Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2003, n. 14926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14926 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
1 49 26 /0 3 Aula "A" - REPUBBLICA ITALIANA - In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.24891/00 Erminio Ravagnani Presidente -Cron.30110 Bruno Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. Antonio Lamorgese " -Ud.20.3.03 " Oggetto: ND IN " -Lavoro Gabriella Coletti ha pronunciato la seguente SENTENZA Выс sul ricorso proposto da con domi-DREONI Dina, difesa dall'avv. Gabriella Del Rosso, cilio eletto in Roma, via G. Bettolo n. 22 presso l'avv. Ro- sanna Giuseppini, come da procura speciale a margine di fo- glio aggiunto al ricorso ricorrente contro 1653 INPS, in per- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE sona del Presidente legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17, come da procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso resistente con sola procura l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di per Firenze n° 177/00 in data 19/27 giugno 2000 (R.G. 8/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ri- Bun corso. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze, respingendo l'appello, ha ritenuto che nell'ipotesi di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibi- lità a carico della stessa gestione (e aventi decorrenza suc- cessiva al 30 settembre 1983), l'integrazione al minimo in - conformità alla regola dettata dall'art. 6, comma 3, seconda parte, del d.l. n. 463 del 1983 convertito nella legge n. 638 del 1983, sulla quale nessun effetto abrogativo esplica il disposto dell'art. 7 della legge n. 140 del 1985 che ha pari- ficato i trattamenti minimi dei lavoratori autonomi e quelli dei lavoratori dipendenti - spetta sul secondo dei detti trattamenti, qualora esso risulti costituito con un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781. Ha quindi confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dell'odierna ricorrente volta ad ottenere l'integrazione al minimo della pensione diretta e non della pensione di reversibilità, come invece aveva fatto l'INPS. Avverso questa decisione la parte soccombente ricorre per cassazione con un motivo. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Выс Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, 1. n. 638/1983 nel combi- nato disposto con l'art. 14/quater 1. n. 33/1980, con l'art. 1 I e con il4 1. n. 140 del 1985, con l'art. 3 1. n. 544/1988 41 DPCM del 16 dicembre 1989, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), sostenendo che, venuta meno la giusti- ficazione dell'art. 6, comma 3, cit. (che impone, in caso di contitolarità di due pensioni inferiori al trattamento mini- mo, l'integrazione di quella costituita con almeno 781 setti- mane di contribuzione), ossia il vantaggio del cosiddetto su- perminimo attribuito dall'art. 14 quater del d.l. n. 663 del 1979 convertito nella legge n. 33 del 1980, abrogato dall'art. 4 1. n. 140 del 1985, lo stesso art. 6 deve inten- dersi tacitamente abrogato in parte qua. Ne conseguirebbe la sopravvivenza del solo criterio d'integrazione stabilito nel- lo stesso art. 6, comma 3, prima parte, d.
1. n. 463 del 1983, ossia dell'integrazione della pensione a carico della gestio- ne che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, di quella con decorrenza più remota. In conclusione, ad avviso della ricorrente, dovrebbe operare il criterio di integrazione più favorevole al pensionato e non quello meno costoso per l'istituto previdenziale. Выс Il motivo è infondato. La questione che il ricorso sottopone alla Corte è se, venuta meno la ratio che ispirò la seconda parte del comma 3 dell'art. 6 cit. (integrazione della pensione liquidata con più di 780 contributi), questa disposizione deve ritenersi 2 | tacitamente abrogata per effetto della norma che ha privato di sostegno quella ratio ispiratrice. Al quesito la Corte, conformandosi alle ragioni esposte nella sentenza costituzionale n. 18 del 1998, ha già dato risposta negativa, con motivazioni che devono essere qui ribadite, non ravvisandosi ragioni per discostarsene. Вис Ed invero, l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne contemporanea applicazione, cosicchéimpossibile la dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono e/o l'inosservanza non derivare la disapplicazione dell'altra. Tale situazione non è ravvisabile nell'ipotesi in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venire meno della “ratio" della legge precedente, senza tuttavia oc- cuparsi di dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata. Ne consegue che l'art. 6, comma terzo, ultimo alinea, del D. L. n. 463 del 1983 (conv. in legge n. 638 del 1983) in base al quale, nel caso di titolarità di - pensione diretta e di pensione ai superstiti entrambe infe- riori al trattamento minimo e a carico della medesima gestio- ne, l'integrazione al minimo deve essere operata sulla pen- sione corrisposta in virtù di almeno 781 contributi settima- 3 nali (in deroga alla regola generale che privilegia la pen- sione diretta, secondo il criterio del maggior beneficio eco- nomico del percipiente) = non può ritenersi tacitamente abro- gato per effetto dell'art. 4, comma ottavo, della legge n. 140 del 1985 il quale ha espressamente abrogato i commi terzo e quarto dell'art. 14 quater del D.L. n. 663 del 1979 (conv. in legge n. 33 del 1980) che prevede il cosiddetto "superminimo per i settecentottantunisti", la cui salvaguar- dia costituiva la "ratio" originaria del criterio di scelta dettato dall'art. 6 cit.. D'altra parte, secondo quanto af- fermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1998, deve escludersi che tale criterio di scelta limiti al- cuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livel- lo costituzionale o legislativo in genere. >> (Cass. 10 agosto 1998 n. 7840; 16 ottobre 1998 n. 10276; 10 luglio 2002 n. 10053; 1 ottobre 2002 n. 14129; 3 dicembre 2002 n. 17132). Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese, essendosi l'intimato costituito con so- la procura ai difensori, senza svolgere alcuna attività di- fensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 marzo 2003. Il Presidente Il Consigliere est. Mumin: Pravaqu i Вито Велобитель до Love Love ބ ހ IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6 OTT. 2003 IL CANCELLIERE oggi, ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, BI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 533 N. 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA