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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6070 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13203/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13203/2024 promossa da:
Avv. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MIGNEMI ZAIRA ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt Controparte_1 P.IVA_1
resistente MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'Avv. , proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto Parte_1 di liquidazione dei compensi comunicato il 20.11.2024 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania ( I Sezione penale) nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. TRIB n. 2375/2021 – R.G.N.R. 4894/2018; la ricorrente, dopo aver premesso di avere svolto attività di difesa in favore di , Parte_2 parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario con decreto del 10.06.2021, sosteneva che il decidente aveva provveduto a determinare il compenso omettendo di considerare la richiesta di liquidazione e deducendo che l'importo liquidato fosse inferiore ai minimi tariffari stabiliti dal D.M. n. 147/2022.
Per tali motivi, chiedeva la riforma del decreto impugnato e la liquidazione della somma complessiva di euro 1.797,00 (di cui euro 237,00 per la fase di studio secondo i valori minimi, euro 284,00 per la fase introduttiva del giudizio secondo i valori minimi, euro 567,00 per la fase istruttoria secondo i valori minimi ed euro 709,00 per la fase decisionale secondo i valori minimi, oltre spese generali e C.p.a.) ovvero della somma di euro 1.430,00 oltre accessori di legge secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa tra COA e Presidenza del Tribunale di Catania.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini. pagina 1 di 2 La presente controversia ha ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avv.
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento penale n. R.G. TRIB n. 2375/2021 – Parte_1
R.G.N.R. 4894/2018.
L'opposizione non è fondata;
come correttamente evidenziato nel Decreto impugnato, infatti “ la valutazione sulla quantificazione delle spese da liquidarsi in favore della parte civile è già stata effettuata al momento della pronunzia della sentenza e che da tale valutazione questo Giudice non può discostarsi” ( cfr decreto impugnato).
Sul punto si richiama Cass. Civ. sent. n 18167/2016: “ Questa Corte, con la sentenza n. 46537 del 2011, ha sancito il principio secondo cui, qualora nell'ambito di un giudizio penale l'imputato sia condannato anche alla refusione delle spese giudiziali in favore della parte civile ammessa a gratuito patrocinio, la quantificazione degli onorari e delle spese ex artt. 82 segg. T.U., liquidate dallo Stato in favore del difensore del non abbiente, deve necessariamente corrispondere alla quantificazione delle somme dovute dall'imputato allo Stato anticipatario, secondo il meccanismo di cui all'art. 110 T.U..”.
La domanda pertanto va respinta.
Tenuto conto della contumacia della parte resistente, le spese possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Così deciso in Catania, il 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Gaia Di Bella DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13203/2024 promossa da:
Avv. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MIGNEMI ZAIRA ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt Controparte_1 P.IVA_1
resistente MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'Avv. , proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto Parte_1 di liquidazione dei compensi comunicato il 20.11.2024 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania ( I Sezione penale) nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. TRIB n. 2375/2021 – R.G.N.R. 4894/2018; la ricorrente, dopo aver premesso di avere svolto attività di difesa in favore di , Parte_2 parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario con decreto del 10.06.2021, sosteneva che il decidente aveva provveduto a determinare il compenso omettendo di considerare la richiesta di liquidazione e deducendo che l'importo liquidato fosse inferiore ai minimi tariffari stabiliti dal D.M. n. 147/2022.
Per tali motivi, chiedeva la riforma del decreto impugnato e la liquidazione della somma complessiva di euro 1.797,00 (di cui euro 237,00 per la fase di studio secondo i valori minimi, euro 284,00 per la fase introduttiva del giudizio secondo i valori minimi, euro 567,00 per la fase istruttoria secondo i valori minimi ed euro 709,00 per la fase decisionale secondo i valori minimi, oltre spese generali e C.p.a.) ovvero della somma di euro 1.430,00 oltre accessori di legge secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa tra COA e Presidenza del Tribunale di Catania.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini. pagina 1 di 2 La presente controversia ha ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avv.
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento penale n. R.G. TRIB n. 2375/2021 – Parte_1
R.G.N.R. 4894/2018.
L'opposizione non è fondata;
come correttamente evidenziato nel Decreto impugnato, infatti “ la valutazione sulla quantificazione delle spese da liquidarsi in favore della parte civile è già stata effettuata al momento della pronunzia della sentenza e che da tale valutazione questo Giudice non può discostarsi” ( cfr decreto impugnato).
Sul punto si richiama Cass. Civ. sent. n 18167/2016: “ Questa Corte, con la sentenza n. 46537 del 2011, ha sancito il principio secondo cui, qualora nell'ambito di un giudizio penale l'imputato sia condannato anche alla refusione delle spese giudiziali in favore della parte civile ammessa a gratuito patrocinio, la quantificazione degli onorari e delle spese ex artt. 82 segg. T.U., liquidate dallo Stato in favore del difensore del non abbiente, deve necessariamente corrispondere alla quantificazione delle somme dovute dall'imputato allo Stato anticipatario, secondo il meccanismo di cui all'art. 110 T.U..”.
La domanda pertanto va respinta.
Tenuto conto della contumacia della parte resistente, le spese possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Così deciso in Catania, il 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Gaia Di Bella DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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