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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 271/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. MARIA ROSARIA BATTIATO e dall' avv. UGO NUCCIARONE;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ORAZIO STEFANO ESPOSITO;
Appellato
1 E NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VALERIO SCELFO;
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: Impugnazione intimazione di pagamento e dei presupposti avvisi di addebito e cartella di pagamento;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 3578/2022 del 20/10/2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro - pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90019383 32 000, notificata dall l'1/04/2022 e riferita alla cartella esattoriale n.293 2011 Controparte_3
00277442 23 000, nonché agli avvisi di addebito n.593 2012 00035211 31 000 e n.593
2012 00044807 48 000 relativi a contributi previdenziali dovuti alla Gestione
Artigiani per l'anno 2010 e alla Gestione Aziende con dipendenti per l'anno Pt_1
2009, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione, per complessivi € 3.479,70
– dichiarato il difetto di legittimazione passiva della e rigettata Controparte_4
l'opposizione al ruolo, rigettava l'opposizione all'esecuzione con riferimento alla cartella di pagamento, mentre accoglieva l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, dichiarando la sopravvenuta estinzione per prescrizione delle pretese creditorie per contributi previdenziali portati dagli stessi. Compensava integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Appellava detta sentenza l' con ricorso depositato in data 19.04.2023, cui Pt_1
resisteva . si costituiva Controparte_5 Controparte_6
2 dichiarando di condividere le ragioni dell'appello e chiedendone l'accoglimento, con vittoria di spese.
La causa era decisa all'esito dell'udienza del 30/01/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello, l' censura il capo della sentenza Pt_1
impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria oggetto dell'avviso di addebito n. 59320120003521131. Rileva a tal fine che, a differenza di quanto erroneamente eccepito dall'opponente e recepito nella sentenza impugnata, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non era decorso il termine prescrizionale, stante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n.18/20 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per tutte le attività dell'Agente della Riscossione. Deduce che l'avviso di addebito era stato regolarmente notificato il 16.10.2012 e che il termine prescrizionale era stato interrotto una prima volta con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000 (28.1.2016) e poi con quella oggetto di opposizione n.
29320229001938332000 (1.4.2022), tempestivamente notificata atteso che il termine di prescrizione era rimasto sospeso e conseguentemente non era ancora decorso alla data del 01/04/2022.
2. Resistendo al gravame, richiama l'art. 37 del decreto Controparte_1
legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e l'art.11 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n.
21, con i quali è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi, inizialmente, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, successivamente prorogata dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni, affermando che pertanto il termine di prescrizione era ampiamente decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
3 3. Rileva comunque che l'avviso di addebito n. 593 2012 0003521131 rientrerebbe nella disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 222 a 230, della l.
29.12.2022, n. 197 del 2022 secondo cui i debiti di importo residuo, esistenti al giorno
1.1.2023, fino a 1.000 euro, sono automaticamente annullati.
4. Tale ultimo rilievo è ammissibile, ma infondato.
E' ammissibile potendo essere oggetto di rilievo officioso la ricorrenza della fattispecie normativa;
è infondato alla luce della previsione di cui all'art. 1 comma
222 della legge 197/2022 che ha statuito: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16- bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre
2018, n. 145”.
La norma si pone sul solco delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 694, che vengono espressamente fatte salve dal comma 225 dell'art. 1 legge 197/2022.
5. Il carico residuo di cui all'avviso di addebito oggetto del presente giudizio di gravame, quale risulta dall'importo dei singoli carichi inclusi nell'intimazione di pagamento opposta, eccede tuttavia il limite di valore fissato dalla norma, essendo pari a € 1154,72; pertanto il debito è sottratto allo “stralcio” ipso iure (che
4 prescinderebbe dall'adozione del provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione).
6. Passando all'esame del motivo di appello, lo stesso deve ritenersi infondato, alla luce del quadro normativo di seguito ricostruito.
7. L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I temini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”).
Successivamente, il DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno
2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con riferimento Pt_1
alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei
5 termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n.
18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021,
6 essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000.
9. Con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito n.
59320120003521131 il decorso del termine di prescrizione successivo alla notifica del titolo (avvenuta il 16.10.2012) è stato interrotto tempestivamente il 28.1.2016; da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale che sarebbe scaduto il
28.1.2021, ma in forza delle due “sospensioni covid” ('art. 37 del DL n. 18/2020 e art. 11, co. 9, del DL n. 183/2020) la scadenza deve essere spostata in avanti di 311 giorni: il termine di prescrizione era già maturato (il 5.12.2021), pertanto, alla data della notificata dell'intimazione opposta avvenuta in data 1.4.2022.
10. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza tra l e . Pt_1 Controparte_1
Possono essere compensate le spese processuali nei confronti di
[...]
, che si è costituita spiegando difese conformi a quelle Controparte_6
dell'appellante, senza proporre appello incidentale.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'ente appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 1458,00, oltre rimborso spese generali al 15%, da distrare in favore dell'avv. Orazio Stefano Esposito.
Compensa le spese processuali nei confronti di CP_7
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
7 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 30/01/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
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