TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 95/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in San Demetrio ne' ES (AQ) ed elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco, in L'Aquila alla Via Paganica, n. 13
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], _1 C.F._2 residente in San Demetrio ne' ES (AQ) ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Anna Maria Ranalli, in L'Aquila alla via Vittorio Veneto n. 7
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE
Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente, - preso atto della raggiunta autosufficienza economica del figlio a Per_1 parziale modifica delle condizioni di separazione, revocare l'assegnazione a favore del Sig. della casa familiare sita in san Demetrio ne' _1
ES (AQ) Via Nazionale n. 54 int. 1, per far sì che la ricorrente, legittima proprietaria, possa farvi rientro ed ivi convivere con entrambi i figli;
- nella denegata quanto non creduta ipotesi di mancata revoca dell'assegnazione della casa coniugale al resistente, tenuto conto della raggiunta autosufficienza economica del figlio, onerare il resistente, di un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra in misura non inferiore ad Euro 300,00 Parte_1 mensili, rivalutabili Istat da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
- in ogni caso rideterminare in misura di Euro 400,00 mensili rivalutabili Istat
l'assegno a carico del padre per il mantenimento ordinario della figlia
, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2 oltre spese straordinarie al 50%”.
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri e in S. Demetrio ne' ES il 23.07.1995, con ordine Parte_1 _1 all'Ufficiale dello Stato civile di detto Comune di procedere alla annotazione della emananda sentenza sul pubblico registro anagrafico;
- confermare le statuizioni presidenziali ove emesse in conformità alle richieste della ricorrente, ovvero accogliere le stesse, riservando alla fase contenziosa la formale richiesta di assegno ex artt. 5/6 L. 898/1970 nel testo vigente in favore della ricorrente;
-condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.
Per il resistente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, previo esperimento del tentativo di conciliazione, dichiarare -anche con sentenza non definitiva – la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e il 23.7.95 in Parte_2 Parte_1
S. Demetrio ne' ES, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di S. Demetrio ne' ES di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio della parti ed ulteriori incombenze di cui al R.D. 1239/39, alle seguenti condizioni:
- confermare l'assegnazione dell'ex casa familiare ad , quale genitore _1 convivente con il Figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_3
- per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, rigettare sia la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile spiegata da in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto e sia quello di aumento dell'entità del mantenimento dovuto dal padre per la figlia;
Per_2
pag. 2/10 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore del comparente e considerato che intende seguire il padre, Per_1 disporre – laddove decida di permanere presso la madre – che ciascun Per_2 genitore provveda al mantenimento ordinario del figlio che con lui convive stabilmente, lasciando a carico di entrambi l'obbligo di concorrere al 50% alle spese straordinarie occorrende per la prole secondo i criteri del Protocollo di intensa recepito dal Tribunale di L'Aquila. Laddove anche la figlia intendesse seguire il padre, Per_2 porre a carico della madre l'obbligo di concorrere al mantenimento della stessa e del fratello ella misura che si riterrà di giustizia. Per_1
- con vittoria delle spese di lite
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 21.12.2022, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in San Demetrio ne' ES _1 (AQ) il 23.07.1995 e che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, Per_2
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...], il [...]), Per_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Riferiva che: 1) con sentenza n. 1024 del 12.12.2016, il Tribunale di L'Aquila aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi disponendo: a) l'affidamento condiviso del figlio (all'epoca minorenne), con stabile Per_1 collocazione presso il padre, fermo restando il diritto della sig.ra Parte_1 di vederlo liberamente;
b) l'assegnazione della casa familiare - di proprietà della sig.ra - al sig. c) in via esclusiva e diretta in Parte_1 _1 capo al sig. l'obbligo al mantenimento ordinario del figlio _1 e l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia Per_1
con un assegno mensile di 100,00 Euro (rideterminato in 200,00 Euro Per_2 dalla Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 2311 del 10.12.208); d) in capo ad entrambi i genitori paritariamente, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per entrambi i figli;
e) il rigetto della domanda di mantenimento della moglie;
2) a far data dalla sentenza di separazione personale, i coniugi non si sono più riuniti e deve perciò ritenersi venuta meno in modo irreversibile la comunione morale e materiale;
3) nelle more del giudizio volto ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono sopravvenute circostanze rilevanti in ordine ai rapporti economici tra i genitori: a) il figlio Persona_4
è divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente, perdendo il diritto al mantenimento;
conseguentemente, avrebbe dovuto ritenersi venuto meno il presupposto che legittima l'assegnazione della casa familiare al sig. _1
b) le esigenze della figlia erano nel frattempo
[...] Persona_5 aumentate, specie a seguito della ripresa degli studi universitari.
3. In data 21.03.2023, si costituiva in giudizio il Sig. il quale, pur _1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
pag. 3/10 contestava radicalmente tutto quanto ex adverso rappresentato, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, sia in punto di fatto che di diritto. In particolare, riferiva che: a) è attualmente disoccupato, avendo Persona_4 svolto un tirocinio di inserimento lavorativo per un solo semestre quale elettricista e, pertanto, continua ad essere integralmente mantenuto dal padre;
b) la sig.ra non ha mai partecipato alla spese di mantenimento, Parte_1 ordinarie e straordinare, del figlio c) la propria situazione Persona_4 economico-finanziaria si è progressivamente deteriorata a far data dalla separazione giudiziale ad oggi;
al contrario, la situazione economico-finanziaria della sig.ra è rimasta invariata;
d) la figlia riceve dal Parte_1 Per_2 padre un adeguato mantenimento, considerando il fatto che all'assegno pari a 200,00 Euro devono essere aggiunte le erogazioni dirette a favore della stessa, e tenuto conto altresì della circostanza che la stessa si alterna, in maniera paritetica, presso la casa paterna e materna.
4. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al Presidente, dopo iniziale differimento per un possibile accordo, con ordinanza del 14.07.2023, il
Presidente F.F.: 1) adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti: a) assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
b) obbligo di corresponsione, a carico del sig. di un assegno di mantenimento a favore della _1 figlia di 150,00 Euro;
2) fissava l'udienza del 29.11.2023 per la Per_2 comparizione della parti innanzi alla Dott.ssa Elvira Buzzelli. Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., venivano respinte le istanze istruttorie, ordinata integrazione documentale e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 2 ottobre 2024, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il Presidente istruttore, riservava la causa in decisione, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (applicabile ratione temporis).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta da entrambe la parti, va accolta, ricorrendone i presupposti di legge. Infatti, dalla seperazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di L'Aquila, con sentenza n.
1024/2016, i sigg. e non hanno ripristano tra loro Parte_1 _1 la convivenza, né hanno reso dichiarazione alcuna o adottato comportamenti non equivoci i quali, per incompatibilità con lo stato di separazione, siano risultati idonei a determinare la cessazione degli effetti della seprazione ex art. 157 c.c.
Pertanto, risulta integrata la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970.
6. Restano controversi il diritto all'assegnazione della ex casa coniugale e il riparto tra i genitori delle spese di mantenimento ordinario a favore della figlia maggiorenne . Persona_5
7. In ordine all'assegnazione dell'ex casa coniugale, l'art. 337-sexies c.c. stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. A tale disposizione fa eco l'art. 6, comma sesto,
pag. 4/10 L. n. 898/1970 a mente del quale “l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui sono affidati i figli e con il quale i figli convivono oltre la maggiore età”. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, l'interesse dei figli rileva quale criterio esclusivo ai fini della decisione relativa al godimento della casa familiare (Cass. civ., sez. I , 01.08.2013, n.18440) e ne comporta l'assegnazione al genitore che risulti collocatario dei figli minori o dei figli maggiorenni aventi diritto al mantenimento ex art. 337-septies c.c.. Giova rammentare che la disposizione da ultimo richiamata riconosce il diritto al mantenimento a favore del figlio maggiorenne a condizione che questi risulti
“non indipendente economicamente” al raggiungimento della maggiore età. Il raggiungimento dell'indipendenza economica, integrante un presupposto negativo del diritto al mantenimento, può ritenersi inverata là dove il figlio risulti percettore di un reddito connotato dal carattere della tendenziale stabilità, dal punto di vista temporale, e della adeguatezza, dal punto di vista quantitativo,
a consentire di far fronte, in via autonoma, alle quotidiane esigenze di vita ed alle ulteriori necessità derivanti dalla professionalità acquisita. In altri termini, perché possa dirsi che il figlio maggiorenne, convivente con il genitore assegnatario della casa familiare, abbia raggiunto l'indipendenza economica non è sufficiente che questi possa contare su una qualsivoglia disponibilità monetaria, occorrendo, al contrario, la percezione di una retribuzione certa e quantitativamente adeguata alla realizzazione di “un'esistenza libera e dignitosa”, ex art. 36 Cost. Nel solco di questa ricostruzione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il raggiungimento dell'indipendenza economica
“non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di 800 euro mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto, alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche del beneficiario” (Cass. civ., sez. VI, 15.02.2012, n. 2171; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, n.1.01.2007, n. 407, in relazione ad un contratto di apprendistato). Venendo in rilievo nell'odierna controversia il collocamento presso il sig. - assegnatario della _1 casa familiare in sede di separazione - del figlio maggiorenne sig. Per_4
occorre verificare se, con il raggiungimento della maggiore età, il sig.
[...] abbia altresì conseguito l'autosufficienza economica, perdendo Persona_4 così il diritto al mantenimento. La sig.ra ha sostenuto che il sig. Parte_1
dal mese di settembre 2022, sarebbe stato assunto come Persona_4 elettricista da una ditta con sede in Paganica e che lo stesso percepirebbe una retribuzione idonea a renderlo economicamente indipendente (cfr. ricorso introduttivo, nel fascicolo di parte ricorrente). Tale circostanza, non provata da parte ricorrente, risulta specificamente contestata dal sig. (cfr. _1 memoria di costituzione, fascicolo di parte resistente) il quale si difende osservando che l'occupazione a cui si riferisce parte ricorrente non è qualificabile in termini di rapporto di lavoro, trattandosi, piuttosto di un tirocinio formativo di durata semestrale, cui consegue un modesto compenso (cfr.
pag. 5/10 documento allegato al fascicolo di parte resistente). Sulla questione relativa all'occupazione lavorativa del sig. parte ricorrente allega un Persona_4 ulteriore elemento fattuale rilevando che, a partire dal mese di maggio 2023, il
Sig. sarebbe stabilmente inserito come dipendente nella ditta Persona_4
“Leonardis Daniele” - che opera nel settore delle opere in cartongesso – percependo uno stipendio di circa 1.300,00 Euro (cfr. note autorizzate del
30.06.2023 nel fascicolo di parte ricorrente). Questa circostanza, non provata documentalmente da parte ricorrente, viene contraddetta da parte resistente la quale qualifica l'attività lavorativa del sig. in termini di Persona_4
“lavoretti occasionali” (cfr. note autorizzare del 30.06.2023 nel fascicolo di parte ricorrente).
8. Ora, alla luce di tutto quanto esposto, in diritto e in fatto, ritiene codesto giudice che debba confermarsi il provvedimento temporaneo di revoca dell'assegnazione dell'ex casa familiare al padre con il quale il sig. _1 Per_1 convive, avendo questi perduto il diritto al mantenimento ex art. 337-sepries c.c., circostanza quest'ultima da ritenersi adeguatamente comprovata. Infatti, se è vero che incombe sul genitore che l'allega, l'onere di provare una delle condizioni per la cessazione dell'obbligo di mantenimento (cfr. Cass. civ., sez.I, 3.04.2002, n. 4765), non può di certo ritenenrsi che, nella materia che ci occupa, non operi il principio di generale di cui all'art. 115, comma primo, c.p.c. a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della sua decisione, non solo le prove acquisite su istanza delle parti e del pubblico ministero, ma anche “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. In assenza di una contestazione specifica della parte costituita, il fatto allegato diviene fatto pacifico e, uscendo dal thema probandum, diventa utilizzabile dal giudice ai fini della decisione, sebbene non provato dalla parte che lo abbia allegato. Ora, se la prima allegazione di parte ricorrente sul punto in esame, contenuta nel ricorso introduttivo, risulta specificamente contestata nella memoria di replica, lo stesso destino non ha avuto la seconda asseverazione contenuta nelle note autorizzate del 30.06.2023. Infatti, a fronte dell'allegazione specifica della sig.ra Pt_1
contenente l'indicazione della ditta datrice di lavoro, del compenso e
[...] della data di decorrenza del contratto di lavoro, parte resistente si è limitata ad una contestazione del tutto generica, inidonea ad assolvere l'onere di cui all'art. 115 c.p.c.. Ragione per cui, questo giudice, ritiene pacifica l'attuale occupazione lavorativa del sig. Infine, deve altresì ritenersi che il reddito Persona_4 derivante dal contratto di lavoro (1.300,00 Euro circa, circostanza anch'essa non contestata specificamente) sia del tutto sufficiente ad assicurare l'indipendenza economica del sig.re in considerazione della giovane età, dello Persona_4 stato civile, dello stato professionale e della perdurante convivenza con il padre.
Dunque, appare incontrovertibile, rebus sic stantibus, la prova dell'indipendenza economica con correlata perdita da parte del Sig. del diritto al Persona_4 mantenimento;
va dunque confermato il provvedimento presidenziale di revoca dell'assegnazione della casa familiare al sig. con conseguente _1
pag. 6/10 riespansione delle piene facoltà di godimento della sig.ra in Parte_1 qualità di legittima titolare del diritto di proprietà sul bene immobile oggetto di contesa.
9. Passando ora a scrutinare la domanda di rideterminazione dell'assegno di mantenimento ordinario a favore della sig.ra e a carico del sig. Persona_5
occorre dapprima esaminare una questione preliminare. _1
Sebbene la sig.ra risulti maggiorenne al momento della Persona_5 proposizione della domanda, deve ritenersi persistente la legittimazione ad agire della madre ricorrente –sig.ra - avendo la stessa allegato e Parte_1 provato la coabitazione stabile con la figlia maggiorenne (cfr. certificato contestuale di residenza, di Stato di famiglia nel fascicolo di parte ricorrente). È noto infatti che il genitore è legittimato a chiedere la revisione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, posto a carico dell'altro genitore, finchè il figlio convive con lui e sussiste un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana (cfr. Cass. civ., sez. I, 22.01. 2013, n. 18075; in senso conforme Cass. civ., sez. I, 22.03. 2012, n. 4555). Venendo al merito della domanda di parte ricorrente, occorre prendere le mosse dall'art. 337-ter, comma quarto, c.c. a mente del quale “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di relizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.” Tutto ciò premesso, risulta allegato e provato un considerevole squilibrio reddituale tra i due genitori. Infatti, la sig.ra Pt_1 risulta titolare di un reddito netto di poco superiore ad 800 Euro (cfr.
[...] documentazione fiscale e le buste paga nel fascicolo della ricorrente), mentre il sig. può godere di un reddito che risulta superiore ai 2.000 Euro _1
(cfr. documentazione fiscale e le buste paga nel fascicolo della parte resistente).
Ora, se è vero che lo squilibrio reddituale tra i genitori, nel riparto interno del peso economico relativo al mantenimento del figlio, costituisce un punto di partenza imprescindibile, è altresì indubbio che il giudice debba valutare i concorrenti elementi di riduzione e di incremento del reddito di entrambe le parti. Occorre innanzitutto segnalare gli elementi di riduzione del reddito del sig.
a) contrazione dello stipendio negli anni successivi alla _1 separazione giudiziale, dovuta a cassa integrazione;
b) crisi di liquidità; c) costo della locazione di un immobile ad uso abitativo (400 Euro) a seguito della revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare (cfr. documentazione fiscale, buste paga, estratti del conto corrente, contratto di locazione nel fascicolo di parte resistente). Non va tuttavia trascurato un pag. 7/10 elemento di incremento reddituale di non poco momento: l'intervenuta indipendenza economica del figlio che coabita stabilmente con il Persona_4 padre. Questa sopravvenienza determina il risparmio degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dello stesso e un alleggerimento dei costi di locazione e di gestione della casa in cui padre e figlio convivono e che, verosimilmente, saranno condivisi se non in tutto, almeno in parte. Venendo alla posizione della sig.ra rilevano, quali elementi di incremento del Parte_1 reddito: a) il risparmio dei costi di locazione dell'immobile, essendo tornata nel possesso dell'ex casa coniugale;
b) risparmio dei costi di mantenimento straordinario del figlio Da quanto detto emerge che: a) gli Persona_4 elmenti di riduzione del reddito del sig. sono almeno in parte _1 compensati da quelli ne determinano un incremento, ed in ogni caso non sono sufficienti a neutralizzare la sua maggiore capacità di contribure al mantenimento della figlia b) gli elementi di incremento del Persona_5 reddito della sig.ra solo in minima parte determinano un Parte_1 miglioramento della sua situazione economica rispetto a quella esistente al momento della separazione giudiziale. Inoltre, il suddetto miglioramento non appare idoneo a far fronte alle accresciute spese di mantenimento della figlia
: quelle universitarie allegate e provate (cfr. pagamento tassa di Per_2 iscrizione di 156,00 Euro nel fascicolo di parte ricorrente) e quelle legate alla crescita e allo sviluppo le quali, essendo fatto notorio ex art. 115, comma secondo, c.p.c. non necsessitano di prova, come autorevolemente insegnato dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (Cass. civ., sez. I, 03.08.2007, n. 17055; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 4.06.2012, n. 8927). In ogni caso, in ragione del persistente divario reddituale tra i due genitori, le spese di mantenimento della figlia non potrebbero gravare interamente, nè per la maggior parte Persona_5 sulla sig.ra pena la violazione del criterio di proporzionalità ex Parte_1 art. 337-ter, comma quarto, c.c.. Pertanto, ritiene questo giudice che debba essere disposto un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Per_5 ed a carico del sig. pari ad Euro 300.00, il quale andrà
[...] _1 corrisposto direttamente alla figlia maggiorenne ex art. 337-septies, comma primo seconda parte, c.c.. La suddetta somma risulta altresì in linea con i criteri di cui all'art. 337-ter c.c. ed, in particolare, con quello delle esigenze del figlio, come poco sopra rilevato. Quanto agli evocati profili di inerzia colposa della sig.ra in relazione alla sua persistente dipendenza economica, Persona_5 va rilevato che gli stessi non assumono rilevanza alcuna rispetto alle richieste di parte resistente. Infatti, il sig. non ha formulato una domanda di _1 accertamento negativo del diritto al mantenimento della figlia maggiorenne per inerzia colpevole, ma si è limitato a chiedere a questo giudice il rigetto della domanda di rideterminazione in melius dell'assegno. E rispetto a questa domanda, gli unici criteri che devono orientare la decisione del giudice sono pag. 8/10 quelli di cui all'art. 337-ter, quarto comma, c.c.. Infine, la richiesta di parte resistente – rigetto della domanda di rideterminazione in melius avanzata da parte ricorrente - sembrerebbe riconoscere implicitamente l'attuale esistenza del diritto de quo in capo alla sig.ra . Persona_5
10. Venendo alla domanda subordinata proposta da parte resistente, si osserva quanto segue. Parte resistente chiede che, in caso di revoca del provvedimento di assegnazione dell'ex casa familiare, questo giudice faccia gravare in via esclusiva su ciascun genitore le sole spese ordinarie di mantenimento del figlio che con lo stesso coabita. La domanda deve essere rigettata. Infatti, essendo il sig. (che coabita con il padre, oramai Persona_4 _1 economicamente indipendente, questi non ha più diritto al mantenimento nei confronti dei genitori. Residua, in via esclusiva, il diritto al mantenimento ordinario e straordinario a favore della sig.ra (che coabita con Persona_5 la madre, il quale andrà regolato nei termini di cui al punto Parte_1 precedente al quale si rinvia per la motivazione in fatto e in diritto.
11. Quanto alla determinazione delle spese di lite, l'art. 91 c.p.c. stabilisce che la condanna alle spese segua il principio di soccombenza e causalità. Nella controversia in oggetto, parte resistente è risultata soccombente, essendo state rigettatte tutte le sue richieste ed essendo stata accolta, per converso, la domanda di parte ricorrente. Pertanto, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente. Nella liquidazione delle stesse come da dispositivo, questo giudice, in conformità al d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022, ha tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminata complessità bassa), dell'effettiva attività processuale espletata
(fase di studio, introduttiva, di trattazione, decisionale) ed ha applicato il valore minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23 luglio 1995, a San Demetrio ne' ES (AQ), tra nato a [...], il [...] _1
e nata a [...], il [...], trascritto nel Registro degli atti Parte_1 di matrimonio del Comune di San Demetrio ne' ES , al n. 2, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
- alle seguenti condiizioni:
a) revoca il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in S. Demetrio ne' ES (AQ), alla via Nazionale n. 54, al sig. _1
b) condanna il sig. a corrispondere direttamente alla figlia _1
, a titolo di contributo al mantenimento, un assegno pari a 300,00 Euro Per_2
pag. 9/10 mensili, rivalutabili Istat, da erogare entro il quinto giorno di ogni mese in via anticipata, oltre spese straordinarie al 50 %;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in 3.809 Euro, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in L'Aquila, il 13 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira
Buzzelli
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in San Demetrio ne' ES (AQ) ed elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco, in L'Aquila alla Via Paganica, n. 13
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], _1 C.F._2 residente in San Demetrio ne' ES (AQ) ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Anna Maria Ranalli, in L'Aquila alla via Vittorio Veneto n. 7
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE
Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente, - preso atto della raggiunta autosufficienza economica del figlio a Per_1 parziale modifica delle condizioni di separazione, revocare l'assegnazione a favore del Sig. della casa familiare sita in san Demetrio ne' _1
ES (AQ) Via Nazionale n. 54 int. 1, per far sì che la ricorrente, legittima proprietaria, possa farvi rientro ed ivi convivere con entrambi i figli;
- nella denegata quanto non creduta ipotesi di mancata revoca dell'assegnazione della casa coniugale al resistente, tenuto conto della raggiunta autosufficienza economica del figlio, onerare il resistente, di un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra in misura non inferiore ad Euro 300,00 Parte_1 mensili, rivalutabili Istat da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
- in ogni caso rideterminare in misura di Euro 400,00 mensili rivalutabili Istat
l'assegno a carico del padre per il mantenimento ordinario della figlia
, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2 oltre spese straordinarie al 50%”.
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri e in S. Demetrio ne' ES il 23.07.1995, con ordine Parte_1 _1 all'Ufficiale dello Stato civile di detto Comune di procedere alla annotazione della emananda sentenza sul pubblico registro anagrafico;
- confermare le statuizioni presidenziali ove emesse in conformità alle richieste della ricorrente, ovvero accogliere le stesse, riservando alla fase contenziosa la formale richiesta di assegno ex artt. 5/6 L. 898/1970 nel testo vigente in favore della ricorrente;
-condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.
Per il resistente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, previo esperimento del tentativo di conciliazione, dichiarare -anche con sentenza non definitiva – la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e il 23.7.95 in Parte_2 Parte_1
S. Demetrio ne' ES, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di S. Demetrio ne' ES di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio della parti ed ulteriori incombenze di cui al R.D. 1239/39, alle seguenti condizioni:
- confermare l'assegnazione dell'ex casa familiare ad , quale genitore _1 convivente con il Figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_3
- per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, rigettare sia la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile spiegata da in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto e sia quello di aumento dell'entità del mantenimento dovuto dal padre per la figlia;
Per_2
pag. 2/10 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore del comparente e considerato che intende seguire il padre, Per_1 disporre – laddove decida di permanere presso la madre – che ciascun Per_2 genitore provveda al mantenimento ordinario del figlio che con lui convive stabilmente, lasciando a carico di entrambi l'obbligo di concorrere al 50% alle spese straordinarie occorrende per la prole secondo i criteri del Protocollo di intensa recepito dal Tribunale di L'Aquila. Laddove anche la figlia intendesse seguire il padre, Per_2 porre a carico della madre l'obbligo di concorrere al mantenimento della stessa e del fratello ella misura che si riterrà di giustizia. Per_1
- con vittoria delle spese di lite
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 21.12.2022, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in San Demetrio ne' ES _1 (AQ) il 23.07.1995 e che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, Per_2
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...], il [...]), Per_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Riferiva che: 1) con sentenza n. 1024 del 12.12.2016, il Tribunale di L'Aquila aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi disponendo: a) l'affidamento condiviso del figlio (all'epoca minorenne), con stabile Per_1 collocazione presso il padre, fermo restando il diritto della sig.ra Parte_1 di vederlo liberamente;
b) l'assegnazione della casa familiare - di proprietà della sig.ra - al sig. c) in via esclusiva e diretta in Parte_1 _1 capo al sig. l'obbligo al mantenimento ordinario del figlio _1 e l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia Per_1
con un assegno mensile di 100,00 Euro (rideterminato in 200,00 Euro Per_2 dalla Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 2311 del 10.12.208); d) in capo ad entrambi i genitori paritariamente, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per entrambi i figli;
e) il rigetto della domanda di mantenimento della moglie;
2) a far data dalla sentenza di separazione personale, i coniugi non si sono più riuniti e deve perciò ritenersi venuta meno in modo irreversibile la comunione morale e materiale;
3) nelle more del giudizio volto ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono sopravvenute circostanze rilevanti in ordine ai rapporti economici tra i genitori: a) il figlio Persona_4
è divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente, perdendo il diritto al mantenimento;
conseguentemente, avrebbe dovuto ritenersi venuto meno il presupposto che legittima l'assegnazione della casa familiare al sig. _1
b) le esigenze della figlia erano nel frattempo
[...] Persona_5 aumentate, specie a seguito della ripresa degli studi universitari.
3. In data 21.03.2023, si costituiva in giudizio il Sig. il quale, pur _1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
pag. 3/10 contestava radicalmente tutto quanto ex adverso rappresentato, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, sia in punto di fatto che di diritto. In particolare, riferiva che: a) è attualmente disoccupato, avendo Persona_4 svolto un tirocinio di inserimento lavorativo per un solo semestre quale elettricista e, pertanto, continua ad essere integralmente mantenuto dal padre;
b) la sig.ra non ha mai partecipato alla spese di mantenimento, Parte_1 ordinarie e straordinare, del figlio c) la propria situazione Persona_4 economico-finanziaria si è progressivamente deteriorata a far data dalla separazione giudiziale ad oggi;
al contrario, la situazione economico-finanziaria della sig.ra è rimasta invariata;
d) la figlia riceve dal Parte_1 Per_2 padre un adeguato mantenimento, considerando il fatto che all'assegno pari a 200,00 Euro devono essere aggiunte le erogazioni dirette a favore della stessa, e tenuto conto altresì della circostanza che la stessa si alterna, in maniera paritetica, presso la casa paterna e materna.
4. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al Presidente, dopo iniziale differimento per un possibile accordo, con ordinanza del 14.07.2023, il
Presidente F.F.: 1) adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti: a) assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
b) obbligo di corresponsione, a carico del sig. di un assegno di mantenimento a favore della _1 figlia di 150,00 Euro;
2) fissava l'udienza del 29.11.2023 per la Per_2 comparizione della parti innanzi alla Dott.ssa Elvira Buzzelli. Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., venivano respinte le istanze istruttorie, ordinata integrazione documentale e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 2 ottobre 2024, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il Presidente istruttore, riservava la causa in decisione, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (applicabile ratione temporis).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta da entrambe la parti, va accolta, ricorrendone i presupposti di legge. Infatti, dalla seperazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di L'Aquila, con sentenza n.
1024/2016, i sigg. e non hanno ripristano tra loro Parte_1 _1 la convivenza, né hanno reso dichiarazione alcuna o adottato comportamenti non equivoci i quali, per incompatibilità con lo stato di separazione, siano risultati idonei a determinare la cessazione degli effetti della seprazione ex art. 157 c.c.
Pertanto, risulta integrata la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970.
6. Restano controversi il diritto all'assegnazione della ex casa coniugale e il riparto tra i genitori delle spese di mantenimento ordinario a favore della figlia maggiorenne . Persona_5
7. In ordine all'assegnazione dell'ex casa coniugale, l'art. 337-sexies c.c. stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. A tale disposizione fa eco l'art. 6, comma sesto,
pag. 4/10 L. n. 898/1970 a mente del quale “l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui sono affidati i figli e con il quale i figli convivono oltre la maggiore età”. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, l'interesse dei figli rileva quale criterio esclusivo ai fini della decisione relativa al godimento della casa familiare (Cass. civ., sez. I , 01.08.2013, n.18440) e ne comporta l'assegnazione al genitore che risulti collocatario dei figli minori o dei figli maggiorenni aventi diritto al mantenimento ex art. 337-septies c.c.. Giova rammentare che la disposizione da ultimo richiamata riconosce il diritto al mantenimento a favore del figlio maggiorenne a condizione che questi risulti
“non indipendente economicamente” al raggiungimento della maggiore età. Il raggiungimento dell'indipendenza economica, integrante un presupposto negativo del diritto al mantenimento, può ritenersi inverata là dove il figlio risulti percettore di un reddito connotato dal carattere della tendenziale stabilità, dal punto di vista temporale, e della adeguatezza, dal punto di vista quantitativo,
a consentire di far fronte, in via autonoma, alle quotidiane esigenze di vita ed alle ulteriori necessità derivanti dalla professionalità acquisita. In altri termini, perché possa dirsi che il figlio maggiorenne, convivente con il genitore assegnatario della casa familiare, abbia raggiunto l'indipendenza economica non è sufficiente che questi possa contare su una qualsivoglia disponibilità monetaria, occorrendo, al contrario, la percezione di una retribuzione certa e quantitativamente adeguata alla realizzazione di “un'esistenza libera e dignitosa”, ex art. 36 Cost. Nel solco di questa ricostruzione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il raggiungimento dell'indipendenza economica
“non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di 800 euro mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto, alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche del beneficiario” (Cass. civ., sez. VI, 15.02.2012, n. 2171; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, n.1.01.2007, n. 407, in relazione ad un contratto di apprendistato). Venendo in rilievo nell'odierna controversia il collocamento presso il sig. - assegnatario della _1 casa familiare in sede di separazione - del figlio maggiorenne sig. Per_4
occorre verificare se, con il raggiungimento della maggiore età, il sig.
[...] abbia altresì conseguito l'autosufficienza economica, perdendo Persona_4 così il diritto al mantenimento. La sig.ra ha sostenuto che il sig. Parte_1
dal mese di settembre 2022, sarebbe stato assunto come Persona_4 elettricista da una ditta con sede in Paganica e che lo stesso percepirebbe una retribuzione idonea a renderlo economicamente indipendente (cfr. ricorso introduttivo, nel fascicolo di parte ricorrente). Tale circostanza, non provata da parte ricorrente, risulta specificamente contestata dal sig. (cfr. _1 memoria di costituzione, fascicolo di parte resistente) il quale si difende osservando che l'occupazione a cui si riferisce parte ricorrente non è qualificabile in termini di rapporto di lavoro, trattandosi, piuttosto di un tirocinio formativo di durata semestrale, cui consegue un modesto compenso (cfr.
pag. 5/10 documento allegato al fascicolo di parte resistente). Sulla questione relativa all'occupazione lavorativa del sig. parte ricorrente allega un Persona_4 ulteriore elemento fattuale rilevando che, a partire dal mese di maggio 2023, il
Sig. sarebbe stabilmente inserito come dipendente nella ditta Persona_4
“Leonardis Daniele” - che opera nel settore delle opere in cartongesso – percependo uno stipendio di circa 1.300,00 Euro (cfr. note autorizzate del
30.06.2023 nel fascicolo di parte ricorrente). Questa circostanza, non provata documentalmente da parte ricorrente, viene contraddetta da parte resistente la quale qualifica l'attività lavorativa del sig. in termini di Persona_4
“lavoretti occasionali” (cfr. note autorizzare del 30.06.2023 nel fascicolo di parte ricorrente).
8. Ora, alla luce di tutto quanto esposto, in diritto e in fatto, ritiene codesto giudice che debba confermarsi il provvedimento temporaneo di revoca dell'assegnazione dell'ex casa familiare al padre con il quale il sig. _1 Per_1 convive, avendo questi perduto il diritto al mantenimento ex art. 337-sepries c.c., circostanza quest'ultima da ritenersi adeguatamente comprovata. Infatti, se è vero che incombe sul genitore che l'allega, l'onere di provare una delle condizioni per la cessazione dell'obbligo di mantenimento (cfr. Cass. civ., sez.I, 3.04.2002, n. 4765), non può di certo ritenenrsi che, nella materia che ci occupa, non operi il principio di generale di cui all'art. 115, comma primo, c.p.c. a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della sua decisione, non solo le prove acquisite su istanza delle parti e del pubblico ministero, ma anche “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. In assenza di una contestazione specifica della parte costituita, il fatto allegato diviene fatto pacifico e, uscendo dal thema probandum, diventa utilizzabile dal giudice ai fini della decisione, sebbene non provato dalla parte che lo abbia allegato. Ora, se la prima allegazione di parte ricorrente sul punto in esame, contenuta nel ricorso introduttivo, risulta specificamente contestata nella memoria di replica, lo stesso destino non ha avuto la seconda asseverazione contenuta nelle note autorizzate del 30.06.2023. Infatti, a fronte dell'allegazione specifica della sig.ra Pt_1
contenente l'indicazione della ditta datrice di lavoro, del compenso e
[...] della data di decorrenza del contratto di lavoro, parte resistente si è limitata ad una contestazione del tutto generica, inidonea ad assolvere l'onere di cui all'art. 115 c.p.c.. Ragione per cui, questo giudice, ritiene pacifica l'attuale occupazione lavorativa del sig. Infine, deve altresì ritenersi che il reddito Persona_4 derivante dal contratto di lavoro (1.300,00 Euro circa, circostanza anch'essa non contestata specificamente) sia del tutto sufficiente ad assicurare l'indipendenza economica del sig.re in considerazione della giovane età, dello Persona_4 stato civile, dello stato professionale e della perdurante convivenza con il padre.
Dunque, appare incontrovertibile, rebus sic stantibus, la prova dell'indipendenza economica con correlata perdita da parte del Sig. del diritto al Persona_4 mantenimento;
va dunque confermato il provvedimento presidenziale di revoca dell'assegnazione della casa familiare al sig. con conseguente _1
pag. 6/10 riespansione delle piene facoltà di godimento della sig.ra in Parte_1 qualità di legittima titolare del diritto di proprietà sul bene immobile oggetto di contesa.
9. Passando ora a scrutinare la domanda di rideterminazione dell'assegno di mantenimento ordinario a favore della sig.ra e a carico del sig. Persona_5
occorre dapprima esaminare una questione preliminare. _1
Sebbene la sig.ra risulti maggiorenne al momento della Persona_5 proposizione della domanda, deve ritenersi persistente la legittimazione ad agire della madre ricorrente –sig.ra - avendo la stessa allegato e Parte_1 provato la coabitazione stabile con la figlia maggiorenne (cfr. certificato contestuale di residenza, di Stato di famiglia nel fascicolo di parte ricorrente). È noto infatti che il genitore è legittimato a chiedere la revisione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, posto a carico dell'altro genitore, finchè il figlio convive con lui e sussiste un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana (cfr. Cass. civ., sez. I, 22.01. 2013, n. 18075; in senso conforme Cass. civ., sez. I, 22.03. 2012, n. 4555). Venendo al merito della domanda di parte ricorrente, occorre prendere le mosse dall'art. 337-ter, comma quarto, c.c. a mente del quale “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di relizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.” Tutto ciò premesso, risulta allegato e provato un considerevole squilibrio reddituale tra i due genitori. Infatti, la sig.ra Pt_1 risulta titolare di un reddito netto di poco superiore ad 800 Euro (cfr.
[...] documentazione fiscale e le buste paga nel fascicolo della ricorrente), mentre il sig. può godere di un reddito che risulta superiore ai 2.000 Euro _1
(cfr. documentazione fiscale e le buste paga nel fascicolo della parte resistente).
Ora, se è vero che lo squilibrio reddituale tra i genitori, nel riparto interno del peso economico relativo al mantenimento del figlio, costituisce un punto di partenza imprescindibile, è altresì indubbio che il giudice debba valutare i concorrenti elementi di riduzione e di incremento del reddito di entrambe le parti. Occorre innanzitutto segnalare gli elementi di riduzione del reddito del sig.
a) contrazione dello stipendio negli anni successivi alla _1 separazione giudiziale, dovuta a cassa integrazione;
b) crisi di liquidità; c) costo della locazione di un immobile ad uso abitativo (400 Euro) a seguito della revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare (cfr. documentazione fiscale, buste paga, estratti del conto corrente, contratto di locazione nel fascicolo di parte resistente). Non va tuttavia trascurato un pag. 7/10 elemento di incremento reddituale di non poco momento: l'intervenuta indipendenza economica del figlio che coabita stabilmente con il Persona_4 padre. Questa sopravvenienza determina il risparmio degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dello stesso e un alleggerimento dei costi di locazione e di gestione della casa in cui padre e figlio convivono e che, verosimilmente, saranno condivisi se non in tutto, almeno in parte. Venendo alla posizione della sig.ra rilevano, quali elementi di incremento del Parte_1 reddito: a) il risparmio dei costi di locazione dell'immobile, essendo tornata nel possesso dell'ex casa coniugale;
b) risparmio dei costi di mantenimento straordinario del figlio Da quanto detto emerge che: a) gli Persona_4 elmenti di riduzione del reddito del sig. sono almeno in parte _1 compensati da quelli ne determinano un incremento, ed in ogni caso non sono sufficienti a neutralizzare la sua maggiore capacità di contribure al mantenimento della figlia b) gli elementi di incremento del Persona_5 reddito della sig.ra solo in minima parte determinano un Parte_1 miglioramento della sua situazione economica rispetto a quella esistente al momento della separazione giudiziale. Inoltre, il suddetto miglioramento non appare idoneo a far fronte alle accresciute spese di mantenimento della figlia
: quelle universitarie allegate e provate (cfr. pagamento tassa di Per_2 iscrizione di 156,00 Euro nel fascicolo di parte ricorrente) e quelle legate alla crescita e allo sviluppo le quali, essendo fatto notorio ex art. 115, comma secondo, c.p.c. non necsessitano di prova, come autorevolemente insegnato dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (Cass. civ., sez. I, 03.08.2007, n. 17055; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 4.06.2012, n. 8927). In ogni caso, in ragione del persistente divario reddituale tra i due genitori, le spese di mantenimento della figlia non potrebbero gravare interamente, nè per la maggior parte Persona_5 sulla sig.ra pena la violazione del criterio di proporzionalità ex Parte_1 art. 337-ter, comma quarto, c.c.. Pertanto, ritiene questo giudice che debba essere disposto un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Per_5 ed a carico del sig. pari ad Euro 300.00, il quale andrà
[...] _1 corrisposto direttamente alla figlia maggiorenne ex art. 337-septies, comma primo seconda parte, c.c.. La suddetta somma risulta altresì in linea con i criteri di cui all'art. 337-ter c.c. ed, in particolare, con quello delle esigenze del figlio, come poco sopra rilevato. Quanto agli evocati profili di inerzia colposa della sig.ra in relazione alla sua persistente dipendenza economica, Persona_5 va rilevato che gli stessi non assumono rilevanza alcuna rispetto alle richieste di parte resistente. Infatti, il sig. non ha formulato una domanda di _1 accertamento negativo del diritto al mantenimento della figlia maggiorenne per inerzia colpevole, ma si è limitato a chiedere a questo giudice il rigetto della domanda di rideterminazione in melius dell'assegno. E rispetto a questa domanda, gli unici criteri che devono orientare la decisione del giudice sono pag. 8/10 quelli di cui all'art. 337-ter, quarto comma, c.c.. Infine, la richiesta di parte resistente – rigetto della domanda di rideterminazione in melius avanzata da parte ricorrente - sembrerebbe riconoscere implicitamente l'attuale esistenza del diritto de quo in capo alla sig.ra . Persona_5
10. Venendo alla domanda subordinata proposta da parte resistente, si osserva quanto segue. Parte resistente chiede che, in caso di revoca del provvedimento di assegnazione dell'ex casa familiare, questo giudice faccia gravare in via esclusiva su ciascun genitore le sole spese ordinarie di mantenimento del figlio che con lo stesso coabita. La domanda deve essere rigettata. Infatti, essendo il sig. (che coabita con il padre, oramai Persona_4 _1 economicamente indipendente, questi non ha più diritto al mantenimento nei confronti dei genitori. Residua, in via esclusiva, il diritto al mantenimento ordinario e straordinario a favore della sig.ra (che coabita con Persona_5 la madre, il quale andrà regolato nei termini di cui al punto Parte_1 precedente al quale si rinvia per la motivazione in fatto e in diritto.
11. Quanto alla determinazione delle spese di lite, l'art. 91 c.p.c. stabilisce che la condanna alle spese segua il principio di soccombenza e causalità. Nella controversia in oggetto, parte resistente è risultata soccombente, essendo state rigettatte tutte le sue richieste ed essendo stata accolta, per converso, la domanda di parte ricorrente. Pertanto, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente. Nella liquidazione delle stesse come da dispositivo, questo giudice, in conformità al d.m. n. 55/14, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022, ha tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminata complessità bassa), dell'effettiva attività processuale espletata
(fase di studio, introduttiva, di trattazione, decisionale) ed ha applicato il valore minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23 luglio 1995, a San Demetrio ne' ES (AQ), tra nato a [...], il [...] _1
e nata a [...], il [...], trascritto nel Registro degli atti Parte_1 di matrimonio del Comune di San Demetrio ne' ES , al n. 2, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
- alle seguenti condiizioni:
a) revoca il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in S. Demetrio ne' ES (AQ), alla via Nazionale n. 54, al sig. _1
b) condanna il sig. a corrispondere direttamente alla figlia _1
, a titolo di contributo al mantenimento, un assegno pari a 300,00 Euro Per_2
pag. 9/10 mensili, rivalutabili Istat, da erogare entro il quinto giorno di ogni mese in via anticipata, oltre spese straordinarie al 50 %;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in 3.809 Euro, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in L'Aquila, il 13 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira
Buzzelli
pag. 10/10