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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/11/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4479/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA TRA
, nata a [...] il [...] - C.F. - rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Piera A. M. Roseti, domiciliata come in atti
- ricorrente -
E
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (C.F. ) – anche quale mandatario della - P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, dall'avv. Gilda Avena, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 05/03/2025, domiciliato come in atti
- resistente –
OGGETTO: impugnazione avviso di addebito contributi IVS.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso in riassunzione depositato in data 12/12/2019, parte ricorrente, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2016 00034604 87 000, notificato il 03.11.2016, con cui l' CP_1 le ha richiesto il pagamento della somma di € 4.853,28 a titolo di contributi per coltivatori diretti (IVS), relativi agli anni 2012 e 2013. In particolare, la ricorrente si è opposta all'iscrizione operata ex CP_ officio dall' presso la gestione contributiva per coltivatori diretti negli anni 2012 e 2013 eccependo vizi formali dell'atto impositivo e, nel merito, l'infondatezza delle pretese avanzate dall'istituto resistente con l'avviso di addebito, avendo da sempre svolto solo attività di bracciante e stante l'insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione obbligatoria alla speciale gestione previdenziale. Pertanto, la stessa ha agito in giudizio per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e per l'accertamento dell'insussistenza delle pretese contributive, con il favore delle spese processuali da distrarre.
1 L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che la ricorrente è stata iscritta alla CP_1 gestione per coltivatori diretti per gli anni 2012 e 2013 in ragione della prevalenza dell'attività autonoma a titolo di coltivatore diretto. La causa - istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento di prove testimoniali - già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. All'udienza cartolare del 08.10.2025 è stato autorizzato deposito di note difensive di discussione e, quindi, in data odierna la causa viene decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte.
Il ricorso è fondato per quanto si va ad esporre.
In via preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione della soc. Controparte_2 CP_ Invero, tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data. Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010, non sussiste legittimazione della suddetta società.
Ciò premesso, la presente controversia deve essere risolta alla luce del principio della ragione più liquida. Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Orbene, deve rilevarsi che parte ricorrente aveva già promosso giudizio nr. 56/2015 innanzi a questo Tribunale, poi definito con sentenza n. 1126/2019 pubblicata il 21/06/2019, non appellata (vedi sentenza prodotta da parte ricorrente il 17.02.2023). In tale giudizio la – premesso di aver Pt_1 domandato invano le prestazioni temporanee dell'indennità di disoccupazione agricola relative agli anni 2012 e 2013, in virtù di rapporto lavorativo subordinato in agricoltura per 139 giorni nel 2012 e 120 giorni nel 2013, prestazioni mai riconosciute per asserita prevalenza di lavoro autonomo e iscrizione d'ufficio presso la gestione previdenziale per coltivatori diretti – agiva per ottenere il riconoscimento del diritto all'accreditamento dei contributi per le giornate di occupazione in agricoltura e per ottenere le prestazioni temporanee domandate. Con la sentenza n. 1126/2019 il Tribunale ha accertato, tra le stesse parti e per gli stessi anni, 2012 e 2013, la prevalenza dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura svolta dalla ricorrente, con conseguente esclusione della qualifica di coltivatore diretto. In quella statuizione è stato definitivamente dichiarato che deve ritenersi illegittima l'iscrizione della ricorrente nella gestione coltivatori diretti da parte dell'istituto resistente. Invero, nella motivazione è dato leggere “... Ebbene, incontestato lo svolgimento di attività lavorativa subordinata in agricoltura nell'anno 2012 e
2 nell'anno 2013 da parte della ricorrente rispettivamente per n. 139 giornate e n. 120 giornate di occupazione, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto alla prestazione temporanea relativa all'anno 2013 qui pretesa, ricorrendone sia il requisito assicurativo che quello contributivo ... Non può essere affermata, infatti, in questa peculiare ipotesi, l'obbligatorietà dell'iscrizione della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti per carenza dei presupposti determinanti l'insorgenza in capo alla ricorrente della condizione di coltivatore diretto ... Deve ritenersi pacifico, al contrario, che la parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni 2012 e 2013 rispettivamente per n. 139 e 120 giornate di occupazione. Ebbene, detta circostanza è da ritenersi evidentemente incompatibile con il requisito della prevalenza dell'attività autonoma di coltivatore diretto in grado di poter legittimare l'iscrizione obbligatoria della parte ricorrente presso la speciale gestione per coltivatori diretti ... Deve ritenersi pacifico, al contrario, che la parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni 2012 e 2013 rispettivamente per n. 139 e 120 giornate di occupazione. Ebbene, detta circostanza è da ritenersi evidentemente incompatibile con il requisito della prevalenza dell'attività autonoma di coltivatore diretto in grado di poter legittimare l'iscrizione obbligatoria della parte ricorrente presso la speciale gestione per coltivatori diretti ... Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi e di governo del bestiame nella disponibilità della parte ricorrente, di fatto mai CP_ accertata né provata dall' in questo giudizio, quanto meno per gli anni in contesa ...”. Ebbene - seppure tra il giudizio nr. 56/2015 e il presente non vi sia identità di causa petendi e petitum (atteso che nel primo la ha agito per ottenere il riconoscimento del diritto all'accreditamento Pt_1 dei contributi per le giornate di occupazione in agricoltura e alle relative prestazioni, mentre in tale sede agisce per ottenere l'annullamento di un avviso di addebito per contributi IVS deducendo l'insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione obbligatoria presso la gestione contributiva per coltivatori diretti negli anni 2012 e 2013) - l'accertamento svolto nel giudizio n. 56/2015 produce gli effetti del giudicato nell'odierno procedimento in virtù del principio secondo cui “In tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio” (vedi Cassazione civile n. 7555/2024; vedi anche Cassazione civile n. 27013/2022: “Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” e negli stessi termini Cassazione civile n. 7834/2024). L'esistenza del giudicato è, del resto, rilevabile d'ufficio qualora essa emerga da atti prodotti nel giudizio di merito. Pertanto, avendo altra sentenza passata in giudicato accertato, per gli stessi anni, 2012 e 2013, la prevalenza dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura della ricorrente, con conseguente
3 esclusione della qualifica di coltivatrice diretta (nonché escluso la sussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria alla relativa gestione previdenziale), le somme richieste con l'avviso di addebito n. 334 2016 00034604 87 000 qui impugnato, in quanto riferite a contributi IVS e somme aggiuntive afferenti alla gestione coltivatori diretti per gli anni 2012 e 2013, risultano non dovute. Per completezza motivazionale si rileva, che ove pure non si ritenesse operante il giudicato, le conclusioni non potrebbero che essere le medesime. Sul punto, occorre in primo luogo rimarcare che questo Giudice presta adesione all'orientamento ermeneutico secondo il quale, in riferimento alle azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio poste dall'art. 2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti stesse, dei fatti incidenti sul medesimo (Cassazione civile n. 19762/2008). E' stato infatti condivisibilmente affermato che: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti CP_1 costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (Cassazione civile n. 14965/2012). Ora, non è contestato tra le parti che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa subordinata in agricoltura nell'anno 2012 e nell'anno 2013 (oltre che provato, vedi estratto conto previdenziale prodotto dalla ricorrente dal quale si inferisce implicitamente l'iscrizione della parte ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli nel 2012 con n. 139 giornate di occupazione e nel 2013 con n. 120 giornate di occupazione). Parte resistente, sebbene abbia rappresentato nella memoria costitutiva la ragione della pretesa, consistente nella ritenuta prevalenza dell'attività lavorativa autonoma svolta a titolo di coltivatore diretto, non ha fornito alcuna prova di quanto solo affermato. L' , a fronte della sollevata eccezione ostativa al pagamento dei contributi in esame, aveva CP_1
l'onere di provare i presupposti legittimanti l'obbligatoria iscrizione della ricorrente alla gestione per coltivatori diretti dati dall'abitualità o dall'esclusività della coltivazione dei fondi nella sua disponibilità con la propria forza lavoro e con quella dei suoi familiari e, soprattutto, che da detta attività di coltivazione abituale del fondo la parte ricorrente derivi la maggiore fonte di sussistenza. CP_ In concreto l' a sostegno di quanto rappresentato, non ha prodotto nulla se non l'avviso di addebito impugnato, senza fornire ulteriori fonti di conoscenza sui requisiti legittimanti l'obbligo CP_ della ricorrente di iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti. L' non ha nemmeno prodotto il verbale ispettivo da cui sarebbe scaturito lo status di coltivatore diretto e, soprattutto, CP_ l'obbligo alla iscrizione alla gestione dell' dedicata ai coltivatori diretti. In mancanza di prova di tali requisiti imprescindibili, non inferibili dalla scarna documentazione prodotta, deve ritenersi illegittima l'iscrizione della ricorrente nella gestione per coltivatori diretti da parte dell' resistente. CP_1
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, per la legittima iscrizione all'assicurazione di cui all'art. 1 L. n. 1047/1957 deve sussistere la specifica condizione di coltivatore diretto che va desunta dal quadro normativo fornito dall'art. 2 L. n. 1047/1957 e dagli artt. 2 e 3 L. n.
4 9/1963, in base al quale l'accertamento dello status di coltivatore diretto è conferito dalla ricorrenza dei seguenti requisiti:
1. diretta, abituale e manuale coltivazione del fondo ovvero diretto, abituale governo del bestiame. Circostanze, queste, che si verificano allorquando il coltivatore si dedichi in modo esclusivo o prevalente alle suddette attività. Per prevalenza deve intendersi l'impegno in tali attività per la maggior parte dell'anno e, soprattutto, che dette attività costituiscano la maggiore fonte di reddito per il coltivatore;
2. prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di mano d'opera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Ed infatti, all'art. 2 L. n. 1047/1957 così è disposto: Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame. L'art. 2 L. n. 9/1963 così recita: È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito. L'art. 3 L. n. 9/1963 così dispone: Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati. Ebbene alcuna prova di tutti i necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte CP_ ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente a ciò tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti stringenti elementi qualificanti la suddetta condizione di coltivatore diretto dalle mere allegazioni e dalla scarna documentazione prodotta. Sebbene, infatti, parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni e dei requisiti di legge, in questo giudizio non ha mai chiarito né ha provato la diretta, abituale coltivazione del fondo in modo prevalente costituente un elemento indefettibile per l'iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti. Deve ritenersi pacifico, al contrario, che parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni 2012 e 2013 rispettivamente per n. 139 e 120 giornate di occupazione (vedi al riguardo anche i doc. depositati ossia estratto in atti, esito della prova testi, buste paga e i modelli DMAG). Tali circostanze, pacifiche tra le parti, lasciano presumere una concreta incompatibilità con
5 la coltivazione diretta e personale dei fondi in termini di prevalenza secondo la disciplina appena richiamata. CP_ A tanto si perviene anche in forza di quanto chiarito da una circolare dell' la n. 177 dell'11.11.2003, nella parte in cui è affermata l'astratta compatibilità della prestazione lavorativa in qualità di bracciante agricolo a tempo determinato con l'attività autonoma nel limite massimo di 150 giornate di occupazione annue. Pertanto, lo svolgimento di attività lavorativa in regime di subordinazione quale bracciante agricolo a tempo determinato nel 2012 per n. 139 giornate di occupazione e nel 2013 per n. 120 giornate di occupazione è sintomatico dell'insussistenza del carattere della prevalenza della diretta coltivazione dei fondi da parte della ricorrente utile alla sua obbligatoria iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi e di governo del bestiame nella disponibilità della parte ricorrente, di fatto mai CP_ accertata né provata dall' in questo giudizio, quanto meno per gli anni in contesa. Ne consegue l'integrale accoglimento del promosso ricorso, assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell'avv. Piera A. M. Roseti, difensore di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito qui impugnato;
3. CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite in favore di PARTE RICORRENTE, CP_1 che si liquidano in € 2.620,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Piera A. M. Roseti;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 05.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA TRA
, nata a [...] il [...] - C.F. - rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Piera A. M. Roseti, domiciliata come in atti
- ricorrente -
E
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (C.F. ) – anche quale mandatario della - P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, dall'avv. Gilda Avena, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 05/03/2025, domiciliato come in atti
- resistente –
OGGETTO: impugnazione avviso di addebito contributi IVS.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso in riassunzione depositato in data 12/12/2019, parte ricorrente, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2016 00034604 87 000, notificato il 03.11.2016, con cui l' CP_1 le ha richiesto il pagamento della somma di € 4.853,28 a titolo di contributi per coltivatori diretti (IVS), relativi agli anni 2012 e 2013. In particolare, la ricorrente si è opposta all'iscrizione operata ex CP_ officio dall' presso la gestione contributiva per coltivatori diretti negli anni 2012 e 2013 eccependo vizi formali dell'atto impositivo e, nel merito, l'infondatezza delle pretese avanzate dall'istituto resistente con l'avviso di addebito, avendo da sempre svolto solo attività di bracciante e stante l'insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione obbligatoria alla speciale gestione previdenziale. Pertanto, la stessa ha agito in giudizio per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e per l'accertamento dell'insussistenza delle pretese contributive, con il favore delle spese processuali da distrarre.
1 L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che la ricorrente è stata iscritta alla CP_1 gestione per coltivatori diretti per gli anni 2012 e 2013 in ragione della prevalenza dell'attività autonoma a titolo di coltivatore diretto. La causa - istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento di prove testimoniali - già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. All'udienza cartolare del 08.10.2025 è stato autorizzato deposito di note difensive di discussione e, quindi, in data odierna la causa viene decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte.
Il ricorso è fondato per quanto si va ad esporre.
In via preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione della soc. Controparte_2 CP_ Invero, tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data. Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010, non sussiste legittimazione della suddetta società.
Ciò premesso, la presente controversia deve essere risolta alla luce del principio della ragione più liquida. Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Orbene, deve rilevarsi che parte ricorrente aveva già promosso giudizio nr. 56/2015 innanzi a questo Tribunale, poi definito con sentenza n. 1126/2019 pubblicata il 21/06/2019, non appellata (vedi sentenza prodotta da parte ricorrente il 17.02.2023). In tale giudizio la – premesso di aver Pt_1 domandato invano le prestazioni temporanee dell'indennità di disoccupazione agricola relative agli anni 2012 e 2013, in virtù di rapporto lavorativo subordinato in agricoltura per 139 giorni nel 2012 e 120 giorni nel 2013, prestazioni mai riconosciute per asserita prevalenza di lavoro autonomo e iscrizione d'ufficio presso la gestione previdenziale per coltivatori diretti – agiva per ottenere il riconoscimento del diritto all'accreditamento dei contributi per le giornate di occupazione in agricoltura e per ottenere le prestazioni temporanee domandate. Con la sentenza n. 1126/2019 il Tribunale ha accertato, tra le stesse parti e per gli stessi anni, 2012 e 2013, la prevalenza dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura svolta dalla ricorrente, con conseguente esclusione della qualifica di coltivatore diretto. In quella statuizione è stato definitivamente dichiarato che deve ritenersi illegittima l'iscrizione della ricorrente nella gestione coltivatori diretti da parte dell'istituto resistente. Invero, nella motivazione è dato leggere “... Ebbene, incontestato lo svolgimento di attività lavorativa subordinata in agricoltura nell'anno 2012 e
2 nell'anno 2013 da parte della ricorrente rispettivamente per n. 139 giornate e n. 120 giornate di occupazione, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto alla prestazione temporanea relativa all'anno 2013 qui pretesa, ricorrendone sia il requisito assicurativo che quello contributivo ... Non può essere affermata, infatti, in questa peculiare ipotesi, l'obbligatorietà dell'iscrizione della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti per carenza dei presupposti determinanti l'insorgenza in capo alla ricorrente della condizione di coltivatore diretto ... Deve ritenersi pacifico, al contrario, che la parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni 2012 e 2013 rispettivamente per n. 139 e 120 giornate di occupazione. Ebbene, detta circostanza è da ritenersi evidentemente incompatibile con il requisito della prevalenza dell'attività autonoma di coltivatore diretto in grado di poter legittimare l'iscrizione obbligatoria della parte ricorrente presso la speciale gestione per coltivatori diretti ... Deve ritenersi pacifico, al contrario, che la parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni 2012 e 2013 rispettivamente per n. 139 e 120 giornate di occupazione. Ebbene, detta circostanza è da ritenersi evidentemente incompatibile con il requisito della prevalenza dell'attività autonoma di coltivatore diretto in grado di poter legittimare l'iscrizione obbligatoria della parte ricorrente presso la speciale gestione per coltivatori diretti ... Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi e di governo del bestiame nella disponibilità della parte ricorrente, di fatto mai CP_ accertata né provata dall' in questo giudizio, quanto meno per gli anni in contesa ...”. Ebbene - seppure tra il giudizio nr. 56/2015 e il presente non vi sia identità di causa petendi e petitum (atteso che nel primo la ha agito per ottenere il riconoscimento del diritto all'accreditamento Pt_1 dei contributi per le giornate di occupazione in agricoltura e alle relative prestazioni, mentre in tale sede agisce per ottenere l'annullamento di un avviso di addebito per contributi IVS deducendo l'insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione obbligatoria presso la gestione contributiva per coltivatori diretti negli anni 2012 e 2013) - l'accertamento svolto nel giudizio n. 56/2015 produce gli effetti del giudicato nell'odierno procedimento in virtù del principio secondo cui “In tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio” (vedi Cassazione civile n. 7555/2024; vedi anche Cassazione civile n. 27013/2022: “Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” e negli stessi termini Cassazione civile n. 7834/2024). L'esistenza del giudicato è, del resto, rilevabile d'ufficio qualora essa emerga da atti prodotti nel giudizio di merito. Pertanto, avendo altra sentenza passata in giudicato accertato, per gli stessi anni, 2012 e 2013, la prevalenza dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura della ricorrente, con conseguente
3 esclusione della qualifica di coltivatrice diretta (nonché escluso la sussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria alla relativa gestione previdenziale), le somme richieste con l'avviso di addebito n. 334 2016 00034604 87 000 qui impugnato, in quanto riferite a contributi IVS e somme aggiuntive afferenti alla gestione coltivatori diretti per gli anni 2012 e 2013, risultano non dovute. Per completezza motivazionale si rileva, che ove pure non si ritenesse operante il giudicato, le conclusioni non potrebbero che essere le medesime. Sul punto, occorre in primo luogo rimarcare che questo Giudice presta adesione all'orientamento ermeneutico secondo il quale, in riferimento alle azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio poste dall'art. 2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti stesse, dei fatti incidenti sul medesimo (Cassazione civile n. 19762/2008). E' stato infatti condivisibilmente affermato che: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti CP_1 costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (Cassazione civile n. 14965/2012). Ora, non è contestato tra le parti che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa subordinata in agricoltura nell'anno 2012 e nell'anno 2013 (oltre che provato, vedi estratto conto previdenziale prodotto dalla ricorrente dal quale si inferisce implicitamente l'iscrizione della parte ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli nel 2012 con n. 139 giornate di occupazione e nel 2013 con n. 120 giornate di occupazione). Parte resistente, sebbene abbia rappresentato nella memoria costitutiva la ragione della pretesa, consistente nella ritenuta prevalenza dell'attività lavorativa autonoma svolta a titolo di coltivatore diretto, non ha fornito alcuna prova di quanto solo affermato. L' , a fronte della sollevata eccezione ostativa al pagamento dei contributi in esame, aveva CP_1
l'onere di provare i presupposti legittimanti l'obbligatoria iscrizione della ricorrente alla gestione per coltivatori diretti dati dall'abitualità o dall'esclusività della coltivazione dei fondi nella sua disponibilità con la propria forza lavoro e con quella dei suoi familiari e, soprattutto, che da detta attività di coltivazione abituale del fondo la parte ricorrente derivi la maggiore fonte di sussistenza. CP_ In concreto l' a sostegno di quanto rappresentato, non ha prodotto nulla se non l'avviso di addebito impugnato, senza fornire ulteriori fonti di conoscenza sui requisiti legittimanti l'obbligo CP_ della ricorrente di iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti. L' non ha nemmeno prodotto il verbale ispettivo da cui sarebbe scaturito lo status di coltivatore diretto e, soprattutto, CP_ l'obbligo alla iscrizione alla gestione dell' dedicata ai coltivatori diretti. In mancanza di prova di tali requisiti imprescindibili, non inferibili dalla scarna documentazione prodotta, deve ritenersi illegittima l'iscrizione della ricorrente nella gestione per coltivatori diretti da parte dell' resistente. CP_1
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, per la legittima iscrizione all'assicurazione di cui all'art. 1 L. n. 1047/1957 deve sussistere la specifica condizione di coltivatore diretto che va desunta dal quadro normativo fornito dall'art. 2 L. n. 1047/1957 e dagli artt. 2 e 3 L. n.
4 9/1963, in base al quale l'accertamento dello status di coltivatore diretto è conferito dalla ricorrenza dei seguenti requisiti:
1. diretta, abituale e manuale coltivazione del fondo ovvero diretto, abituale governo del bestiame. Circostanze, queste, che si verificano allorquando il coltivatore si dedichi in modo esclusivo o prevalente alle suddette attività. Per prevalenza deve intendersi l'impegno in tali attività per la maggior parte dell'anno e, soprattutto, che dette attività costituiscano la maggiore fonte di reddito per il coltivatore;
2. prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di mano d'opera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Ed infatti, all'art. 2 L. n. 1047/1957 così è disposto: Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame. L'art. 2 L. n. 9/1963 così recita: È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito. L'art. 3 L. n. 9/1963 così dispone: Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati. Ebbene alcuna prova di tutti i necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte CP_ ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente a ciò tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti stringenti elementi qualificanti la suddetta condizione di coltivatore diretto dalle mere allegazioni e dalla scarna documentazione prodotta. Sebbene, infatti, parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni e dei requisiti di legge, in questo giudizio non ha mai chiarito né ha provato la diretta, abituale coltivazione del fondo in modo prevalente costituente un elemento indefettibile per l'iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti. Deve ritenersi pacifico, al contrario, che parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni 2012 e 2013 rispettivamente per n. 139 e 120 giornate di occupazione (vedi al riguardo anche i doc. depositati ossia estratto in atti, esito della prova testi, buste paga e i modelli DMAG). Tali circostanze, pacifiche tra le parti, lasciano presumere una concreta incompatibilità con
5 la coltivazione diretta e personale dei fondi in termini di prevalenza secondo la disciplina appena richiamata. CP_ A tanto si perviene anche in forza di quanto chiarito da una circolare dell' la n. 177 dell'11.11.2003, nella parte in cui è affermata l'astratta compatibilità della prestazione lavorativa in qualità di bracciante agricolo a tempo determinato con l'attività autonoma nel limite massimo di 150 giornate di occupazione annue. Pertanto, lo svolgimento di attività lavorativa in regime di subordinazione quale bracciante agricolo a tempo determinato nel 2012 per n. 139 giornate di occupazione e nel 2013 per n. 120 giornate di occupazione è sintomatico dell'insussistenza del carattere della prevalenza della diretta coltivazione dei fondi da parte della ricorrente utile alla sua obbligatoria iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi e di governo del bestiame nella disponibilità della parte ricorrente, di fatto mai CP_ accertata né provata dall' in questo giudizio, quanto meno per gli anni in contesa. Ne consegue l'integrale accoglimento del promosso ricorso, assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell'avv. Piera A. M. Roseti, difensore di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito qui impugnato;
3. CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite in favore di PARTE RICORRENTE, CP_1 che si liquidano in € 2.620,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Piera A. M. Roseti;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 05.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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