Sentenza 11 aprile 2013
Massime • 2
Integra il tentativo del reato di cui all'art. 609 quater cod. pen. l'idonea tessitura di plurimi atti inequivocabilmente diretti a compromettere la sfera sessuale della vittima, manifestando l'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali. (Fattispecie nella quale la soglia del tentativo è stata individuata - nell'ambito di una continua e persistente attività di contatto del soggetto agente con la vittima, sia a mezzo chat che attraverso il telefono - nella puntuale e precisa programmazione di un incontro, a contenuto sessuale esplicitamente richiesto, realizzata attraverso la fissazione di un appuntamento con la vittima minorenne davanti all'entrata di scuola e la prenotazione di una stanza di albergo non per la notte ma per la giornata).
In materia di attività di polizia giudiziaria diretta alla repressione dei delitti di pornografia, non costituisce "attività di contrasto", soggetta ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'attività di creazione di un profilo, con accesso agli altri profili delle persone presenti in una "chat".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2013, n. 32926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32926 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/04/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1140
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 32232/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N.V. N. IL (MI) ;
avverso la sentenza n. 2860/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 15/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11 /04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Lungarini Sandro di Civitavecchia. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 febbraio 2012 la Corte d'appello di Roma, decidendo sull'appello proposto da N.V. contro sentenza del 9 novembre 2006 del Tribunale di Civitavecchia - che lo aveva condannato alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 40.000 di multa per reati di cui agli artt. 56 e 609 quater c.p. (reato riqualificato in sentenza come tentata violenza sessuale aggravata dall'età della persona offesa, una minore di 14 anni contattata via chat con cui aveva predisposto un incontro per compiere atti sessuali: capo A), art. 600 ter c.p., comma 1, (per sfruttamento di varie minorenni contattate via chat nella produzione di materiale pornografico: capo B) e art. 600 quater c.p. (per detenzione di materiale pedopornografico: capo C) -, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo C, rideterminando la pena in anni otto di reclusione ed Euro 34.000 di multa.
2. Ha presentato ricorso il difensore dell'imputato, sulla base di sei motivi.
2.1 Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 269 del 1998, art. 14 nonché dell'art. 185 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 2, e art. 533 c.p.p., con correlato vizio motivazionale e travisamento del fatto. La corte territoriale avrebbe respinto con ragionamento erroneo e motivazione apparente il motivo d'appello che sosteneva illegittimità, nullità e inutilizzabilità delle attività investigative della polizia giudiziaria per sottoscrizione sotto copertura di contratto per accedere alla Chat C6, di cui si sarebbe avvalso l'imputato.
2.2 Il secondo motivo, riguardante il capo A dell'imputazione, denuncia violazione degli artt. 56 e 609 quater c.p. nonché vizio motivazionale e travisamento delle risultanze di causa. La corte territoriale non avrebbe valutato il motivo di appello sul fatto che, dopo due messaggi certamente inviati dall'imputato, ve ne sarebbe un terzo non attribuibile all'imputato. La corte avrebbe fornito solo una "mera affermazione di stile", travisante i fatti, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa avrebbero riscontro nelle deposizioni di suo padre, della sua amica e compagna di scuola C.S. e del portiere notturno dell'albergo di XXXXXX dove l'imputato avrebbe prenotato una stanza. Il motivo opera altresì una valutazione del contenuto delle conversazioni tra la parte offesa e l'imputato, per trarne la inattendibilità della parte offesa e l'assenza di minacce dell'imputato, che avrebbe mantenuto con lei solo un "rapporto di amicizia telematica". Non risulterebbero poi oltre ogni ragionevole dubbio "atti idonei a configurare il tentativo degli atti sessuali", avendo la corte territoriale pretermesso che l'albergatore "ha riferito che era stata prenotata la stanza singola e che giammai si sarebbe consentito l'accesso ad una seconda persona minorenne", non potendosi ritenere che l'imputato sia arrivato mai di fronte alla scuola della parte offesa;
tutt'al più, se vi fosse arrivato, "era lì solo per guardare, deluso della revocata disponibilità" e quindi già prima della fuga della ragazza realizzando una desistenza.
2.3 Il terzo motivo, attinente al capo B, denuncia vizio motivazionale e travisamento dei fatti in rapporto al punto 7 dell'appello. La corte territoriale non avrebbe considerato tale punto, relativo al preteso difetto di prova dei contatti dell'imputato con plurimi minori, della sua produzione di filmati pedopornografici, della uscita di tale materiale dal controllo delle minori ritratte, dell'organizzazione di una rete di clienti interessata al suddetto materiale, nonché alla rilevanza, secondo l'appellante assente ai fini del reato, dell'accesso a specifici strumenti informatici e di una struttura postale per la commercializzazione del materiale.
2.4 Il quarto motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata ammissione di una perizia nel dibattimento sul materiale sequestrato. Si censura l'adesione del giudice di merito agli esiti della deposizione testimoniale del consulente del pm anziché a quelli della deposizione testimoniale del consulente di parte dell'imputato, deducendone la necessità, invece, di una nuova perizia d'ufficio sul materiale in sequestro.
2.5 Il quinto motivo denuncia ancora mancata assunzione di prova decisiva - oltre a travisamento dei fatti e vizio motivazionale - quanto alla identificazione delle minori presenti nei filmati realizzati via chat, indicando otto prove che sarebbero decisive non considerate (la dichiarazione di una minore, parte offesa secondo l'imputazione, e di sua madre che ella non era nei filmati;
l'indicazione del video relativo ad altra minore come scaricato da Internet nella consulenza del PM, anziché come prodotto dall'imputato; il contenuto di un filmato che evidenzierebbe un ambiente con una spina utilizzata nei bar per servire la birra e un software diverso da quello utilizzato dall'imputato, il che dimostrerebbe che l'utente maschile non è lui;
un altro filmato che mostrerebbe una scrivania che non può appartenere all'imputato; un ulteriore filmato da cui emergerebbero, oltre a tale scrivania, contatti non riferibili all'imputato secondo la consulenza del pm, e una persona che consulta i risultati elettorali del 9 maggio 1996 del Comune di XXXXXXXX in provincia di (MI) , dove l'imputato non ha mai avuto residenza;
un ulteriore video che presenta uno sfondo non riconducibile all'imputato bensì al protagonista del video precedente;
altri filmati con sfondi e oggetti non riconducibili all'imputato; un ulteriore filmato in cui la minore è in compagnia di una donna adulta).
2.5 Il sesto motivo (erroneamente indicato ancora come quinto) denuncia infine violazione dell'art. 62 bis c.p. e art. 133 c.p., comma 2, n. 2, nonché motivazione contraddittoria e apparente,
quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche: la negazione si fonderebbe su circostanze già considerate a proposito della pena base e degli aumenti relativi agli altri reati, e non si sarebbe tenuto conto della incensuratezza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve anzitutto darsi atto che il reato di cui al capo A concerne un fatto commesso tra il (MI) , per cui,
tenendo conto della sospensione della prescrizione verificatasi, si sarebbe estinto per prescrizione il 22 agosto 2011.
La dichiarazione d'ufficio della estinzione del reato per prescrizione esige peraltro due presupposti: in primo luogo, che il ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo grado di giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità originaria (ex multis S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n. 21 , Cresci;
S.U. 3 novembre 1998 n. 11493 , Verga;
S.U. 22 giugno 2005 n. 23428 , Bracale;
Cass. sez. 3, 10 novembre 2009 n. 42839 , Imperato Franca); in secondo luogo, che non sussistano le dominanti fattispecie di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, essendo peraltro il giudice di legittimità obbligato alla immediata declaratoria della estinzione per intervenuta prescrizione anche nel caso in cui si riscontrino nullità di rito assolute ed insanabili essendo incompatibile il principio della immediata applicabilità di una causa estintiva del reato Con il rinvio al giudice di merito che altrimenti dovrebbe disporsi (S.U. 27 febbraio 2002-8 maggio 2002 n. 17179 , Conti;
S.U. 28 novembre 2001-11 gennaio 2002 n. 1021 , Cremonese). Tanto premesso, nel caso in esame non è configurabile inammissibilità del ricorso per quanto attiene almeno al capo A sotto il profilo del contenuto dei motivi per genericità, sostanza fattuale o la manifesta infondatezza. Come si è visto, il primo motivo infatti lamenta (non solo per il capo A ma pure per il capo B) un preteso error in procedendo in cui sarebbero incorsi i giudici di merito consentendo l'utilizzabilità delle indagini effettuate da un ispettore della Polizia Postale tramite la creazione di un profilo per accedere alla chat C6. L'accoglimento del motivo, sostiene il ricorrente, investirebbe "le attività compiute a cascata, il sequestro del materiale informatico, con l'effetto finale della completa assoluzione". Quest'ultimo asserto non è fondato per quanto riguarda il capo A, poiché il compendio probatorio relativo ad esso include anche varie testimonianze, compresa quella della parte offesa. Il contenuto del motivo, peraltro, non è qualificabile inammissibile, sotto alcuno dei profili di legge. Diverso invece è il contenuto del secondo motivo, che pur rubricato ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), è di sostanza meramente fattuale. Il ricorrente analizza vari esiti probatori pervenendo a censurare la cognizione di fatto e a proporre una versione alternativa della stessa. Le pretese carenze motivazionali addotte, d'altronde, in realtà non sussistono e sono quindi prospettate come strumento per ottenere un nuovo accertamento del merito.
4. In effetti, la considerazione delle tematiche del secondo motivo comporta proprio la verifica dell'esistenza o meno delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Al contrario di quanto prospettato dal ricorrente, la motivazione della corte territoriale non patisce carenze, illustrando gli esiti probatori attinenti alla imputazione di cui al capo A. Viene dato analitico conto delle dichiarazioni della persona offesa, secondo le quali questa, all'epoca minore degli anni 14, aveva iniziato contatti via chat con "(MI) ", per circa 10 giorni trattando argomenti vari con scambio dei numeri di cellulare;
poi il suo interlocutore si era svelato come un pilota d'aereo di 23/24 anni, chiedendole di mostrarglisi nuda attraverso la webcam o di inviarle una sua fotografia nuda;
la ragazza rifiutava, ma continuava a conversare con lui sia per chat che per cellulare, una volta chiamandolo dai telefono fisso della propria abitazione. L'interlocutore, che indicava come suo nome V. (effettivamente il nome dell'imputato), introduceva sempre argomenti sessuali, "in una sorta di progressione criminosa" chiedendole di far sesso con lui per una ricarica di cellulare, dicendole di essere un poliziotto "che aveva a che fare con gli aerei", minacciandola di presentarsi sotto casa sua e di fare del male a lei e ai suoi famigliari se non acconsentiva alle sue richieste di incontro a scopo sessuale. "In preda al panico" pertanto la ragazzina acconsentiva ad incontrarlo nell'hotel (MI) alle ore 8, quando egli l'avrebbe prelevata davanti alla scuola con una Mercedes blu metallizzata. La mattina dell'incontro l'auto non c'era, ma l'uomo "subito dopo le telefonava per segnalarle il suo ritardo"; la minore revocava la disponibilità all'incontro, ma all'uscita da scuola notava un'auto come descritta da V. con un uomo dentro, e scappava a casa. La parte offesa ha dichiarato inoltre che V. le telefonava ancora dopo questo episodio, insistendo per incontrarla, adirandosi per il suo rifiuto e minacciandola;
dopo ulteriori contatti telefonici e richieste dello stesso tipo, la ragazzina spaventata raccontava i fatti a un'insegnante prima e ai genitori dopo, per cui il (MI) suo padre proponeva querela alla Questura di Modena. A questa versione dei fatti, mai modificata, la corte ha ravvisato riscontri, almeno delle parti essenziali, nelle deposizioni di altri testi, tra cui la compagna di scuola e il padre della parte offesa (che personalmente verificava un messaggio minaccioso sul cellulare della figlia), oltre alle testimonianze degli ispettori della Polizia Postale di Modena (i quali avevano tra l'altro verificato che i numeri di utenza cellulare e fissa con cui veniva molestata erano tutte in uso all'imputato). La corte, in riferimento ai motivi d'appello sulle modalità dei contatti telefonici e sull'attribuibilità contestata di un messaggio minaccioso del (MI) (quello di cui tratta l'incipit del secondo motivo del ricorso) di rilievo comunque praticamente ultroneo, si osserva per inciso, visto il contenuto dell'ancor più chiaramente minaccioso messaggio riscontrato dal padre sul cellulare della figlia), compie poi un'adeguata analisi motivazionale (pagina 16 s., ma anche 18-19), sulla quale non occorre peraltro soffermarsi, essendo già evidente da quanto appena esposto la consistenza del compendio probatorio a carico dell'imputato in misura tale da rendere inapplicabile l'art. 129 c.p.p., comma 2, sotto il profilo puramente fattuale. Sul piano poi - oggetto come si è visto di ulteriore contestazione - della idoneità degli atti ai fini del tentativo del reato, la valutazione della corte territoriale è indubbiamente condivisibile, laddove indica che è stata "ampiamente superata la soglia degli atti preparatori attraverso la puntuale e capillare organizzazione dell'incontro" nell'albergo "XXXXXXXX", poi non verificatosi per il ritardo dell'imputato a causa di un ingorgo stradale (motivazione, pagina 18 e altresì pagina 19). A fronte della difesa dell'appellante per cui la prenotazione di una camera in albergo per il giorno (MI) non sarebbe idonea a integrare un tentativo punibile, la corte infatti replica che "la puntuale precisa programmazione" di un incontro, con esplicita richiesta di un contenuto sessuale di questo, programmazione realizzata attraverso un appuntamento con la minore davanti alla sua scuola all'entrata, prima dell'inizio delle lezioni, e attraverso la prenotazione di una stanza d'albergo non per la notte ma per la giornata del (MI) "non lascia spazio a dubbi circa la idoneità e univocità della condotta diretta al compimento di atti sessuali con minore, reato non consumato solo per un contrattempo occorso all'imputato, non potuto arrivare in orario all'appuntamento con la ragazza, e per il successivo ripensamento della giovane che, all'uscita dalla scuola, fuggiva a casa" come emerge dalle deposizioni della parte offesa e della compagna di scuola. Questa interpretazione della vicenda fattuale quale integrante sul piano giuridico il tentativo del reato di atti sessuali con minore (la corte ha riqualificato il capo A ai sensi degli artt. 56 e 609 quater c.p., come da originaria imputazione, laddove il primo giudice aveva modificato la qualificazione in quella di cui agli artt. 56 e 609 bis c.p., art.609 ter c.p., comma 1, n. 1) operata dalla corte territoriale è
perfettamente conforme a una corretta lettura sia dell'art. 56 c.p. sia dell'art. 609 quater c.p. Se infatti è evidente che gli atti che la corte definisce programmazione del reato non rientrano negli atti stricto sensu esecutivi, bensì negli atti preparatori del delitto de quo, è consolidato insegnamento nomofilattico che "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (così da ultimo Cass. sez. 2, 4 dicembre 2012 n. 46776 ; conformi, sempre tra gli arresti più recenti, Cass. sez. 2, 11 ottobre 2011 n. 36536 e Cass. sez. 2, 25 novembre 2010 n. 41649 ); ne', d'altronde, come tenta di prospettare la difesa dell'imputato, nel caso in esame è configurabile una fattispecie di desistenza, poiché questa non può sussistere quando gli atti posti in essere già integrano gli estremi del tentativo (ancona da ultimo Cass. sez. 1, 7 novembre 2012 n. 43036 ; Cass. sez. 6, 12 agosto 2009 n. 32830 ^ Cass. sez. 1, 21 ottobre 2008 n. 39293 ). Non può, inoltre, non rilevarsi che in questa idonea tessitura di plurimi atti inequivocamente diretti ad avvolgere la vittima in una lesione del corretto sviluppo della sua sfera sessuale (costituendo infatti il tentativo del reato di cui all'art. 609 quater c.p. una condotta idonea a compromettere la sfera sessuale della vittima - Cass. sez. 3, 28 settembre 2012 n. 33362 - incluso, sotto tale riguardo, anche il profilo della, in tale sfera insita, libertà di autodeterminazione - cfr. Cass. sez. 3, 7 dicembre 2011, n. 45468 ;
Cass. sez. 3, 1 giugno 2011 n. 21840 ; Cass. sez. 3, 1 ottobre 2007 n. 35875 ) correttamente la corte territoriale ha inserito, quale inizio della sequenza criminosa, la continua e persistente attività di contatto dell'imputato con la vittima, sia a mezzo chat sia attraverso il telefono, attività correlata e diretta tanto alla identificazione del contenuto dell'incontro quale rapporto sessuale, quanto all'identificazione, entro certa misura concordata con la vittima, delle modalità e delle circostanze dell'incontro stesso (motivazione, pagine 17-18). Attraverso tale sua complessiva condotta l'imputato ha, per quel che concerne poi il piano soggettivo del tentativo di reato, manifestato inequivocamente l'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali (cfr. ancora Cass. sez. 3, 7 dicembre 2011, n. 45468 ; Cass. sez. 3, 1 giugno 2011 n. 21840 ; Cass. sez. 3, 1 ottobre 2007 n. 35875 ). In conclusione, sotto tutti i profili considerabili emerge l'assenza dei presupposti di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, discendendone l'obbligo di declaratoria della intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A, che assorbe anche il vaglio, ai fini di tale reato, del primo motivo del ricorso.
5. Per quanto concerne il capo B, invece, non è configurabile alcuna tematica prescrizionale, il che induce al completo esame di tutti i motivi che lo investono.
5.1 Il primo motivo si è già illustrato nel suo contenuto, in quanto comune con il reato di cui al capo A. Correttamente, a differenza di quanto nel ricorso si prospetta, la corte territoriale ha affrontato la questione in relazione al corrispondente motivo d'appello, ritenendo non illegittima la condotta dell'ispettore della Polizia Postale laddove, per identificare l'attuale imputato che colloquiava in chat come "(MI) ", e dunque per accedere alla chat C6 e consultare il suddetto profilo "(MI) ", ha creato un profilo (scheda di identificazione), poiché "tale attività di creazione di un profilo, con accesso agli altri profili delle persone presenti in chat, è attività consentita a chiunque" non configurando pertanto un caso di operazione di "Insider". È infondato, invero, il motivo laddove denuncia violazione della L. 3 agosto 1998, n. 269, art. 14, poiché l'"attività di contrasto"
soggetta ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria non è identificabile in un mero accesso a fini investigativi a siti o comunque a files condividi, occorrendo un'ulteriore attività di acquisto simulato o di intermediazione nell'acquisto dei prodotti ivi esistenti (oltre a Cass. sez. 3, 30 marzo 2009 n. 13729 , richiamata con pertinenza dal giudice di merito, si vedano Cass. sez. 3, 27 luglio 2010 n. 29616 e Cass. sez. 3, 30 ottobre 2009 n. 41743 ). Nè può avere alcuna consistenza l'argomento del ricorrente per cui il profilo degli utenti della chat non è pubblico bensì riservato agli utenti titolari di un regolare contratto di fornitura del servizio, potendo dalla violazione, se mai vi fosse stata, della disciplina contrattuale di accesso al portale discendere una mera responsabilità civile ma non certo alcun vizio inficiante l'indagine penale, e in particolare, come prospetta il ricorrente, la nullità degli atti di indagine e di tutti quelli da essi dipendenti. Nessuna carenza motivazionale, inoltre, per quanto appena evidenziato è riscontrabile su queste tematiche nella sentenza impugnata.
5.2 Il terzo motivo adduce che la corte territoriale non ha considerato il punto 7 dell'appello, relativo, come già sì è più sopra sintetizzato, al preteso difetto di prova dei contatti dell'imputato con numerose minori, della sua produzione di filmati pedopornografici, fuori controllo delle minori ritratte, dell'organizzazione di una rete di clienti, nonché all'accesso a strumenti informatici e postali per la commercializzazione del materiale. Questo motivo può essere accorpato nel vaglio al motivo quarto - relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva rappresentata da una nuova perizia in dibattimento sul materiale in sequestro - nonché al motivo quinto, che adduce la mancata assunzione di otto prove decisive e vizio motivazionale. La struttura di questi tre motivi, infatti, è chiaramente diretta - come denota già l'alto numero delle pretesa prove decisive oggetto di doglianza - a un completo rifacimento della cognizione del merito, attuato sia offrendo una ricostruzione alternativa (ciò riguarda in particolare i motivi terzo e quinto), sia censurando direttamente esiti istruttori (come avviene nel quarto motivo, laddove si censura l'adesione del giudice agli esiti della deposizione testimoniale del consulente del PM anziché a quelli della deposizione testimoniale del consulente di parte dell'imputato, deducendone la necessità, invece, "di una nuova perizia sul materiale in sequestro" - peraltro perizia d'ufficio - quale prova decisiva)", sia infine tentando di rappresentare vizi motivazionali di carenza e contraddittorietà.
5.3 Deve allora anzitutto ricordarsi, partendo dal più "diretto" quarto motivo, che, come recentemente sulla scorta di un consolidato orientamento è stato ribadito (Cass. sez. 6, 3 ottobre 2010 n. 43526 ), "la perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione" (conforme Cass., sez. 6, 9 novembre 2012 n. 43526 ). La perizia è infatti, secondo i principi generali dell'epistemologia giuridica comuni tanto al processo penale quanto al processo civile, una valutazione e non una prova, id est un prodromo dell'accertamento fattuale del giudicante, il quale peraltro, in forza del principio del libero convincimento ed entro i confini in cui questo si manifesta, che sono appunto quelli motivazionali, non vi è vincolato, in quanto peritus peritorum. Ne consegue che (da ultimo Cass. sez. 4, 11 settembre 2012 n. 34747 ), in virtù del dominante e parimenti comune principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, salvo ovviamente l'obbligo motivazionale. Ad abundantiam, si rammenta altresì che non può costituire prova decisiva ai fini dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), una prova che non sia stata propriamente richiesta dalla parte, bensì sia stata sollecitata al giudice chiedendogli di avvalersi del suo potere discrezionale officioso di cui all'art. 507 c.p.p. (Cass. sez. 3, 24 giugno 2010 n. 24259 ; Cafs. sez. 1, 3 maggio 2010 n. 16772 ; cfr. pure Cass. sez. 6, 12 novembre 2010-5 aprile 2011 n. 13571 ).
5.4 Per quanto concerne, poi, le ulteriori otto prove asseritamente decisive che la corte territoriale avrebbe travisato, e i pretesi vizi motivazionali, anche di mancata risposta alle argomentazioni difensive, non si può non rilevare, in primis, che il travisamento della prova non può coincidere con una versione alternativa del suo significato: integra infatti il travisamento di prova solo una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto (così da ultimo Cass. sez. 3, 7 luglio 2011 n. 37756 ), sia quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità", sia quando il giudice si fonda su una prova in realtà inesistente (ancora da ultimo Cass. sez. 1, 17 novembre 2011 n. 47252 ). E, in secondo luogo, occorre rimarcare che per comprendere il reale significato di una valutazione di fatto del giudice è necessario recepirla nel suo contesto complessivo, senza estrapolazioni ed isolamenti artificiosi di singoli elementi su cui tale valutazione si è fondata e sulla cui illustrazione viene esternato l'iter seguito dal giudice per conseguirla. D'altronde, l'obbligo motivazionale, in cui si rispecchia e si attesta l'adempimento dell'obbligo accertativo del giudice di merito, non include la confutazione di ogni argomento difensivo e di ogni dato probatorio, alla luce del parametro della decisività: quello che è decisivo di per sè assorbe quel che non lo è e ne rende superflua la menzione. Il fatto che il giudice di secondo grado abbia fronteggiato i motivi senza riprenderli pedissequamente nel loro contenuto, qualora abbia comunque dato una completa valutazione che li disattende, non equivale dunque ad alcun vizio motivazionale, per il principio generale, proprio sia della motivazione penale sia della motivazione civile, della motivazione implicita, ovvero dello strumento logico dell'assorbimento dell'incompatibile, che esonera il giudicante dal redigere la propria motivazione come un minuzioso elenco a riscontro di ogni argomento difensivo, al di là del suo concreto rilievo (da ultimo Cass. sez. 4, 13 maggio 2011 n. 26660 :
"La sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" conforme, ancora da ultimo, Cass. sez. 6, 4 maggio 2011 n. 20092 ). Il convincimento, infatti, deve essere esternato come una valutazione globale, ovvero come un'operazione di contestualizzazione dei singoli elementi in reciproca integrazione;
ne discende, logicamente, proprio la non congruità della estrapolazione di uno o alcuni di tali singoli elementi per dimostrare il vizio motivazionale - in questo caso realizzata nel quinto motivo con gli otto elementi definiti prove decisive (pur essendo palesemente inidonei a scardinare la struttura cognitiva posta in essere dal giudice di merito), a meno che non si tratti di elementi che non solo traggono linfa dalla contestualizzazione, ma sostanzialmente la sorreggono, essendo decisivi. E ciò non si verifica nella sentenza impugnata, poiché in ordine alla sussistenza della prova del reato di cui al capo B la corte territoriale ha offerto un'amplissima, congrua e logica motivazione non meritevole di alcuna censura (pagine 19-27), che ha esaminato analiticamente e minuziosamente coordinato una pluralità di elementi (anche vari tra quelli che i motivi terzo e quinto prospettano omessi o travisati, come l'identificazione delle minori, il contenuto e lo sfondo dei filmati, gli oggetti ripresi ecc.) tali da consentire una struttura autosufficiente, nel senso che le censure - in realtà, appunto, di fatto - apportate nei motivi in esame non assurgono oggettivamente a inficiarla, risultando invece o adeguatamente considerate o logicamente assorbite nel complessivo accertamento effettuato dal giudice di merito. I tre motivi in vaglio, in conclusione, devono pertanto ritenersi tutti infondati.
5.5 Infine, il sesto motivo che censura violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata concessione delle attenuanti generiche perché il giudice si fonderebbe su circostanze già considerate in ordine alla pena base e agli aumenti relativi agli altri reati, senza valorizzare altresì la incensuratezza dell'imputato, a sua volta risulta motivo non dotato di consistenza, avendo la corte adeguatamente motivato sulla negazione delle attenuanti generiche, adducendo "la indubbia gravità dei fatti, la ripetitività degli stessi, coinvolgenti più ragazze minori di anni 14, nonché la personalità dell'imputato, caratterizzata da spregiudicatezza nella realizzazione delle condotte", ovvero elementi che legittimamente giustificano la mancata concessione, non incorrendo pertanto il giudice d'appello in alcuna violazione di legge, ne' inficiando la decisione sulle attenuanti generiche così motivata il collegamento di tale valutazione con quella successiva attinente alla rideterminazione della pena.
6. In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo A, estinto per prescrizione. Ne consegue la sottrazione dalla pena complessiva di anni otto di reclusione ed Euro 34.000 di multa della pena di mesi 12 di reclusione ed Euro 4000 di multa, corrispondente appunto alla sanzione inflitta dal giudice di merito per tale reato. Per il resto la sentenza è confermata, e non occorre pertanto alcun rinvio.
In caso di diffusione della presente sentenza, devono essere omessi, in forza del Codice della riservatezza, le generalità e gli altri dati identificativi delle persone coinvolte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi dodici di reclusione ed Euro quattromila di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013