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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/08/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunciato in data odierna, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. di cui al procedimento recante il n. 36/2022 R.G. appelli lavoro susseguente alla pronuncia della Suprema Corte n. 33390/2021, depositata in data 11.11.2021, di annullamento con rinvio della precedente sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 501/2015 pubblicata il 14.5.2015 ed avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della
Lucania in funzione di g.l. nr. 950/2011 vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Alberto La Gloria, con domicilio Parte_1 eletto in Salerno al Largo Dogana Regia n. 15 ricorrente in riassunzione ed appellante
E
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno e domiciliato ope legis presso quest'ultima in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, n. 58; resistente in riassunzione ed appellato
OGGETTO: risarcimento danni;
appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di g.l. nr. 950/2011
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Si riporta preliminarmente, anche ai fini del complessivo inquadramento della presente fattispecie, il contenuto della pronuncia della Suprema Corte, la n. 33390/2021, depositata l'11.11.2021, all'esito della quale è stato instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Salerno il presente giudizio di rinvio relativo alle medesime parti indicate in epigrafe.
“RILEVATO CHE
1. Con sentenza in data 14 maggio 2015 n. 501 la Corte d'Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, accoglieva la domanda proposta da Parte_1 docente del (in prosieguo: per il Controparte_3 CP_4 risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito dell'originaria esclusione dalla sessione riservata per la abilitazione all'insegnamento nella scuola superiore- la cui illegittimità era stata accertata da giudicato amministrativo- e dal conseguente ritardo nel passaggio dall'insegnamento nella scuola media a quello nella scuola superiore (avvenuto di fatto dall'anno scolastico 2001/2002 invece che dall'anno 1993/1994). Confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento delle spese di viaggio sostenute dal per recarsi presso gli Istituti Pt_1 della scuola secondaria inferiore cui era stato assegnato negli anni in cui aveva diritto al passaggio di ruolo.
2. La Corte territoriale riconosceva il diritto del M. al risarcimento del danno biologico, in adesione alla conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel grado d'appello, secondo il quale l'attività lavorativa degli anni 1993/2001 aveva avuto incidenza stressogena ed era stata quantomeno concausa efficiente della malattia ipertensiva, non solo per la necessità degli spostamenti geografici ma anche per il disagio psichico derivante dalla consapevolezza che ciò derivava dalla violazione di un proprio diritto;
trattandosi di soggetto diabetico, avevano rivestito efficienza causale anche i forti condizionamenti che gli spostamenti avevano determinato sull'igiene di vita. Il danno biologico era quantificabile nella misura del 5%.
3. Il giudice dell'appello respingeva, invece, il gravame avverso il rigetto nel primo grado della domanda di risarcimento delle spese di trasporto per raggiungere le varie sedi lavorative, osservando essere carente la prova del danno e ritenendo di non poter valutare la documentazione prodotta nel grado d'appello, in quanto tardiva.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza articolato in tre motivi di Parte_1 censura, cui ha opposto difese il con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, CP_4 affidato a quattro motivi di censura. Il ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Pt_1
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta error in procedendo, violazione degli artt. 112,
421 e 437 c.p.c. nonché -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5,- omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 2. Si assume che erano stati ritualmente prodotti in causa: i certificati di servizio, che davano atto delle sedi scolastiche di assegnazione nel periodo di causa;
l'attestazione della Polizia Municipale del
Comune di Vallo della Lucania sulle distanze chilometriche tra il luogo di residenza e dette sedi;
un prospetto riepilogativo, per i singoli anni scolastici e gli effettivi giorni di servizio, dei chilometri complessivi percorsi, delle ore di viaggio e di attesa e delle spese di viaggio.
3. Si contesta, alla luce di tali risultanze documentali, il giudizio, di mancanza di prova delle spese sostenute, espresso dalla Corte territoriale.
4. Il motivo è inammissibile.
5. L'apprezzamento degli esiti della prova compiuto dal giudice del merito è un giudizio di fatto, censurabile dinanzi a questo giudice di legittimità esclusivamente con la deduzione di un vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
6. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass.
S.U.
7.4.2014 n. 8053) il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie applicabile, introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il
"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
"decisività". L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
7. La parte ricorrente contesta il giudizio della Corte territoriale sulla mancanza di prova delle spese sostenute per raggiungere il luogo di lavoro, senza indicare alcun fatto storico non esaminato nella sentenza impugnata e di rilievo decisivo (nei termini specifici sopra indicati); piuttosto sottopone in via diretta a questa Corte il complesso degli elementi istruttori, assumendo che essi erano idonei alla prova, per tale via chiedendo a questo giudice di legittimità un non-consentito riesame del merito.
8. Con il secondo mezzo la parte ricorrente in via principale ha dedotto -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5,- error in procedendo, violazione degli artt. 112,421 e 437 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, denunciando la contraddittorietà tra il riconoscimento del danno biologico ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dai medesimi fatti. 9. Ha altresì censurato la sentenza per avere ritenuto la novità della documentazione prodotta nel grado
d'appello, assumendo trattarsi di una mera specificazione del prospetto già prodotto nel primo grado.
10. Si aggiunge che il giudice del merito, ove avesse considerato tutti gli elementi istruttori, avrebbe potuto esercitare i suoi poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. che, peraltro, erano stati ritualmente sollecitati sia nel ricorso introduttivo sia in sede di appello, con la richiesta di una c.t.u..
11. Il motivo è inammissibile.
12. Si deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, non più rilevante nella vigente declinazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5; la deduzione concernente la mancanza di novità del prospetto delle spese prodotto in appello è priva di specificità- per mancata trascrizione del documento e del prospetto che sarebbe stato prodotto nel primo grado- e comunque non riguarda un fatto storico ma un conteggio elaborato, per quanto dedotto, dalla stessa parte ricorrente.
13. La censura di mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio manca del tutto, infine, della indicazione degli elementi probatori che il giudice avrebbe potuto acquisire d'ufficio sulla base di quanto emergente agli atti, non essendo idoneo il generico riferimento ad una ctu.
14. Anche in questo caso il motivo si risolve, dunque, in una non-consentita richiesta di rivalutazione del merito.
15. Con la terza critica si imputa al giudice dell'appello- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, - error in procedendo, violazione degli artt. 112,421 e 437 c.p.c. nonché omissione di pronuncia;
si deduce
l'omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione del danno in via equitativa.
16. Il motivo è infondato.
17. Esso poggia sul non-condivisibile assunto che la liquidazione del danno (nella specie patrimoniale) in via equitativa possa costituire oggetto di una specifica domanda, sulla quale sia necessaria una pronuncia del giudice. Trattasi, invece, di un potere discrezionale del giudice, che riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, presupposto che evidentemente la Corte di merito, nel rigettare la domanda risarcitoria, ha ritenuto nella specie non ricorrere.
18. Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto.
19. Con il primo motivo del ricorso incidentale il ha dedotto- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, - CP_4 violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione -proposta in appello
e già articolata nel primo grado-in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
20. Con il secondo mezzo si denuncia- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5,- l'omesso esame della medesima eccezione di prescrizione.
21. Il primo motivo è fondato. 22. Dalla sentenza impugnata, nel punto in cui si riportano le conclusioni delle parti, risulta che il
appellato, nel resistere all'appello del avverso la sentenza del Tribunale, che CP_1 Pt_1 aveva integralmente respinto la domanda, aveva chiesto in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno (pagina 2 della sentenza impugnata, in fine e pagina 3, in principio).
23. La parte ricorrente ha specificato di avere proposto detta eccezione sin dal primo grado, nel quale essa non era stata esaminata in quanto assorbita dal rigetto nel merito della domanda.
24. Sussiste dunque il vizio di omessa pronuncia su detta eccezione;
resta assorbito il secondo motivo, con il quale si censura la medesima omissione sotto il profilo del vizio di motivazione.
25. La terza critica è proposta- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
3- per violazione degli artt. 1223, 2043,
2056 e 2697 c.c..
26. La censura afferisce alla condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale. CP_4
27. Il ha dedotto che la statuizione risarcitoria richiedeva il previo accertamento del nesso di CP_4 causalità tra la condotta illecita (la ritardata immissione nel ruolo della scuola superiore) e l'evento dannoso (l'assegnazione del docente a sedi di lavoro distanti dal luogo di domicilio); era invece carente la prova, come il Tribunale aveva già evidenziato, del fatto che il - ove tempestivamente Pt_1 immesso in ruolo- sarebbe stato assegnato ad una sede di servizio ricadente nel proprio comune di residenza.
28. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sempre in Cont ordine al nesso causale tra la ritardata immissione in ruolo ed il pendolarismo del si censura, altresì, la mancanza di qualsiasi motivazione in ordine al nesso di causalità.
29. Il terzo motivo è fondato.
30. Il giudice del merito ha ritenuto che il danno biologico derivasse dallo stress fisico e dal disordine alimentare cui il era stato sottoposto nello svolgimento della docenza presso Istituti scolastici Pt_1 distanti dal proprio domicilio;
anche il disagio psichico viene posto in relazione alla consapevolezza del che la trasferta sarebbe stata evitata in caso di tempestiva immissione nel ruolo della scuola Pt_1 superiore.
31. Per affermare una responsabilità risarcitoria della amministrazione era tuttavia necessario non solo
l'accertamento dell'illecito- la ritardata immissione nel ruolo della scuola superiore- ma anche del rapporto di causalità tra la condotta illecita ed il danno. Occorreva cioè verificare se il in Pt_1 caso di tempestiva immissione nel ruolo della scuola superiore sarebbe stato effettivamente assegnato ad Istituti scolastici più prossimi al suo domicilio, sussistendo soltanto in questo caso il rapporto di causalità. 32. A tale accertamento il giudice dell'appello si è del tutto sottratto, condannando, pertanto, il al CP_4 risarcimento del danno biologico in violazione del principio di responsabilità per fatto illecito, fondato sul rapporto di causalità fra l'evento dannoso e la condotta umana.
33. Resta assorbito il quarto motivo di ricorso, che ripropone la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione.
34. Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto;
il ricorso incidentale va accolto quanto al primo ed al terzo motivo, assorbiti il secondo ed il quarto.
35. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla
Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione affinché, emendando l'errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata, proceda alla corretta verifica del rapporto di causalità tra il ritardo nella immissione del nel ruolo della scuola superiore ed il danno biologico dedotto. Pt_1
36. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
37. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale.
Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo ed il quarto. la CP_6 sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia- anche per le spese- alla Corte d'Appello di
Salerno in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis, se dovuto.”
Con ricorso depositato il 7.2.2022 introduceva il presente giudizio di rinvio, Parte_1 chiedendo alla Corte di confermare la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 501/2015 e di disattendere la prospettazione difensiva sviluppata dal nei propri scritti difensivi con CP_1 riferimento alle eccezioni di prescrizione e di difetto del nesso di causalità, il tutto con vittoria di spese.
All'esito della notifica nei suoi confronti del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza, si costituiva il , chiedendo alla Corte di disattendere l'appello del avverso la CP_1 Pt_1 sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 950/2011, con vittoria di spese. Richieste alle parti le informazioni di cui all'ordinanza del 18.5.2023, alla data odierna, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Va preliminarmente richiamata la considerazione fatta propria da Cassazione civile sez. un., 09/06/2016,
n. 11844, secondo cui (cfr. la relativa motivazione) «il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, dunque, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario (Sez. Unite, 17 settembre 2010, n.
19701); in tale prospettiva, parlare di "autonomia" del giudizio del rinvio significa valorizzare che non si tratta di una prosecuzione della pregressa fase del giudizio di merito, bensì di un'autonomia fase del giudizio, funzionale a colmare il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia
d'annullamento)». Tanto, benvero, non senza precisare che «la stessa previsione della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio prefigura non già un atto di impugnazione, bensì un'attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
mentre la circostanza che l'atto di riassunzione debba essere notificato alla parte personalmente appare più un retaggio storico, che un significativo indice dell'autonomia del giudizio di rinvio;
del resto è proprio a causa della natura "prosecutoria" del rinvio e, nel contempo, della autonomia della fase, che la durata ragionevole del giudizio di rinvio è stata individuata ai sensi della L. n. 89 del 2001 nella misura di un anno (cfr. Cass. ord. 02 ottobre 2015, n. 19769)».
Tanto chiarito, con la menzionata pronuncia n. 33390/2021, la Suprema Corte, dopo aver affermato quanto sopra riportato ed aver così stabilito i limiti logico-giuridici del presente giudizio di rinvio, ha imposto dunque nuovo esame della questione nei termini da essa individuati.
Sul punto va anche precisato che, come recentemente chiarito da Cassazione civile sez. VI 17/03/2014 numero 6086, a norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa
Corte, e ciò salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens". Come poi recentemente rimarcato da Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, n. 1163 (cfr. motivazione per esteso),
«a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità», atteso che «anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte», e tanto «perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle Sezioni Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta ipotesi la Corte procedere all'enunciazione di un principio di diritto di segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 12095/2007; conf. Cass. 6086/2014)».
Va in ogni caso tenuto presente che, come precisato da Cassazione civile sez. III - 03/06/2020, n. 10549, anche nel caso in cui, nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata sia stata annullata per il vizio di violazione di legge, si deve ritenere che il giudice di rinvio abbia il potere di procedere nuovamente all'accertamento del fatto, nell'ambito delle conclusioni precedentemente assunte dalle parti, valutando liberamente le prove già raccolte, tenuto conto che l'articolo 394 del c.p.c., in realtà, non pone il divieto di immutare la base di fatto che costituisce il presupposto del principio di diritto enunciato nella sentenza d'annullamento, tanto con la precisazione che il principio di cui sopra è in particolare applicabile all'ipotesi in cui la sentenza di cassazione con rinvio reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo e, in particolare, non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo.
Tanto doverosamente rimarcato e preso atto del richiamato contenuto della pronuncia della Suprema
Corte che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ciò al fine di determinare correttamente il perimetro entro il quale deve muoversi il giudice nell'ambito del procedimento in questione, va innanzitutto constatato come risulti preclusa nel procedimento ex art. 392 c.p.c. in oggetto qualsivoglia indagine in ordine alle ulteriori pretese del non accolte dal precedente giudice di appello, atteso che la Pt_1
Suprema Corte ha integralmente disatteso, con la richiamata pronuncia n. 33390/2021, il ricorso per cassazione proposto dal docente.
Tenuto allora conto di quanto fin qui precisato come anche del concreto contenuto della pronuncia della
Cassazione sulla base della quale è stato instaurato il presente giudizio di rinvio, compito del presente
Collegio è quello di procedere in questa sede alla verifica degli aspetti evidenziati dalla Suprema Corte, con specifico riferimento a) all'eventuale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal con le modalità richiamate dalla pronuncia n. 33390/2021, e b) all'eventuale sussistenza del CP_1 nesso di casualità nei termini richiamati , in particolare, al n. 31 della decisione della Suprema Corte in base alla quale è stato instaurato il presente procedimento ex art. 392 c.p.c. Con riferimento al profilo sub a) va innanzitutto rilevato che nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado il ha eccepito la prescrizione estintiva “di ogni diritto che sarebbe insorto CP_1 prima del quinquennio della notifica dell'atto introduttivo avvenuta in data 15.05.2006, con il quale si è richiesto all'Amministrazione il risarcimento di tutti i danni connessi con comportamento che sarebbero stati posti in essere negli anni a/s 1993-2000”, deducendo altresì in proposito quanto segue: “Se anche risultasse che l'atto di diffida, prodotto ex adverso e notificato in data 03.01.2002, sia idoneo a rappresentare la manifestazione di volontà di ottenere il suddetto risarcimento, ritenendo così la prescrizione quinquennale interrotta, si eccepisce, in ogni caso, la prescrizione parziale delle somme richieste a titolo risarcitorio relativamente agli anni a/s 1993/1997.
Con riferimento alla predetta eccezione va precisato (cfr. anche quanto affermato in termini di principio da Cassazione civile, sez. III, 05/03/2020, n. 6180 in tema di prescrizione estintiva) che elemento costitutivo della predetta eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio
(dove l'inerzia, per assurgere al rilevante giuridico, e dunque per assumere valenza di elemento costitutivo della eccezione, implica necessariamente -qualora si intenda anche prescindere da una nozione di inerzia qualificata dalla effettiva insorgenza ed esercitabilità del diritto di cui si predica la estinzione- la indicazione di un termine iniziale e di un eventuale termine finale, dacché soltanto in presenza di tali elementi cronologici è possibile apprezzare il fatto storico-tempo nel senso di durata-sequenza temporale ininterrotta- della inerzia, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Da tale impostazione deriva, dunque, che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che a essa sia fatto onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto e non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice.
Come precisato anche in motivazione dalla pronuncia da ultimo richiamata, altro è l'onere di allegazione del fatto storico-durata, che deve essere assolto attraverso la specificazione dell'arco temporale in cui il creditore non ha azionato in via giudiziale la sua pretesa nè ha formulato richieste interruttive ex art. 2943 c.c., altro invece è invece l'accertamento dell'idoneità di quel fatto così compiutamente allegato, a produrre l'effetto estintivo del diritto, che è riferibile all'attività, rimessa al Giudice, di sussunzione del fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, in base alla quale stabilire quale sia la norma sulla prescrizione applicabile e conseguentemente il periodo di tempo che la norma richiede ai fini della estinzione del diritto, sicchè
«ferma la allegazione dei fatti da parte di colui che domanda od eccepisce, il Giudice di merito sulla scorta dei fatti allegati e dimostrati in giudizio "hinc et inde" può accertare l'effetto estintivo della prescrizione, anche in base ad una norma diversa da quella indicata dalla parte, che preveda un termine maggiore o più breve», laddove, al contrario, «in difetto della predetta allegazione, il Giudice è del tutto esonerato da tale ulteriore indagine, cronologicamente susseguente, non essendo tenuto - ed anzi essendogli precluso dall'art. 112 c.p.c. - a definire e ricercare ex officio i fatti (inizio e durata della inerzia) e le prove degli stessi, posti a fondamento della eccezione».
Assodato poi preliminarmente che, come da stessa prospettazione dell'originaria parte resistente, che il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato da parte del al in data 15.5.2006, Pt_1 CP_1 appare allora opportuno, ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , ripercorrere brevemente l'iter storico-procedimentale della vicenda in questione, e tanto CP_1 sulla base del contenuto degli atti di causa come anche delle stesse prospettazioni difensive delle parti in relazione alla successione degli eventi rilevanti ai fini del presente giudizio e sulla cui verificazione non sussiste specifico contrasto tra gli interessati.
all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo docente di ruolo ordinario a Parte_1 tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado (scuole superiori) per l'insegnamento di
Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico (classe di concorso A016) presso l'I.T.C.G. “E. Cenni” di Vallo della Lucania (SA), in relazione alla predetta classe di concorso è stato destinatario di decreto n. 4791 del 25.10.1990 mediante il quale era stato escluso dalla
[...] dalla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione Controparte_7 all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado, pur avendo superato le relative prove selettive.
Il predetto decreto di esclusione è stato impugnato dall'interessato innanzi al competente
[...]
(R.G. n. 207/1991), il quale, con sentenza n. 401/1997 del 30.6.1997, ha accolto il Controparte_8 ricorso ed annullato il provvedimento in questione;
tale sentenza non risulta impugnata dall'Amministrazione.
In esecuzione parziale della pronuncia del Giudice Amministrativo, la Controparte_7
con decreto n. 6325 del 21.7.1997, ha inserito a pieno titolo il nell'elenco dei
[...] Pt_1 docenti abilitati per la classe di concorso A016 (Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno
Tecnico), a suo tempo pubblicato e nel quale l'istante era stato iscritto con riserva, rilasciando al docente il relativo certificato di abilitazione senza porre in essere, tuttavia, l'ulteriore attività provvedimentale finalizzata a consentire all'interessato l'effettivo passaggio all'insegnamento presse le scuole superiori.
Nelle more del giudizio innanzi al T.A.R., il ha presentato, a decorrere dall'anno scolastico Pt_1
1991/1992, regolare domanda di passaggio dal ruolo del personale docente della scuola secondaria di I grado (medie) a quello della scuola secondaria di II grado (superiori) per la classe di concorso A016
(Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico), e tale circostanza, non specificamente contestata dall'Amministrazione, appare con evidenza finalizzata a radicare il diritto del docente al passaggio alle scuole superiori per l'insegnamento in oggetto sulle cattedre risultanti per i singoli anni vacanti e disponibili, tanto nell'ipotesi di accoglimento del proprio ricorso innanzi al T.A.R.
Persistendo una condizione di inerzia dell'Amministrazione nel dare integrale esecuzione alla sentenza del T.A.R. n. 401/1997 mediante la predisposizione delle attività necessarie all'effettivo passaggio dell'istante al ruolo del personale docente delle scuole superiori, il ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso per l'esecuzione del giudicato innanzi al (R.G. n. 3425/1999), in Controparte_8 relazione al quale il Giudice Amministrativo, con sentenza n. 871/01 del 12.6.2001, ha accolto il ricorso dichiarando l'obbligo dell' di conformarsi pienamente alla precedente Controparte_9 sentenza dello stesso T.A.R. n. 401/1997.
All'esito di ciò e della proposizione da parte del di successiva istanza di conciliazione innanzi Pt_1 alla , il Provveditorato agli Studi di Salerno, con decreto n. Controparte_10
45775 del 16.10.2000, ha disposto nei confronti del ricorrente il passaggio dal ruolo del personale docente di Educazione Tecnica delle scuole medie a quello delle scuole superiori (classe di concorso
A016 - Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico), con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1993/1994 ed economica dall'effettiva assunzione in servizio presso l'I.T.G.C. “E.
Cenni” di Vallo della Lucania.
Nell'ambito del predetto decreto n. 45775, prodotto in atti, è dato leggere in premessa quanto segue:
«RIESAMINATA la posizione giuridica del prof. a decorrere dal primo anno Parte_1 scolastico utile per la partecipazione ai passaggi di ruolo (a.s. 1991/92), ed essendo emerso che nell'anno scolastico 1993/94 sono state effettuate n. 11 nomine in ruolo per l'insegnamento di
Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico, di cui 5 presso l'I.T.G. “Cenni” di Vallo della Lucania, mentre alcun passaggio di ruolo è stato disposto per tale anno scolastico;
CONSIDERATO che, qualora il prof. avesse potuto partecipare al predetto movimento di Pt_1 passaggi di ruolo, avrebbe ottenuto l'invocato passaggio, per il citato anno scolastico». All'esito di tale premessa, poi, il Provveditorato, rilevato che “va data esecuzione alla sentenza del TAR Campania
Napoli n. 401/97, recante lo scioglimento positivo della riserva disposta all'abilitazione all'insegnamento del docente, con conseguente diritto all'ottenimento del passaggio di ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 1993/94, anno antecedente alla precedente costituzione di esubero della classe di concorso”, ha provveduto nei termini riportati in precedenza.
Tanto ricostruito in fatto, va in diritto evidenziato che, ai fini dell'individuazione del dies a quo a partire dal quale decorre il termine di prescrizione, se da un lato «rileva il graduale passaggio dal giorno in cui
"il fatto si è verificato", secondo la previsione del codice civile, alla esteriorizzazione del danno, come oggettivamente percepibile e riconoscibile, non solo rispetto alla lesione della propria integrità psicofisica, ma anche in relazione alla riconoscibilità della lesione sotto il profilo giuridico;
cioè sotto il profilo della riferibilità causale al comportamento colposo (o doloso) di un terzo», atteso che la stessa inattività della parte non può «esplicare effetti negativi sulla prescrizione del diritto in mancanza della rapportabilità causale di un danno ad un comportamento di un terzo», dall'altro risulterebbe comunque
«illogico, infatti, ritenere che la prescrizione possa iniziare a decorrere dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere la reintegrazione della lesione subita».
Tanto precisato, l'eccezione di prescrizione del risulta allora infondata, in quanto nel caso di CP_1 specie: a fronte delle iniziative giurisdizionali poste in essere dal e volte ad ottenere il Pt_1 riconoscimento del proprio diritto all'insegnamento della disciplina di cui sopra presso scuole superiori come anche dello stesso contenuto della richiamata pronuncia del T.A.R. n. 401/1997,
l'Amministrazione ha tenuto un comportamento omissivo prolungatosi nel tempo e definitivamente dismesso solo con il richiamato provvedimento n. 45775 del 16.10.2000, avente contenuto peraltro ricognitivo, anche ai sensi dell'art. 2944 c.c., delle ragioni sottese alla pretesa avanzata dal Pt_1 appare comunque condivisibile la prospettazione deduzione del ricorrente in riassunzione secondo cui, a seguito di un primo giudizio proposto dall'interessato innanzi al (R.G. n. Controparte_8
207/1991) e favorevolmente definito con sentenza n. 401/07 del 30.6.1997, la lesione del diritto del ricorrente viene a concretizzarsi ed a trovare causa ed origine proprio nel decreto della
[...]
n. 6325 del 21.7.1997 che, nell'eseguire solo parzialmente la sentenza del T.A.R., Controparte_7 si era limitato ad attribuire al ricorrente la classe di concorso A016, senza, però, riconoscergli, come dovuto, il passaggio all'insegnamento presso le scuole superiori, tant'è che il ricorrente è stato poi costretto a proporre un secondo giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo (R.G. n. 3425/1999, con ricorso depositato il 6.11.1999), a sua volta definito con sentenza n. 871/01 del 12.6.2001 che ha accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo della P.A. di eseguire, in modo pieno ed effettivo, la precedente sentenza n. 401/97; a fronte del richiamato comportamento omissivo dell'Amministrazione, le suddette iniziative giurisdizionali del risalenti addirittura al 1991, non possono in alcun modo configurare Pt_1 un'inerzia del creditore, sicchè anche sotto tale profilo, come precisato anche dalla giurisprudenza richiamata in precedenza, il docente risulta essersi prontamente attivato per la tutela delle proprie ragioni e, dunque, risulterebbe del tutto incongruo un inizio del decorso della prescrizione da epoca addirittura anteriore alla stessa sentenza n. n. 401/97 cui non risulta aver dato attuazione in maniera compiuta ed esaustiva l'Amministrazione; va infine rilevato come il contenuto dell'atto di diffida notificato il
3.1.2002 e richiamato dalla stessa Avvocatura dello Stato nella propria memoria di costituzione risulti univocamente rivolto ad ottenere il ristoro “di tutti i gravissimi danni” subiti dall'istante “in tutti questi anni derivanti dall'esecuzione degli atti illegittimi”, tanto con l'ulteriore puntualizzazione che i predetti danni non potevano ritenersi ristorati dall'emanazione in data 16.10.2000 di provvedimento con cui l'Amministrazione scolastica, in esecuzione della sentenza del Tar sezione distaccata di CP_7
Salerno, n. 401/1997 del 6.3.1997/30.6.1997, «ha disposto nei confronti dell'istante il passaggio dal ruolo di docente di Educazione tecnica nella Scuola media a quello di docente di Costruzioni, Tecnica delle costruzioni e Disegno tecnico con decorrenza giuridica dall'a/s 1993/1994 ed economica dall'effettiva assunzione in servizio presso l'I.T.C.G. “E. Cenni” di Vallo della Lucania»; il suddetto atto di diffida, nell'ambito del quale si chiede esplicitamente “il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti” patiti dal docente, appare con tutta evidenza dotato di efficacia interruttiva della prescrizione in relazione alla pretesa fatta valere dal nel giudizio in oggetto;
tra la notifica in data 3.1.2002 Pt_1 dell'atto di messa in mora di cui sopra e la notifica in data 15.5.2006 del ricorso introduttivo non risulta comunque essere maturato il termine quinquennale di prescrizione richiamato dall'Amministrazione nel proprio atto di costituzione nell'ambito del giudizio di primo grado con riferimento al diritto al risarcimento del danno azionato dal nella presente sede. Pt_1
Quanto poi al profilo sub b), la pronuncia della Suprema Corte che ha disposto il presente giudizio di rinvio ha rilevato la necessità, ai fini dell'affermazione della “responsabilità risarcitoria della amministrazione”, della verifica dell'esistenza non solo “dell'illecito- la ritardata immissione nel ruolo della scuola superiore- ma anche del rapporto di causalità tra la condotta illecita ed il danno”, nel senso cioè di stabilire, sulla base evidentemente dei criteri applicabili ad una fattispecie di causalità ipotetica correlata ad un'omissione, “se il in caso di tempestiva immissione nel ruolo della Pt_1 scuola superiore sarebbe stato effettivamente assegnato ad Istituti scolastici più prossimi al suo domicilio, sussistendo soltanto in questo caso il rapporto di causalità”.
Tanto precisato in fatto e richiamati anche i principi giurisprudenziali cui si è fatto riferimento in precedenza, in particolare le affermazioni contenute in Cass. n. 10549/2020, va tenuto presente che l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica derivante dalla condotta omissiva passa inevitabilmente attraverso l'enunciato “controfattuale” che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, alla luce del quale verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III - 29/09/2009, n. 20828, con riferimento alle affermazioni di carattere generali ivi contenute).
In altri termini, come precisato da Cass. civ., Sez. II, 19/11/2004, n. 21894, nella causalità cd.
"omissiva" (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) il soggetto agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli secondo le ordinarie regole di avvedutezza e diligenza, sicchè il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento. Da ciò consegue, secondo tale condivisibile impostazione, che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. In ogni caso, in tale ottica,
l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal soggetto danneggiato.
Tenuto conto di ciò la sussistenza del nesso di causalità, nei termini richiamati dalla Suprema Corte in relazione al giudizio de quo e nel rispetto del criterio probabilistico cui si è fatto poc'anzi riferimento, emerge dal complessivo contenuto del richiamato decreto n. n. 45775 del 16.10.2000 del Provveditorato agli Studi di Salerno, nell'ambito del quale, all'esito del riesame della posizione giuridica del Pt_1 una volta “emerso che nell'anno scolastico 1993/94 sono state effettuate n. 11 nomine in ruolo per
l'insegnamento di Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico, di cui 5 presso l'I.T.G.
“Cenni” di Vallo della Lucania, mentre alcun passaggio di ruolo è stato disposto per tale anno scolastico”, l'Amministrazione ha prospettato in termini sufficientemente espliciti che “qualora il prof. avesse potuto partecipare al predetto movimento di passaggi di ruolo, avrebbe ottenuto Pt_1
l'invocato passaggio, per il citato anno scolastico”, disponendo pertanto, anche in attuazione della sentenza del n. 401/97, CP_8 Parte_2
A fronte di ciò il non è stato in grado di apportare all'indagine elementi indiziari di segno CP_1 contrario, atteso anche l'intervenuto incendio dell'archivio presso il quale vi era la documentazione relativa alle informazioni richieste con l'ordinanza della Corte dell'8.5.2023 in ordine alle “sedi geografiche assegnate in occasione dell'immissione in ruolo per l'anno scolastico 1993/94 con riferimento a personale docente interessato alla medesima classe di concorso di cui al riconoscimento intervenuto nelle more in favore dell'istante e contraddistinto da analoga posizione di titoli e di punteggio per il periodo in questione” (cfr. attestazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno, prodotta in atti all'esito dell'ordinanza della Corte dell'8.5.2023). Informazioni, le suddette, che prima del sinistro de quo risultavano essere comunque nella materiale disponibilità dell'Amministrazione, sicchè, a fronte degli elementi probabilistici emergenti dal decreto n. 45575 del 16.10.2020 e conformi agli indirizzi giurisprudenziali poc'anzi richiamati, l'intervenuta impossibilità di fornire elementi probatori di segno contrario a quelli ricavabili dal suddetto decreto non può che risolversi in danno della posizione processuale di parte resistente.
Con riferimento a tale ultimo profilo Cassazione civile sez. I - 31/10/2024, n. 28150, pur ribadendo la regola dell'art. 2697 c.c. che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte, ha chiarito come il principio di “vicinanza della prova" operi allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto.
Tanto precisato e richiamato comunque il perimetro di indagine posto dalla Suprema Corte con riferimento al presente giudizio di rinvio, va in ogni caso confermata anche in questa sede la valutazione medico-legale operata dal precedente Giudice d'appello sulla scorta dell'elaborato peritale del c.t.u. Dr.
e da intendersi qui integralmente richiamata, in base alla quale, all'esito di un attento esame Per_1 delle risultanze istruttorie ed in applicazione di retti criteri logico-scientifici, è stato posto in risalto come non vi fossero dubbi sulla circostanza che l'attività lavorativa stressante e/o logorante praticata nel periodo 1993 – 2001 ed analiticamente descritta in atti, derivante all'epoca non solo dalla necessità di spostarsi per svolgere la propria attività ma dal disagio psichico derivante dalla consapevolezza che tale esigenza derivava dal mancato riconoscimento di un diritto, quindi da un torto che il docente aveva subito e continuava a subire, trattandosi di un soggetto diabetico per il quale era necessaria una particolare igiene di vita (soprattutto per quanto riguarda l'assunzione di cibo, per variabilità dell'orario e qualità dello stesso), avesse ruolo concausale in ruolo alla patologia ipertensiva da cui era affetto il
Pt_1
Del pari condivisibile appare per le stesse ragioni di cui sopra la valutazione di un danno biologico nella misura del 5% nei termini indicati dal c.t.u. e fatti propri dal precedente Collegio, la cui liquidazione appare coerente con i dati emersi dall'attività istruttoria e conforme ai principi giurisprudenziali in materia.
In aderenza dunque al contenuto della precedente sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 501/2015, va parzialmente accolto l'appello di e, in parziale riforma della sentenza n. 950/2011 Parte_1 del Tribunale di Vallo della Lucania, che per il resto va confermata, va condannato il appellato CP_1 al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro Parte_1
8.892,00, oltre accessori di legge. In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda del ritiene il presente Pt_1
Collegio di compensare per ¾ le spese di lite di tutti i gradi di giudizio fin qui svoltisi e condannare il
, tenuto conto della complessiva parziale soccombenza dello stesso, al pagamento della residua CP_1 di ¼, il tutto nei termini indicati in dispositivo.
