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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere est.
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 10.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2126/24 rg promossa con atto di citazione da
, nato a [...] il [...],, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Giulio Cesare Villoni con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Latina, via Adua n. 33/B, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
pagina 1 di 8 nei confronti
, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Venezia, Piazza San Marco n. 63,
appellato
con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3332/2024,
pubblicata il 24.9.2023; querela di falso.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, anche riportandosi
per quanto di ragione alle domande e conclusioni formulate nel giudizio di
primo grado:
➢ IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE accertare e quindi dichiarare la
nullità della sentenza nr. 3332/2024 resa a verbale in data 24 settembre 2024
inter partes dal Tribunale di Venezia, perché emessa unicamente dal Giudice
Monocratico -G.O.P. dott. Novello, invece che dal Collegio, come si doveva
invece nel caso di specie per i motivi tutti meglio ed ampiamente dedotti
nell'atto di appello;
➢ SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
accertare e quindi dichiarare la NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA
PER MANCATO INTERVENTO DEL P.M. pagina 2 di 8 -Violazione degli Artt. 70 e 221 c.p.c., con la conseguente remissione della
causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
➢ Sempre in via preliminare, nullità della sentenza di primo grado per mancato
rinvio della discussione orale ad altra udienza e mancata comparizione della
parte convenuta
– Violazione Art. 281 sexies c.p.c.
➢IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, ferme restando le predette eccezioni
preliminari, accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto introduttivo del
presente giudizio il proposto appello e, per l'effetto in riforma della Sentenza nr.
3332/2024 resa a verbale in data 24 settembre 2024 inter partes dal Tribunale
di Venezia, G.O.P. Dott. Diego Novello nell'ambito del giudizio recante R.G. n.
4826/2021, pubblicata il 24.09.2024 e non notificata, accogliere tutte le
conclusioni avanzate in prime cure che anche quì si riportano: Piaccia
all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
in accoglimento integrale della domanda attrice, Voglia A) Dichiarare la falsità
del verbale di accertamento n. PTR 1561001498 – Reparto (1) VEP S01 elevato
dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Venezia – Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.-, e della conseguente relazione di servizio in data 04
aprile 2016 redatta da uno solo dei due verbalizzanti, l'Assistente Capo della
Polizia di Stato , documenti depositati agli atti del procedimento CP_2
dinanzi al G.D.P. di Treviso N. R.G. 6897/2016 e 1629/2016 Giudice Dott. R. De
Nardi B) Escludere tali documenti dalle fonti probatorie introdotte dalla
in persona del Prefetto Pro tempore, nel giudizio n. Controparte_3
6897/2016 del Giudice di Pace di Dott. R. De Nardi. Il tutto con vittoria CP_1
pagina 3 di 8 di spese, compensi ed onorari. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Venezia per tutti i
motivi meglio esposti anche nell'atto di appello, con vittoria di spese e compensi
oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per
Legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
➢IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ed insiste comunque per l'ammissione delle
istanze istruttorie rigettate nel corso del primo grado di giudizio e reiterate
prima ed all'atto della precisazione delle conclusioni, per tutte le ragioni
evidenziate nella parte motiva dell'atto di appello introduttivo, in particolare
l'ammissione della prova testimoniale del CTP dott. e la rinnovazione e/o Per_1
integrazione della CTU ai sensi dell'art. 196 c.p.c. Con vittoria di spese e
competenze del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
respingere l'appello avversario e comunque respingere la querela di falso
avversaria; - con vittoria di spese e onorari del presente giudizi o in subordine
spese compensate in quanto l'eccezione di nullità della sentenza, essendo stata
rilevata d'ufficio, non può essere imputabile al . CP_1
Per la Procura Generale presso la Corte d'Appello:
Confermarsi la sentenza
Svolgimento processo
1.1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Venezia nr. 3322/2024 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
24.9.2024, che ha rigettato la querela di falso da lui proposta in via incidentale avverso il verbale di accertamento di violazione del 19.01.2016 n. PTR
pagina 4 di 8 1561001498 e della relazione di servizio redatta il 4.4.2016 prodotta nel giudizio di impugnazione inizialmente proposto nei confronti della Prefettura di , CP_1
avanti il Giudice di Pace di , il 6.4.2016. CP_1
Il giudizio in esame è stato riassunto dall'appellante a seguito dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Treviso che ha dapprima rilevato che l'atto introduttivo del giudizio di querela di falso era stato notificato al Ministero dell'Interno
anziché all'Avvocatura di Stato e, quindi, in accoglimento dell'eccezione da quest'ultima sollevata, ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 25
c.p.c. in favore del Tribunale di Venezia.
Nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata è stata disposta consulenza tecnica, con incarico affidato all'ing. Il Giudice, Controparte_4
anche basandosi sugli esiti della consulenza espletata, ha escluso la falsità dei citati documenti, ponendo le spese di lite e di C.T.U. a carico dell' Parte_1
1.2. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_1
eccependone in via preliminare la nullità in quanto emessa da un giudice monocratico anziché dal collegio in violazione dell'art. 225 c.p.c. nella versione applicabile al momento dell'introduzione della causa (anteriore all'entrata in vigore della c.d. Riforma Carabia), e senza l'intervento del Pubblico Ministero
obbligatorio ai sensi degli artt. 70 e 221 c.p.c. nonché in ragione del mancato rinvio della discussione orale ad altra udienza cui il giudice avrebbe dovuto dar corso in base a quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Ne ha in subordine chiesto la riforma, previa rinnovazione della consulenza tecnica, non condividendo la ricostruzione di quanto accaduto effettuata dall'ausiliario come recepita dal Tribunale.
pagina 5 di 8 1.3 Si è costituita anche in appello l'Avvocatura di Stato in rappresentanza del
, sollecitando il rigetto del gravame. Controparte_5
1.4 Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 08.05.2025, sul presupposto che l'omessa partecipazione del al giudizio di primo grado Parte_2
potrebbe determinare la rimessione della causa ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ha sollevato la relativa questione (posto che parte appellante, pur avendo eccepito la nullità della sentenza, non aveva chiesto l'adozione di tale provvedimento),
ed ha rimesso le parti avanti a questo Collegio per discussione ed eventuale pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive anche al fine di prendere posizione su quanto da ultimo rilevato.
1.5. All'udienza del 10.07.2025 le parti hanno concluso come in appresso e la
Corte ha riservato la decisione.
Motivi della decisione
2.1 Le prime due contestazioni svolte in via preliminare sono fondate ed assorbono gli ulteriori motivi di gravame. Invero:
a) dall'esame del fascicolo di causa non risulta che il sia Parte_2
stato notiziato del procedimento conclusosi con la decisione impugnata al fine di consentirne l'intervento obbligatorio previsto dagli artt 70 e 221 c.p.c.
(significativamente, la sentenza del Tribunale di Venezia non menziona, neppure nell'intestazione, la parte pubblica e la stessa Avvocatura di Stato, pur costituita anche in appello, non ha evidenziato comunicazioni alla Procura della
Repubblica di Venezia da parte della cancelleria del giudice adito);
pagina 6 di 8 b) la pronuncia impugnata è stata resa da un GOP (il dott. Diego Novello)
anziché dal Collegio come previsto dall'art. 225 c.p.c. nella precedente formulazione (applicabile al caso di specie posto che il giudizio di querela di falso è stato riassunto dall'appellante avanti il Tribunale di Venezia nel 2021 ed il procedimento avanti il Tribunale di Treviso, conclusosi con la pronuncia di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. pronunciata con ordinanza del
18.3.2021, era pendente dal 2019).
2.2 La mancata partecipazione del Pubblico Ministero al giudizio di querela di falso, prevista come obbligatoria dal Codice di rito, dà luogo ad un difetto di contraddittorio che determina, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la nullità e, quindi, la rimessione della causa al Tribunale di Venezia al fine di essere decisa dal
Tribunale (che, si precisa, è quello in composizione collegiale).
***
3.1 Le spese di entrambi i gradi vengono compensate, non essendo le nullità
della sentenza imputabili alle condotte di parte appellata.
3.2. Nulla si dispone sulle spese della consulenza svolta in primo grado la cui regolamentazione dovrà essere disposta dalla sentenza che definirà nel merito la controversia.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello promosso da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_6
1) accertata l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico
Ministero, dichiara la nullità della sentenza n. 3332/2024 resa a verbale in data pagina 7 di 8 24.9.2024 dal Tribunale di Venezia e rimette ai sensi dell'art. 354 c.p.c. le parti avanti il medesimo Tribunale, assegnando termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite entrambi i gradi, rimettendo al Tribunale di Venezia la regolamentazione delle spese della consulenza tecnica effettuata nel precedente grado;
Venezia, 28.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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