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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 17 novembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4351/24 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
AO Di Bello;
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.06.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale, esponendo:
- di aver depositato, innanzi il suintestato Tribunale, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., R.G. 3952/2022, all'esito del quale le veniva riconosciuto con decreto di omologa del 30.07.23 il beneficio dell'assegno d'invalidità civile;
- di aver, in data 05.09.2023, notificato detto Decreto di Omologa all' di Caserta, CP_1 trasmettendo inoltre in data 19.09.2023 l'AP 70 onde ricevere la liquidazione di quanto indicato in detto Decreto;
- di aver l' di Caserta, con provvedimento del 02.04.2024, liquidato la prestazione CP_1 riconosciuta, sottraendo, tuttavia, dalla stessa la somma di euro 3.713,58 per un indebito relativo all'anno 2019, “in quanto i redditi relativi all'anno 2018 sono stati dichiarati oltre la data di scadenza stabilita (ex art. 35, comma 10 bis del D.L. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009”. Dedotta, allora, l'illegittimità della compensazione non ravvisando, nel caso di specie, alcun obbligo di comunicazione ex lege ai fini reddituali, concludeva, chiedendo: “a) Dichiararsi illegittimo e pertanto nullo il provvedimento di indebito n. 00017770662 effettuato con la liquidazione della prestazione dell'assegno di invalidità civile n. 044.200007250020 del 02/04/2024, pari ad €. 3.713,58; b) Riconoscere alla ricorrente il diritto a ricevere il rateo di cui sopra. c) Condannare i convenuti per quanto di ragione alla corresponsione in favore dell'istante della somma di euro 3.713,58”. Si costituiva in giudizio l deducendo la ripetibilità delle somme, Controparte_2 evidenziando che alla luce della normativa applicabile (art. 35 comma 10 bis del D.L. 207/18) e della giurisprudenza formatasi in materia, il ricorrente, in quanto titolare di pensione ed esonerato dall'obbligo della presentazione dei redditi, rientrava tra coloro i quali tenuti a comunicare i redditi all' CP_1
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento. SULLA NATURA ASSISTENZIALE DELL'INDEBITO OGGETTO DI CAUSA La fattispecie per cui è causa ha ad oggetto la ripetizione di un indebito assistenziale. La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, CP_1 motivandolo in funzione del principio di tutela dell'affidamento. Dunque, anche in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi:
- art. 3 ter D.L. 850/1976 (convertito con L. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
- art. 3, co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Leggendo le richiamate disposizioni si ricava, allora, la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. In particolare, sulla questione specifica dell'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019). CASO OGGETTO DI GIUDIZIO Tanto chiarito, va evidenziato che, dalla lettura del provvedimento dell' che ha dato la CP_1 stura al presente giudizio, si evince che l'indebito oggetto di causa è scaturito dalla mancata presentazione della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2018, cui è seguita la revoca della prestazione ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. C) L. 122/10. Ebbene, sulla base dei principi già richiamati, va rilevato che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per il recupero delle somme richieste da parte dell' CP_1
Non persuade, invero, la ricostruzione dell circa l'onere (pacificamente non assolto) CP_1 di comunicazione da parte della ricorrente dei propri redditi all' CP_1
Invero, la ricorrente non risulta titolare, per l'anno 2018, di alcun reddito, ad eccezione dell'assegno mensile di assistenza revocato. Giova in proposito una succinta ricostruzione della normativa di riferimento. Rileva, in proposito, l'art. 13, comma 6, lett. c), D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, con l'introduzione del comma 10bis. Quest'ultimo, dopo aver sancito l'obbligo per i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito i quali “non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, ha stabilito: “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. L'obbligo di comunicazione de quo è strumentale alla verifica annuale da parte dell' CP_1 delle “situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche” ed al successivo (“entro l'anno successivo”), eventuale, recupero di quanto pagato in eccedenza ex art. 13, comma 2, L. 412/1991. La normativa appena menzionata prevede, quindi, espressamente, nel caso di inadempimento dell'obbligo di comunicare integralmente la situazione reddituale incidente sulla prestazione all'amministrazione finanziaria o, in mancanza, direttamente all'ente previdenziale, la decadenza del beneficiario dal diritto di percepire la prestazione nell'anno di riferimento e l'obbligo di procedere al recupero, nei confronti dell'interessato, di quanto erogato a tale titolo (salvo il caso di successiva comunicazione dei dati reddituali richiesti entro i 60 giorni successivi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione). Trattasi pertanto di decadenza prevista a titolo di sanzione e il cui maturare comporta automaticamente l'insorgere in capo all'ente erogatore dell'obbligo di provvedere al recupero nei confronti del beneficiario delle somme erogate a tale titolo e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno, sotto il profilo sostanziale, dei relativi requisiti reddituali. Non vi è dubbio, inoltre, che l'onere della prova in ordine all'adempimento di tali oneri di comunicazione gravi interamente sul soggetto che agisca, come nel presente caso di specie, al fine di ottenere un accertamento negativo dell'indebito. Operata tale premessa, va tuttavia rimarcato che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse tenuta a comunicare all' alcunché, posto che ella percepiva e percepisce unicamente CP_1 redditi erogati dall' convenuto. CP_3
