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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/05/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5601/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5601/2023, avente ad oggetto:
Titoli di credito, riservata in decisione all'udienza del 7.6.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.), promossa da:
, (CF: rapp. dall'avv.to Angelo Parte_1 C.F._1
Perrino (CF: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 11
dall'avv.to Ettore Cappuccio (cf: ) e dall'avv. Daniela C.F._3
Esposito (c.f. ), elettivamente domiciliata in Via Domenico C.F._4
Fontana n.30 Napoli, presso lo studio dei predetti difensori.
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, incorporante per fusione la , rapp. e Controparte_2 CP_3
difesa dagli Avv. Rosa Rinaldi (C.F. ) e Avv. Luca C.F._5
Moscardino (C.F. ed elett. domiciliata in Napoli, Riviera di C.F._6
Chiaia n. 263
CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio la nonché la quale Controparte_1 Controparte_2
chiamata, dinanzi a questo Tribunale opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1647/23
r.g. 4540/23 notificato il 16/5/23, recante l'ingiunzione di pagamento della somma di
€ 10.105,32 oltre accessori.
A sostegno della domanda deduceva l'inammissibilità della domanda monitoria proposta in quanto la conferita procura alle liti risultava affetta da invalidità nonché,
rientrando la controversia tra le materie per cui era obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010,
chiedeva di sospendere il giudizio e di invitare la parte opposta ad introdurre la procedura conciliativa. Nel merito, l'opponente deduceva che il d.i. era, sia in fatto che in diritto, destituito di ogni fondamento giuridico, poiché la Controparte_2
aveva azionato la garanzia di polizza pur non essendosi verificate le condizioni necessarie, ma aveva fatto ricorso alla stessa solo per il fatto del mancato pagamento di alcune delle rate dovute.
Si costituiva parte opposta che contestava in fatto ed in Controparte_1
diritto l'avversa domanda, deducendo che correttamente era stata proposta l'azione per il recupero del credito vantato ai sensi dell'art. 1916 cc., secondo le garanzie della polizza esistente tra le parti;
in subordine, chiedeva essere manlevata dalla chiamata per le somme indebitamente versate. Controparte_2
Si costituiva altresì parte chiamata che contestava in fatto Controparte_2
pagina 3 di 11 ed in diritto l'avversa domanda, chiedendo preliminarmente l'estromissione dal giudizio;
deduceva, inoltre, che si erano verificate le condizioni di polizza per la richiesta di rimborso del finanziamento erogato, non avendo più ricevuto i ratei dalla società datrice di lavoro dell'opponente, né tantomeno direttamente da quest'ultimo comunque obbligato al pagamento.
Ciò posto in fatto, prima di entrare nel merito della vicenda è utile ricordare che,
anche nel caso in esame, secondo un concetto già espresso dalla Corte di legittimità
circa il giudizio di cassazione “…La motivazione semplificata non è preclusa dalla
particolare ampiezza degli atti di parte…, perché detta ampiezza – che certamente,
pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni formali dettate
dall'art. 366 cod. proc. civ., non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad
allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici,
redatti con stile asciutto e sobrio – non è affatto direttamente proporzionale alla
complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate, e si
risolve soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza, infarcita di continui e
ripetuti assemblaggi e trascrizioni degli atti defensionali, delle sentenze dei gradi di
merito, delle prove testimoniali, della consulenza tecnica e dei suoi allegati
planimetrici” (Cass. Civ. sez. 4/7/2012, n. 11199).
In via preliminare, va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., c. 2) anche in relazione al regime degli oneri pagina 4 di 11 allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio (cfr. eccepito difetto di procura a carico dell'opposta) sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In
questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il pagina 5 di 11 creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte,
invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione),
ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SS.UU., 6.4/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio
1993, n. 7448).
Accertata l'esistenza delle condizioni di procedibilità dell'azione, con l'allegato verbale negativo di mediazione in data 18.7.2024 (cfr. fascicolo HDI ass.), va detto che l'opposizione formulata è infondata e, pertanto, va rigettata con conferma del d.i.
n. 1647/23 r.g. 4540/23 notificato in data 16.5.2023, per la somma di € 10.105,32
oltre accessori.
Considerata la sostanziale mancanza di contestazioni tra le parti in ordine all'esistenza degli elementi che fungono da base alla vicenda in esame, e cioè sia l'esistenza di un contratto di mutuo con la collegata polizza a garanzia del credito
Con prestato, sia del diritto di surroga ex art. 1916 cc. in favore della HDI ass., il
thema decidendum si restringe alla verifica dell'effettiva esistenza delle condizioni pagina 6 di 11 della polizza di cui si è avvalsa la chiamata al fine di vedersi Controparte_2
rimborsata di quanto dovuto ancora dall'opponente e, conseguentemente, del Pt_1
ricorso per d.i. depositato dalla spa HDI Ass..
Ai sensi ed effetti dell'art. 54 co.1 DPR 180/50 che regola la presente materia, le cessioni di quote di stipendio o di salario, erogato sulla scorta della cessione del quinto della retribuzione mensile del lavoratore beneficiario, vanno garantite con la sottoscrizione obbligatoria di un contratto di assicurazione sulla vita e contro “…i
rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per
cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di
quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il
ricupero del residuo credito”.
Principio definito in materia è che la cessione delle quote, autorizzata dal lavoratore per il rimborso del prestito, viene fatta “pro-solvendo” e non “pro-soluto”,
condizione che àncora il debitore principale, nel caso di specie il , all'impegno Pt_1
a rimborsare il prestito qualora intervenga un'interruzione del versamento delle trattenute da parte del datore di lavoro per qualsivoglia motivo, poiché la garanzia opera nel caso di reiterato mancato pagamento dei ratei.
E che il avesse piena consapevolezza dell'obbligo ricadente a suo carico, Pt_1
si desume dalla esplicitata preoccupazione conseguente alla verificata inesistenza delle trattenute sulle buste paga, allorquando passava alle dipendenze della Green
Line; il narrato interessamento presso l'agente referente dell'operazione creditizia, pagina 7 di 11 dal quale apprendeva -a suo dire- che non vi erano altre strade per sanare la morosità,
non produceva -però- un pari interessamento presso la sua datrice di lavoro al fine di sollecitarla all'adempimento, lasciando così che la mutuante ricorresse alle garanzie di polizza previste a tutela del suo credito, per la cui operatività l'unico elemento a concretizzarsi era il mancato pagamento di più rate di ammortamento.
Conseguenza dell'accertata legittimità dell'azione della a Controparte_2
garanzia del proprio credito, era l'altrettanto legittimo ricorso all'azione monitoria da parte della sulla scorta dell'obbligazione succedanea a quella della CP_4
mutuante, in virtù del diritto di surroga ex art. 1916 cc. previsto contrattualmente.
La lamentela del , circa la mancanza delle condizioni per il ricorso alle Pt_1
garanzie di polizza da parte della con il dedotto che, vista la Controparte_2
continuità del rapporto di lavoro con le società succedutesi nella titolarità degli appalti per la raccolta dei rifiuti presso il Comune di Sant'Antimo, e tra queste la inadempiente Green Line, l'obbligazione sarebbe stata solvibile senza l'azione di attivazione della polizza de qua, da cui -peraltro- scaturiva anche la domanda ex art. 96 cpc., si rivelava infondata non avendo egli fornito alcuna prova contraria, oltre che alla riferita mancanza delle condizioni per l'attivazione delle garanzie di polizza, né
tantomeno in merito ad un diretto interessamento presso la propria inadempiente datrice di lavoro, e cioè la Green Line. Ciò in quanto, unica legittimata alla riattivazione della trattenuta della rata di rimborso, sullo stipendio del , del Pt_1
mutuo dovuto alla operazione che l'opponente non aveva più Controparte_2
pagina 8 di 11 riscontrato, viste le buste paga depositate agli atti.
Come sopra visto, gli artt. 1, 5 e 54 del citato DPR 180/1950 disciplinano i prestiti rimborsabili con la cessione del quinto dello stipendio che deve essere garantita da un'assicurazione contro i rischi, per il recupero delle somme finanziate;
nel caso in cui la cessazione o riduzione dello stipendio o la liquidazione di un trattamento di fine rapporto, di per sé insufficienti a consentire la prosecuzione dell'ammortamento o l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore, il mutuante può attivare ogni garanzia prevista a tutela del proprio credito. Sulla scorta di tanto,
sussiste quindi il collegamento negoziale tra il mutuo e il contratto di assicurazione obbligatorio ex art. 54 DPR n.180/1950, il cui premio veniva versato dal e che Pt_1
Con rappresenta per la e quindi per la spa HDI Ass., l'elemento CP_2
prodromico per l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria in ottemperanza alla specifica normativa sulle cessioni stipendiali, senza la quale il prestito non potrebbero venire erogati.
Considerato, pertanto, che il mutuatario/debitore nella vicenda era in ogni Pt_1
caso l'obbligato principale, trattandosi di prestito rimborsabile con la cessione del quinto dello stipendio, disciplinato dalla seconda ipotesi prevista dall'art. 54 c. 1 del
DPR 180/50, per cui restava a suo carico ogni onere per il mancato versamento delle rate di ammortamento;
tal che l'opposizione -così come formulata- risulta infondata in ogni sua deduzione sia in fatto che in diritto e, quindi, va rigettata con tutte le conseguenze.
pagina 9 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali
(cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti della e della così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- Rigetta l'opposizione;
- Conferma il Decreto Ingiuntivo n. 1647/23 RG. n. 4540/23 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.105,32 oltre accessori, di cui ne dichiara la definitiva esecutorietà;
- Condanna parte opponente a rimborsare alla spa HDI ass. ed alla spa pagina 10 di 11 le spese di lite che si liquidano, per singola controparte, in € CP_2
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed
IVA come per legge.
Aversa, 10.5.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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