Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3430 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2019, avente ad oggetto “contratto di appalto”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2373/19, pubblicata il 4 Marzo
2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 3 Marzo 2025, all'esito dell'udienza del 25 Febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 22 Maggio 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dagli avv.ti Pierfrancesco Cupido ( e C.F._1
Massimiliano Cupido ( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso i C.F._2
seguenti indirizzi di PEC:
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APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Francesco Carone
1
( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di C.F._5
PEC:
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APPELLATA
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 25 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito della causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 8605/13, pubblicato il 23 Dicembre 2013 e notificato il 31 Gennaio
2014, il Tribunale di Napoli (in accoglimento del ricorso di ingiungeva a Controparte_1
il pagamento, in favore della srl ricorrente, della somma Controparte_2
di euro 97.800,00, oltre interessi e spese della procedura.
Il suddetto importo era stato richiesto a titolo di corrispettivo per la fornitura, commissionata dalla cooperativa ingiunta, di telai del tipo F90, da montare sulle carrozze ferroviarie UIC-Z1 dei treni Intercity di . CP_3
In particolare la cifra di euro 97.800,00 integrava il residuo impagato, con riferimento alle due seguenti fatture: la n. 321/12 del 31.10.2012, di euro 82.376,80; la n. 216/12 del
31.8.2012, di euro 61.782,60.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta Controparte_2
con citazione notificata nei confronti di n data 14 Marzo
[...] Controparte_1
2014.
2 In via preliminare, la cooperativa opponente sollevava l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 25 dell'Accordo Quadro stipulato tra le parti in data 4 Luglio 2012.
Nel merito, l'ingiunta esponeva di esercitare attività di manutenzione e di riparazione di carrozze ferroviarie, e di avere quale suo unico cliente . CP_3
L'opponente deduceva di essere risultata aggiudicataria, in data 31 Maggio 2011, di un appalto bandito da , avente ad oggetto la manutenzione ciclica delle carrozze CP_3
ferroviarie dei treni Intercity.
Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, l'aggiudicataria aveva riscontrato gravi difetti su gran parte dei telai del tipo F90, montati sulle carrozze ferroviarie UIC-Z1.
Dopo aver segnalato l'inconveniente, aveva richiesto a di CP_3 Controparte_2
procedere, per proprio conto, all'acquisto di nuovi telai;
tra i potenziali fornitori, la ordinante aveva indicato Controparte_1
Con l'Accordo Quadro siglato il 4 Luglio 2012, e Lavoro aveva commissionato a CP_2
la fornitura dei predetti telai, per un corrispettivo complessivo di euro Controparte_1
1.032.450,00, oltre IVA.
Il 31 Agosto 2012, in contraddittorio con i tecnici di , era stato effettuato un CP_3
controllo dimensionale a campione, su due dei telai realizzati dalla società fornitrice.
In data 15 Ottobre 2012 l'ingiunta, avviate le lavorazioni, aveva riscontrato che i macchinari predisposti da presentavano gravi difetti, dal momento che alcuni “supporti CP_1
boccola” apparivano difformi rispetto al disegno progettuale FS 104659, mettendo a rischio la sicurezza delle carrozze. I vizi riscontrati riguardavano cinque vetture, di cui tre già in circolazione e due in fase di collaudo presso gli stabilimenti di Brindisi.
Il 16 Ottobre 2012 alcuni dipendenti di recatisi presso la fabbrica della CP_1
cooperativa committente, avevano attestato la sussistenza dei gravi difetti denunciati da
. Controparte_2
3 Con le mail del 18 e del 22 Ottobre 2012 la società fornitrice aveva dato conto all'opponente degli interventi necessari per la riparazione dei telai difettosi, impegnandosi a procedere alla loro riparazione il prima possibile.
Nel frattempo, a causa dell'inidoneità funzionale dei manufatti forniti da ed CP_1
in attesa dell'assolvimento dell'impegno da quest'ultima assunto, era Controparte_2
impossibilitata a dare seguito ai lavori di manutenzione delle carrozze ferroviarie ad essa affidati;
di conseguenza, si era trovata nell'impossibilità di rispettare i termini di consegna pattuiti con . CP_3
Di talché l'opponente, con la mail inoltrata il 5 Novembre 2012 a aveva Controparte_1
preannunciato l'applicazione, da parte di , della penale prevista dall'art. 15 del CP_3
contratto di appalto (stipulato dalla stessa con , per Controparte_2
fermo delle carrozze ferroviarie.
Dopo avere concordato la procedura da attuare per la riparazione dei carrelli difettosi, con la mail del 20 Novembre 2012 la cooperativa committente aveva comunicato alla società fornitrice che, dalle fatture di pagamento da quest'ultima emesse, avrebbe trattenuto gli importi che le avrebbe addebitato a titolo di penale per il fermo delle carrozze CP_3
ferroviarie, causato dalla difformità dei “bracci boccola” rispetto al disegno progettuale FS
104659.
In data 26 Novembre 2012, aveva spedito a quattro telai CP_1 Controparte_2
riparati e, in data 12 Dicembre 2012, ne aveva spedito i due restanti.
Sempre in data 12 Dicembre 2012, aveva montato i telai riparati sulle Controparte_2
carrozze ferroviarie UIC-Z1.
Con nota del 4 Marzo 2013 aveva applicato a CP_3 Controparte_2
la preannunciata penale di euro 90.000,00, prevista dall'art. 15 del contratto di appalto, per il fermo (prolungatosi per 205 giorni) delle carrozze ferroviarie interessate dalla riparazione dei “supporti boccola”.
4 Cosicché, imputando a la responsabilità per il fermo delle tre carrozze Controparte_1
ferroviarie, la scarl opponente detraeva l'importo di euro 90.000,00 (versato da essa in favore di , a titolo di penale), nonché l'importo di euro Controparte_2 CP_3
7.800,00 (a titolo di rimborso delle spese di movimentazione delle carrozze ferroviarie), dall'ammontare del corrispettivo spettante alla srl opposta per la sua fornitura.
La cooperativa ingiunta sosteneva, dunque, che non avesse adempiuto Controparte_1
correttamente agli obblighi contrattuali assunti con l'Accordo Quadro siglato il 4 Luglio 2012, avendole consegnato sei telai difformi dagli schemi progettuali, ed inidonei all'uso a cui erano destinati. In particolare, così si esprimeva “Progresso e Lavoro” nell'atto di opposizione a d.i.:….La presenza delle difformità è stata riconosciuta dalla società fornitrice sia nella copiosa corrispondenza intercorsa, sia per comportamenti concludenti, avendo essa ritirato i telai non conformi ed avendoli modificati in maniera tale da eliminare i difetti….
Secondo la prospettazione di parte opponente, l'inadempimento di Controparte_1
avrebbe arrecato ad essa “Progresso e Lavoro” gravi pregiudizi economici, consistiti nel pagamento, in favore di , della succitata penale di euro 90.000,00, e nella CP_3
corresponsione delle spese addebitatele da per la movimentazione delle tre CP_3
carrozze ferroviarie, sulle quali erano stati montati i telai difettosi, oltre agli oneri sopportati per la nuova lavorazione dei carrelli, ed oltre il danno di immagine patito…..Quanto alle penali applicate da , il fermo delle carrozze per 205 giorni è dipeso da colpa CP_3
contrattuale di la cui inesatta prestazione ha comportato la necessità di Controparte_1
richiamare le carrozze già in circolazione, di smontare i telai difettosi, di procedere alle loro modifiche e, quindi, di rimontarli sui vagoni….
A detta della coop. opponente, il pregiudizio da essa sofferto sarebbe stato certo sia nell'an sia nel quantum, essendo pari alla versata penale di euro 90.000,00, ed all'ulteriore spesa di euro 7.800,00 per la movimentazione delle tre carrozze ferroviarie…..La somma di euro
97.800,00 costituisce, quindi, un danno che a provocato alla cooperativa Controparte_1
opponente, e che questa ha parzialmente compensato con il maggior corrispettivo dovuto per la fornitura….
5 Inoltre, la coop. ingiunta-opponente quantificava in complessivi euro 40.000,00 il pregiudizio economico sopportato per far fronte agli oneri di “rilavorazione” dei carrelli
(manodopera, materiali di consumo e costi fissi industriali), ed al danno di immagine patito a seguito dell'inadempimento di parte ricorrente…. è tenuta a pagare le Controparte_1
somme previste dall'art. 15 del contratto di subappalto, quali penali da inadempimento, e cioè: euro 200,00 per ciascuna delle difformità riscontrate sui sei telai, per un totale di euro
1.200,00; euro 20.649,00, pari al 20 % del valore dei telai difettosi, per ritardata consegna dell'opera o della fornitura….
Secondo la prospettazione di “ ”, il credito dalla medesima maturato a Controparte_2
titolo di risarcimento danni era pari ad euro 159.649,00, cioè pari ad un importo maggiore rispetto a quello di euro 97.800,00, azionato da in sede monitoria…la Controparte_1
domanda di pagamento da questa formulata è pertanto infondata, posto che il suo residuo credito da corrispettivo è estinto a fronte del maggiore credito sorto in favore di
[...]
Parte_1
Di conseguenza ” chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di Controparte_2
revocarsi il d.i. opposto.
Inoltre chiedeva, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, di accertarsi e dichiararsi l'inadempimento, da parte di agli obblighi assunti con Controparte_1
l'Accordo Quadro sottoscritto in data 4 Luglio 2012; per l'effetto, di accertarsi e dichiararsi che, in conseguenza dell'eccepito inadempimento, aveva arrecato a Controparte_1
controparte un pregiudizio economico, complessivamente quantificato in euro 159.649,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
dichiararsi la compensazione tra le rispettive partite di credito, fino alla concorrenza di euro 97.800,00 e, per l'effetto, condannarsi
[...]
l pagamento, in favore della coop. opponente, del debito residuo, pari ad euro CP_1
61.849,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva l'opposta chiedendo di rigettarsi l'opposizione, con la Controparte_1
conseguente conferma del d.i. opposto.
6 In via preliminare, la srl opposta deduceva la nullità della pattuizione di cui all'art. 25 dell'Accordo Quadro siglato con Progresso e Lavoro in data 4 Luglio 2012….Infatti, non rientrando la materia de qua negli obblighi di mediazione tipicamente previsti dalla Legge, la clausola predetta non può comportare alcuna penalità o sanzione, dalla quale possa scaturire l'improcedibilità dell'azione proposta in sede giudiziaria…
Secondo la srl opposta, non essendo assistita da sanzione che ne punisse l'inosservanza, la pattuizione di cui all'art. 25 dell'Accordo Quadro fungeva da mera esortazione alle parti ad introdurre preventivamente il tentativo di conciliazione, per evitare di rivolgersi all'Autorità
Giudiziaria….Inoltre ed in ogni caso, la clausola predetta è nulla perché vessatoria e non accettata espressamente per iscritto, come previsto dall'art. 1341 cc..
Sul punto, oncludeva nel senso che alcuna forma di mediazione potesse Controparte_1
comunque trovare accesso in fase monitoria e nei giudizi di natura cautelare.
In merito all'eccezione di inadempimento sollevata da ”, la srl opposta Controparte_2
evidenziava che i difetti di difformità, rispetto al disegno progettuale 104659, interessavano soltanto dieci dei quattordici carrelli, ordinati e consegnati alla cooperativa committente.
Dopo la denuncia dei vizi da parte di , la srl fornitrice sosteneva di avere Controparte_2
provveduto ad eliminare i difetti, caratterizzanti i primi sei carrelli consegnati;
nonché a
“rimodellare” i quattro carrelli in procinto di essere consegnati, ed a produrre i restanti quattro a regola d'arte.
La srl opposta adduceva che i primi sei telai, dopo essere stati realizzati, erano stati posti nella disponibilità della cooperativa committente presso i propri stabilimenti di , al Per_1
fine di procedere alla loro verificazione ed al relativo collaudo.
In proposito, aggiungeva che, a seguito delle opportune verifiche, aveva Controparte_2
sottoscritto il “Piano di fabbricazione e controllo”, attestando la conformità dei prodotti rispetto al disegno progettuale FS 104659, e rilasciando collaudo positivo.
7 Soltanto dopo avere assemblato i carrelli e dopo avere messo in circolazione le vetture, la cooperativa committente si sarebbe accorta dei vizi da cui erano affetti i telai delle carrozze ferroviarie….Orbene, se in sede di collaudo controparte avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe rilevato i difetti e consentito a di provvedere immediatamente alle CP_1
rettifiche, senza perdita di tempo e risorse…
Con riferimento alla penale comminata da nei confronti di CP_3 CP_2
”, la srl opposta deduceva che il fermo delle tre vetture, sulle quali erano stati montati
[...]
i telai difettosi, non fosse da essa dipeso.
Come da accordi intercorsi tra le due parti in causa, il numero effettivo di carrelli da realizzare era contrattualmente da determinarsi con successivi specifici ordinativi emessi dalla cooperativa committente, considerato il numero di unità effettivamente occorrenti
(non individuabile all'atto della sottoscrizione del contratto di subappalto).
La srl fornitrice precisava che la coop. opponente aveva chiesto in momenti diversi la realizzazione dei vari carrelli in oggetto, e sosteneva di essersi resa subito disponibile per sostituire i sei telai montati sulle carrozze ferroviarie, che nel frattempo erano state messe in circolazione.
Dunque, i ritardi sarebbero stati esclusivamente da imputare alla “ ”, la Controparte_2
quale aveva rilasciato collaudo positivo dei primi sei telai, chiedendone la consegna, salvo poi rendersi conto che nessuno di questi era stato realizzato a regola d'arte.
Al contrario, nessuna contestazione poteva essere mossa all'operato di la CP_1
quale aveva in ogni caso rispettato i tempi di consegna dei prodotti previsti dal contratto di subappalto, nonostante le necessarie “rilavorazioni” da operare.
Ad avviso di la cooperativa opponente non aveva fornito la prova della CP_1
sussistenza del dedotto inadempimento di controparte;
altresì l'opposta ribadiva che – laddove la cooperativa committente non avesse collaudato positivamente i carrelli – essa sarebbe stata posta in condizione di rimediare ai propri errori, senza che si CP_1
ricorresse al fermo preventivo delle carrozze ferroviarie.
8 L'opposta aggiungeva la seguente osservazione: il contratto di subappalto non riconosceva alla “ ” alcuna facoltà di riversare sulla società fornitrice le penali, Controparte_2
eventualmente irrogate dalla committente principale . CP_3
L'art. 15 del predetto contratto, infatti, prevedeva soltanto che potesse comminarsi una penale pari ad euro 200,00 per ciascuno dei sei carrelli difettosi consegnati alla cooperativa committente….Pacifico, perché riscontrato anche da controparte nella propria opposizione,
è che la non conformità riguardasse solo sei carrelli, per complessivi euro 1.200,00 di penalità applicabili ove tale difformità fosse stata rilevata in sede di collaudo, ma ciò non è avvenuto…
Secondo la srl opposta, e Lavoro” non aveva nemmeno provato la circostanza CP_2
per cui la suddetta penale le fosse stata effettivamente comminata da . CP_3
Pertanto, Progresso e Lavoro….è stata inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali, omettendo di verificare il prodotto sia presso gli stabilimenti di in sede di Controparte_1
collaudo, sia in sede di assemblaggio, prima della consegna a . Controparte_5
In ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla coop. opponente, la srl fornitrice si limitava a contestarne la fondatezza per carenza di prova.
Nel corso del primo grado non è stata svolta attività istruttoria (appunto, il G.I. ha ritenuto la causa di natura documentale).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2373/19, pubblicata il 4 Marzo 2019.
Il G.M. ha accolto l'opposizione proposta da ” e, per l'effetto, ha Controparte_2
revocato il d.i. opposto.
Più precisamente il primo Giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ”, ha accertato l'inadempimento di nonché ha Controparte_2 Controparte_1
dichiarato sussistente il diritto al risarcimento danni in favore della coop. opponente, nella misura di euro 99.000,00; altresì ha dichiarato la compensazione tra il credito risarcitorio di
“Progresso e Lavoro” per euro 99.000,00, ed il credito azionato da n sede Controparte_1
monitoria, pari ad euro 97.800,00.
9 Secondo l'iter argomentativo del primo Giudice, si addiviene all'importo di euro 99.000,00
(spettante a “ ” a titolo di risarcimento danni, ed a carico di Controparte_2 [...]
, all'esito della sommatoria delle tre seguenti componenti: euro 90.000,00 + euro CP_1
7.800,00 + euro 1.200,00.
In particolare, ad avviso del primo Giudice, a spettano: Controparte_2
euro 90.000,00, a titolo di penale da ritardo comminata da a – CP_3 Controparte_2
penale, in ordine alla quale il G.M. di Napoli ha affermato il diritto di e Lavoro di CP_2
rivalersi su (dato che si è trovata esposta a tale penalità, CP_1 Controparte_2
a seguito dell'inadempimento contrattuale posto in essere da;
CP_1
euro 7.800,00 a titolo di spese per la movimentazione delle tre carrozze;
euro 1.200,00, ottenuti moltiplicando la penale ex contractu di euro 200,00 per i sei telai ammalorati;
in totale appunto euro 99.000,00.
Pertanto, all'esito della statuita compensazione, il Tribunale ha condannato CP_1
al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Controparte_2
della residua somma di euro 1.200,00 (appunto, euro 99.000,00 – euro 97.800,00), oltre interessi legali dalla domanda.
Infine, il G.M. ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di “Progresso e Lavoro” – spese liquidate in euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Il Tribunale si è pronunciato, innanzitutto, sull'eccezione (avanzata dall'opponente) di improcedibilità della domanda per omesso tentativo di conciliazione.
Sul punto, il G.M. ha evidenziato come la suddetta eccezione fosse stata superata dal G.I. che lo aveva preceduto;
infatti quest'ultimo, in applicazione dell'art. 5 co.5 del D. Lgs. n.
28/10 e successive modifiche, con decreto del 16 Dicembre 2014, aveva assegnato all'opposta il termine per esperire il tentativo di conciliazione (tentativo che CP_1
poi ha avuto esito negativo).
10 Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da , la srl opposta non abbia fornito la prova di avere correttamente Controparte_2
eseguito la prestazione oggetto dell'obbligazione contratta.
Nulla quaestio sul fatto che abbia denunciato a “ ” la CP_3 Controparte_2
difformità dei “bracci boccola”, rispetto al disegno progettuale FS 104659, a seguito della consegna alla “ ”, da parte di dei primi sei telai (nonché Controparte_2 CP_1
successivamente al loro assemblaggio ed alla loro messa in opera).
Da qui la conclusione, per cui tali difetti erano imputabili a CP_1
Quest'ultima, una volta ricevute dalla “ ” le mail di segnalazione dei vizi, Controparte_2
da cui erano affetti i carrelli, e testimoniata la veridicità di quanto denunciato, ha celermente comunicato alla cooperativa committente quali fossero gli interventi necessari, ai fini della riparazione dei telai.
Gli interventi di “rilavorazione” dei carrelli, operati dai tecnici della società fornitrice, si sono conclusi il 12 Dicembre 2012, allorquando ha riconsegnato i telai riparati a CP_1
e ..Il ritardo nella consegna delle vetture a non appare CP_2 CP_6 CP_3
quindi riconducibile ad una condotta tenuta da , la quale ha Controparte_2
tempestivamente segnalato alla società fornitrice le difformità dei prodotti, per come riscontrate dalla società committente principale…..
Del resto, proprio a causa di tali difetti e del fermo prolungato di tre vetture, CP_3
ha comminato alla “ ” la penale di euro 90.000,00 prevista dall'art. 15 del Controparte_2
contratto di appalto principale.
Da qui l'accoglimento della domanda riconvenzionale, previo accertamento della sussistenza, in capo alla Progresso e Lavoro, del diritto al risarcimento dei danni subìti, consistiti sia nel pagamento, in favore di , della suddetta penale di euro CP_3
90.000,00, sia nella corresponsione delle spese, complessivamente pari ad euro 7.800,00, addebitatele da per la movimentazione delle tre carrozze, sulle quali erano CP_3
stati montati i telai difettosi.
11 L'ammontare dei costi sostenuti per la movimentazione delle tre carrozze ferroviarie non è stato espressamente contestato dall'opposta ed è stato documentato con la produzione della fattura (…..fol. 2 della sentenza di primo grado).
Quanto al pregiudizio economico sopportato per far fronte agli oneri di rilavorazione dei carrelli, ed al danno di immagine patito a seguito dell'inadempimento della srl ricorrente, il
Tribunale ha rilevato che tali danni sono stati solo genericamente allegati, ma non ne è stata fornita la prova, non essendovi documenti che attestino, ad esempio, i maggiori costi sostenuti per l'impiego delle maestranze…….
Il G.M. si è anche pronunciato sulla richiesta di parte opponente di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 15 del contratto di subappalto, che prevedeva l'applicazione di una penale sia per il ritardo nella consegna dell'opera o della fornitura, sia per l'inadempimento di specifiche prescrizioni contrattuali.
Ad avviso del Tribunale la suddetta penale era cumulabile con il risarcimento dei danni, dato che il succitato art. 15 del contratto di subappalto faceva salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Ciò premesso il primo Giudice ha stabilito che i danni conseguenti al pagamento (da parte di ed in favore di ) della penale di euro 90.000,00, non Controparte_2 CP_3
potessero essere compresi nell'applicazione della penale di cui al contratto di subappalto, perché non prevedibili al momento della pattuizione.
Pertanto, con riferimento alla consegna dei sei telai ammalorati, il primo Giudice ha condannato l pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Controparte_2
di euro 1.200,00, ottenuta applicando la clausola di cui all'art. 15 del contratto di subappalto
(tale clausola prevedeva il versamento di una penale di euro 200,00 per ciascuno dei sei telai consegnati alla cooperativa committente).
Invece, con riferimento alla penale per ritardata consegna dell'opera o della fornitura
(pattuita, per ogni giorno di ritardo, nella misura minima del 3 % e fino ad un massimo del
20 % dell'importo della merce non consegnata), il Tribunale ha ritenuto che nulla fosse dovuto alla da parte di Controparte_2 CP_1
12 Infatti, come da accordi intercorsi tra le parti, la fornitura dei carrelli sarebbe dovuta iniziare nel Luglio del 2012, e sarebbe dovuta terminare nel Dicembre dello stesso anno.
Così scrive il G.M. nell'impugnata sentenza:…Nel caso di specie, la consegna è pacificamente avvenuta nel Luglio del 2012, ed i telai riparati sono stati riconsegnati nel mese di Dicembre del 2012, per cui non emerge un ritardo nella consegna….
Così – una volta accertata la sussistenza di un controcredito di Progresso e Lavoro – il primo
Giudice ne ha dichiarato la compensazione con quello azionato da per Controparte_1
euro 97.800,00 in sede monitoria.
Da qui la condanna a carico di ed in favore di , al CP_1 Controparte_2
pagamento, a titolo di risarcimento danni, della residua somma di euro 1.200,00, oltre accessori (appunto, euro 99.000,00 – euro 97.800,00).
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con citazione notificata in Controparte_1
data 10 Luglio 2019 nei confronti di Controparte_2
La srl impugnante chiede, innanzi tutto, di confermarsi la sentenza di prime cure, laddove è stato riconosciuto il suo credito di euro 97.800,00, di cui all'originario provvedimento monitorio;
altresì chiede, in accoglimento del gravame ed in riforma CP_1
dell'impugnata sentenza, di accertarsi che essa non ha posto in essere alcun CP_1
inadempimento; per l'effetto, rigettarsi integralmente la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente ; dichiararsi non dovuto il rimborso Controparte_2
delle penali addebitate da a “ ”, non essendo stata dimostrata CP_3 Controparte_2
l'attribuzione a della responsabilità per i ritardi, che hanno comportato CP_1
l'applicazione di tali penali;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Con un ultimo subordinato motivo, si duole del fatto che sia stata CP_1
condannata al pagamento delle spese del giudizio, in favore di , nella Controparte_2
misura di euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Sul punto, la srl impugnante osserva che è stata condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 1.200,00, all'esito della compensazione tra il
13 credito di essa (pari ad euro 97.800,00), ed il credito risarcitorio di CP_1 CP_2
(pari ad euro 99.000,00).
[...]
Pertanto la srl impugnante invoca, in primis, la compensazione delle spese del primo grado
(dato che ci troviamo dinanzi a reciproci controcrediti, di importi quasi sovrapponibili).
In subordine, la appellante chiede che si provveda ad una netta riduzione dell'importo liquidato a titolo di compensi professionali, dato che, con tutta evidenza (ed in ogni caso), la cifra di euro 13.430,00 è del tutto sproporzionata, rispetto al valore della sua soccombenza.
Appunto, ribadisce come – all'esito della disposta compensazione – sia stata CP_1
riconosciuta quale soggetto tenuto al risarcimento dei danni, nella misura di soli euro
1.200,00.
Si è costituita l'appellata chiedendo di rigettarsi il gravame (quindi, Controparte_7
sin da ora è d'uopo evidenziare come non abbia impugnato la sentenza Controparte_2
di prime cure, nella parte in cui si è dichiarata la sussistenza del credito di CP_1
per euro 97.800,00, di cui all'originario provvedimento monitorio).
Nel corso del presente grado, con decreto di variazione tabellare, emesso dal Presidente della Corte il 30 Dicembre 2024, il presente procedimento, già assegnato all'Ottava Sezione civile, è stato riassegnato a questa Nona Sezione civile. Quindi, con decreto del Presidente di Sezione del 22 Gennaio 2025, il procedimento è stato riassegnato al relatore di cui in epigrafe.
Dopodichè, giusta ordinanza comunicata il 3 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 25
Febbraio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14 Con il primo motivo, l'odierna appellante deduce l'erroneità delle motivazioni addotte dal primo Giudice.
In particolare quest'ultimo ha ritenuto inadempiente rispetto agli Controparte_1
obblighi contrattuali assunti con l'Accordo Quadro siglato il 4 Luglio 2012, per avere consegnato alla cooperativa committente sei telai difformi dagli schemi progettuali, ed inidonei all'uso a cui erano destinati.
sostiene che ”, adoperando un contegno diverso CP_1 Controparte_2
improntato a diligenza e collaborazione…, avrebbe potuto evitare che le CP_3
comminasse la penale prevista dal contratto di appalto principale, concluso appunto tra e “ ”. CP_3 Controparte_2
precisa di essersi resa subito disponibile per sostituire i sei telai difettosi (già CP_1
montati sulle carrozze che nel frattempo erano state messe in circolazione), dando conto alla cooperativa committente degli interventi necessari per la riparazione dei carrelli. Tutto ciò in data 17 Ottobre 2012, vale a dire appena un giorno dopo avere ricevuto la denuncia dei vizi da parte di . Controparte_2
Nonostante i solleciti, l'approvazione della cooperativa committente (alle modalità da adottare per la riparazione dei telai difettosi, come proposte dalla srl fornitrice) sarebbe arrivata soltanto con la mail del 19 Novembre 2012, ossia 32 giorni dopo la mail inviatale da
Nuova Comafer……È evidente che l'inutile trascorrere del tempo non può, certamente, essere riconducibile alla condotta assunta da che, invece, in sole ventiquattro Controparte_1
ore ebbe cura di attivarsi proponendo le modalità per la riparazione dei prodotti…..
Inoltre, a seguito della denuncia dei vizi da parte di , ebbe Controparte_2 CP_1
cura di produrre i successivi otto carrelli in conformità al disegno progettuale FS 104659, riuscendo a completarne la consegna entro il 31 Ottobre 2012.
A detta dell'odierna appellante, avrebbe potuto (anzi dovuto) utilizzare i Controparte_2
nuovi carrelli esenti da vizi per sostituire immediatamente quelli in contestazione, ponendo così i convogli in condizione di funzionare regolarmente, in attesa della rettifica di quelli non
15 conformi, che avrebbe potuto poi impiegare per la realizzazione delle successive carrozze ancora in corso d'opera….
Peraltro, a testimoniare la cooperazione colposa di “ ” nella causazione Controparte_2
del fermo delle tre vetture, vi sarebbe la mail datata 29 Ottobre 2012, con cui Parte_2
, in rappresentanza di , comunicava alla che, a
[...] CP_3 Controparte_2
partire dal 29 Ottobre 2012, le tre vetture su cui erano stati montati i carrelli ammalorati sarebbero rimaste ferme presso gli stabilimenti di (in attesa di conoscere le CP_3
decisioni assunte da in ordine alle modalità di riparazione). Controparte_2
Sempre nella mail del 29.10.2012, suggeriva di installare le coppie di carrelli CP_3
conformi, sulle carrozze rimaste ferme presso gli stabilimenti di medesima. CP_3
Aggiunge l'impugnante: Progresso e Lavoro, optando per tale soluzione (facilmente praticabile dato che la scarl aveva già a disposizione gli otto carrelli realizzati a regola d'arte da , avrebbe potuto risolvere agevolmente il problema, che si era venuto a CP_1
creare a seguito della denuncia dei vizi.
Controparte, invece, preferì (evidentemente per sua comodità e per eseguire, senza eccessivi dispendi economici, anche altre lavorazioni sulle medesime vetture non ricollegabili al contratto di subappalto con far rientrare le carrozze presso i propri Controparte_1
stabilimenti, allungando, così, i tempi di lavoro (cfr. l'atto di gravame a fol. 7).
Quindi, nell'ottica di vi è stata una cooperazione colposa di “ CP_1 CP_2
”, nella causazione del fermo delle tre vetture (sulle quali erano stati montati i sei
[...]
telai difettosi).
“Progresso e Lavoro” aveva sottoscritto il “Piano di fabbricazione e controllo”, attestando la conformità dei prodotti rispetto agli schemi progettuali, ed aveva rilasciato collaudo positivo.
Aggiunge il verbale di collaudo positivo recherebbe la firma non solo di CP_1
, dipendente di ma anche di , Parte_3 Controparte_1 Persona_2
16 rappresentante di ”, e di , rappresentante di Controparte_2 Parte_2 CP_3
.
[...]
Dunque, nulla avrebbe fatto per contenere il ritardo nella consegna delle Controparte_2
vetture munite dei telai riparati.
La doglianza è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto da ad avviso di questo Collegio il G.M. CP_1
ha correttamente ritenuto provata la difformità, rispetto agli schemi progettuali, dei telai realizzati dall'odierna appellante.
Dunque, correttamente il fermo (prolungatosi per 205 giorni) delle tre carrozze ferroviarie, ed il conseguente ritardo nella loro riconsegna a , è stato attribuito a CP_3 [...]
CP_1
Con la mail del 16 Ottobre 2012, aveva denunciato a Controparte_2 Controparte_1
la difformità dei carrelli F90, rispetto allo schema progettuale FS 104659.
Difatti, durante le operazioni di collaudo finale interno delle vetture n. 61832190715-5 e
61832190524-1, giacenti presso i propri stabilimenti di Brindisi, aveva Controparte_2
riscontrato dei difetti nei “supporti boccola”.
All'esito di una verifica congiunta, finalizzata ad analizzare la problematica, anche alcuni dipendenti di avevano appurato la sussistenza della denunciata difformità CP_1
dei “bracci boccola”.
Poiché la difettosità avrebbe potuto riguardare anche i telai consegnati precedentemente,
aveva ritenuto necessario: effettuare i dovuti controlli sulle tre vetture CP_2 CP_2
già in circolazione prima che intervenisse la denuncia dei vizi, e giacenti presso gli impianti di;
sospendere la riconsegna delle due vetture in procinto di essere riconsegnate;
CP_3
sospendere le attività di montaggio di ulteriori quattro carrelli.
Considerata l'importanza della questione dal punto di vista della sicurezza per le vetture in circolazione, e dal punto di vista economico (alla luce del fermo produttivo), CP_2
aveva chiesto a di: descrivere la problematica e la relativa causa;
[...] CP_1
17 formulare delle proposte per la rilavorazione dei quattro telai montati sulle due vetture giacenti a Brindisi, di ulteriori quattro telai ancora da montare e dei sei telai montati sulle tre vetture già in circolazione;
adottare azioni correttive in vista delle prossime consegne.
Dal canto suo a mezzo delle mail del 18 e del 22 Ottobre 2012, aveva CP_1
inoltrato a “Progetto e Lavoro” le istruzioni operative, ai fini della riparazione dei telai F90 oggetto delle riscontrate anomalie;
a sua volta, aveva provveduto ad Controparte_2
inoltrare tale comunicazione a . CP_3
In data 19 Ottobre 2012, aveva respinto l'istruzione operativa predisposta da CP_3
esprimendo alcune perplessità in ordine alla validità ed alla relativa CP_1
applicabilità della procedura di riparazione, configurata dalla società fornitrice.
Successivamente, aveva formalizzato quanto concordato al fine di Controparte_2
accelerare i tempi di risoluzione della problematica: avrebbe dovuto CP_1
riparare i quattro telai difettosi, montati sulle vetture giacenti presso le officine di Brindisi, ed avrebbe dovuto riparare i sei telai montati sulle tre vetture già in circolazione, e giacenti presso gli stabilimenti di . CP_3
ha consegnato i primi quattro nuovi telai (da montare sulle vetture già in CP_1
circolazione al momento della denuncia dei vizi, e giacenti presso gli impianti di ). CP_3
Le prime due carrozze ferroviarie sono state riconsegnate a in data 17 CP_3
Dicembre 2012 (vettura n. 618319901574 e vettura n. 618319901418); la terza carrozza è stata riconsegnata in data 15 Gennaio 2012 (vettura n. 618319901483).
Il ritardo nella riconsegna a delle tre vetture non appare, quindi, imputabile a CP_3
. Controparte_2
Quest'ultima, non avendo partecipato alle attività prodromiche al raggiungimento di un accordo tra e in ordine alla risoluzione della problematica CP_3 Controparte_1
occorsa, si è limitata ad aderire (a mezzo della mail del 19 Novembre 2012) al progetto correttivo (predisposto dalla società fornitrice), soltanto in seguito all'approvazione da parte di . CP_3
18 , utilizzatrice finale delle tre carrozze ferroviarie in oggetto, era la sola CP_3
deputata a valutare la rispondenza dei prodotti alle specifiche richieste concordate nel contratto di appalto.
Ad avviso del Collegio, non possono condividersi neanche le doglianze di CP_1
inerenti al rilascio del collaudo positivo.
Invero, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Quadro, l'accertamento della piena conformità del prodotto alle condizioni previste nel contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni, era di competenza esclusiva del fornitore, essendo solo quest'ultimo il responsabile del prodotto realizzato, ed essendo solo quest'ultimo tenuto a certificarne la regolare esecuzione per ogni spedizione (così come ha fatto con la “Dichiarazione di conformità CP_1
all'ordine”, rilasciata il 30 Agosto 2012).
Era, dunque, obbligo di pianificare ed attuare i controlli finalizzati a garantire CP_1
la conformità del prodotto ed il necessario standard qualitativo, da attestare mediante il rilascio di un'apposita certificazione.
Al contrario, alcun controllo competeva a e Lavoro, ed alcuna responsabilità CP_2
poteva esserle addebitata per le difformità riscontrate sui telai F90, realizzati da
[...]
CP_1
Parte appellante, altresì, evidenzia come il “Piano di fabbricazione e controllo” rechi anche la firma di , in rappresentanza di;
ebbene, il suddetto atto Persona_2 Controparte_2
aveva un contenuto diverso rispetto alla “Dichiarazione di conformità all'ordine” che, quale atto proprio del fornitore, è stata, per l'appunto, sottoscritta da CP_1
La sottoscrizione del “Piano di fabbricazione e controllo” da parte di attesta Persona_2
esclusivamente la presenza del cliente alle attività di verifica dimensionale, da eseguirsi periodicamente.
L'attività di verifica dimensionale non è attinente a quella funzionale ad accertare la conformità del prodotto alle condizioni previste nel contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni, per poter poi rilasciare collaudo positivo.
19 Si ribadisce quindi come il primo motivo sia infondato.
Con il secondo motivo, censura la sentenza impugnata, laddove il Tribunale CP_1
ha inteso riversare su di essa la penale comminata da , a carico di CP_3 CP_2
.
[...]
Osserva il contratto di subappalto non prevedeva la facoltà per Progresso CP_1
e Lavoro di riversare su le penali eventualmente comminatele da CP_1 CP_3
.
[...]
A detta dell'odierna appellante, la cooperativa committente avrebbe potuto applicare nei suoi confronti la sola penale del 3 % dell'importo della merce non consegnata (ma questo non è il nostro caso, dal momento che la consegna vi è stata, sia pure recante delle difformità poi subito sanate), e fino ad un massimo del 20 %, ovvero (e questo è il caso di specie) una penale di euro 200,00 per ogni difformità riscontrata (cfr. l'atto di appello, a fol. 11).
Pertanto, oltre alla penale di euro 200,00 per ciascuno dei sei carrelli difettosi consegnati alla cooperativa committente, avrebbe potuto richiedere una qualsiasi Controparte_2
altra somma di danaro soltanto a titolo di risarcimento dei danni, ottemperando, però, ad un rigoroso onere della prova sia nell'an sia nel quantum….
Da qui l'invocato rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'opponente . Controparte_2
La doglianza è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, il primo Giudice ha opportunamente riconosciuto a il diritto al risarcimento dei danni da Controparte_2
essa subìti, consistiti nel pagamento, in favore di , della più volte citata penale CP_3
di euro 90.000,00, e nell'erogazione delle spese addebitate da per la CP_3
movimentazione delle tre carrozze ferroviarie, sulle quali erano stati montati i telai difettosi
(spese di movimentazione pari ad euro 7.800,00).
20 Si ribadisce come il fermo (prolungatosi per 205 giorni) sia dipeso dall'inadempimento contrattuale di la cui inesatta prestazione ha comportato la necessità di Controparte_1
richiamare le carrozze già in circolazione, di smontare i telai difettosi, di procedere alle loro modifiche e, quindi, di rimontarli sui vagoni.
Pertanto ha legittimamente riversato su la penale di euro Controparte_2 CP_1
90.000,00, comminatale da , ed i costi sostenuti da per la CP_3 Controparte_2
movimentazione delle tre carrozze ferroviarie (costi complessivamente quantificati in euro
7.800,00).
Del resto, se non avesse realizzato telai difformi rispetto agli schemi Controparte_1
progettuali, il fermo delle tre vetture non si sarebbe verificato;
di conseguenza CP_2
non sarebbe stata obbligata a corrispondere a la penale da
[...] CP_3
quest'ultima comminatale, in forza del contratto di appalto stipulato tra le due parti.
A questo punto, sin da ora si osserva come (con riferimento al gravame proposto da
[...]
i motivi di merito risultino tutti infondati. CP_1
Ergo, tutte le statuizioni di merito della pronuncia di prime cure debbono essere confermate.
Ci si riferisce in particolare alla determinazione del credito risarcitorio di Lavoro CP_2
nella misura di euro 99.000,00 (cifra articolata nelle tre illustrate componenti di euro
90.000,00, euro 7.800,00 ed euro 1.200,00).
Ci si riferisce altresì alla conferma della debenza di e Lavoro per euro 97.800,00, CP_2
come da originario provvedimento monitorio (importo spettante a quale CP_1
residuo impagato del corrispettivo delle forniture).
Quindi, all'esito della disposta compensazione tra i reciproci crediti, trova conferma la statuizione di condanna al pagamento, a carico di ed in favore di CP_1 CP_2
, a titolo di risarcimento danni, della residua somma di euro 1.200,00, oltre interessi
[...]
legali dalla domanda.
21 A questo punto, resta da esaminare l'ultimo e subordinato motivo di gravame, inerente al governo delle spese del primo grado.
Quest'ultimo motivo è fondato.
Il Tribunale ha attribuito l'integrale soccombenza a ed ha condannato CP_1
quest'ultima al pagamento, a titolo di compensi professionali, della somma di euro
13.430,00, oltre accessori come per Legge.
Il G.M, in parte motiva, non ha indicato quale scaglione di valore abbia applicato.
In ogni caso, alla luce dell'importo liquidato in concreto a titolo di spese giudiziali, la subordinata doglianza della odierna appellante risulta fondata;
vale a dire, senz'altro il primo giudicante non ha applicato lo scaglione di valore che, in concreto, andava adottato, quale scaglione di riferimento.
Invero, è d'uopo parlare di integrale soccombenza di ma tale soccombenza CP_1
va parametrata sul credito risarcitorio residuo, pari ad euro 1.200,00 (e cioè il credito di
, che risulta, all'esito della statuita compensazione, tra i due Controparte_2
controcrediti, rispettivamente di euro 99.000,00 ed euro 97.800,00).
In altri termini, l'appello di deve essere parzialmente accolto, con CP_1
riferimento al subordinato motivo, inerente alla quantificazione dell'importo, da riconoscersi a a titolo di compenso professionale per il primo grado (si Controparte_2
impone, appunto, una sensibile riduzione rispetto alla cifra liquidata dal primo Giudice).
Per il resto, invece, la sentenza di prime cure deve essere confermata.
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Il valore della causa, come già accennato, è pari ad euro 1.200,00, e quindi si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
Orbene, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, considerato che l'importo di euro 1.200,00 corrisponde in sostanza alla soglia bassa dello scaglione di riferimento.
22 Pertanto, a titolo di compensi professionali per il primo grado, è d'uopo riconoscere a la cifra di euro 1.278,00 (anziché gli euro 13.430,00 liquidati dal Controparte_2
Tribunale).
In definitiva, eve essere condannata al pagamento delle spese del primo Controparte_1
grado, in favore della coop. – spese liquidate in euro 1.278,00 per Controparte_2
compenso professionale (anziché gli euro 13.430,00 determinati dal primo Giudice), oltre accessori come per Legge.
Resta da statuire sulle spese del presente grado
Per quel che concerne le spese del presente grado si impone, con rilievo assorbente, la seguente considerazione.
Come testè osservato, l'appello di trova accoglimento soltanto per il CP_1
subordinato motivo, inerente – in sede di governo delle spese del primo grado – al quantum liquidato a titolo di compensi professionali.
Dunque, risultano confermate tutte le statuizioni di merito, emesse dal G.M. di Napoli con l'impugnata sentenza.
In particolare il Tribunale ha riconosciuto, in favore di , un credito Controparte_2
risarcitorio per complessivi euro 99.000,00; al contempo, il primo Giudice ha confermato la sussistenza del credito di per euro 97.800,00, di cui all'originario d.i. n. CP_1
8605/13, notificato il 31 Gennaio 2014.
In definitiva il primo giudicante ha delineato una situazione di sostanziale equilibrio tra le parti, trattandosi di crediti reciproci di importo pressochè sovrapponibile.
In tale contesto appare opportuno statuire l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado.
23 Nel caso di specie il giudizio pende dal 31 Gennaio 2014, data di notifica del d.i. n. 8605/13, mentre l'opposizione a d.i. (contenente anche la domanda riconvenzionale) è stata notificata il successivo 14 Marzo 2014.
Pertanto, nulla quaestio sul fatto che, ratione temporis, trovi applicazione il comma secondo dell'art. 92 cpc, nella formulazione successiva alla Legge n. 69/09, e tuttavia antecedente all'ultima novella, di cui alla Legge 10.11.2014 n. 162.
Vale a dire – proprio considerando l'articolato dispositivo emesso dal Tribunale di Napoli, quasi integralmente confermato, fatta eccezione per il quantum riconosciuto alla CP_2
a titolo di spese del primo grado – ricorrono le “gravi ed eccezionali ragioni”,
[...]
militanti per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale Controparte_2
di Napoli n. 2373/19, pubblicata il 4 Marzo 2019, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione, limitatamente al subordinato motivo, inerente al regime delle spese del primo grado;
per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, condanna l pagamento delle spese del primo grado in favore Controparte_1
di “ – spese che liquida in euro 1.278,00 per compenso Controparte_2
professionale (anziché gli euro 13.430,00 che erano stati liquidati dal Tribunale), oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
B) Conferma nel resto l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 2373/19;
C) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, nella camera di consiglio del 30 Maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
24 dott. Antonio Criscuolo Gaito
25
dott. Eugenio Forgillo