CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 510/2024 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
, (17.03.1968- Bari), rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv. ti Enzo Augusto e Roberto D'Addabbo;
-Appellante- CONTRO in persona del Sindaco in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. to Elio Vulpis;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.12.2021, Parte_1
, esponeva: • che in data 27.12.2018 aveva sottoscritto con il
[...] CP_1 contratto di lavoro subordinato full-time, della durata di un anno, con
[...] decorrenza dal 28.12.2018 (sino al 28.12.2019), per svolgere mansioni di «Esperto Rendicontatore - cat. D, posizione economica D1»; • che la durata di tale contratto era prorogata una prima volta dal giorno 28.12.2019 sino al 27.12.2020 ed, una seconda volta, per sei mesi, dal 28.12.2020 sino al 27.06.2021; • che, in data 31.01.2019, aveva trasmesso, in relazione al primo contratto, istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, a partire dall'01.02.2019 - stante «l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa» presso l'PA VI s.p.a. - istanza corredata dal Parte_ parere favorevole del e del Direttore della Ripartizione di appartenenza;
• che, per il secondo contratto, aveva presentato, per le medesime ragioni, in data
1.2.2020, analoga istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time; • che, accolte le suddette richieste, essa ricorrente aveva stipulato, il 14.02.2019 e il 13.03.2020, rispettivamente con decorrenza dal 15.02.2019 e dal 15.03.2020, contratto di lavoro part-time in misura percentuale del 50%; • che, il 19.02.2021, dopo vari tentativi di contattare la funzionaria referente, nuovamente chiedeva di trasformazione da tempo pieno in part-time, dichiarando di avere, nelle more, ricevuto altri due incarichi di collaborazione con e oltre a quello, sempre in corso, con CP_2 Per_1
PA VI s.p.a.; • che, con mail del 03.03.2021, aveva informato il Dirigente di Ripartizione che PA, nelle more, aveva risolto unilateralmente il contratto, mentre ed notiziati della pendenza della CP_2 CP_3 istruttoria, avevano sospeso gli incarichi di collaborazione;
• che l'incarico ricevuto, in data 01.02.2021, da per svolgere l'attività di CP_2 coordinatore in ambito giuridico-amministrativo, della durata di un anno, era stato sospeso già al momento della sottoscrizione, sicchè alcun emolumento le era stato corrisposto;
• che pure il contratto di collaborazione sottoscritto con in data 29.09.2020, mentre era dipendente del con regime CP_3 CP_1 in part-time al 50%, era stato sospeso in attesa dell'esito della istruttoria;
• che in data 05.03.2021, con nota prot. 0058341/2021, le era stata notificata la prima contestazione di addebito disciplinare, cui, nonostante le giustificazioni rese, faceva seguito il licenziamento disciplinare senza preavviso a far data dal 17.04.2021; • che il successivo 12.04.2021 riceveva la notifica di una seconda contestazione di addebito, alla quale pure seguiva altro licenziamento disciplinare senza preavviso a far data dal 28.07.2021; • che aveva provveduto ad impugnare sia il primo che il secondo licenziamento in via stragiudiziale, con note raccomandate rispettivamente del 15.06.2021 e del 05.08.2021, ricevute dal il 18.06.2021 e il 10.08.2021; • che tali CP_1 provvedimenti espulsivi dovevano ritenersi oltre che illegittimi (più precisamente, con riferimento al primo licenziamento veniva preliminarmente eccepita la decadenza per tardività della contestazione mossa alla Parte_1 nonché la nullità per genericità della stessa e, nel merito, dedotta l'infondatezza della sanzione espulsiva anche in ragione alla sproporzione con il fatto addebitato, mentre con riferimento al secondo licenziamento veniva dedotta l'insussistenza della situazione di incompatibilità e la buona fede della ricorrente, oltre alla sproporzione della sanzione espulsiva irrogata), anche forieri di danni professionali e morali subiti, «non solo per gli effetti ingiuriosi
e lesivi dell'immagine riconducibili alla natura disciplinare degli stessi, ma anche per le gravi conseguenze provocate rispetto alla perdita di altre occasioni professionali e lavorative, oltre che dalle concrete chance di conseguire la stabilizzazione del rapporto di lavoro con lo stesso CP_1
; • che, pertanto, adita l'autorità giurisdizionale, meritavano
[...] accoglimento le seguenti conclusioni: «A. accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dei provvedimenti di licenziamento disposti dalla resistente con provvedimento prot. n. Controparte_4
0097138/2021 del 16.04.2021 e prot. n. 0195961/2021 del 27.07.2021 per le motivazioni indicate in narrativa;
B. accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice alla reintegra nel posto di lavoro con le medesime mansioni;
C. per l'effetto condannare l'Amministrazione, in persona del Sindaco pro tempore, alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla liquidazione di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo 2 del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, oltre a condannare il in conseguenza di quanto innanzi, al CP_1 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maggiorati degli interessi nella misura legale;
D. in subordine condannare, altresì, il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, alla liquidazione in favore della
[...] ricorrente di una indennità risarcitoria pari a tante mensilità, commisurate all'ultima in persona del Sindaco pro tempore, alla liquidazione in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria pari a tante mensilità, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, dal momento del primo licenziamento a far data dal 17.04.2021 fino alla naturale scadenza del rapporto contrattuale prevista al 31.12.2021, considerata l'ultima proroga, oltre al versamento dei contributi previdenziali;
E. condannare altresì il in persona CP_1 del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni professionali e morali e da perdita di chance, subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti espulsivi irrogati, nella misura forfettariamente quantificata in
€. 100.000,00, o in quell'altra maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa anche facendo ricorso a criteri equitativi ex artt.1226 c.c.»; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione. 1.2. Con memoria depositata in data 03.05.2022 resisteva il CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza dell'impugnativa del primo licenziamento disciplinare in quanto irrogato alla con nota prot. 97138 del 16.4.2021, Parte_1 comunicata in pari data, ed impugnato con nota del 18.06.2021, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 1, l. n. 604/1966, termine che
“decorre dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento”; nel merito, invece, il deduceva l'infondatezza delle argomentazioni poste CP_1
a sostegno delle domande articolate in ricorso ed invocava il rigetto di ogni pretesa, con vittoria di spese. 1.3. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, con sentenza definitiva n. 1978/2024, emessa il 15.05.2025, così statuiva: “rigetta il ricorso. Condanna la al pagamento delle spese processuali nei confronti del Parte_1
spese che liquida in € 4.600,00, oltre accessori di legge e di CP_1 tariffa”. 2.1. Avverso tale statuizione proponeva appello, con Parte_1 ricorso depositato in data 17.06.2024, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, invocando l'integrale riforma della impugnata sentenza con accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate in primo grado e vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. 2.2. Si costituiva, con memoria del 28.08.2024, il che instava CP_1 per la conferma della sentenza gravata. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
3 In data odierna, all'esito della pubblica udienza, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3.1. Il Tribunale del lavoro di Bari ha così riportato in sintesi i fatti di causa.
3.1.a. Con la raccomandata a mani ricevuta il 5.3.2021, il CP_1 contestava alla la violazione: Parte_1
a) dell'art. 1, commi 60 e 61, della L. 662/1996 che sancisce il divieto – la cui inosservanza costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro – di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza;
b) dell'art. 55 quater, comma 1 lett. d), del D. Lgs. n° 165/2001 per il quale le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro danno luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (art. 59, co. 9, lett. a., CCNL 21.05.2018). Addebitava il alla propria dipendente di avere affermato, CP_1 contrariamente al vero, nelle prescritte dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 all'atto della stipula di tutti e tre i contratti a tempo determinato ed a tempo pieno – rispettivamente in data 28.12.2018, 20.12.2019 e 28.12.2020 - "di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato" e "di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001”. Ed invero esplicitava l'Ente che, essendo stata respinta la richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico esterno conferitole dall'PA VI s.p.a. era risultato che la - sino a che non erano stipulati i contratti Parte_1 part time con decorrenza rispettivamente 15.2.2019, 15.3.2020 e 5.3.2021 - aveva prestato nei periodi dal 30.12.2018 al 14.2.2019 e dal 28.12.2019 al 15.3.2020 e dal 29.12.2020 al 5.3.2021, contemporaneamente, attività lavorativa a tempo pieno alle dipendenze del ed attività di CP_1 collaborazione per PA VI s.p.a., in contrasto con il diniego di autorizzazione allo svolgimento della predetta attività formulato dal CP_1 con nota prot. n. 19823 del 22.01.2019, nonché, successivamente, nel
[...] periodo dall'1.10.2020 al 17.2.2021 anche attività di collaborazione per la fondazione , oltre che dall'1.2.2021 pure l'attività di coordinatore di CP_3 ambito giuridico amministrativo per , sempre in assenza di alcuna CP_2 autorizzazione da parte del CP_1
3.1.b. Con la missiva notificata il 12.4.2021, il contestava CP_1 alla il secondo addebito e, cioè, la violazione dell'art. 1, commi 60 Parte_1
e 61, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, la violazione dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo2001, n. 165, dell'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 59, comma 9.2 lett.
f) e comma 10 del CCNL del 21.05.2018, come pure violazione dell'art. 55 quater comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001, per il quale le falsità 4 documentali o dichiarative commesse al fine o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro danno luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (art. 59, comma 9, lett. a. CCNL 21.05.2018). Assumeva l'Amministrazione che a seguito di verifiche sulle < dichiarazioni sostitutive di notorietà rese in occasione della stipulazione dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato con la Civica Amministrazione>> e, previa acquisizione della nota del 6.4.2021 con cui l'Ordine degli Avvocati di comunicava che la era iscritta a far CP_1 Parte_1 data dall'11.01.2011, era emerso che durante i rapporti di lavoro a tempo determinato con il intercorsi sin dal 28.12.2018, la ricorrente CP_1 aveva intenzionalmente mantenuto l'iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di al fine di poter svolgere l'esercizio dell'attività professionale forense;
CP_1 con l'aggiunta che la , in occasione della sottoscrizione dei contratti Parte_1 full-time in data 27.12.2018, 20.12.2019 e 28.12.2020 – oltre ad aver reso dichiarazioni mendaci affermando “di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato" e "di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001"- condotta questa oggetto della prima nota di addebito – all'atto della stipula dei contratti del 20.12.2019 e 28.12.2020, aveva pure falsamente dichiarato "di non essere iscritta all'albo degli avvocati”.
3.1.c. Quindi il – valutate non accoglibili le ragioni addotte CP_1
a difesa e ritenuto che i fatti contestati configurassero una condotta non conforme ai doveri del pubblico dipendente – irrogava alla in Parte_1 relazione a ciascun addebito, rispettivamente con nota del 16.4.2021 e con nota del 27.7.2021, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. 3.2. Con il presente ricorso la ha impugnato entrambi i Parte_1 licenziamenti, deducendo i seguenti motivi di illegittimità.
3.2.a. La lavoratrice ha censurato il primo provvedimento espulsivo, innanzitutto lamentando la genericità e la tardività della contestazione disciplinare, quindi contesta la fondatezza dell'addebito.
Nel merito, secondo la , poiché la modalità part-time della Parte_1 prestazione <<…era stata già accordata con la sottoscrizione dell'accordo del 14.2.2019…>> da parte del vi era stata una <<…errata applicazione CP_1
…dell'istituto della “proroga” del contratto a tempo determinato>>, dal momento che < contratto mantenendo inalterate le modalità di esecuzione della prestazione già disposte, non si sarebbero neppure verificati i presupposti per la contestazione disciplinare>>. Specificamente, poi, ha negato, in relazione alla violazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della L. n. 662/1996, di avere svolto contestualmente al rapporto di lavoro instaurato con il alcun tipo di attività di CP_1 natura subordinata, avendo comunicato all'Ente al momento dell'assunzione (cfr. pag. 1 contratto del 28.12.2018) di ricoprire un incarico di collaborazione, della durata di tre anni, a fronte del quale aveva formulato richiesta di 5 autorizzazione e, successivamente, richiesta di part time; ha negato, poi, di avere violato l'art. 55 quater, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 165/2001, dal momento che all'atto dell'assunzione - come risultava dalla prima pagina del contratto - aveva informato l'Amministrazione di essere titolare di un contratto di collaborazione con l'PA VI s.p.a., contratto sospeso nell'attesa delle prescritte autorizzazioni da parte del CP_1
3.2.b. Con riguardo al secondo licenziamento, poi, incentrato sulla
< falsità dichiarativa in relazione a tale circostanza in occasione della sottoscrizione delle proroghe contrattuali>> la ha, pure, contestato Parte_1 la fondatezza degli addebiti. Ha, in primo luogo, dedotto la lavoratrice che, attesa la natura precaria dei rapporti di lavoro instaurati, non sussisteva la < mera iscrizione all'Albo degli Avvocati>>, perché, altrimenti, sarebbe
<<…illogico ed eccessivamente penalizzante per il lavoratore pretendere la cancellazione formale dall'Albo in pendenza di contratto a tempo determinato, dovendosi configurare in tal caso l'incompatibilità solo con l'effettivo esercizio della professione>>. Quindi, la ricorrente, ha aggiunto che, seppure, quanto al contenuto delle dichiarazioni < contrattuali…>> il fatto contestatole <<…nella sua materialità…>> sussisteva, la affermazione di non essere iscritta all'albo degli avvocati non era, senza dubbio, ascrivibile ad alcuna intenzione di conseguire indebiti vantaggi – dal momento che mai aveva esercitato l'attività forense - quanto, piuttosto, ad un mero errore di leggerezza, dettato, senza dubbio, dalle modalità in cui venivano sottoscritte le dichiarazioni di notorietà <<… sempre in prossimità della scadenza del contratto, mai alla presenza di personale competente >>. In ogni caso la ha lamentato il carattere sproporzionato di Parte_1 entrambe le sanzioni espulsive, dal momento che, al più, il tenuto CP_1 conto della portata dell'elemento soggettivo, avrebbe dovuto optare per la applicazione <<…di una sanzione conservativa proporzionata ai fatti commessi…>>. 3.3. All'esito della dianzi riportata ricostruzione in fatto, ha disatteso la domanda attorea ritenendola infondata nel merito, sulla scorta delle argomentazioni di seguito esposte, non prima di avere ritenuto non meritevoli di accoglimento le eccezioni preliminari, di nullità e genericità delle contestazioni disciplinari.
3.3.a. Secondo il primo giudice, a valle di una disamina dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità - secondo cui in ossequio al principio di specificità della contestazione disciplinare, essa deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi – nel caso di specie, il contenuto dettagliato della nota di 6 addebito con riguardo alla descrizione dei comportamenti che avevano dato luogo all'avvio del procedimento disciplinare, nonché il richiamo specifico che la stessa faceva alle fonti di conoscenza dei fatti addebitati (nota di riscontro dell'PA VI s.p.a. prot. n.532 del 17.02.2021) e alle norme violate, escludevano senza dubbio il vizio denunciato, tanto più che, nella “Memoria difensiva” acquisita dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari con il verbale di audizione in assenza della lavoratrice (vd. doc. n. 29 allegato al fascicolo del Comune), la aveva manifestato ampiamente le sue difese, sia con Parte_1 riferimento a questioni formali che nel merito.
3.3.b. Parimenti da disattendere era l'eccezione di tardività della contestazione, avendo il dimostrato, mediante documentazione CP_1 CP_1 allegata al fascicolo di parte, di avere appreso solo a seguito della già citata nota di riscontro di PA datata 17.2.2021, che la aveva prestato attività Parte_1 di collaborazione per quest'ultima società negli stessi periodi in cui risultava dipendente full time presso l'Ente locale, sicchè la contestazione notificatale il 5.3.2021 rispondeva pienamente al principio di immediatezza di quanto addebitato dalla Controparte_4
3.4.a. Passando al merito, richiamata la normativa applicabile al caso di specie, e segnatamente la lett. d) dell'art. 55- quater del d.lgs. n.165 del marzo 2001, il quale elencando i casi di licenziamento imposto ex lege richiama le
“falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”, riteneva essere legittimo il licenziamento intimato alla , avendo il Parte_1 pienamente assolto all'onere probatorio posto dalla legge a suo CP_1 carico. Chiariva che, quanto alla violazione del comma 60 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 – per cui, al primo capoverso <Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
l'autorizzazione sia stata concessa>> - l'addebito di avere, per i periodi dedotti in ricorso, contemporaneamente svolto il lavoro di dipendente del Comune a tempo pieno e quello di collaborazione con l'PA VI s.p.a., trovava pieno riscontro documentale nella nota proveniente da quest'ultima società, nella quale si dava atto che la ricorrente, comunicando l'assunzione a tempo pieno presso il Comune, trasmetteva il nulla osta all'autorizzazione per l'espletamento dell'incarico con PA VI con protocollo 492019, mentre il 31.1.2019 inoltrava documentazione comprovante la avvenuta trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time, senza che mai la ricorrente avesse fatto presente, seppure in relazione a limitati periodi, che vi fosse stato il ripristino del rapporto full time. Dalla nota allegata dalla nel proprio fascicolo di parte e da questa Parte_1 sottoscritta e inviata all'PA il 31.12.2018 (doc. n.3), risultava che la lavoratrice informava la società del contratto a tempo pieno con il Comune e 7 che era in corso il procedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico esterno, impegnandosi a trasmettere, non appena fosse stata emessa, l'autorizzazione dell'ente locale;
fino a quel momento, tuttavia, chiedeva <<…per gravi motivi personali …>> la sospensione temporanea delle prestazioni oggetto della Co.co.co. , rappresentando, in ogni caso, che non vi erano situazioni di conflitto di interesse con l'impiego presso il Comune. Invece la si limitava, successivamente, a comunicare all'PA la Parte_1 trasformazione del rapporto di lavoro in part time, senza mai notiziare la società del rigetto da parte della Amministrazione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico esterno. Ne conseguiva che, risultando la seconda e la terza stipula contrattuale avvenute a tempo pieno, senza che ne fosse informata l'PA, in quei periodi la lavoratrice contravveniva al divieto di cui al citato comma 60 dell'art. 1, con l'effetto, previsto dal successivo comma 62, che il suddetto comportamento omissivo ben poteva configurare una giusta causa di recesso per il datore di lavoro.
3.4.b. Statuiva ancora il primo Giudice che anche la seconda condotta contestata alla , sempre con la prima missiva disciplinare, Parte_1 legittimava la risoluzione del rapporto di lavoro, avendo reso dichiarazioni infedeli all'atto della sottoscrizione dei contratti di lavoro in date 28.12.2018, 20.12.2019 e 28.12.2020, allegando dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rispettivamente datate 27.12.2018, 20.12.2019 e 28.12.2020, nelle quali affermava - contrariamente al vero - di “non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato”.
3.4.c. Risultava, infine, documentato anche il terzo motivo posto a base del licenziamento: l'avere cioè la solo in occasione della richiesta di Parte_1 trasformazione part time dell'ultimo contratto, notiziato il Comune di avere in corso un contratto con della durata di un anno a partire CP_2 dall'1.02.2021, avente ad oggetto l'affidamento di “attività di coordinatore di ambito giuridico amministrativo”, nonché un contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con la sottoscritto Controparte_5 in data 25.09.2020, per il periodo dall' 1.10.2020 sino 31.05.2021. Condotta non giustificata alla luce delle competenze professionali della ricorrente stessa che escludevano elementi soggettivi della inconsapevolezza o involontarietà, delineando piuttosto un atteggiamento poco lineare nei confronti del datore di lavoro pubblico, espressione di indifferenza rispetto ai limiti posti al dipendente al fine di evitare ogni possibile conflitto con interessi privati. Né a conclusioni diverse poteva pervenirsi per il sol fatto che si trattasse di rapporti di lavoro a tempo determinato, dal momento che è alla natura del rapporto – e non alla sua durata- che il legislatore ha guardato quando ha posto i divieti di cui all'art.53 del D. Lgs. n.165 del 2001.
3.5. Concludeva quindi per la declaratoria di legittimità del primo licenziamento disciplinare intimato dal con la lettera CP_1
8 comunicata alla ricorrente il 17.4.2021 e assorbimento dei rilievi mossi avverso il secondo provvedimento licenziamento, risultando il rapporto già risolto alla data del 17.4.2021.
----- 4. Avverso detta statuizione, oppone plurimi motivi di Parte_1 gravame. 4.1. Con il primo motivo contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di genericità e tardività della contestazione disciplinare del 16.4.2021 confluita nel primo licenziamento. Quanto alla genericità si sarebbe limitato il primo giudice unicamente a richiamare i contratti sottoscritti dalla lavoratrice, con le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà, e le norme asseritamente violate, senza tuttavia esplicitare né quale sia stata la condotta illecita tenuta, né tantomeno a quale dei tre contratti sottoscritti sia riferibile la violazione in parola. L'addebito mosso alla lavoratrice è la violazione dell'art. 1, comma 61 e 61 della L. 662/2001 e dell'art. 55 quater comma 1 del d.lgs. 165/2001, per aver omesso di comunicare all'Amministrazione di essere titolare di un incarico di collaborazione con altro ente, nella specie PA VI s.p.a. ma non sarebbe chiaro se -prosegue l'appellante- la “presunta violazione addebitata sia stata commessa all'atto dell'assunzione a tempo determinato, il 28.12.2018, o in occasione della sottoscrizione delle due proroghe, l'una intervenuta il 28.12.2019 e l'altra il 28.12.2020”; inoltre nel ricorso si assume che “come risulta per tabulas i fatti (privi, in ogni caso, di qualsivoglia carattere della rilevanza disciplinare) che hanno formato oggetto della lettera di contestazione del 05.03.2021, erano noti all'Amministrazione sin dal 28.12.2018, data di sottoscrizione del contratto di lavoro”. Quanto alla tempestività del provvedimento disciplinare, addebita al primo giudice di non avere inteso che l'Amministrazione era ben consapevole della esistenza del contratto di collaborazione con PA VI (ragione per la quale la lavoratrice aveva fatto richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ex art. 55 d.lgs. 165/2001 e, successivamente, di trasformazione in rapporto di lavoro in part time) all'atto della sottoscrizione della prima proroga contrattuale in data 28.12.2019, omettendo pur tuttavia di contestare alla lavoratrice gli addebiti mossi e procedendo solo successivamente e con notevole ritardo, generando nella stessa un legittimo affidamento in ordine alla conformità e correttezza della propria condotta. Afferma che, come risulta per tabulas, i fatti che hanno formato oggetto della lettera di contestazione del 05.03.2021, erano noti all'Amministrazione sin dal 28.12.2018, data di sottoscrizione del contratto di lavoro, o quantomeno dalla data della prima proroga del 28.12.,2019, con conseguente intempestività del provvedimento disciplinare comminato.
4.1.a. I due rilievi preliminari sono palesemente infondati.
9 Con la prima missiva di contestazione disciplinare (prot. n. 58341) del 05.03.2021 si contestava alla , in modo più che specifico, quanto Parte_1 segue:
“...in data 28.12.2018 Lei ha stipulato con il un contratto CP_1 individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno e -nella prescritta dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000- ha dichiarato “di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato” e “di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001”. Successivamente -in pendenza di tale rapporto di lavoro a tempo pieno- in data 02.01.2019 ha chiesto l'autorizzazione a svolgere l'incarico esterno di collaborazione conferito da AN VI PA CF e - con nota P.IVA_1 prot. n. 19823 del 22/01/2019 - la Ripartizione Personale del CP_1
Le ha comunicato il diniego ai sensi della vigente “Disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ad assumere incarichi extra istituzionali” approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 889 del 23/12/2016. Con ulteriore istanza del 31.01.2019 Lei ha chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nella misura del 50% della prestazione lavorativa;
con determinazione dirigenziale n. 2019/090/00086 del 12/02/2019 è stata accolta la sua istanza e, in data 14.02.2019, ha proceduto
a sottoscrivere il relativo contratto con decorrenza dal 15.02.2019. In data 20.12.2019 ha stipulato un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato con decorrenza dal 28.12.2019, con conseguente cessazione del contratto individuale a tempo parziale;
con istanza del 12.02.2020 Lei ha nuovamente chiesto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nella misura del 50% della prestazione lavorativa e con determinazione dirigenziale n. 2020/090/002020 è stata concessa tale trasformazione sottoscrivendo in data 14.03.2020 -con decorrenza 15.03.2020- il conseguente contratto individuale di lavoro a tempo parziale. Infine, in data 28.12.2020 Lei ha stipulato con questa Amministrazione un ulteriore contratto individuale di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato di mesi 6, con conseguente cessazione del contratto individuale a tempo parziale. Anche all'atto della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno in data 20.12.2019 e in data 28.12.2020 risultano rese le medesime dichiarazioni già formulate in data 28.12.2018 ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 “di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato” e “di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001”. Tanto premesso si rappresenta che nell'ambito delle misure di contrasto al rischio di corruzione -essendo la Civica Amministrazione tenuta a verificare annualmente anche con modalità a campione, la presenza di incarichi extraistituzionali non autorizzati- con nota prot. n. 32713 del 09.02.2021, la 10 Ripartizione Personale ha chiesto ad PA VI s.p.a., di specificare se la dipendente avesse prestato attività lavorativa/di Parte_1 collaborazione nei periodi dal 30.12.2018 al 14.02.2019, dal 28.12.2019 al 15.03.2020 e dal 29.12.2020 a tutt'oggi, periodi questi in cui Lei ha prestato la propria attività lavorativa a tempo pieno. Al riguardo l'PA VI PA, con nota prot. n. 532 del 17/02/2021 ha confermato che Lei, nei periodi indicati, ha prestato attività di collaborazione in favore dell'PA VI PA medesima. Infine, con sua istanza del 19.02.2021 volta a richiedere nuovamente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e successiva integrazione del 03.03.2021 Lei ha allegato: - n° 1 contratto con CF della durata di anni 1 con decorrenza CP_2 P.IVA_2
01.02.2021 avente ad oggetto l'affidamento “attività di coordinatore di ambito giuridico amministrativo” nonché - n° 1 contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con la CF Controparte_5 sottoscritto in data 25.09.2020 con decorrenza 01.10.2020 sino P.IVA_3 al 31.05.2020 (rectius 31.05.2021). Tutto quanto sopra esposto e considerato, SI CONTESTA, formale addebito disciplinare, ai sensi dell'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, per le infrazioni di cui: a) all'art. 1, commi 60 e 61 della cit. L. 662/1996 per il quale la violazione del divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro;
b) all'art. 55 quater comma 1 lett. d) del d.lgvo n° 165/2001 per il quale le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro danno luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (art. 59 co. 9 lett. a. CCNL 21.05.2018) e La si convoca per il contraddittorio a sua difesa, presso l'Ufficio Procedimenti Disciplinari in via Ballestrero, n. 62, il giorno martedì 30 marzo 2021 alle ore 16:00, con la eventuale assistenza di un Procuratore ovvero di un rappresentante dell'Associazione Sindacale di fiducia.
Entro il termine fissato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta, o -in caso di grave e oggettivo impedimento formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della Sua difesa, in conformità di quanto stabilito dal comma 2 del cit. art. 55 bis. La si informa, inoltre, che tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a Suo carico sono a disposizione -per consultazione- presso l'Ufficio POS Gestione della Ripartizione Personale, al medesimo indirizzo, previa istanza di accesso. Si formula, infine, specifica riserva di sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 60 del CCNL 2016/2018 ove venga riscontrata la necessità di espletare ulteriori accertamenti sui fatti addebitati volti a verificare eventuali danni o pregiudizi al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi”
(cfr. doc .all. sub n. 28).
11 Questo il tenore della prima contestazione disciplinare, da ritenersi tutt'altro che generica, risultando meticolosamente indicate quali le condotte violative dei doveri posti a carico del pubblico dipendente già nel corso della vigenza del primo contratto di lavoro con il e segnatamente di avere prestato dal CP_1
30.12.2018 al 14.02.2019 attività di collaborazione con PA VI s.p.a. contestualmente all'attività prestata a tempo pieno e subordinato alle dipendenze del in dispregio alla assenza prima, e al diniego CP_1 poi, di autorizzazione allo svolgimento di tale attività formulato dal CP_1 con nota prot. n. 19823 del 22.1.2019 nonchè con le dichiarazioni di
[...] responsabilità della lavoratrice che attestavano la insussistenza di ragioni di incompatibilità rilasciate in occasione della stipula del contratto. E tanto sarebbe già sufficiente ad integrare la compiutezza dell'addebito disciplinare. Come se non fosse sufficiente, si aggiunge la reiterazione di tale identica condotta in occasione della stipula dei successivi contratti, con riferimento ai periodi dal 28.12.2019 al 15.03.2020 e dal 29.12.2020 al 5.3.2021, in cui è certa la contestualità dell'impiego con PA VI s.p.a. Ancora, in aggiunta, l'avere prestato attività di collaborazione anche con la nel periodo dall'1.10.2020 al 5.3.2021 e attività di Controparte_5 coordinatore di ambito giuridico amministrativo in favore di a CP_2 decorrere dall'1.2.2021, pur avendo dichiarato, all'atto della sottoscrizione dei contratti di lavoro con il di non avere altri rapporti di impiego CP_1 pubblico e privato, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ed in assenza di autorizzazione da rilasciarsi in via preventiva dal ai sensi CP_1 dell'art. 53 d. lgs.n.165/2001 per lo svolgimento di incarichi retribuiti, e non anche in via successiva, dopo cioè avere sottoscritto formalmente con
[...]
(ovvero successivamente con ) i contratti di CP_2 Controparte_5 collaborazione. Oltre ad avere compiutamente indicato le condotte addebitate, nella missiva dianzi riportata risultano richiamate le specifiche norme di legge violate dalla
, e cioè: a) l'art. 1, commi 60 e 61, L. n. 662/1996, per il quale la Parte_1 violazione del divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro (L. n. 662/1996: ”60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa…...61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro….”); b) l'art. 55 quater, comma 1, lett. d) del D. L. vo n. 165/2001 per il quale le falsità documentali o dichiarative 12 commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro danno luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (“
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:…..d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera” e art. 59, comma 9, sottonumero 2), lett. a), CCNL 21.05.2018: ”9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
2. senza preavviso per a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001”). Giova, peraltro, evidenziare, a conferma della infondatezza dell'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, che la lavoratrice ha presentato in sede di audizione personale in data 30.3.2021 una articolata memoria difensiva, nonché documentazione a propria difesa, specificamente indicata nel provvedimento sanzionatorio, spendendo una ampia difesa nel merito in ordine alle condotte contestate, dimostrando quindi di avere ben compreso quanto addebitatole. La Suprema Corte ha da sempre evidenziato che “Il grado di precisione della contestazione è funzionale alla concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa, onde è necessaria la completa coincidenza fra il capo d'incolpazione contenuto nella previa contestazione e quello posto a base della sanzione disciplinare” (Cass. 28 marzo 1996 n. 2791, 6 ottobre 1997 n. 9713, 23 settembre 2000 n. 12621); diritto di difesa, nella specie, ampiamente esercitato.
4.1.b. Appare, dunque, evidente l'infondatezza tanto dell'accusa di genericità della contestazione disciplinare, quanto della intempestività della stessa (datata 05.03.2021) risultando documentalmente provato avere il appreso formalmente dette circostanze dall'PA VI CP_1
s.p.a. soltanto in data 17.02.2021, mediante nota prot. n. 532, in riscontro alla richiesta dal medesimo formulata con nota prot. n. 32713 in data 09.02.2021, quindi nel rispetto del termine di legge. Il livello professionale posseduto dalla lavoratrice non consente affatto di invocare a proprio favore “un legittimo affidamento in ordine alla conformità e correttezza della propria condotta”, tanto più che con nota prot. n.19823 del 22.1.2019 il aveva espressamente negato l'autorizzazione allo CP_1 svolgimento dell'incarico esterno di collaboratrice nei confronti di PA VI s.p.a.; la ragione ostativa era esplicitata con richiamo alla deliberazione di Giunta Comunale n. 889 del 23.12.2016, relativa alle autorizzazioni ad assumere incarichi extra istituzionali, sia per la tipologia del rapporto contrattuale (collaborazione coordinata e continuativa), che per l'importo del compenso (pari ad € 27.338,76/anno).
Che tale circostanza fosse ben nota alla , è comprovato dalla Parte_1 circostanza che la medesima aveva comunicato al la CP_1
13 sospensione dello stesso incarico e contestualmente richiesto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale al 50%, con la conseguenza che l'invocato richiamo ai principi di correttezza e buona fede, a sostegno del legittimo affidamento, non meritano attenzione. 4.2. Con il secondo rilievo censorio lamenta l'erroneità della sentenza anche con riferimento alla valutazione nel merito, da parte del Tribunale, dell'addebito mosso, evidenziandone l'infondatezza, in quanto, contrariamente a quanto statuito in sentenza con riferimento al ritenuto svolgimento contemporaneo di attività lavorative incompatibili tra loro, evidenzia la non avere mai svolto alcuna attività esterna connotata dalla Parte_1
'subordinazione' ed avere provveduto tempestivamente a notiziare il CP_1 del proprio incarico di attività esterna;
evidenzia a tal fine che in data
[...]
28.12.2018, giorno successivo alla sottoscrizione del contratto con il CP_1
la medesima provvedeva a depositare presso Ente locale la “richiesta
[...] di autorizzazione a svolgere incarico esterno” e, a fronte del diniego espresso dall'Amministrazione, chiesto la trasformazione del contratto da full time a part time “in modo da poter svolgere entrambe le attività, quella alle dipendenze del e l'attività di consulenza per PA”; in data 14.02.2019 CP_1 veniva, infatti, adottata la determina dirigenziale n. 86, autorizzativa della chiesta trasformazione, atta a rimuovere il conflitto di interessi. Aggiunge poi che, in occasione della sottoscrizione della proroga del contratto, la medesima non sarebbe stata tenuta a formulare, come preteso dall'Amministrazione, una nuova richiesta di part time, in quanto tale modalità di esecuzione della prestazione sarebbe già stata accordata con la sottoscrizione dell'accordo del 14.02.2019, con la conseguenza che ove l'Amministrazione avesse correttamente prorogato il contratto mantenendo inalterate le modalità di esecuzione della prestazione già disposte, non si sarebbero verificati i presupposti per la contestazione disciplinare, per cui il provvedimento espulsivo risulta viziato da infondatezza e pretestuosità. Ribadisce, ancora, non avere “svolto, contestualmente al rapporto di lavoro instaurato con il alcun tipo di attività di natura subordinata” CP_1 con la conseguenza che non sarebbe, a suo dire, “condivisibile quanto dedotto dal Giudice (pag 7 ultimo capoverso della sentenza gravata), secondo cui la
avrebbe svolto contemporaneamente il lavoro di dipendente del Parte_1
a tempo pieno e quello di collaborazione con PA VI”. CP_1
Il rilievo è infondato. La motivazione posta dal primo giudice a sostegno della legittimità del primo atto di recesso -che assorbe evidentemente il secondo licenziamento intimato in data 27.07.2021, per essere già validamente risolto il contratto di lavoro in data 17.04.2021, e quindi assorbiti i successivi motivi di appello che attingono la motivazione della sentenza sotto tale aspetto, denunciandone una omessa motivazione, che deve ritenersi invece non necessaria perché assorbita- è pienamente condivisa da questa Corte, perché immune dai vizi denunciati.
14 Con riferimento al rilievo censorio che fa leva sulla qualificazione dei contratti parallelamente sottoscritti dalla nella vigenza del contratto Parte_1 con il che evidenzia a più riprese non essere di natura CP_1
'subordinata', sarà sufficiente evidenziare che la normativa vigente vieta lo svolgimento di “qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa” (art. 1, commi 60 e 61, L. n. 662/1996), con richiamo esplicito, dunque, anche al lavoro autonomo, e non solo al lavoro subordinato;
lavoro che deve essere previamente - e non successivamente - autorizzato. La circostanza, pertanto, evidenziata nell'atto di appello (pg. 19) secondo cui come “comunicato all'Ente al momento dell'assunzione (cfr. pag. 1 contratto del 28.12.2018), la lavoratrice ha ricoperto un incarico di collaborazione, della durata di tre anni, a fronte del quale ha formulato richiesta di autorizzazione allo svolgimento dello stesso e, successivamente, richiesta di part time” non vale a rendere legittimo un comportamento incontrovertibilmente contrario alla normativa di legge, risultando per tabulas avere la , certamente con riferimento ai periodi dal 30.12.2018 al Parte_1
14.02.2019, dal 28.12.2019 al 15.03.2020 e dal 29.12.2020 al 5.3.2021, prestato attività lavorativa alle dipendenze del a tempo pieno (non CP_1 avendo ancora ricevuto consenso alla trasformazione in part time); circostanza oggettiva, contraria alla legge, a prescindere dalla conoscenza o meno della stessa da parte del conoscenza sulla quale (come elemento CP_1 soggettivo della fattispecie) è irrilevante indagare, trattandosi di incompatibilità oggettiva vietata dalla legge. Così come risulta documentalmente provato avere il con CP_1 nota prot. n. 19823 del 22.01.2019 espressamente negato l'autorizzazione, richiesta dalla , all'espletamento dell'incarico esterno;
circostanza Parte_1 celata da quest'ultima all'PA VI s.p.a.. Ed invero, la medesima avrebbe dovuto attendere la predetta autorizzazione e lasciare sospeso il rapporto di lavoro presso PA VI s.p.a., comunicando la sussistenza di una causa di incompatibilità nonché la attivazione con istanza del 31.01.2019 del procedimento atto ad ottenere la trasformazione del rapporto alle dipendenze del da full time in CP_1 part time, proprio al fine di rimuovere la causa di incompatibilità. Risulta, invece, che, pur conoscendo la medesima il corretto iter amministrativo, tanto che nella comunicazione del 28.12.2018 inoltrata dalla medesima ad PA aveva espressamente riconosciuto la natura endo- procedimentale dei pareri del RUP POS Lavoro e del direttore della Ripartizione PEGL, dichiarando che ai predetti pareri doveva far seguito “il provvedimento definitivo di autorizzazione” da parte del Dirigente della Ripartizione Personale (all. n.3 ricorso introduttivo del giudizio), con nota del
3.1.2019 qualificava erroneamente il provvedimento endo-procedimentale quale “nulla osta definitivo protocollato del CP_1
15 all'autorizzazione a svolgere incarico di collaborazione presso PA VI PA”, trasmettendolo ad PA VI s.p.a., lasciando così intendere di avere ricevuto dal l'autorizzazione definitiva allo svolgimento CP_1 dell'incarico (all. n.30); circostanza non rispondente al vero. Ancora, in sede di audizione disciplinare la ricorrente produceva la successiva nota trasmessa ad PA VI s.p.a. con mail del 31.1.2019, nella quale comunicava: “…...di seguito alle note del 31.12.2018 e del 03.01.2019, si trasmette in allegato autorizzazione a svolgere attività presso il Comune di
con contratto part-time al 50% (18 ore settimanali) e a proseguire la CP_1 collaborazione con PA VI s.p.a.” (all. n.31). In detta data del 31.1.2019, invece, il aveva comunicato alla CP_1 ricorrente il diniego della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico per PA VI s.p.a. - giusta nota prot. n.19823 del 22.1.2019 (all. n.7) – e sempre in detta data il contratto part time non risultava affatto stipulato, avendo la medesima presentato soltanto l'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time (all. n.14). Sussistendo quindi l'incompatibilità vietata dalla legge, la , Parte_1 contrariamente a quanto dichiarato con le note predette, avrebbe dovuto segnalare ad PA VI s.p.a. la sussistenza di tale causa ostativa, da rimuovere con la procedura appena attivata ove definita con esito positivo, e cioè con l'ottenimento della eventuale autorizzazione alla trasformazione del contratto in part time, all'esito della quale avrebbe potuto ripristinare l'incarico con PA VI s.p.a., che doveva quindi rimanere sospeso. Tale comportamento induceva l'PA ad emettere poi la nota del 19.2.2019
- acquisita dal in sede di procedimento disciplinare- nella quale
CP_1 si comunicava erroneamente che “….preso atto del nulla osta da parte del protocollo n. 49/2019 con il quale si autorizzava l'attività
CP_1 esterna con AN VI ai sensi dell'art.53 del Dl.Lgs. 165/2001, si specifica che non sussiste causa ostativa…” (all. n.32). Come compiutamente evidenziato dal nella propria memoria
CP_1 difensiva, anche a seguito della ricezione dalla predetta nota, la , Parte_1 come emerso nel procedimento disciplinare, ha omesso di comunicare ad PA VI s.p.a. che, invece, era intervenuto il diniego, da parte del
CP_1
allo svolgimento del predetto incarico, giusta nota prot.n.19823 del
[...]
22.1.2019. Quindi, in definitiva, condivide questa Corte l'osservazione dell'appellato, secondo cui la odierna appellante non solo ha celato ad PA VI s.p.a. il diniego dell'autorizzazione del allo svolgimento dell'incarico CP_1 presso la predetta società pubblica, ma si è anche adoperata per ottenere il ripristino dell'incarico sospeso prima di sapere se e quando avrebbe ottenuto la trasformazione del contratto di lavoro con il da full time a part CP_1 time e comunque ha ottenuto il ripristino dell'incarico in un momento antecedente alla predetta trasformazione.
16 Deve aggiungersi, poi, che la ha omesso di comunicare ad PA Parte_1
VI s.p.a. di avere sottoscritto i nuovi contratti di lavoro a tempo pieno con il alla scadenza di ciascun contratto a termine, lasciando CP_1 intendere alla stessa che perdurava la prosecuzione del rapporto a tempo parziale alle dipendenze del in contrasto con i contratti CP_1 stipulati. Né rilievo alcuno assume in questa sede la doglianza, pure mossa dalla odierna appellante, secondo cui se il “avesse correttamente prorogato CP_1 il contratto mantenendo inalterate le modalità di esecuzione della prestazione già disposte, non si sarebbero verificati i presupposti per la contestazione disciplinare”, atteso che la qualificazione dei singoli e distinti contratti, come a termine e a tempo pieno, non è stata mai messa in discussione (ovvero impugnata) dalla . Parte_1
I due contratti part time stipulati tra la medesima e il per CP_1 espressa previsione contrattuale, risultavano scaduti al verificarsi del termine di durata previsto nell'originario contratto a tempo pieno stipulato tra le parti. Così è dato leggere nel primo contratto part time stipulato in data 27.12.2018 tra le parti in causa:
“La trasformazione del rapporto di lavoro ha inizio a far data dal 15.2.2019, ferme restando le clausole ed i termini di cui al contratto di assunzione sottoscritto in data 27.12.2018 e, in particolare, di quelle di cui al punto 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10)”. Tra queste clausole figura quella relativa all'apposizione del termine del 27.12.2019 di scadenza del contratto. Parimenti nel secondo contratto part time stipulato in data 13.3.2020:
“La trasformazione del rapporto di lavoro ha inizio a far data dal 15.3.2020, ferme restando le clausole ed i termini di cui al contratto di assunzione sottoscritto in data 20.12.2019 ed, in particolare, di quelle di cui al punto 1), 2), 3), 5), 6), 9), 12), 13)”. Tra dette clausole figura quella relativa all'apposizione del termine del
27.12.2020, di scadenza del contratto, senza che mai alcuna doglianza è stata prospettata nel corso del rapporto. Il provvedimento di licenziamento intimato dal alla luce CP_1 delle violazioni di legge dianzi evidenziate, deve pertanto ritenersi pienamente legittimo per lo svolgimento, nei periodi dal 30.12.2018 al 14.02.2019, dal
28.12.2019 al 15.03.2020 e dal 29.12.2020 al 5.3.2021, di un incarico incompatibile con i rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno intercorsi con il in assenza di autorizzazione. CP_1
La appellante avrebbe dovuto preventivamente acquisire dal CP_1
l'autorizzazione prevista dall'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 a svolgere incarichi esterni extra istituzionali, con la conseguenza che non coglie nel segno l'addebito mosso alla statuizione di prime cure secondo cui avrebbe errato il
Tribunale a non considerare che “la ricorrente in data 28.12.2018, giorno successivo alla sottoscrizione del contratto con il presentava CP_1
17 “richiesta di autorizzazione a svolgere incarico esterno”. A fronte del diniego dell'Amministrazione la chiedeva la trasformazione del contratto Parte_1 dal full-time a part-time, in modo da poter svolgere entrambe le attività, quella alle dipendenze del e l'attività di consulenza per PA”; atteso CP_1 che, si ribadisce, in ossequio al dettato normativo: i) l'autorizzazione andava chiesta in via preventiva;
ii) non si sarebbe verificata la incompatibilità, sebbene per alcuni periodi (dal 30.12.2018 al 14.02.2019, dal 28.12.2019 al 15.03.2020 e dal 29.12.2020 al 5.3.2021), tra l'incarico a tempo pieno presso il e l'incarico a tempo pieno presso l'PA; iii) non si sarebbe CP_1 integrata la fattispecie della falsità documentale o dichiarativa commessa ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Avrebbe, inoltre, dovuto la informare tempestivamente il Parte_1 anche della sottoscrizione del contratto con la CP_1 CP_5
, che sebbene in modalità part time era comunque soggetto a valutazione
[...] di compatibilità ex artt. 9, 4 e 5 della “Disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ad assumere incarichi extra istituzionali” da parte del disciplina che prevede anche per i rapporti part time non CP_1 superiori al 50% il dovere del dipendente di comunicazione al Comune, funzionale alla verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse con l'incarico esterno (all. n. 8, fascicolo . CP_1
L'autorizzazione, infatti, allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del pubblico dipendente deve sempre essere richiesta ed ottenuta preventivamente e non può mai risultare legittimante e sanante se successiva all'inizio dell'attività e, nella specie, risulta provato avere il CP_1 appreso dell'esistenza degli incarichi della con ed Parte_1 CP_2 CP_3 solo a seguito dell'istanza di part time presentata dalla medesima in data 19.2.2021. Alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 12.03.2024, n. 6525, “in tutti i casi di conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, la pubblica amministrazione è tenuta a verificare necessariamente ex ante le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività, funzionale al buon andamento, all'imparzialità e dalla traPArenza dell'azione amministrativa”. Sempre secondo la Suprema Corte, sentenza del 7.04.2023 n. 9552 e sentenza del 18.06.2020 n. 11811, anche il dipendente con part time non superiore al 50% del monte orario, è obbligato a chiedere l'autorizzazione preventiva per l'attività extra-istituzionale, al fine di consentire all'ente pubblico – datore di lavoro di valutare l'assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi del medesimo incarico con l'attività lavorativa. Tanto in conformità all'insegnamento della Corte Costituzionale, che anche da ultimo con la pronuncia n. 98 del 18.05.2023, ha ribadito che: “Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è caratterizzato da un obbligo di esclusività della prestazione che trova il suo fondamento 18 costituzionale nell'art. 98 Cost., il quale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», rafforza il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività. La disciplina in tema di incompatibilità [connessa al principio di esclusività della prestazione di lavoro in favore delle amministrazioni] si applica a tutto il pubblico impiego”. Ancora, “L'obbligo di esclusività, desumibile dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ha particolare rilievo nel rapporto di impiego pubblico perché trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., con il quale il legislatore costituente, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", ha voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art.
97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività” Cass., 25.06.2020, n. 12626. Va, inoltre, evidenziato avere la lavoratrice, in occasione della stipula dei successivi contratti di lavoro con il attestato falsamente di non CP_1 avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità: con riferimento all'incarico di collaborazione con , CP_3 risulta integrata l'ipotesi della erronea ed infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 (all. n.18). L'omessa comunicazione e/o l'assenza di autorizzazione da parte del espressamente negata per il primo incarico, come CP_1
l'espletamento di incarichi incompatibili, in contrasto con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate dalla ricorrente, risultano compravate documentalmente;
dichiarazioni nelle quali la ha espressamente Parte_1 dichiarato “di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del d.lgs. 165/01” (all. nn .3, 12 e 18 fascicolo del
. CP_1
Condotte tutte che legittimano la comminata sanzione espulsiva. 4.3. Come già dianzi ampiamente esposto, risultando pienamente legittimo il primo atto di recesso adottato dal e quindi cessato il rapporto CP_1 tra le parti in data 17.04.2021, ultroneo risulterebbe l'esame dei rilievi censori mossi sub 3) dell'atto di appello, che addebitano al primo giudice l'omessa pronuncia sui vizi attinenti il secondo licenziamento disciplinare intimato in data 27.07.2021, pure denunciati nel libello introduttivo della lite. Come puntualmente evidenziato da parte appellata, per giurisprudenza consolidata, “il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo 19 licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.1.2024 n.2274; conforme Cass. Civ. Sez. Lav., 4.1.2019 n. 79).
Rilievi che per mera completezza motivazionale vengono comunque esaminati da questa Corte, al fine di evidenziarne l'infondatezza. La seconda contestazione disciplinare addebita, in sintesi, alla di Pt_3
a) avere mantenuto l'iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di e b) di CP_1 avere reso dichiarazioni mendaci all'atto della sottoscrizione del contratto e relative proroghe, barrando la casella, nella “Dichiarazione sostitutiva di notorietà”, che attestava di non essere iscritta all'Albo degli Avvocati. Si giustificava la medesima, con nota del 10.05.2021, affermando che contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto di lavoro a tempo determinato, compilava “Dichiarazione Sostitutiva di notorietà”, affermando
“di essere iscritta all'Albo degli Avvocati di e che, a fronte di tale CP_1 dichiarazione non perveniva alcun invito da parte dell'Amministrazione comunale a provvedere alla cancellazione, al fine di rimuovere eventuali incompatibilità, con la conseguenza che, non avendo la medesima mai esercitato l'attività professionale, riteneva, in totale buona fede, che la mera iscrizione formale all'Albo non potesse configurare una situazione di incompatibilità. Aggiunge che soltanto in occasione delle successive proroghe del 28.12.2019 e del 28.12.2020, allorquando veniva frettolosamente convocata per la sottoscrizione dei rispettivi atti in prossimità di scadenza, il funzionario presente, dott.ssa in quel momento incaricata dell'assistenza alla Pt_4 sottoscrizione dei contratti, paventava il rischio della incompatibilità, con la conseguenza che la medesima, nel dubbio e presa alla sprovvista, barrava la casella recante la dicitura di “non essere iscritto” all'Albo degli Avvocati. Si duole, dunque, della illegittimità del secondo provvedimento espulsivo in quanto avrebbe omesso di valutare il che trattandosi di lavori CP_1 del tutto precari (contratti a termine) era consentita la perdurante iscrizione all'Albo professionale in assenza di esercizio della relativa professione e che, comunque, la condotta era dettata da perfetta buona fede. Anche tali rilievi non colgono nel segno e vanno disattesi. L'assunto della compatibilità sostenuto dalla appellante, che fa leva sul mancato esercizio in concreto della professione forense non trova conforto nella disciplina vigente, prevendo l'art. 18 della Legge Professionale Forense n. 247/2012, che la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato. Come bene evidenziato dalla Suprema Corte, da ultimo con sentenza del 13.04.2021, n. 9960, seppure al fine di dirimere una questione di diritto intertemporale, “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, la disciplina concernente l'incompatibilità tra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e, dall'altro, l'indipendenza della 20 professione forense, strumentale all'effettività del diritto di difesa, trova applicazione anche nei confronti di chi abbia ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996, posto che un'operatività limitata solo per l'avvenire otterrebbe il risultato irragionevole di conservare ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici part time, contemporaneamente avvocati, all'interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona”, facendo chiaramente intendere la non necessità di indagare se l'attività forense sia in concreto esercitata o meno, rilevando la mera iscrizione all'Albo degli avvocati, lesiva ex se del buon andamento della pubblica amministrazione. Peraltro, ciò che viene contestato disciplinarmente alla non è Parte_1
l'esercizio effettivo della professione, quanto piuttosto la falsa dichiarazione resa dalla stessa in sede di assunzione presso il in merito alla CP_1 inesistenza di cause di incompatibilità con lo status di dipendente e di tale falsa attestazione la medesima non poteva non essere consapevole proprio in ragione della inesistenza della cancellazione dall'Albo degli avvocati (circostanza incontestata). 4.4. Si duole, infine, la della omessa applicazione da parte del Parte_1 di una sanzione conservativa, certamente più proporzionata ai CP_1 fatti contestati, avendo dovuto valutare “il comportamento della lavoratrice non solo nel suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente”. La censura è infondata nel merito, pur evidenziando questa Corte avere l'appellante del tutto omesso di attingere compiutamente la parte della sentenza che ha statuito elencare l'art. 55 quater del D. Lgs. n. 165/2011 tassativamente i casi di licenziamento imposto ex lege, rendendo dunque palese una assenza di discrezionalità da parte del giudicante.
Il ha applicato le seguenti disposizioni normative, peraltro CP_1 espressamente richiamate nella missiva di contestazione di addebito:
- art. 1, commi 60 e 61, L. n.662/1996, per il quale la violazione del divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro (art.1 L.n.662/1996: ”60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa…...61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione
21 costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro….”);
- all'art. 55-quater, comma 1, lett. d) d.lgs. n.165/2001 e art. 59 comma 9, lett. a), CCNL 21.05.2018, per i quali le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro danno luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (art. 55 quater, comma 1, lett. d), d.lgs. n.165/2001: ”1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:…..d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera” e art. 59, comma 9, sottonumero 2), lett. a), CCNL 21.05.2018: ”9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
2. senza preavviso per a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001”). Dalla mera lettura dell'articolato normativo dianzi esposto si evince essere la sanzione espulsiva espressamente prevista dalle disposizioni normative e contrattuali. Certamente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater del D. Lgs. n. 165 del
2001, nel giudizio di proporzionalità tra comportamento del dipendente e sanzione disciplinare, che comunque spetta al giudice di merito, è rilevante la condotta che, per la sua gravità, possa fare venir meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali. Nella specie, la condotta posta in essere dalla appellante risulta connotata dalla grave negazione degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza con riferimento anche solo al primo degli illeciti contestati, e cioè l'avere falsamente attestato l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e avere espletato attività extraistituzionali incompatibili con il rapporto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Da ultimo la Suprema Corte, con statuizione n. 16994 del 2024, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato a seguito della produzione di documenti falsi o rilascio di dichiarazioni mendaci al momento dell'assunzione nel pubblico impiego. Né appare valorizzabile la eventuale buona fede ovvero il legittimo affidamento cui sarebbe stata improntata la condotta della avuto Parte_1 riguardo al livello culturale e professionale della stessa: esperto rendicontatore, categoria D, funzionario, laureata in giurisprudenza e abilitata all'esercizio della professione forense, iscritta all'Albo degli avvocati. 5. Alla stregua di tutte le considerazioni esposte, l'appello di Parte_1
va rigettato e la sentenza gravata confermata in ogni parte.
[...]
Resta assorbito ogni altro rilievo censorio. 22 Le spese del presente grado del giudizio di appello, liquidate nella misura di cui in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività svolta, in ossequio ai parametri di cui al DM 147/22, seguono la soccombenza di parte appellante (art. 91 c.p.c.). Stante il tenore della presente pronuncia (impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012), ai fini del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data Parte_1
17.06.2024, avverso la sentenza n. 1978/2024 resa in data 17.05.2024 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti del in persona del CP_1
Sindaco in carica, così provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore del CP_1 delle spese del presente giudizio di appello, liquidate complessivamente in € 5.000,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 3 aprile 2025
Il Presidente Dott. ssa Manuela Saracino Il Consigliere estensore
Dott.ssa Elvira Palma
23
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
, (17.03.1968- Bari), rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv. ti Enzo Augusto e Roberto D'Addabbo;
-Appellante- CONTRO in persona del Sindaco in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. to Elio Vulpis;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.12.2021, Parte_1
, esponeva: • che in data 27.12.2018 aveva sottoscritto con il
[...] CP_1 contratto di lavoro subordinato full-time, della durata di un anno, con
[...] decorrenza dal 28.12.2018 (sino al 28.12.2019), per svolgere mansioni di «Esperto Rendicontatore - cat. D, posizione economica D1»; • che la durata di tale contratto era prorogata una prima volta dal giorno 28.12.2019 sino al 27.12.2020 ed, una seconda volta, per sei mesi, dal 28.12.2020 sino al 27.06.2021; • che, in data 31.01.2019, aveva trasmesso, in relazione al primo contratto, istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, a partire dall'01.02.2019 - stante «l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa» presso l'PA VI s.p.a. - istanza corredata dal Parte_ parere favorevole del e del Direttore della Ripartizione di appartenenza;
• che, per il secondo contratto, aveva presentato, per le medesime ragioni, in data
1.2.2020, analoga istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time; • che, accolte le suddette richieste, essa ricorrente aveva stipulato, il 14.02.2019 e il 13.03.2020, rispettivamente con decorrenza dal 15.02.2019 e dal 15.03.2020, contratto di lavoro part-time in misura percentuale del 50%; • che, il 19.02.2021, dopo vari tentativi di contattare la funzionaria referente, nuovamente chiedeva di trasformazione da tempo pieno in part-time, dichiarando di avere, nelle more, ricevuto altri due incarichi di collaborazione con e oltre a quello, sempre in corso, con CP_2 Per_1
PA VI s.p.a.; • che, con mail del 03.03.2021, aveva informato il Dirigente di Ripartizione che PA, nelle more, aveva risolto unilateralmente il contratto, mentre ed notiziati della pendenza della CP_2 CP_3 istruttoria, avevano sospeso gli incarichi di collaborazione;
• che l'incarico ricevuto, in data 01.02.2021, da per svolgere l'attività di CP_2 coordinatore in ambito giuridico-amministrativo, della durata di un anno, era stato sospeso già al momento della sottoscrizione, sicchè alcun emolumento le era stato corrisposto;
• che pure il contratto di collaborazione sottoscritto con in data 29.09.2020, mentre era dipendente del con regime CP_3 CP_1 in part-time al 50%, era stato sospeso in attesa dell'esito della istruttoria;
• che in data 05.03.2021, con nota prot. 0058341/2021, le era stata notificata la prima contestazione di addebito disciplinare, cui, nonostante le giustificazioni rese, faceva seguito il licenziamento disciplinare senza preavviso a far data dal 17.04.2021; • che il successivo 12.04.2021 riceveva la notifica di una seconda contestazione di addebito, alla quale pure seguiva altro licenziamento disciplinare senza preavviso a far data dal 28.07.2021; • che aveva provveduto ad impugnare sia il primo che il secondo licenziamento in via stragiudiziale, con note raccomandate rispettivamente del 15.06.2021 e del 05.08.2021, ricevute dal il 18.06.2021 e il 10.08.2021; • che tali CP_1 provvedimenti espulsivi dovevano ritenersi oltre che illegittimi (più precisamente, con riferimento al primo licenziamento veniva preliminarmente eccepita la decadenza per tardività della contestazione mossa alla Parte_1 nonché la nullità per genericità della stessa e, nel merito, dedotta l'infondatezza della sanzione espulsiva anche in ragione alla sproporzione con il fatto addebitato, mentre con riferimento al secondo licenziamento veniva dedotta l'insussistenza della situazione di incompatibilità e la buona fede della ricorrente, oltre alla sproporzione della sanzione espulsiva irrogata), anche forieri di danni professionali e morali subiti, «non solo per gli effetti ingiuriosi
e lesivi dell'immagine riconducibili alla natura disciplinare degli stessi, ma anche per le gravi conseguenze provocate rispetto alla perdita di altre occasioni professionali e lavorative, oltre che dalle concrete chance di conseguire la stabilizzazione del rapporto di lavoro con lo stesso CP_1
; • che, pertanto, adita l'autorità giurisdizionale, meritavano
[...] accoglimento le seguenti conclusioni: «A. accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dei provvedimenti di licenziamento disposti dalla resistente con provvedimento prot. n. Controparte_4
0097138/2021 del 16.04.2021 e prot. n. 0195961/2021 del 27.07.2021 per le motivazioni indicate in narrativa;
B. accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice alla reintegra nel posto di lavoro con le medesime mansioni;
C. per l'effetto condannare l'Amministrazione, in persona del Sindaco pro tempore, alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla liquidazione di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo 2 del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, oltre a condannare il in conseguenza di quanto innanzi, al CP_1 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maggiorati degli interessi nella misura legale;
D. in subordine condannare, altresì, il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, alla liquidazione in favore della
[...] ricorrente di una indennità risarcitoria pari a tante mensilità, commisurate all'ultima in persona del Sindaco pro tempore, alla liquidazione in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria pari a tante mensilità, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, dal momento del primo licenziamento a far data dal 17.04.2021 fino alla naturale scadenza del rapporto contrattuale prevista al 31.12.2021, considerata l'ultima proroga, oltre al versamento dei contributi previdenziali;
E. condannare altresì il in persona CP_1 del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni professionali e morali e da perdita di chance, subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti espulsivi irrogati, nella misura forfettariamente quantificata in
€. 100.000,00, o in quell'altra maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa anche facendo ricorso a criteri equitativi ex artt.1226 c.c.»; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione. 1.2. Con memoria depositata in data 03.05.2022 resisteva il CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza dell'impugnativa del primo licenziamento disciplinare in quanto irrogato alla con nota prot. 97138 del 16.4.2021, Parte_1 comunicata in pari data, ed impugnato con nota del 18.06.2021, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 1, l. n. 604/1966, termine che
“decorre dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento”; nel merito, invece, il deduceva l'infondatezza delle argomentazioni poste CP_1
a sostegno delle domande articolate in ricorso ed invocava il rigetto di ogni pretesa, con vittoria di spese. 1.3. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, con sentenza definitiva n. 1978/2024, emessa il 15.05.2025, così statuiva: “rigetta il ricorso. Condanna la al pagamento delle spese processuali nei confronti del Parte_1
spese che liquida in € 4.600,00, oltre accessori di legge e di CP_1 tariffa”. 2.1. Avverso tale statuizione proponeva appello, con Parte_1 ricorso depositato in data 17.06.2024, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, invocando l'integrale riforma della impugnata sentenza con accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate in primo grado e vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. 2.2. Si costituiva, con memoria del 28.08.2024, il che instava CP_1 per la conferma della sentenza gravata. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
3 In data odierna, all'esito della pubblica udienza, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3.1. Il Tribunale del lavoro di Bari ha così riportato in sintesi i fatti di causa.
3.1.a. Con la raccomandata a mani ricevuta il 5.3.2021, il CP_1 contestava alla la violazione: Parte_1
a) dell'art. 1, commi 60 e 61, della L. 662/1996 che sancisce il divieto – la cui inosservanza costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro – di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza;
b) dell'art. 55 quater, comma 1 lett. d), del D. Lgs. n° 165/2001 per il quale le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro danno luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (art. 59, co. 9, lett. a., CCNL 21.05.2018). Addebitava il alla propria dipendente di avere affermato, CP_1 contrariamente al vero, nelle prescritte dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 all'atto della stipula di tutti e tre i contratti a tempo determinato ed a tempo pieno – rispettivamente in data 28.12.2018, 20.12.2019 e 28.12.2020 - "di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato" e "di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001”. Ed invero esplicitava l'Ente che, essendo stata respinta la richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico esterno conferitole dall'PA VI s.p.a. era risultato che la - sino a che non erano stipulati i contratti Parte_1 part time con decorrenza rispettivamente 15.2.2019, 15.3.2020 e 5.3.2021 - aveva prestato nei periodi dal 30.12.2018 al 14.2.2019 e dal 28.12.2019 al 15.3.2020 e dal 29.12.2020 al 5.3.2021, contemporaneamente, attività lavorativa a tempo pieno alle dipendenze del ed attività di CP_1 collaborazione per PA VI s.p.a., in contrasto con il diniego di autorizzazione allo svolgimento della predetta attività formulato dal CP_1 con nota prot. n. 19823 del 22.01.2019, nonché, successivamente, nel
[...] periodo dall'1.10.2020 al 17.2.2021 anche attività di collaborazione per la fondazione , oltre che dall'1.2.2021 pure l'attività di coordinatore di CP_3 ambito giuridico amministrativo per , sempre in assenza di alcuna CP_2 autorizzazione da parte del CP_1
3.1.b. Con la missiva notificata il 12.4.2021, il contestava CP_1 alla il secondo addebito e, cioè, la violazione dell'art. 1, commi 60 Parte_1
e 61, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, la violazione dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo2001, n. 165, dell'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 59, comma 9.2 lett.
f) e comma 10 del CCNL del 21.05.2018, come pure violazione dell'art. 55 quater comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001, per il quale le falsità 4 documentali o dichiarative commesse al fine o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro danno luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (art. 59, comma 9, lett. a. CCNL 21.05.2018). Assumeva l'Amministrazione che a seguito di verifiche sulle < dichiarazioni sostitutive di notorietà rese in occasione della stipulazione dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato con la Civica Amministrazione>> e, previa acquisizione della nota del 6.4.2021 con cui l'Ordine degli Avvocati di comunicava che la era iscritta a far CP_1 Parte_1 data dall'11.01.2011, era emerso che durante i rapporti di lavoro a tempo determinato con il intercorsi sin dal 28.12.2018, la ricorrente CP_1 aveva intenzionalmente mantenuto l'iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di al fine di poter svolgere l'esercizio dell'attività professionale forense;
CP_1 con l'aggiunta che la , in occasione della sottoscrizione dei contratti Parte_1 full-time in data 27.12.2018, 20.12.2019 e 28.12.2020 – oltre ad aver reso dichiarazioni mendaci affermando “di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato" e "di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001"- condotta questa oggetto della prima nota di addebito – all'atto della stipula dei contratti del 20.12.2019 e 28.12.2020, aveva pure falsamente dichiarato "di non essere iscritta all'albo degli avvocati”.
3.1.c. Quindi il – valutate non accoglibili le ragioni addotte CP_1
a difesa e ritenuto che i fatti contestati configurassero una condotta non conforme ai doveri del pubblico dipendente – irrogava alla in Parte_1 relazione a ciascun addebito, rispettivamente con nota del 16.4.2021 e con nota del 27.7.2021, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. 3.2. Con il presente ricorso la ha impugnato entrambi i Parte_1 licenziamenti, deducendo i seguenti motivi di illegittimità.
3.2.a. La lavoratrice ha censurato il primo provvedimento espulsivo, innanzitutto lamentando la genericità e la tardività della contestazione disciplinare, quindi contesta la fondatezza dell'addebito.
Nel merito, secondo la , poiché la modalità part-time della Parte_1 prestazione <<…era stata già accordata con la sottoscrizione dell'accordo del 14.2.2019…>> da parte del vi era stata una <<…errata applicazione CP_1
…dell'istituto della “proroga” del contratto a tempo determinato>>, dal momento che < contratto mantenendo inalterate le modalità di esecuzione della prestazione già disposte, non si sarebbero neppure verificati i presupposti per la contestazione disciplinare>>. Specificamente, poi, ha negato, in relazione alla violazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della L. n. 662/1996, di avere svolto contestualmente al rapporto di lavoro instaurato con il alcun tipo di attività di CP_1 natura subordinata, avendo comunicato all'Ente al momento dell'assunzione (cfr. pag. 1 contratto del 28.12.2018) di ricoprire un incarico di collaborazione, della durata di tre anni, a fronte del quale aveva formulato richiesta di 5 autorizzazione e, successivamente, richiesta di part time; ha negato, poi, di avere violato l'art. 55 quater, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 165/2001, dal momento che all'atto dell'assunzione - come risultava dalla prima pagina del contratto - aveva informato l'Amministrazione di essere titolare di un contratto di collaborazione con l'PA VI s.p.a., contratto sospeso nell'attesa delle prescritte autorizzazioni da parte del CP_1
3.2.b. Con riguardo al secondo licenziamento, poi, incentrato sulla
< falsità dichiarativa in relazione a tale circostanza in occasione della sottoscrizione delle proroghe contrattuali>> la ha, pure, contestato Parte_1 la fondatezza degli addebiti. Ha, in primo luogo, dedotto la lavoratrice che, attesa la natura precaria dei rapporti di lavoro instaurati, non sussisteva la < mera iscrizione all'Albo degli Avvocati>>, perché, altrimenti, sarebbe
<<…illogico ed eccessivamente penalizzante per il lavoratore pretendere la cancellazione formale dall'Albo in pendenza di contratto a tempo determinato, dovendosi configurare in tal caso l'incompatibilità solo con l'effettivo esercizio della professione>>. Quindi, la ricorrente, ha aggiunto che, seppure, quanto al contenuto delle dichiarazioni < contrattuali…>> il fatto contestatole <<…nella sua materialità…>> sussisteva, la affermazione di non essere iscritta all'albo degli avvocati non era, senza dubbio, ascrivibile ad alcuna intenzione di conseguire indebiti vantaggi – dal momento che mai aveva esercitato l'attività forense - quanto, piuttosto, ad un mero errore di leggerezza, dettato, senza dubbio, dalle modalità in cui venivano sottoscritte le dichiarazioni di notorietà <<… sempre in prossimità della scadenza del contratto, mai alla presenza di personale competente >>. In ogni caso la ha lamentato il carattere sproporzionato di Parte_1 entrambe le sanzioni espulsive, dal momento che, al più, il tenuto CP_1 conto della portata dell'elemento soggettivo, avrebbe dovuto optare per la applicazione <<…di una sanzione conservativa proporzionata ai fatti commessi…>>. 3.3. All'esito della dianzi riportata ricostruzione in fatto, ha disatteso la domanda attorea ritenendola infondata nel merito, sulla scorta delle argomentazioni di seguito esposte, non prima di avere ritenuto non meritevoli di accoglimento le eccezioni preliminari, di nullità e genericità delle contestazioni disciplinari.
3.3.a. Secondo il primo giudice, a valle di una disamina dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità - secondo cui in ossequio al principio di specificità della contestazione disciplinare, essa deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi – nel caso di specie, il contenuto dettagliato della nota di 6 addebito con riguardo alla descrizione dei comportamenti che avevano dato luogo all'avvio del procedimento disciplinare, nonché il richiamo specifico che la stessa faceva alle fonti di conoscenza dei fatti addebitati (nota di riscontro dell'PA VI s.p.a. prot. n.532 del 17.02.2021) e alle norme violate, escludevano senza dubbio il vizio denunciato, tanto più che, nella “Memoria difensiva” acquisita dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari con il verbale di audizione in assenza della lavoratrice (vd. doc. n. 29 allegato al fascicolo del Comune), la aveva manifestato ampiamente le sue difese, sia con Parte_1 riferimento a questioni formali che nel merito.
3.3.b. Parimenti da disattendere era l'eccezione di tardività della contestazione, avendo il dimostrato, mediante documentazione CP_1 CP_1 allegata al fascicolo di parte, di avere appreso solo a seguito della già citata nota di riscontro di PA datata 17.2.2021, che la aveva prestato attività Parte_1 di collaborazione per quest'ultima società negli stessi periodi in cui risultava dipendente full time presso l'Ente locale, sicchè la contestazione notificatale il 5.3.2021 rispondeva pienamente al principio di immediatezza di quanto addebitato dalla Controparte_4
3.4.a. Passando al merito, richiamata la normativa applicabile al caso di specie, e segnatamente la lett. d) dell'art. 55- quater del d.lgs. n.165 del marzo 2001, il quale elencando i casi di licenziamento imposto ex lege richiama le
“falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”, riteneva essere legittimo il licenziamento intimato alla , avendo il Parte_1 pienamente assolto all'onere probatorio posto dalla legge a suo CP_1 carico. Chiariva che, quanto alla violazione del comma 60 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 – per cui, al primo capoverso <Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
l'autorizzazione sia stata concessa>> - l'addebito di avere, per i periodi dedotti in ricorso, contemporaneamente svolto il lavoro di dipendente del Comune a tempo pieno e quello di collaborazione con l'PA VI s.p.a., trovava pieno riscontro documentale nella nota proveniente da quest'ultima società, nella quale si dava atto che la ricorrente, comunicando l'assunzione a tempo pieno presso il Comune, trasmetteva il nulla osta all'autorizzazione per l'espletamento dell'incarico con PA VI con protocollo 492019, mentre il 31.1.2019 inoltrava documentazione comprovante la avvenuta trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time, senza che mai la ricorrente avesse fatto presente, seppure in relazione a limitati periodi, che vi fosse stato il ripristino del rapporto full time. Dalla nota allegata dalla nel proprio fascicolo di parte e da questa Parte_1 sottoscritta e inviata all'PA il 31.12.2018 (doc. n.3), risultava che la lavoratrice informava la società del contratto a tempo pieno con il Comune e 7 che era in corso il procedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico esterno, impegnandosi a trasmettere, non appena fosse stata emessa, l'autorizzazione dell'ente locale;
fino a quel momento, tuttavia, chiedeva <<…per gravi motivi personali …>> la sospensione temporanea delle prestazioni oggetto della Co.co.co. , rappresentando, in ogni caso, che non vi erano situazioni di conflitto di interesse con l'impiego presso il Comune. Invece la si limitava, successivamente, a comunicare all'PA la Parte_1 trasformazione del rapporto di lavoro in part time, senza mai notiziare la società del rigetto da parte della Amministrazione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico esterno. Ne conseguiva che, risultando la seconda e la terza stipula contrattuale avvenute a tempo pieno, senza che ne fosse informata l'PA, in quei periodi la lavoratrice contravveniva al divieto di cui al citato comma 60 dell'art. 1, con l'effetto, previsto dal successivo comma 62, che il suddetto comportamento omissivo ben poteva configurare una giusta causa di recesso per il datore di lavoro.
3.4.b. Statuiva ancora il primo Giudice che anche la seconda condotta contestata alla , sempre con la prima missiva disciplinare, Parte_1 legittimava la risoluzione del rapporto di lavoro, avendo reso dichiarazioni infedeli all'atto della sottoscrizione dei contratti di lavoro in date 28.12.2018, 20.12.2019 e 28.12.2020, allegando dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rispettivamente datate 27.12.2018, 20.12.2019 e 28.12.2020, nelle quali affermava - contrariamente al vero - di “non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato”.
3.4.c. Risultava, infine, documentato anche il terzo motivo posto a base del licenziamento: l'avere cioè la solo in occasione della richiesta di Parte_1 trasformazione part time dell'ultimo contratto, notiziato il Comune di avere in corso un contratto con della durata di un anno a partire CP_2 dall'1.02.2021, avente ad oggetto l'affidamento di “attività di coordinatore di ambito giuridico amministrativo”, nonché un contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con la sottoscritto Controparte_5 in data 25.09.2020, per il periodo dall' 1.10.2020 sino 31.05.2021. Condotta non giustificata alla luce delle competenze professionali della ricorrente stessa che escludevano elementi soggettivi della inconsapevolezza o involontarietà, delineando piuttosto un atteggiamento poco lineare nei confronti del datore di lavoro pubblico, espressione di indifferenza rispetto ai limiti posti al dipendente al fine di evitare ogni possibile conflitto con interessi privati. Né a conclusioni diverse poteva pervenirsi per il sol fatto che si trattasse di rapporti di lavoro a tempo determinato, dal momento che è alla natura del rapporto – e non alla sua durata- che il legislatore ha guardato quando ha posto i divieti di cui all'art.53 del D. Lgs. n.165 del 2001.
3.5. Concludeva quindi per la declaratoria di legittimità del primo licenziamento disciplinare intimato dal con la lettera CP_1
8 comunicata alla ricorrente il 17.4.2021 e assorbimento dei rilievi mossi avverso il secondo provvedimento licenziamento, risultando il rapporto già risolto alla data del 17.4.2021.
----- 4. Avverso detta statuizione, oppone plurimi motivi di Parte_1 gravame. 4.1. Con il primo motivo contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di genericità e tardività della contestazione disciplinare del 16.4.2021 confluita nel primo licenziamento. Quanto alla genericità si sarebbe limitato il primo giudice unicamente a richiamare i contratti sottoscritti dalla lavoratrice, con le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà, e le norme asseritamente violate, senza tuttavia esplicitare né quale sia stata la condotta illecita tenuta, né tantomeno a quale dei tre contratti sottoscritti sia riferibile la violazione in parola. L'addebito mosso alla lavoratrice è la violazione dell'art. 1, comma 61 e 61 della L. 662/2001 e dell'art. 55 quater comma 1 del d.lgs. 165/2001, per aver omesso di comunicare all'Amministrazione di essere titolare di un incarico di collaborazione con altro ente, nella specie PA VI s.p.a. ma non sarebbe chiaro se -prosegue l'appellante- la “presunta violazione addebitata sia stata commessa all'atto dell'assunzione a tempo determinato, il 28.12.2018, o in occasione della sottoscrizione delle due proroghe, l'una intervenuta il 28.12.2019 e l'altra il 28.12.2020”; inoltre nel ricorso si assume che “come risulta per tabulas i fatti (privi, in ogni caso, di qualsivoglia carattere della rilevanza disciplinare) che hanno formato oggetto della lettera di contestazione del 05.03.2021, erano noti all'Amministrazione sin dal 28.12.2018, data di sottoscrizione del contratto di lavoro”. Quanto alla tempestività del provvedimento disciplinare, addebita al primo giudice di non avere inteso che l'Amministrazione era ben consapevole della esistenza del contratto di collaborazione con PA VI (ragione per la quale la lavoratrice aveva fatto richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ex art. 55 d.lgs. 165/2001 e, successivamente, di trasformazione in rapporto di lavoro in part time) all'atto della sottoscrizione della prima proroga contrattuale in data 28.12.2019, omettendo pur tuttavia di contestare alla lavoratrice gli addebiti mossi e procedendo solo successivamente e con notevole ritardo, generando nella stessa un legittimo affidamento in ordine alla conformità e correttezza della propria condotta. Afferma che, come risulta per tabulas, i fatti che hanno formato oggetto della lettera di contestazione del 05.03.2021, erano noti all'Amministrazione sin dal 28.12.2018, data di sottoscrizione del contratto di lavoro, o quantomeno dalla data della prima proroga del 28.12.,2019, con conseguente intempestività del provvedimento disciplinare comminato.
4.1.a. I due rilievi preliminari sono palesemente infondati.
9 Con la prima missiva di contestazione disciplinare (prot. n. 58341) del 05.03.2021 si contestava alla , in modo più che specifico, quanto Parte_1 segue:
“...in data 28.12.2018 Lei ha stipulato con il un contratto CP_1 individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno e -nella prescritta dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000- ha dichiarato “di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato” e “di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001”. Successivamente -in pendenza di tale rapporto di lavoro a tempo pieno- in data 02.01.2019 ha chiesto l'autorizzazione a svolgere l'incarico esterno di collaborazione conferito da AN VI PA CF e - con nota P.IVA_1 prot. n. 19823 del 22/01/2019 - la Ripartizione Personale del CP_1
Le ha comunicato il diniego ai sensi della vigente “Disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ad assumere incarichi extra istituzionali” approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 889 del 23/12/2016. Con ulteriore istanza del 31.01.2019 Lei ha chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nella misura del 50% della prestazione lavorativa;
con determinazione dirigenziale n. 2019/090/00086 del 12/02/2019 è stata accolta la sua istanza e, in data 14.02.2019, ha proceduto
a sottoscrivere il relativo contratto con decorrenza dal 15.02.2019. In data 20.12.2019 ha stipulato un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato con decorrenza dal 28.12.2019, con conseguente cessazione del contratto individuale a tempo parziale;
con istanza del 12.02.2020 Lei ha nuovamente chiesto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nella misura del 50% della prestazione lavorativa e con determinazione dirigenziale n. 2020/090/002020 è stata concessa tale trasformazione sottoscrivendo in data 14.03.2020 -con decorrenza 15.03.2020- il conseguente contratto individuale di lavoro a tempo parziale. Infine, in data 28.12.2020 Lei ha stipulato con questa Amministrazione un ulteriore contratto individuale di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato di mesi 6, con conseguente cessazione del contratto individuale a tempo parziale. Anche all'atto della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno in data 20.12.2019 e in data 28.12.2020 risultano rese le medesime dichiarazioni già formulate in data 28.12.2018 ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 “di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato” e “di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001”. Tanto premesso si rappresenta che nell'ambito delle misure di contrasto al rischio di corruzione -essendo la Civica Amministrazione tenuta a verificare annualmente anche con modalità a campione, la presenza di incarichi extraistituzionali non autorizzati- con nota prot. n. 32713 del 09.02.2021, la 10 Ripartizione Personale ha chiesto ad PA VI s.p.a., di specificare se la dipendente avesse prestato attività lavorativa/di Parte_1 collaborazione nei periodi dal 30.12.2018 al 14.02.2019, dal 28.12.2019 al 15.03.2020 e dal 29.12.2020 a tutt'oggi, periodi questi in cui Lei ha prestato la propria attività lavorativa a tempo pieno. Al riguardo l'PA VI PA, con nota prot. n. 532 del 17/02/2021 ha confermato che Lei, nei periodi indicati, ha prestato attività di collaborazione in favore dell'PA VI PA medesima. Infine, con sua istanza del 19.02.2021 volta a richiedere nuovamente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e successiva integrazione del 03.03.2021 Lei ha allegato: - n° 1 contratto con CF della durata di anni 1 con decorrenza CP_2 P.IVA_2
01.02.2021 avente ad oggetto l'affidamento “attività di coordinatore di ambito giuridico amministrativo” nonché - n° 1 contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con la CF Controparte_5 sottoscritto in data 25.09.2020 con decorrenza 01.10.2020 sino P.IVA_3 al 31.05.2020 (rectius 31.05.2021). Tutto quanto sopra esposto e considerato, SI CONTESTA, formale addebito disciplinare, ai sensi dell'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, per le infrazioni di cui: a) all'art. 1, commi 60 e 61 della cit. L. 662/1996 per il quale la violazione del divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro;
b) all'art. 55 quater comma 1 lett. d) del d.lgvo n° 165/2001 per il quale le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro danno luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (art. 59 co. 9 lett. a. CCNL 21.05.2018) e La si convoca per il contraddittorio a sua difesa, presso l'Ufficio Procedimenti Disciplinari in via Ballestrero, n. 62, il giorno martedì 30 marzo 2021 alle ore 16:00, con la eventuale assistenza di un Procuratore ovvero di un rappresentante dell'Associazione Sindacale di fiducia.
Entro il termine fissato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta, o -in caso di grave e oggettivo impedimento formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della Sua difesa, in conformità di quanto stabilito dal comma 2 del cit. art. 55 bis. La si informa, inoltre, che tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a Suo carico sono a disposizione -per consultazione- presso l'Ufficio POS Gestione della Ripartizione Personale, al medesimo indirizzo, previa istanza di accesso. Si formula, infine, specifica riserva di sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 60 del CCNL 2016/2018 ove venga riscontrata la necessità di espletare ulteriori accertamenti sui fatti addebitati volti a verificare eventuali danni o pregiudizi al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi”
(cfr. doc .all. sub n. 28).
11 Questo il tenore della prima contestazione disciplinare, da ritenersi tutt'altro che generica, risultando meticolosamente indicate quali le condotte violative dei doveri posti a carico del pubblico dipendente già nel corso della vigenza del primo contratto di lavoro con il e segnatamente di avere prestato dal CP_1
30.12.2018 al 14.02.2019 attività di collaborazione con PA VI s.p.a. contestualmente all'attività prestata a tempo pieno e subordinato alle dipendenze del in dispregio alla assenza prima, e al diniego CP_1 poi, di autorizzazione allo svolgimento di tale attività formulato dal CP_1 con nota prot. n. 19823 del 22.1.2019 nonchè con le dichiarazioni di
[...] responsabilità della lavoratrice che attestavano la insussistenza di ragioni di incompatibilità rilasciate in occasione della stipula del contratto. E tanto sarebbe già sufficiente ad integrare la compiutezza dell'addebito disciplinare. Come se non fosse sufficiente, si aggiunge la reiterazione di tale identica condotta in occasione della stipula dei successivi contratti, con riferimento ai periodi dal 28.12.2019 al 15.03.2020 e dal 29.12.2020 al 5.3.2021, in cui è certa la contestualità dell'impiego con PA VI s.p.a. Ancora, in aggiunta, l'avere prestato attività di collaborazione anche con la nel periodo dall'1.10.2020 al 5.3.2021 e attività di Controparte_5 coordinatore di ambito giuridico amministrativo in favore di a CP_2 decorrere dall'1.2.2021, pur avendo dichiarato, all'atto della sottoscrizione dei contratti di lavoro con il di non avere altri rapporti di impiego CP_1 pubblico e privato, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ed in assenza di autorizzazione da rilasciarsi in via preventiva dal ai sensi CP_1 dell'art. 53 d. lgs.n.165/2001 per lo svolgimento di incarichi retribuiti, e non anche in via successiva, dopo cioè avere sottoscritto formalmente con
[...]
(ovvero successivamente con ) i contratti di CP_2 Controparte_5 collaborazione. Oltre ad avere compiutamente indicato le condotte addebitate, nella missiva dianzi riportata risultano richiamate le specifiche norme di legge violate dalla
, e cioè: a) l'art. 1, commi 60 e 61, L. n. 662/1996, per il quale la Parte_1 violazione del divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro (L. n. 662/1996: ”60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa…...61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro….”); b) l'art. 55 quater, comma 1, lett. d) del D. L. vo n. 165/2001 per il quale le falsità documentali o dichiarative 12 commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro danno luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (“
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:…..d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera” e art. 59, comma 9, sottonumero 2), lett. a), CCNL 21.05.2018: ”9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
2. senza preavviso per a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001”). Giova, peraltro, evidenziare, a conferma della infondatezza dell'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, che la lavoratrice ha presentato in sede di audizione personale in data 30.3.2021 una articolata memoria difensiva, nonché documentazione a propria difesa, specificamente indicata nel provvedimento sanzionatorio, spendendo una ampia difesa nel merito in ordine alle condotte contestate, dimostrando quindi di avere ben compreso quanto addebitatole. La Suprema Corte ha da sempre evidenziato che “Il grado di precisione della contestazione è funzionale alla concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa, onde è necessaria la completa coincidenza fra il capo d'incolpazione contenuto nella previa contestazione e quello posto a base della sanzione disciplinare” (Cass. 28 marzo 1996 n. 2791, 6 ottobre 1997 n. 9713, 23 settembre 2000 n. 12621); diritto di difesa, nella specie, ampiamente esercitato.
4.1.b. Appare, dunque, evidente l'infondatezza tanto dell'accusa di genericità della contestazione disciplinare, quanto della intempestività della stessa (datata 05.03.2021) risultando documentalmente provato avere il appreso formalmente dette circostanze dall'PA VI CP_1
s.p.a. soltanto in data 17.02.2021, mediante nota prot. n. 532, in riscontro alla richiesta dal medesimo formulata con nota prot. n. 32713 in data 09.02.2021, quindi nel rispetto del termine di legge. Il livello professionale posseduto dalla lavoratrice non consente affatto di invocare a proprio favore “un legittimo affidamento in ordine alla conformità e correttezza della propria condotta”, tanto più che con nota prot. n.19823 del 22.1.2019 il aveva espressamente negato l'autorizzazione allo CP_1 svolgimento dell'incarico esterno di collaboratrice nei confronti di PA VI s.p.a.; la ragione ostativa era esplicitata con richiamo alla deliberazione di Giunta Comunale n. 889 del 23.12.2016, relativa alle autorizzazioni ad assumere incarichi extra istituzionali, sia per la tipologia del rapporto contrattuale (collaborazione coordinata e continuativa), che per l'importo del compenso (pari ad € 27.338,76/anno).
Che tale circostanza fosse ben nota alla , è comprovato dalla Parte_1 circostanza che la medesima aveva comunicato al la CP_1
13 sospensione dello stesso incarico e contestualmente richiesto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale al 50%, con la conseguenza che l'invocato richiamo ai principi di correttezza e buona fede, a sostegno del legittimo affidamento, non meritano attenzione. 4.2. Con il secondo rilievo censorio lamenta l'erroneità della sentenza anche con riferimento alla valutazione nel merito, da parte del Tribunale, dell'addebito mosso, evidenziandone l'infondatezza, in quanto, contrariamente a quanto statuito in sentenza con riferimento al ritenuto svolgimento contemporaneo di attività lavorative incompatibili tra loro, evidenzia la non avere mai svolto alcuna attività esterna connotata dalla Parte_1
'subordinazione' ed avere provveduto tempestivamente a notiziare il CP_1 del proprio incarico di attività esterna;
evidenzia a tal fine che in data
[...]
28.12.2018, giorno successivo alla sottoscrizione del contratto con il CP_1
la medesima provvedeva a depositare presso Ente locale la “richiesta
[...] di autorizzazione a svolgere incarico esterno” e, a fronte del diniego espresso dall'Amministrazione, chiesto la trasformazione del contratto da full time a part time “in modo da poter svolgere entrambe le attività, quella alle dipendenze del e l'attività di consulenza per PA”; in data 14.02.2019 CP_1 veniva, infatti, adottata la determina dirigenziale n. 86, autorizzativa della chiesta trasformazione, atta a rimuovere il conflitto di interessi. Aggiunge poi che, in occasione della sottoscrizione della proroga del contratto, la medesima non sarebbe stata tenuta a formulare, come preteso dall'Amministrazione, una nuova richiesta di part time, in quanto tale modalità di esecuzione della prestazione sarebbe già stata accordata con la sottoscrizione dell'accordo del 14.02.2019, con la conseguenza che ove l'Amministrazione avesse correttamente prorogato il contratto mantenendo inalterate le modalità di esecuzione della prestazione già disposte, non si sarebbero verificati i presupposti per la contestazione disciplinare, per cui il provvedimento espulsivo risulta viziato da infondatezza e pretestuosità. Ribadisce, ancora, non avere “svolto, contestualmente al rapporto di lavoro instaurato con il alcun tipo di attività di natura subordinata” CP_1 con la conseguenza che non sarebbe, a suo dire, “condivisibile quanto dedotto dal Giudice (pag 7 ultimo capoverso della sentenza gravata), secondo cui la
avrebbe svolto contemporaneamente il lavoro di dipendente del Parte_1
a tempo pieno e quello di collaborazione con PA VI”. CP_1
Il rilievo è infondato. La motivazione posta dal primo giudice a sostegno della legittimità del primo atto di recesso -che assorbe evidentemente il secondo licenziamento intimato in data 27.07.2021, per essere già validamente risolto il contratto di lavoro in data 17.04.2021, e quindi assorbiti i successivi motivi di appello che attingono la motivazione della sentenza sotto tale aspetto, denunciandone una omessa motivazione, che deve ritenersi invece non necessaria perché assorbita- è pienamente condivisa da questa Corte, perché immune dai vizi denunciati.
14 Con riferimento al rilievo censorio che fa leva sulla qualificazione dei contratti parallelamente sottoscritti dalla nella vigenza del contratto Parte_1 con il che evidenzia a più riprese non essere di natura CP_1
'subordinata', sarà sufficiente evidenziare che la normativa vigente vieta lo svolgimento di “qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa” (art. 1, commi 60 e 61, L. n. 662/1996), con richiamo esplicito, dunque, anche al lavoro autonomo, e non solo al lavoro subordinato;
lavoro che deve essere previamente - e non successivamente - autorizzato. La circostanza, pertanto, evidenziata nell'atto di appello (pg. 19) secondo cui come “comunicato all'Ente al momento dell'assunzione (cfr. pag. 1 contratto del 28.12.2018), la lavoratrice ha ricoperto un incarico di collaborazione, della durata di tre anni, a fronte del quale ha formulato richiesta di autorizzazione allo svolgimento dello stesso e, successivamente, richiesta di part time” non vale a rendere legittimo un comportamento incontrovertibilmente contrario alla normativa di legge, risultando per tabulas avere la , certamente con riferimento ai periodi dal 30.12.2018 al Parte_1
14.02.2019, dal 28.12.2019 al 15.03.2020 e dal 29.12.2020 al 5.3.2021, prestato attività lavorativa alle dipendenze del a tempo pieno (non CP_1 avendo ancora ricevuto consenso alla trasformazione in part time); circostanza oggettiva, contraria alla legge, a prescindere dalla conoscenza o meno della stessa da parte del conoscenza sulla quale (come elemento CP_1 soggettivo della fattispecie) è irrilevante indagare, trattandosi di incompatibilità oggettiva vietata dalla legge. Così come risulta documentalmente provato avere il con CP_1 nota prot. n. 19823 del 22.01.2019 espressamente negato l'autorizzazione, richiesta dalla , all'espletamento dell'incarico esterno;
circostanza Parte_1 celata da quest'ultima all'PA VI s.p.a.. Ed invero, la medesima avrebbe dovuto attendere la predetta autorizzazione e lasciare sospeso il rapporto di lavoro presso PA VI s.p.a., comunicando la sussistenza di una causa di incompatibilità nonché la attivazione con istanza del 31.01.2019 del procedimento atto ad ottenere la trasformazione del rapporto alle dipendenze del da full time in CP_1 part time, proprio al fine di rimuovere la causa di incompatibilità. Risulta, invece, che, pur conoscendo la medesima il corretto iter amministrativo, tanto che nella comunicazione del 28.12.2018 inoltrata dalla medesima ad PA aveva espressamente riconosciuto la natura endo- procedimentale dei pareri del RUP POS Lavoro e del direttore della Ripartizione PEGL, dichiarando che ai predetti pareri doveva far seguito “il provvedimento definitivo di autorizzazione” da parte del Dirigente della Ripartizione Personale (all. n.3 ricorso introduttivo del giudizio), con nota del
3.1.2019 qualificava erroneamente il provvedimento endo-procedimentale quale “nulla osta definitivo protocollato del CP_1
15 all'autorizzazione a svolgere incarico di collaborazione presso PA VI PA”, trasmettendolo ad PA VI s.p.a., lasciando così intendere di avere ricevuto dal l'autorizzazione definitiva allo svolgimento CP_1 dell'incarico (all. n.30); circostanza non rispondente al vero. Ancora, in sede di audizione disciplinare la ricorrente produceva la successiva nota trasmessa ad PA VI s.p.a. con mail del 31.1.2019, nella quale comunicava: “…...di seguito alle note del 31.12.2018 e del 03.01.2019, si trasmette in allegato autorizzazione a svolgere attività presso il Comune di
con contratto part-time al 50% (18 ore settimanali) e a proseguire la CP_1 collaborazione con PA VI s.p.a.” (all. n.31). In detta data del 31.1.2019, invece, il aveva comunicato alla CP_1 ricorrente il diniego della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico per PA VI s.p.a. - giusta nota prot. n.19823 del 22.1.2019 (all. n.7) – e sempre in detta data il contratto part time non risultava affatto stipulato, avendo la medesima presentato soltanto l'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time (all. n.14). Sussistendo quindi l'incompatibilità vietata dalla legge, la , Parte_1 contrariamente a quanto dichiarato con le note predette, avrebbe dovuto segnalare ad PA VI s.p.a. la sussistenza di tale causa ostativa, da rimuovere con la procedura appena attivata ove definita con esito positivo, e cioè con l'ottenimento della eventuale autorizzazione alla trasformazione del contratto in part time, all'esito della quale avrebbe potuto ripristinare l'incarico con PA VI s.p.a., che doveva quindi rimanere sospeso. Tale comportamento induceva l'PA ad emettere poi la nota del 19.2.2019
- acquisita dal in sede di procedimento disciplinare- nella quale
CP_1 si comunicava erroneamente che “….preso atto del nulla osta da parte del protocollo n. 49/2019 con il quale si autorizzava l'attività
CP_1 esterna con AN VI ai sensi dell'art.53 del Dl.Lgs. 165/2001, si specifica che non sussiste causa ostativa…” (all. n.32). Come compiutamente evidenziato dal nella propria memoria
CP_1 difensiva, anche a seguito della ricezione dalla predetta nota, la , Parte_1 come emerso nel procedimento disciplinare, ha omesso di comunicare ad PA VI s.p.a. che, invece, era intervenuto il diniego, da parte del
CP_1
allo svolgimento del predetto incarico, giusta nota prot.n.19823 del
[...]
22.1.2019. Quindi, in definitiva, condivide questa Corte l'osservazione dell'appellato, secondo cui la odierna appellante non solo ha celato ad PA VI s.p.a. il diniego dell'autorizzazione del allo svolgimento dell'incarico CP_1 presso la predetta società pubblica, ma si è anche adoperata per ottenere il ripristino dell'incarico sospeso prima di sapere se e quando avrebbe ottenuto la trasformazione del contratto di lavoro con il da full time a part CP_1 time e comunque ha ottenuto il ripristino dell'incarico in un momento antecedente alla predetta trasformazione.
16 Deve aggiungersi, poi, che la ha omesso di comunicare ad PA Parte_1
VI s.p.a. di avere sottoscritto i nuovi contratti di lavoro a tempo pieno con il alla scadenza di ciascun contratto a termine, lasciando CP_1 intendere alla stessa che perdurava la prosecuzione del rapporto a tempo parziale alle dipendenze del in contrasto con i contratti CP_1 stipulati. Né rilievo alcuno assume in questa sede la doglianza, pure mossa dalla odierna appellante, secondo cui se il “avesse correttamente prorogato CP_1 il contratto mantenendo inalterate le modalità di esecuzione della prestazione già disposte, non si sarebbero verificati i presupposti per la contestazione disciplinare”, atteso che la qualificazione dei singoli e distinti contratti, come a termine e a tempo pieno, non è stata mai messa in discussione (ovvero impugnata) dalla . Parte_1
I due contratti part time stipulati tra la medesima e il per CP_1 espressa previsione contrattuale, risultavano scaduti al verificarsi del termine di durata previsto nell'originario contratto a tempo pieno stipulato tra le parti. Così è dato leggere nel primo contratto part time stipulato in data 27.12.2018 tra le parti in causa:
“La trasformazione del rapporto di lavoro ha inizio a far data dal 15.2.2019, ferme restando le clausole ed i termini di cui al contratto di assunzione sottoscritto in data 27.12.2018 e, in particolare, di quelle di cui al punto 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10)”. Tra queste clausole figura quella relativa all'apposizione del termine del 27.12.2019 di scadenza del contratto. Parimenti nel secondo contratto part time stipulato in data 13.3.2020:
“La trasformazione del rapporto di lavoro ha inizio a far data dal 15.3.2020, ferme restando le clausole ed i termini di cui al contratto di assunzione sottoscritto in data 20.12.2019 ed, in particolare, di quelle di cui al punto 1), 2), 3), 5), 6), 9), 12), 13)”. Tra dette clausole figura quella relativa all'apposizione del termine del
27.12.2020, di scadenza del contratto, senza che mai alcuna doglianza è stata prospettata nel corso del rapporto. Il provvedimento di licenziamento intimato dal alla luce CP_1 delle violazioni di legge dianzi evidenziate, deve pertanto ritenersi pienamente legittimo per lo svolgimento, nei periodi dal 30.12.2018 al 14.02.2019, dal
28.12.2019 al 15.03.2020 e dal 29.12.2020 al 5.3.2021, di un incarico incompatibile con i rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno intercorsi con il in assenza di autorizzazione. CP_1
La appellante avrebbe dovuto preventivamente acquisire dal CP_1
l'autorizzazione prevista dall'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 a svolgere incarichi esterni extra istituzionali, con la conseguenza che non coglie nel segno l'addebito mosso alla statuizione di prime cure secondo cui avrebbe errato il
Tribunale a non considerare che “la ricorrente in data 28.12.2018, giorno successivo alla sottoscrizione del contratto con il presentava CP_1
17 “richiesta di autorizzazione a svolgere incarico esterno”. A fronte del diniego dell'Amministrazione la chiedeva la trasformazione del contratto Parte_1 dal full-time a part-time, in modo da poter svolgere entrambe le attività, quella alle dipendenze del e l'attività di consulenza per PA”; atteso CP_1 che, si ribadisce, in ossequio al dettato normativo: i) l'autorizzazione andava chiesta in via preventiva;
ii) non si sarebbe verificata la incompatibilità, sebbene per alcuni periodi (dal 30.12.2018 al 14.02.2019, dal 28.12.2019 al 15.03.2020 e dal 29.12.2020 al 5.3.2021), tra l'incarico a tempo pieno presso il e l'incarico a tempo pieno presso l'PA; iii) non si sarebbe CP_1 integrata la fattispecie della falsità documentale o dichiarativa commessa ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Avrebbe, inoltre, dovuto la informare tempestivamente il Parte_1 anche della sottoscrizione del contratto con la CP_1 CP_5
, che sebbene in modalità part time era comunque soggetto a valutazione
[...] di compatibilità ex artt. 9, 4 e 5 della “Disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ad assumere incarichi extra istituzionali” da parte del disciplina che prevede anche per i rapporti part time non CP_1 superiori al 50% il dovere del dipendente di comunicazione al Comune, funzionale alla verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse con l'incarico esterno (all. n. 8, fascicolo . CP_1
L'autorizzazione, infatti, allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del pubblico dipendente deve sempre essere richiesta ed ottenuta preventivamente e non può mai risultare legittimante e sanante se successiva all'inizio dell'attività e, nella specie, risulta provato avere il CP_1 appreso dell'esistenza degli incarichi della con ed Parte_1 CP_2 CP_3 solo a seguito dell'istanza di part time presentata dalla medesima in data 19.2.2021. Alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 12.03.2024, n. 6525, “in tutti i casi di conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, la pubblica amministrazione è tenuta a verificare necessariamente ex ante le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività, funzionale al buon andamento, all'imparzialità e dalla traPArenza dell'azione amministrativa”. Sempre secondo la Suprema Corte, sentenza del 7.04.2023 n. 9552 e sentenza del 18.06.2020 n. 11811, anche il dipendente con part time non superiore al 50% del monte orario, è obbligato a chiedere l'autorizzazione preventiva per l'attività extra-istituzionale, al fine di consentire all'ente pubblico – datore di lavoro di valutare l'assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi del medesimo incarico con l'attività lavorativa. Tanto in conformità all'insegnamento della Corte Costituzionale, che anche da ultimo con la pronuncia n. 98 del 18.05.2023, ha ribadito che: “Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è caratterizzato da un obbligo di esclusività della prestazione che trova il suo fondamento 18 costituzionale nell'art. 98 Cost., il quale, nel prevedere che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», rafforza il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività. La disciplina in tema di incompatibilità [connessa al principio di esclusività della prestazione di lavoro in favore delle amministrazioni] si applica a tutto il pubblico impiego”. Ancora, “L'obbligo di esclusività, desumibile dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ha particolare rilievo nel rapporto di impiego pubblico perché trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., con il quale il legislatore costituente, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", ha voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art.
97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività” Cass., 25.06.2020, n. 12626. Va, inoltre, evidenziato avere la lavoratrice, in occasione della stipula dei successivi contratti di lavoro con il attestato falsamente di non CP_1 avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità: con riferimento all'incarico di collaborazione con , CP_3 risulta integrata l'ipotesi della erronea ed infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 (all. n.18). L'omessa comunicazione e/o l'assenza di autorizzazione da parte del espressamente negata per il primo incarico, come CP_1
l'espletamento di incarichi incompatibili, in contrasto con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate dalla ricorrente, risultano compravate documentalmente;
dichiarazioni nelle quali la ha espressamente Parte_1 dichiarato “di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del d.lgs. 165/01” (all. nn .3, 12 e 18 fascicolo del
. CP_1
Condotte tutte che legittimano la comminata sanzione espulsiva. 4.3. Come già dianzi ampiamente esposto, risultando pienamente legittimo il primo atto di recesso adottato dal e quindi cessato il rapporto CP_1 tra le parti in data 17.04.2021, ultroneo risulterebbe l'esame dei rilievi censori mossi sub 3) dell'atto di appello, che addebitano al primo giudice l'omessa pronuncia sui vizi attinenti il secondo licenziamento disciplinare intimato in data 27.07.2021, pure denunciati nel libello introduttivo della lite. Come puntualmente evidenziato da parte appellata, per giurisprudenza consolidata, “il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo 19 licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.1.2024 n.2274; conforme Cass. Civ. Sez. Lav., 4.1.2019 n. 79).
Rilievi che per mera completezza motivazionale vengono comunque esaminati da questa Corte, al fine di evidenziarne l'infondatezza. La seconda contestazione disciplinare addebita, in sintesi, alla di Pt_3
a) avere mantenuto l'iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di e b) di CP_1 avere reso dichiarazioni mendaci all'atto della sottoscrizione del contratto e relative proroghe, barrando la casella, nella “Dichiarazione sostitutiva di notorietà”, che attestava di non essere iscritta all'Albo degli Avvocati. Si giustificava la medesima, con nota del 10.05.2021, affermando che contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto di lavoro a tempo determinato, compilava “Dichiarazione Sostitutiva di notorietà”, affermando
“di essere iscritta all'Albo degli Avvocati di e che, a fronte di tale CP_1 dichiarazione non perveniva alcun invito da parte dell'Amministrazione comunale a provvedere alla cancellazione, al fine di rimuovere eventuali incompatibilità, con la conseguenza che, non avendo la medesima mai esercitato l'attività professionale, riteneva, in totale buona fede, che la mera iscrizione formale all'Albo non potesse configurare una situazione di incompatibilità. Aggiunge che soltanto in occasione delle successive proroghe del 28.12.2019 e del 28.12.2020, allorquando veniva frettolosamente convocata per la sottoscrizione dei rispettivi atti in prossimità di scadenza, il funzionario presente, dott.ssa in quel momento incaricata dell'assistenza alla Pt_4 sottoscrizione dei contratti, paventava il rischio della incompatibilità, con la conseguenza che la medesima, nel dubbio e presa alla sprovvista, barrava la casella recante la dicitura di “non essere iscritto” all'Albo degli Avvocati. Si duole, dunque, della illegittimità del secondo provvedimento espulsivo in quanto avrebbe omesso di valutare il che trattandosi di lavori CP_1 del tutto precari (contratti a termine) era consentita la perdurante iscrizione all'Albo professionale in assenza di esercizio della relativa professione e che, comunque, la condotta era dettata da perfetta buona fede. Anche tali rilievi non colgono nel segno e vanno disattesi. L'assunto della compatibilità sostenuto dalla appellante, che fa leva sul mancato esercizio in concreto della professione forense non trova conforto nella disciplina vigente, prevendo l'art. 18 della Legge Professionale Forense n. 247/2012, che la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato. Come bene evidenziato dalla Suprema Corte, da ultimo con sentenza del 13.04.2021, n. 9960, seppure al fine di dirimere una questione di diritto intertemporale, “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, la disciplina concernente l'incompatibilità tra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e, dall'altro, l'indipendenza della 20 professione forense, strumentale all'effettività del diritto di difesa, trova applicazione anche nei confronti di chi abbia ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996, posto che un'operatività limitata solo per l'avvenire otterrebbe il risultato irragionevole di conservare ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici part time, contemporaneamente avvocati, all'interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona”, facendo chiaramente intendere la non necessità di indagare se l'attività forense sia in concreto esercitata o meno, rilevando la mera iscrizione all'Albo degli avvocati, lesiva ex se del buon andamento della pubblica amministrazione. Peraltro, ciò che viene contestato disciplinarmente alla non è Parte_1
l'esercizio effettivo della professione, quanto piuttosto la falsa dichiarazione resa dalla stessa in sede di assunzione presso il in merito alla CP_1 inesistenza di cause di incompatibilità con lo status di dipendente e di tale falsa attestazione la medesima non poteva non essere consapevole proprio in ragione della inesistenza della cancellazione dall'Albo degli avvocati (circostanza incontestata). 4.4. Si duole, infine, la della omessa applicazione da parte del Parte_1 di una sanzione conservativa, certamente più proporzionata ai CP_1 fatti contestati, avendo dovuto valutare “il comportamento della lavoratrice non solo nel suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente”. La censura è infondata nel merito, pur evidenziando questa Corte avere l'appellante del tutto omesso di attingere compiutamente la parte della sentenza che ha statuito elencare l'art. 55 quater del D. Lgs. n. 165/2011 tassativamente i casi di licenziamento imposto ex lege, rendendo dunque palese una assenza di discrezionalità da parte del giudicante.
Il ha applicato le seguenti disposizioni normative, peraltro CP_1 espressamente richiamate nella missiva di contestazione di addebito:
- art. 1, commi 60 e 61, L. n.662/1996, per il quale la violazione del divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro (art.1 L.n.662/1996: ”60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa…...61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione
21 costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro….”);
- all'art. 55-quater, comma 1, lett. d) d.lgs. n.165/2001 e art. 59 comma 9, lett. a), CCNL 21.05.2018, per i quali le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro danno luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (art. 55 quater, comma 1, lett. d), d.lgs. n.165/2001: ”1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:…..d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera” e art. 59, comma 9, sottonumero 2), lett. a), CCNL 21.05.2018: ”9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
2. senza preavviso per a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001”). Dalla mera lettura dell'articolato normativo dianzi esposto si evince essere la sanzione espulsiva espressamente prevista dalle disposizioni normative e contrattuali. Certamente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater del D. Lgs. n. 165 del
2001, nel giudizio di proporzionalità tra comportamento del dipendente e sanzione disciplinare, che comunque spetta al giudice di merito, è rilevante la condotta che, per la sua gravità, possa fare venir meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali. Nella specie, la condotta posta in essere dalla appellante risulta connotata dalla grave negazione degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza con riferimento anche solo al primo degli illeciti contestati, e cioè l'avere falsamente attestato l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e avere espletato attività extraistituzionali incompatibili con il rapporto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Da ultimo la Suprema Corte, con statuizione n. 16994 del 2024, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato a seguito della produzione di documenti falsi o rilascio di dichiarazioni mendaci al momento dell'assunzione nel pubblico impiego. Né appare valorizzabile la eventuale buona fede ovvero il legittimo affidamento cui sarebbe stata improntata la condotta della avuto Parte_1 riguardo al livello culturale e professionale della stessa: esperto rendicontatore, categoria D, funzionario, laureata in giurisprudenza e abilitata all'esercizio della professione forense, iscritta all'Albo degli avvocati. 5. Alla stregua di tutte le considerazioni esposte, l'appello di Parte_1
va rigettato e la sentenza gravata confermata in ogni parte.
[...]
Resta assorbito ogni altro rilievo censorio. 22 Le spese del presente grado del giudizio di appello, liquidate nella misura di cui in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività svolta, in ossequio ai parametri di cui al DM 147/22, seguono la soccombenza di parte appellante (art. 91 c.p.c.). Stante il tenore della presente pronuncia (impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012), ai fini del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data Parte_1
17.06.2024, avverso la sentenza n. 1978/2024 resa in data 17.05.2024 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti del in persona del CP_1
Sindaco in carica, così provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore del CP_1 delle spese del presente giudizio di appello, liquidate complessivamente in € 5.000,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 3 aprile 2025
Il Presidente Dott. ssa Manuela Saracino Il Consigliere estensore
Dott.ssa Elvira Palma
23