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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11895/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Claudia Colicchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11895/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Ciro Cerino, C.F. , con studio in Napoli alla C.F._2
Piazza Carlo III n. 42, presso il quale è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce alla citazione
ATTRICE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiedeva di dichiarare la nullità ex art.782 c.c. del contratto di donazione stipulato con il sig. CP_1
in data 03.06.2015, in quanto privo della forma dell'atto pubblico,
[...]
prevista ad substantiam e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione dell'importo di € 65.000,00 a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi legali con decorrenza dalla notifica della lettera di messa in mora occorsa in data
10.11.2021.
A sostegno delle pretese allegava quanto segue:
1) in data 03.06.2015 aveva effettuto bonifico bancario dell'importo di € 65.000,00 in favore del figlio, sig. , a titolo di donazione nulla in quanto CP_1
non redatta con atto pubblico
2) l'importo di € 65.000,00, trasferito al figlio , costituiva il frutto CP_1
di risparmi che la sig.ra aveva accantonato nel corso della vita, come si Pt_1
evince dal rendiconto del libretto di risparmio del 31.12.2015;
3) al tempo della donazione, nonché ad oggi, il reddito della sig.ra risultava Pt_1
costituito in via esclusiva da detti risparmi, nonché dai proventi della pensione, essendo priva di ulteriori introiti economici;
4) in data 05.11.2021, a mezzo lettera raccomandata A/R, parte attrice invitava il sig. alla restituzione della somma donata, essendo il contratto di CP_1
donazione nullo per difetto di forma ad substantiam.
Non si costituiva il convenuto di cui in sede di prima udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva riservata in decisione con la concessione del termine ex art. 190 cpc all'udienza del 31.01.25.
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Tanto premesso in punto di fatto e di svolgimento del processo, in merito alla qualificazione giuridica dell'operazione bancaria, avente ad oggetto il bonifico eseguito il in data 03.06.2015 da essa va ricondotta allo Parte_1
schema giuridico della donazione diretta di cui agli artt.769 e ss. del c.c., richiedente, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico e della presenza di due testimoni, secondo l'art. 782 c.c. e l' art.48 legge sull'ordinamento del notariato.
Orbene, tale formalismo viene giustificato dalla esigenza dell'ordinamento di assicurare una maggiore riflessione e consapevolezza in capo al donante al momento della donazione, imponendogli la partecipazione al rito dell'atto notarile, con la presenza di testimoni e l'intervento del pubblico ufficiale.
Lo schema formale richiesto per il contratto di donazione, a pena di nullità della stessa, non opera, però, per le donazioni indirette (art.809 c.c. e sentenza della
Cassazione, intervenuta a sezioni unite sul punto, n. 18725/2017) né per le donazioni di modico valore.
La donazione, infatti, è quel contratto a titolo gratuito, col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra. Ai fini della configurazione di tale contratto, dunque, occorre la presenza di un elemento soggettivo in capo al donante (animus donandi) e di un elemento oggettivo consistente nella diminuzione patrimoniale che si verifica, con l'atto dispositivo, nella sfera giuridica del donante, cui corrisponde l'arricchimento del beneficiario di tale atto (il donatario). L' arricchimento va, poi, inteso in senso giuridico, come mancanza di corrispettivo dell'attribuzione patrimoniale.
L'animus donandi, invece, va inteso come consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale, senza esservi in alcun modo costretti.
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Con maggior precisione, l'intento di donare, quale volontà del donante diretta a compiere a favore di un altro soggetto un'attribuzione patrimoniale gratuita, priva cioè di controprestazione, consiste nella coscienza del donante del compimento di un'elargizione patrimoniale ad altri, in assenza di un vincolo giuridico che determini tale comportamento. Pertanto, lo spirito di liberalità richiamato dall'art.769 c.c. si identifica non con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè la gratuita attribuzione del bene al donatario.
L'animus donandi, che qualifica soggettivamente come donazione un'attribuzione patrimoniale a titolo gratuito, ricorre tutte le volte che l'attribuzione venga compiuta nullo iure cogente, e cioè nel senso che il comportamento del disponente non è determinato da alcun vincolo giuridico o extragiuridico rilevante per l'ordinamento: a tal fine, è del tutto irrilevante che il donante non sia legato da alcun particolare vincolo affettivo nei confronti del donatario.
Trattandosi di un elemento soggettivo, può risultare difficile, per la parte che intenda fornire la prova della sussistenza dello stesso, soddisfare l'onere su di essa incombente.
Pertanto, l'elemento soggettivo deve essere desunto da indici oggettivi, suscettibili di verificabilità empirica.
Nel caso di specie, indici oggettivi dell'animus donandi sono rappresentati dall'assenza sia di un corrispettivo a fronte di tale spostamento patrimoniale che di un vincolo giuridico o extragiuridico tale da giustificare causalmente l'attribuzione patrimoniale in favore del convenuto, laddove anzi per quanto di rilievo nel presente giudizio l'annotazione della causale del bonifico viene
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indicata quale “donazione per acquisto casa” cui non sappiamo se è seguita effettivamente l'acquisto dell'immobile ( nel qual caso si tratterebbe di donazione indiretta dell'immobile) o il denaro è stato semplicemente incassato dal destinatario del bonifico.
Pertanto, l'esame contestuale dei plurimi indici oggettivi della sussistenza dell'animus donandi, l'assenza di prova contraria, la presenza di un significativo depauperamento del patrimonio del disponente con contestuale arricchimento di quello del beneficiario del bonifico. Va tuttavia osservato che dalla documentazione in atti si evince come il libretto di deposito sia cointestato tra l'attrice e tale non evocata in giudizio. Ora, come noto, il Persona_1
denaro depositato su un conto corrente cointestato si presuppone - salvo prova contraria - di proprietà dei cointestatari in parti uguali, indipendentemente dal fatto che la firma sia congiunta o disgiunta. In assenza di prova circa la provenienza esclusiva del saldo di cc da parte della attrice ( che ha depositato copia della ricevuta della pensione senza indicazione del conto di accredito, né ha depositato in atti gli estratti del libretto nominativo da cui desumere la provenienza esclusiva della provvista come proveniente dall'attrice) tale prova non può ritenersi raggiunta. Vale invero osservare che l'unica attestazione di versamento sul libretto è un versamento in contanti di € 5.000,00 eseguito in data 03/06/2015 senza alcuna possibilità di risalire all'ordinante non può che presumersi come eseguita in pari quota dalle due cointestatarie del libretto.
Così qualificato lo spostamento patrimoniale, va dichiarata la nullità della donazione perché priva della necessaria forma dell'atto pubblico, redatto in presenza di due testimoni, richiesta dall'art.782 c.c. e art.48 legge sull'ordinamento del notariato.
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Nel caso di specie, infatti, il trasferimento patrimoniale di cui si discute non può essere ritenuto di modico valore, così da rientrare nelle eccezioni previste dalla legge rispetto all'obbligo formale prescritto a pena di nullità.
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti, il modico valore va determinato in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene) e ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante).
L'importo trasferito con il bonifico bancario (€ 65.000,00) non può essere considerato di modico valore nè sulla base dei criteri oggettivi, in considerazione cioè del valore del bene oggetto dello spostamento patrimoniale in sé considerato, nè in riferimento a criteri soggettivi;
a tal fine va, infatti, precisato che si trattava di un importo pari a quasi la totalità del saldo del conto corrente della donante, che al 31.12.2014, in epoca antecedente al bonifico bancario impugnato, aveva un saldo pari a 75.814,33. La donazione per essere di modico valore, infatti, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza, non deve incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, come, invece, accaduto, in tal caso, rispetto al patrimonio di Parte_1
[...]
Né può trattarsi di donazione indiretta dal momento che rientrano in questa categoria le liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art.782 c.c., mentre, in caso di spostamento patrimoniale mediante bonifico bancario, il bonifico costituisce semplicemente il mezzo per il trasferimento del denaro, integrando pienamente una donazione diretta, a fronte della quale l'interposizione dell'istituto di credito non differisce rispetto alla traditio manuale di contanti tra donante e beneficiario.
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In conclusione, qualificato il bonifico bancario come donazione diretta, accertata la nullità del suddetto spostamento patrimoniale, il convenuto CP_1
è obbligato alla restituzione di € 32.500,00 , pari all'importo presunto
[...]
come versato dall'attrice, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di citazione considerata la buona fede dell'accipiens.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 al medio dello scaglione del decisum.
P.Q.M.
1) Accerta la nullità della donazione diretta, realizzata con bonifico bancario eseguito in data 3.0. 2015 dal libretto di risparmio Banco di Napoli n.
0412/1487 ;
2) Condanna , alla restituzione di € 32.500,00 in favore della CP_1
patre attrice oltre interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo
3) condanna , al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
patre attrice che liquida in € 5.077,00 oltre iva, cpa e rimb forf come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 03/04/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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