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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 01/10/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1221/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. POIATTI Parte_1 C.F._1
VERA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. IMPARATO ALFONSINO
PARTE RESISTENTE
Oggi 01/10/2025 ad ore 12.13 innanzi al Giudice EA CO FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Ludovico Poma in sostituzione dell'avv. POIATTI VERA per parte resistente nessuno compare.
L'avv. Poma precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
NEL MERITO ed IN VIA PRINCIPALE:
1. accertare e dichiarare, nel contraddittorio con l' , ut supra, se la minorazione da cui è affetta parte ricorrente ne abbia ridotto la capacità CP_1 lavorativa in misura permanente nella misura del 100%, specificando in caso positivo la relativa decorrenza con i motivi della stessa previa espletanda CTU di cui si chiede sin d'ora la rinnovazione, a far data dal 26.09.2023 (giorno della visita di revisione) o da quella diversa che la S. V. vorrà determinare, con conseguente diritto alla percezione della provvidenza della pensione di invalidità civile ex art.12 o 13 L.118/71. 2. Condannare al pagamento della CP_1 provvidenza economica della pensione di invalidità civile ex art.12 o 13 L.118/71 dal
26.09.2023 ovvero da altra data risultate dalla CTU;
3. in ogni caso con vittoria di spese e compenso di lite del presente procedimento e del precedente di Accertamento Tecnico
Preventivo, oltre spese generali, IVA e CPA di legge con distrazione a favore dei sottoscritto procuratore anticipatario. IN VIA ISTRUTTORIA 1. Si chiede rinnovarsi la Consulenza Tecnica (C.T.U.) per accertare le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa in narrativa a far data dal 26.09.2023 (giorno della visita di revisione) al fine di godere dei connessi benefici ovvero in quello successivo, precisando in tal caso mese ed anno, con il seguente coesito peritale “Dica il C.T.U., visitata parte ricorrente, esaminati gli atti ed i documenti di causa, anche successivi alla visita in Commissione Medica, ed eseguiti gli accertamenti che riterrà opportuni, se la prima sia totalmente inabile (100%)” 2. Si nomina quale consulente tecnico di parte il dott. , con studio in Garlasco, via Moruzzi n° 1 - Cell: 3316217382 – Persona_1 mail: Con riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione ed Email_1 istanza istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo di parte del procedimento di A.T.P.
(RG 116/2024) iscritto a ruolo telematicamente.
Il Giudice dà atto che PARTE RESISTENTE costituendosi in giudizio aveva rassegnato le seguenti conclusioni.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di PAVIA in funzione di giudice del lavoro così giudicare: In via preliminare -dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile;
In subordine nel merito - dichiarare la nullità del ricorso e comunque rigettare tutte le domande con lo stesso formulate in quanto infondate con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell' In ulteriore subordine - in caso di riconoscimento del requisito sanitario con CP_1 decorrenza successiva alla chiusura dell'iter amministrativo, mandare assolto l'Istituto dalle spese di lite in virtù della soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA CO FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1221/2024 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. POIATTI Parte_1 C.F._1
VERA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. IMPARATO ALFONSINO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' dapprima introducendo un Parte_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo e, poi, azionando il presente processo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ. sesto comma.
Il ricorrente aveva allegato nel ricorso per atp:
- di essere affetto, tra l'altro, da “melanoma nodulare del dorso già operato e recidivato a livello toracico nel 2020 in attuale terapia di I lineacon”
- che si tratta di una patologia che “non è suscettibile di guarigione e richiederà un trattamento cronico, trattandosi di condizione morbosa che compromette l'aspettativa di vita del paziente ed il suo equilibrio psicofisico”:
- che la “terapia causa febbre, brividi e cefalea che si prolungano per giorno dopo il trattamento e rendono il paziente incompatibile con un'attività lavorativa regolare e proficua”; CP_
- che la commissione medica dell' lo aveva dichiarato invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'80%.
Nel medesimo procedimento, il ctu nominato aveva concluso nel ritener una “prognosi quoad vitam” favorevole e ha ritenuto che gli aspetti clinici conseguenti alle cure CP_ farmacologiche fossero valorizzati con la misura dell'invalidità riconosciuta dall'
1.1. Nel presente giudizio l'accertamento tecnico è stato rinnovato sul presupposto che il precedente elaborato fosse carente nell'analisi degli effetti collaterali delle terapie salvavita assunte dal ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia devono qui richiamarsi le valutazioni e le conclusioni svolte dalla ctu nominata in corso di causa, in quanto esaustive del quesito e delle osservazioni ricevute e scevre di vizi logici.
