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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8811 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37175/2023
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Va premesso che all'udienza cartolare del 12.06.2025 nella causa tra
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e le parti convenute dr.ssa dott.ssa Pt_4 Controparte_1 Controparte_2
Dott.ssa Valentina Gemignani e Controparte_3 [...]
Controparte_4
Il Tribunale lette le note depositate dalla difesa di parte attrice e gli atti difensivi trattiene la causa in decisione con emissione di sentenza contestuale. In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: richiesta di accertamento di responsabilità e danni.
Conclusioni: non si oppongono alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, purché con la motivazione che, al fine di garantire con tutti i mezzi appropriati l'esecuzione della sentenza della Corte e.d.u. del 16.12.2021, lo stato italiano ha adottato una norma specifica (art. 1 comma 513 legge n. 197/2022) in attuazione della quale
è stato possibile concludere gli atti di transazione tra i proprietari di terreni espropriati per la realizzazione dell' nella Regione Abruzzo ed il Parte_5 Parte_6 [...]
. Con compensazione delle spese. Controparte_5
Conclusioni per la parte convenuta: ferma la assoluta estraneità dei soggetti resistenti a qualsiasi responsabilità, si evidenzia che, secondo quanto risulta dalla documentazione depositata in data 16.07.2024 e come dato atto anche dalle controparti, in esecuzione delle pagina1 di 3 transazioni intervenute in data 27.11.2023, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme ivi indicate. A tal riguardo, si ribadisce che, con le transazioni in questione, è stato previsto, fin dall'accettazione, l'impegno delle parti alla rinuncia/abbandono dei giudizi eventualmente pendenti, così come l'impegno a non introdurne di nuovi.
Pertanto, si insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con atto introduttivo del 12.07.2023 le parti ricorrenti, hanno richiesto di voler accertare e dichiarare la responsabilità diretta a titolo personale: a) della Dott.ssa
- quale Capo Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Controparte_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Contenzioso e per la Consulenza Giuridica
Servizio Contenzioso Costituzionale e Rapporti con la Corte e.d.u.; della Dott.ssa
[...]
- quale Capo Dipartimento del;
della CP_2 Controparte_4
Dott.ssa Valentina Gemignani quale Direttore Generale della Direzione del Servizio del
Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del b) di voler accertare e dichiarare la responsabilità anche a Controparte_4 titolo solidale: della in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.; - del in persona del legale Controparte_4 rappresentante;
c) per l'effetto, di voler condannare i convenuti al pagamento del risarcimento dei danni da determinarsi la condanna dei convenuti nei seguenti termini: in Part favore di in euro 2.685.534,72; in favore di e Parte_1 Parte_1
in euro 1.924.973,69; in favore di in Parte_2 Parte_3 euro 773.066,13; in favore di in euro 298.702,74; così maturati al 31.12.2022 Parte_4
e con l'ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino al soddisfo;
d) con vittoria di spese in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa di costituzione del 26.01.2024 si sono costituiti i convenuti - persone fisiche ed amministrazioni pubbliche – che, rappresentando la scaturigine della vicenda hanno chiesto, in via principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
in via subordinata, respingere la domanda ex adverso proposta, con vittoria di spese di lite.
Dato atto di quanto premesso, non è in contestazione – è stato ammesso anche dalle parti ricorrenti dopo un rinvio apposito allo scopo di verificare la predisposizione degli atti di pagamento – che, secondo quanto risulta dalla documentazione depositata in data
16.07.2024 (e come dato atto anche dalle parti ricorrenti) in esecuzione delle transazioni intervenute in data 27.11.2023, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme ivi indicate.
pagina2 di 3 Non appare ultroneo specificare che con le transazioni in questione, è stato previsto, fin dall'accettazione, l'impegno delle parti alla rinuncia/abbandono dei giudizi eventualmente pendenti, così come l'impegno a non introdurne di nuovi.
Non c'è ragione di proseguire il giudizio come quello presente.
Le conclusioni svolte dalla difesa di parte resistente, non possono non esser interpretate che come consenso alla cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Nessun'altra richiesta, ivi compresa quella relativa alla pretesa alla specifica motivazione della cessazione della materia del contendere, ha titolo di esser accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
37175/2023:
Dichiara la cessazione della materia del contendere del presente giudizio con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma lì 12/06/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina3 di 3
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Va premesso che all'udienza cartolare del 12.06.2025 nella causa tra
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e le parti convenute dr.ssa dott.ssa Pt_4 Controparte_1 Controparte_2
Dott.ssa Valentina Gemignani e Controparte_3 [...]
Controparte_4
Il Tribunale lette le note depositate dalla difesa di parte attrice e gli atti difensivi trattiene la causa in decisione con emissione di sentenza contestuale. In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: richiesta di accertamento di responsabilità e danni.
Conclusioni: non si oppongono alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, purché con la motivazione che, al fine di garantire con tutti i mezzi appropriati l'esecuzione della sentenza della Corte e.d.u. del 16.12.2021, lo stato italiano ha adottato una norma specifica (art. 1 comma 513 legge n. 197/2022) in attuazione della quale
è stato possibile concludere gli atti di transazione tra i proprietari di terreni espropriati per la realizzazione dell' nella Regione Abruzzo ed il Parte_5 Parte_6 [...]
. Con compensazione delle spese. Controparte_5
Conclusioni per la parte convenuta: ferma la assoluta estraneità dei soggetti resistenti a qualsiasi responsabilità, si evidenzia che, secondo quanto risulta dalla documentazione depositata in data 16.07.2024 e come dato atto anche dalle controparti, in esecuzione delle pagina1 di 3 transazioni intervenute in data 27.11.2023, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme ivi indicate. A tal riguardo, si ribadisce che, con le transazioni in questione, è stato previsto, fin dall'accettazione, l'impegno delle parti alla rinuncia/abbandono dei giudizi eventualmente pendenti, così come l'impegno a non introdurne di nuovi.
Pertanto, si insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con atto introduttivo del 12.07.2023 le parti ricorrenti, hanno richiesto di voler accertare e dichiarare la responsabilità diretta a titolo personale: a) della Dott.ssa
- quale Capo Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Controparte_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Contenzioso e per la Consulenza Giuridica
Servizio Contenzioso Costituzionale e Rapporti con la Corte e.d.u.; della Dott.ssa
[...]
- quale Capo Dipartimento del;
della CP_2 Controparte_4
Dott.ssa Valentina Gemignani quale Direttore Generale della Direzione del Servizio del
Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del b) di voler accertare e dichiarare la responsabilità anche a Controparte_4 titolo solidale: della in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.; - del in persona del legale Controparte_4 rappresentante;
c) per l'effetto, di voler condannare i convenuti al pagamento del risarcimento dei danni da determinarsi la condanna dei convenuti nei seguenti termini: in Part favore di in euro 2.685.534,72; in favore di e Parte_1 Parte_1
in euro 1.924.973,69; in favore di in Parte_2 Parte_3 euro 773.066,13; in favore di in euro 298.702,74; così maturati al 31.12.2022 Parte_4
e con l'ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino al soddisfo;
d) con vittoria di spese in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa di costituzione del 26.01.2024 si sono costituiti i convenuti - persone fisiche ed amministrazioni pubbliche – che, rappresentando la scaturigine della vicenda hanno chiesto, in via principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
in via subordinata, respingere la domanda ex adverso proposta, con vittoria di spese di lite.
Dato atto di quanto premesso, non è in contestazione – è stato ammesso anche dalle parti ricorrenti dopo un rinvio apposito allo scopo di verificare la predisposizione degli atti di pagamento – che, secondo quanto risulta dalla documentazione depositata in data
16.07.2024 (e come dato atto anche dalle parti ricorrenti) in esecuzione delle transazioni intervenute in data 27.11.2023, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme ivi indicate.
pagina2 di 3 Non appare ultroneo specificare che con le transazioni in questione, è stato previsto, fin dall'accettazione, l'impegno delle parti alla rinuncia/abbandono dei giudizi eventualmente pendenti, così come l'impegno a non introdurne di nuovi.
Non c'è ragione di proseguire il giudizio come quello presente.
Le conclusioni svolte dalla difesa di parte resistente, non possono non esser interpretate che come consenso alla cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Nessun'altra richiesta, ivi compresa quella relativa alla pretesa alla specifica motivazione della cessazione della materia del contendere, ha titolo di esser accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
37175/2023:
Dichiara la cessazione della materia del contendere del presente giudizio con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma lì 12/06/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
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