sulla convenuta per il rimborso delle spese sostenute.
In ogni caso, con vittoria di diritti, spese, onorari e rimborso forfettario ai sensi della legge professionale del presente grado di giudizio e della fase cautelare di sequestro, ivi inclusa la sua esecuzione».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato alla notifica in data 18.4.2022 la società olandese Pt_1
(di seguito: conveniva in giudizio la società (di seguito:
[...] Pt_1 Controparte_1
), esponendo che: CP_1
- essa attrice produceva e commercializzava oggetti d'arte e design molto sofisticati, tra cui quelli di seguito raffigurati:
pagina 3 di 22 MPada a sospensione “AN MPada “EA NG”
IG”
MPada “Horse MP” MPada “BI MP”
- essa aveva stipulato con i soggetti che avevano progettato e disegnato le lampade appena indicate dei contratti che le attribuivano in via esclusiva i diritti di riproduzione e di distribuzione delle opere, in tutto il mondo e senza limiti temporali, nonché il mandato ad agire anche in nome e per conto degli autori per la tutela delle opere;
- gli artisti che avevano progettato le lampade oggetto di causa erano di fama internazionale e le opere erano presenti nelle collezioni di famosi musei internazionali, che, dunque, avevano riconosciuto alle stesse valore artistico;
- essa aveva scoperto che sul sito www.classicdesignoutlet.com erano offerte in vendita delle copie pedisseque delle lampade oggetto di causa, pubblicizzate come
«riproduzioni dei cosiddetti “originali”», con l'utilizzazione di nomi esattamente coincidenti con quelli da essa utilizzati e ad un prezzo ben inferiore rispetto alle lampade originali;
- tale attività era imputabile ad , che figurava sul predetto sito come CP_1 destinataria dei contatti e degli ordini, responsabile del trattamento dei dati e parte nelle condizioni generali di vendita;
pagina 4 di 22 - nell'ottobre 2021, la convenuta aveva venduto e consegnato in Italia la lampada
“AN IG”, acquistata sul sito www.classicdesignoutlet.com e pagata al conto corrente di titolarità di;
CP_1
- essa, dopo aver inutilmente diffidato , aveva instaurato avanti questo CP_1
Tribunale un procedimento cautelare iscritto al n. 8930/2021 R.G. nel quale aveva chiesto che fosse disposto inaudita altera parte il sequestro dei prodotti contraffatti e delle scritture contabili della convenuta nonché che venissero adottate le necessarie misure inibitorie e di ritiro dal commercio, assistite da penale;
- con decreto del 20.12.2021 questo Tribunale aveva autorizzato inaudita altera parte il sequestro dei prodotti e delle scritture contabili, eseguito in data 22.12.2021 presso la sede di;
CP_1
- in sede di esecuzione del decreto inaudita altera parte erano stati sequestrati alla convenuta quattro esemplari, tre “BI MP” e una lampada “EA NG”, ed erano stati reperiti degli ordini di vendita delle lampade oggetto di causa relativi agli anni
2020 e 2021, ma non era stato possibile acquisire ulteriore documentazione contabile, perché:
a) il legale rappresentante di – contattato telefonicamente – aveva CP_1 rappresentato che la contabilità era conservata in Germania presso un consulente tedesco e, pur avendo dichiarato che avrebbe fornito la documentazione contabile all'ausiliario contabile entro il giorno successivo, non aveva inviato o messo a disposizione alcunché;
b) la segretaria non era presente per ragioni familiari;
c) l'addetta alla contabilità non era presente per malattia;
d) nella sede della convenuta non erano stati reperiti computer con programmi di contabilità, ma esclusivamente un computer per la gestione del magazzino;
- non si era costituita nel giudizio cautelare;
CP_1
- con ordinanza del 18.3.2022, questo Tribunale aveva:
a) confermato il provvedimento di sequestro;
b) inibito alla convenuta ogni attività di ulteriore produzione, offerta in vendita, importazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma delle lampade oggetto di causa pagina 5 di 22 nonché ogni utilizzazione dei loro nomi per individuare i prodotti stessi;
c) ordinato ad di provvedere al ritiro dal commercio dei prodotti entro CP_1 trenta giorni dalla notifica del provvedimento;
d) fissato a carico della convenuta una penale di € 2.700,00 per ogni singola violazione dell'inibitoria o dell'ordine di ritiro dal commercio;
e) ordinato ad di pubblicare integralmente il provvedimento sul proprio CP_1 sito internet entro quindici giorni dalla notifica e per trenta giorni consecutivi;
f) condannato la convenuta al pagamento delle spese legali;
- nonostante essa avesse notificato l'ordinanza ad , quest'ultima non CP_1 aveva né ritirato dal commercio gli oggetti in contraffazione – che erano ancora offerti in vendita sul sito www.classicdesignoutlet.com – né pubblicato il provvedimento;
