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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2324 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione, ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 15.04.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in allegato all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Giulio Fragasso ed elett.te dom.to presso il suo studio in Sperone (Av) alla Traversa di via
Ferrovia n. 11,
ATTORE
E
(C.F. – P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. Anna
Bonsera della Struttura Affari Legali della società ed elett.te dom.ta presso l'ufficio di Roma Viale
Europa n. 190,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: pagamento buoni fruttiferi postali
FATTO E DIRITTO
L'attore in epigrafe indicato ha agito in giudizio deducendo di aver acquistato i buoni fruttiferi postali serie Q (fronte) e serie P (retro) n. 187 di L.
5.000.000 emesso in data 12.08.1988 e n. 188 serie Q
(fronte) e serie P (retro) di L.
5.000.000 emessi in data 12.08.1988.
Assumeva che il rimborso liquidato alla loro scadenza per ciascun buono da era di € CP_1
28.171,61 per il buono n. 187, e di € 28.171,61 per il buono n. 188 e che esso non corrispondeva al calcolo degli interessi come riportato sul retro dei buoni fruttiferi.
Esponeva che il rimborso dovuto come previsto dalla tabella sul retro al netto della ritenuta fiscale, doveva essere di € 56.376,55 per il buono n. 187 e di € 56.376,55 per il buono n. 188, con una differenza notevole da quella calcolata da pari ad € 56.409,88 (€ 112.753,10 - € Controparte_1
56.343,22) come da perizia e conteggio effettuata dal dott. che allegava. Persona_1
Proseguiva affermando che a seguito di reclamo, ammetteva l'errore di calcolo sui Controparte_1
due buoni fruttiferi serie Q n. 187 di L.
5.000.000 emesso in data 12.08.1988 e n. 188 serie Q di L.
5.000.000 emesso in data 12.08.1988 intestati al sig. e comunicava di aver Parte_1
provveduto ad attivare la procedura di rimborso della differenza di rendimento sui buoni fruttiferi, ma calcolava con delle tabelle la differenza da riconoscere al ricorrente nella somma di € 19.421,97 per ogni singolo buono, quindi per un importo complessivo di € 38.843,94, mentre la tabella che doveva essere presa come riferimento aveva i seguenti tassi: dal 1° al 3° anno il 9%, dal 4° al 8° anno il 11%, dal 9° al 15° anno il 13, dal 16° al 20° anno il 15%, mentre dal 21° al 30° anno L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno.
Concludeva in tal senso: “Accertare e dichiarare: - L'applicazione delle tabelle retrostante il titolo,
e quindi il ricalcolo dei buoni fruttiferi postali avente n. 187 serie Q (fronte) serie P (retro) sottoscritto il 12.08.1988 da L.
5.000.000 e n. 188 serie Q (fronte) e serie P (retro), che deve essere calcolato in base alla tabella sul retro del titolo, così riportata dal 1° al 3° anno interesse del 9%; dal 4° anno al 8° anno interesse del 11%; dal 9° al 15° anno interesse del 13%; dal 21° al 30° anno
L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno. - Il rimborso dovuto al sig. deve essere corrisposto in base ai tassi e alla tabella riportata sul Parte_1 retro del titolo che ammontano a € 112.753,10 e non a € 56.343,22, come calcolato da Controparte_1
Pertanto l'importo complessivo da corrispondere al sig. dei B.F.P. è pari a €
[...] Parte_1
56.409,88 che deve essere riconosciuto allo stesso meno la somma liquidata dopo il reclamo presentato dal sottoscritto procuratore a di € 38.843,94 per un totale di € Controparte_1
17.565,94 che deve essere riconosciuto al sig. , più le spese di perizia effettuate dal Parte_1 dott. come da proforma di fattura per l'importo di € 900,00, per complessivi € Persona_1
18.465,94 E quindi condannare in persona del legale pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma al Viale Europa n. 190 e in favore del sig. della somma complessiva di € Parte_1
18.465,94 relativa alla differenza tra la somma già liquidata da parte di e quella riportata CP_1
sulla tabella dei buoni fruttiferi più le spese della perizia, oltre gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
La convenuta società si costituiva deducendo che in ordine ai due buoni fruttiferi postali n. 187 e 188,
Serie Q, emessi in data 12.08.1988 di lire 5.000.000, all'esito del reclamo ed in seguito all'esame dei titoli si era avveduta dell'errore operativo verificatosi in fase di emissione e aveva corrisposto al sig. il differenziale tra il rendimento della serie “Q” e la serie “P” per una differenza di € Parte_1
19.421,97 per ogni singolo buono, per un importo complessivo pari ad € 38.843,94.
