Sentenza 26 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/02/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01613/2025REG.PROV.COLL.
N. 05785/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5785 del 2024, proposto dalle dott.sse
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall’avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Pellegrino, in Roma, c.so Rinascimento, n. 11
contro
Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
dr.ssa -OMISSIS-, non costituita in giudizio dr.ssa -OMISSIS-, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 140/2024 del 26 aprile 2024, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 295/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trieste;
Visti i documenti e la memoria depositati dall’Università appellata;
Viste la memoria finale e la replica delle appellanti;
Vista l’istanza dell’Università di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis, udito per le appellanti l’avv. Maurizio Di Cagno e viste le conclusioni dell’Università come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe le dott.ssa -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 140/2024 del 16 aprile 2024, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle odierne appellanti per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste del 22 giugno 2023, di approvazione degli atti della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale “ 06/A1 ” (Genetica Medica), settore scientifico disciplinare (S.S.D.) “ MED/03 ” (Genetica Medica) presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute della predetta Università, bandito con decreto rettorale del 6 febbraio 2023, nonché per l’annullamento degli atti connessi e presupposti e in particolare dei verbali della Commissione n. 2 e n. 3.
1.2. In fatto, le appellanti partecipavano alla procedura di selezione per cui è causa, classificandosi al terzo (dr.ssa -OMISSIS-), al quarto (dr.ssa -OMISSIS-) e al quinto (dr.ssa -OMISSIS-) posto della graduatoria. Al primo posto si classificava la dr.ssa -OMISSIS-, che pertanto veniva dichiarata vincitrice, e al secondo posto la dr.ssa -OMISSIS-.
1.3. Le candidate impugnavano gli esiti della procedura innanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, ma, come detto, l’adito Tribunale con la sentenza appellata ha dichiarato il ricorso inammissibile per una pluralità di ragioni.
1.4. In estrema sintesi, il T.A.R. per un verso ha giustificato la declaratoria di inammissibilità con la considerazione che, sebbene le ricorrenti abbiano affermato di aver fatto valere l’interesse strumentale alla riedizione non dell’intera procedura concorsuale, ma della fase valutativa di questa, le censure da esse dedotte non sono congruenti con tale interesse e non portano a rinnovare detta valutazione. Infatti, le ricorrenti hanno lamentato la mancata esclusione della vincitrice della selezione, nonché il punteggio (in tesi eccessivo) a costei attribuito e la sottovalutazione delle loro posizioni: tuttavia, il primo giudice osserva che dall’eventuale esclusione della dott.ssa -OMISSIS- (o dalla revisione in pejus del punteggio da lei conseguito) non discenderebbe il travolgimento nel suo complesso dell’attività valutativa della Commissione, atteso che resterebbero inalterati gli atti relativi alla dott.ssa -OMISSIS-, seconda classificata, avverso la cui valutazione non sono state formulate specifiche doglianze. Di qui l’inammissibilità delle censure in esame per carenza di interesse, poiché le ricorrenti non possono ricavare alcuna utilità da un loro eventuale accoglimento.
1.5. Per altro verso, il T.A.R. ha fondato la declaratoria di inammissibilità sulla carenza di interesse da cui è affetta la censura avente a oggetto la mancata considerazione e valutazione del criterio della “ Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della stess a”, poiché nessuna candidata (neppure la vincitrice) ha beneficiato dell’assegnazione di un punteggio per tale voce. Detta censura è in ogni caso affetta da eccessiva genericità e dalla mancata indicazione del pregiudizio arrecato alle ricorrenti dal vizio lamentato, il che vale anche per l’altra censura dedotta in ricorso, riguardante l’asserita pretermissione dell’accertamento della conoscenza dell’Inglese, poiché le ricorrenti non indicano il pregiudizio che ne avrebbero subito. In proposito la sentenza richiama l’insegnamento della costante giurisprudenza, secondo cui il processo amministrativo non è posto a garanzia oggettiva della legalità, ma è volto alla specifica ed individuale tutela di posizioni giuridiche soggettive lese, di tal ché non è possibile in nessun caso rivendicare un non tutelabile interesse alla correttezza oggettiva e generalizzata del procedimento.
2. Nel gravame le appellanti contestano l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo in via preliminare le doglianze di: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., omessa pronuncia; travisamento e mal governo degli atti di causa; erronea interpretazione della domanda giudiziale e violazione dell’art. 100 c.p.c., nonché dell’art. 1 c.p.a. sulla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale.
2.1. Lamentano al riguardo le appellanti che il T.A.R. avrebbe ignorato la precisazione, contenuta nel ricorso di primo grado, per cui le censure in esso contenute erano formulate senza graduazione tra le stesse e pertanto si chiedeva che tutte fossero esaminate e decise.
2.2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso – aggiungono – sarebbe erronea, perché la sentenza gravata non avrebbe considerato che, quando la parte fa valere l’interesse strumentale alla riedizione della procedura, non è tenuta a fornire la c.d. prova di resistenza, di tal ché, in definitiva, le ricorrenti non avrebbero dovuto fornire alcun principio di prova circa il diverso esito che avrebbe potuto avere la selezione ove fosse stato attribuito un punteggio per la consistenza complessiva della produzione scientifica ed ove fosse stata accertata la conoscenza della lingua inglese (accertamento, questo, che sarebbe stato illegittimamente pretermesso).
2.3. Inoltre il T.A.R. non avrebbe inteso la portata del terzo motivo, con cui sarebbe stata contestata l’illegittimità dell’intera attività valutativa della Commissione (siccome basata sulla priorità data alla formazione medico-chirurgica rispetto a quella scientifica), ed il cui accoglimento avrebbe dovuto condurre alla rinnovazione delle operazioni concorsuali ad opera di una diversa Commissione, come espressamente chiesto nel ricorso.
2.4. In realtà, come affermato anche nell’ultima memoria depositata dalle ricorrenti in primo grado, le censure (a partire da quella avverso l’ammissione alla procedura della dott.ssa -OMISSIS-), se lette nella loro concatenazione logica (come una sorta di continuum ), avrebbero portato necessariamente alla rinnovazione della valutazione, che sarebbe il bene della vita comune alle ricorrenti, da esse avuto di mira con il ricorso (interesse strumentale). Diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., i motivi di ricorso avrebbero inciso anche sulla posizione della seconda classificata, dr.ssa -OMISSIS-, posto che il loro accoglimento avrebbe condotto al travolgimento della graduatoria, siccome frutto di un’attività valutativa integralmente viziata, con il corollario della rinnovazione delle operazioni, dagli esiti non prevedibili e non predeterminabili.
2.5. Di seguito, pertanto, l’appello ripropone i motivi del ricorso di primo grado, di cui si lamenta la mancata disamina nel merito da parte del primo giudice.
3. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Trieste (patrocinata dall’Avvocatura Generale dello Stato), depositando successivamente documenti e una memoria difensiva, con cui ha eccepito l’infondatezza dell’appello.
3.1. Le appellanti hanno depositato una memoria e poi una replica, insistendo per l’accoglimento del gravame.
3.2. La difesa erariale ha depositato un’istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
3.3. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 il Collegio, udito il difensore comparso delle appellanti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è infondato.
4.1. Preliminarmente va sottolineato che, come eccepito dalla difesa erariale nel giudizio innanzi al T.A.R., nel caso di specie difettavano radicalmente – e difettano tuttora in modo palese – i presupposti per la proposizione del ricorso in forma collettiva, individuati dalla giurisprudenza nell’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e nell’assenza, tra essi, di un conflitto di interessi, anche solo potenziale (cfr. C.d.S., Sez. IV, 27 gennaio 2025, n. 602; id., 4 settembre 2024, n. 7404; Sez. VI, 26 novembre 2024, n. 9473; Sez. V, 31 luglio 2024, n. 6873; id., 1° settembre 2023, n. 8138; Sez. VII, 15 luglio 2024, n. 6369; id., 17 giugno 2024, n. 5378; Sez. II, 27 settembre 2022, n. 8338; Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488; id., 20 ottobre 2021, n. 7045).
4.2. Invero, l’identità delle situazioni e la comunanza di interessi tra le ricorrenti è rinvenibile solo nelle censure da esse dedotte nei confronti della dr.ssa -OMISSIS- (v. infra ), mentre non si rinviene in relazione a nessuna delle altre doglianze del ricorso.
4.3. In particolare, le censure volte a lamentare la mancata valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica delle candidate, nonché a contestare errori e/o omissioni nella valutazione dei curricula delle candidate stesse e, ancora, il mancato svolgimento della prova orale di Inglese (avendo la Commissione ritenuto sufficiente la produzione degli scritti in Inglese da parte di tutte le candidate), non presuppongono quell’omogeneità delle posizioni delle ricorrenti che è indefettibile per la proposizione del ricorso in forma collettiva; ciò emerge con palmare evidenza nelle censure relative alla valutazione delle pubblicazioni, che sia nell’appello, sia ancora nella memoria di replica delle appellanti, scontano un riferimento pressoché esclusivo alla dott.ssa -OMISSIS-, senza menzione delle altre due candidate appellanti.
4.4. Invero, la posizione delle ricorrenti è distinta e non omogenea con riguardo alla valutazione dei rispettivi curricula , nonché al criterio della consistenza complessiva della produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, poiché all’esito delle relative valutazioni una sola delle candidate, non tutte e tre, potrebbe risultare vincitrice della procedura.
5. Come si è accennato, l’unica censura in ordine alla quale le ricorrenti vantavano una posizione omogenea e un comune interesse era quella volta a contestare l’ammissione alla procedura della dr.ssa -OMISSIS-: tuttavia dall’eventuale accoglimento di tale censura – osserva giustamente il T.A.R. – non derivava la ripetizione della fase valutativa, ma lo scorrimento della graduatoria in favore della dr.ssa -OMISSIS-, seconda classificata e rispetto alla quale non vengono articolate dalle ricorrenti specifiche censure volte a contestarne la posizione in graduatoria. Dunque, le ricorrenti non avevano interesse a formulare tale censura, poiché – osserva ancora giustamente il T.A.R. – il processo amministrativo non è posto a garanzia della legalità, ma a tutela delle posizioni soggettive lese, stante l’evoluzione della giustizia amministrativa, delineata compiutamente dal Codice del processo amministrativo, a giurisdizione preordinata alla tutela di pretese sostanziali (C.d.S., Sez. VII, 17 ottobre 2022, n. 8817; Sez. II, 4 agosto 2022, n. 6829; Sez. III, 21 ottobre 2020, n. 6371; Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321). Donde l’infondatezza delle censure dedotte nell’appello sotto il profilo ora in esame.
5.1. In aggiunta, si osserva che l’appello non censura la statuizione della sentenza di prime cure che ha evidenziato la genericità della doglianza di omessa valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, perché incentrata sull’affermazione della produzione scientifica “ sensibilmente inferiore ” della candidata risultata vincitrice senza, tuttavia, inferirne alcun concreto effetto in danno delle ricorrenti e – giova qui aggiungere – ancora una volta senza nulla inferire nei confronti della valutazione della dott.ssa -OMISSIS-, con conseguente carenza di interesse a formulare la doglianza in questione. Le ricorrenti non hanno neanche fornito elementi da cui sia desumibile un pregiudizio per il mancato svolgimento di una prova orale in Inglese (della cui omissione si dolgono), da dimostrare allegando e documentando di essere maggiormente titolate rispetto alla predetta dott.ssa -OMISSIS- sotto il parametro in discorso, in disparte quanto già detto sulla palese non omogeneità delle loro rispettive posizioni in riferimento a tale ulteriore doglianza.
5.2. Non sono fondati neppure i rilievi delle appellanti intesi a lamentare una pretesa incomprensione da parte del T.A.R. della portata del terzo motivo di ricorso, che nella prospettazione delle appellanti travolgerebbe, in caso di accoglimento, l’intera valutazione operata dalla Commissione di concorso e quindi inciderebbe anche sulla posizione della dott.ssa -OMISSIS-, travolgendola, con il corollario di rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni valutative da parte di una Commissione in diversa composizione.
5.2.1. Da un lato, infatti, il suddetto terzo motivo non è inteso tanto a censurare in linea generale la priorità che la Commissione avrebbe assegnato alla formazione medico-chirurgica rispetto a quella scientifica, quanto piuttosto a contestare il punteggio attribuito al diploma di Specializzazione della dott.ssa -OMISSIS-, rispetto a quello inferiore riconosciuto al titolo (Dottorato di Ricerca) conseguito dalle ricorrenti. D’altro lato, ancora una volta nessuna censura è rivolta specificamente ai titoli della dott.ssa -OMISSIS- e alla valutazione che ne ha fatto la Commissione, cosicché anche per questo verso si conferma la correttezza della decisione appellata, che ha stigmatizzato la carenza di interesse delle ricorrenti a sollevare la censura e l’inidoneità della stessa, se accolta, ad apportare loro un beneficio, neanche sub specie di riedizione delle operazioni valutative (con conseguente inidoneità della censura a soddisfare l’interesse strumentale azionato con il ricorso).
5.3. Alla stregua di quanto esposto, emerge dunque l’infondatezza delle doglianze di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di omessa pronuncia, sollevate in limine dalle appellanti. Invero, la circostanza che il T.A.R. si sia pronunciato in rito non significa certo che non abbia analizzato i singoli motivi di ricorso: al contrario, il primo giudice ha svolto tale analisi ed ha individuato per ciascuno di essi le preclusioni di ordine processuale che impedivano di addivenire al loro esame nel merito.
5.4. Le suddette preclusioni operano tuttora, cosicché è impedito a questo Giudice di procedere alla disamina nel merito dei motivi del ricorso di primo grado riproposti nell’atto di appello (in disparte l’insegnamento della recente Adunanza Plenaria n. 16/2024).
6. In conclusione, l’appello è infondato e deve, perciò, essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata, con l’integrazione della motivazione sopra segnalata in ordine al radicale difetto dei presupposti per la proposizione del ricorso in forma collettiva.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico delle appellanti e in favore dell’Ateneo appellato nella misura di cui al dispositivo, non facendosi luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle altre parti evocate in giudizio, ma non costituitesi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido le appellanti a rifondere all’Università degli Studi di Trieste le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in € 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Nulla spese nei confronti delle altre parti evocate in giudizio, ma non costituitesi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, dà mandato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.