In considerazione del contenuto della presente decisione va dato atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello di e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
950/2011, che per il resto conferma, condanna il appellato al pagamento, in favore di CP_1
a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 8.892,00, oltre accessori di Parte_1 legge;
condanna il al pagamento di 1/4 delle spese di tutti i gradi di giudizio, compensandone i CP_1 restanti 3/4, spese che liquida quanto all'intero in € 2.695,00 per il primo grado di giudizio, in €
2.906,00 per il secondo grado di giudizio, in € 1.541,00 per il giudizio di legittimità ed in € 2.906,00 per il presente giudizio di rinvio, il tutto oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario del Pt_1 dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 23.6.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella) Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunciato in data odierna, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. di cui al procedimento recante il n. 36/2022 R.G. appelli lavoro susseguente alla pronuncia della Suprema Corte n. 33390/2021, depositata in data 11.11.2021, di annullamento con rinvio della precedente sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 501/2015 pubblicata il 14.5.2015 ed avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della
Lucania in funzione di g.l. nr. 950/2011 vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Alberto La Gloria, con domicilio Parte_1 eletto in Salerno al Largo Dogana Regia n. 15 ricorrente in riassunzione ed appellante
E
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno e domiciliato ope legis presso quest'ultima in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, n. 58; resistente in riassunzione ed appellato
OGGETTO: risarcimento danni;
appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di g.l. nr. 950/2011
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Si riporta preliminarmente, anche ai fini del complessivo inquadramento della presente fattispecie, il contenuto della pronuncia della Suprema Corte, la n. 33390/2021, depositata l'11.11.2021, all'esito della quale è stato instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Salerno il presente giudizio di rinvio relativo alle medesime parti indicate in epigrafe.
“RILEVATO CHE
1. Con sentenza in data 14 maggio 2015 n. 501 la Corte d'Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, accoglieva la domanda proposta da Parte_1 docente del (in prosieguo: per il Controparte_3 CP_4 risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito dell'originaria esclusione dalla sessione riservata per la abilitazione all'insegnamento nella scuola superiore- la cui illegittimità era stata accertata da giudicato amministrativo- e dal conseguente ritardo nel passaggio dall'insegnamento nella scuola media a quello nella scuola superiore (avvenuto di fatto dall'anno scolastico 2001/2002 invece che dall'anno 1993/1994). Confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento delle spese di viaggio sostenute dal per recarsi presso gli Istituti Pt_1 della scuola secondaria inferiore cui era stato assegnato negli anni in cui aveva diritto al passaggio di ruolo.
2. La Corte territoriale riconosceva il diritto del M. al risarcimento del danno biologico, in adesione alla conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel grado d'appello, secondo il quale l'attività lavorativa degli anni 1993/2001 aveva avuto incidenza stressogena ed era stata quantomeno concausa efficiente della malattia ipertensiva, non solo per la necessità degli spostamenti geografici ma anche per il disagio psichico derivante dalla consapevolezza che ciò derivava dalla violazione di un proprio diritto;
trattandosi di soggetto diabetico, avevano rivestito efficienza causale anche i forti condizionamenti che gli spostamenti avevano determinato sull'igiene di vita. Il danno biologico era quantificabile nella misura del 5%.
3. Il giudice dell'appello respingeva, invece, il gravame avverso il rigetto nel primo grado della domanda di risarcimento delle spese di trasporto per raggiungere le varie sedi lavorative, osservando essere carente la prova del danno e ritenendo di non poter valutare la documentazione prodotta nel grado d'appello, in quanto tardiva.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza articolato in tre motivi di Parte_1 censura, cui ha opposto difese il con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, CP_4 affidato a quattro motivi di censura. Il ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Pt_1
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta error in procedendo, violazione degli artt. 112,
421 e 437 c.p.c. nonché -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5,- omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 2. Si assume che erano stati ritualmente prodotti in causa: i certificati di servizio, che davano atto delle sedi scolastiche di assegnazione nel periodo di causa;
l'attestazione della Polizia Municipale del
Comune di Vallo della Lucania sulle distanze chilometriche tra il luogo di residenza e dette sedi;
un prospetto riepilogativo, per i singoli anni scolastici e gli effettivi giorni di servizio, dei chilometri complessivi percorsi, delle ore di viaggio e di attesa e delle spese di viaggio.
3. Si contesta, alla luce di tali risultanze documentali, il giudizio, di mancanza di prova delle spese sostenute, espresso dalla Corte territoriale.
4. Il motivo è inammissibile.
5. L'apprezzamento degli esiti della prova compiuto dal giudice del merito è un giudizio di fatto, censurabile dinanzi a questo giudice di legittimità esclusivamente con la deduzione di un vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
6. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass.
S.U.
7.4.2014 n. 8053) il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie applicabile, introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il
"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
"decisività". L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
7. La parte ricorrente contesta il giudizio della Corte territoriale sulla mancanza di prova delle spese sostenute per raggiungere il luogo di lavoro, senza indicare alcun fatto storico non esaminato nella sentenza impugnata e di rilievo decisivo (nei termini specifici sopra indicati); piuttosto sottopone in via diretta a questa Corte il complesso degli elementi istruttori, assumendo che essi erano idonei alla prova, per tale via chiedendo a questo giudice di legittimità un non-consentito riesame del merito.
8. Con il secondo mezzo la parte ricorrente in via principale ha dedotto -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5,- error in procedendo, violazione degli artt. 112,421 e 437 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, denunciando la contraddittorietà tra il riconoscimento del danno biologico ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dai medesimi fatti. 9. Ha altresì censurato la sentenza per avere ritenuto la novità della documentazione prodotta nel grado
d'appello, assumendo trattarsi di una mera specificazione del prospetto già prodotto nel primo grado.
10. Si aggiunge che il giudice del merito, ove avesse considerato tutti gli elementi istruttori, avrebbe potuto esercitare i suoi poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. che, peraltro, erano stati ritualmente sollecitati sia nel ricorso introduttivo sia in sede di appello, con la richiesta di una c.t.u..
11. Il motivo è inammissibile.
12. Si deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, non più rilevante nella vigente declinazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5; la deduzione concernente la mancanza di novità del prospetto delle spese prodotto in appello è priva di specificità- per mancata trascrizione del documento e del prospetto che sarebbe stato prodotto nel primo grado- e comunque non riguarda un fatto storico ma un conteggio elaborato, per quanto dedotto, dalla stessa parte ricorrente.
13. La censura di mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio manca del tutto, infine, della indicazione degli elementi probatori che il giudice avrebbe potuto acquisire d'ufficio sulla base di quanto emergente agli atti, non essendo idoneo il generico riferimento ad una ctu.
14. Anche in questo caso il motivo si risolve, dunque, in una non-consentita richiesta di rivalutazione del merito.
15. Con la terza critica si imputa al giudice dell'appello- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, - error in procedendo, violazione degli artt. 112,421 e 437 c.p.c. nonché omissione di pronuncia;
si deduce
l'omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione del danno in via equitativa.
16. Il motivo è infondato.
17. Esso poggia sul non-condivisibile assunto che la liquidazione del danno (nella specie patrimoniale) in via equitativa possa costituire oggetto di una specifica domanda, sulla quale sia necessaria una pronuncia del giudice. Trattasi, invece, di un potere discrezionale del giudice, che riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, presupposto che evidentemente la Corte di merito, nel rigettare la domanda risarcitoria, ha ritenuto nella specie non ricorrere.
18. Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto.
19. Con il primo motivo del ricorso incidentale il ha dedotto- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, - CP_4 violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione -proposta in appello
e già articolata nel primo grado-in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
20. Con il secondo mezzo si denuncia- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5,- l'omesso esame della medesima eccezione di prescrizione.
21. Il primo motivo è fondato. 22. Dalla sentenza impugnata, nel punto in cui si riportano le conclusioni delle parti, risulta che il
appellato, nel resistere all'appello del avverso la sentenza del Tribunale, che CP_1 Pt_1 aveva integralmente respinto la domanda, aveva chiesto in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno (pagina 2 della sentenza impugnata, in fine e pagina 3, in principio).
23. La parte ricorrente ha specificato di avere proposto detta eccezione sin dal primo grado, nel quale essa non era stata esaminata in quanto assorbita dal rigetto nel merito della domanda.
24. Sussiste dunque il vizio di omessa pronuncia su detta eccezione;
resta assorbito il secondo motivo, con il quale si censura la medesima omissione sotto il profilo del vizio di motivazione.
25. La terza critica è proposta- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
3- per violazione degli artt. 1223, 2043,
2056 e 2697 c.c..
26. La censura afferisce alla condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale. CP_4
27. Il ha dedotto che la statuizione risarcitoria richiedeva il previo accertamento del nesso di CP_4 causalità tra la condotta illecita (la ritardata immissione nel ruolo della scuola superiore) e l'evento dannoso (l'assegnazione del docente a sedi di lavoro distanti dal luogo di domicilio); era invece carente la prova, come il Tribunale aveva già evidenziato, del fatto che il - ove tempestivamente Pt_1 immesso in ruolo- sarebbe stato assegnato ad una sede di servizio ricadente nel proprio comune di residenza.
28. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sempre in Cont ordine al nesso causale tra la ritardata immissione in ruolo ed il pendolarismo del si censura, altresì, la mancanza di qualsiasi motivazione in ordine al nesso di causalità.
29. Il terzo motivo è fondato.
30. Il giudice del merito ha ritenuto che il danno biologico derivasse dallo stress fisico e dal disordine alimentare cui il era stato sottoposto nello svolgimento della docenza presso Istituti scolastici Pt_1 distanti dal proprio domicilio;
anche il disagio psichico viene posto in relazione alla consapevolezza del che la trasferta sarebbe stata evitata in caso di tempestiva immissione nel ruolo della scuola Pt_1 superiore.
31. Per affermare una responsabilità risarcitoria della amministrazione era tuttavia necessario non solo
l'accertamento dell'illecito- la ritardata immissione nel ruolo della scuola superiore- ma anche del rapporto di causalità tra la condotta illecita ed il danno. Occorreva cioè verificare se il in Pt_1 caso di tempestiva immissione nel ruolo della scuola superiore sarebbe stato effettivamente assegnato ad Istituti scolastici più prossimi al suo domicilio, sussistendo soltanto in questo caso il rapporto di causalità. 32. A tale accertamento il giudice dell'appello si è del tutto sottratto, condannando, pertanto, il al CP_4 risarcimento del danno biologico in violazione del principio di responsabilità per fatto illecito, fondato sul rapporto di causalità fra l'evento dannoso e la condotta umana.
33. Resta assorbito il quarto motivo di ricorso, che ripropone la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione.
34. Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto;
il ricorso incidentale va accolto quanto al primo ed al terzo motivo, assorbiti il secondo ed il quarto.
35. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla
Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione affinché, emendando l'errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata, proceda alla corretta verifica del rapporto di causalità tra il ritardo nella immissione del nel ruolo della scuola superiore ed il danno biologico dedotto. Pt_1
36. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
37. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale.
Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo ed il quarto. la CP_6 sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia- anche per le spese- alla Corte d'Appello di
Salerno in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis, se dovuto.”
Con ricorso depositato il 7.2.2022 introduceva il presente giudizio di rinvio, Parte_1 chiedendo alla Corte di confermare la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 501/2015 e di disattendere la prospettazione difensiva sviluppata dal nei propri scritti difensivi con CP_1 riferimento alle eccezioni di prescrizione e di difetto del nesso di causalità, il tutto con vittoria di spese.
All'esito della notifica nei suoi confronti del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza, si costituiva il , chiedendo alla Corte di disattendere l'appello del avverso la CP_1 Pt_1 sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 950/2011, con vittoria di spese. Richieste alle parti le informazioni di cui all'ordinanza del 18.5.2023, alla data odierna, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Va preliminarmente richiamata la considerazione fatta propria da Cassazione civile sez. un., 09/06/2016,
n. 11844, secondo cui (cfr. la relativa motivazione) «il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, dunque, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario (Sez. Unite, 17 settembre 2010, n.
19701); in tale prospettiva, parlare di "autonomia" del giudizio del rinvio significa valorizzare che non si tratta di una prosecuzione della pregressa fase del giudizio di merito, bensì di un'autonomia fase del giudizio, funzionale a colmare il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia
d'annullamento)». Tanto, benvero, non senza precisare che «la stessa previsione della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio prefigura non già un atto di impugnazione, bensì un'attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
mentre la circostanza che l'atto di riassunzione debba essere notificato alla parte personalmente appare più un retaggio storico, che un significativo indice dell'autonomia del giudizio di rinvio;
del resto è proprio a causa della natura "prosecutoria" del rinvio e, nel contempo, della autonomia della fase, che la durata ragionevole del giudizio di rinvio è stata individuata ai sensi della L. n. 89 del 2001 nella misura di un anno (cfr. Cass. ord. 02 ottobre 2015, n. 19769)».
Tanto chiarito, con la menzionata pronuncia n. 33390/2021, la Suprema Corte, dopo aver affermato quanto sopra riportato ed aver così stabilito i limiti logico-giuridici del presente giudizio di rinvio, ha imposto dunque nuovo esame della questione nei termini da essa individuati.
Sul punto va anche precisato che, come recentemente chiarito da Cassazione civile sez. VI 17/03/2014 numero 6086, a norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa
Corte, e ciò salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens". Come poi recentemente rimarcato da Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, n. 1163 (cfr. motivazione per esteso),
«a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità», atteso che «anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte», e tanto «perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle Sezioni Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta ipotesi la Corte procedere all'enunciazione di un principio di diritto di segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 12095/2007; conf. Cass. 6086/2014)».
Va in ogni caso tenuto presente che, come precisato da Cassazione civile sez. III - 03/06/2020, n. 10549, anche nel caso in cui, nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata sia stata annullata per il vizio di violazione di legge, si deve ritenere che il giudice di rinvio abbia il potere di procedere nuovamente all'accertamento del fatto, nell'ambito delle conclusioni precedentemente assunte dalle parti, valutando liberamente le prove già raccolte, tenuto conto che l'articolo 394 del c.p.c., in realtà, non pone il divieto di immutare la base di fatto che costituisce il presupposto del principio di diritto enunciato nella sentenza d'annullamento, tanto con la precisazione che il principio di cui sopra è in particolare applicabile all'ipotesi in cui la sentenza di cassazione con rinvio reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo e, in particolare, non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo.
Tanto doverosamente rimarcato e preso atto del richiamato contenuto della pronuncia della Suprema
Corte che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ciò al fine di determinare correttamente il perimetro entro il quale deve muoversi il giudice nell'ambito del procedimento in questione, va innanzitutto constatato come risulti preclusa nel procedimento ex art. 392 c.p.c. in oggetto qualsivoglia indagine in ordine alle ulteriori pretese del non accolte dal precedente giudice di appello, atteso che la Pt_1
Suprema Corte ha integralmente disatteso, con la richiamata pronuncia n. 33390/2021, il ricorso per cassazione proposto dal docente.
Tenuto allora conto di quanto fin qui precisato come anche del concreto contenuto della pronuncia della
Cassazione sulla base della quale è stato instaurato il presente giudizio di rinvio, compito del presente
Collegio è quello di procedere in questa sede alla verifica degli aspetti evidenziati dalla Suprema Corte, con specifico riferimento a) all'eventuale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal con le modalità richiamate dalla pronuncia n. 33390/2021, e b) all'eventuale sussistenza del CP_1 nesso di casualità nei termini richiamati , in particolare, al n. 31 della decisione della Suprema Corte in base alla quale è stato instaurato il presente procedimento ex art. 392 c.p.c. Con riferimento al profilo sub a) va innanzitutto rilevato che nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado il ha eccepito la prescrizione estintiva “di ogni diritto che sarebbe insorto CP_1 prima del quinquennio della notifica dell'atto introduttivo avvenuta in data 15.05.2006, con il quale si è richiesto all'Amministrazione il risarcimento di tutti i danni connessi con comportamento che sarebbero stati posti in essere negli anni a/s 1993-2000”, deducendo altresì in proposito quanto segue: “Se anche risultasse che l'atto di diffida, prodotto ex adverso e notificato in data 03.01.2002, sia idoneo a rappresentare la manifestazione di volontà di ottenere il suddetto risarcimento, ritenendo così la prescrizione quinquennale interrotta, si eccepisce, in ogni caso, la prescrizione parziale delle somme richieste a titolo risarcitorio relativamente agli anni a/s 1993/1997.
Con riferimento alla predetta eccezione va precisato (cfr. anche quanto affermato in termini di principio da Cassazione civile, sez. III, 05/03/2020, n. 6180 in tema di prescrizione estintiva) che elemento costitutivo della predetta eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio
(dove l'inerzia, per assurgere al rilevante giuridico, e dunque per assumere valenza di elemento costitutivo della eccezione, implica necessariamente -qualora si intenda anche prescindere da una nozione di inerzia qualificata dalla effettiva insorgenza ed esercitabilità del diritto di cui si predica la estinzione- la indicazione di un termine iniziale e di un eventuale termine finale, dacché soltanto in presenza di tali elementi cronologici è possibile apprezzare il fatto storico-tempo nel senso di durata-sequenza temporale ininterrotta- della inerzia, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Da tale impostazione deriva, dunque, che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che a essa sia fatto onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto e non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice.
Come precisato anche in motivazione dalla pronuncia da ultimo richiamata, altro è l'onere di allegazione del fatto storico-durata, che deve essere assolto attraverso la specificazione dell'arco temporale in cui il creditore non ha azionato in via giudiziale la sua pretesa nè ha formulato richieste interruttive ex art. 2943 c.c., altro invece è invece l'accertamento dell'idoneità di quel fatto così compiutamente allegato, a produrre l'effetto estintivo del diritto, che è riferibile all'attività, rimessa al Giudice, di sussunzione del fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, in base alla quale stabilire quale sia la norma sulla prescrizione applicabile e conseguentemente il periodo di tempo che la norma richiede ai fini della estinzione del diritto, sicchè
«ferma la allegazione dei fatti da parte di colui che domanda od eccepisce, il Giudice di merito sulla scorta dei fatti allegati e dimostrati in giudizio "hinc et inde" può accertare l'effetto estintivo della prescrizione, anche in base ad una norma diversa da quella indicata dalla parte, che preveda un termine maggiore o più breve», laddove, al contrario, «in difetto della predetta allegazione, il Giudice è del tutto esonerato da tale ulteriore indagine, cronologicamente susseguente, non essendo tenuto - ed anzi essendogli precluso dall'art. 112 c.p.c. - a definire e ricercare ex officio i fatti (inizio e durata della inerzia) e le prove degli stessi, posti a fondamento della eccezione».
Assodato poi preliminarmente che, come da stessa prospettazione dell'originaria parte resistente, che il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato da parte del al in data 15.5.2006, Pt_1 CP_1 appare allora opportuno, ai fini della verifica della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , ripercorrere brevemente l'iter storico-procedimentale della vicenda in questione, e tanto CP_1 sulla base del contenuto degli atti di causa come anche delle stesse prospettazioni difensive delle parti in relazione alla successione degli eventi rilevanti ai fini del presente giudizio e sulla cui verificazione non sussiste specifico contrasto tra gli interessati.
all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo docente di ruolo ordinario a Parte_1 tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado (scuole superiori) per l'insegnamento di
Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico (classe di concorso A016) presso l'I.T.C.G. “E. Cenni” di Vallo della Lucania (SA), in relazione alla predetta classe di concorso è stato destinatario di decreto n. 4791 del 25.10.1990 mediante il quale era stato escluso dalla
[...] dalla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione Controparte_7 all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado, pur avendo superato le relative prove selettive.
Il predetto decreto di esclusione è stato impugnato dall'interessato innanzi al competente
[...]
(R.G. n. 207/1991), il quale, con sentenza n. 401/1997 del 30.6.1997, ha accolto il Controparte_8 ricorso ed annullato il provvedimento in questione;
tale sentenza non risulta impugnata dall'Amministrazione.
In esecuzione parziale della pronuncia del Giudice Amministrativo, la Controparte_7
con decreto n. 6325 del 21.7.1997, ha inserito a pieno titolo il nell'elenco dei
[...] Pt_1 docenti abilitati per la classe di concorso A016 (Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno
Tecnico), a suo tempo pubblicato e nel quale l'istante era stato iscritto con riserva, rilasciando al docente il relativo certificato di abilitazione senza porre in essere, tuttavia, l'ulteriore attività provvedimentale finalizzata a consentire all'interessato l'effettivo passaggio all'insegnamento presse le scuole superiori.
Nelle more del giudizio innanzi al T.A.R., il ha presentato, a decorrere dall'anno scolastico Pt_1
1991/1992, regolare domanda di passaggio dal ruolo del personale docente della scuola secondaria di I grado (medie) a quello della scuola secondaria di II grado (superiori) per la classe di concorso A016
(Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico), e tale circostanza, non specificamente contestata dall'Amministrazione, appare con evidenza finalizzata a radicare il diritto del docente al passaggio alle scuole superiori per l'insegnamento in oggetto sulle cattedre risultanti per i singoli anni vacanti e disponibili, tanto nell'ipotesi di accoglimento del proprio ricorso innanzi al T.A.R.
Persistendo una condizione di inerzia dell'Amministrazione nel dare integrale esecuzione alla sentenza del T.A.R. n. 401/1997 mediante la predisposizione delle attività necessarie all'effettivo passaggio dell'istante al ruolo del personale docente delle scuole superiori, il ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso per l'esecuzione del giudicato innanzi al (R.G. n. 3425/1999), in Controparte_8 relazione al quale il Giudice Amministrativo, con sentenza n. 871/01 del 12.6.2001, ha accolto il ricorso dichiarando l'obbligo dell' di conformarsi pienamente alla precedente Controparte_9 sentenza dello stesso T.A.R. n. 401/1997.
All'esito di ciò e della proposizione da parte del di successiva istanza di conciliazione innanzi Pt_1 alla , il Provveditorato agli Studi di Salerno, con decreto n. Controparte_10
45775 del 16.10.2000, ha disposto nei confronti del ricorrente il passaggio dal ruolo del personale docente di Educazione Tecnica delle scuole medie a quello delle scuole superiori (classe di concorso
A016 - Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico), con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1993/1994 ed economica dall'effettiva assunzione in servizio presso l'I.T.G.C. “E.
Cenni” di Vallo della Lucania.
Nell'ambito del predetto decreto n. 45775, prodotto in atti, è dato leggere in premessa quanto segue:
«RIESAMINATA la posizione giuridica del prof. a decorrere dal primo anno Parte_1 scolastico utile per la partecipazione ai passaggi di ruolo (a.s. 1991/92), ed essendo emerso che nell'anno scolastico 1993/94 sono state effettuate n. 11 nomine in ruolo per l'insegnamento di
Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico, di cui 5 presso l'I.T.G. “Cenni” di Vallo della Lucania, mentre alcun passaggio di ruolo è stato disposto per tale anno scolastico;
CONSIDERATO che, qualora il prof. avesse potuto partecipare al predetto movimento di Pt_1 passaggi di ruolo, avrebbe ottenuto l'invocato passaggio, per il citato anno scolastico». All'esito di tale premessa, poi, il Provveditorato, rilevato che “va data esecuzione alla sentenza del TAR Campania
Napoli n. 401/97, recante lo scioglimento positivo della riserva disposta all'abilitazione all'insegnamento del docente, con conseguente diritto all'ottenimento del passaggio di ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 1993/94, anno antecedente alla precedente costituzione di esubero della classe di concorso”, ha provveduto nei termini riportati in precedenza.
Tanto ricostruito in fatto, va in diritto evidenziato che, ai fini dell'individuazione del dies a quo a partire dal quale decorre il termine di prescrizione, se da un lato «rileva il graduale passaggio dal giorno in cui
"il fatto si è verificato", secondo la previsione del codice civile, alla esteriorizzazione del danno, come oggettivamente percepibile e riconoscibile, non solo rispetto alla lesione della propria integrità psicofisica, ma anche in relazione alla riconoscibilità della lesione sotto il profilo giuridico;
cioè sotto il profilo della riferibilità causale al comportamento colposo (o doloso) di un terzo», atteso che la stessa inattività della parte non può «esplicare effetti negativi sulla prescrizione del diritto in mancanza della rapportabilità causale di un danno ad un comportamento di un terzo», dall'altro risulterebbe comunque
«illogico, infatti, ritenere che la prescrizione possa iniziare a decorrere dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere la reintegrazione della lesione subita».
Tanto precisato, l'eccezione di prescrizione del risulta allora infondata, in quanto nel caso di CP_1 specie: a fronte delle iniziative giurisdizionali poste in essere dal e volte ad ottenere il Pt_1 riconoscimento del proprio diritto all'insegnamento della disciplina di cui sopra presso scuole superiori come anche dello stesso contenuto della richiamata pronuncia del T.A.R. n. 401/1997,
l'Amministrazione ha tenuto un comportamento omissivo prolungatosi nel tempo e definitivamente dismesso solo con il richiamato provvedimento n. 45775 del 16.10.2000, avente contenuto peraltro ricognitivo, anche ai sensi dell'art. 2944 c.c., delle ragioni sottese alla pretesa avanzata dal Pt_1 appare comunque condivisibile la prospettazione deduzione del ricorrente in riassunzione secondo cui, a seguito di un primo giudizio proposto dall'interessato innanzi al (R.G. n. Controparte_8
207/1991) e favorevolmente definito con sentenza n. 401/07 del 30.6.1997, la lesione del diritto del ricorrente viene a concretizzarsi ed a trovare causa ed origine proprio nel decreto della
[...]
n. 6325 del 21.7.1997 che, nell'eseguire solo parzialmente la sentenza del T.A.R., Controparte_7 si era limitato ad attribuire al ricorrente la classe di concorso A016, senza, però, riconoscergli, come dovuto, il passaggio all'insegnamento presso le scuole superiori, tant'è che il ricorrente è stato poi costretto a proporre un secondo giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo (R.G. n. 3425/1999, con ricorso depositato il 6.11.1999), a sua volta definito con sentenza n. 871/01 del 12.6.2001 che ha accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo della P.A. di eseguire, in modo pieno ed effettivo, la precedente sentenza n. 401/97; a fronte del richiamato comportamento omissivo dell'Amministrazione, le suddette iniziative giurisdizionali del risalenti addirittura al 1991, non possono in alcun modo configurare Pt_1 un'inerzia del creditore, sicchè anche sotto tale profilo, come precisato anche dalla giurisprudenza richiamata in precedenza, il docente risulta essersi prontamente attivato per la tutela delle proprie ragioni e, dunque, risulterebbe del tutto incongruo un inizio del decorso della prescrizione da epoca addirittura anteriore alla stessa sentenza n. n. 401/97 cui non risulta aver dato attuazione in maniera compiuta ed esaustiva l'Amministrazione; va infine rilevato come il contenuto dell'atto di diffida notificato il
3.1.2002 e richiamato dalla stessa Avvocatura dello Stato nella propria memoria di costituzione risulti univocamente rivolto ad ottenere il ristoro “di tutti i gravissimi danni” subiti dall'istante “in tutti questi anni derivanti dall'esecuzione degli atti illegittimi”, tanto con l'ulteriore puntualizzazione che i predetti danni non potevano ritenersi ristorati dall'emanazione in data 16.10.2000 di provvedimento con cui l'Amministrazione scolastica, in esecuzione della sentenza del Tar sezione distaccata di CP_7
Salerno, n. 401/1997 del 6.3.1997/30.6.1997, «ha disposto nei confronti dell'istante il passaggio dal ruolo di docente di Educazione tecnica nella Scuola media a quello di docente di Costruzioni, Tecnica delle costruzioni e Disegno tecnico con decorrenza giuridica dall'a/s 1993/1994 ed economica dall'effettiva assunzione in servizio presso l'I.T.C.G. “E. Cenni” di Vallo della Lucania»; il suddetto atto di diffida, nell'ambito del quale si chiede esplicitamente “il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti” patiti dal docente, appare con tutta evidenza dotato di efficacia interruttiva della prescrizione in relazione alla pretesa fatta valere dal nel giudizio in oggetto;
tra la notifica in data 3.1.2002 Pt_1 dell'atto di messa in mora di cui sopra e la notifica in data 15.5.2006 del ricorso introduttivo non risulta comunque essere maturato il termine quinquennale di prescrizione richiamato dall'Amministrazione nel proprio atto di costituzione nell'ambito del giudizio di primo grado con riferimento al diritto al risarcimento del danno azionato dal nella presente sede. Pt_1
Quanto poi al profilo sub b), la pronuncia della Suprema Corte che ha disposto il presente giudizio di rinvio ha rilevato la necessità, ai fini dell'affermazione della “responsabilità risarcitoria della amministrazione”, della verifica dell'esistenza non solo “dell'illecito- la ritardata immissione nel ruolo della scuola superiore- ma anche del rapporto di causalità tra la condotta illecita ed il danno”, nel senso cioè di stabilire, sulla base evidentemente dei criteri applicabili ad una fattispecie di causalità ipotetica correlata ad un'omissione, “se il in caso di tempestiva immissione nel ruolo della Pt_1 scuola superiore sarebbe stato effettivamente assegnato ad Istituti scolastici più prossimi al suo domicilio, sussistendo soltanto in questo caso il rapporto di causalità”.
Tanto precisato in fatto e richiamati anche i principi giurisprudenziali cui si è fatto riferimento in precedenza, in particolare le affermazioni contenute in Cass. n. 10549/2020, va tenuto presente che l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica derivante dalla condotta omissiva passa inevitabilmente attraverso l'enunciato “controfattuale” che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, alla luce del quale verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III - 29/09/2009, n. 20828, con riferimento alle affermazioni di carattere generali ivi contenute).
In altri termini, come precisato da Cass. civ., Sez. II, 19/11/2004, n. 21894, nella causalità cd.
"omissiva" (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) il soggetto agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli secondo le ordinarie regole di avvedutezza e diligenza, sicchè il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento. Da ciò consegue, secondo tale condivisibile impostazione, che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. In ogni caso, in tale ottica,
l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal soggetto danneggiato.
Tenuto conto di ciò la sussistenza del nesso di causalità, nei termini richiamati dalla Suprema Corte in relazione al giudizio de quo e nel rispetto del criterio probabilistico cui si è fatto poc'anzi riferimento, emerge dal complessivo contenuto del richiamato decreto n. n. 45775 del 16.10.2000 del Provveditorato agli Studi di Salerno, nell'ambito del quale, all'esito del riesame della posizione giuridica del Pt_1 una volta “emerso che nell'anno scolastico 1993/94 sono state effettuate n. 11 nomine in ruolo per
l'insegnamento di Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico, di cui 5 presso l'I.T.G.
“Cenni” di Vallo della Lucania, mentre alcun passaggio di ruolo è stato disposto per tale anno scolastico”, l'Amministrazione ha prospettato in termini sufficientemente espliciti che “qualora il prof. avesse potuto partecipare al predetto movimento di passaggi di ruolo, avrebbe ottenuto Pt_1
l'invocato passaggio, per il citato anno scolastico”, disponendo pertanto, anche in attuazione della sentenza del n. 401/97, CP_8 Parte_2
A fronte di ciò il non è stato in grado di apportare all'indagine elementi indiziari di segno CP_1 contrario, atteso anche l'intervenuto incendio dell'archivio presso il quale vi era la documentazione relativa alle informazioni richieste con l'ordinanza della Corte dell'8.5.2023 in ordine alle “sedi geografiche assegnate in occasione dell'immissione in ruolo per l'anno scolastico 1993/94 con riferimento a personale docente interessato alla medesima classe di concorso di cui al riconoscimento intervenuto nelle more in favore dell'istante e contraddistinto da analoga posizione di titoli e di punteggio per il periodo in questione” (cfr. attestazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno, prodotta in atti all'esito dell'ordinanza della Corte dell'8.5.2023). Informazioni, le suddette, che prima del sinistro de quo risultavano essere comunque nella materiale disponibilità dell'Amministrazione, sicchè, a fronte degli elementi probabilistici emergenti dal decreto n. 45575 del 16.10.2020 e conformi agli indirizzi giurisprudenziali poc'anzi richiamati, l'intervenuta impossibilità di fornire elementi probatori di segno contrario a quelli ricavabili dal suddetto decreto non può che risolversi in danno della posizione processuale di parte resistente.
Con riferimento a tale ultimo profilo Cassazione civile sez. I - 31/10/2024, n. 28150, pur ribadendo la regola dell'art. 2697 c.c. che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte, ha chiarito come il principio di “vicinanza della prova" operi allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto.
Tanto precisato e richiamato comunque il perimetro di indagine posto dalla Suprema Corte con riferimento al presente giudizio di rinvio, va in ogni caso confermata anche in questa sede la valutazione medico-legale operata dal precedente Giudice d'appello sulla scorta dell'elaborato peritale del c.t.u. Dr.
e da intendersi qui integralmente richiamata, in base alla quale, all'esito di un attento esame Per_1 delle risultanze istruttorie ed in applicazione di retti criteri logico-scientifici, è stato posto in risalto come non vi fossero dubbi sulla circostanza che l'attività lavorativa stressante e/o logorante praticata nel periodo 1993 – 2001 ed analiticamente descritta in atti, derivante all'epoca non solo dalla necessità di spostarsi per svolgere la propria attività ma dal disagio psichico derivante dalla consapevolezza che tale esigenza derivava dal mancato riconoscimento di un diritto, quindi da un torto che il docente aveva subito e continuava a subire, trattandosi di un soggetto diabetico per il quale era necessaria una particolare igiene di vita (soprattutto per quanto riguarda l'assunzione di cibo, per variabilità dell'orario e qualità dello stesso), avesse ruolo concausale in ruolo alla patologia ipertensiva da cui era affetto il
Pt_1
Del pari condivisibile appare per le stesse ragioni di cui sopra la valutazione di un danno biologico nella misura del 5% nei termini indicati dal c.t.u. e fatti propri dal precedente Collegio, la cui liquidazione appare coerente con i dati emersi dall'attività istruttoria e conforme ai principi giurisprudenziali in materia.
In aderenza dunque al contenuto della precedente sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 501/2015, va parzialmente accolto l'appello di e, in parziale riforma della sentenza n. 950/2011 Parte_1 del Tribunale di Vallo della Lucania, che per il resto va confermata, va condannato il appellato CP_1 al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro Parte_1
8.892,00, oltre accessori di legge. In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda del ritiene il presente Pt_1
Collegio di compensare per ¾ le spese di lite di tutti i gradi di giudizio fin qui svoltisi e condannare il
, tenuto conto della complessiva parziale soccombenza dello stesso, al pagamento della residua CP_1 di ¼, il tutto nei termini indicati in dispositivo.
In considerazione del contenuto della presente decisione va dato atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello di e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
950/2011, che per il resto conferma, condanna il appellato al pagamento, in favore di CP_1
a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 8.892,00, oltre accessori di Parte_1 legge;
condanna il al pagamento di 1/4 delle spese di tutti i gradi di giudizio, compensandone i CP_1 restanti 3/4, spese che liquida quanto all'intero in € 2.695,00 per il primo grado di giudizio, in €
2.906,00 per il secondo grado di giudizio, in € 1.541,00 per il giudizio di legittimità ed in € 2.906,00 per il presente giudizio di rinvio, il tutto oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario del Pt_1 dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 23.6.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella) Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)