Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1773/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, corso
Cavallotti n. 20, presso lo studio degli avv.ti BEZZI SIMONA e TRUNZO ALESSANDRA, dalle quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e nato in [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, corso
Cavallotti n. 20, presso lo studio degli avv.ti BEZZI SIMONA e TRUNZO ALESSANDRA, dalle quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
a) autorizzazione dei coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto;
b) disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento abitativo e residenza dello stesso presso la madre nell'attuale casa coniugale di Bellinzago (NO) e gestione disgiunta dell'ordinaria amministrazione;
c) assegnazione in uso del domicilio familiare di Bellinzago Nov.se e relative pertinenze alla moglie, che ne è già proprietaria esclusiva, unitamente agli arredi che ivi si trovano, salvo diversi accordi delle parti in relazione al mobilio;
1
e) disporre che in occasione delle festività natalizie/pasquali passerà con la madre dal 23 al Per_1
30 dicembre di ciascun anno e con il padre il restante periodo, esclusa l'alternanza ad anno non festeggiando il padre il Natale;
nel periodo pasquale, trascorrerà le giornate di Pasqua e Per_1
Pasquetta con la madre e i restanti giorni con il padre, senza alternanza ad anno;
- che nel periodo estivo passerà quindici giorni al mese anche non consecutivi con ciascun genitore, da definire Per_1
e concordare entro il 10 maggio di ciascun anno e che per la prossima estate 2024 il periodo presso il padre non prevederà il pernottamento;
- che i compleanni e gli eventi importanti del figlio vengano passati insieme ai due genitori ovvero secondo accordi da definire di volta in volta, rispettando per quanto possibile, l'alternanza anche ad anno;
- che i ponti e le altre festività in corso d'anno vengano suddivise tra i genitori previo accordo di volta in volta, rispettando per quanto possibile l'alternanza anche ad anno;
f) porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, per 12 mesi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
concorso paritario (50%) dei coniugi nelle spese straordinarie come da protocollo di Torino che i coniugi dichiarano di conoscere;
g) prendere atto dell'accordo dei coniugi di attribuire il 100% dell'assegno unico alla madre;
h) prendere atto del fatto che nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali in essere tra loro, i coniugi concordano di attribuirsi reciprocamente in proprietà esclusiva i conti correnti (e relativi saldi alla data del ricorso per separazione) a ciascuno di essi rispettivamente già intestati
(c/c. nr. 421 BancoBPM -ag. Bellinzago- alla sig.ra e c/c n. 979, BancoBPM -ag. Pt_1
Bellinzago- al sig. nonchè di mantenere il libretto di risparmio postale nr. 53877360 CP_1 intestato a , destinando le somme ivi depositate alla data odierna all'esclusivo interesse del Per_1 figlio;
- prendere atto della dichiarazione dei coniugi di aver definito ogni altro e diverso rapporto patrimoniale tra gli stessi nonché del reciproco assenso al rilascio del passaporto, anche a favore del minore.”;
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in TANZANIA, in Parte_1 Controparte_1 data 24 febbraio 2018 con atto trascritto in ITALIA nei registri dello stato civile del comune di
BELLINZAGO NOVARESE al n. 10, parte II, serie C, anno 2018.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (Novara, 11/12/2019). Persona_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a NOVARA (NO) in [...] [...] e nato in [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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