Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 10642
CASS
Sentenza 3 settembre 1999

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L'art.4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989 n.401, nel prevedere l'applicabilità delle disposizioni penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 anche "ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art.110 del R.D.18 giugno 1931 n.773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965 n.507 e come da ultimo modificato dall'art.1 dela legge 17 dicembre 1986 n.904", intende riferirsi - come si desume, oltre che dalla lettera del testo normativo, anche dai relativi lavori parlamentari - alla sola ipotesi dell'organizzazione di scommesse (o, con minore probabilità, di pronostici) sui giuochi d'azzardo esercitati a mezzo dei suddetti apparecchi. Pertanto la condotta consistente nel semplice esercizio di detti giuochi, pur se svolta in forma organizzata, o dalla partecipazione ad essi, continua ad essere sanzionata non dalla summenzionata disposizione speciale ma dagli artt.718 e seguenti del codice penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 10642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10642
    Data del deposito : 3 settembre 1999

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