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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 838/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, sezione civile, in persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 28.07.2022 e segnata al n. 838/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. ), nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'avv. Valentina Massara, elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Caucaso n. 21,
ATTORE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in qualità di titolare della Ditta Controparte_1 C.F._2 individuale denominata “SE Viaggi di SE RE”, con il patrocinio dell'avv. Gino Derosas, elettivamente domiciliato in Nuoro, via J.P. Sartre 4
CONVENUTO APPELLATO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 255/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, con cui è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 190/2020, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 190/2020 del
23.12.2010; la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
in via istruttoria ammettersi la prova per testi dedotta.
La parte attrice ha dedotto che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere non attendibili le testimonianze rese per il rapporto di parentela o per essere dipendenti della ditta e nel ritenere attendibile l'interrogatorio formale dell'appellato; che il giudice ha
Pag. 1 di 7 errato nel ritenere che la fattura nel 2017 sia stata pretesa a distanza di oltre tre anni in quanto la ditta ha sollecitato il pagamento il 9.3.2018, il 3.5.2018 e l'11.5.2018; che il giudice ha omesso di trascurare la copia delle commesse e le comunicazioni intercorse tra le parti;
che i testi hanno confermato l'esecuzione del servizio di noleggio autobus con conducente nei giorni 9, 16, 30.7.2017; che il giudice ha errato là dove ha sostenuto che gli autisti non sono in grado di precisare se nelle tre giornate di luglio di cui alla fattura imputata abbiano svolto dei servizi di trasporto passeggeri, in quale tratta e su interesse di quale soggetto committente;
che è interesse dell'appellante insistere sull'audizione di ulteriori testi.
Con comparsa depositata il 18.10.2022 si è costituito in giudizio CP_1
in qualità di titolare della Ditta SE Viaggi di SE RE, il quale
[...]
ha chiesto il rigetto dell'appello.
Svolta la prova per testi, all'udienza del 14.11.2023 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Con ordinanza del 20.4.2024, il giudice, ritenuta la rilevanza e ammissibilità della ctu per la determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto sulla base delle tariffe e degli usi, ha rimesso la causa sul ruolo.
Svolta la ctu, all'udienza del 10.12.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) L'appello avanzato dalla parte attrice è fondato e va accolto.
Come risulta dalla documentazione prodotta, tramite decreto ingiuntivo del
23.12.2020 il Giudice di Pace di Nuoro ha ingiunto alla SE Viaggi di SE
RE il pagamento a favore della ditta individuale della Parte_1 somma di € 2.319,35 a titolo di compenso per il servizio di noleggio autobus GT nei giorni 9, 16 e 30 luglio 2017. In sede di comparsa di costituzione la parte opposta ha precisato che la SE Viaggi ha affidato a il trasporto passeggeri Controparte_2 dall'aeroporto di Olbia alle strutture alberghiere e viceversa, su richiesta di CP_1
che, preventivamente, inviava tramite messaggio il report con il numero dei
[...]
passeggeri, le generalità, il numero di volo, il punto di ritiro, la destinazione ed eventuali richieste speciali, come il seggiolino;
che l'8.7.2017 ha Controparte_1
Pag. 2 di 7 chiesto un servizio bus 30 posti per 25 passeggeri dall'aeroporto di Olbia all'Hotel
Grande Baia, Hotel Matta Village, Hotel Janna e Sole e un servizio bus 24 posti per il trasporto di 16 passeggeri dagli Hotel Matta Village, Hotel Baia Dei Pini, Hotel Janna e
Sole all'aeroporto di Olbia per la giornata del 9.7.2017; che il 15.7.2017 sono stati richiesti 5 servizi da eseguire il 16.7.2017 per i quali sono stati messi a disposizione bus da 24 posti, da 30 posti e da 16 posti;
che il 29.7.2017 è stato richiesto un servizio per il
30.7.2017 con un bus di 16 posti per il trasferimento dei passeggeri dall'Hotel Cala
Gonone Beach Village all'aeroporto di Olbia, specificando la necessità di un seggiolino;
che il sig. ha messo a disposizione il mezzo sulla base del numero dei Pt_1 passeggeri indicati e l'autista; che i viaggi sono stati effettuati dai dipendenti Parte_2
e .
[...] Persona_1
ha eccepito di non aver mai noleggiato alcun automezzo dalla Controparte_1
ditta opposta.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che, ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più
d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito (Cass., n. 315/2024; Cass., n.
12971/2018).
Nel caso di specie, tutti i testi escussi hanno confermato la sussistenza di un rapporto professionale tra e : Controparte_1 Parte_1 Persona_2
, dipendente della ditta PL, ha dichiarato che il sig. telefonava in
[...] CP_1
ufficio per la programmazione dei servizi di trasporto con conducente per il giorno successivo. Al telefono rispondeva lei e passava la telefonata ad , moglie Persona_3
del titolare, o allo stesso se era in ufficio. Il mandava il report con la Pt_1 CP_1
programmazione dei servizi tramite whatsapp o tramite mail. Analoghe dichiarazioni sono state rese da . Il teste ha confermato di aver Testimone_1 Persona_1
svolto, come autista dipendente della ditta PL, il servizio di trasporto dei passeggeri dalle strutture alberghiere all'aeroporto di Olbia e viceversa anche per conto del sig. Lo stesso ha affermato che il sig. gli comunicava per telefono CP_1 CP_1
eventuali variazioni sui trasporti da eseguire per suo conto e che aveva nella sua disponibilità il numero di telefono del per riferire eventuali problemi sui CP_1
Pag. 3 di 7 trasporti da compiere. Dichiarazioni conformi sono state rese dal teste , Persona_3
dipendente della Ditta PL e coniuge del titolare.
Secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta dalla parte appellante, la ha commissionato al il servizio di trasporto di 25 passeggeri CP_3 CP_1
dall'aeroporto di Olbia agli Hotel Grande Baia, Matta Village, Janna e sole per il giorno
9.7.2017 alle ore 15,00 e 15,10 e il servizio di trasporto di 16 passeggeri per lo stesso giorno dagli Hotel Matta Village, Baia dei Pini, Janna e Sole per l'aeroporto di Olbia tra le ore 12,45 e le ore 13,20; il servizio di trasporto di 19 passeggeri dall'aeroporto di
Olbia agli Hotel Matta Village e Janna e Sole per il giorno 16.7.2017 alle ore 4,35; il servizio di trasporto di 7 passeggeri con un bus per 16 persone per il giorno 30.7.2017 alle ore 1,50 dall'Hotel Cala Gonone Beach Village all'aeroporto di Olbia. Tali report risultano trasmessi all'utenza telefonica della ditta PL (v. doc. 3 comparsa fasc. 1° grado). Pt_1
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione richiamata, deve ritenersi dimostrato che nelle date sopra indicate la parte appellante abbia svolto tramite suoi dipendenti il servizio di trasporto passeggeri con mezzi di sua proprietà dall'aeroporto di Olbia agli alberghi e viceversa su incarico di Controparte_1
l'assoluta mancanza di rapporti professionali dalle parti sostenuta dall'opponente è stata smentita da tutti i testimoni, della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare. In particolare, in ordine all'inattendibilità del teste sostenuta dal giudice di Persona_3
primo grado, va rilevato che in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass., n. 6001/2023). Nel caso di specie non sussistono ulteriori elementi che consentano di dubitare dell'attendibilità del teste, le cui dichiarazioni, peraltro, sono state confermate anche dagli altri testimoni e appaiono corrispondenti alla documentazione prodotta. Va evidenziato, inoltre, che la disponibilità dei report da parte della ditta da cui risulta il conferimento dell'incarico del trasporto passeggeri Pt_1 ad opera della a favore dell'opponente non può essere giustificata se non CP_3 dall'avvenuta trasmissione degli stessi dallo stesso CP_1
Pag. 4 di 7 Ciò premesso va evidenziato che la parte opponente ha contestato le condizioni economiche e le tariffe applicate dalla parte opposta: in prima udienza, all'esito della produzione dei documenti allegati alla comparsa, ha contestato Controparte_1
l'omessa indicazione dei parametri economici e tariffari. Nella sentenza impugnata il giudice di pace ha rilevato l'impossibilità di determinare il costo effettivo del servizio vantato dal creditore e la mancata allegazione dei parametri in base ai quali determinare il compenso. In sede di impugnazione la ditta PL ha rilevato che “non è previsto un canone periodico di noleggio, ma la pattuizione del compenso sulla base del numero dei servizi, del personale impiegato e dei mezzi impegnati, convenuti in € 2.108,50 oltre
IVA”.
Dalla documentazione prodotta, risulta l'indicazione della tariffa BB1 solo per il trasporto eseguito il 30.7.2015.
Ciò premesso, va preliminarmente evidenziato che il contratto in esame, con cui la ditta si è obbligata ad eseguire tramite suoi dipendenti il servizio di Parte_1
trasporto passeggeri con mezzi di sua proprietà dall'aeroporto di Olbia agli alberghi e viceversa su incarico di va qualificato come contratto di appalto. Controparte_1
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il contratto di appalto ha per oggetto un facere, il quale può concretarsi nel compimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso un corrispettivo;
esso inoltre è contrassegnato dall'esistenza di un'organizzazione ad impresa presso l'appaltatore e dal carico esclusivo del rischio economico nella persona del medesimo;
invece si ha contratto di trasporto quando un soggetto si obbliga nei confronti di altro soggetto a trasferire persone e cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del trasporto e dell'organizzazione dello stesso
(Cass., n. 11430/1992). In particolare, allorchè le pattuizioni tra le parti abbiano per oggetto non già il godimento dell'automezzo, bensì la prestazione dei trasporti, presi in considerazione nel loro risultato, il rapporto si inquadra nello schema dell'appalto.
Considerato che, nel caso in esame, la prestazione della ditta appellante è consistita, non nel godimento dell'automezzo, ma nell'esecuzione di più servizi di trasporto, con la propria organizzazione, propri mezzi e dipendenti, delle persone presso le strutture alberghiere, deve ritenersi che il contratto debba essere qualificato come appalto di servizi.
Pag. 5 di 7 Secondo quanto dispone l'art. 1657, c.c., in materia di appalto “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, né hanno stabilito il modo di determinarla essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza
è determinata dagli usi”.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il potere, conferito al giudice dall'art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass. n. 17959 del 2016). Tuttavia, una volta che le opere eseguite dall'appaltatore siano state, sia pur in parte, dimostrate in giudizio, il giudice di merito, accertato che le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo dovuto all'appaltatore né il modo di determinarlo, “non può, evidentemente, sottrarsi al proprio dovere di determinare il corrispettivo della misura conseguentemente dovuta, avendo riguardo, a norma dell'art. 1657 c.c., alle tariffe esistenti o agli usi, ovvero, in mancanza, procedendo direttamente alla relativa determinazione” (Cass., n. 33575/2021).
Alla luce di tali principi, essendo stato dimostrato che la ditta ha eseguito Pt_1
su incarico del sig. il servizio di trasporto di 25 passeggeri dall'aeroporto di CP_1
Olbia agli Hotel Grande Baia, Matta Village, Janna e sole il 9.7.2017 alle ore 15,00 e
15,10; il servizio di trasporto di 16 passeggeri per lo stesso giorno dagli Hotel Matta
Village, Baia dei Pini, Janna e Sole per l'aeroporto di Olbia tra le ore 12,45 e le ore
13,20; il servizio di trasporto di 19 passeggeri dall'aeroporto di Olbia agli Hotel Matta
Village e Janna e Sole per il giorno 16.7.2017 alle ore 4,35; il servizio di trasporto di 7 passeggeri con un bus per 16 persone per il giorno 30.7.2017 alle ore 1,50 dall'Hotel
Cala Gonone Beach Village all'aeroporto di Olbia, si ritiene che il corrispettivo debba essere determinato, come indicato dal ctu, mediante l'applicazione della tariffa in uso in
Sardegna che prevede un costo al chilometro di 2,5 euro, da calcolarsi a partire dalla sede della società di trasporto, con l'arrivo a destinazione e successivo rientro in sede con la previsione di una maggiorazione del 50% in caso di viaggio notturno.
Pag. 6 di 7 Considerata la distanza chilometrica percorsa e la definizione del sovraprezzo del
50% per le tratte effettuate in orario notturno, il ctu ha quantificato in € 2.987,50 il costo complessivo del servizio, di cui € 575,00 per il servizio di trasporto di 25 passeggeri dall'aeroporto di Olbia agli Hotel Grande Baia, Matta Village, Janna e sole il
9.7.2017 alle ore 15,00 e 15,10; € 500,00 per il servizio di trasporto di 16 passeggeri per lo stesso giorno dagli Hotel Matta Village, Baia dei Pini, Janna e Sole per l'aeroporto di
Olbia tra le ore 12,45 e le ore 13,20; € 750,00 per il servizio di trasporto di 19 passeggeri dall'aeroporto di Olbia agli Hotel Matta Village e Janna e Sole per il giorno
16.7.2017 alle ore 4,35; € 1.162,50 per il servizio di trasporto di 7 passeggeri con un bus per 16 persone per il giorno 30.7.2017 alle ore 1,50 dall'Hotel Cala Gonone Beach
Village all'aeroporto di Olbia (v. tabella 1 rel. Ctu).
Considerato che il decreto ingiuntivo ha per oggetto la somma inferiore di €
2.319,5, dev'essere respinta, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione avanzata dalla parte appellata.
2) Le spese di lite inerenti il presente giudizio e quello di primo grado vanno poste a carico di in applicazione del principio della soccombenza. Le spese Controparte_1
di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in riforma della sentenza n. 255/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, così provvede:
- respinge l'opposizione avanzata dalla SE Viaggi di SE RE;
- condanna la parte appellata a corrispondere a favore dell'attore appellante le spese di lite inerenti il giudizio di primo grado, liquidate in € 633,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali, e le spese di lite inerenti il presente giudizio, liquidate €
1.278,00 per compensi, € 174,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte appellata.
Così deciso in Nuoro, il 1° giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, sezione civile, in persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 28.07.2022 e segnata al n. 838/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. ), nella qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'avv. Valentina Massara, elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Caucaso n. 21,
ATTORE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in qualità di titolare della Ditta Controparte_1 C.F._2 individuale denominata “SE Viaggi di SE RE”, con il patrocinio dell'avv. Gino Derosas, elettivamente domiciliato in Nuoro, via J.P. Sartre 4
CONVENUTO APPELLATO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 255/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, con cui è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 190/2020, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 190/2020 del
23.12.2010; la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
in via istruttoria ammettersi la prova per testi dedotta.
La parte attrice ha dedotto che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere non attendibili le testimonianze rese per il rapporto di parentela o per essere dipendenti della ditta e nel ritenere attendibile l'interrogatorio formale dell'appellato; che il giudice ha
Pag. 1 di 7 errato nel ritenere che la fattura nel 2017 sia stata pretesa a distanza di oltre tre anni in quanto la ditta ha sollecitato il pagamento il 9.3.2018, il 3.5.2018 e l'11.5.2018; che il giudice ha omesso di trascurare la copia delle commesse e le comunicazioni intercorse tra le parti;
che i testi hanno confermato l'esecuzione del servizio di noleggio autobus con conducente nei giorni 9, 16, 30.7.2017; che il giudice ha errato là dove ha sostenuto che gli autisti non sono in grado di precisare se nelle tre giornate di luglio di cui alla fattura imputata abbiano svolto dei servizi di trasporto passeggeri, in quale tratta e su interesse di quale soggetto committente;
che è interesse dell'appellante insistere sull'audizione di ulteriori testi.
Con comparsa depositata il 18.10.2022 si è costituito in giudizio CP_1
in qualità di titolare della Ditta SE Viaggi di SE RE, il quale
[...]
ha chiesto il rigetto dell'appello.
Svolta la prova per testi, all'udienza del 14.11.2023 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Con ordinanza del 20.4.2024, il giudice, ritenuta la rilevanza e ammissibilità della ctu per la determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto sulla base delle tariffe e degli usi, ha rimesso la causa sul ruolo.
Svolta la ctu, all'udienza del 10.12.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) L'appello avanzato dalla parte attrice è fondato e va accolto.
Come risulta dalla documentazione prodotta, tramite decreto ingiuntivo del
23.12.2020 il Giudice di Pace di Nuoro ha ingiunto alla SE Viaggi di SE
RE il pagamento a favore della ditta individuale della Parte_1 somma di € 2.319,35 a titolo di compenso per il servizio di noleggio autobus GT nei giorni 9, 16 e 30 luglio 2017. In sede di comparsa di costituzione la parte opposta ha precisato che la SE Viaggi ha affidato a il trasporto passeggeri Controparte_2 dall'aeroporto di Olbia alle strutture alberghiere e viceversa, su richiesta di CP_1
che, preventivamente, inviava tramite messaggio il report con il numero dei
[...]
passeggeri, le generalità, il numero di volo, il punto di ritiro, la destinazione ed eventuali richieste speciali, come il seggiolino;
che l'8.7.2017 ha Controparte_1
Pag. 2 di 7 chiesto un servizio bus 30 posti per 25 passeggeri dall'aeroporto di Olbia all'Hotel
Grande Baia, Hotel Matta Village, Hotel Janna e Sole e un servizio bus 24 posti per il trasporto di 16 passeggeri dagli Hotel Matta Village, Hotel Baia Dei Pini, Hotel Janna e
Sole all'aeroporto di Olbia per la giornata del 9.7.2017; che il 15.7.2017 sono stati richiesti 5 servizi da eseguire il 16.7.2017 per i quali sono stati messi a disposizione bus da 24 posti, da 30 posti e da 16 posti;
che il 29.7.2017 è stato richiesto un servizio per il
30.7.2017 con un bus di 16 posti per il trasferimento dei passeggeri dall'Hotel Cala
Gonone Beach Village all'aeroporto di Olbia, specificando la necessità di un seggiolino;
che il sig. ha messo a disposizione il mezzo sulla base del numero dei Pt_1 passeggeri indicati e l'autista; che i viaggi sono stati effettuati dai dipendenti Parte_2
e .
[...] Persona_1
ha eccepito di non aver mai noleggiato alcun automezzo dalla Controparte_1
ditta opposta.
Sotto il profilo giuridico va evidenziato che, ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più
d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito (Cass., n. 315/2024; Cass., n.
12971/2018).
Nel caso di specie, tutti i testi escussi hanno confermato la sussistenza di un rapporto professionale tra e : Controparte_1 Parte_1 Persona_2
, dipendente della ditta PL, ha dichiarato che il sig. telefonava in
[...] CP_1
ufficio per la programmazione dei servizi di trasporto con conducente per il giorno successivo. Al telefono rispondeva lei e passava la telefonata ad , moglie Persona_3
del titolare, o allo stesso se era in ufficio. Il mandava il report con la Pt_1 CP_1
programmazione dei servizi tramite whatsapp o tramite mail. Analoghe dichiarazioni sono state rese da . Il teste ha confermato di aver Testimone_1 Persona_1
svolto, come autista dipendente della ditta PL, il servizio di trasporto dei passeggeri dalle strutture alberghiere all'aeroporto di Olbia e viceversa anche per conto del sig. Lo stesso ha affermato che il sig. gli comunicava per telefono CP_1 CP_1
eventuali variazioni sui trasporti da eseguire per suo conto e che aveva nella sua disponibilità il numero di telefono del per riferire eventuali problemi sui CP_1
Pag. 3 di 7 trasporti da compiere. Dichiarazioni conformi sono state rese dal teste , Persona_3
dipendente della Ditta PL e coniuge del titolare.
Secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta dalla parte appellante, la ha commissionato al il servizio di trasporto di 25 passeggeri CP_3 CP_1
dall'aeroporto di Olbia agli Hotel Grande Baia, Matta Village, Janna e sole per il giorno
9.7.2017 alle ore 15,00 e 15,10 e il servizio di trasporto di 16 passeggeri per lo stesso giorno dagli Hotel Matta Village, Baia dei Pini, Janna e Sole per l'aeroporto di Olbia tra le ore 12,45 e le ore 13,20; il servizio di trasporto di 19 passeggeri dall'aeroporto di
Olbia agli Hotel Matta Village e Janna e Sole per il giorno 16.7.2017 alle ore 4,35; il servizio di trasporto di 7 passeggeri con un bus per 16 persone per il giorno 30.7.2017 alle ore 1,50 dall'Hotel Cala Gonone Beach Village all'aeroporto di Olbia. Tali report risultano trasmessi all'utenza telefonica della ditta PL (v. doc. 3 comparsa fasc. 1° grado). Pt_1
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione richiamata, deve ritenersi dimostrato che nelle date sopra indicate la parte appellante abbia svolto tramite suoi dipendenti il servizio di trasporto passeggeri con mezzi di sua proprietà dall'aeroporto di Olbia agli alberghi e viceversa su incarico di Controparte_1
l'assoluta mancanza di rapporti professionali dalle parti sostenuta dall'opponente è stata smentita da tutti i testimoni, della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare. In particolare, in ordine all'inattendibilità del teste sostenuta dal giudice di Persona_3
primo grado, va rilevato che in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass., n. 6001/2023). Nel caso di specie non sussistono ulteriori elementi che consentano di dubitare dell'attendibilità del teste, le cui dichiarazioni, peraltro, sono state confermate anche dagli altri testimoni e appaiono corrispondenti alla documentazione prodotta. Va evidenziato, inoltre, che la disponibilità dei report da parte della ditta da cui risulta il conferimento dell'incarico del trasporto passeggeri Pt_1 ad opera della a favore dell'opponente non può essere giustificata se non CP_3 dall'avvenuta trasmissione degli stessi dallo stesso CP_1
Pag. 4 di 7 Ciò premesso va evidenziato che la parte opponente ha contestato le condizioni economiche e le tariffe applicate dalla parte opposta: in prima udienza, all'esito della produzione dei documenti allegati alla comparsa, ha contestato Controparte_1
l'omessa indicazione dei parametri economici e tariffari. Nella sentenza impugnata il giudice di pace ha rilevato l'impossibilità di determinare il costo effettivo del servizio vantato dal creditore e la mancata allegazione dei parametri in base ai quali determinare il compenso. In sede di impugnazione la ditta PL ha rilevato che “non è previsto un canone periodico di noleggio, ma la pattuizione del compenso sulla base del numero dei servizi, del personale impiegato e dei mezzi impegnati, convenuti in € 2.108,50 oltre
IVA”.
Dalla documentazione prodotta, risulta l'indicazione della tariffa BB1 solo per il trasporto eseguito il 30.7.2015.
Ciò premesso, va preliminarmente evidenziato che il contratto in esame, con cui la ditta si è obbligata ad eseguire tramite suoi dipendenti il servizio di Parte_1
trasporto passeggeri con mezzi di sua proprietà dall'aeroporto di Olbia agli alberghi e viceversa su incarico di va qualificato come contratto di appalto. Controparte_1
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il contratto di appalto ha per oggetto un facere, il quale può concretarsi nel compimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso un corrispettivo;
esso inoltre è contrassegnato dall'esistenza di un'organizzazione ad impresa presso l'appaltatore e dal carico esclusivo del rischio economico nella persona del medesimo;
invece si ha contratto di trasporto quando un soggetto si obbliga nei confronti di altro soggetto a trasferire persone e cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del trasporto e dell'organizzazione dello stesso
(Cass., n. 11430/1992). In particolare, allorchè le pattuizioni tra le parti abbiano per oggetto non già il godimento dell'automezzo, bensì la prestazione dei trasporti, presi in considerazione nel loro risultato, il rapporto si inquadra nello schema dell'appalto.
Considerato che, nel caso in esame, la prestazione della ditta appellante è consistita, non nel godimento dell'automezzo, ma nell'esecuzione di più servizi di trasporto, con la propria organizzazione, propri mezzi e dipendenti, delle persone presso le strutture alberghiere, deve ritenersi che il contratto debba essere qualificato come appalto di servizi.
Pag. 5 di 7 Secondo quanto dispone l'art. 1657, c.c., in materia di appalto “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, né hanno stabilito il modo di determinarla essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza
è determinata dagli usi”.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il potere, conferito al giudice dall'art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass. n. 17959 del 2016). Tuttavia, una volta che le opere eseguite dall'appaltatore siano state, sia pur in parte, dimostrate in giudizio, il giudice di merito, accertato che le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo dovuto all'appaltatore né il modo di determinarlo, “non può, evidentemente, sottrarsi al proprio dovere di determinare il corrispettivo della misura conseguentemente dovuta, avendo riguardo, a norma dell'art. 1657 c.c., alle tariffe esistenti o agli usi, ovvero, in mancanza, procedendo direttamente alla relativa determinazione” (Cass., n. 33575/2021).
Alla luce di tali principi, essendo stato dimostrato che la ditta ha eseguito Pt_1
su incarico del sig. il servizio di trasporto di 25 passeggeri dall'aeroporto di CP_1
Olbia agli Hotel Grande Baia, Matta Village, Janna e sole il 9.7.2017 alle ore 15,00 e
15,10; il servizio di trasporto di 16 passeggeri per lo stesso giorno dagli Hotel Matta
Village, Baia dei Pini, Janna e Sole per l'aeroporto di Olbia tra le ore 12,45 e le ore
13,20; il servizio di trasporto di 19 passeggeri dall'aeroporto di Olbia agli Hotel Matta
Village e Janna e Sole per il giorno 16.7.2017 alle ore 4,35; il servizio di trasporto di 7 passeggeri con un bus per 16 persone per il giorno 30.7.2017 alle ore 1,50 dall'Hotel
Cala Gonone Beach Village all'aeroporto di Olbia, si ritiene che il corrispettivo debba essere determinato, come indicato dal ctu, mediante l'applicazione della tariffa in uso in
Sardegna che prevede un costo al chilometro di 2,5 euro, da calcolarsi a partire dalla sede della società di trasporto, con l'arrivo a destinazione e successivo rientro in sede con la previsione di una maggiorazione del 50% in caso di viaggio notturno.
Pag. 6 di 7 Considerata la distanza chilometrica percorsa e la definizione del sovraprezzo del
50% per le tratte effettuate in orario notturno, il ctu ha quantificato in € 2.987,50 il costo complessivo del servizio, di cui € 575,00 per il servizio di trasporto di 25 passeggeri dall'aeroporto di Olbia agli Hotel Grande Baia, Matta Village, Janna e sole il
9.7.2017 alle ore 15,00 e 15,10; € 500,00 per il servizio di trasporto di 16 passeggeri per lo stesso giorno dagli Hotel Matta Village, Baia dei Pini, Janna e Sole per l'aeroporto di
Olbia tra le ore 12,45 e le ore 13,20; € 750,00 per il servizio di trasporto di 19 passeggeri dall'aeroporto di Olbia agli Hotel Matta Village e Janna e Sole per il giorno
16.7.2017 alle ore 4,35; € 1.162,50 per il servizio di trasporto di 7 passeggeri con un bus per 16 persone per il giorno 30.7.2017 alle ore 1,50 dall'Hotel Cala Gonone Beach
Village all'aeroporto di Olbia (v. tabella 1 rel. Ctu).
Considerato che il decreto ingiuntivo ha per oggetto la somma inferiore di €
2.319,5, dev'essere respinta, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione avanzata dalla parte appellata.
2) Le spese di lite inerenti il presente giudizio e quello di primo grado vanno poste a carico di in applicazione del principio della soccombenza. Le spese Controparte_1
di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in riforma della sentenza n. 255/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, così provvede:
- respinge l'opposizione avanzata dalla SE Viaggi di SE RE;
- condanna la parte appellata a corrispondere a favore dell'attore appellante le spese di lite inerenti il giudizio di primo grado, liquidate in € 633,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali, e le spese di lite inerenti il presente giudizio, liquidate €
1.278,00 per compensi, € 174,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte appellata.
Così deciso in Nuoro, il 1° giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
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