Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00855/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2024, proposto da
AN CH, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Tabanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione della Romagna Faentina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Tassinari, Pierangelo Unibosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ID RI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 3 maggio 2024 con il quale l’Area Territorio e Ambiente – Servizio Sue - dell’Unione Romagna Faentina - dichiarava l’inefficacia della SCIA 2022\101161;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, concomitanti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione della Romagna Faentina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa IC TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
La ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento prot. n. 46723/2024 del 3 maggio 2024 col quale il Dirigente dell’Area Territorio e Ambiente – Servizio SUE dell’Unione della Romagna Faentina ha dichiarato l’inefficacia della SCIA Prot. n. 101161/2022.
In fatto ha allegato di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Faenza alla via San Biagio Antico n. 2, iscritto al C.T. del Comune di Faenza al Foglio 241, Part. 24 e 91, confinante con ragioni RI GE, TI CI ed altri, sul quale si trova un immobile iscritto al C.F. del Comune di Faenza al Foglio 241, Part. 91 sub 3, nonché di una tettoia non accatastata.
In data 23.11.2022 la ricorrente, tramite il proprio tecnico incaricato, ha presentato allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Faenza SCIA avente ad oggetto " ristrutturazione edilizi di edificio colonico abitativo con servizi tramite demolizione e ricostruzione con sdoppiamento di u.i., realizzazione box per cavalli ", assunta al prot. n. 101161 del 24/11/2022.
A fronte di tale istanza l’Amministrazione ha richiesto all’interessata integrazioni documentali, acquisendo altresì i pareri delle Amministrazioni coinvolte, tra cui quello dell’AUSL Romagna, necessario per profili igienico-sanitari, stante la prevista realizzazione di box per cavalli e la richiesta della ricorrente di poter costruire in deroga la recinzione dell’area destinata ad ospitarli, collocandola ad una distanza dalle abitazioni vicine inferiore rispetto a quella prevista dalla normativa locale (art. 94 Regolamento di Igiene del Comune di Faenza).
La AUSL, tenuto anche conto che in passato l’attività di detenzione di cavalli intrapresa dalla ricorrente era già stata oggetto di contestazioni da parte del D.S.P., ha negato la deroga finalizzata all’utilizzo, come ricovero per cavalli, dei locali situati al piano terra del fabbricato esistente, posto sul confine sud della proprietà e adiacente all’abitazione confinante, evidenziando la necessità, per motivi igienico sanitari, di recintare l’area esterna a disposizione dei cavalli con una recinzione collocata a distanza non inferiore a 30 m dal confine della proprietà di RI GE e di disporre attorno al perimetro della predetta recinzione una fascia arborea utile alla mitigazione, dotandosi altresì di una concimaia di adeguate dimensioni, necessaria ex art. 233 e seguenti del R.D. n. 1265/1934, considerata la tipologia e la natura dell’allevamento in esame, da collocare alle distanze previste all’art. 104 del RCI dai confini di proprietà, dalle strade pubbliche e le abitazioni anche di terzi, con obbligo di manutenzione per “ evitare inconvenienti igienico sanitari (odori, proliferazioni di insetti, etc.) ”, ed adozione degli “ accorgimenti atti ad evitare proliferazione di insetti nonché approntare modalità gestionali e cautele per prevenire il rischio di contaminazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei dal dilavamento delle deiezioni nelle aree scoperte ”.
L’Autorità procedente ha recepito tale parere opponendo all’istante ulteriori rilievi ostativi (mancata allegazione della perizia tecnica giurata attestante le condizioni di non conservabilità dell’edificio, prevista dall’art. 6 delle N.d.A. del RUE del Comune di Faenza Tav. 1.2), che la ricorrente ha contestato con nota prot. n. 80307 del 09/08/2023.
Dopo ulteriori interlocuzioni tra le parti, con nota prot. n. 114528 del 10/11/2023, l’AUSL della Romagna – Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica, ha formulato un nuovo parere negativo di competenza ribadendo la necessità della concimaia, e l’Unione ha inviato alla ricorrente la nota prot. n. 8268 del 23/01/2024, richiedendo “ di conformare il progetto depositato entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione mediante variazione progettuale che recepisca la richiesta dell’AUSL e preveda la realizzazione di una concimaia ” e ribadendo gli ulteriori rilievi già opposti in precedenza.
Parte ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni senza tuttavia apportare le modifiche richieste, sicché l’Unione, previa comunicazione ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 dei motivi ostativi, col provvedimento prot. n. 46723 del 3/05/2024 ha dichiarato l’inefficacia della SCIA prot. n. 101161/2022.
La ricorrente, ritenendo illegittimo tale atto, ha agito in questa sede chiedendone l’annullamento in forza dei seguenti motivi di diritto.
Innanzitutto ad avviso dell’interessata il provvedimento impugnato sarebbe carente di idonea motivazione, in quanto le ragioni addotte dall’Amministrazione a sostegno della decisione risulterebbero generiche.
In secondo luogo l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato la normativa richiamata, atteso che nel caso di specie non troverebbe applicazione la disciplina di cui all’art. 233 del R.D. n. 1265 del 1934 che impone la costruzione di una concimaia, in quanto l'art. 236 del medesimo Regio Decreto ne prevede l’inapplicabilità agli animali allo stato brado o semibrado, come sarebbero quelli in discussione nell’odierno giudizio.
Competerebbe in ogni caso ex art. 237 del citato Regio Decreto ai Comuni “ l'obbligo di curare la costruzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani ".
In terzo luogo il provvedimento impugnato risulterebbe connotato dal vizio dell’eccesso di potere, in quanto gli animali oggetto dell’allevamento in discussione sarebbero da affezione ex legge n. 215 del 2015 ed essendosi la richiedente impegnata a smaltirne il letame attraverso apposita cooperativa.
Inoltre (quarta doglianza), l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato l'art. 104 del Regolamento di Igiene del Comune di Faenza, non avendo la ricorrente alcun obbligo di dotarsi di concimaia, come esposto nel primo motivo di impugnazione.
Infine, (quinto motivo di ricorso) sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti di zona, ai quali l’Amministrazione avrebbe invece rilasciato il permesso per la realizzazione di box per cavalli senza richiedere alcuna concimaia.
L’Unione della Romagna Faentina si è costituita in giudizio contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto per l’infondatezza di tutte le censure ivi articolate.
Invero, l’inefficacia della SCIA prot. n. 101161/2022 in discussione nell’odierno giudizio riguarda un terreno sul quale insiste un immobile dichiarato collabente sul quale, nonostante lo stato di collabenza degli edifici e delle costruzioni presenti, la ricorrente ha collocato, prima di presentare istanze, diversi cavalli e pony, condotta che ha portato alla presentazione da parte di ID RI, residente in una abitazione confinante, della comunicazione prot. n. 51584 del 24/06/2021, volta a contestare la violazione della normativa in tema di distanze minime tra allevamenti ed abitazioni e l’esistenza di problematiche di natura igienico sanitaria.
L’Amministrazione ha quindi compiuto accertamenti coinvolgendo l’interessata la quale, con CILA a sanatoria prot. n. 45115 del 26/05/2022 ha richiesto di poter sanare alcune irregolarità, e con successiva SCIA del 23/11/2022 allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Faenza ha comunicato la “ ristrutturazione edilizia di edificio colonico abitativo con servizi tramite demolizione e ricostruzione con sdoppiamento di u.i., realizzazione box per cavalli ” (prot. n. 101161 del 24/11/2022) in discussione in questa sede.
A fronte di tale ultima richiesta l’Amministrazione, nell’ambito del procedimento svolto nel contraddittorio con l’interessata, ha richiesto tra gli altri, il parere dell’AUSL Romagna per valutare il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica a fronte della realizzazione dei box per cavalli, e tenuto conto che la richiedente intendeva realizzare la recinzione dell’area destinata ad ospitare i cavalli ad una distanza inferiore dalle abitazioni vicine rispetto a quella prevista dalla normativa locale (art. 94 Regolamento di Igiene del Comune di Faenza).