Sul punto è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 15 D.L 78/2009 conv. in L. 102/2009 “A decorrere dal 1°. gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri CP_1 enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”. La norma in parola aveva, in particolare, abrogato le disposizioni (art. 35, commi 11, 12 e 13, D.L. 207/2008 conv. in L. 14/2009) che imponevano ai percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, l'onere, pena la sospensione della prestazione, di comunicare i propri dati reddituali all'ente erogatore entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale conclusione trova conforto anche dalla circolare n. 195/2015 che al punto 3.3 CP_1
“Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” prevede: “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e CP_3 misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e CP_3 conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' . Il CP_1 CP_3 cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve. Laddove il pensionato si rendesse conto di aver omesso dei dati influenti che, invece, rendevano necessaria una diversa tipologia di dichiarazione, gli sarà consentita la possibilità di effettuare la relativa variazione, purché la trasmissione avvenga entro il termine di chiusura della Campagna, di cui al paragrafo finale della presente Circolare.” (cfr. in tal senso anche Trib. Grosseto n. 308/24). Ebbene, dall'esame della documentazione allegata (certificato Agenzia delle Entrate anni 2017 e 2018) si evince che la ricorrente, in quanto titolare solo di prestazioni assistenziali a carico dell' non era tenuta né alla presentazione della dichiarazione reddituale CP_1 all'Amministrazione finanziaria, né alla presentazione del modello RED all' che, in CP_1 quanto ente erogatore delle prestazioni in godimento, avrebbe dovuto averne piena contezza. Il ricorso, allora, va accolto. SPESE DI LITE Residua la regolamentazione delle spese di lite. In proposito il Tribunale ritiene di doverle compensare per 1/2, posto che risulta incontestato tra le parti che la ricorrente non abbia inviato i propri dati reddituali. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito per cui è causa;
2) condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in esecuzione CP_1 della stessa;
3) compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, CP_1 che liquida in complessivi euro 650,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in S. Maria C.V., il 17.11.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 17 novembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4351/24 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
AO Di Bello;
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.06.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale, esponendo:
- di aver depositato, innanzi il suintestato Tribunale, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., R.G. 3952/2022, all'esito del quale le veniva riconosciuto con decreto di omologa del 30.07.23 il beneficio dell'assegno d'invalidità civile;
- di aver, in data 05.09.2023, notificato detto Decreto di Omologa all' di Caserta, CP_1 trasmettendo inoltre in data 19.09.2023 l'AP 70 onde ricevere la liquidazione di quanto indicato in detto Decreto;
- di aver l' di Caserta, con provvedimento del 02.04.2024, liquidato la prestazione CP_1 riconosciuta, sottraendo, tuttavia, dalla stessa la somma di euro 3.713,58 per un indebito relativo all'anno 2019, “in quanto i redditi relativi all'anno 2018 sono stati dichiarati oltre la data di scadenza stabilita (ex art. 35, comma 10 bis del D.L. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009”. Dedotta, allora, l'illegittimità della compensazione non ravvisando, nel caso di specie, alcun obbligo di comunicazione ex lege ai fini reddituali, concludeva, chiedendo: “a) Dichiararsi illegittimo e pertanto nullo il provvedimento di indebito n. 00017770662 effettuato con la liquidazione della prestazione dell'assegno di invalidità civile n. 044.200007250020 del 02/04/2024, pari ad €. 3.713,58; b) Riconoscere alla ricorrente il diritto a ricevere il rateo di cui sopra. c) Condannare i convenuti per quanto di ragione alla corresponsione in favore dell'istante della somma di euro 3.713,58”. Si costituiva in giudizio l deducendo la ripetibilità delle somme, Controparte_2 evidenziando che alla luce della normativa applicabile (art. 35 comma 10 bis del D.L. 207/18) e della giurisprudenza formatasi in materia, il ricorrente, in quanto titolare di pensione ed esonerato dall'obbligo della presentazione dei redditi, rientrava tra coloro i quali tenuti a comunicare i redditi all' CP_1
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento. SULLA NATURA ASSISTENZIALE DELL'INDEBITO OGGETTO DI CAUSA La fattispecie per cui è causa ha ad oggetto la ripetizione di un indebito assistenziale. La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, CP_1 motivandolo in funzione del principio di tutela dell'affidamento. Dunque, anche in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi:
- art. 3 ter D.L. 850/1976 (convertito con L. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
- art. 3, co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Leggendo le richiamate disposizioni si ricava, allora, la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. In particolare, sulla questione specifica dell'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019). CASO OGGETTO DI GIUDIZIO Tanto chiarito, va evidenziato che, dalla lettura del provvedimento dell' che ha dato la CP_1 stura al presente giudizio, si evince che l'indebito oggetto di causa è scaturito dalla mancata presentazione della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2018, cui è seguita la revoca della prestazione ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. C) L. 122/10. Ebbene, sulla base dei principi già richiamati, va rilevato che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per il recupero delle somme richieste da parte dell' CP_1
Non persuade, invero, la ricostruzione dell circa l'onere (pacificamente non assolto) CP_1 di comunicazione da parte della ricorrente dei propri redditi all' CP_1
Invero, la ricorrente non risulta titolare, per l'anno 2018, di alcun reddito, ad eccezione dell'assegno mensile di assistenza revocato. Giova in proposito una succinta ricostruzione della normativa di riferimento. Rileva, in proposito, l'art. 13, comma 6, lett. c), D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, con l'introduzione del comma 10bis. Quest'ultimo, dopo aver sancito l'obbligo per i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito i quali “non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, ha stabilito: “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. L'obbligo di comunicazione de quo è strumentale alla verifica annuale da parte dell' CP_1 delle “situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche” ed al successivo (“entro l'anno successivo”), eventuale, recupero di quanto pagato in eccedenza ex art. 13, comma 2, L. 412/1991. La normativa appena menzionata prevede, quindi, espressamente, nel caso di inadempimento dell'obbligo di comunicare integralmente la situazione reddituale incidente sulla prestazione all'amministrazione finanziaria o, in mancanza, direttamente all'ente previdenziale, la decadenza del beneficiario dal diritto di percepire la prestazione nell'anno di riferimento e l'obbligo di procedere al recupero, nei confronti dell'interessato, di quanto erogato a tale titolo (salvo il caso di successiva comunicazione dei dati reddituali richiesti entro i 60 giorni successivi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione). Trattasi pertanto di decadenza prevista a titolo di sanzione e il cui maturare comporta automaticamente l'insorgere in capo all'ente erogatore dell'obbligo di provvedere al recupero nei confronti del beneficiario delle somme erogate a tale titolo e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno, sotto il profilo sostanziale, dei relativi requisiti reddituali. Non vi è dubbio, inoltre, che l'onere della prova in ordine all'adempimento di tali oneri di comunicazione gravi interamente sul soggetto che agisca, come nel presente caso di specie, al fine di ottenere un accertamento negativo dell'indebito. Operata tale premessa, va tuttavia rimarcato che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse tenuta a comunicare all' alcunché, posto che ella percepiva e percepisce unicamente CP_1 redditi erogati dall' convenuto. CP_3
Sul punto è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 15 D.L 78/2009 conv. in L. 102/2009 “A decorrere dal 1°. gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri CP_1 enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”. La norma in parola aveva, in particolare, abrogato le disposizioni (art. 35, commi 11, 12 e 13, D.L. 207/2008 conv. in L. 14/2009) che imponevano ai percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, l'onere, pena la sospensione della prestazione, di comunicare i propri dati reddituali all'ente erogatore entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale conclusione trova conforto anche dalla circolare n. 195/2015 che al punto 3.3 CP_1
“Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” prevede: “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e CP_3 misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e CP_3 conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' . Il CP_1 CP_3 cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve. Laddove il pensionato si rendesse conto di aver omesso dei dati influenti che, invece, rendevano necessaria una diversa tipologia di dichiarazione, gli sarà consentita la possibilità di effettuare la relativa variazione, purché la trasmissione avvenga entro il termine di chiusura della Campagna, di cui al paragrafo finale della presente Circolare.” (cfr. in tal senso anche Trib. Grosseto n. 308/24). Ebbene, dall'esame della documentazione allegata (certificato Agenzia delle Entrate anni 2017 e 2018) si evince che la ricorrente, in quanto titolare solo di prestazioni assistenziali a carico dell' non era tenuta né alla presentazione della dichiarazione reddituale CP_1 all'Amministrazione finanziaria, né alla presentazione del modello RED all' che, in CP_1 quanto ente erogatore delle prestazioni in godimento, avrebbe dovuto averne piena contezza. Il ricorso, allora, va accolto. SPESE DI LITE Residua la regolamentazione delle spese di lite. In proposito il Tribunale ritiene di doverle compensare per 1/2, posto che risulta incontestato tra le parti che la ricorrente non abbia inviato i propri dati reddituali. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito per cui è causa;
2) condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in esecuzione CP_1 della stessa;
3) compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, CP_1 che liquida in complessivi euro 650,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in S. Maria C.V., il 17.11.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli