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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1256/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/07/2025 nelle cause riunite iscritte ai nn. r.g.l. 1256/2024 e 1383/2024 promosse da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO IVAN C.F._2
ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 (r.g.l. 1256/2024) ha Parte_1
convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto al risarcimento del CP_1
danno subito a seguito dell'errato calcolo relativo alla NASpI, con condanna dell'Ente di previdenza al pagamento della somma di € 7.856,22 a titolo di lucro cessante e danno emergente.
A sostegno della domanda ha dedotto che l' gli aveva corrisposto l'indennità NASpI in CP_1 misura inferiore a quella a lui spettante, e cioè per 581 giorni anziché 729 (581+148), avendo considerato un numero inferiore di settimane di contribuzione, per via della mancata neutralizzazione del periodo di CIGS usufruito nel quadriennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro. pagina 1 di 6 Ha aggiunto che in ragione di ciò non aveva percepito l'importo di € 3.559,30 a titolo di
NASpI, pari a 21 settimane, e aveva altresì dovuto versare 21 settimane di contributi volontari per raggiungere il requisito pensionistico, per sanare i giorni di mancato riconoscimento della
NASpI, versando € 4.305,92.
Costituito in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso giudiziale, in ragione CP_1
dell'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 639/70, e ha dedotto nel merito l'infondatezza della domanda in difetto dei presupposti per ottenere la neutralizzazione del periodo dedotto in giudizio, operando detto meccanismo esclusivamente ai fini dell'insorgenza del diritto a pensione e non anche con riferimento a prestazioni temporanee, quale la NASpI.
Con successivo ricorso del 29.11.2024 (r.g.l. 1383/2024) ha proposto Parte_2 analogo ricorso chiedendo la condanna dell' al pagamento della somma di € 7.546,18 a CP_1
titolo di lucro cessante e danno emergente.
A sostegno della domanda ha dedotto che l' gli aveva corrisposto l'indennità NASpI in CP_1
misura inferiore a quella a lui spettante, e cioè per 581 giorni anziché 728 (581+147), avendo considerato un numero inferiore di settimane di contribuzione, per via della mancata neutralizzazione del periodo di CIGS usufruito nel quadriennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ha aggiunto che in ragione di ciò non aveva percepito l'importo di € 3.240,89 a titolo di
NASpI, pari a 21 settimane, e aveva altresì dovuto versare 21 settimane di contributi volontari per raggiungere il requisito pensionistico, per sanare i giorni di mancato riconoscimento della
NASpI, versando € 4.305,29.
L' costituito in giudizio, ha riproposto le medesime difese sopra indicate. CP_1
Riunite le cause e autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa all'odierna udienza senza svolgimento di istruttoria oltre a quella documentale.
* * * * *
1. – E' pacifico e documentalmente provato che i ricorrenti:
a) sono ex dipendenti della e sono stati licenziati in Controparte_2
data 31/07/2021 in forza di accordo sindacale del 15/10/2020, stipulato a seguito di procedura di mobilità promossa in data 28/09/2020; pagina 2 di 6 b) hanno usufruito della CIGS dal 15/10/2020 al 31/07/2021;
c) in data 02/08/2021 hanno presentato domanda di riconoscimento della NASpI, accolta con provvedimenti del 12/08/2021 per 581 giorni, quanto a , e del 13.8.2021 per 581 Pt_1 giorni, quanto a (cfr. doc. 3 fascicoli ricorrenti). Pt_2
Gli istanti lamentano l'erroneità del calcolo dei giorni utili ai fini del calcolo della NASpI, non avendo l' neutralizzato il periodo di CIGS antecedente il licenziamento in violazione CP_1
delle previsioni normative contenute nell'art. 5 del D.Lgs n. 22/2015, sulla cui scorta la ricerca a ritroso, nei precedenti quattro anni, delle settimane di contribuzione da utilizzare per il calcolo della indennità in parola va ampliato in misura corrispondente, ciò da cui deriverebbe una differenza non corrisposta a titolo di NASpI pari a € 3.559,30 per e a 3.240,89 per Pt_1
. Pt_2
I ricorrenti hanno aggiunto che:
- l'ampliamento del periodo di riferimento avrebbe determinato la disponibilità di maggiori settimane di contribuzione, con conseguente aumento del numero di giorni di fruizione della
NASpI;
- per poter raggiungere il requisito pensionistico hanno versato contributi volontari per
4.305,92 ( ) ed € 4.305,29 ( ) e il corretto riconoscimento della misura della Pt_1 Pt_2
NASpI avrebbe permesso loro di evitare il pagamento dei contributi volontari.
2. – Tanto premesso, le domande dei ricorrenti non possono essere accolte e i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni già espresse nella sentenza di questo Tribunale del
23.5.2025, n. 316, est. , su un caso del tutto sovrapponibile a quelli oggetto della Pt_3
presente causa, e che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.:
“2. Orbene, malgrado quanto diversamente opinato dall'istante, l'oggetto del presente giudizio attiene alla riliquidazione della NASpI, prestazione temporanea riconosciuta dall' a decorrere dalla data di CP_1
presentazione della domanda amministrativa (02/08/2021), che secondo la tesi attorea sarebbe stata versata in misura parziale, per non avere l'Istituto neutralizzato i giorni di CIGS antecedenti il licenziamento in base alla normativa vigente, e al conseguente impatto sull'importo dei contributi volontari da versare per l'accesso al trattamento pensionistico. pagina 3 di 6 2.1. La domanda, pur se qualificata dalla parte in termini di risarcimento del danno (del lucro cessante e del danno emergente), resta comunque diretta a ottenere l'indennità di cui si tratta per un ulteriore porzione temporale e il relativo riconoscimento ai fini del trattamento pensionistico;
il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio è in definitiva identificato dal ricorrente nell'inadempimento dell' nel CP_1
procedimento di liquidazione dell'indennità, che ha prodotto nella sua sfera giuridica un trattamento economico deteriore.
Ne consegue che la domanda è assoggettata alle stesse regole che valgono per l'azione di adempimento della prestazione previdenziale.
2.2. Come del resto di recente precisato dalla Suprema Corte, “alla prestazione riconosciuta in modo parziale si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011 (testualmente: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.»). Il legislatore del
2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza, rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale” (Cass. civ. n. 12400/2024).
La Corte ha ribadito, richiamando il principio affermato con la sentenza n.
22820/2021, che “a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento
pagina 4 di 6 amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). 22. L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn.
17813 e 31153 del 2022” e che “La decorrenza della decadenza «dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte», senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite e, pertanto, l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens”.
2.3. Ne consegue che “Ricostruita la decadenza di cui al comma 6 nei termini che precedono, le conseguenze vanno, così, individuate: per le prestazioni temporanee, sarà del tutto precluso l'accesso alla percentuale incrementativa, rispetto al quantum del diritto già soddisfatto;
con riferimento alle pensioni, il medesimo effetto si verificherà in relazione ai ratei remoti, non per quelli recenti
(compresi cioè nel triennio antecedente alla domanda giudiziale), giusta il meccanismo di operatività proprio della decadenza, come delineato da Cass. nr.
17430 del 2021” (Cass. civ. n. 12400 cit.).
3. La decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi a oggetto, come nella specie, l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art 47, non si computa, quindi, a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di pagamenti rateali, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in pagina 5 di 6 maniera inferiore al dovuto costituisce riconoscimento parziale della prestazione.
Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie e rilevato che nella vicenda in esame opera il termine annuale, trattandosi di prestazione temporanea, non può che reputarsi maturata la dedotta decadenza, posto che l'indennità NASpI è stata erogata fino al 19/04/2023 e che il ricorso giudiziario è stato depositato il 14/10/2024, di guisa che il ricorso è inammissibile”.
2.1. – Anche nelle due fattispecie oggetto di giudizio la decadenza deve dirsi maturata, dal momento che:
- quanto a l'indennità NASpI è stata erogata fino al 20/03/2023 e il ricorso Pt_1 giudiziario è stato depositato il 30/10/2024;
- quanto a l'indennità NASpI è stata erogata fino al 20/03/2023 e il ricorso Pt_2
giudiziario è stato depositato il 29/11/2024.
3. – Quanto alle spese di lite, malgrado la soccombenza, le stesse non possono essere poste a carico del ricorrente, giusta dichiarazione ex dall'art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- dichiara inammissibili i ricorsi;
- dichiara non dovute dai ricorrenti le spese di lite nei confronti dell' CP_1
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/07/2025 nelle cause riunite iscritte ai nn. r.g.l. 1256/2024 e 1383/2024 promosse da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO IVAN C.F._2
ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 (r.g.l. 1256/2024) ha Parte_1
convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto al risarcimento del CP_1
danno subito a seguito dell'errato calcolo relativo alla NASpI, con condanna dell'Ente di previdenza al pagamento della somma di € 7.856,22 a titolo di lucro cessante e danno emergente.
A sostegno della domanda ha dedotto che l' gli aveva corrisposto l'indennità NASpI in CP_1 misura inferiore a quella a lui spettante, e cioè per 581 giorni anziché 729 (581+148), avendo considerato un numero inferiore di settimane di contribuzione, per via della mancata neutralizzazione del periodo di CIGS usufruito nel quadriennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro. pagina 1 di 6 Ha aggiunto che in ragione di ciò non aveva percepito l'importo di € 3.559,30 a titolo di
NASpI, pari a 21 settimane, e aveva altresì dovuto versare 21 settimane di contributi volontari per raggiungere il requisito pensionistico, per sanare i giorni di mancato riconoscimento della
NASpI, versando € 4.305,92.
Costituito in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso giudiziale, in ragione CP_1
dell'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 639/70, e ha dedotto nel merito l'infondatezza della domanda in difetto dei presupposti per ottenere la neutralizzazione del periodo dedotto in giudizio, operando detto meccanismo esclusivamente ai fini dell'insorgenza del diritto a pensione e non anche con riferimento a prestazioni temporanee, quale la NASpI.
Con successivo ricorso del 29.11.2024 (r.g.l. 1383/2024) ha proposto Parte_2 analogo ricorso chiedendo la condanna dell' al pagamento della somma di € 7.546,18 a CP_1
titolo di lucro cessante e danno emergente.
A sostegno della domanda ha dedotto che l' gli aveva corrisposto l'indennità NASpI in CP_1
misura inferiore a quella a lui spettante, e cioè per 581 giorni anziché 728 (581+147), avendo considerato un numero inferiore di settimane di contribuzione, per via della mancata neutralizzazione del periodo di CIGS usufruito nel quadriennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ha aggiunto che in ragione di ciò non aveva percepito l'importo di € 3.240,89 a titolo di
NASpI, pari a 21 settimane, e aveva altresì dovuto versare 21 settimane di contributi volontari per raggiungere il requisito pensionistico, per sanare i giorni di mancato riconoscimento della
NASpI, versando € 4.305,29.
L' costituito in giudizio, ha riproposto le medesime difese sopra indicate. CP_1
Riunite le cause e autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa all'odierna udienza senza svolgimento di istruttoria oltre a quella documentale.
* * * * *
1. – E' pacifico e documentalmente provato che i ricorrenti:
a) sono ex dipendenti della e sono stati licenziati in Controparte_2
data 31/07/2021 in forza di accordo sindacale del 15/10/2020, stipulato a seguito di procedura di mobilità promossa in data 28/09/2020; pagina 2 di 6 b) hanno usufruito della CIGS dal 15/10/2020 al 31/07/2021;
c) in data 02/08/2021 hanno presentato domanda di riconoscimento della NASpI, accolta con provvedimenti del 12/08/2021 per 581 giorni, quanto a , e del 13.8.2021 per 581 Pt_1 giorni, quanto a (cfr. doc. 3 fascicoli ricorrenti). Pt_2
Gli istanti lamentano l'erroneità del calcolo dei giorni utili ai fini del calcolo della NASpI, non avendo l' neutralizzato il periodo di CIGS antecedente il licenziamento in violazione CP_1
delle previsioni normative contenute nell'art. 5 del D.Lgs n. 22/2015, sulla cui scorta la ricerca a ritroso, nei precedenti quattro anni, delle settimane di contribuzione da utilizzare per il calcolo della indennità in parola va ampliato in misura corrispondente, ciò da cui deriverebbe una differenza non corrisposta a titolo di NASpI pari a € 3.559,30 per e a 3.240,89 per Pt_1
. Pt_2
I ricorrenti hanno aggiunto che:
- l'ampliamento del periodo di riferimento avrebbe determinato la disponibilità di maggiori settimane di contribuzione, con conseguente aumento del numero di giorni di fruizione della
NASpI;
- per poter raggiungere il requisito pensionistico hanno versato contributi volontari per
4.305,92 ( ) ed € 4.305,29 ( ) e il corretto riconoscimento della misura della Pt_1 Pt_2
NASpI avrebbe permesso loro di evitare il pagamento dei contributi volontari.
