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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/06/2024, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
n. 5106 / 2022 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 4.12.2023, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
21 Giugno 2024 con note scritte da depositarsi entro il 14.6.2024; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/06/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5106/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: aumenti periodici di anzianità autoferrotranvieri e formazione lavoro;
CAU e terzo elemento salariale.
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura generale Parte_1 C.F._1 alle liti, dalle Avv. C. Scarfò e A. D. Plutino;
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 alle liti, dall'avv. G. Parisi;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2022 il ricorrente, indicato in epigrafe ha formulato domanda volta al riconoscimento del corretto calcolo dei periodi di anzianità di servizio e alla conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento del trattamento retributivo differenziale dovuto.
In particolare, evidenziando di essere dipendente a tempo indeterminato dell' di CP_1
Reggio Calabria, con la qualifica di Operatore Esercizio-conducente di linea, già livello P158/2-158c
e attualmente – livello183-183c, ha affermato che in data 24.08.1998 era stato assunto dalla citata società con contratto di Formazione e Lavoro per la durata di 24 mesi (Comunicazione Prot. n. 5957 del 10.08.1998) e decorso tale periodo, aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato decorrente dal 25.08.2000 previa disposizione deliberativa n. 134 del 4.08.2000 del Consiglio
d'Amministrazione . CP_1
Richiamando l'art. 3, lett. c), CCNL 1995, norma dispositiva dell'esclusione degli aumenti periodici di anzianità per il periodo di formazione lavoro, ha affermato come la giurisprudenza di legittimità si fosse espressa in senso positivo sul contrasto tra tale disposizione e l'art. 3 del d.l. n.
726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, così dovendosi riconoscere, ai fini dell'aumento periodico di anzianità, anche il periodo di vigenza del contratto di formazione lavoro.
Non avendo la società datrice di lavoro effettuato un corretto calcolo dell'anzianità di servizio, ha chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di aumenti periodici di anzianità per il periodo Gennaio 2006 - Agosto 2012 ai sensi dell'art. 3, CCNL 1997.
Sulla scorta della norma da ultimo citata ha altresì sostenuto come il livello di APA raggiunto sarebbe dovuto essere applicato anche nel caso di raggiungimento di un livello professionale superiore come quello conseguito, ovvero il P175 dal Novembre 2014 all'Aprile 2021 e, successivamente, il P185 da Maggio 2021 ad Agosto (compresa la quattordicesima) 2022.
Ha concluso chiedendo il riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere, per i periodi sopra indicati, il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di aumenti periodici di anzianità non erogati per l'omesso computo, nell'anzianità di servizio, del biennio occupato dal contratto di formazione e lavoro;
nonché la conseguente condanna dell' alla corresponsione di € 1.856,17 (derivanti dalla CP_1 detrazione di € 2.000,00 già erogati dalla società). Si è costituita in giudizio l' che, oltre a rilevare la corresponsione di € 2.000,00 a CP_1
titolo di riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità, ha sostenuto come fossero prescritte le pretese economiche frutto dell'applicazione degli APA ai profili professionali acquisiti nel corso dell'attività lavorativa.
Ha formulato altresì domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la restituzione delle competenze accessorie unificate (c.d. CAU) che, assorbite nel terzo elemento salariale poi definitivamente soppresso dal CCNL 1997, erano state indebitamente corrisposte.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alla restituzione di €
6.306,55.
Con memoria del 14.06.2023 il ricorrente ha sostenuto, in merito alla domanda riconvenzionale spiegata da controparte, che le la successione negoziale dei vari CCNL restituiva un quadro normativo in cui le CAU non risultavano affatto soppresse, avendo al più contribuito a finanziare il terzo elemento salariale oggetto, solo quest'ultimo, di una eliminazione successiva secondo quanto previsto dal CCNL 1997.
*******
Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento del diritto alla corresponsione di emolumenti legati agli scatti di anzianità da riconoscersi anche nei confronti di soggetti divenuti dipendenti a tempo indeterminato di un'impresa solo a seguito della stipulazione di un contratto di formazione lavoro.
Come anticipato, nella specie, oggetto di rivendicazione da parte del ricorrente è la retribuzione dovuta a titolo di scatti di anzianità, maturati anche nel periodo di formazione lavoro, e mai riconosciuta.
Trattandosi di tematica analizzata dalla giurisprudenza di legittimità, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte (v. S.U. 20074/2010) che, sul punto, ha statuito che “Il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett.
C), dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.
In particolare, posto che il riconoscimento degli scatti di anzianità e della conseguente retribuzione era precluso per il periodo di formazione lavoro dalle previsioni contenute nella disciplina collettiva sopra indicata, la Suprema Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, ha sancito che “L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Con riguardo agli istituti contrattuali l'anzianità di servizio può valere tanto o poco - ciò rientra nell'ambito dell'autonomia collettiva - ma non è possibile, per la contrattazione collettiva,
a fronte della prescrizione legale suddetta, "sterilizzare" il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga: il legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia ex lege equiparabile a lavoro prestato.”
Ebbene gli espressi principi di diritto, letti unitamente all'ammissione della resistente in ordine all'applicazione dell'accordo nazionale del 1995, rendono fondata la domanda attorea.
Secondo quanto previsto dall'art.
3 -Aumenti periodici di anzianità- del CCNL 25 luglio 1997 di settore “A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il valore degli aumenti periodici di anzianità viene trasformato in cifra fissa secondo la seguente tabella… Il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio. Il lavoratore ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda, fino ad un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli raggiunti. :”; In caso di avanzamenti e promozioni, di cambi qualifica, anche nell'ambito dello stesso livello, il lavoratore conserverà il numero di APA già acquisito nella qualifica di provenienza ricalcolato sulla base del valore corrispondente al livello retributivo raggiunto, nonché le frazioni di biennio maturate”.
Parimenti il successivo Accordo Nazionale del 27.11.2000, all'art. 3 lett. c) - rubricato
“Disciplina della retribuzione a seguito della nuova classificazione - prescrive che sono inglobati nella retribuzione “gli aumenti periodici di anzianità, quali definiti nella tabella allegato 1, colonna
C e ferma restando la disciplina di cui all'art 3 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997”. Risulta pertanto indiscutibile l'esistenza del diritto del ricorrente al riconoscimento degli aumenti biennali dovuti per scatti di anzianità, invero negati dalla datrice di lavoro che non ha calcolato l'aumento periodico di anzianità di servizio relativo al biennio di contratto di formazione e lavoro
(biennio settembre 1998- settembre 2000) così importando un erroneo riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità solo dal settembre 2002 in luogo dell'anno 2000 con prosecuzione sino al 2012, anno di raggiungimento in astratto del sesto e ultimo APA.
In tal senso la eccepita corresponsione di € 2.000,00, peraltro riportata come riconoscimento del diritto senza alcuna indicazione circa la natura o veste giuridica attribuita all'erogazione di tale somma, non oblitera la pretesa creditoria ex art. 7, lett. c), accordo nazionale del 1995.
In definitiva, in assenza di contestazioni nel merito, sia con riguardo all'an, sia in ordine al quantum, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata comportando la condanna al pagamento di € 2.292,45 per il periodo da Gennaio 2006 ad Agosto 2012.
Tale arco temporale riflette l'operatività della parziale prescrizione del diritto – già rilevata nell'atto introduttivo del giudizio – interrotta da una lettera di costituzione in mora della convenuta notificata nel dicembre 2010 e idonea a determinare un arretramento quinquennale del diritto di credito.
Anche la seconda parte della domanda risulta fondata alla luce dei principi di diritto sopra espressi.
Premesso che il numero di APA già acquisito permane anche nell'ipotesi di modifica del livello professionale del dipendente, (art. 3, comma 4, A.N. 1997), nella specie l'attribuzione del sesto livello, con corretta retribuzione da Settembre 2012 a Ottobre 2014, non si è tradotta in un altrettanto corretto trattamento retributivo parametrato al nuovo livello professionale P175 acquisito dal ricorrente.
Sul punto va rigettata l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla resistente, stante la presenza in atti di lettere di costituzione in mora finalizzate alla richiesta di corresponsione di tutte le differenze retributive dovute in ragione del riconoscimento degli APA e, dunque, interruttive della prescrizione
(v. all. 6 e 7 al ricorso).
Pertanto, vista anche la mancata contestazione specifica dei conteggi dell'attore, la datrice di lavoro va condannata all'erogazione di € 1.201,20, per il periodo Novembre 2014 - Aprile 2021.
Le medesime considerazioni sono estensibili all'arco temporale Maggio 2021 - Agosto 2022 entro il quale il sesto scatto di anzianità, non correttamente parametrato al nuovo livello professionale ricorrente P183-P183a, ha determinato un credito pari a € 362,52.
Ciò posto con riguardo alla domanda principale, occorre procedere all'analisi della domanda riconvenzionale il cui oggetto è costituito dalla restituzione di somme indebitamente erogate al ricorrente a titolo di competenze individuali accessorie (c.d. CAU), soppresse – a detta della resistente
– a seguito della successione di plurimi CCNL.
Sul punto giova effettuare un richiamo alla disciplina contrattuale collettiva stratificatasi nel tempo, introduttiva, in un primo momento, delle CAU e, successivamente, dispositiva dell'assorbimento parziale delle stesse nel “terzo elemento salariale” e nel “nuovo terzo elemento salariale”.
Fermo restando che le CAU costituiscono una porzione della retribuzione, l'art. 4, comma 1,
CCNL 12 marzo 1980, ne fornisce una definizione, stabilendo che “A decorrere dall'1.1.1980, ove non si sia provveduto mediante accordo aziendale, le competenze accessorie erogate in modo fisso e continuativo, gli eventuali trattamenti di cui al 3° comma dell'art. 5 e la quota non conglobata di caropane verranno unificati per aggregazione in un unico valore mensile e, se anche corrisposti in cifra fissa, verranno espressi in percentuale sulla nuova retribuzione conglobata, di cui al precedente art. 2.”
Nel 1988 le parti sociali, nell'accordo del 29 Giugno, al fine di garantire il finanziamento dei passaggi di 1 o 2 livelli nonché della nuova scala parametrale, stabilirono l'istituzione del “terzo elemento salariale” (voce della retribuzione ai sensi dell'art. 1 CCNL 12 marzo 1980) costituito dall'indennità di cui all'A.N. 21 maggio 1981 n. 4, nonché da specifici importi reperiti dalla competenze accessorie unificate (CAU) di cui all'art. 1, CCNL 12 Marzo 1980 e dalle indennità, dai premi e/o compensi aziendali corrisposti per 14 mensilità o per 12 mensilità opportunamente ripartiti in 14 mensilità. Con riguardo a tali ultimi emolumenti fu previsto che il relativo utilizzo fosse condizionato all'insufficienza delle CAU al raggiungimento degli importi indicati al n. 2 b).
Dalla disposizione da ultimo menzionata emerge come si fosse optato, in vista uno specifico scopo, per l'assorbimento all'interno del terzo elemento salariale delle CAU, i cui importi sarebbero stati implementati da altri emolumenti nell'ipotesi in cui non avessero garantito la copertura finanziaria per i passaggi di livello.
Fermo restando l'utilizzo delle CAU in parte nell'ambito della definizione della retribuzione conglobata e, in parte, per la creazione del c.d. “nuovo terzo elemento salariale” (per una ricostruzione del complesso quadro negoziale collettivo v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 17/12/2020) 01-09-
2021, n. 23728), va osservato come l'intento delle parti sociali fosse quello di realizzare un assorbimento delle CAU all'interno della voce retributiva citata, in ottica economica ma non ontologica.
Ancorchè, infatti, l'art. 4, CCNL 25 Luglio 1997, abbia disposto la soppressione del (nuovo) terzo elemento salariale, facendone confluire i valori nei trattamenti retributivi di cui all'art. 4 bis,
CCNL 12 marzo 1980 e mantenendoli per i “soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data di stipula del presente contratto”, non si è mai configurata una definitiva soppressione delle CAU.
Come si evince dall'art. 3, n. 1, lett. g), della contrattazione collettiva del 2000 (Accordo
Nazionale 27 Novembre 2000) una componente della retribuzione ordinaria è costituita proprio da tale emolumento la cui consistenza economica è fotografata dal successivo art. 73 secondo cui “Le competenze accessorie unificate sono individuate negli eventuali valori residui ottenuti a seguito del finanziamento del "terzo elemento salariale" di cui agli accordi nazionali 29 giugno e 13 luglio 1988, utilizzato per la definizione della scala parametrale relativa alla classificazione dell'Accordo nazionale 2 ottobre 1989 ai fini del finanziamento.”
Attraverso un richiamo espresso al terzo elemento salariale di cui agli accordi del 1988 e del 1989 si conferma l'impiego, in passato, delle CAU sotto il profilo meramente economico ai fini del finanziamento del terzo elemento economico salariale e, al contempo, la restituzione di autonomia economica a tale emolumento nonché la permanenza della loro esistenza quale voce retributiva autonoma.
Non a caso la stessa giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. 34359/2019) non opina mai nel senso di una soppressione totale, bensì parziale, sostenendo che "il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale di legittimità espresso con le sentenze nn. 12335/2016;
22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014;
18948/2014; 18947/2014, emesse nei confronti dell , aventi ad Parte_2
oggetto un altro elemento della retribuzione degli autoferrotranvieri (le competenze accessorie unificate, c.d. CAU), che, analogamente al c.d. terzo elemento salariale, la contrattazione collettiva ha soppresso (in parte, riducendone il valore), preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, per evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione. Orbene, in entrambi i casi, dalla garanzia di mantenimento del livello retributivo goduto, sono stati esclusi coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento. E ciò, non perchè dopo la trasformazione del contratto sia stata disconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perchè quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata;
per la qual cosa, nel momento in cui sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o parzialmente (nel caso delle c.d. CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun livello retributivo da mantenere o da conservare.”
Ebbene, stante la non simmetrica coincidenza tra CAU e terzo elemento salariale, pur corrispondendo al vero che quest'ultimo, ai sensi del CCNL 1997 – composto in parte dalle CAU – veniva mantenuto solo per i lavoratori dipendenti al momento della stipula del contratto menzionato,
è del pari vero che le CAU, utilizzate per i fini economici illustrati, non subiscono un'abrogazione, al contrario comparendo nell'elencazione delle voci componenti la retribuzione.
Pertanto, essendo stato il ricorrente assunto nel 1998 e non essendo in discussione l'inesistenza di un diritto alla percezione del terzo elemento economico salariale, sussiste di contro il diritto di credito del dipendente all'erogazione delle CAU in omaggio alle previsioni contenute nella contrattazione collettiva illustrata.
Per tali ragioni la domanda riconvenzionale risulta infondata.
In definitiva il ricorso merita accoglimento.
In omaggio al principio di soccombenza le spese di lite, da liquidarsi ex Dm 55/2014, modificato dal Dm 147/22 in favore delle procuratrici di parte attrice dichiaratesi antistatarie, vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità a far data da
Settembre 2000, con conseguente condanna al pagamento della somma complessiva di € 1.856,17 calcolata a titolo di differenze retributive quantificate sulla scorta degli APA raggiunti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna la resistente in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 delle spese legali in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 2.620,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 24/06/2024.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 4.12.2023, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
21 Giugno 2024 con note scritte da depositarsi entro il 14.6.2024; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/06/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5106/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: aumenti periodici di anzianità autoferrotranvieri e formazione lavoro;
CAU e terzo elemento salariale.
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura generale Parte_1 C.F._1 alle liti, dalle Avv. C. Scarfò e A. D. Plutino;
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 alle liti, dall'avv. G. Parisi;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2022 il ricorrente, indicato in epigrafe ha formulato domanda volta al riconoscimento del corretto calcolo dei periodi di anzianità di servizio e alla conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento del trattamento retributivo differenziale dovuto.
In particolare, evidenziando di essere dipendente a tempo indeterminato dell' di CP_1
Reggio Calabria, con la qualifica di Operatore Esercizio-conducente di linea, già livello P158/2-158c
e attualmente – livello183-183c, ha affermato che in data 24.08.1998 era stato assunto dalla citata società con contratto di Formazione e Lavoro per la durata di 24 mesi (Comunicazione Prot. n. 5957 del 10.08.1998) e decorso tale periodo, aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato decorrente dal 25.08.2000 previa disposizione deliberativa n. 134 del 4.08.2000 del Consiglio
d'Amministrazione . CP_1
Richiamando l'art. 3, lett. c), CCNL 1995, norma dispositiva dell'esclusione degli aumenti periodici di anzianità per il periodo di formazione lavoro, ha affermato come la giurisprudenza di legittimità si fosse espressa in senso positivo sul contrasto tra tale disposizione e l'art. 3 del d.l. n.
726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, così dovendosi riconoscere, ai fini dell'aumento periodico di anzianità, anche il periodo di vigenza del contratto di formazione lavoro.
Non avendo la società datrice di lavoro effettuato un corretto calcolo dell'anzianità di servizio, ha chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di aumenti periodici di anzianità per il periodo Gennaio 2006 - Agosto 2012 ai sensi dell'art. 3, CCNL 1997.
Sulla scorta della norma da ultimo citata ha altresì sostenuto come il livello di APA raggiunto sarebbe dovuto essere applicato anche nel caso di raggiungimento di un livello professionale superiore come quello conseguito, ovvero il P175 dal Novembre 2014 all'Aprile 2021 e, successivamente, il P185 da Maggio 2021 ad Agosto (compresa la quattordicesima) 2022.
Ha concluso chiedendo il riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere, per i periodi sopra indicati, il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di aumenti periodici di anzianità non erogati per l'omesso computo, nell'anzianità di servizio, del biennio occupato dal contratto di formazione e lavoro;
nonché la conseguente condanna dell' alla corresponsione di € 1.856,17 (derivanti dalla CP_1 detrazione di € 2.000,00 già erogati dalla società). Si è costituita in giudizio l' che, oltre a rilevare la corresponsione di € 2.000,00 a CP_1
titolo di riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità, ha sostenuto come fossero prescritte le pretese economiche frutto dell'applicazione degli APA ai profili professionali acquisiti nel corso dell'attività lavorativa.
Ha formulato altresì domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la restituzione delle competenze accessorie unificate (c.d. CAU) che, assorbite nel terzo elemento salariale poi definitivamente soppresso dal CCNL 1997, erano state indebitamente corrisposte.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alla restituzione di €
6.306,55.
Con memoria del 14.06.2023 il ricorrente ha sostenuto, in merito alla domanda riconvenzionale spiegata da controparte, che le la successione negoziale dei vari CCNL restituiva un quadro normativo in cui le CAU non risultavano affatto soppresse, avendo al più contribuito a finanziare il terzo elemento salariale oggetto, solo quest'ultimo, di una eliminazione successiva secondo quanto previsto dal CCNL 1997.
*******
Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento del diritto alla corresponsione di emolumenti legati agli scatti di anzianità da riconoscersi anche nei confronti di soggetti divenuti dipendenti a tempo indeterminato di un'impresa solo a seguito della stipulazione di un contratto di formazione lavoro.
Come anticipato, nella specie, oggetto di rivendicazione da parte del ricorrente è la retribuzione dovuta a titolo di scatti di anzianità, maturati anche nel periodo di formazione lavoro, e mai riconosciuta.
Trattandosi di tematica analizzata dalla giurisprudenza di legittimità, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte (v. S.U. 20074/2010) che, sul punto, ha statuito che “Il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett.
C), dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.
In particolare, posto che il riconoscimento degli scatti di anzianità e della conseguente retribuzione era precluso per il periodo di formazione lavoro dalle previsioni contenute nella disciplina collettiva sopra indicata, la Suprema Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, ha sancito che “L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Con riguardo agli istituti contrattuali l'anzianità di servizio può valere tanto o poco - ciò rientra nell'ambito dell'autonomia collettiva - ma non è possibile, per la contrattazione collettiva,
a fronte della prescrizione legale suddetta, "sterilizzare" il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga: il legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia ex lege equiparabile a lavoro prestato.”
Ebbene gli espressi principi di diritto, letti unitamente all'ammissione della resistente in ordine all'applicazione dell'accordo nazionale del 1995, rendono fondata la domanda attorea.
Secondo quanto previsto dall'art.
3 -Aumenti periodici di anzianità- del CCNL 25 luglio 1997 di settore “A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il valore degli aumenti periodici di anzianità viene trasformato in cifra fissa secondo la seguente tabella… Il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio. Il lavoratore ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda, fino ad un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli raggiunti. :”; In caso di avanzamenti e promozioni, di cambi qualifica, anche nell'ambito dello stesso livello, il lavoratore conserverà il numero di APA già acquisito nella qualifica di provenienza ricalcolato sulla base del valore corrispondente al livello retributivo raggiunto, nonché le frazioni di biennio maturate”.
Parimenti il successivo Accordo Nazionale del 27.11.2000, all'art. 3 lett. c) - rubricato
“Disciplina della retribuzione a seguito della nuova classificazione - prescrive che sono inglobati nella retribuzione “gli aumenti periodici di anzianità, quali definiti nella tabella allegato 1, colonna
C e ferma restando la disciplina di cui all'art 3 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997”. Risulta pertanto indiscutibile l'esistenza del diritto del ricorrente al riconoscimento degli aumenti biennali dovuti per scatti di anzianità, invero negati dalla datrice di lavoro che non ha calcolato l'aumento periodico di anzianità di servizio relativo al biennio di contratto di formazione e lavoro
(biennio settembre 1998- settembre 2000) così importando un erroneo riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità solo dal settembre 2002 in luogo dell'anno 2000 con prosecuzione sino al 2012, anno di raggiungimento in astratto del sesto e ultimo APA.
In tal senso la eccepita corresponsione di € 2.000,00, peraltro riportata come riconoscimento del diritto senza alcuna indicazione circa la natura o veste giuridica attribuita all'erogazione di tale somma, non oblitera la pretesa creditoria ex art. 7, lett. c), accordo nazionale del 1995.
In definitiva, in assenza di contestazioni nel merito, sia con riguardo all'an, sia in ordine al quantum, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata comportando la condanna al pagamento di € 2.292,45 per il periodo da Gennaio 2006 ad Agosto 2012.
Tale arco temporale riflette l'operatività della parziale prescrizione del diritto – già rilevata nell'atto introduttivo del giudizio – interrotta da una lettera di costituzione in mora della convenuta notificata nel dicembre 2010 e idonea a determinare un arretramento quinquennale del diritto di credito.
Anche la seconda parte della domanda risulta fondata alla luce dei principi di diritto sopra espressi.
Premesso che il numero di APA già acquisito permane anche nell'ipotesi di modifica del livello professionale del dipendente, (art. 3, comma 4, A.N. 1997), nella specie l'attribuzione del sesto livello, con corretta retribuzione da Settembre 2012 a Ottobre 2014, non si è tradotta in un altrettanto corretto trattamento retributivo parametrato al nuovo livello professionale P175 acquisito dal ricorrente.
Sul punto va rigettata l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla resistente, stante la presenza in atti di lettere di costituzione in mora finalizzate alla richiesta di corresponsione di tutte le differenze retributive dovute in ragione del riconoscimento degli APA e, dunque, interruttive della prescrizione
(v. all. 6 e 7 al ricorso).
Pertanto, vista anche la mancata contestazione specifica dei conteggi dell'attore, la datrice di lavoro va condannata all'erogazione di € 1.201,20, per il periodo Novembre 2014 - Aprile 2021.
Le medesime considerazioni sono estensibili all'arco temporale Maggio 2021 - Agosto 2022 entro il quale il sesto scatto di anzianità, non correttamente parametrato al nuovo livello professionale ricorrente P183-P183a, ha determinato un credito pari a € 362,52.
Ciò posto con riguardo alla domanda principale, occorre procedere all'analisi della domanda riconvenzionale il cui oggetto è costituito dalla restituzione di somme indebitamente erogate al ricorrente a titolo di competenze individuali accessorie (c.d. CAU), soppresse – a detta della resistente
– a seguito della successione di plurimi CCNL.
Sul punto giova effettuare un richiamo alla disciplina contrattuale collettiva stratificatasi nel tempo, introduttiva, in un primo momento, delle CAU e, successivamente, dispositiva dell'assorbimento parziale delle stesse nel “terzo elemento salariale” e nel “nuovo terzo elemento salariale”.
Fermo restando che le CAU costituiscono una porzione della retribuzione, l'art. 4, comma 1,
CCNL 12 marzo 1980, ne fornisce una definizione, stabilendo che “A decorrere dall'1.1.1980, ove non si sia provveduto mediante accordo aziendale, le competenze accessorie erogate in modo fisso e continuativo, gli eventuali trattamenti di cui al 3° comma dell'art. 5 e la quota non conglobata di caropane verranno unificati per aggregazione in un unico valore mensile e, se anche corrisposti in cifra fissa, verranno espressi in percentuale sulla nuova retribuzione conglobata, di cui al precedente art. 2.”
Nel 1988 le parti sociali, nell'accordo del 29 Giugno, al fine di garantire il finanziamento dei passaggi di 1 o 2 livelli nonché della nuova scala parametrale, stabilirono l'istituzione del “terzo elemento salariale” (voce della retribuzione ai sensi dell'art. 1 CCNL 12 marzo 1980) costituito dall'indennità di cui all'A.N. 21 maggio 1981 n. 4, nonché da specifici importi reperiti dalla competenze accessorie unificate (CAU) di cui all'art. 1, CCNL 12 Marzo 1980 e dalle indennità, dai premi e/o compensi aziendali corrisposti per 14 mensilità o per 12 mensilità opportunamente ripartiti in 14 mensilità. Con riguardo a tali ultimi emolumenti fu previsto che il relativo utilizzo fosse condizionato all'insufficienza delle CAU al raggiungimento degli importi indicati al n. 2 b).
Dalla disposizione da ultimo menzionata emerge come si fosse optato, in vista uno specifico scopo, per l'assorbimento all'interno del terzo elemento salariale delle CAU, i cui importi sarebbero stati implementati da altri emolumenti nell'ipotesi in cui non avessero garantito la copertura finanziaria per i passaggi di livello.
Fermo restando l'utilizzo delle CAU in parte nell'ambito della definizione della retribuzione conglobata e, in parte, per la creazione del c.d. “nuovo terzo elemento salariale” (per una ricostruzione del complesso quadro negoziale collettivo v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 17/12/2020) 01-09-
2021, n. 23728), va osservato come l'intento delle parti sociali fosse quello di realizzare un assorbimento delle CAU all'interno della voce retributiva citata, in ottica economica ma non ontologica.
Ancorchè, infatti, l'art. 4, CCNL 25 Luglio 1997, abbia disposto la soppressione del (nuovo) terzo elemento salariale, facendone confluire i valori nei trattamenti retributivi di cui all'art. 4 bis,
CCNL 12 marzo 1980 e mantenendoli per i “soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data di stipula del presente contratto”, non si è mai configurata una definitiva soppressione delle CAU.
Come si evince dall'art. 3, n. 1, lett. g), della contrattazione collettiva del 2000 (Accordo
Nazionale 27 Novembre 2000) una componente della retribuzione ordinaria è costituita proprio da tale emolumento la cui consistenza economica è fotografata dal successivo art. 73 secondo cui “Le competenze accessorie unificate sono individuate negli eventuali valori residui ottenuti a seguito del finanziamento del "terzo elemento salariale" di cui agli accordi nazionali 29 giugno e 13 luglio 1988, utilizzato per la definizione della scala parametrale relativa alla classificazione dell'Accordo nazionale 2 ottobre 1989 ai fini del finanziamento.”
Attraverso un richiamo espresso al terzo elemento salariale di cui agli accordi del 1988 e del 1989 si conferma l'impiego, in passato, delle CAU sotto il profilo meramente economico ai fini del finanziamento del terzo elemento economico salariale e, al contempo, la restituzione di autonomia economica a tale emolumento nonché la permanenza della loro esistenza quale voce retributiva autonoma.
Non a caso la stessa giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. 34359/2019) non opina mai nel senso di una soppressione totale, bensì parziale, sostenendo che "il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale di legittimità espresso con le sentenze nn. 12335/2016;
22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014;
18948/2014; 18947/2014, emesse nei confronti dell , aventi ad Parte_2
oggetto un altro elemento della retribuzione degli autoferrotranvieri (le competenze accessorie unificate, c.d. CAU), che, analogamente al c.d. terzo elemento salariale, la contrattazione collettiva ha soppresso (in parte, riducendone il valore), preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, per evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione. Orbene, in entrambi i casi, dalla garanzia di mantenimento del livello retributivo goduto, sono stati esclusi coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento. E ciò, non perchè dopo la trasformazione del contratto sia stata disconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perchè quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata;
per la qual cosa, nel momento in cui sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o parzialmente (nel caso delle c.d. CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun livello retributivo da mantenere o da conservare.”
Ebbene, stante la non simmetrica coincidenza tra CAU e terzo elemento salariale, pur corrispondendo al vero che quest'ultimo, ai sensi del CCNL 1997 – composto in parte dalle CAU – veniva mantenuto solo per i lavoratori dipendenti al momento della stipula del contratto menzionato,
è del pari vero che le CAU, utilizzate per i fini economici illustrati, non subiscono un'abrogazione, al contrario comparendo nell'elencazione delle voci componenti la retribuzione.
Pertanto, essendo stato il ricorrente assunto nel 1998 e non essendo in discussione l'inesistenza di un diritto alla percezione del terzo elemento economico salariale, sussiste di contro il diritto di credito del dipendente all'erogazione delle CAU in omaggio alle previsioni contenute nella contrattazione collettiva illustrata.
Per tali ragioni la domanda riconvenzionale risulta infondata.
In definitiva il ricorso merita accoglimento.
In omaggio al principio di soccombenza le spese di lite, da liquidarsi ex Dm 55/2014, modificato dal Dm 147/22 in favore delle procuratrici di parte attrice dichiaratesi antistatarie, vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità a far data da
Settembre 2000, con conseguente condanna al pagamento della somma complessiva di € 1.856,17 calcolata a titolo di differenze retributive quantificate sulla scorta degli APA raggiunti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna la resistente in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 delle spese legali in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 2.620,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 24/06/2024.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo