Art. 347.
(Omessa denunzia o falsa indicazione di debiti verso persone di nazionalita' nemica).
Il debitore di persone di nazionalita' nemica o il detentore di cose appartenenti a esse, che omette di fare la denuncia prescritta dall'articolo 309, nel termine ivi stabilito, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire tremila.
Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell'articolo 309 e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire tremila, sempreche' il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.
(Omessa denunzia o falsa indicazione di debiti verso persone di nazionalita' nemica).
Il debitore di persone di nazionalita' nemica o il detentore di cose appartenenti a esse, che omette di fare la denuncia prescritta dall'articolo 309, nel termine ivi stabilito, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire tremila.
Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell'articolo 309 e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire tremila, sempreche' il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.