Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
L'art.4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989 n.401, nel prevedere l'applicabilità delle disposizioni penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 anche "ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art.110 del R.D.18 giugno 1931 n.773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965 n.507 e come da ultimo modificato dall'art.1 dela legge 17 dicembre 1986 n.904", intende riferirsi - come si desume, oltre che dalla lettera del testo normativo, anche dai relativi lavori parlamentari - alla sola ipotesi dell'organizzazione di scommesse (o, con minore probabilità, di pronostici) sui giuochi d'azzardo esercitati a mezzo dei suddetti apparecchi. Pertanto la condotta consistente nel semplice esercizio di detti giuochi, pur se svolta in forma organizzata, o dalla partecipazione ad essi, continua ad essere sanzionata non dalla summenzionata disposizione speciale ma dagli artt.718 e seguenti del codice penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 10642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10642 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Papadia Umberto Presidente del 3/9/1999
2. Dott. De Roberto Giovanni Consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N. 2961
4. Dott. Delehaye Enrico Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Spagnuolo Antonio Consigliere N. 28098
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DE TI CIRO, n. 18.10.43 Napoli
avverso la sentenza 15.4.99 della corte d'appello di Napoli;
Udita la relazione fatta dal consigliere dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. B. Ranieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo.
Il 15 aprile 1999 la corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del pretore locale, che il 5 dicembre 1997 aveva condannato alla pena di tre mesi d'arresto e lire trecentomila d'ammenda RO De AR, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989, acc. in Napoli il 7.3.1995.
Ricorre l'imputato, deducendo: 1) intervenuta prescrizione del reato;
2) insussistenza di motivazione sull'affermazione della responsabilità, ritenuta sulla base dell'unico dato concernente la presenza di esso ricorrente nel suo locale, nel quale si praticava il gioco con video-poker, mancando la dimostrazione che le vincite non consistessero nella ripetizione delle partite.
Motivi della decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La prescrizione non è ancora maturata, poiché dal 7 marzo 1995 non sono ancora trascorsi quattro anni e sei mesi, tempo massimo, stabilito dall'art. 157 cod. pen., per il suo perfezionarsi. Nel resto la responsabilità dell'imputato è stata congruamente argomentata dai giudici napoletani, i quali hanno rilevato che nel locale del De AR alla presenza del medesimo, che era alla cassa, era praticato il gioco con video-poker da considerare d'azzardo, in quanto con esso si conseguivano vincite in denaro, come è dimostrato dal fatto che sul punto il ricorrente non aveva formulato motivo d'appello, essendosi soltanto limitato a rappresentare la sua estraneità ai fatti.
Il reato contestato va, tuttavia, corretto nella sua qualificazione, senza che ciò comporti alcuna conseguenza pratica, poiché la pena non cambia ne' in astratto ne' in concreto.
Per chiarire in modo puntuale i termini del problema e le soluzioni adottate, è opportuno riportare il testo normativo. LEGGE 13 DICEMBRE 1989, N. 401. "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche".
Art.
4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma primo, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla Legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della Legge 17 dicembre 1986, n. 904. La questione che qui si pone consiste nello stabilire se l'installazione di apparecchi automatici vietati integri il reato di cui alla legge suddetta ovvero ancora ed esclusivamente la violazione degli articoli 718, 719 e 720 cod. pen.. La giurisprudenza di questa Corte fin dal 1996 (sez. 3, c.c. 03.04.96, imp. Moauro) si è interessata del tema.
In precedenza aveva esaminato unicamente la natura del reato di cui alla legge n. 401 del 1989, concludendo, con indirizzo assolutamente maggioritario, nel senso che trattasi di reati finanziari (di competenza del Tribunale), perché finalità prioritaria di questa normativa è la tutela degli interessi finanziari dello Stato, che dall'organizzazione del gioco, del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici trae parte delle proprie entrate finanziarie, mentre accessoria è anche la lotta a talune forme di delinquenza organizzata, che dall'esercizio concorrente delle menzionate attività consegue cospicui guadagni.
Il collegio condivide l'orientamento già espresso nella menzionata pronunzia per le considerazioni seguenti.
Il disegno di legge originario n. 1888 della X Legislatura fu presentato ad iniziativa del Governo il 14 novembre 1987 alla Camera dei Deputati.
In quel progetto era prevista al primo comma dell'art. 3 la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per "chiunque abusivamente esercita un'attività organizzata e diretta al pubblico di gestione del gioco del lotto, dei giochi d'abilità o di concorsi pronostici ovvero di scommesse o di giochi d'azzardo".
Era, poi, stabilito che la disposizione si applica ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110" T.U.L.P.S.
Nel testo iniziale, dunque, la condotta della quale attualmente si discute e cioè l'installazione dei videopoker era punita nel modo suddetto.
In sede di stesura definitiva, però, si pose (interventi dei deputati Mellini e Maceratini nella seduta del 27 ottobre 1988 della Commissione Giustizia della Camera) il problema del coordinamento con le contravvenzioni del codice penale (art. 718 segg.) e si ritenne opportuno espungere dalla formula il riferimento ai giochi d'azzardo, che appunto dovevano continuare ad essere disciplinati dal codice penale. Rimase, tuttavia, la dizione del terzo comma, sul quale non vi furono discussioni particolari.
È, pertanto, evidente che nell'interpretazione di questo comma si devono tenere presente i passaggi della formazione della legge attualmente vigente, per accertare se il significato letterale coincide con quello storico e teleologico.
Reputa il collegio che la risposta sia senza dubbio positiva. La condotta punita consiste nella "organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse odi concorsi pronostici che la legge riserva allo stato o ad altro ente concessionario"
La norma reprime altresì le "scommesse o concorsi pronostici" su attività sportive gestite dal CONI, dall'UNIRE (leggi: scommesse sui cavalli) ovvero sulle altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità.
In conclusione il divieto concerne l'organizzazione di lotto - scommesse - pronostici. Queste (sempre e solo scommesse e pronostici) possono avere come oggetto attività sportive o competizioni. La formula usata nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989 "Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati" ha, dunque, un significato chiaro ed incontrovertibile:
l'organizzazione delle scommesse (o, meno possibilmente, dei pronostici) sui giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati è punita come ogni altro analogo comportamento descritto nel primo comma.
Altra condotta è, invece, il semplice esercizio del gioco d'azzardo tramite i suddetti strumenti elettronici o la partecipazione ai medesimi.
Con questa lettura della disposizione in esame collima anche quella innanzi ricordata, tratta dai lavori preparatori, dai quali balzano in evidenza tre dati: 1) l'eliminazione - dal primo comma dell'originario progetto - del riferimento ai giochi d'azzardo; 2) la menzione da parte di taluni parlamentari dell'opportunità di consentire un agevole coordinamento con le disposizioni del codice del 1930; 3) la mancanza dell'espressa abrogazione degli artt. 718 segg. cod. pen.
Deve in conclusione affermarsi il seguente principio di diritto:
L'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ("Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche") punisce l'organizzazione non autorizzata del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici riservate dalla legge allo stato o ad altro ente concessionario. Questo divieto si applica anche all'organizzazione abusiva delle scommesse, che abbiano ad oggetto attività sportive (gestite da CONI od UNIRE) ovvero altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità nonché i giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 T.U.L.P.S. Dalla previsione di questa norma sono, invece, esclusi l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo, pur se svolti in forma organizzata, che continuano ad essere sanzionati dagli artt. 718 e seguenti del codice penale..
Il reato ascritto va, quindi, qualificato come contravvenzione all'art. 718 cod. pen.. La pena prevista è quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda. Ne deriva che la stessa è legale.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte, qualificato il reato come violazione dell'art. 718 cod. pen., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 1999