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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 09:31 in composizione monocratica:
GHITTONI CECILIA, Giudice monocratico in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 631/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2023 00098815 69 000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini il ricorrente in epigrafe Ricorrente_1 con l'assistenza del dott. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento in epigrafe , emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Modena alla moglie del ricorrente tramite posta raccomandata il 9 Settembre 2024 e relativa a Irap per l'anno 2019. Il ricorrente ha ricevuto la notifica della predetta cartella in quanto era socio accomandatario della società Società_1 sas di Nominativo_1 &C dichiarata cessata in data 26.11.2021, la cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis D.P. R. 600/73.
Il ricorrente chiede l' annullamento dell'atto con condanna alle spese eccependo la mancata notifica dell'avviso di irregolarità, atto presupposto della cartella impugnata , nonché la notifica a familiare del ricorrente senza l'invio della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60 del D. P. R. 600/73.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena che chiede in via preliminare di voler rilevare l'inutilizzabilità/irregolarità della procura alle liti sfornita della prescritta attestazione di conformità ai sensi dei commi 7 e 7bis dell'art.12, D. Lgs 546/92, in via principale e nel merito chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese perché infondato. L'Agenzia precisa di non essere obbligata all'invio della preventiva comunicazione di irregolarità; la cartella di pagamento contiene nelle avvertenza la possibilità di avvalersi di ulteriori 30 giorni per fornire giustificazioni e per definire le sanzioni in maniera ridotta, sulla eccezione di illegittimità della notifica deposita documenti attestanti invio e ricezione della raccomandata al ricorrente dopo la notifica alla moglie dello stesso e rileva come in ogni caso l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo.
Il ricorrente ha depositato memoria con cui deposita la procura con l'attestazione di conformità prevista dal dei commi 7 e 7bis dell'art.12, D. Lgs 546/92, e insiste nella richiesta di annullamento della cartella impugnata.
La causa è stata discussa all'udienza fissata alla presenza dei rappresentati delle parti , il ricorrente fa presente di aver depositato la procura come eccepito dall'Agenzia che insiste per l'inammissibilità del ricorso, entrambe le parti poi si richiamano integralmente alle proprie deduzioni e conclusioni.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte in funzione monocratica che il ricorso vada rigettato per i motivi seguenti.
1-L'eccezione di inammissibilità del ricorso è da rigettare in quanto nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato procura contenente la dichiarazione di conformità prevista dagli commi 7 e 7bis dell'art.12, D. Lgs 546/92, si tratta di vizio sanabile proprio perché prevista la possibilità da parte del Giudice Tributario di concedere termine per la regolarizzazione ex art. 12, comma 5 e art. 18, commi 3 e 4 del D. Lgs546/1992 come condivisibilmente interpretato dalla Corte di Cassazione con sua sentenza n.12831/2024.
2-La Corte ritiene che sia da rigettare l'eccezione del ricorrente di annullabilità per mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata cioè l'avviso di irregolarità ai sensi dell'art. 36-bis D.P. R. 600/73, in quanto tale avviso non è previsto dalla normativa perché nella cartella viene già data la possibilità al contribuente di usufruire del termine di 30 giorni per esercitare il suo diritto di difesa come da costante interpretazione giurisprudenziale (si veda da ultimo Cass. 26316/2010).Nel caso di specie l'eccezione va rigettata anche in considerazione della circostanza che la cartella deriva dalla liquidazione automatica di quanto non pagato sulla base delle stesse dichiarazioni del ricorrente che era socio accomandatario della società Società_1 sas di Nominativo_1 &C e quindi era già edotto del suo debito.
3- Parimente da rigettare l'eccezione di illegittimità della notifica della cartella di pagamento per il mancato invio della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60 del D. P. R. 600/73, l'Agenzia ha infatti depositato (doc.4 e 5) la prova della distinta di spedizione e della consegna della predetta raccomandata. In ogni caso il vizio di notifica non potrebbe assumere rilievo nel caso di specie visto che l'atto ha raggiunto il suo scopo come previsto dagli art, 160 e 156 terzo comma cpc, principio pacificamente applicato anche al diritto tributario ( si veda da ultimo Cass, Civ, Ord 22505/2020) e alla notifica delle cartelle di pagamento data la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento che permette l'applicazione dei principi in materia processuale sopra richiamati.
4 Le spese seguono la soccombenza , sono poste a carico del ricorrente e a favore dell'Agenzia e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia che liquida in euro 500 oltre accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 09:31 in composizione monocratica:
GHITTONI CECILIA, Giudice monocratico in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 631/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 070 2023 00098815 69 000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini il ricorrente in epigrafe Ricorrente_1 con l'assistenza del dott. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento in epigrafe , emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Modena alla moglie del ricorrente tramite posta raccomandata il 9 Settembre 2024 e relativa a Irap per l'anno 2019. Il ricorrente ha ricevuto la notifica della predetta cartella in quanto era socio accomandatario della società Società_1 sas di Nominativo_1 &C dichiarata cessata in data 26.11.2021, la cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis D.P. R. 600/73.
Il ricorrente chiede l' annullamento dell'atto con condanna alle spese eccependo la mancata notifica dell'avviso di irregolarità, atto presupposto della cartella impugnata , nonché la notifica a familiare del ricorrente senza l'invio della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60 del D. P. R. 600/73.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena che chiede in via preliminare di voler rilevare l'inutilizzabilità/irregolarità della procura alle liti sfornita della prescritta attestazione di conformità ai sensi dei commi 7 e 7bis dell'art.12, D. Lgs 546/92, in via principale e nel merito chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese perché infondato. L'Agenzia precisa di non essere obbligata all'invio della preventiva comunicazione di irregolarità; la cartella di pagamento contiene nelle avvertenza la possibilità di avvalersi di ulteriori 30 giorni per fornire giustificazioni e per definire le sanzioni in maniera ridotta, sulla eccezione di illegittimità della notifica deposita documenti attestanti invio e ricezione della raccomandata al ricorrente dopo la notifica alla moglie dello stesso e rileva come in ogni caso l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo.
Il ricorrente ha depositato memoria con cui deposita la procura con l'attestazione di conformità prevista dal dei commi 7 e 7bis dell'art.12, D. Lgs 546/92, e insiste nella richiesta di annullamento della cartella impugnata.
La causa è stata discussa all'udienza fissata alla presenza dei rappresentati delle parti , il ricorrente fa presente di aver depositato la procura come eccepito dall'Agenzia che insiste per l'inammissibilità del ricorso, entrambe le parti poi si richiamano integralmente alle proprie deduzioni e conclusioni.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte in funzione monocratica che il ricorso vada rigettato per i motivi seguenti.
1-L'eccezione di inammissibilità del ricorso è da rigettare in quanto nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato procura contenente la dichiarazione di conformità prevista dagli commi 7 e 7bis dell'art.12, D. Lgs 546/92, si tratta di vizio sanabile proprio perché prevista la possibilità da parte del Giudice Tributario di concedere termine per la regolarizzazione ex art. 12, comma 5 e art. 18, commi 3 e 4 del D. Lgs546/1992 come condivisibilmente interpretato dalla Corte di Cassazione con sua sentenza n.12831/2024.
2-La Corte ritiene che sia da rigettare l'eccezione del ricorrente di annullabilità per mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata cioè l'avviso di irregolarità ai sensi dell'art. 36-bis D.P. R. 600/73, in quanto tale avviso non è previsto dalla normativa perché nella cartella viene già data la possibilità al contribuente di usufruire del termine di 30 giorni per esercitare il suo diritto di difesa come da costante interpretazione giurisprudenziale (si veda da ultimo Cass. 26316/2010).Nel caso di specie l'eccezione va rigettata anche in considerazione della circostanza che la cartella deriva dalla liquidazione automatica di quanto non pagato sulla base delle stesse dichiarazioni del ricorrente che era socio accomandatario della società Società_1 sas di Nominativo_1 &C e quindi era già edotto del suo debito.
3- Parimente da rigettare l'eccezione di illegittimità della notifica della cartella di pagamento per il mancato invio della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60 del D. P. R. 600/73, l'Agenzia ha infatti depositato (doc.4 e 5) la prova della distinta di spedizione e della consegna della predetta raccomandata. In ogni caso il vizio di notifica non potrebbe assumere rilievo nel caso di specie visto che l'atto ha raggiunto il suo scopo come previsto dagli art, 160 e 156 terzo comma cpc, principio pacificamente applicato anche al diritto tributario ( si veda da ultimo Cass, Civ, Ord 22505/2020) e alla notifica delle cartelle di pagamento data la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento che permette l'applicazione dei principi in materia processuale sopra richiamati.
4 Le spese seguono la soccombenza , sono poste a carico del ricorrente e a favore dell'Agenzia e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia che liquida in euro 500 oltre accessori di legge.