Sentenza 16 giugno 1998
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 597 cod. proc. pen., secondo la quale in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/1998, n. 7892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7892 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Udienza pubblica dr. Pasquale La Cava presidente del 16/06/1998
dr. Carlo Dapelo consigliere SENTENZA
dr. Vincenzo Trione consigliere N. 660
dr. Nicola Bottalico consigliere REGISTRO GENERALE
dr. Massimo Oddo rel. consigliere N. 6497/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FA ED - nato a [...] il [...] - avverso la sentenza della Corta d'Appello di Firenze n. 3030 del 19 dicembre 1997.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Perugia con sentenza dell'8 maggio 1995 dichiarò ED FA colpevole dei delitti di cui agli artt. 74 DPR n.309/90 ed 81, per diritti cpv., C.P. e 73 DPR n. 309/90 - commessi in
Perugia sino all'1 giugno il 1994 - e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, 3^ co- DPR n. 309/90 ed alla recidiva, nonché unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannò alla pena di undici anni di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed all'incapacità legale per la durata della pena principale. La decisione, impugnata dall'imputato, fu confermata dalla Corte d'Appello di Perugia il 19 aprile 1996 e la Corte di Cassazione con sentenza del 10 gennaio 1997, su ricorso del FA, annullò quest'ultima pronuncia limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/90 e rinviò per nuovo esame alla Corte d'Appello di Firenze.
Con sentenza del 19 dicembre 1997 la Corte d'Appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, assolse il FA dal delitto di cui all'art.74 DPR n. 309/90 ed in ordine al reato di cui agli artt.81, cpv.,
C.P. e 73 DPR n. 309/90 determinò la pena in nove anni di reclusione e lire 60.000.000 di multa, confermando nel resto la sentenza del tribunale.
Anche avverso quest'ultima decisione l'imputato il 19 gennaio 1998 ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art.606 c.p.p. in relazione agli artt. 132, 133, 133 bis ed 81, cpv C.P.
e 73 D.P.R. n. 309/90 e la Corte nell'udienza del 16 giugno 1998, sulle conclusioni sopra trascritte, ha pronunciato sentenza e dato lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'imputato denuncia la carenza, illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione della sentenza della corte d'appello sul punto della misura dell'aumento di un anno di reclusione e di L. 10.000.000 di multa operato per la continuazione sulla pena base inflitta di otto anni di reclusione e L. 50.000.000 di multa. per il delitto di cui all'art. 73 DPR n.309/90. Lamenta il FA che tale aumento, quanto alla pena detentiva, era eguale a quello originariamente applicato dalla Corte di Appello di Perugia sulla pena stabilita per il più grave reato di cui all'art.74 DPR n. 309/90 in ragione del vincolo della continuazione con tutti gli episodi delittuosi di detenzione di sostanza stupefacente e che il richiamo ai criteri dettati dagli artt.132 e 133 C.P. non era sufficiente a giustificare - assolto l'imputato dal reato associativo - un incremento della pena della reclusione che non teneva conto della necessità di escludere il reato di detenzione di sostanza stupefacente, assunto dal giudice di rinvio come il più grave ai fini della determinazione della pena base, dal computo dell'aumento per la continuazione
Ha poi soggiunto che, in violazione dell'art. 132 bis C.P., il giudice non aveva tenuto conto nella determinazione della multa da irrogarsi per la continuazione delle modestissime e povere condizioni economiche del reo.
Il motivo è parzialmente fondato.
Era già stato affermato nel vigore dell'abrogato codice di procedura penale che, nell'ipotesi di esclusione in sede di appello di uno o più dei reati meno gravi, unificati in primo grado ad altro reato sotto il vincolo della continuazione, pur essendo consentito al giudice di appello mantenere l'aumento nella misura determinata dal primo giudice per effetto di una nuova e diversa valutazione dei reati residui, senza violare per questo il divieto della "reformatio in peius", occorreva che la mancata riduzione fosse giustificata con adeguata e logica motivazione (cfr. Cass. pen., sez. V, 22 maggio 1981). Tale principio, che a maggior ragione avrebbe imposto una motivazione nell'ipotesi in cui, come in specie, l'aumento applicato per la continuazione dal giudice di rinvio era sinanco maggiore rispetto a quello stabilito nella sentenza annullata per effetto dell'incremento operato sulla congiunta pena della multa, non è stato osservato dalla corte d'appello, che si è, limitata a definire equa la pena complessivamente irrogata e ad indicare la pena base e l'aumento applicato per la continuazione.
La nullità, che deriva dalla mancanza di motivazione, comporta l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, ma non impone il rinvio ad altro giudice, potendo la corte procedere alla determinazione della pena, in conformità a quanto disposto dall'art. 620, lett. 1), c.p.p., poiché non involge la misura della stessa un accertamento o una valutazione di circostanze controverse. Va premesso che il codice del 1988, con la disposizione innovativa di cui all'art. 597, quarto comma, cod. proc. pen., ha inteso rendere effettivo il divieto di reformatio in peius, imponendo al giudice d'appello di diminuire "corrispondentemente" la pena complessiva irrogata qualora sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti anche se unificati per la continuazione.
Ai fini di detto divieto, per pena deve intendersi, quindi, non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base e l'aumento a titolo di continuazione (cfr.: Cass. pen., sez. VI, 2704-1993; Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 1994. Ne consegue che, qualora venga accolto l'appello dell'imputato relativo a reati unificati per la continuazione, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva inflitta implica che la riduzione dell'entità degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in alcun caso compensata da un aumento della misura di altri elementi.
La corte non ignora che una tendenza minoritaria è orientata nel senso opposto di ritenere che il giudice dell'impugnazione, allorché accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha soltanto l'obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto (da ultimo cfr.: Cass. pen., sez. I, 24 settembre 1997). Tuttavia non ritiene di potere aderire all'argomento posto a sostegno di tale orientamento, secondo il quale l'avverbio
"corrispondentemente", utilizzato nell'art. 597, 4^ co., c.p.p. con riferimento alla diminuzione della pena, non deve considerarsi come dimostrativo della esclusione della possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle aggravanti e delle attenuanti e gli incrementi di pena per i reati concorrenti, anche se unificati nella continuazione, ma va riferito semplicemente alla necessità che la diminuzione della pena deve essere in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all'imputato, a seguito della riforma della sentenza di primo grado. Da un lato, infatti, non può non tenersi conto della diversa e più articolata formulazione dell'art. 597, 4^ co., c.p.p. rispetto all'art. 515, 3^ co., dell'abrogato c.p.p., che aveva dato luogo ad una giurisprudenza analoga a quella da ultima riportata, perché si limitava a vietare, nel caso d'appello del solo imputato, l'inflizione di una pena più grave e, dall'altro, che la nuova formulazione è stata voluta dal legislatore - nonostante consistenti contrarie affermazioni registrate nel corso dei lavori preparatori -, com'è chiarito nella relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, proprio al fine di rafforzare il divieto di reformatio in peius nel caso d'appello del solo imputato con la previsione dell'obbligatoria diminuzione della pena complessiva in caso d'accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati.
Nel determinare la pena da infliggere all'imputato, quindi, non può non tenersi conto che, a seguito della sentenza del giudice di rinvio, uno dei reati originariamente considerati nella determinazione dell'aumento di pena per la continuazione è stato autonomamente sanzionato come reato più grave e che, per effetto della diminuzione del numero dei reati unificati, l'incremento della pena irrogata per il reato più grave non poteva che essere inferiore a quello applicato nella sentenza annullata.
Tale aumento, considerata l'indeterminatezza del numero degli episodi delittuosi unificati sotto il vincolo della continuazione, può essere stabilito in sei mesi di reclusione e L. 10.000.000 di multa, senza la possibilità di riduzione della pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen., non avendo l'imputato allegato alcuna documentazione atta a chiarire la sua situazione economica (cfr. Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 1993).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento applicato per la continuazione, che determina in sei mesi di reclusione e L. 10.000.000 di multa.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 1998