Assumeva che l'ulteriore differenza richiesta era imputabile alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale.
In ordine ai restanti profili, riteneva congrua e in linea con i titoli acquistati la somma liquidata.
Argomentava puntualmente in diritto su tutte le circostanze allegate da parte dell'attore, con pertinenti richiami giurisprudenziali.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: - Nel merito: accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la (maggior) pretesa di pagamento di parte ricorrente nei confronti di e, conseguentemente, respingere Controparte_1
tutte le avverse domande;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie.”.
Ciò premesso, i buoni fruttiferi per cui è causa sono stati sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 16/6/1986.
L'art. 7 del D. Lgs. n. 284/99, nel disporre l'abrogazione dell'art. 173 del d.p.r. n. 156/73, ha stabilito espressamente che i rapporti già in essere, alla data di sua entrata in vigore, continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori.
Ebbene, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.
L'art. 4 comma 2 del DM 13/06/1986 prevede che “Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso del buono;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo del buono medesimo”.
Sul tema occorre segnalare un importante intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(13979 del 2007), che ha precisato che, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il rapporto tra e il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni Controparte_1
di volta in volta acquistati e che il contrasto tra le condizioni indicate sul titolo e quelle stabilite dal
Decreto Ministeriale che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali che le condizioni alle quali le Poste si obbligano possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione.
In essa si legge: “la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”.
Va, quindi, richiamata la pronuncia predetta della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in quanto essa, pur in via di obiter dictum, ha osservato che “alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto;
e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto”.
Si segnala sul punto anche la sentenza del Tribunale di Bologna secondo cui “il rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione di titoli quali buoni fruttiferi ed in forza del quale CP_1
è tenuta a restituire il capitale con gli interessi (artt. 171, 178, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156) è di natura contrattuale ed in linea di principio è regolato secondo le condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento”.
Il buono postale è, infatti, strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. SSUU 11/02/2019, n.3963) e da esso devono desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso.
Il d.m. 13 giugno 1986, all'art. 4 prevedeva che con effetto dal 1° luglio 1986 era istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse erano stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto e all'art. 6, estendeva, a decorrere dal 1 gennaio 1987, alle serie di buoni emesse anteriormente a quella contrassegnata dalla lettera Q, i saggi di interesse fissati per tale ultima serie e, in forza della previsione contenuta nel D.M. da ultimo indicato, veniva disposta una variazione in diminuzione dei tassi di interesse per una determinata serie di buoni, così che, essendo stati emessi a decorrere dalla data dell'1 gennaio 1987, deve aversi riguardo al tasso previsto dal decreto medesimo.
Parte attrice deduce che i buoni hanno sul fronte la serie di modifica Q ma sul retro non c'è nessun timbro di modifica lasciando inalterati i tassi di interesse della precedente serie dal 1° al 30° anno, mai modificati quindi come previsto dal D.M. 1986 e che essendo i titoli emessi successivamente al
D.M. 86, dovevano riportare, come lo stesso decreto dispone, la stampigliatura Q/P sia sul fronte che sul retro del titolo con i tassi d'interesse della nuova serie.
asserisce di aver applicato le prescrizioni del DM 1986 nel collocamento dei buoni sottoscritti CP_1
dagli appellati e che essi sono stati collocati – come previsto dal DM 1986 – mediante un modulo della serie “Q” e che l'ulteriore differenza richiesta da controparte è imputabile alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale.
