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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 67/2024 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione Commerciale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.06.2025 ed all'esito del successivo parere espresso dal Commissario dopo richiesta del Tribunale del 03.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 67/2024 di omologazione del concordato preventivo proposto da
Parte_1
* * *
Con ricorso depositato il 22.03.2024, la ha proposto domanda prenotativa di Parte_1 concordato e, successivamente, dopo la concessione di proroga con provvedimento del
17.06.2024, nel termine assegnato, con ricorso depositato il 06.08.2024, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo a cui, in data 11.11.2024, sono seguiti i chiarimenti richiesti con provvedimento datato 21.10.2024.
Si tratta di un concordato con continuità aziendale diretta.
In particolare, è stato previsto l'apporto delle risorse che si generanno dalla continuità diretta, stimate nella misura di € 2 milioni (in particolare, sono indicate le seguenti somme da realizzarsi nei cinque anni di durata del piano: € 153.332 nel corso dell'anno 2024; €
433.497,00 nel corso dell'anno 2025; € 432.598,00 nel corso dell'anno 2026; € 519.634,00 nel corso dell'anno 2027 ed € 619.135,00 nel corso dell'anno 2028); è stata prevista la formazione, inizialmente di 15 classi, poi divenute 16 (una delle quali, la n. 7, in corso di procedimento, divenuta inesistente per sopravvenuto pagamento del debito previdenziale)
e la società ha proposto il pagamento nei seguenti modi: “Nei limiti del valore di liquidazione (€ 1.473.720) mediante l'applicazione della APR si propone: • il pagamento integrale delle spese di giustizia (€ 125.000) (non votante); • il pagamento integrale degli oneri prededucibili (€ 203.580) (non votante); • il pagamento parziale del creditore ipotecario (€ 716.758) (rif. classe 1); • il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.1 c.c. (€ 231.937) (rif. classe 2); • il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.2 c.c. (€ 192.300) (rif. classe 3); • il pagamento integrale (nei limiti del valore di liquidazione) dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.5 c.c. (€ 4.415) (rif. classe 4); Attraverso il surplus da continuità (€ 526.280) mediante l'applicazione della RPR si propone: • il pagamento parziale (9,00%) (per il valore eccedente quello di liquidazione) dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.5
c.c. (€ 7.425) (rif. classe 5); • il pagamento parziale (8,30%) dei creditori privilegiati ex
L. 662/96 (€ 100.807) (rif. classe 6); • il pagamento parziale (7,00%) del creditore NP
(€ 1.038) (rif. classe 7); il pagamento parziale (6,00%) del creditore Agenzia TE (€
23.062) (rif. classe 8); • il pagamento parziale (5,20%) (per il valore eccedente quello di liquidazione) dei creditori ipotecari (€ 90.241) (rif. classe 9); • il pagamento parziale
(5,20%) delle banche chirografarie (€ 58.291) (rif. classe 10); • il pagamento parziale
(5,20%) dei fornitori chirografari di beni (€ 44.436) (rif. classe 11); • il pagamento parziale (5,20%) dei fornitori chirografari di servizi (€ 195.988) (rif. classe 12); • il pagamento parziale (5,20%) dei fornitori chirografari di consulenze professionali (€
3.453) (rif. classe 13); • il pagamento parziale (5,20%) delle imprese minori (€ 755) (rif. classe 14); • il pagamento parziale (5,20%) delle associazioni di categoria (€ 783) (rif. classe 15)”; inoltre – con particolare riferimento alla destinazione delle somme accantonate nel “fondo sopravvenienza debiti” creato in molte classi – ha chiarito che: “Qualora dovessero essere confermate integralmente le suddette rettifiche/passività (pari ad €
2.796.319,85), le corrispondenti assegnazioni (pari a € 175.679,00) saranno ripartite tra le classi di riferimento di ciascun fondo. … Viceversa, qualora le pretese creditorie dovessero mutare, da potenziali in insussistenti (e le conseguenti rettifiche dovessero essere azzerate) si libererebbero risorse per pari importo (di € 175.679,00) che verrebbero così ripartite tra i creditori: Nello specifico: - quanto ad € 30.000 saranno distribuiti secondo le regole della priorità assoluta (poiché tale somma rientra nel valore di liquidazione); quindi, a favore delle cooperative e delle imprese artigiane (classi 5 e 6); - quanto ad € 145.679 saranno distribuiti secondo le regole della priorità relativa (poiché eccedenti il valore di liquidazione); quindi, e in egual misura, a favore dei creditori chirografari incapienti (classi dalla 9 a seguire per le quali tutte il piano prevede una percentuale di soddisfacimento del 5,20%. La detta percentuale del 5,20% è soggetta a potenziale incremento qualora le rettifiche dovessero essere azzerate per insussistenza dei relativi debiti potenziali.)”; infine, dopo i chiarimenti, è stata aggiunta la classe n. 16
“fondo contenzioso GSE”.
All'esito delle operazioni di voto, hanno votato a favore n. 8 classi su 15 (divenute 15, come detto, per il venir meno della classe n. 7 per sopravvenuto pagamento del debito previdenziale).
Non essendo stata raggiunta l'unanimità dei creditori, la ha, quindi, proposto Parte_1 ricorso ex art. 112, c. 2, CCII chiedendo l'omologa del concordato preventivo.
È stata fissata l'udienza del 24.06.2025 per decidere su tale ricorso.
Prima dell'udienza si sono costituiti in giudizio i creditori GSE, Controparte_1
e , opponendosi alla richiesta di omologa.
[...] Controparte_2
All'esito dell'udienza, il Collegio si è riservato di decidere.
Il GSE, in particolare, ha richiamato i motivi di opposizione espressi in sede di voto (“in sintesi: (i) ammontare del credito da soddisfarsi insufficiente;
(ii) posizione creditoria inadeguata alla classe;
(iii) tutele, garanzie e privilegi insussistenti”) ed ha aggiunto che, con provvedimento del 29.05.2025, sono stati rimodulati i flussi di cassa, effettuando una
“compensazione impropria”, sottratta alle limitazioni concorsuali;
di conseguenza, ha dedotto la non convenienza del piano per non essere stati correttamente considerati i flussi di cassa futuri.
ha dedotto l'eccessiva svalutazione dell'attivo Controparte_1 patrimoniale effettuata dalla società nel presentare il piano, ha evidenziato l'assenza di idonee garanzie circa le iniziative volte all'incremento dell'attività (che comporterebbe un aumento del profitto), ha sostenuto la mancanza di convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.
L – con memoria depositata tardivamente – ha contestato la Controparte_2 fattibilità finanziaria del piano: ha messo in evidenza la notevole differenza tra l'entità della svalutazione dei macchinari e le somme messe a disposizione del piano per gli investimenti e gli ammodernamenti (la svalutazione è di € euro 4.837.551,00 e la somma messa a disposizione del piano è di € 500.000,00). Il Commissario ha evidenziato, con riferimento alla memoria di GSE, che l'opposizione all'omologa è “carente dei requisiti sostanziali e strutturali, dal momento che esulano dalla cognizione del giudice delegato le questioni afferenti all'accertamento della sussistenza, dell'ammontare, nonché della gradazione dei crediti inseriti nella proposta concordataria”; ha concluso sostenendo che “non ritiene di dover condividere le censure manifestate nella memoria di costituzione e opposizione all'omologa depositata da
[...]
poiché carente dei requisiti espressamente previsti dalla normativa regolamentare, CP_3 per come declinati dalla giurisprudenza maggioritaria, nonché afferente a circostanze che parrebbero esulare dall'ambito di cognizione e operatività del procedimento di omologazione”.
Con provvedimento del 03.07.2025, è stato richiesto al Commissario di integrare il parere, fornendo chiarimenti sui seguenti aspetti, necessari per la valutazione sulla fattibilità economica del piano, anche alla luce dei provvedimenti sopravvenuti:
“- l'incidenza del provvedimento del 29.05.2025 del GSE sui flussi finanziari e sulla possibilità di garantire l'attivo concordatario;
- la sussistenza di strumenti alternativi che consentano di garantire le entrate necessarie per la formazione dell'attivo concordatario messo a disposizione (all'udienza del
24.06.2025, si è fatto riferimento a forme di incentivi)”.
Con parere depositato il 15.07.2025, il Commissario ha ribadito l'essenzialità dei flussi derivanti dal pagamento dell'energia da parte del GSE e, con riferimento al secondo profilo, ha dedotto che gli “strumenti alternativi” – a dire della società – sarebbero rappresentati dalla “Convenzione BIO PMG” che è sostanzialmente un rinnovo della convenzione oggi in essere tra e GSE, con l'aggiunta di un articolo che prevede Pt_1 espressamente la compensazione “impropria” nel caso di incentivi indebitamente erogati all'operatore, anche se riguardanti rapporti precedenti ai BIO-PMG.
In data 19.08.2025, il Commissario ha depositato copia dell'ordinanza del TAR Lazio del 06.08.2025 che ha respinto l'istanza cautelare sostenendo che: “le questioni sollevate nell'impugnativa debbano essere approfondite in sede di merito …(udienza pubblica del
15 ottobre 2025); - la rilevanza dell'esito della richiesta di sospensiva rispetto all'omologazione del concordato preventivo … sia una circostanza superabile alla luce della possibilità di attendere l'imminente esito del giudizio e, comunque, della valenza non decisiva dell'importo oggetto di compensazione impropria, se rapportato alla complessiva situazione debitoria;
- il danno lamentato rivesta carattere patrimoniale e, come tale, sia sempre ristorabile, dovendo tale tipologia di pregiudizio, a fronte di risorse pubbliche scarse e della necessità di assicurare il corretto funzionamento dei regimi di sostegno, essere valutato con particolare rigore al fine di evitare l'incameramento di somme di cui non è certa la spettanza da parte del soggetto responsabile dell'impianto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve partirsi dalla considerazione che, nel caso di specie, la maggioranza delle classi ha votato a favore della proposta concordataria.
Il Tribunale, in questa sede, è chiamato a verificare i presupposti per l'ammissibilità del concordato, la conformità alla legge del piano proposto (intesa come rispetto di regole processuali e sostanziali), le ragionevoli prospettive del concordato di impedire o superare l'insolvenza (art. 112, c. 1 e 2 CCII), e – nel caso di concordato in continuità aziendale, in ipotesi di opposizione di un creditore che eccepisca il difetto di convenienza della proposta
– l'idoneità del concordato a soddisfare il credito in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 112, c.3 CCII).
Nel caso di specie, appare opportuno partire dall'esame della sussistenza o meno di prospettive di superamento dell'insolvenza, tenuto conto che la questione più complessa riguarda i flussi derivanti dal funzionamento dell'impianto e, quindi, il pagamento del corrispettivo da parte del GSE.
Per una migliore comprensione della questione, è opportuna una breve ricostruzione cronologica della vicenda.
Con provvedimento reso il 22.04.2025, è stato disposto lo scioglimento di un contratto
(già sospeso con provvedimento del 16.07.2024) con cui i crediti della società verso il GSE erano stati ceduti a FI SP (oggi ); lo scioglimento è avvenuto sulla base CP_4 della considerazione che “la prosecuzione di tale contratto non è funzionale con le previsioni del piano che la ha predisposto, visto che lo stesso si fonda sulla Parte_1 prosecuzione dell'attività di impresa e, quindi, sulla produzione di energia, con la conseguenza che le entrate provenienti dal GSE sono quelle su cui si fonda l'attivo concordatario”.
Dopo tale provvedimento, però, si è posto un ulteriore problema che ha inciso sulla garanzia della continuità dei flussi;
difatti, il GSE ha adottato il provvedimento del
29.05.2025 con cui si è comunicato quanto segue: “in virtù dei poteri conferiti al GSE sono disposte le dovute e obbligatorie operazioni di ridefinizione delle partite di dare/avere …
e che a valle delle suddette operazioni (“compensazione impropria”) effettuate risulta, ad oggi, un saldo a credito complessivo pari ad euro 2.391.090,42. Inoltre, si comunica che il GSE, in attuazione di quanto precede, eseguirà ulteriori operazioni economiche (“compensazione impropria”) rispetto a quanto dovuto con i corrispettivi fatturati a debito”.
Tale provvedimento, impugnato dinanzi al TAR del Lazio, ha comportato un rischio per il piano concordatario che, come detto si fonda sui flussi della continuità aziendale e, quindi, sull'incameramento del corrispettivo della produzione di energia.
Si tratta, quindi, di vedere se tale provvedimento (al di là della sua legittimità nell'an e nel quantum, che sarà decisa dal Giudice Amministrativo, in quanto questione rientrante nella giurisdizione esclusiva) sia o meno opponibile alla procedura concordataria.
La regola nelle procedure concorsuali, in virtù di quanto previsto dall'art. 155 CCII, è che la compensazione è possibile solo se ha ad oggetto crediti sorti e scaduti prima dell'inizio della procedura concorsuale oppure se riguarda crediti non scaduti, ma sorti anteriormente alla data di apertura della procedura;
non può, invece, operare se riguarda crediti sorti dopo il sorgere della procedura.
Nel caso di specie, la compensazione (“impropria”, in quanto riguardante poste debitorie e creditorie nascenti dallo stesso rapporto) attiene a debiti della società verso GSE che sarebbero sorti prima del deposito del ricorso per concordato preventivo e crediti (derivanti dalla produzione di energia) sorti dopo il deposito del ricorso.
È evidente, pertanto, che tale compensazione non può essere opposta alla procedura concordataria;
ciò indipendentemente dall'esito del giudizio dinanzi al TAR che riguarda la legittimità in sé del provvedimento del GSE (nell'an e nel quantum); ciò a partire dal momento del deposito del ricorso per concordato.