Risulta dalla documentazione sanitaria:
- che il ricorrente sia affetto da melanoma nodulare del dorso, sottoposto ad asportazione chirurgica radicale nell'aprile 2016 (resezione primaria + allargamento per radicalizzazione);
- che a maggio del 2020 era stato evidenziato tessuto patologico in sede di parete toracica sinistra, ovvero progressione a stadio IV trattato chirurgicamente nel mese di giugno dello stesso anno;
- che da agosto del 2020 è stata avviata chemioterapia di I linea con Dabrafenib + Trametinib;
- che da febbraio 2021, le TAC eseguite a cadenza quadrimestrale e le visite oncologiche hanno sempre confermato risposta completa al trattamento oncologico in corso, in assenza di recidive e ripresa di malattia.
Sulla base di tali evidenze la ctu ha definito il caso del ricorrente come un “long term survival” essendo trascorsi più di nove anni dalla prima diagnosi. “Allo stato attuale, quindi, la prognosi quoad vitam del soggetto responder, anche in caso di tumore in stadio avanzato, può considerarsi non necessariamente sfavorevole, seppur la situazione di partenza rimanga certamente quella di una neoplasia aggressiva, caratterizzata da alta invasività locale e alti tassi di metastatizzazione. Orbene risulta di tutta evidenza come tale miglioramento prognostico non sia tanto legato ad una modificazione delle caratteristiche biologiche del tumore, che sono rimaste invariate, ma al progresso delle conoscenze scientifiche e all'aumento delle possibilità terapeutiche, che ha avuto luogo nell'ultimo decennio”.
Tuttavia, è santo anche evidenziato che “la terapia combinata che il sig. sta Pt_1 assumendo, e che al momento non ha indicazione ad essere sospesa, è alla base di un peggioramento non trascurabile della qualità di vita, dovuto al frequente manifestarsi di febbre, eruzioni cutanee, astenia, brividi, cefalea, fotofobia e lacrimazione”.
In definitiva, la valutazione tabellare dello stato di salute del ricorrente è stata ancorata a due aspetti: la sussistenza di una prognosi oncologica favorevole, sebbene in via di elevata probabilità seppur non di assoluta certezza e la grave compromissione funzionale derivante dalla farmacoterapia in corso.
Ciò posto si osserva che l'1 del D.lgs. n. 509 del 1988 stabilisce che “Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n.
118, comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”. L'art. 2 del medesimo testo normativo prevede che “Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può apportare eventuali modifiche e variazioni.
2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermità specificamente individuate alle quali è attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresì espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacità lavorativa, le infermità alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.
La ctu ha quindi operato le proprie valutazioni sulla base della tabella di cui al Decreto ministeriale del 9 febbraio 1992 il quale prevede i seguenti codici valutativi: 9322 Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale (11%); 9323 Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale (70%); 9325 Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica (100%).
Non potendo il ricorrente essere valutato alla stregua di tale ultima voce appare corretta la indicazione della ctu circa la riconduzione dello stato di salute della parte nell'ambito della voce neoplasie con prognosi favorevole con grave compromissione funzionale.
Circa gli effetti collaterali della terapia assunta dal ricorrente si deve evidenziare che la voce tabellare già compendia l'esistenza di una grave compromissione funzionale di modo che la ulteriore valorizzazione nella misura del 10%, oltre ad essere coerente con il quadro normativo appare congrua e proporzionata. Non può, infatti, trascurarsi che la medesima CP_ valorizzazione era stata operata in seno all'atp oltre che dalla commissione medica dell' inoltre deve essere evidenziato che le osservazioni mosse dal ctp del ricorrente esulano dal sistema tabellare e quindi non sono meritevoli di accoglimento.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
3. La complessità della vicenda, alla luce anche della continua evoluzione scientifica in punto di cura e trattamento della malattia, giustifica la compensazione delle spese di lite. CP_
Le spese di ctu sono poste a carico dell' sussistendo le condizioni di cui all'art. 152 delle disp. att. al cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
CP_
2. pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu.
Pavia, 1 ottobre 2025
Il Giudice
EA CO FO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. POIATTI Parte_1 C.F._1
VERA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. IMPARATO ALFONSINO
PARTE RESISTENTE
Oggi 01/10/2025 ad ore 12.13 innanzi al Giudice EA CO FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Ludovico Poma in sostituzione dell'avv. POIATTI VERA per parte resistente nessuno compare.
L'avv. Poma precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
NEL MERITO ed IN VIA PRINCIPALE:
1. accertare e dichiarare, nel contraddittorio con l' , ut supra, se la minorazione da cui è affetta parte ricorrente ne abbia ridotto la capacità CP_1 lavorativa in misura permanente nella misura del 100%, specificando in caso positivo la relativa decorrenza con i motivi della stessa previa espletanda CTU di cui si chiede sin d'ora la rinnovazione, a far data dal 26.09.2023 (giorno della visita di revisione) o da quella diversa che la S. V. vorrà determinare, con conseguente diritto alla percezione della provvidenza della pensione di invalidità civile ex art.12 o 13 L.118/71. 2. Condannare al pagamento della CP_1 provvidenza economica della pensione di invalidità civile ex art.12 o 13 L.118/71 dal
26.09.2023 ovvero da altra data risultate dalla CTU;
3. in ogni caso con vittoria di spese e compenso di lite del presente procedimento e del precedente di Accertamento Tecnico
Preventivo, oltre spese generali, IVA e CPA di legge con distrazione a favore dei sottoscritto procuratore anticipatario. IN VIA ISTRUTTORIA 1. Si chiede rinnovarsi la Consulenza Tecnica (C.T.U.) per accertare le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa in narrativa a far data dal 26.09.2023 (giorno della visita di revisione) al fine di godere dei connessi benefici ovvero in quello successivo, precisando in tal caso mese ed anno, con il seguente coesito peritale “Dica il C.T.U., visitata parte ricorrente, esaminati gli atti ed i documenti di causa, anche successivi alla visita in Commissione Medica, ed eseguiti gli accertamenti che riterrà opportuni, se la prima sia totalmente inabile (100%)” 2. Si nomina quale consulente tecnico di parte il dott. , con studio in Garlasco, via Moruzzi n° 1 - Cell: 3316217382 – Persona_1 mail: Con riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione ed Email_1 istanza istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo di parte del procedimento di A.T.P.
(RG 116/2024) iscritto a ruolo telematicamente.
Il Giudice dà atto che PARTE RESISTENTE costituendosi in giudizio aveva rassegnato le seguenti conclusioni.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di PAVIA in funzione di giudice del lavoro così giudicare: In via preliminare -dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile;
In subordine nel merito - dichiarare la nullità del ricorso e comunque rigettare tutte le domande con lo stesso formulate in quanto infondate con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell' In ulteriore subordine - in caso di riconoscimento del requisito sanitario con CP_1 decorrenza successiva alla chiusura dell'iter amministrativo, mandare assolto l'Istituto dalle spese di lite in virtù della soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA CO FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1221/2024 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. POIATTI Parte_1 C.F._1
VERA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. IMPARATO ALFONSINO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' dapprima introducendo un Parte_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo e, poi, azionando il presente processo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ. sesto comma.
Il ricorrente aveva allegato nel ricorso per atp:
- di essere affetto, tra l'altro, da “melanoma nodulare del dorso già operato e recidivato a livello toracico nel 2020 in attuale terapia di I lineacon”
- che si tratta di una patologia che “non è suscettibile di guarigione e richiederà un trattamento cronico, trattandosi di condizione morbosa che compromette l'aspettativa di vita del paziente ed il suo equilibrio psicofisico”:
- che la “terapia causa febbre, brividi e cefalea che si prolungano per giorno dopo il trattamento e rendono il paziente incompatibile con un'attività lavorativa regolare e proficua”; CP_
- che la commissione medica dell' lo aveva dichiarato invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'80%.
Nel medesimo procedimento, il ctu nominato aveva concluso nel ritener una “prognosi quoad vitam” favorevole e ha ritenuto che gli aspetti clinici conseguenti alle cure CP_ farmacologiche fossero valorizzati con la misura dell'invalidità riconosciuta dall'
1.1. Nel presente giudizio l'accertamento tecnico è stato rinnovato sul presupposto che il precedente elaborato fosse carente nell'analisi degli effetti collaterali delle terapie salvavita assunte dal ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia devono qui richiamarsi le valutazioni e le conclusioni svolte dalla ctu nominata in corso di causa, in quanto esaustive del quesito e delle osservazioni ricevute e scevre di vizi logici.
Risulta dalla documentazione sanitaria:
- che il ricorrente sia affetto da melanoma nodulare del dorso, sottoposto ad asportazione chirurgica radicale nell'aprile 2016 (resezione primaria + allargamento per radicalizzazione);
- che a maggio del 2020 era stato evidenziato tessuto patologico in sede di parete toracica sinistra, ovvero progressione a stadio IV trattato chirurgicamente nel mese di giugno dello stesso anno;
- che da agosto del 2020 è stata avviata chemioterapia di I linea con Dabrafenib + Trametinib;
- che da febbraio 2021, le TAC eseguite a cadenza quadrimestrale e le visite oncologiche hanno sempre confermato risposta completa al trattamento oncologico in corso, in assenza di recidive e ripresa di malattia.
Sulla base di tali evidenze la ctu ha definito il caso del ricorrente come un “long term survival” essendo trascorsi più di nove anni dalla prima diagnosi. “Allo stato attuale, quindi, la prognosi quoad vitam del soggetto responder, anche in caso di tumore in stadio avanzato, può considerarsi non necessariamente sfavorevole, seppur la situazione di partenza rimanga certamente quella di una neoplasia aggressiva, caratterizzata da alta invasività locale e alti tassi di metastatizzazione. Orbene risulta di tutta evidenza come tale miglioramento prognostico non sia tanto legato ad una modificazione delle caratteristiche biologiche del tumore, che sono rimaste invariate, ma al progresso delle conoscenze scientifiche e all'aumento delle possibilità terapeutiche, che ha avuto luogo nell'ultimo decennio”.
Tuttavia, è santo anche evidenziato che “la terapia combinata che il sig. sta Pt_1 assumendo, e che al momento non ha indicazione ad essere sospesa, è alla base di un peggioramento non trascurabile della qualità di vita, dovuto al frequente manifestarsi di febbre, eruzioni cutanee, astenia, brividi, cefalea, fotofobia e lacrimazione”.
In definitiva, la valutazione tabellare dello stato di salute del ricorrente è stata ancorata a due aspetti: la sussistenza di una prognosi oncologica favorevole, sebbene in via di elevata probabilità seppur non di assoluta certezza e la grave compromissione funzionale derivante dalla farmacoterapia in corso.
Ciò posto si osserva che l'1 del D.lgs. n. 509 del 1988 stabilisce che “Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n.
118, comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”. L'art. 2 del medesimo testo normativo prevede che “Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può apportare eventuali modifiche e variazioni.
2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermità specificamente individuate alle quali è attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresì espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacità lavorativa, le infermità alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.
La ctu ha quindi operato le proprie valutazioni sulla base della tabella di cui al Decreto ministeriale del 9 febbraio 1992 il quale prevede i seguenti codici valutativi: 9322 Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale (11%); 9323 Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale (70%); 9325 Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica (100%).
Non potendo il ricorrente essere valutato alla stregua di tale ultima voce appare corretta la indicazione della ctu circa la riconduzione dello stato di salute della parte nell'ambito della voce neoplasie con prognosi favorevole con grave compromissione funzionale.
Circa gli effetti collaterali della terapia assunta dal ricorrente si deve evidenziare che la voce tabellare già compendia l'esistenza di una grave compromissione funzionale di modo che la ulteriore valorizzazione nella misura del 10%, oltre ad essere coerente con il quadro normativo appare congrua e proporzionata. Non può, infatti, trascurarsi che la medesima CP_ valorizzazione era stata operata in seno all'atp oltre che dalla commissione medica dell' inoltre deve essere evidenziato che le osservazioni mosse dal ctp del ricorrente esulano dal sistema tabellare e quindi non sono meritevoli di accoglimento.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
3. La complessità della vicenda, alla luce anche della continua evoluzione scientifica in punto di cura e trattamento della malattia, giustifica la compensazione delle spese di lite. CP_
Le spese di ctu sono poste a carico dell' sussistendo le condizioni di cui all'art. 152 delle disp. att. al cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
CP_
2. pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu.
Pavia, 1 ottobre 2025
Il Giudice
EA CO FO