Parte attrice controdeduce che all'importo degli interessi così calcolati si detrae la ritenuta fiscale e l'interesse netto viene, poi, suddiviso per 6 bimestri e che gli interessi sono stati calcolati in regime di capitalizzazione semplice moltiplicando il valore degli interessi (indicati in calce al titolo) per il numero dei bimestri del periodo, così come indicato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n.
4384/2022.
Risulta che dai conteggi indicati da parte attrice sia stata correttamente detratta la ritenuta fiscale al
12,50% e che al montante dell'anno precedente sul quale porre in essere il calcolo dell'interesse per il successivo anno, è stata detratta la ritenuta fiscale al 12,50%.
Non appare condivisibile, dunque, quanto dedotto dalla convenuta in merito ad una non corretta applicazione della ritenuta fiscale.
Ne deriva che sulla base di tutte le suesposte considerazioni in fatto e in diritto deve ritenersi fondata la prospettazione attorea e devono applicarsi i tassi di interesse indicati nel retro dei buoni, si ripete, emessi dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative intervenute innanzi indicate e con stampigliatura del buono modificata nella parte antistante ma indicazione dei tassi nella parte posteriore relativa al regime precedente.
Né possono richiamarsi in senso contrario le recenti ordinanze della Cassazione n.4384/2022 del
10/02/2022, n. 4748/2022 del 14/02/2022, n. 4751/2022 del 14/02/2022, n. 4763/2022 del
14/02/2022, emesse in relazione a controversie in cui si verteva di buoni fruttiferi aventi doppia timbratura Q/P sul fronte e sul retro dei buoni.
Nel caso che ci occupa tale modifica in ordine alla tipologia del buono fruttifero postale è stata apposta solo nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore vengono richiamati, anche per il trentesimo anno successivo alla data di emissione, i tassi di cui alla precedente serie.
Nei casi di cui alle sentenze della Corte di Cassazione, invece, è stato affermato il principio relativo all'applicazione di un'integrazione di clausole automatiche quando sia sul retro che sul fronte c'era il timbro di modifica della serie Q/P per i primi venti anni, per cui avveniva una sostituzione automatica di clausole per gli ultimi dieci anni e il timbro non copriva integralmente la stampa dei tassi d'interesse della serie precedente, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio. Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi che l'attore ha diritto all'applicazione dei tassi di cui alle tabelle retrostanti i titoli e, quindi, dal 1° al 3° anno interesse del 9%; dal 4° anno al 8° anno interesse del
11%; dal 9° al 15° anno interesse del 13%; dal 21° al 30° anno L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno.
Il rimborso dovuto al sig. deve, quindi, essere corrisposto in base ai tassi e alla tabella Parte_1
riportata sul retro del titolo che ammontano a € 112.753,10 e non a € 56.343,22, come calcolato da per cui l'importo complessivo da corrispondere al sig. dei Controparte_1 Parte_1
B.F.P. è pari a € 56.409,88, detratta la somma liquidata dopo il reclamo presentato di € 38.843,94 per un totale di € 17.565,94, oltre gli interessi legali dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo.
Non spetta, invece, la spesa di perizia effettuate dal dott. basata solo su due mere Persona_1 fatture pro forma senza prova dell'esborso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da accertando il suo diritto alla corresponsione, in Parte_1
base ai tassi e alla tabella riportata sul retro del titolo che ammontano a € 112.753,10 e non a €
56.343,22, come calcolato da dell'importo complessivo pari a € 56.409,88, Controparte_1 detratta la somma liquidata dopo il reclamo presentato di € 38.843,94 per un totale di € 17.565,94, oltre gli interessi legali dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo, condannando parte convenuta al pagamento di tale importo,
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in €
264,00 per spese, in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione e € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Latina, 17.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)