Alcun rilievo ha, nel caso di specie, la giurisprudenza citata nella sua memoria dal GSE, poiché la stessa presuppone che nel contratto tra le parti vi sia un pactum de compensando: in tali ipotesi, infatti, posto che i contratti proseguono in caso di concordato, anche il pactum de compensando (come le altre clausole) è vincolante. Nel caso di specie, però, tale patto non vi è nel contratto tra e GSE, sicché non vi sono ragioni per derogare Pt_1 alle regole sopra riassunte.
Pertanto, essendo inopponibile al concordato il provvedimento del GSE, tenuto conto dei flussi come indicati nel piano e del parere del Commissario, deve ritenersi che il piano presenti idonee prospettive di risanamento dell'insolvenza.
Passando all'esame dei presupposti di cui all'art. 112, c. 1 CCII, il Tribunale deve appurare la “regolarità della procedura” (co. 1, lett. a), “l'esito della votazione” (comma
1, lett. b), l'“ammissibilità giuridica della proposta” (comma 1, lett. c), la “corretta formazione delle classi” (comma 1, lett. d) e l'effettivo rispetto della “parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e).
Su questi aspetti, non risultano problematiche e il Commissario, nelle varie relazioni depositate, ha sempre confermato la regolarità, la convenienza e la fattibilità – giuridica ed economico-finanziaria – della proposta.
Le osservazioni mosse dai creditori che si sono costituiti nel giudizio di omologa non appaiono idonee a mettere in discussione l'esistenza dei suddetti presupposti.
Con riferimento alle altre questioni sollevate dal GSE in sede di osservazioni al momento del voto, richiamate brevemente nella memoria prodotta in questa sede, va rilevato che la questione attinente l'an, il quantum e la gradazione del credito di GSE è questione da accertare dinanzi al giudice competente (TAR Lazio, nel caso di specie); tale principio è stato più volte espresso dalla S.C., da ultimo – ad esempio – con l'ordinanza n.
16970/2024; peraltro, nel caso di specie, già pende il giudizio dinanzi al TAR Lazio, nel quale è in corso di accertamento l'an ed il quantum della pretesa creditoria del GSE e, peraltro, non risulta che, in quella sede, sia stato posto un problema di gradazione.
Gli altri opponenti (l , peraltro, tardivamente) hanno contestato la Controparte_2 fattibilità e la convenienza, in modo assolutamente generico;
sicché, non possono che condividersi le valutazioni del Commissario che, invece, su tali aspetti ha espresso più volte parere positivo.
Non vi sono, pertanto, ragioni per non omologare la proposta di concordato formulata.
Con riferimento alla fase esecutiva del piano, appare opportuno fornire alcune indicazioni.
Innanzitutto, spetta al Commissario l'obbligo di verificare la regolarità e puntualità dei pagamenti, che saranno effettuati direttamente dalla società ai creditori Parte_1 concorsuali, consegnando al Commissario copia della relativa documentazione, dopo ogni pagamento.
A fronte di qualunque inadempienza della società debitrice, il Commissario dovrà diffidare la società ad adempiere nel termine di 30 giorni;
decorso invano tale termine, il
Commissario dovrà inviare lettera a tutti i creditori, segnalando l'inadempimento ed avvisandoli della possibilità di chiedere la risoluzione del concordato e la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Inoltre, il Commissario dovrà anche controllare l'andamento dei flussi della continuità, verificando che la società si attivi per l'avvio di tutte le azioni necessarie per il recupero dei crediti;
in particolare, il Commissario dovrà verificare che la società si attivi per il recupero delle somme indebitamente compensate dal GSE (essendo la compensazione non opponibile al concordato per quanto sopra detto), nonché per la ripresa dei pagamenti
“correnti.
Il Tribunale riserva la nomina del comitato dei creditori ex art. 114 CCII, previa acquisizione di disponibilità da parte degli stessi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, dovranno essere seguite le disposizioni di volta in volta date dal giudice delegato.
p.q.m.
letti gli artt. 48 e 112 CCII,
- omologa il concordato preventivo proposto da con ricorso del 06.08.2024, Parte_1 come successivamente integrato ed emendato e sopra riassunto;
- conferma la nomina del Commissario Giudiziale nella persona del prof. avv. Fernando
Greco;
- dispone che il concordato preventivo sia eseguito con i tempi e le modalità indicate in motivazione, nonché, per quanto non previsto, in conformità alle indicazioni del giudice delegato;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alla società debitrice, al
Commissario giudiziale ai creditori che si sono costituiti in fase di opposizione all'omologazione e al P.M., nonché di provvedere alla sua iscrizione al Registro delle
Imprese ex artt. 48, c. 5, CCII e a ogni altro adempimento di legge.
Lecce, 16 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Annafrancesca Capone dr.ssa Maria Gabriella Perrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione Commerciale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.06.2025 ed all'esito del successivo parere espresso dal Commissario dopo richiesta del Tribunale del 03.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 67/2024 di omologazione del concordato preventivo proposto da
Parte_1
* * *
Con ricorso depositato il 22.03.2024, la ha proposto domanda prenotativa di Parte_1 concordato e, successivamente, dopo la concessione di proroga con provvedimento del
17.06.2024, nel termine assegnato, con ricorso depositato il 06.08.2024, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo a cui, in data 11.11.2024, sono seguiti i chiarimenti richiesti con provvedimento datato 21.10.2024.
Si tratta di un concordato con continuità aziendale diretta.
In particolare, è stato previsto l'apporto delle risorse che si generanno dalla continuità diretta, stimate nella misura di € 2 milioni (in particolare, sono indicate le seguenti somme da realizzarsi nei cinque anni di durata del piano: € 153.332 nel corso dell'anno 2024; €
433.497,00 nel corso dell'anno 2025; € 432.598,00 nel corso dell'anno 2026; € 519.634,00 nel corso dell'anno 2027 ed € 619.135,00 nel corso dell'anno 2028); è stata prevista la formazione, inizialmente di 15 classi, poi divenute 16 (una delle quali, la n. 7, in corso di procedimento, divenuta inesistente per sopravvenuto pagamento del debito previdenziale)
e la società ha proposto il pagamento nei seguenti modi: “Nei limiti del valore di liquidazione (€ 1.473.720) mediante l'applicazione della APR si propone: • il pagamento integrale delle spese di giustizia (€ 125.000) (non votante); • il pagamento integrale degli oneri prededucibili (€ 203.580) (non votante); • il pagamento parziale del creditore ipotecario (€ 716.758) (rif. classe 1); • il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.1 c.c. (€ 231.937) (rif. classe 2); • il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.2 c.c. (€ 192.300) (rif. classe 3); • il pagamento integrale (nei limiti del valore di liquidazione) dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.5 c.c. (€ 4.415) (rif. classe 4); Attraverso il surplus da continuità (€ 526.280) mediante l'applicazione della RPR si propone: • il pagamento parziale (9,00%) (per il valore eccedente quello di liquidazione) dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.5
c.c. (€ 7.425) (rif. classe 5); • il pagamento parziale (8,30%) dei creditori privilegiati ex
L. 662/96 (€ 100.807) (rif. classe 6); • il pagamento parziale (7,00%) del creditore NP
(€ 1.038) (rif. classe 7); il pagamento parziale (6,00%) del creditore Agenzia TE (€
23.062) (rif. classe 8); • il pagamento parziale (5,20%) (per il valore eccedente quello di liquidazione) dei creditori ipotecari (€ 90.241) (rif. classe 9); • il pagamento parziale
(5,20%) delle banche chirografarie (€ 58.291) (rif. classe 10); • il pagamento parziale
(5,20%) dei fornitori chirografari di beni (€ 44.436) (rif. classe 11); • il pagamento parziale (5,20%) dei fornitori chirografari di servizi (€ 195.988) (rif. classe 12); • il pagamento parziale (5,20%) dei fornitori chirografari di consulenze professionali (€
3.453) (rif. classe 13); • il pagamento parziale (5,20%) delle imprese minori (€ 755) (rif. classe 14); • il pagamento parziale (5,20%) delle associazioni di categoria (€ 783) (rif. classe 15)”; inoltre – con particolare riferimento alla destinazione delle somme accantonate nel “fondo sopravvenienza debiti” creato in molte classi – ha chiarito che: “Qualora dovessero essere confermate integralmente le suddette rettifiche/passività (pari ad €
2.796.319,85), le corrispondenti assegnazioni (pari a € 175.679,00) saranno ripartite tra le classi di riferimento di ciascun fondo. … Viceversa, qualora le pretese creditorie dovessero mutare, da potenziali in insussistenti (e le conseguenti rettifiche dovessero essere azzerate) si libererebbero risorse per pari importo (di € 175.679,00) che verrebbero così ripartite tra i creditori: Nello specifico: - quanto ad € 30.000 saranno distribuiti secondo le regole della priorità assoluta (poiché tale somma rientra nel valore di liquidazione); quindi, a favore delle cooperative e delle imprese artigiane (classi 5 e 6); - quanto ad € 145.679 saranno distribuiti secondo le regole della priorità relativa (poiché eccedenti il valore di liquidazione); quindi, e in egual misura, a favore dei creditori chirografari incapienti (classi dalla 9 a seguire per le quali tutte il piano prevede una percentuale di soddisfacimento del 5,20%. La detta percentuale del 5,20% è soggetta a potenziale incremento qualora le rettifiche dovessero essere azzerate per insussistenza dei relativi debiti potenziali.)”; infine, dopo i chiarimenti, è stata aggiunta la classe n. 16
“fondo contenzioso GSE”.
All'esito delle operazioni di voto, hanno votato a favore n. 8 classi su 15 (divenute 15, come detto, per il venir meno della classe n. 7 per sopravvenuto pagamento del debito previdenziale).
Non essendo stata raggiunta l'unanimità dei creditori, la ha, quindi, proposto Parte_1 ricorso ex art. 112, c. 2, CCII chiedendo l'omologa del concordato preventivo.
È stata fissata l'udienza del 24.06.2025 per decidere su tale ricorso.
Prima dell'udienza si sono costituiti in giudizio i creditori GSE, Controparte_1
e , opponendosi alla richiesta di omologa.
[...] Controparte_2
All'esito dell'udienza, il Collegio si è riservato di decidere.
Il GSE, in particolare, ha richiamato i motivi di opposizione espressi in sede di voto (“in sintesi: (i) ammontare del credito da soddisfarsi insufficiente;
(ii) posizione creditoria inadeguata alla classe;
(iii) tutele, garanzie e privilegi insussistenti”) ed ha aggiunto che, con provvedimento del 29.05.2025, sono stati rimodulati i flussi di cassa, effettuando una
“compensazione impropria”, sottratta alle limitazioni concorsuali;
di conseguenza, ha dedotto la non convenienza del piano per non essere stati correttamente considerati i flussi di cassa futuri.
ha dedotto l'eccessiva svalutazione dell'attivo Controparte_1 patrimoniale effettuata dalla società nel presentare il piano, ha evidenziato l'assenza di idonee garanzie circa le iniziative volte all'incremento dell'attività (che comporterebbe un aumento del profitto), ha sostenuto la mancanza di convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.
L – con memoria depositata tardivamente – ha contestato la Controparte_2 fattibilità finanziaria del piano: ha messo in evidenza la notevole differenza tra l'entità della svalutazione dei macchinari e le somme messe a disposizione del piano per gli investimenti e gli ammodernamenti (la svalutazione è di € euro 4.837.551,00 e la somma messa a disposizione del piano è di € 500.000,00). Il Commissario ha evidenziato, con riferimento alla memoria di GSE, che l'opposizione all'omologa è “carente dei requisiti sostanziali e strutturali, dal momento che esulano dalla cognizione del giudice delegato le questioni afferenti all'accertamento della sussistenza, dell'ammontare, nonché della gradazione dei crediti inseriti nella proposta concordataria”; ha concluso sostenendo che “non ritiene di dover condividere le censure manifestate nella memoria di costituzione e opposizione all'omologa depositata da
[...]
poiché carente dei requisiti espressamente previsti dalla normativa regolamentare, CP_3 per come declinati dalla giurisprudenza maggioritaria, nonché afferente a circostanze che parrebbero esulare dall'ambito di cognizione e operatività del procedimento di omologazione”.
Con provvedimento del 03.07.2025, è stato richiesto al Commissario di integrare il parere, fornendo chiarimenti sui seguenti aspetti, necessari per la valutazione sulla fattibilità economica del piano, anche alla luce dei provvedimenti sopravvenuti:
“- l'incidenza del provvedimento del 29.05.2025 del GSE sui flussi finanziari e sulla possibilità di garantire l'attivo concordatario;
- la sussistenza di strumenti alternativi che consentano di garantire le entrate necessarie per la formazione dell'attivo concordatario messo a disposizione (all'udienza del
24.06.2025, si è fatto riferimento a forme di incentivi)”.
Con parere depositato il 15.07.2025, il Commissario ha ribadito l'essenzialità dei flussi derivanti dal pagamento dell'energia da parte del GSE e, con riferimento al secondo profilo, ha dedotto che gli “strumenti alternativi” – a dire della società – sarebbero rappresentati dalla “Convenzione BIO PMG” che è sostanzialmente un rinnovo della convenzione oggi in essere tra e GSE, con l'aggiunta di un articolo che prevede Pt_1 espressamente la compensazione “impropria” nel caso di incentivi indebitamente erogati all'operatore, anche se riguardanti rapporti precedenti ai BIO-PMG.
In data 19.08.2025, il Commissario ha depositato copia dell'ordinanza del TAR Lazio del 06.08.2025 che ha respinto l'istanza cautelare sostenendo che: “le questioni sollevate nell'impugnativa debbano essere approfondite in sede di merito …(udienza pubblica del
15 ottobre 2025); - la rilevanza dell'esito della richiesta di sospensiva rispetto all'omologazione del concordato preventivo … sia una circostanza superabile alla luce della possibilità di attendere l'imminente esito del giudizio e, comunque, della valenza non decisiva dell'importo oggetto di compensazione impropria, se rapportato alla complessiva situazione debitoria;
- il danno lamentato rivesta carattere patrimoniale e, come tale, sia sempre ristorabile, dovendo tale tipologia di pregiudizio, a fronte di risorse pubbliche scarse e della necessità di assicurare il corretto funzionamento dei regimi di sostegno, essere valutato con particolare rigore al fine di evitare l'incameramento di somme di cui non è certa la spettanza da parte del soggetto responsabile dell'impianto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve partirsi dalla considerazione che, nel caso di specie, la maggioranza delle classi ha votato a favore della proposta concordataria.
Il Tribunale, in questa sede, è chiamato a verificare i presupposti per l'ammissibilità del concordato, la conformità alla legge del piano proposto (intesa come rispetto di regole processuali e sostanziali), le ragionevoli prospettive del concordato di impedire o superare l'insolvenza (art. 112, c. 1 e 2 CCII), e – nel caso di concordato in continuità aziendale, in ipotesi di opposizione di un creditore che eccepisca il difetto di convenienza della proposta
– l'idoneità del concordato a soddisfare il credito in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 112, c.3 CCII).
Nel caso di specie, appare opportuno partire dall'esame della sussistenza o meno di prospettive di superamento dell'insolvenza, tenuto conto che la questione più complessa riguarda i flussi derivanti dal funzionamento dell'impianto e, quindi, il pagamento del corrispettivo da parte del GSE.
Per una migliore comprensione della questione, è opportuna una breve ricostruzione cronologica della vicenda.
Con provvedimento reso il 22.04.2025, è stato disposto lo scioglimento di un contratto
(già sospeso con provvedimento del 16.07.2024) con cui i crediti della società verso il GSE erano stati ceduti a FI SP (oggi ); lo scioglimento è avvenuto sulla base CP_4 della considerazione che “la prosecuzione di tale contratto non è funzionale con le previsioni del piano che la ha predisposto, visto che lo stesso si fonda sulla Parte_1 prosecuzione dell'attività di impresa e, quindi, sulla produzione di energia, con la conseguenza che le entrate provenienti dal GSE sono quelle su cui si fonda l'attivo concordatario”.
Dopo tale provvedimento, però, si è posto un ulteriore problema che ha inciso sulla garanzia della continuità dei flussi;
difatti, il GSE ha adottato il provvedimento del
29.05.2025 con cui si è comunicato quanto segue: “in virtù dei poteri conferiti al GSE sono disposte le dovute e obbligatorie operazioni di ridefinizione delle partite di dare/avere …
e che a valle delle suddette operazioni (“compensazione impropria”) effettuate risulta, ad oggi, un saldo a credito complessivo pari ad euro 2.391.090,42. Inoltre, si comunica che il GSE, in attuazione di quanto precede, eseguirà ulteriori operazioni economiche (“compensazione impropria”) rispetto a quanto dovuto con i corrispettivi fatturati a debito”.
Tale provvedimento, impugnato dinanzi al TAR del Lazio, ha comportato un rischio per il piano concordatario che, come detto si fonda sui flussi della continuità aziendale e, quindi, sull'incameramento del corrispettivo della produzione di energia.
Si tratta, quindi, di vedere se tale provvedimento (al di là della sua legittimità nell'an e nel quantum, che sarà decisa dal Giudice Amministrativo, in quanto questione rientrante nella giurisdizione esclusiva) sia o meno opponibile alla procedura concordataria.
La regola nelle procedure concorsuali, in virtù di quanto previsto dall'art. 155 CCII, è che la compensazione è possibile solo se ha ad oggetto crediti sorti e scaduti prima dell'inizio della procedura concorsuale oppure se riguarda crediti non scaduti, ma sorti anteriormente alla data di apertura della procedura;
non può, invece, operare se riguarda crediti sorti dopo il sorgere della procedura.
Nel caso di specie, la compensazione (“impropria”, in quanto riguardante poste debitorie e creditorie nascenti dallo stesso rapporto) attiene a debiti della società verso GSE che sarebbero sorti prima del deposito del ricorso per concordato preventivo e crediti (derivanti dalla produzione di energia) sorti dopo il deposito del ricorso.
È evidente, pertanto, che tale compensazione non può essere opposta alla procedura concordataria;
ciò indipendentemente dall'esito del giudizio dinanzi al TAR che riguarda la legittimità in sé del provvedimento del GSE (nell'an e nel quantum); ciò a partire dal momento del deposito del ricorso per concordato.
Alcun rilievo ha, nel caso di specie, la giurisprudenza citata nella sua memoria dal GSE, poiché la stessa presuppone che nel contratto tra le parti vi sia un pactum de compensando: in tali ipotesi, infatti, posto che i contratti proseguono in caso di concordato, anche il pactum de compensando (come le altre clausole) è vincolante. Nel caso di specie, però, tale patto non vi è nel contratto tra e GSE, sicché non vi sono ragioni per derogare Pt_1 alle regole sopra riassunte.
Pertanto, essendo inopponibile al concordato il provvedimento del GSE, tenuto conto dei flussi come indicati nel piano e del parere del Commissario, deve ritenersi che il piano presenti idonee prospettive di risanamento dell'insolvenza.
Passando all'esame dei presupposti di cui all'art. 112, c. 1 CCII, il Tribunale deve appurare la “regolarità della procedura” (co. 1, lett. a), “l'esito della votazione” (comma
1, lett. b), l'“ammissibilità giuridica della proposta” (comma 1, lett. c), la “corretta formazione delle classi” (comma 1, lett. d) e l'effettivo rispetto della “parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e).
Su questi aspetti, non risultano problematiche e il Commissario, nelle varie relazioni depositate, ha sempre confermato la regolarità, la convenienza e la fattibilità – giuridica ed economico-finanziaria – della proposta.
Le osservazioni mosse dai creditori che si sono costituiti nel giudizio di omologa non appaiono idonee a mettere in discussione l'esistenza dei suddetti presupposti.
Con riferimento alle altre questioni sollevate dal GSE in sede di osservazioni al momento del voto, richiamate brevemente nella memoria prodotta in questa sede, va rilevato che la questione attinente l'an, il quantum e la gradazione del credito di GSE è questione da accertare dinanzi al giudice competente (TAR Lazio, nel caso di specie); tale principio è stato più volte espresso dalla S.C., da ultimo – ad esempio – con l'ordinanza n.
16970/2024; peraltro, nel caso di specie, già pende il giudizio dinanzi al TAR Lazio, nel quale è in corso di accertamento l'an ed il quantum della pretesa creditoria del GSE e, peraltro, non risulta che, in quella sede, sia stato posto un problema di gradazione.
Gli altri opponenti (l , peraltro, tardivamente) hanno contestato la Controparte_2 fattibilità e la convenienza, in modo assolutamente generico;
sicché, non possono che condividersi le valutazioni del Commissario che, invece, su tali aspetti ha espresso più volte parere positivo.
Non vi sono, pertanto, ragioni per non omologare la proposta di concordato formulata.
Con riferimento alla fase esecutiva del piano, appare opportuno fornire alcune indicazioni.
Innanzitutto, spetta al Commissario l'obbligo di verificare la regolarità e puntualità dei pagamenti, che saranno effettuati direttamente dalla società ai creditori Parte_1 concorsuali, consegnando al Commissario copia della relativa documentazione, dopo ogni pagamento.
A fronte di qualunque inadempienza della società debitrice, il Commissario dovrà diffidare la società ad adempiere nel termine di 30 giorni;
decorso invano tale termine, il
Commissario dovrà inviare lettera a tutti i creditori, segnalando l'inadempimento ed avvisandoli della possibilità di chiedere la risoluzione del concordato e la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Inoltre, il Commissario dovrà anche controllare l'andamento dei flussi della continuità, verificando che la società si attivi per l'avvio di tutte le azioni necessarie per il recupero dei crediti;
in particolare, il Commissario dovrà verificare che la società si attivi per il recupero delle somme indebitamente compensate dal GSE (essendo la compensazione non opponibile al concordato per quanto sopra detto), nonché per la ripresa dei pagamenti
“correnti.
Il Tribunale riserva la nomina del comitato dei creditori ex art. 114 CCII, previa acquisizione di disponibilità da parte degli stessi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, dovranno essere seguite le disposizioni di volta in volta date dal giudice delegato.
p.q.m.
letti gli artt. 48 e 112 CCII,
- omologa il concordato preventivo proposto da con ricorso del 06.08.2024, Parte_1 come successivamente integrato ed emendato e sopra riassunto;
- conferma la nomina del Commissario Giudiziale nella persona del prof. avv. Fernando
Greco;
- dispone che il concordato preventivo sia eseguito con i tempi e le modalità indicate in motivazione, nonché, per quanto non previsto, in conformità alle indicazioni del giudice delegato;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alla società debitrice, al
Commissario giudiziale ai creditori che si sono costituiti in fase di opposizione all'omologazione e al P.M., nonché di provvedere alla sua iscrizione al Registro delle
Imprese ex artt. 48, c. 5, CCII e a ogni altro adempimento di legge.
Lecce, 16 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Annafrancesca Capone dr.ssa Maria Gabriella Perrone