Con atto ampiamente motivato l’AUSL, dato atto che in passato l’attività di detenzione di cavalli in esame era stato oggetto di contestazioni da parte del D.S.P., ha negato “ la deroga finalizzata all’utilizzo, come ricovero per cavalli, dei locali situati a piano terra del fabbricato esistente, posto sul confine sud della proprietà e adiacente all’abitazione confinante ”, evidenziando: “ la necessità, per motivi igienico sanitari, di recintare l’area esterna a disposizione dei cavalli con una recinzione collocata a distanza non inferiore a 30 m dal confine della proprietà del Sig. RI GE. Inoltre è da prevedere attorno al perimetro della predetta recinzione una fascia arborea utile alla mitigazione. Infine considerando la tipologia e la natura dell’allevamento si osserva che nella documentazione agli atti non è stata prevista la realizzazione della concimaia. Tale manufatto, obbligatorio ai sensi della norma vigente, è da collocare alle distanze previste all’art. 104 del RCI dai confini di proprietà, dalle strade pubbliche e le abitazioni anche di terzi. La concimaia, prevista anche dall’art. 233 e seguenti del R.D. 1265/1934, dovrà essere di dimensione adeguate al numero di equidi che si intendono detenere ed il suo svuotamento dovrà essere effettuato con frequenza appropriata e finalizzata ad evitare inconvenienti igienico sanitari (odori, proliferazioni di insetti, etc.). Si dovranno altresì, adottare gli accorgimenti atti ad evitare proliferazione di insetti nonché approntare modalità gestionali e cautele per prevenire il rischio di contaminazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei dal dilavamento delle deiezioni nelle aree scoperte ”.
Garantito sul punto il contraddittorio alla ricorrente, ma ritenute non esaustive le repliche opposte, con nota prot. n. 114528 del 10/11/2023 l’AUSL della Romagna – Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica ha formulato il seguente nuovo parere, recepito nel provvedimento impugnato: “ premesso che la concessione della deroga è in capo all’autorità sanitaria locale competente supportata dalle valutazioni dell’Azienda Sanitaria Locale; Tenuto conto che il DSP ha già espresso parere con nota del 30/06/2023 (ns. prot. 2023 0178520-P) in riferimento alla richiesta in oggetto, in cui è stato evidenziato l’obbligo, per norma, della dotazione di concimaia per gli allevamenti di specie; Verificato che la superficie esterna delimitata e campita di colore azzurro negli elaborati grafici, dove gli equidi sono liberi di muoversi non sia sufficientemente estesa per considerare la detenzione “allo stato brado o semibrado”, come declinato da normative comunitarie Bando misura 14 benessere degli animali Piano di sviluppo rurale 2014-2022. Considerato che l’assenza della concimaia determinerebbe ulteriore peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell’area in oggetto per la mancanza di gestione dello stallatico degli equidi e per la sua progressiva concentrazione in un areale ristretto; Non ricorrendo le condizioni contemplate all’art. 235 del RD 27 luglio 1934, n. 1275 la richiesta non può essere accolta favorevolmente ”.
Col primo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce la genericità della motivazione del provvedimento impugnato, ma tale censura risulta all’evidenza priva di pregio, essendo chiara l’argomentazione posta alla base della decisione adottata, costituita dai rilievi opposti all’interessata nell’ambito dell’intero procedimento e contenuti negli atti richiamati anche per relationem nel provvedimento conclusivo, consistenti, da un lato, nella necessità di realizzare una concimaia a servizio dei box per cavalli (come da parere AUSL), e dall’altro nella carenza della perizia tecnica giurata prevista dall’art. 6 delle N.d.A. del RUE Tav. P. 2 del Comune di Faenza, richiesta più volte nel corso del procedimento.
Del pari privo di pregio è il secondo motivo di ricorso col quale la ricorrente contesta la necessità della concimaia richiesta dall’AUSL in quanto i cavalli sarebbero allo stato brado o semibrado, con conseguente applicabilità dell’art. 236 del R.D. n. 1265 del 1934.
Invero, l’art. 233 del citato R.D., posto a tutela non solo del benessere animale ma anche della salute pubblica, prevede che le “ stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile ”, sicché l’art. 236 che esclude tale disciplina per gli animali allo stato brado o semibrado va letto in termini restrittivi, riferendosi ai soli casi di animali che per le specifiche condizioni di vita effettivamente allo stato brado o semibrado non possono arrecare problematiche di natura igienico sanitaria, anche in assenza di concimaia.
Ad avviso della ricorrente tale ipotesi ricorrerebbe nel caso in esame in quanto nel suo allevamento i cavalli sarebbero liberi ed all’aperto durante tutto l’anno e verrebbero rinchiusi nella stalla (o meglio nei box di cui al progetto) solamente durante la notte del periodo invernale, o in caso di eventi atmosferici eccedenti la norma, godendo ciascuno di amplissimo spazio per il pascolo.
Tale difesa non può essere condivisa, avendo l’Amministrazione evidenziato, anche richiamando il parere dell’AUSL sul punto, che la superficie esterna dove gli animali della ricorrente sono liberi di muoversi non è sufficientemente estesa da poter consentire la qualificazione della detenzione “allo stato brado o semibrado”, conclusione ad avviso del Collegio condivisibile, non potendosi fare riferimento a tal fine, come vorrebbe invece la ricorrente, all’intera superficie del terreno, rilevando infatti la sola superficie derivante dalla recinzione di delimitazione delle aree di pascolo dei cavalli all’interno della proprietà costruita a distanza regolare dai fondi vicini (ex art. 94 del Regolamento d’Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria del Comune di Faenza), non sussistendo i presupposti della deroga rispetto alle distanze minime richiesta dalla ricorrente.
Peraltro, la superficie di 10.291 mq richiamata da quest’ultima a dimostrazione dello stato brado e semibrado dei cavalli, non trova conferma negli elaborati grafici allegati alla SCIA, dove lo spazio a disposizione dei cavalli risulta infatti individuato all’interno della linea tratteggiata rossa e non può essere riferito quindi alla totalità della superficie calpestabile.
In ogni caso, l’art. 104 del Regolamento d’Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria del Comune di Faenza esclude dall’obbligo di concimaia gli allevamenti con animali allo stato brado o con capi tenuti unicamente in recinto all’aperto, solo dove consentito dalle norme in materia sanitaria ed ambientale, e adottando gli accorgimenti atti ad evitare proliferazione di insetti nonché approntare modalità gestionali e cautele per prevenire il rischio di contaminazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, mentre nel caso in esame dall’istruttoria compiuta è stato accertato, come evidenziato dall’Amministrazione, che sul fondo attiguo a quello della ricorrente è presente un pozzo utilizzato per l’irrigazione agricola che attinge dalla falda acquifera, profilo sicuramente rilevante ai fini della ritenuta necessità della concimaia in ogni caso.
Né risulta conferente il richiamo operato in ricorso all’art. 237 del R.D. n. 1265 del 1934, atteso che la presenza del deposito comunale non avrebbe comunque fatto venire meno l’obbligo di dotazione della concimaia da parte della ricorrente, trovandosi peraltro i cavalli in esame in territorio rurale e non all’interno di agglomerati urbani (vedi RUE vigente).
Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso, laddove la ricorrente invoca la disciplina applicabile agli animali da affezione, atteso che l’obbligo di concimaia sussiste in presenza di stalle adibite a due o più capi adulti (vedi art. 233 R.D. 1934/1265 e articolo 104 del Regolamento d’Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria del Comune di Faenza), a prescindere dalla finalità degli animali (affezione, produttiva, alimentare, commerciale), a nulla rilevando in senso contrario che la ricorrente intenda smaltire il letame dei cavalli tramite una cooperativa.
Infondato, stante il chiaro contenuto dell’obbligo di dotarsi di una concimaia nel caso in esame ex art. R.D. n. 1265 del 1934, risulta anche il quarto motivo di ricorso, avendo l’art. 104 del Regolamento d’Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria del Comune di Faenza contenuto parimenti univoco sul punto.
Infine, priva di pregio è l’ultima censura articolata in ricorso di disparità di trattamento, tenuto conto della genericità della doglianza in punto di asserita identità delle fattispecie, rispetto alla quale non può supplire la richiesta ex 63 cpa di carattere palesemente esplorativo, e non potendo in ogni caso l’eventuale autorizzazione rilasciata arbitrariamente a terzi fondare la pretesa azionata dalla ricorrente in questa sede, una volta ritenuta dall’AUSL in contrasto con la normativa vigente, per le ragioni già esposte.
Pertanto, conclusivamente, il ricorso va respinto, assorbito ogni diverso profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell’Unione della Romagna Faentina, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
IC TO, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IC TO | UG Di TO |
IL SEGRETARIO