Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 14/08/1963, residente in [...]
DEL MONTE 6A GE GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GASPARINI BARBARA (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. nata a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 09/08/1967, residente in [...]26 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GOTTARDI ISABELLA (C.F. , che la C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno modificato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 15/12/1990 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 22/06/2018 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 15/12/1990 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole e relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in Genova Via Donaver 26/3 sc. Dx di proprietà esclusiva del marito, già assegnata alla Signora in sede di verbale di separazione Pt_2 consensuale, rimarrà assegnata a costei in quanto collocataria del figlio
, maggiorenne non autosufficiente fino a che il medesimo non avrà Per_1 raggiunto un'indipendenza economica. Le spese di ordinaria amministrazione dell'immobile restano a carico della
Signora mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno di Pt_2 competenza del Signor Pt_1
Al fine di trascrivere e/o rendere opponibile il provvedimento di assegnazione, si precisano gli estremi catastali del predetto immobile: Via Donaver n. 26 int. 3 sc. Sx, piano 1, Sez. Urbana GED, Foglio 51, Particella 352 , Sub. 8, Zona cens.
1, Cat. A/3, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, r.c. € 781,14.
2) Mantenimento della prole
Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento del figlio , Per_1 maggiorenne non autosufficiente, che rimarrà, anche a fini anagrafici, collocato con la madre presso la residenza di quest'ultima nell'abitazione familiare sita in
Genova Via Donaver 26/3 sc. Dx di proprietà esclusiva del Signor Pt_1
3) Per il mantenimento ordinario del figlio , il Sig. a parziale Per_1 Pt_1 modifica di quanto stabilito in sede di operazione consensuale, corrisponderà all'altro genitore, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del ragazzo, l'importo mensile di
€ 250,00, entro il 20 di ogni mese per dodici mensilità annue, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT pagabili mediante bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla Sig.ra presso Fineco Bank S.p.a., già noto al Signor Pt_2
Pt_1
4) Per quanto riguarda le spese straordinarie relative al figlio , le spese Per_1 straordinarie del figlio documentate ed espressamente concordate Per_1 saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo quanto previsto nel verbale della riunione del 15/09/2016 del Tribunale Ordinario di Genova, IV sezione civile che si richiama integralmente quale parte integrante delle presenti condizioni.
5) Per il regime di visita: il Sig. potrà vedere liberamente il figlio, tenuto Pt_1 conto della maggiore età dello stesso, quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni del ragazzo.
6) Sul mantenimento coniugale: a modifica di quanto stabilito in sede di separazione consensuale, l'assegno di mantenimento per la Signora viene Pt_2 eliminato e i coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico.
Condizioni accessorie
8) Le parti danno atto dell'avvenuto pagamento da parte del Sig. Parte_1 della somma di € 1.800,00 alla Sig.ra corrisposti a titolo di Parte_2 arretrati dovuti per adeguamenti ISTAT sugli assegni di mantenimento.
3 9) I coniugi concordano che le spese legali del presente procedimento sono compensate.
10) Le Parti dichiarano che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare.
11) Salve le pattuizioni di carattere economico-patrimoniali innanzi stipulate, i coniugi dichiarano di non vantare e, comunque, rinunciano ad ogni altra pretesa patrimoniale, avendo già provveduto a regolare i rispettivi rapporti patrimoniali entro l'udienza presidenziale”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1990, Numero 1007, Parte II, Serie A, Uff.1,
Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, nella camera di consiglio dell'8.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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