Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23177/2023 del R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 cc, pendente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Parte_1 C.F._1
Quattro Giornate n. 64, presso lo studio dell'avvocato Stefania De Bonitatibus, c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
E
c.f. , in persona del p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in Pozzuoli (NA), alla Via Vecchia San Gennaro n. 98, presso lo studio dell'avvocato Francesca
Zazzaro, c.f. , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
Appellato
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, la sig.ra ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza n. 33409/2023 del Giudice di Pace di Napoli, che ha così statuito: “1. rigetta la domanda proposta da contro il 2. Condanna l'attrice Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 346,00 per compensi Parte_1 professionali, di cui 68,00 per la fase studio, €. 68,00 per la fase introduttiva, €. 68,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €. 142,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie, oltre CPA ed IVA, quest'ultima se documentata e non deducibile.” In particolare, ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ad integrale riforma della prefata sentenza
n.ro 33409/2023, emessa tra le su indicate parti e per i motivi di cui sopra, A) Accogliere le
B) Dichiarare che il sinistro di cui è causa ebbe a verificarsi per responsabilità del convenuto ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., la cui Controparte_1 titolarità, non contestata dall'Ente costituito, è presunta dalla legge;
C) Riconoscere e liquidare il danno nella somma di cui alla valutazione del Tribunale, in funzione dei certificati medici esibiti.
D) Condannare l'Ente convenuto appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Con comparsa del 12.04.2024 si è costituito il chiedendo il rigetto della Controparte_1
pretesa avversa e la conferma della pronuncia del primo giudice, con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge.
L'appellante lamenta la erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di pace, con specifico riferimento alla valutazione della prova testimoniale circa il nesso di causalità tra fatto illecito e danno patito, e circa la proprietà della strada teatro del sinistro, atteso che alcuna prova contraria, riguardo all'obbligo di custodia, è stata fornita dall'ente convenuto.
L'appellata invece, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello poiché la sentenza era stata pronunciata secondo equità, ai sensi degli artt. 113 e 339 c.p.c.., oltre all'inammissibilità dell'appello, non prevedendo in modo chiaro, sintetico e specifico, il capo della decisione di primo grado che era stato impugnato, né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, né l'indicazione delle violazioni di legge denunciate.
Il giudizio è proseguito con alcuni rinvii in attesa del pervenimento del fascicolo di primo grado che, nonostante i solleciti della Cancelleria di questo Tribunale risulta essere stato smarrito dagli
Uffici del Giudice di Pace. In tal senso depone l'attestazione dell'ufficio Archivio del Giudice di
Pace di Napoli, dove viene attestato il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio e della produzione di parte ivi contenuta.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Dopo la riforma del mezzo di gravame nel 2012 si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale l'art. 342 c.p.c. "non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa (Cass., sez. III, ord. n.
10916/2017)”.
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la
Cass. Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"). Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere" (Cass., sez. III, ord. n.
10916/2017).
Nel caso di specie le doglianze di parte appellante appaiono sufficientemente precise e circostanziate, così come chiaramente individuati sono i passaggi argomentativi censurati, motivo per cui tale eccezione preliminare appare totalmente destituita di fondamento.
Parimenti, non risulta accoglibile l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 113 c.p.c., poiché, se da un lato non risulta effettuata dalle parti alcuna richiesta concorde di pronuncia secondo equità ai sensi dell'art. 114 c.p.c., dall'altro lato, la limitazione della domanda proposta dall'attrice “nei limiti di 1.032,00 euro”, in ogni caso, non permette al giudice di pace di giudicare secondo equità atteso che per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità va ribadito il principio per il quale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, la regola del giudizio equitativo non è compatibile con il carattere indisponibile delle situazioni dedotte in causa, dovendo la disposizione dell'art. 113
c.p.c., comma 2, essere letta in correlazione con quella del successivo art. 114 (cfr. Cass.,
18.02.2005, n. 3348; Cass., 18.03.2004, n. 5523; Cass., 29.09.2004, n. 19531; e Cass., 12.06.2002,
n. 8375) (Cass. 6990/2007). Ebbene, alla luce del principio espresso è evidente come il bene salute della cui lesione viene chiesto il risarcimento è chiaramente qualificabile come indisponibile, per cui risulta escluso dall'ambito di applicabilità della cd. equità necessaria che escluderebbe l'appellabilità della decisione di prime cure che, invece, sarebbe unicamente ricorribile in
Cassazione. Ciò posto, l'appello è fondato e la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli n. 33409/2023, resa all'esito del giudizio civile R.G. 45785/2018, va riformata.
Il Giudice di Pace ha erroneamente rigettato la domanda proposta dalla ritenendo non Pt_1
sufficientemente provati i fatti descritti nel libello introduttivo e non ritenendo assolto l'onere della prova imposto dall'art. 2697 c.c..
Occorre, preliminarmente, precisare che questo Tribunale ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione degli elementi istruttori raccolti nel primo giudizio seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, "in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342
c.p.c., l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado" (v. Cass. civ. sez. III, 13/4/2018, n. 9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al Giudice di
Pace possono essere valutati ex novo ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Orbene, in generale, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, o che appartiene alla parte contro cui è diretta la domanda e deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla parte. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697
c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento.
Nel caso di specie, questo Tribunale è chiamato a verificare l'effettiva titolarità passiva del
[...]
sulla base del materiale probatorio di cui dispone, tenuto conto dello smarrimento del CP_1
fascicolo di primo grado e la mancata ricostruzione dello stesso ad opera delle parti e, nello specifico, stante la mancata attivazione in tal senso della stessa parte appellante, quella effettivamente interessata all'accoglimento dell'appello e alla rivalutazione del materiale acquisito in primo grado.
Sulla titolarità passiva del parte appellante l'ha provata attraverso la produzione di reperti CP_1
fotografici e, attraverso la testimonianza assunta in primo grado. Tali elementi, unitamente alla presunzione di legge di cui si dirà in seguito, appaiono idonei fornire la prova certa della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto. CP_1
Invero, l'attrice nel libello introduttivo ha affermato testualmente che: “l'autovettura A1 in transito regolare, rovinava improvvisamente su alcuni mattoni di tufo, sconnessi - ovvero caduti dal fatiscente muro di contenimento, che fiancheggia la strada – riversi sul piano stradale, tali da rappresentare una insidia non segnalata, né delimitata, né visibile, anche perché posta subito dopo un dosso…”. Il invece, ha dedotto che i muri che costeggiano la via dove si Controparte_1
sarebbe verificato il sinistro, richiamati nell'atto di citazione, sono di proprietà di soggetti privati,
CP_ ma la documentazione a supporto, prodotta dall'ufficio preposto dell' convenuto, risulta generica e non sufficiente ad escludere l'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. che insiste in capo al quale proprietario o gestore della strada. Controparte_1
Orbene, in diritto, la fattispecie va chiaramente inquadrata ex art. 2051 c.c.; secondo il tema dei danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante da ultimo Cass. civ., Sez. III, 12 aprile
2003, n° 8935 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora, Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n° 24529).
Si tratta chiaramente di posizioni che hanno conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'onere della prova. Invero, in tema è ormai pacifico che “ il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica”(Cass. 6651/2020). Ricondotta, dunque, la fattispecie sottoposta a giudizio nell'alveo della disposizione di cui all'art. 2051 c.c. e ritenuta applicabile quest'ultima anche alla Pubbliche Amministrazioni, si rende necessario, preliminarmente, delineare l'attuale quadro interpretativo che caratterizza la fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2051
c.c. invocata in questo giudizio.
L'art. 205l c.c. afferma che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". L'operatività della disposizione in esame, dunque, richiede la ricorrenza di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Partendo dal secondo presupposto, si deve chiarire che il concetto di custodia deve essere inteso, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, come potere di effettiva disponibilità e controllo sulla cosa.
A riguardo, il dovere di custodia rilevante ex art. 2051 c.c. in capo al per le Controparte_1
strade che rientrano sul proprio territorio è pacifico. Con riguardo al secondo presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero la derivazione del danno dalla res, è bene preliminarmente a dar conto dell'attuale stato dell'arte in materia di danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., dando atto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la materia.
Storicamente la responsabilità per cose in custodia è stata disciplinata ed interpretata fin dal codice del 1865 come una responsabilità aggravata per colpa presunta, con inversione dell'onere della prova, ma con la possibilità per il custode di andare esente da responsabilità dimostrando la sua diligenza nella sorveglianza della res. Tuttavia l'evoluzione giurisprudenziale più recente ha portato ad un sostanziale revirement arrivando ad affermare che "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art.2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico, tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma l, c.c., e deve essere graduato sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva" (Cass. sent. n. 27724 del 2018). Tale ricostruzione ha trovato più recente conferma in un importante arresto delle Sezioni Unite le quali, con ordinanza del 30 giugno 2022, n.
20943, hanno ribadito che per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale
o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma l;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere previsto e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art.
2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato
e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.>>.
Ricostruito in tal modo lo stato dell'arte in tema tanto di natura giuridica, quanto di onere probatorio e di incidenza dell'eventuale imprudenza del danneggiato, vanno calati tali principi nel caso concreto. Ebbene, alla luce delle riflessioni espletate, si ritiene che l'attività istruttoria esperita abbia dimostrato l'an dell'evento lesivo, così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, essendo le modalità di accadimento del sinistro pienamente confermate dall'istruttoria svolta in primo grado, attraverso l'escussione del teste all'udienza del 30.10.2022, che ha sostanzialmente Testimone_1
confermato la prospettazione attorea. Il teste escusso ha confermato integralmente la ricostruzione attorea precisando che il giorno del sinistro era in compagnia dell'attrice, sua sorella, per festeggiare il suo compleanno insieme ad altri amici ed ha precisato il luogo in cui si è verificato l'evento lesivo: “in uscita dal ristorante La Fattoria del Campiglione che si trova a via Vicinale Campana in località si è verificato l'incidente”. Nel confermare integralmente la dinamica così come CP_1
prospettata dall'attrice, ha confermato l'assenza di qualsivoglia segnale volto a segnalare il dissesto stradale e ha confermato di aver accompagnato in prima persona l'attrice all'Ospedale Cardarelli di
Napoli dopo l'incidente. Lo stato di evidente dissesto del manto stradale della via Vicinale Campana in e dei relativi muri che la costeggiano è stata provata anche attraverso la produzione dei CP_1
reperti fotografici, in parte scattati nell'immediatezza del sinistro, rappresentativi dello stato dei luoghi, dove si può vedere la presenza di alcuni mattoni di tufo riversi sul lato sinistro della sede stradale teatro del sinistro, il tutto senza alcun elemento volto a segnalare la presenza di pericoli. Lo stato dei luoghi al momento del sinistro, così come risulta dalla documentazione prodotta, viene quindi in rilievo quale vera e propria insidia per gli automobilisti. In ogni caso, il giudizio di pericolosità delle cose inerti va condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 20620/2010). La prova, secondo la regola generale, è a carico del danneggiato, ma l'onere si reputa assolto con la dimostrazione "che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa" (Cass. 18856/2017; già Cass. 6407/1987).
Dunque, a fronte della concordanza di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, si deve ritenere provato anche il secondo requisito della responsabilità ex art. 205l c.c., ulteriore alla custodia sul bene, ovvero la derivazione del danno dalla cosa.
Appurata quindi la verificazione del fatto storico ed il nesso causale tra la res e l'eventus damni occorre indagare se la condotta della vittima sia in grado di spezzare il nesso causale tra la res e il danno, indagine che attiene alla prova del caso fortuito che incombe sul convenuto e che risulta non essere stata provata.
Invero, in materia occorre fare applicazione dei più recenti orientamenti in materia confermati dalle
Sezioni Unite del 2022 citate in precedenza, che si sono allineate all'orientamento secondo il quale
"non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma I o 2 c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass.
40351/2021).
Ebbene, appare chiaro come la situazione in cui versava la strada in questione abbia rappresento senza dubbio un pericolo per gli avventori della zona. Tali semplici considerazioni, lette alla luce dell'utilizzo assolutamente normale ed ordinario fatto dall'attrice della res sottoposta a custodia, depongono nel senso di ritenere non configurabile il caso fortuito.
La condotta del conducente dell'autovettura, sig. , a bordo della quale viaggiava Controparte_4
la danneggiata in qualità di trasportata, può rilevare ai fini della eventuale valutazione del concorso di colpa ex 1227 c.c.. In questo senso, nel caso concreto, non è emerso dall'istruttoria svolta alcunché possa indurre il Tribunale a ritenere una condotta colposa del conducente dell'autovettura che avrebbe, presuntamente, violato le normali regole di prudenza e che, in tal senso, possa cogliersi come evento interruttivo del nesso causale. Ad ogni buon conto, giova rilevare che spetta all'amministrazione dimostrare che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza ( cfr. in tal senso Cassazione ord. n. 6034/2018 del 13.03.2018), dimostrazione che, nel giudizio che ci occupa, non è avvenuta ad opera dell'ente convenuto.
Tanto chiarito, l'appello deve essere accolto.
Passando dunque all'esame del quantum questo Tribunale, avuto riguardo alla scarna documentazione sanitaria esibita, atteso il mancato rinvenimento della produzione attorea di primo grado e in considerazione della mancata produzione, agli atti del giudizio di appello, della copia della certificazione medica successiva al Referto di P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, nonché, di una relazione medico–legale di parte, non può che effettuare la valutazione dell'entità delle lesioni riportate, in base alla comune esperienza clinica. Secondo, dunque, il principio iudex peritus peritorum, questo giudice ritiene congruo riconoscere alla sig.ra un Parte_1
periodo di Inabilità Temporanea Totale di giorni 7 (sette), come certificato nel Referto di P.S. prodotto agli atti. Per quanto attiene ai Postumi Invalidanti permanenti è riconoscibile un Danno
Biologico complessivo del 0,5 % (zero virgola cinque %), inteso come menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.
Ai fini della quantificazione del quantum va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicato il 5 giugno
2024 con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle tabelle di Milano dell'anno 2021. Facendo applicazione dei suddetti parametri, il danno biologico liquidabile deve essere quantificato nella misura di euro 1.407,50, composti da euro 602,50 a titolo di danno biologico permanente nella misura riconosciuta dello
0.5% e da euro 805,00 a titolo di invalidità temporanea totale (115,00 euro al giorno moltiplicati per i sette giorni di I.T.T. riconosciuti). Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali, ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo.
Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine, la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un.
1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi
(devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale con la suddetta decisione a Sezioni Unite (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori, nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Alla luce delle considerazioni espresse il quantum precedentemente calcolato per un totale di euro
1.407,50, va dapprima rivalutato all'attualità, giungendo alla somma di euro 1.428,61, poi tale somma deve essere devalutata alla data del sinistro, arrivando ad euro 1.191,50, somma che poi va rivalutata con il riconoscimento degli interessi maturati sulla somma via via rivalutata per arrivare ad un totale di euro 1.571,61.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo, devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata in euro 1.571,61, gli ulteriori interessi al tasso legale. Non risulta prodotta documentazione relativa alle spese mediche sostenute e, pertanto, alcuna somma può essere riconosciuta a tale titolo.
La riforma della sentenza di primo grado comporta il dovere di questo Tribunale di rideterminare le spese di lite riguardanti entrambi i gradi di giudizio alla luce dell'esito complessivo della controversia. Tali spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza 33409/2023 del Giudice di Pace di Napoli, Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, riconosce la responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella produzione dell'evento lesivo dedotto in giudizio;
Controparte_1
2) condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_1 [...]
della somma di euro 1.571,61, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre Pt_1
interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
relative al primo grado di giudizio, liquidandole in euro 55,00 per spese ed euro 346,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
relative al giudizio di appello, liquidandole in euro 70,00 per spese vive ed euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 26/03/2025.
Il giudice dott. Enrico Ardituro