- la convenuta:
a) pubblicizzava la vendita di opere contraffatte dichiarando che costituivano riproduzioni degli originali;
b) aveva depositato l'ultimo bilancio nel 2018, mentre la fattura relativa alla “AN
IG” venduta nel 2021 aveva n. 11339;
c) distribuiva i prodotti con un involucro anonimo, senza indicazione del nome del produttore, del luogo di fabbricazione, delle istruzioni e della garanzia prevista dalla legge;
d) aveva riportato numerose recensioni negative, da cui emergeva che essa raccoglieva gli ordini, si faceva pagare in anticipo e poi non consegnava;
e) offriva in vendita sul sito molti altri oggetti che, per i prezzi praticati e per la dichiarazione secondo la quale si trattava di riproduzioni, apparivano delle contraffazioni di opere di altri artisti noti;
- le lampade oggetto di causa dovevano ritenersi tutelate secondo le norme in materia di diritto d'autore, perché aventi carattere creativo e, per quanto fosse ancora necessario alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria in materia, anche valore artistico, come previsto dall'art. 2, n. 10, della legge n. 633/1941;
- la condotta della convenuta doveva considerarsi illecita, in quanto, per stessa ammissione di gli oggetti venduti sul sito www.classicdesignoutlet.com CP_1
pagina 6 di 22 riprendevano pedissequamente tutte le caratteristiche degli originali, con conseguente lesione dei diritti di sfruttamento economico delle opere spettanti in esclusiva all'attrice;
- l'utilizzazione da parte della convenuta dei titoli delle opere, inoltre, era illegittima per violazione dell'art. 100 della legge n. 633/1941;
- , infine, doveva considerarsi responsabile di condotte di concorrenza CP_1 sleale, poiché:
a) le forme delle lampade oggetto di causa erano individualizzanti e note a livello internazionale ed erano riprese pedissequamente dagli oggetti commercializzati dalla convenuta, per giunta con l'utilizzo della medesima denominazione, con conseguente sussistenza della fattispecie della concorrenza sleale c.d. confusoria;
b) Arredopulente, inoltre, accostava agli oggetti da essa commercializzati i nomi dei designer e i nomi delle opere originali, con conseguente concorrenza sleale per appropriazione di pregi;
c) la convenuta attraeva possibili consumatori, promettendo opere del tutto identiche agli originali, ma vendendole a prezzi inferiori, ottenendo un indebito vantaggio competitivo sul mercato e sfruttando tutti gli investimenti pubblicitari di olti Pt_1 ad accreditare le opere in esame;
d) aveva inserito sul proprio sito internet delle comunicazioni CP_1 ingannevoli e, nello specifico, affermava che la vendita di riproduzioni delle opere originali era lecita perché, secondo la legge italiana, la durata dei diritti d'autore sarebbe di soli venticinque anni.
- essa, pertanto, aveva diritto al risarcimento del danno patrimoniale, sia sotto il profilo del danno emergente (spese per l'accertamento della contraffazione, per la diffida stragiudiziale inviata alla convenuta e per gli investimenti promozionali e pubblicitari, vanificati dalla condotta illecita di ) sia sotto il profilo del lucro cessante CP_1
(mancata percezione degli utili derivanti dalla diminuzione della quantità venduta delle lampade oggetto di causa, in particolare della “AN IG”), e del danno non patrimoniale.
Insisteva, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
pagina 7 di 22 La convenuta, pur avendo ritualmente ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non si costituiva, cosicché veniva dichiarata contumace all'esito dell'udienza di prima comparizione del 14.9.2022.
La causa veniva successivamente istruita con desecretazione della documentazione sequestrata e ordine ad ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e degli artt. 156-bis e CP_1
156-ter della legge n. 633/1941 di esibire “scritture contabili;
fatture di acquisto e di vendita;
ordini di acquisto;
bolle di consegna;
documenti di trasporto;
documenti doganali;
accordi commerciali con i produttori;
documentazione bancaria, finanziaria e commerciale da cui risultino le transazioni (acquisti e vendite)” e “fornire le seguenti informazioni …: origine dei prodotti;
identità e indirizzi dei soggetti coinvolti nella produzione, nell'esportazione, nell'importazione e nella distribuzione;
quantità fabbricate e ordinate dal 2019 ad oggi;
prezzi praticati dal 2019 ad oggi”.
La convenuta, tuttavia, non ottemperava all'ordine di esibizione e all'udienza del
9.7.2024 il suo legale rappresentante non compariva per rendere le informazioni richieste.
La causa, così, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 6.7.2025, alla quale l'attrice precisava le conclusioni come indicato in epigrafe.
***
Sulla legittimazione ad agire dell'attrice
Preliminarmente, deve essere precisato che certamente titolata ad agire nella Pt_1 presente sede, in quanto gli autori delle opere oggetto di causa hanno concesso all'attrice la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di sfruttamento nel senso più ampio possibile – comprese la produzione, la vendita e la concessione in licenza a terzi – e conferito a mandato a proporre azioni e ad iniziare procedimenti giudiziari Pt_1 contro ogni soggetto terzo contraffattore, anche in loro rappresentanza (cfr. docc. da n.
5 a n. 8).
***
Sull'applicabilità della legge italiana e sulla sussistenza del diritto d'autore
In secondo luogo, va chiarito che nel presente giudizio è applicabile la legge italiana, considerato che:
pagina 8 di 22 - gli autori delle opere oggetto di causa non sono cittadini italiani, ma stranieri, ossia l'olandese per quanto riguarda la “AN IG” (cfr. doc. nn 7, 8, 15, Parte_3
16, 18, 19 e 20), l'israeliano per quanto concerne la lampada “EA NG” Per_1
(cfr. docc. nn. 5, 23, 24, 26, 27 e 28) e dal collettivo svedese per quanto CP_2 riguarda la “Horse MP” e la “BI MP” (cfr. docc. nn. 6, 29, 32, 34, 35 e 37);
- le opere oggetto di causa sono state prodotte e commercializzate su scala industriale per la prima volta in Olanda (cfr. doc. n. 9);
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, terzo comma, e 186, primo comma, della legge n. 633/1941, la legge italiana può essere applicata alle opere che – come quelle di cui si discute nel presente giudizio – non siano state pubblicate per la prima volta in Italia da autori stranieri non domiciliati in Italia laddove ciò sia previsto dalle convenzioni internazionali;
- dall'art. 5 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9.9.1886 – di cui sono parte anche Italia, Paesi Bassi, Israele e Svezia – si desume il principio per cui negli Stati diversi da quelli in cui è pubblicata per prima l'opera gode della medesima protezione che la legge di tali Stati garantisce alle opere nazionali (c.d. principio generale del trattamento nazionale), poiché al comma 1 di tale articolo si legge che “Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione” e al comma 2 si legge che “Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta”;
- nella fattispecie in esame, la protezione è chiesta in Italia, poiché la convenuta ha sede nel territorio italiano e dall'Italia distribuisce gli oggetti che riproducono le opere pagina 9 di 22 che l'attrice sostiene essere protette dal diritto d'autore (cfr. docc. nn. 43, 44 e 47);
- le lampade di cui è causa – come si vedrà – possono essere classificate come “opere delle arti applicate [e] disegni e modelli industriali”, le cui condizioni di protezione sono determinate dalla legislazione di ogni Stato aderente alla Convenzione di Berna
(art. 2, comma 7, della Convenzione);
- gli autori della “AN IG”, della “Horse MP” e della “BI MP” sono cittadini europei e, in forza del principio di non discriminazione, possono senz'altro invocare l'applicazione della normativa italiana, a prescindere dal contenuto della normativa del loro Paese d'origine (cfr. Corte di Giustizia CE, 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/19 e C-326/92; Corte di Giustizia CE, 30 giugno 2005, causa C-28/04);
- l'autore della lampada “EA NG” è cittadino israeliano, ma può senz'altro invocare la legge italiana, avendo dimostrato – come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. Trib.
Milano, sez. impresa, 24 luglio 2017, n. 8219) – che nel Paese d'origine dell'opera, ossia nei Paesi Bassi, esiste un apparato normativo a protezione del design come opera dell'ingegno (cfr. doc. n. 48) e che la giurisprudenza olandese ha già riconosciuto la lampada in questione come opera dell'ingegno (cfr. doc. n. 49).
Appurata l'applicabilità della legge italiana, ostiene che le lampade oggetto di Pt_1 causa sarebbero oggetto di diritto d'autore ai sensi dell'art. 2, n. 10, della legge n.
633/1941, che riconosce la tutela autorale alle “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.
Iniziando dal carattere creativo, va rammentato che tale presupposto non richiede che l'opera sia assolutamente nuova o originale, ma soltanto che la stessa sia una personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge n. 633/1941.
È sufficiente, pertanto, che nell'opera dell'ingegno sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere pagina 10 di 22 alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione prevista dalla legge n. 633/1941 (cfr., ex multis, Cass. n. 1674/2023).
Il carattere creativo, dunque, va escluso in relazione all'oggetto realizzato in una determinata forma o con determinate modalità dettate da considerazioni tecniche, da regole o da altri vincoli che non abbiano lasciato spazio all'esercizio di una libertà creativa o abbiano lasciato a quest'ultima uno spazio talmente limitato che l'idea e la sua espressione si confondono.
In questo caso, infatti, non si è al cospetto di un'oggetto in cui l'autore esprime la sua creatività o imprime la sua impronta soggettiva, proprio perché vi sono dei vincoli esterni che rendono obbligate le caratteristiche dello stesso oggetto.
Laddove, invece, sia ravvisabile un margine per la creatività dell'autore, ancorché minimo, e le caratteristiche dell'oggetto non siano sostanzialmente “obbligate” è possibile ravvisare un margine di applicabilità della tutela prevista dalla legge n.
633/1941, in quanto l'autore dell'oggetto, comunque, compie una scelta tra diverse opzioni, esprimendo nella cosa la propria creatività (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord.
8 ottobre 2025).
Nel caso di specie, a tutte le opere oggetto di causa può essere senz'altro riconosciuto carattere creativo, poiché:
a) la “AN IG” è frutto di tre anni di esperimenti ed è stata realizzata intrecciando dei fili di fibra di vetro in maniera totalmente casuale attorno ad un pallone, col risultato finale di una lampada a forma sferica dall'aspetto delicato e leggero (cfr. doc.
n. 15);
b) la lampada “EA NG” è il risultato di scelte libere e creative sia per quanto riguarda le sue dimensioni sia per quel che concerne la particolarità della sua forma, assomigliante ad un ragno e derivante dalla scelta creativa del designer di raggruppare delle lampade che, isolatamente considerate, sarebbero delle normali lampade da tavolo;
c) la “Horse MP” e la “BI MP” sono il risultato della libera scelta del collettivo
Front di riprodurre la lampada nelle dimensioni reali di due animali, anch'essa pagina 11 di 22 senz'altro dotata di originalità e idonea a conferire agli oggetti delle caratteristiche di singolarità e unicità.
Per quanto riguarda il requisito del valore artistico, va precisato che esso è necessario anche dopo la sentenza resa in data 12 settembre 2019 dalla Corte di Giustizia UE sul caso causa C-683/17). Per_2
Come già chiarito da questo Tribunale, infatti, «L'art. 2 n. 10 l.d.a. prevede che siano tutelate come autoriali “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” con evidente richiesta di un grado di “artisticità” in senso di originalità, superiore a quello richiesto per le restanti opere protette. L'ipotesi è stata introdotta nell'ordinamento italiano con l'art. 22 d.l.vo 95/2001 in attuazione della
Direttiva 98/71/ce del parlamento europeo e del consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, il cui art. 17 recita: “Relazioni con il diritto d'autore - I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.”
La Direttiva è tuttora in vigore ed è richiamata anche dalla sentenza CGUE C-683/17,
Cofemel, a cui parte attrice fa fuorviante riferimento.
La sentenza è chiamata infatti ad occuparsi della questione posta dal giudice portoghese che poneva la questione della compatibilità con la diversa Direttiva 2001/29
(sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) di una normativa nazionale che conferisca tutela ai sensi del diritto d'autore a modelli in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico.
La Corte si muove dunque secondo le premesse del quesito postole, pur ricordando fra la normativa applicabile anche l'art. 17 della Dir. 98/71 non oggetto del quesito. Essa dunque bensì evoca … una nozione unitaria di “opera” ai sensi del diritto UE, uno dei pagina 12 di 22 due requisiti della quale è “che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore”; ma non esclude affatto l'operatività nell'ordinamento della previsione dell'art. 17 Dir. 98/71, secondo il quale il cumulo di protezione autoriale e di modello può essere regolato dall'ordinamento nazionale in punto “grado di originalità” necessario alla tutela autoriale dei disegni e modelli;
come è appunto avvenuto con l'introduzione in Italia del punto 10 dell'art. 2
l.d.a.
Pertanto dovrà svolgersi una valutazione del “valore artistico” – inteso come grado di originalità più elevato dello standard richiesto per le restanti opere dell'ingegno – secondo i criteri di valutazione oggettiva che sono stati individuati da tempo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, cfr Cass. 7477/2017 (“criteri fondati su elementi indiziari del gradiente artistico dell'opera di design, ...Cass. 29 ottobre 2015, n.
22118”), quali parametri “non necessariamente concorrenti”, di cui il giudice di merito debba tener conto: e segnatamente “il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi,
l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (Cass. 13 novembre
2015, n. 23292)”» (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, 9 ottobre 2024, n. 3527, nonché ord.
8 ottobre 2025).
Tale requisito ricorre nel caso di specie, poiché tutte le lampade oggetto di causa sono state realizzate sulla base di progetti di designer di fama internazionale (cfr. docc. nn.
10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 e 31), sono state e sono esposte in mostre e nelle collezioni di importanti musei e hanno un valore economico elevato, come dimostrato dai prezzi praticati dall'attrice.
In particolare:
a) la AN IG è presente nelle collezioni permanenti dello Stadelijk Museum di
Amsterdam e del Museum Bojimans Van Beuningen di Rotterdam, è stata esposta al di Londra, è stata parte nel 2011 dell'installazione Controparte_3
“Progress” inserita nell'ambito della mostra collettiva “Face Value” svoltasi alla pagina 13 di 22 piattaforma di arte contemporanea TENT di Rotterdam, ha fatto parte nel 2013 della mostra “Trick and flicks” svoltasi al centro d'arte contemporanea di Villa Noailles a
Hyeres ed è venduta da d un prezzo compreso tra € 580,00 ed € 2.042,00 Pt_1
(cfr. docc. nn. 1, 16, 17, 18, 19 e 20);
b) la lampada “EA NG” è stata esposta la Museum of Fine Arts di Houston (Texas,
USA) nell'ambito della mostra “Electrifying Design: A Century of IGing”, fa parte della collezione dell'Art Institute di Chicago ed è venduta dall'attrice al prezzo di €
3.245,00 (cfr. docc. nn. 2, 26, 27 e 28);
c) la “Horse MP” è stata esposta al Vitra Design Museum di Weil am Rhein
(Germania) durante la mostra “Objects of Desire. Surrealism and Design 1924 –
Today”, nell'ambito della quale è stata significativamente accostata ad opere d'arte surrealiste, e alla National Gallery di Londra nell'ambito della mostra “Designing
Women” ed è venduta da l prezzo di € 5.369,00 (cfr. docc. nn. 3, 32, 33, 34 Pt_1
e 35);
d) la “BI MP” è presente nella collezione permanente dell'Indianapolis Museum of
Art (USA) ed è venduta dall'attrice al prezzo di € 502,00 (cfr. docc. nn. 4 e 36);
e) le lampade a forma di animale realizzate dal collettivo tra cui rientrano la CP_2
“Horse MP” e la “BI MP” sono menzionate nel volume “Basic Product
Design: Material Thoughts” di (cfr. doc. n. 37). CP_4
Ne consegue che le lampade oggetto di causa possono senz'altro ritenersi tutelate sulla base del diritto d'autore ai sensi dell'art. 2, n. 10, della legge n. 633/1941.
***
Sulla violazione della normativa in materia di diritto d'autore
Appurata la sussistenza del diritto d'autore, ci si deve chiedere se gli oggetti offerti in vendita dalla convenuta tramite il sito www.classicdesignoutlet.com, pacificamente riconducibile ad (cfr. docc. nn. 41, 43, 44 e 45, nonché le risultanze del CP_1 sequestro disposto in sede cautelare), costituiscano una violazione dei diritti di Pt_1 che, come si è visto sopra, ha il diritto esclusivo di sfruttamento delle opere sotto il profilo economico.
Sul punto, si deve ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità il giudizio di pagina 14 di 22 fatto di comparazione tra le opere che si assumono rispettivamente plagiata e plagiaria deve essere guidato dai seguenti principi:
a) l'opera plagiata deve presentare i caratteri dell'originalità creativa riconoscibile;
b) il diritto d'autore non tutela l'idea ma la sua forma di espressione;
c) l'opera plagiaria deve essere priva di un c.d. scarto semantico idoneo ad attribuire ad essa un significato diverso da quello dell'opera plagiata, ravvisandosi il plagio in caso di identità di essenza rappresentativa tra le opere e dovendosi invece escludere il medesimo laddove vi sia uno “spunto comune” tratto dal patrimonio di idee proprio di tutti;
d) il giudizio deve essere condotto sulla base delle caratteristiche essenziali, mentre per escludere il plagio non sono sufficienti degli elementi di originalità nell'opera plagiaria che abbiano carattere di mero dettaglio;
e) è irrilevante la mera confondibilità tra le opere plagiata e plagiaria, scrutinio tipico dei giudizi di contraffazione di segni distintivi;
f) la valutazione delle opere deve essere complessiva e sintetica e non analitica (cfr.
Cass n. 2039/2018).
Il plagio, dunque, non sussiste qualora due opere, pur avendo in comune il c.d. spunto o motivo ispiratore, differiscano quanto agli ulteriori elementi caratterizzanti ed essenziali, mentre continua ad essere ravvisabile laddove sia “camuffato” mediante delle varianti che siano meramente apparenti in quanto riguardanti elementi di mero dettaglio (cfr.
Corte Appello Firenze, sezione impresa, 11 febbraio 2020, n. 362; Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 5 agosto 2023 e ord. 8 ottobre 2025).
Nella fattispecie in esame l'illecito può dirsi senz'altro sussistente, poiché, come si desume dagli screenshot del sito internet www.classicdesignoutlet.com, dalle foto della
“AN IG” acquistata da e dei prodotti sequestrati sia ante causam CP_1 sia dalla Guardia di Finanza di La Spezia presso la relativa Dogana, la convenuta offre in vendita degli oggetti che riproducono pedissequamente le lampade commercializzate da er forma, dimensioni e colore, utilizzando per i prodotti gli stessi nomi usati Pt_1 dall'attrice e addirittura accostando all'oggetto il nome del designer, senza alcuna autorizzazione (cfr. docc. nn. 38, 39, 46, 53, 57, 59, 62, 66, 68, 70, 71, 76, 77, 78, 79 e pagina 15 di 22 80).
La sussistenza dell'illecito, peraltro, è confermata dalla stessa convenuta nella FAQ del sito, in cui si legge che gli oggetti venduti da sono riproduzioni degli CP_1 originali e sono alla pari con i prodotti su licenza in termini di proporzione, qualità e dimensioni, con l'unica differenza dell'assenza del timbro con il numero di serie e l'indicazione del nome del designer (cfr. docc. nn. 38 e 69: «Is the furniture made by true to the “originals”? Yes, our pieces of furniture are Controparte_5 reproductions of the so-called “originals”. Our products combine craftsmanship and state-of-the-art technology and are on a par with the licensed products in terms of their proportions, quality and dimensions. The only difference between our own furniture and licensed products is that the latter are stamped with the serial number and name of the designer. For this minor detail licensed production facilities have to pay substantial royalties to the heirs of the designers or to the holders of the copyright. These costs are eventually passed on in the asking price»).
La condotta della convenuta deve ritenersi illecita non solo per quanto concerne l'offerta in vendita di prodotti esattamente identici a quelli tutelati dal diritto d'autore, con conseguente lesione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti all'attrice sulle opere oggetto di causa, ma anche per quanto concerne la riproduzione fotografica senza autorizzazione delle lampade commercializzate da dei titoli delle opere, Pt_1
e ciò, rispettivamente, ai sensi degli artt. 13 e 100 della legge n. 633/1941.
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Sulla sussistenza della concorrenza sleale
Sotto altro profilo, deve ritenersi che si sia resa responsabile di CP_1 concorrenza sleale ai danni dell'attrice poiché:
a) il commercio di prodotti che riproducono pedissequamente le lampade vendute da ntegra la fattispecie di concorrenza sleale c.d. confusoria (art. 2598, n. 1, Pt_1
c.c.), poiché gli oggetti commercializzati dall'attrice hanno caratteristiche che possono senz'altro dirsi individualizzanti e l'utilizzo della medesima denominazione utilizzata da er identificare le lampade e l'accostamento al nome dei designer sono Pt_1 ulteriori elementi idonei ad ingenerare nei consumatori confusione in merito alla pagina 16 di 22 provenienza degli oggetti;
b) l'utilizzo dei nomi dei designer da parte della convenuta integra la fattispecie della concorrenza sleale per appropriazione di pregi, poiché il fatto che l'oggetto sia stato progettato e ideato da un'artista è certamente un elemento idoneo a conferire al prodotto una certa rinomanza, di cui, tuttavia, gli oggetti commercializzati da sono privi, in quanto imitazioni pedisseque delle opere originali CP_1 vendute dall'attrice su autorizzazione dei designer;
c) la convenuta commercializza i propri prodotti fornendo informazioni fuorvianti alla clientela in merito alla liceità dell'acquisto degli oggetti, asserendo, nelle FAQ presenti sul sito www.classicdesignoutlet.com che essa potrebbe vendere tali riproduzioni delle opere originali in ragione del fatto che, secondo la legge italiana, la durata dei diritti di proprietà intellettuale sarebbe pari a venticinque anni (cfr. doc. n. 63), e ciò integra una condotta contraria a correttezza professionale e idonea ad arrecare danno a quantomeno sotto il profilo del pericolo di perdita delle quote di Pt_1 mercato (cfr. art. 2598, n. 3, c.c.).
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Sulle misure inibitorie e di ritiro dal commercio
L'accertata commissione da parte di di condotte che da un lato violano i CP_1 diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'attrice sulle lampade oggetto di causa e dall'altro integrano ipotesi di concorrenza sleale consente innanzitutto di confermare le misure cautelari adottate con ordinanza del 18.3.2022 nel procedimento cautelare n.
8930/2021 R.G., strumentali al presente giudizio di merito.
In secondo luogo, tenuto conto che la convenuta ha proseguito nella propria condotta illecita anche successivamente all'adozione delle predette misure cautelari negli anni
2022 e 2023 (cfr. docc. nn. 57, 59, 62, 66, 68, 70, 71, 76, 77, 78, 79 e 80), va:
- inibita ad ogni attività di fabbricazione, offerta in vendita, esportazione, CP_1 importazione, vendita, distribuzione, pubblicizzazione ed uso con qualsiasi forma e modalità, anche a mezzo internet, dei prodotti “AN IG”, “EA NG”, “Horse
MP” e “BI MP” o comunque denominati che costituiscano riproduzioni degli originali, nonché ogni utilizzazione delle predette denominazioni e dei nomi degli pagina 17 di 22 artisti autori delle opere;
- ordinato ai sensi degli artt. 158 e 159 della legge n. 633/1941 alla convenuta di ritirare dal commercio entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza i prodotti
“AN IG”, “EA NG”, “Horse MP” e “BI MP” o comunque denominati;
- disposta ai sensi degli artt. 158 e 159 della legge n. 633/1941 la distruzione a spese di delle opere sequestrate in esecuzione dell'ordinanza del 18.3.2022 CP_1 resa nel procedimento cautelare n. 8930/2021 R.G.;
- fissata ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. e dell'art. 163 della legge n. 633/1941 una penale a carico della convenuta di € 2.700,00 per ogni singola violazione successiva dell'inibitoria ovvero per il mancato ritiro dal mercato di ogni singolo prodotto.
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Sulle domande di risarcimento del danno
L'attrice ha diritto al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2598 e 2043 c.c. nonché dell'art. 158 della legge n. 633/1941.
Il danno patrimoniale deve essere necessariamente liquidato in via equitativa, poiché, come si è esposto in narrativa, in sede di sequestro sono stati reperiti soltanto alcuni ordini di acquisto dei prodotti commercializzati dalla convenuta e non ha CP_1 ottemperato né all'ordine di esibizione delle scritture e degli ulteriori documenti contabili né all'ordine di fornire informazioni emesso ai sensi dell'art. 156-ter della legge n.
633/1941, rendendo particolarmente difficoltosa la quantificazione del danno, la cui esistenza può dirsi certamente dimostrata in via presuntiva, tenuto conto da un lato del calo del fatturato documentato da cfr. docc. nn. 65, 74 e 74-bis) e dall'altro che Pt_1 comunque è documentato che la convenuta ha venduto degli esemplari dei prodotti nel
2020, nel 2021 e nel 2022, alla luce degli ordini di acquisto reperiti in sede di sequestro, dei prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza di La Spezia in sede di controlli doganali e dell'acquisto documentato dalla stessa attrice (cfr. docc. nn. 43, 44, 45, 59,
67 e 68).
Si può, altresì, presumere che abbia venduto degli esemplari anche CP_1 nell'anno 2023, posto che a tale epoca i prodotti continuavano ad essere venduti sul sito www.classicdesignoutlet.com (cfr. docc. nn. 69, 70 e 71).
pagina 18 di 22 Il danno patrimoniale può essere liquidato in via equitativa in € 50.000,00, già attualizzato e comprensivo di interessi e rivalutazione, tenuto conto che:
- dagli ordini rinvenuti in sede di sequestro emerge che tra il 2020 e il 2021 la convenuta ha venduto almeno sette “AN IG” da 80 cm, nove “AN IG” da 50 cm, quattro “EA NG”, una “Horse MP” e cinque “BI MP”;
- tenuto conto dei prezzi unitari dei prodotti da essa venduti (cfr. docc. da n. 1 a n. 4), ra il 2020 e il 2021 ha subito mancati ricavi per almeno € 26.000,00; Pt_1
- può ragionevolmente presumersi che nel 2022 e nel 2023 la convenuta abbia registrato vendite quantomeno in misura corrispondente a quelle degli anni precedenti.
Nel danno patrimoniale, invece, non possono essere ricomprese:
- le spese effettuate dall'attrice per l'accertamento della contraffazione e per l'attività legale prestata prima dell'avvio del procedimento cautelare e del presente giudizio di merito in quanto non documentate;
- le spese sostenute da er gli investimenti promozionali e pubblicitari, poiché Pt_1 non adeguatamente documentate, visto che l'attrice ha dimesso sub doc. n. 64 le tariffe applicate dal Salone Internazionale del Mobile per la partecipazione, ma non ha fornito alcuna prova né della grandezza dello stand né degli esborsi sostenuti;
- le spese dell'ausiliario del procedimento di sequestro, perché il giudice del procedimento cautelare ha già liquidato le spese della predetta fase, con statuizione non suscettibile di essere rivista in questa sede.
Deve essere riconosciuto in favore di nche il danno non patrimoniale, ai sensi Pt_1 di quanto previsto dall'art. 158, ultimo comma, della legge n. 633/1941, che prevede che in caso di violazione del diritto d'autore siano dovuti anche i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.
La sussistenza di tale pregiudizio può ritenersi parimenti dimostrata sul piano presuntivo, tenuto conto:
- delle modalità con le quali ha commercializzato i prodotti in CP_1 contestazione, ossia, come si è detto sopra, ingenerando nei soggetti interessati all'acquisto la falsa convinzione della liceità dell'acquisto di copie delle opere originali pagina 19 di 22 vendute dall'attrice, utilizzando i medesimi nomi usati da accostando Pt_1 indebitamente alle copie i nomi dei designer e infine ostacolando la ricostruzione dell'estensione dell'illecito e dei pregiudizi patrimoniali conseguenti;
- del fatto che la condotta della convenuta pregiudica il diritto dell'attrice di porsi quale distributrice esclusiva delle opere (cfr. docc. nn. 5, 6, 7 e 8);
- dell'ampiezza della rete distributiva di cfr. docc. nn. 50, 51, 72 e 73); Pt_1
- delle recensioni negative riportate da (cfr. doc. n. 56) e del fatto che il CP_1 consumatore è portato ad associare l'attività di quest'ultima all'attrice alla luce dell'esatta corrispondenza tra le lampade originali commercializzate da gli Pt_1 oggetti venduti dalla convenuta.
Il danno va liquidato in via equitativa in € 20.000,00, già attualizzato, in quanto la natura non patrimoniale degli interessi lesi rende impossibile l'esatta quantificazione del pregiudizio.
Ne consegue che va condannata a corrispondere all'attrice la somma di € CP_1
70.000,00, già attualizzata e comprensiva di rivalutazione e interessi legali, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo.
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Pubblicazione
La natura, la durata e la pervasività dell'illecito, la sua commissione tramite internet, nonché la sua reiterazione anche dopo i provvedimenti inibitori e di ritiro dal commercio adottati in sede cautelare rendono opportuna l'adozione dell'ordine di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza con le modalità indicate in dispositivo ai sensi dell'art. 166 della legge n. 633/1941 e dell'art. 2600 c.c.
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Spese di lite
Le spese di lite della fase cautelare sono già state liquidate nell'ordinanza del
18.3.2022, per cui non deve emessa altra statuizione sul punto.
Le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico della convenuta, siccome soccombente.
I compensi si liquidano facendo riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 55/2024 per le pagina 20 di 22 controversie di valore indeterminabile, complessità media, tenuto conto della contumacia di , che ha ridotto l'attività difensiva necessaria. CP_1
Le fasi di studio, introduttiva e istruttoria sono liquidate secondo i valori medi, mentre la fase decisionale è liquidata secondo i valori minimi, poiché è stata depositata esclusivamente la comparsa conclusionale e questa riprende ampiamente il contenuto dei precedenti scritti difensivi.
Le anticipazioni vengono liquidate come da nota spese dimessa dal procuratore di
Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 2929/2022 R.G. promossa da Parte_1 contro ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) accertata e dichiara che per le ragioni di cui in motivazione, si è Controparte_1 resa responsabile della violazione dei diritti spettanti all'attrice sulle Parte_1 opere originali “AN IG”, “EA NG”, “Horse MP” e “BI MP” e di condotte di concorrenza sleale;
2) conferma le misure cautelari disposte con ordinanza del 18.3.2022 nel procedimento cautelare n. 8930/2021 R.G.;
3) inibisce alla convenuta ogni attività di fabbricazione, offerta in vendita, esportazione, importazione, vendita, distribuzione, pubblicizzazione ed uso con qualsiasi forma e modalità, anche a mezzo internet, dei prodotti “AN IG”, “EA NG”, “Horse
MP” e “BI MP” o comunque denominati che costituiscano riproduzioni degli originali, nonché ogni utilizzazione delle predette denominazioni e dei nomi degli artisti autori delle opere;
4) ordina alla convenuta, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza, di ritirare dal commercio i prodotti “AN IG”, “EA NG”, “Horse
MP” e “BI MP” o comunque denominati che costituiscano riproduzioni degli originali;
5) dispone la distruzione, a spese della convenuta, dei prodotti sequestrati in esecuzione dell'ordinanza del 18.3.2022, resa nel procedimento cautelare n.
8930/2021 R.G.;
pagina 21 di 22 6) fissa a carico della convenuta una penale di € 2.700,00 per ogni violazione successiva dell'ordine di cui al punto 3) o per il mancato ritiro dal mercato di ogni singolo prodotto in violazione dell'ordine di cui al punto 4);
7) condanna la convenuta a versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale la somma di € 70.000,00, oltre interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza al saldo effettivo;
8) ordina che il dispositivo della presente sentenza sia pubblicato entro quindici giorni dalla sua notifica a cura della convenuta sul suo sito internet per trenta giorni consecutivi e a cura dell'attrice e a spese della convenuta su “Il Corriere della Sera”
e “MU”, con diritto dell'attrice di rivalersi sulla convenuta per le spese di pubblicazione;
9) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano nell'intero in € 9.071,00 per compensi, € 1.036,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Venezia, 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Innocenza Vono
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