2. – Tanto premesso, le domande dei ricorrenti non possono essere accolte e i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni già espresse nella sentenza di questo Tribunale del
23.5.2025, n. 316, est. , su un caso del tutto sovrapponibile a quelli oggetto della Pt_3
presente causa, e che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.:
“2. Orbene, malgrado quanto diversamente opinato dall'istante, l'oggetto del presente giudizio attiene alla riliquidazione della NASpI, prestazione temporanea riconosciuta dall' a decorrere dalla data di CP_1
presentazione della domanda amministrativa (02/08/2021), che secondo la tesi attorea sarebbe stata versata in misura parziale, per non avere l'Istituto neutralizzato i giorni di CIGS antecedenti il licenziamento in base alla normativa vigente, e al conseguente impatto sull'importo dei contributi volontari da versare per l'accesso al trattamento pensionistico. pagina 3 di 6 2.1. La domanda, pur se qualificata dalla parte in termini di risarcimento del danno (del lucro cessante e del danno emergente), resta comunque diretta a ottenere l'indennità di cui si tratta per un ulteriore porzione temporale e il relativo riconoscimento ai fini del trattamento pensionistico;
il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio è in definitiva identificato dal ricorrente nell'inadempimento dell' nel CP_1
procedimento di liquidazione dell'indennità, che ha prodotto nella sua sfera giuridica un trattamento economico deteriore.
Ne consegue che la domanda è assoggettata alle stesse regole che valgono per l'azione di adempimento della prestazione previdenziale.
2.2. Come del resto di recente precisato dalla Suprema Corte, “alla prestazione riconosciuta in modo parziale si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011 (testualmente: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.»). Il legislatore del
2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza, rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale” (Cass. civ. n. 12400/2024).
La Corte ha ribadito, richiamando il principio affermato con la sentenza n.
22820/2021, che “a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento
pagina 4 di 6 amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). 22. L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn.
17813 e 31153 del 2022” e che “La decorrenza della decadenza «dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte», senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite e, pertanto, l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens”.
2.3. Ne consegue che “Ricostruita la decadenza di cui al comma 6 nei termini che precedono, le conseguenze vanno, così, individuate: per le prestazioni temporanee, sarà del tutto precluso l'accesso alla percentuale incrementativa, rispetto al quantum del diritto già soddisfatto;
con riferimento alle pensioni, il medesimo effetto si verificherà in relazione ai ratei remoti, non per quelli recenti
(compresi cioè nel triennio antecedente alla domanda giudiziale), giusta il meccanismo di operatività proprio della decadenza, come delineato da Cass. nr.
17430 del 2021” (Cass. civ. n. 12400 cit.).
3. La decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi a oggetto, come nella specie, l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art 47, non si computa, quindi, a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di pagamenti rateali, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in pagina 5 di 6 maniera inferiore al dovuto costituisce riconoscimento parziale della prestazione.
Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie e rilevato che nella vicenda in esame opera il termine annuale, trattandosi di prestazione temporanea, non può che reputarsi maturata la dedotta decadenza, posto che l'indennità NASpI è stata erogata fino al 19/04/2023 e che il ricorso giudiziario è stato depositato il 14/10/2024, di guisa che il ricorso è inammissibile”.
2.1. – Anche nelle due fattispecie oggetto di giudizio la decadenza deve dirsi maturata, dal momento che:
- quanto a l'indennità NASpI è stata erogata fino al 20/03/2023 e il ricorso Pt_1 giudiziario è stato depositato il 30/10/2024;
- quanto a l'indennità NASpI è stata erogata fino al 20/03/2023 e il ricorso Pt_2
giudiziario è stato depositato il 29/11/2024.
3. – Quanto alle spese di lite, malgrado la soccombenza, le stesse non possono essere poste a carico del ricorrente, giusta dichiarazione ex dall'art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- dichiara inammissibili i ricorsi;
- dichiara non dovute dai ricorrenti le spese di lite nei confronti dell' CP_1
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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