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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5067/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4411/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 5/05/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ); (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Mario Afeltra (C.F. C.F._3
), come da procura a margine dell'atto CodiceFiscale_4
introduttivo del primo grado nonché procura speciale per atto del
Notaio del 16.5.2016 (rep. 6267/16) Persona_1
APPELLANTI
E (C.F. e Controparte_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, dagli avv.ti Michele Salomone (C.F.
[...]
) e Massimo La Rocca (C.F. ), dell' C.F._5 CodiceFiscale_6
UOC Affari Legali Appalti e Contratti dell'ente, giusta procura come in atti;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: gli appellanti, così concludevano: “- riformare integralmente, in quanto erronea ed illegittima, l'impugnata sentenza n.
4411/22 emessa il 2-5-22 dal Tribunale di Napoli a definizione del procedimento n. R.G. 20630/17,
- accogliere le conclusioni già rassegnate in prime cure nonché nella presente sede di gravame e per l'effetto condannare l'azienda sanitaria convenuta al risarcimento, in favore degli appellanti nelle rispettive qualità e per quanto di ragione, ex artt. 2049 e 2043 c.c. ed a titolo sia contrattuale che extracontrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., del complessivo danno subìto in conseguenza dei fatti di causa e specificamente:
a) in favore di ciascuno dei due istanti e Parte_1 Parte_2
quali eredi del "de cuius", della somma a precisarsi in corso di
[...]
causa e/o comunque a quella somma che anche equitativamente verrà ritenuta di giustizia applicando le tabelle risarcitorie del danno non
pag. 2/33 patrimoniale adottate attualmente dal Tribunale di Milano ben note a codesto On. Ufficio Giudiziario adìto, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre che patrimoniali subiti dal compianto Pt_4
ed a loro attribuibili “iure successionis”, in conseguenza della
[...]
descritta imprudente, negligente ed imperita condotta colposa professionale assunta nella fattispecie dal personale sanitario dipendente dalla convenuta azienda sanitaria, anche per accertata violazione dell'obbligo fondamentale di rispetto del cd. “consenso informato” sanitario;
b) in favore di ciascuno dei tre sopra costituiti istanti “iure proprio”, della complessiva somma a precisarsi in corso di causa e/o comunque a quella somma che anche equitativamente e applicando le suddette
Tabelle verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno personale, biologico, esistenziale, psicologico, relazionale, da perdita di
“chances”, riflesso, diretto ed indiretto, subìto da ciascuno dei suddetti istanti e prossimi congiunti Parte_1 Parte_2
del defunto e da quale familiare di fatto del “de cuius”; Parte_3
c) in favore di ciascuno dei tre sopra costituiti istanti, eredi e prossimi congiunti e familiari, di diritto e di fatto di , della ulteriore Parte_4
somma che anche equitativamente verrà ritenuta di giustizia a titolo di danno morale ("pecunia doloris");
d) in favore di ciascuno dei tre sopra costituiti istanti, eredi e prossimi congiunti e familiari di diritto e di fatto di , della ulteriore Parte_4
complessiva somma che verrà anche equitativamente ritenuta di giustizia a titolo di reintegrazione di spese vive, nonché di spese mediche,
pag. 3/33 medico-legali e strumentali/diagnostiche, effettuate in conseguenza e per effetto della colposa responsabilità sanitaria denunciata oggetto della presente causa Tanto, con ogni salvezza di eventuali particolari e/o diverse quantificazioni di danno e risarcitorie ad effettuarsi in corso di causa e nella presente sede di gravame, anche a mezzo di prova per presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., ovvero a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. da parte di codesta On.le Corte adìta, nonché con l'aggiunta degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria dal dì dell'evento a quello del soddisfo. - condannare la convenuta azienda sanitaria, anche ex artt. 92 e 96 c.p.c., al pagamento di ogni spesa processuale e/o ulteriore somma equitativamente a determinarsi a titolo di responsabilità aggravata processuale, oltre che a titolo di sanzione ex art. 8 comma quarto bis del d.lgs. 28/10, per la sua mancata partecipazione alla propedeutica ed obbligatoria procedura di mediazione.
- condannare la convenuta azienda sanitaria alla completa e
totale soccombenza in ordine a spese e competenze di causa, ivi comprese quelle di C.T.U., in relazione ad entrambi i gradi del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore distrattario”.
L'appellata, nella comparsa di costituzione, cui occorre riferirsi stante il mancato deposito da parte della stessa di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, concludeva come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello r.g. n. 5067/2022 proposto dai sig.ri e in quanto infondato. Pt_1 Pt_3
pag. 4/33 Spese vinte del presente giudizio anche in riferimento agli oneri previdenziali (23,80%) in ragione dell'Iva e Cpa, non attribuibili, quest'ultimi, agli Avvocati iscritti negli Albi Speciali, e con salvezza di ogni altro diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata in data 4.07.2017, CP_2
, e quali prossimi
[...] Parte_2 Parte_3
congiunti, rispettivamente figli ed ex coniuge, di Parte_4
adivano il Tribunale di Napoli esponendo che: in data 9.02.2016,
[...]
, affetto da patologia respiratoria, si ricoverava presso Parte_4
l'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli dove gli veniva praticata, all'esito di anamnesi e di esami clinici, broncoscopia eseguita in anestesia generale assistita, da cui si evinceva un quadro clinico compatibile con insorgenze oncologiche (microcitoma); prima del suddetto esame, il paziente firmava un generico modulo di consenso informato;
il paziente veniva dimesso dall'ospedale previa redazione di diario clinico stilato in data 9.02.16; in data 10.02.2016, a seguito di grave dispnea e di malessere generale, il veniva accompagnato Pt_1
d'urgenza dai suoi familiari al Pronto Soccorso del dove CP_1
veniva ricoverato in forma “campale” all'esterno del reparto di rianimazione;
a causa dell'aggravarsi delle condizioni generali venivano al medesimo praticati esami radiologici, ematici ed interventi invasivi disostruttivi oro-tracheali, con intubazione e sedazione indotta farmacologicamente;
nel corso della notte dell'11.02.2016 si pag. 5/33 alteravano irreversibilmente i valori vitali del paziente tanto che alle ore 10.45 risultavano inutili le manovre di rianimazione e si constatava il decesso del per “insufficienza cardiorespiratoria e adinamia Pt_1
cardiaca”; l'esame “rettale/corpo coltura” del paziente risultava negativo per enterobatteri, mentre quello di emocoltura si evidenziava positivo per CT AN ( ); avevano, invano, Per_2
instaurato il procedimento di mediazione;
sussisteva la responsabilità della convenuta struttura sanitaria, a causa della carenza di sterilizzazione delle apparecchiature biomedicali con le quali era stata eseguita la broncoscopia polmonare in data 9.02.2016, con conseguente insorgenza di contaminazione da CT AN, nonché per avere sottoposto il paziente all'intervento cruento ed invasivo di broncoscopia con prelievo bioptico, senza optare per altra scelta diagnostica terapeutica;
vi era stata violazione del diritto del paziente ad essere adeguatamente informato.
Tanto premesso, e quali Parte_1 Parte_2
eredi del de cuius, domandavano “iure successionis” il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal paziente in vita e tutti gli attori domandavano, poi, “iure proprio” il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essi sofferti in conseguenza della perdita del familiare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'A.O.R.N. Cardarelli che, nel resistere alla domanda, eccepiva la nullità della citazione e ne contestava, nel merito, la fondatezza.
pag. 6/33 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. disponeva una CTU medico legale.
Nell'elaborato peritale da esso depositato, il nominato ausiliare, dott.
, concludeva sostenendo che: “...nel caso in esame, Persona_3
come evincibile dalla relazione della broncoscopia effettuata, si rilevava la “Presenza di abbondanti secrezioni purulente già in trachea che si aspirano”, dovendo pertanto ritenere che il processo settico fosse preesistente al ricovero in day-hospital e pertanto non correlato alle pratiche assistenziali. Oltre a tale rilevante dato, si deve anche rappresentare come “secondo i CDC di Atlanta, le infezioni sono di origine esogena se presenti fin dall'ingresso in ospedale, e sono quelle insorte da due giorni prima del ricovero fino ai primi due giorni di ricovero. Pertanto, sono da considerare infezioni correlate all'assistenza gli episodi con insorgenza dei sintomi e segni di infezione dal terzo giorno di ricovero in poi. (…) Pertanto, alla luce della definizione di infezione nosocomiale, si ritiene che il processo infettivo non sia attribuibile ai sanitari dell'AO Cardarelli (né ad una carente gestione assistenziale della struttura) e ciò considerando che il paziente già all'atto della broncoscopia presentava segni di infezione in atto (cfr.
“presenza di abbondanti secrezioni purulenti già in trachea”), per cui già tale dato escluderebbe una infezione di origine nosocomiale;
andrà considerata, peraltro anche la cronologia di comparsa laddove a distanza di 24 ore il paziente si ricoverava con segni clinici quali febbre e dispnea (anamnesticamente ricondotti al giorno precedente) per cui, considerato quanto già riportato in merito alla tempistica che deve
pag. 7/33 essere superiore ai due giorni dal ricovero, anche tale dato escluderebbe la genesi nosocomiale di quel processo infettivo, che, si ribadisce, era presente già all'atto della broncoscopia. Si ritiene, pertanto, che il decesso del sig. NON sia attribuibile ad una censurabile condotta Pt_1
dei sanitari e/o a lacune assistenziali ”.
Inoltre, l'Ausiliare del primo Giudice, in tema di consenso informato, affermava che “si rappresenta come il modulo di consenso informato alla broncoscopia sia alquanto generico ed aspecifico, seppure in esso è riportato “dichiaro di essere stato informato…sui rischi immediati e futuri, sui vantaggi derivati dalla mancata esecuzione della procedura…”.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “rigetta la domanda giudiziale;
dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio;
pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico di tutte le parti in solido tra loro”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, , Parte_1 Parte_2
e interponevano appello, con citazione
[...] Parte_3
notificata in data 28.11.2012, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., maggiorato per la sospensione feriale, concludendo per l'accoglimento delle istanze sopra trascritte.
pag. 8/33 Si costituiva l'A.O.R.N. Cardarelli, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 12.4.2023 e tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza del 14.4.2023, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.11.2024.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti in data 30.12.2024, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 20.3.2025.
Depositate dagli appellanti la comparsa conclusionale e la memoria di replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, qualificava come contrattuale la domanda di risarcimento dei danni iure successionis proposta dagli attori.
Rilevava che, in forza di tale qualificazione, “il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare
l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la
pag. 9/33 prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”, restando, altresì, “sempre a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra
l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute”.
Poste tali premesse, il primo Giudice, in fatto, osservava che “alla luce della CTU depositata in data 19.6.2020 non può affermarsi la sussistenza del nesso di causalità tra gli specifici inadempimenti allegati da parte attrice e il decesso del . In particolare, il CTU ha accertato che Pt_1
sussistevano le condizioni per un accertamento broncoscopico che fa parte dell'iter diagnostico di lesioni polmonari, definendolo le linee guida una metodica fondamentale nella diagnosi e nella stadiazione del carcinoma polmonare” così come fu corretta l'esecuzione dell'esame broncoscopico: “l'effettuazione della broncoscopia può ritenersi corretta”
e che, in considerazione della presenza di secrezioni purulente in trachea all'atto della esecuzione della broncoscopia, l'infezione da non fosse stata contratta durante l'esame, Persona_4
ma preesistesse”.
§ 4.
Con il primo motivo, gli appellanti si dolevano del fatto che il primo
Giudice aveva motivato la propria decisione rimettendosi
“pedissequamente ed acriticamente” al contenuto ed alle conclusioni della relazione peritale d'ufficio, senza sottoporre ad alcun vaglio critico le affermazioni del CTU alle quali il consulente tecnico di parte degli attori aveva rivolto circostanziate obiezioni.
pag. 10/33 Quindi, ad avviso degli appellanti, il Giudice ”avrebbe dovuto, previa valorizzazione del pregresso trattamento ospedaliero attuato a gennaio
2016 su , accertare le evidenze scientifiche contestate dalla Parte_4
C.T.P. actorea, anche a mezzo del richiesto supplemento o rinnovo di
C.T.U. ovvero avvalendosi dei suoi istituzionali poteri di “peritus peritorum”, concludendo per l'inadeguatezza dell'intervento di broncoscopia invasiva intratoracica deciso dai sanitari, tanto più se effettuato senza previa copertura antibiotica, su paziente fragile affetto da gravi patologie cardiache ischemiche ed evidenziante nell'occasione tra l'altro sanguinamento diffuso dai piani profondi del torace”.
Con il terzo motivo, gli appellanti si dolevano della decisione del
Tribunale di non disporre il rinnovo della espletata C.T.U., che si sarebbe imposto alla luce delle “copiosissime e puntuali osservazioni critiche medico-legali actoree alla rassegnata C.T.U.”.
Con il sesto motivo, gli istanti si dolevano del rigetto, oltre che della domanda “iure hereditario”, proposta dagli attori, anche della distinta domanda azionata “iure proprio” nella qualità di familiari e stretti congiunti del “de cuius” ai fini del risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti dai medesimi per effetto della dedotta
“uccisione colposa iatrogena” di . Parte_4
Sostenevano che tale capo di sentenza era affetto dai medesimi vizi evidenziati rispetto a quelli con cui era stata rigettata la domanda di danni proposta iure hereditatis.
pag. 11/33 Asserivano che, nella specie, la prova dei pregiudizi da essi sofferti si poteva trarre, in via presuntiva, in ragione del vincolo di parentela esistente con il de cuius.
Con il settimo motivo, gli appellanti censuravano il capo di decisione, nel quale il Giudice, aderendo alle risultanze della CTU, aveva indebitamente escluso il nesso causale in riferimento alla contestata condotta dei sanitari e “in merito alla scelta di eseguire la broncoscopia senza previa copertura antibiotica con conseguente contaminazione del paziente da batterio “CT baumannii” ..”.
Invero, il Giudice, pur avendo richiamato in premessa, ai fini dell'accertamento del nesso causale, il principio del “più probabile che non” o della “preponderanza dell'evidenza”, non ne aveva fatto corretta applicazione.
Nonostante essi istanti avessero” documentalmente e circostanziatamente contestato alla struttura ospedaliera di non aver adottato tutte le misure igieniche necessarie a prevenire la contaminazione da “CT baumannii” del ”, il Parte_4
Giudice aveva escluso tale condotta colposa ritenendo che la contaminazione fosse avvenuta prima del ricovero ospedaliero.
La dimostrazione dell'origine nosocomiale dell'infezione era, nella specie, attestata dai seguenti rilievi:” a) il paziente, all'esame rettale/coprocoltura praticato all'ingresso in ospedale, era risultato negativo per enterobatteri, escludendosi così ogni eventuale ipotesi di infezione preesistente al suo ricovero;
b) il paziente fu ricoverato in
pag. 12/33 forma “campale” all'esterno del reparto sterile di rianimazione di detto nosocomio malgrado le sue gravi condizioni di salute per mancanza di posti letto in rianimazione, circostanza questa che non ha garantito la necessaria condizione di tutela igienica del ricoverato;
c) l'intervento cruento ed invasivo di broncoscopia con prelievo bioptico sulla persona del paziente risulta effettuato senza optare per altra scelta diagnostico- terapeutica alternativa e per di più senza alcuna “copertura” terapica antibiotica (né previa né tanto meno successiva), con altissima probabilità ha determinato il grave sviluppo dell'infezione sistemica da
“ACINTOBACTER baumannii” nel paziente;
d) è' fatto notorio e di comune esperienza, evincibile da dati statistici riportati nella ordinaria letteratura scientifica di infettivologia, che tale batterio si contrae proprio nelle strutture ospedaliere”.
Quindi, nell'ipotesi in esame, mentre vi erano una serie di elementi che deponevano per l'origine nosocomiale dell'infezione batterica, la tesi fatta propria dal Giudice era supportata da un unico fatto, vale a dire la presenza di secrezioni purulente in trachea. Di conseguenza “il Giudice avrebbe dovuto correttamente orientare il suo giudizio sull'efficacia rappresentativa degli elementi probatori acquisiti, nella prospettiva della preponderanza dell'evidenza, ossia della maggior probabilità (in termini logici o baconiani) della contaminazione nel corso dell'intervento di broncoscopia dal batterio di cui trattasi, al fine di confermare il nesso causale con l'evento-morte del paziente”.
§ 5.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
pag. 13/33 Giova premettere che le censure, sottese ai sopra riportati motivi, rappresentano una pressoché integrale riproposizione delle osservazioni critiche che il consulente tecnico di parte degli originari attori aveva rivolto alla cd. bozza di relazione redatta dal CTU, dott.
, cui quest'ultimo aveva fornito puntuale ed esaustiva Persona_5
risposta in sede di elaborato definitivo.
Quanto appena osservato consente, quindi, di superare i rilievi degli appellanti, tesi a stigmatizzare la decisione del primo Giudice di non disporre un rinnovo di CTU. Infatti, avendo l'ausiliare dato conto delle osservazioni del tecnico di parte e risposto in maniera adeguata ai dubbi ed alle contestazioni dallo stesso sollevate, il Giudice non aveva alcuna valida ragione per disporre un rinnovo di CTU.
Nel merito, le obiezioni degli appellanti si rivelano infondate.
Invero, richiamando quanto osservato dal CTU, si deve osservare che la decisione dei sanitari di sottoporre il paziente alla broncoscopia ha rappresentato una scelta corretta alla luce delle indicazioni fornite dalle linee guida AIOM. Queste ultime, infatti, descrivono la broncoscopia come una metodica fondamentale nella diagnosi e nella stadiazione del carcinoma polmonare (da cui era risultato essere affetto il dante causa degli odierni appellanti).
Del resto, questi ultimi, nel sostenere l'inopportunità del ricorso a tale indagine diagnostica, nemmeno avevano cura di precisare quale sarebbe stata la soluzione alternativa, né indicavano fonti di dignità
pag. 14/33 scientifica almeno equivalente a quelle richiamate dal CTU per motivare il proprio assunto.
Destituito di fondamento è, poi, il rilievo teso a contestare la scelta di procedere alla broncoscopia alla luce della condizione di fragilità del paziente.
Sul punto, invero, il CTU osservava che, secondo le linee guida nazionali, la pregressa cardiopatia da cui era affetto il non Pt_1
risultava affatto ostativa all'esecuzione della broncoscopia (cfr. CTU pag. 8).
Rispetto, poi, alla pretesa origine nosocomiale dell'infezione batterica, il CTU era assolutamente chiaro nell'affermare che, secondo la più accreditata letteratura scientifica internazionale, la quale costituiva poi la base sulla quale erano elaborate anche le linee guida nazionali, un'infezione può definirsi nosocomiale quando insorga a partire dal terzo giorno di ricovero in poi.
Nella specie, quindi, tale origine andava esclusa, sia perché all'atto della broncoscopia il paziente presentava segni di infezione in atto, quali la presenza di abbondanti secrezioni purulente in trachea, sia per la cronologia dei fatti, essendo lo stesso stato ricoverato, per la comparsa di sintomi quali febbre e dispnea, a sole 24 ore di distanza dalle precedenti dimissioni conseguenti alla broncoscopia.
Quanto precede induce a ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, assente il nesso causale, non essendo gli altri indici valorizzati pag. 15/33 dagli appellanti affatto dotati di un grado di conferma superiore a quelli indicati dal CTU.
Del resto, con precipuo riguardo alla dedotta omessa somministrazione di antibioticoterapia, che, a dire degli appellanti, sarebbe stata all'origine della contrazione dell'infezione, giova rilevare come il CTU abbia insistentemente ribadito che essa non fosse affatto imposta dalle linee guida e come, in effetti, anche il consulente di parte degli attori aveva convenuto sul fatto che non si trattasse di una scelta inderogabile (cfr. pag. 24 della CTU).
Del resto, l'ausiliare chiariva che, sebbene in alcuni centri fosse praticata l'antibioticoprofilassi o l'antibioticoterapia immediatamente dopo la broncoscopia, comunque, anche il lavoro scientifico, che il CT degli odierni appellanti aveva inteso valorizzare a proprio vantaggio, affermava che non vi erano dati a supporto di tale accorgimento.
Infine, riguardo al rilievo degli appellanti, mediante il quale si intendeva far risalire la contrazione dell'infezione batterica non al ricovero del 9.2.2016, funzionale all'esecuzione della broncoscopia, ma ad un pre-ricovero del 28.1.2016, presso la stessa struttura sanitaria, a parte gli assorbenti rilievi che saranno svolti in relazione ai restanti motivi di appello, si deve osservare che, comunque, il CTU anche sul punto, abbia escluso il nesso di causalità.
Lo stesso ha, infatti, posto in risalto come non vi fosse stato alcun ricovero in regime di continuità dal 28.1.2016 al 9.2.2016, atteso che, il
28.1.2016, il paziente effettuava, in regime di day hospital, solo alcune pag. 16/33 indagini, quali spirometria ed emogasanalisi. Doveva, pertanto, escludersi, a detta del CTU, la possibilità che l'infezione fosse stata contratta in occasione di tali indagini preliminari (cfr. pag. 28).
§ 6.
Con il secondo motivo, gli appellanti censuravano l'incongruo apprezzamento delle prove documentali e delle circostanze di fatto evidenziate in istruttoria processuale. Obiettavano che il CTU aveva valorizzato, quale data di inizio della vicenda clinica, quella del
9.2.2016, sebbene, come documentato in atti dal C.T.P. degli attori, il primo contatto del paziente con l'azienda ospedaliera CP_1
dovesse farsi risalire al 9.1.2016 con il primo accesso presso il Reparto di Chirurgia Toracica, cui aveva fatto seguito altro acceso al medesimo
Reparto del 19.1.2016 e, poi, un pre-ricovero del 28.1.2016.
Poste tali premesse, gli istanti sostenevano che il Giudice, oltre ad avere disatteso nozioni di comune esperienza, quali quelle che inducono a ritenere normale l'utilizzo di antibiotici prima di qualunque intervento chirurgico, asserivano che il CTU aveva disatteso i rilievi del
CT di parte, fondati su autorevole letteratura medico-scientifica italiana.
Eccepivano che le fonti internazionali citate dal CTU non erano conferenti rispetto al caso di specie e non supportavano l'affermazione dello stesso circa il carattere non obbligatorio del ricorso all'antibioticoterapia.
pag. 17/33 Asserivano, poi, che, dovendosi l'inizio del percorso clinico retrodatare al gennaio 2016, doveva concludersi per la sussistenza del nesso di causalità tra condotta erronea dei sanitari e decesso del paziente.
Con lo stesso motivo, inoltre, gli istanti contestavano al primo Giudice di non avere dato ingresso alle richieste di prova, per interrogatorio formale e testi, come pure all'istanza di adozione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da essi articolate.
Con il quarto motivo, gli appellanti obiettavano che il primo Giudice aveva erroneamente omesso di valorizzare e considerare utilizzabile la documentazione clinica attinente ai trattamenti diagnostico- terapeutici effettuati dal paziente, presso la convenuta azienda sanitaria, nel gennaio 2016, in periodo strettamente antecedente l'intervento di broncoscopia.
Sostenevano che siffatta documentazione, non solo non era stata semplicemente richiamata nella consulenza di parte, come sostenuto dal Giudice, essendo stata formalmente trasmessa al C.T.U. dallo stesso consulente medico-legale degli attori, ma andava considerata utilizzabile. Del resto, lo stesso Giudice mentre, nel conferire incarico al
CTU, gli aveva chiesto di tenere conto delle deduzioni di parte e di fornire ogni altro elemento utile ai fini della decisione, poi, in maniera del tutto contraddittoria, in sentenza, aveva avallato la scelta del CTU di non considerare la predetta documentazione.
pag. 18/33 Peraltro, quest'ultima andava ritenuta utilizzabile in quanto aveva ad oggetto fatti accessori ai fatti principali regolarmente dedotti giudizialmente dalla parte in lite.
Citando quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza n. 3086/2022, gli istanti assumevano che
“l'acquisizione da parte del C.T.U. di alcune cartelle cliniche rientranti nel complessivo trattamento diagnostico-terapeutico praticato sulla persona del “de cuius” dalla convenuta azienda sanitaria nei due mesi di gennaio e febbraio 2016 .. non riguarda certo un fatto principale o un fatto nuovo introdotto nel processo. Il fatto principale è la condotta colposa sanitaria denunciata previa produzione della maggior parte della documentazione clinica reperibile nella fattispecie ed è appunto questo il “fatto principale” posto dagli attori a fondamento della domanda risarcitoria spiegata nella presente fattispecie. L'acquisizione da parte del C.T.U. di ulteriore documentazione attinente detto trattamento sanitario è fatto meramente complementare e accessorio, pur se sicuramente utile a meglio completare il quadro descrittivo della vicenda, da sottoporre alla valutazione e finale decisione del Giudice. Ed il comportamento di quest'ultimo che deliberatamente decida di ignorare detta documentazione accessoria, non solo richiamata dal consulente medico-legale actoreo ma anche materialmente consegnata al C.T.U. (che di tanto dà espressamente atto nella sua relazione finale), riverbera di insanabile nullità e illegittimità derivata il percorso motivazionale e quindi la stessa decisione finale del detto Giudicante .. Il limite all'indagine del C.T.U. riguarda soltanto i fatti principali – che
pag. 19/33 possono essere dedotti solo dalla parte – non già i fatti secondari, i quali sono privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”.
Gli appellanti, inoltre, deducevano che eventuali vizi derivanti dall'attività di acquisizione documentale del CTU avrebbero dato luogo ad un'ipotesi di nullità relativa, sanata per effetto della mancata formulazione di eccezioni ad opera della convenuta azienda ospedaliera.
§ 7.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
Il CTU, in sede di risposta ai rilievi del CT degli attori, con i quali era stata, tra l'altro, stigmatizzata la cd. bozza di relazione per avere in essa l'ausiliare fatto risalire la vicenda clinica del paziente al febbraio 2016, piuttosto che al gennaio 2016, evidenziava che la pretesa del citato CT di voler estendere l'indagine ad attività terapeutiche svoltesi prima del mese di febbraio esulava dal thema decidendum, quale delineato dalla stessa consulenza di parte, e si basava su documentazione che non era stata prodotta tempestivamente, entro il maturare delle preclusioni istruttorie, ma addirittura trasmessa al CTU nel termine accordato alle parti ai sensi dell'art. 195 c.p.c. (cfr. pag. 22, 23 della CTU).
Orbene, il CTU dopo avere posto in risalto che, il cd. pre-ricovero del
28.1.2016 non aveva avuto alcuna incidenza significativa rispetto all'insorgere dell'infezione, essendo durante lo stesso state espletate indagini non invasive, osservava che, con la consulenza di parte,
pag. 20/33 l'origine dell'infezione era stata chiaramente ricollegata alla dedotta mancata sterilizzazione delle apparecchiature impiegate durante la broncoscopia. Evidenziava, poi, che la documentazione sanitaria relativa ad indagini diagnostiche del mese di gennaio non era presente agli atti del fascicolo d'ufficio, essendo stata solo richiamata in calce alla consulenza tecnica di parte, e che la stessa gli veniva tardivamente trasmessa, mediante un plico, fattogli recapitare dal CT degli attori nel termine concesso per l'inoltro delle note critiche alla bozza di relazione.
Ciò premesso, osserva la Corte che correttamente il Giudice di primo grado abbia prestato adesione alla CTU, espungendo dall'oggetto dell'indagine quanto atteneva alle attività diagnostiche compiute nel mese di gennaio 2016 e considerando come non utilizzabile la documentazione trasmessa all'ausiliare dal CT degli attori.
In contrario, non soccorre il riferimento, operato dagli appellanti, alla pronuncia delle sezioni unite della S.C. n. 3086/2022.
Con tale precedente si è, infatti, affermato che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili
d'ufficio. In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente
pag. 21/33 nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -
, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili
d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161
c.p.c.”.
Posto quanto precede, deve evidenziarsi che, nella specie, a fondamento della domanda, gli attori avevano posto, per un verso,
l'erronea scelta dei sanitari di sottoporre il paziente alla broncoscopia, come pure la decisione di non praticare idonea terapia antibiotica, e, per l'altro, avevano ricondotto l'insorgere dell'infezione, asseritamente nosocomiale, alla mancata sterilizzazione delle apparecchiature utilizzate nel corso della broncoscopia, eseguita in data 9.2.2016.
pag. 22/33 Viceversa, né nella citazione, non emendata dalle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., né nella consulenza tecnica di parte si faceva risalire la contrazione dell'infezione batterica alle indagini strumentali cui il paziente era stato sottoposto nel corso di alcuni accessi presso la chirurgia toracica del Cardarelli, risalenti al gennaio
2016.
Alcun dubbio residua, poi, sul dato per cui quelli in esame siano proprio i fatti principali posti a fondamento della domanda, una cosa essendo il riferimento alla mancata sterilizzazione di determinate attrezzature impiegate nel corso di una broncoscopia, altre, ben diversa, l'eventuale contrazione dell'infezione nel corso di indagini diagnostiche eseguite in tempi diversi (vale a dire circa un mese prima).
Discende da quanto osservato che correttamente il CTU non abbia tenuto conto della documentazione ad esso tardivamente trasmessa, vale a dire dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, dal CT degli attori, atteso che la stessa ineriva ad un fatto principale diverso da quello originariamente allegato.
Ad abundantiam, si deve ribadire come il CTU abbia anche chiarito che in alcun caso l'origine della contrazione del batterio possa farsi risalire agli accertamenti diagnostici svolti durante il pre-ricovero del gennaio
2016, atteso che gli stessi, avendo avuto carattere non invasivo, non risultavano idonei al detto fine.
pag. 23/33 Per le ragioni sin qui esposte nemmeno le istanze istruttorie, della cui mancata ammissione gli appellanti si dolevano, avrebbero potuto apportare alcun utile contributo alla decisione della causa.
Ed invero, la richiesta di adozione di un ordine di esibizione, ex art. 210
c.p.c., si rivela palesemente inammissibile, essendosi con essa gli attori limitati a sollecitare, in maniera generica ed esplorativa, “l'esibizione delle cartelle cliniche in originale, nonché ogni documentazione clinica da essa detenuta e relativa agli accertamenti e/o interventi sanitari effettuati sul citato “de cuius” nei mesi di gennaio e Parte_4
febbraio 2016”.
Peraltro, se la documentazione sanitaria, sia pure tardivamente trasmessa al CTU, era, comunque, nella disponibilità degli attori, sarebbe stato onere degli stessi depositarla tempestivamente in giudizio, con la conseguenza che l'ordine ex art. 210 c.p.c. non poteva, comunque, servire a sanare una lacuna probatoria della parte.
Riguardo alla prova orale, per interrogatorio formale e testi, articolata dagli istanti nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., evidente ne appare la superfluità ai fini del decidere, vertendo la stessa in parte sull'evolversi della vicenda clinica del paziente, che è stata compiutamente descritta dal CTU, in parte su profili che, attenendo ai pregiudizi lamentati dagli attori, avrebbero se del caso potuto rilevare solo in ipotesi di accertata sussistenza dell'an debeatur.
Le ulteriori considerazioni sottese ai motivi in esame, attenendo al contenuto della CTU e risolvendosi in critiche all'operato del pag. 24/33 consulente, specie nella parte in cui questi aveva escluso profili di negligenza nell'operato dei sanitari, sono destituite di fondamento, dovendosi sul punto richiamare quanto dinanzi detto in ordine alla piena condivisibilità della relazione di consulenza.
Del resto, giova solo soggiungere che gli appellanti, nel tentare di confutare le conclusioni del CTU, si limitavano a reiterare i rilievi svolti dal proprio consulente di parte, già oggetto di approfondita disamina ad opera dell'ausiliare, senza curarsi di corroborarne la validità mediante il riferimento a fonti (linee guida, letteratura specialistica) dotate di dignità almeno equivalente a quella valorizzata nella relazione di consulenza.
§ 8.
Il primo Giudice nel pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto del paziente all'autodeterminazione, osservava che “parte attrice, lamentando la mancanza di adeguata attività informativa da parte dei sanitari in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla broncoscopia, avrebbe dovuto dare prova, anche mediante presunzioni, della volontà di di rifiutare i Parte_4
predetti trattamenti qualora la predetta attività informativa fosse stata adeguatamente adempiuta. Non è presente, tuttavia, agli atti, alcun supporto probatorio volto a corroborare la sussistenza di una tale volontà alternativa”.
§ 9.
pag. 25/33 Nel censurare, con il quinto motivo, tale capo di sentenza, gli appellanti ne invocavano l'erroneità, sostenendo che il Tribunale, dall'accertata genericità del modulo di consenso informato fatto firmare al paziente, pure evidenziata dal CTU, avrebbe dovuto trarre il convincimento circa la fondatezza della domanda.
Infatti, non solo il Giudice, negando la prova per testi, aveva impedito di fornire quella dimostrazione, afferente alla volontà contraria del paziente al trattamento terapeutico, poi stigmatizzata con il rigetto della domanda, ma lo stesso non aveva nemmeno considerato che spettasse semmai alla convenuta struttura sanitaria dare la prova contraria alla presunzione. Invero, opinavano gli appellanti, stante l'acclarata e indubbia natura contrattuale dell'obbligo gravante sul sanitario, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente l'allegazione, da parte del paziente-creditore, dell'inadempimento in cui era incorso in merito il personale sanitario che l'aveva “trattato”.
Nella specie, “in virtù delle catastrofali conseguenze tanatologiche subìte dal paziente per effetto del contestato intervento Parte_4
chirurgico” poteva ragionevolmente presumersi che lo stesso, qualora
“fosse stato correttamente ed esaurientemente informato delle possibili complicazioni dell'interventochirurgico di broncoscopia, in anestesia generale e senza previa copertura antibiotica, certamente e ovviamente non si sarebbe sottoposto all'operazione, così come peraltro qualunque altra persona dotata di un minimo di raziocinio”.
Addirittura, opinavano gli appellanti, tale presunzione andrebbe intesa alla stregua di un fatto notorio, essendo inverosimile che il paziente, di pag. 26/33 fronte alla prospettiva di essere sottoposto al trattamento senza copertura antibiotica, si sarebbe rifiutato di prestare il proprio consenso.
§ 10.
Il motivo è infondato, dovendosi ritenere che del tutto correttamente la domanda in esame sia stata disattesa dal primo Giudice, essendosi la stessa rivelata carente già solo sul piano assertivo.
Ed invero, sul punto deve rilevarsi che, per ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione, “In tema di attività medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della
pag. 27/33 domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 28985 del 11/11/2019).
Orbene, in primo grado, gli attori si erano limitati a denunciare che, stante la genericità del modulo sottoscritto dal paziente, la broncoscopia non era stata preceduta da alcuna informazione circa la sua utilità e le eventuali alternative (cfr. pag. 4, lettera t) della citazione).
Nell'ipotesi in esame, quindi, non solo era risultata carente l'allegazione del pregiudizio, in ipotesi conseguente all'omissione informativa dei sanitari, ma era del tutto mancata la deduzione circa il presumibile rifiuto opposto dal paziente al trattamento suggerito dai sanitari.
Né, invero, ad onta di quanto opinato dagli appellanti, tale preteso rifiuto deve ritenersi un fatto certo, se si considera che, al momento della sottoposizione alla broncoscopia, già era emerso, a carico del paziente, il fondato sospetto di una neoplasia polmonare e che, come appurato dal CTU, siffatto esame strumentale costituisce, secondo le linee guida e la letteratura internazionale, passaggio obbligato nella fase di stadiazione del tumore.
pag. 28/33 E', allora arduo credere che un paziente, cui venga riferito dai medici dell'elevata probabilità di una malattia oncologica e delle necessità di sottoporsi ad una biopsia per accertarne meglio natura ed evoluzione, si rifiuti di praticare l'esame perché edotto del rischio della possibile insorgenza, in conseguenza dello stesso, di un processo infettivo.
Né, invero, ad esiti diversi avrebbe potuto condurre la prova testimoniale, non vertendo alcuno dei capitoli articolati dagli attori sulla circostanza del preteso rifiuto che il paziente, ove edotto dei rischi del trattamento, avrebbe opposto alla decisione dei sanitari.
Del resto, non va nemmeno sottaciuto che gli appellanti non hanno, da un lato, chiarito quale sarebbe stata l'alternativa, meno invasiva e rischiosa, rispetto alla broncoscopia e, dall'altro, hanno omesso di spiegare come sarebbe stato possibile dare inizio alla terapia
(chirurgica o farmacologica) senza svolgere il preliminare passaggio rappresentato dalla broncoscopia con esame bioptico.
§ 11.
Con l'ottavo motivo, gli appellanti censuravano la sentenza, dolendosi del fatto che il Giudice non avesse sanzionato la mancata partecipazione, da parte dell' al procedimento di Controparte_3
mediazione.
Sostenevano che, in ragione dell'ingiustificata assenza della controparte alla procedura obbligatoria di mediazione esperita, avevano vanamente sollecitato la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, della somma anche pag. 29/33 equitativamente ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata processuale, nonché l'ulteriore condanna ex art. 8 del d.lgs. 4-3-2010 n. 28.
Nella specie, la condotta inerte serbata dall'azienda ospedaliera doveva indurre a ritenere sussistenti i presupposti contemplati dal suddetto art. 8, sia per desumere argomenti di prova, che per disporre la condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
§ 12.
Il motivo è infondato.
Il presupposto, cui l'art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010, nella formulazione ratione temporis vigente, ricollega il potere del Giudice di desumere argomenti di prova, come pure di irrogare alla parte non comparsa la sanzione costituita dal versamento, in favore del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, è che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione si riveli ingiustificata.
Nel caso di specie, tale presupposto non sussiste, come è reso palese dall'esito del giudizio, rivelatosi interamente favorevole per la parte originariamente convenuta, e dall'accertata infondatezza delle ragioni poste dagli attori a fondamento della pretesa risarcitoria.
Del resto, tenuto conto delle posizioni delle parti, sin dall'origine assolutamente antitetiche in relazione all'oggetto del contendere,
pag. 30/33 l'eventuale partecipazione dell' alla procedura di Controparte_3
mediazione non avrebbe potuto apportare alcun fattivo contributo ad una definizione stragiudiziale della lite.
Per le medesime ragioni dinanzi esposte ed anche in considerazione del contenuto essenzialmente tecnico (in specie, medico scientifico) delle questioni sottese alla lite, la mancata partecipazione dell'originaria convenuta alla mediazione non consente di trarre alcun argomento di prova a conforto delle ragioni degli odierni appellanti.
§ 13.
Con l'ultimo motivo gli appellanti giungevano finanche a dolersi del capo di sentenza che, nonostante l'integrale rigetto delle domande, aveva disposto l'integrale compensazione delle spese processuali e di quelle relative alla CTU.
Il motivo è infondato, posto che, al limite, della compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, avrebbe potuto dolersi, con appello incidentale, l' Controparte_3
Invero, considerato che tutte le domande attoree erano state rigettate, non sussistevano, di certo, i presupposti per disporre la condanna della convenuta a pagare le spese processuali e quelle di CTU. Il presupposto della soccombenza, infatti, costituisce, nella prospettiva degli appellanti, un mero auspicio legato alla riforma della sentenza impugnata, piuttosto che una condizione esistente all'esito del giudizio di primo grado.
§ 14.
pag. 31/33 Al rigetto integrale dell'appello segue la condanna degli appellanti alla rifusione, in favore dell appellata, delle spese processuali relative CP_3
al grado di appello.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e media complessità, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione delle fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, per le quali, stante la ridotta attività difensiva espletata, si giustifica l'applicazione dei minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna , e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
in solido tra di loro, alla rifusione, in favore
[...]
pag. 32/33 dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 8.170,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 33/33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5067/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4411/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 5/05/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ); (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Mario Afeltra (C.F. C.F._3
), come da procura a margine dell'atto CodiceFiscale_4
introduttivo del primo grado nonché procura speciale per atto del
Notaio del 16.5.2016 (rep. 6267/16) Persona_1
APPELLANTI
E (C.F. e Controparte_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, dagli avv.ti Michele Salomone (C.F.
[...]
) e Massimo La Rocca (C.F. ), dell' C.F._5 CodiceFiscale_6
UOC Affari Legali Appalti e Contratti dell'ente, giusta procura come in atti;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: gli appellanti, così concludevano: “- riformare integralmente, in quanto erronea ed illegittima, l'impugnata sentenza n.
4411/22 emessa il 2-5-22 dal Tribunale di Napoli a definizione del procedimento n. R.G. 20630/17,
- accogliere le conclusioni già rassegnate in prime cure nonché nella presente sede di gravame e per l'effetto condannare l'azienda sanitaria convenuta al risarcimento, in favore degli appellanti nelle rispettive qualità e per quanto di ragione, ex artt. 2049 e 2043 c.c. ed a titolo sia contrattuale che extracontrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., del complessivo danno subìto in conseguenza dei fatti di causa e specificamente:
a) in favore di ciascuno dei due istanti e Parte_1 Parte_2
quali eredi del "de cuius", della somma a precisarsi in corso di
[...]
causa e/o comunque a quella somma che anche equitativamente verrà ritenuta di giustizia applicando le tabelle risarcitorie del danno non
pag. 2/33 patrimoniale adottate attualmente dal Tribunale di Milano ben note a codesto On. Ufficio Giudiziario adìto, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre che patrimoniali subiti dal compianto Pt_4
ed a loro attribuibili “iure successionis”, in conseguenza della
[...]
descritta imprudente, negligente ed imperita condotta colposa professionale assunta nella fattispecie dal personale sanitario dipendente dalla convenuta azienda sanitaria, anche per accertata violazione dell'obbligo fondamentale di rispetto del cd. “consenso informato” sanitario;
b) in favore di ciascuno dei tre sopra costituiti istanti “iure proprio”, della complessiva somma a precisarsi in corso di causa e/o comunque a quella somma che anche equitativamente e applicando le suddette
Tabelle verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno personale, biologico, esistenziale, psicologico, relazionale, da perdita di
“chances”, riflesso, diretto ed indiretto, subìto da ciascuno dei suddetti istanti e prossimi congiunti Parte_1 Parte_2
del defunto e da quale familiare di fatto del “de cuius”; Parte_3
c) in favore di ciascuno dei tre sopra costituiti istanti, eredi e prossimi congiunti e familiari, di diritto e di fatto di , della ulteriore Parte_4
somma che anche equitativamente verrà ritenuta di giustizia a titolo di danno morale ("pecunia doloris");
d) in favore di ciascuno dei tre sopra costituiti istanti, eredi e prossimi congiunti e familiari di diritto e di fatto di , della ulteriore Parte_4
complessiva somma che verrà anche equitativamente ritenuta di giustizia a titolo di reintegrazione di spese vive, nonché di spese mediche,
pag. 3/33 medico-legali e strumentali/diagnostiche, effettuate in conseguenza e per effetto della colposa responsabilità sanitaria denunciata oggetto della presente causa Tanto, con ogni salvezza di eventuali particolari e/o diverse quantificazioni di danno e risarcitorie ad effettuarsi in corso di causa e nella presente sede di gravame, anche a mezzo di prova per presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., ovvero a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. da parte di codesta On.le Corte adìta, nonché con l'aggiunta degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria dal dì dell'evento a quello del soddisfo. - condannare la convenuta azienda sanitaria, anche ex artt. 92 e 96 c.p.c., al pagamento di ogni spesa processuale e/o ulteriore somma equitativamente a determinarsi a titolo di responsabilità aggravata processuale, oltre che a titolo di sanzione ex art. 8 comma quarto bis del d.lgs. 28/10, per la sua mancata partecipazione alla propedeutica ed obbligatoria procedura di mediazione.
- condannare la convenuta azienda sanitaria alla completa e
totale soccombenza in ordine a spese e competenze di causa, ivi comprese quelle di C.T.U., in relazione ad entrambi i gradi del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore distrattario”.
L'appellata, nella comparsa di costituzione, cui occorre riferirsi stante il mancato deposito da parte della stessa di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, concludeva come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello r.g. n. 5067/2022 proposto dai sig.ri e in quanto infondato. Pt_1 Pt_3
pag. 4/33 Spese vinte del presente giudizio anche in riferimento agli oneri previdenziali (23,80%) in ragione dell'Iva e Cpa, non attribuibili, quest'ultimi, agli Avvocati iscritti negli Albi Speciali, e con salvezza di ogni altro diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata in data 4.07.2017, CP_2
, e quali prossimi
[...] Parte_2 Parte_3
congiunti, rispettivamente figli ed ex coniuge, di Parte_4
adivano il Tribunale di Napoli esponendo che: in data 9.02.2016,
[...]
, affetto da patologia respiratoria, si ricoverava presso Parte_4
l'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli dove gli veniva praticata, all'esito di anamnesi e di esami clinici, broncoscopia eseguita in anestesia generale assistita, da cui si evinceva un quadro clinico compatibile con insorgenze oncologiche (microcitoma); prima del suddetto esame, il paziente firmava un generico modulo di consenso informato;
il paziente veniva dimesso dall'ospedale previa redazione di diario clinico stilato in data 9.02.16; in data 10.02.2016, a seguito di grave dispnea e di malessere generale, il veniva accompagnato Pt_1
d'urgenza dai suoi familiari al Pronto Soccorso del dove CP_1
veniva ricoverato in forma “campale” all'esterno del reparto di rianimazione;
a causa dell'aggravarsi delle condizioni generali venivano al medesimo praticati esami radiologici, ematici ed interventi invasivi disostruttivi oro-tracheali, con intubazione e sedazione indotta farmacologicamente;
nel corso della notte dell'11.02.2016 si pag. 5/33 alteravano irreversibilmente i valori vitali del paziente tanto che alle ore 10.45 risultavano inutili le manovre di rianimazione e si constatava il decesso del per “insufficienza cardiorespiratoria e adinamia Pt_1
cardiaca”; l'esame “rettale/corpo coltura” del paziente risultava negativo per enterobatteri, mentre quello di emocoltura si evidenziava positivo per CT AN ( ); avevano, invano, Per_2
instaurato il procedimento di mediazione;
sussisteva la responsabilità della convenuta struttura sanitaria, a causa della carenza di sterilizzazione delle apparecchiature biomedicali con le quali era stata eseguita la broncoscopia polmonare in data 9.02.2016, con conseguente insorgenza di contaminazione da CT AN, nonché per avere sottoposto il paziente all'intervento cruento ed invasivo di broncoscopia con prelievo bioptico, senza optare per altra scelta diagnostica terapeutica;
vi era stata violazione del diritto del paziente ad essere adeguatamente informato.
Tanto premesso, e quali Parte_1 Parte_2
eredi del de cuius, domandavano “iure successionis” il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal paziente in vita e tutti gli attori domandavano, poi, “iure proprio” il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essi sofferti in conseguenza della perdita del familiare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'A.O.R.N. Cardarelli che, nel resistere alla domanda, eccepiva la nullità della citazione e ne contestava, nel merito, la fondatezza.
pag. 6/33 Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. disponeva una CTU medico legale.
Nell'elaborato peritale da esso depositato, il nominato ausiliare, dott.
, concludeva sostenendo che: “...nel caso in esame, Persona_3
come evincibile dalla relazione della broncoscopia effettuata, si rilevava la “Presenza di abbondanti secrezioni purulente già in trachea che si aspirano”, dovendo pertanto ritenere che il processo settico fosse preesistente al ricovero in day-hospital e pertanto non correlato alle pratiche assistenziali. Oltre a tale rilevante dato, si deve anche rappresentare come “secondo i CDC di Atlanta, le infezioni sono di origine esogena se presenti fin dall'ingresso in ospedale, e sono quelle insorte da due giorni prima del ricovero fino ai primi due giorni di ricovero. Pertanto, sono da considerare infezioni correlate all'assistenza gli episodi con insorgenza dei sintomi e segni di infezione dal terzo giorno di ricovero in poi. (…) Pertanto, alla luce della definizione di infezione nosocomiale, si ritiene che il processo infettivo non sia attribuibile ai sanitari dell'AO Cardarelli (né ad una carente gestione assistenziale della struttura) e ciò considerando che il paziente già all'atto della broncoscopia presentava segni di infezione in atto (cfr.
“presenza di abbondanti secrezioni purulenti già in trachea”), per cui già tale dato escluderebbe una infezione di origine nosocomiale;
andrà considerata, peraltro anche la cronologia di comparsa laddove a distanza di 24 ore il paziente si ricoverava con segni clinici quali febbre e dispnea (anamnesticamente ricondotti al giorno precedente) per cui, considerato quanto già riportato in merito alla tempistica che deve
pag. 7/33 essere superiore ai due giorni dal ricovero, anche tale dato escluderebbe la genesi nosocomiale di quel processo infettivo, che, si ribadisce, era presente già all'atto della broncoscopia. Si ritiene, pertanto, che il decesso del sig. NON sia attribuibile ad una censurabile condotta Pt_1
dei sanitari e/o a lacune assistenziali ”.
Inoltre, l'Ausiliare del primo Giudice, in tema di consenso informato, affermava che “si rappresenta come il modulo di consenso informato alla broncoscopia sia alquanto generico ed aspecifico, seppure in esso è riportato “dichiaro di essere stato informato…sui rischi immediati e futuri, sui vantaggi derivati dalla mancata esecuzione della procedura…”.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “rigetta la domanda giudiziale;
dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio;
pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico di tutte le parti in solido tra loro”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, , Parte_1 Parte_2
e interponevano appello, con citazione
[...] Parte_3
notificata in data 28.11.2012, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., maggiorato per la sospensione feriale, concludendo per l'accoglimento delle istanze sopra trascritte.
pag. 8/33 Si costituiva l'A.O.R.N. Cardarelli, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 12.4.2023 e tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza del 14.4.2023, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.11.2024.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti in data 30.12.2024, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 20.3.2025.
Depositate dagli appellanti la comparsa conclusionale e la memoria di replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, qualificava come contrattuale la domanda di risarcimento dei danni iure successionis proposta dagli attori.
Rilevava che, in forza di tale qualificazione, “il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare
l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la
pag. 9/33 prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”, restando, altresì, “sempre a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra
l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute”.
Poste tali premesse, il primo Giudice, in fatto, osservava che “alla luce della CTU depositata in data 19.6.2020 non può affermarsi la sussistenza del nesso di causalità tra gli specifici inadempimenti allegati da parte attrice e il decesso del . In particolare, il CTU ha accertato che Pt_1
sussistevano le condizioni per un accertamento broncoscopico che fa parte dell'iter diagnostico di lesioni polmonari, definendolo le linee guida una metodica fondamentale nella diagnosi e nella stadiazione del carcinoma polmonare” così come fu corretta l'esecuzione dell'esame broncoscopico: “l'effettuazione della broncoscopia può ritenersi corretta”
e che, in considerazione della presenza di secrezioni purulente in trachea all'atto della esecuzione della broncoscopia, l'infezione da non fosse stata contratta durante l'esame, Persona_4
ma preesistesse”.
§ 4.
Con il primo motivo, gli appellanti si dolevano del fatto che il primo
Giudice aveva motivato la propria decisione rimettendosi
“pedissequamente ed acriticamente” al contenuto ed alle conclusioni della relazione peritale d'ufficio, senza sottoporre ad alcun vaglio critico le affermazioni del CTU alle quali il consulente tecnico di parte degli attori aveva rivolto circostanziate obiezioni.
pag. 10/33 Quindi, ad avviso degli appellanti, il Giudice ”avrebbe dovuto, previa valorizzazione del pregresso trattamento ospedaliero attuato a gennaio
2016 su , accertare le evidenze scientifiche contestate dalla Parte_4
C.T.P. actorea, anche a mezzo del richiesto supplemento o rinnovo di
C.T.U. ovvero avvalendosi dei suoi istituzionali poteri di “peritus peritorum”, concludendo per l'inadeguatezza dell'intervento di broncoscopia invasiva intratoracica deciso dai sanitari, tanto più se effettuato senza previa copertura antibiotica, su paziente fragile affetto da gravi patologie cardiache ischemiche ed evidenziante nell'occasione tra l'altro sanguinamento diffuso dai piani profondi del torace”.
Con il terzo motivo, gli appellanti si dolevano della decisione del
Tribunale di non disporre il rinnovo della espletata C.T.U., che si sarebbe imposto alla luce delle “copiosissime e puntuali osservazioni critiche medico-legali actoree alla rassegnata C.T.U.”.
Con il sesto motivo, gli istanti si dolevano del rigetto, oltre che della domanda “iure hereditario”, proposta dagli attori, anche della distinta domanda azionata “iure proprio” nella qualità di familiari e stretti congiunti del “de cuius” ai fini del risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti dai medesimi per effetto della dedotta
“uccisione colposa iatrogena” di . Parte_4
Sostenevano che tale capo di sentenza era affetto dai medesimi vizi evidenziati rispetto a quelli con cui era stata rigettata la domanda di danni proposta iure hereditatis.
pag. 11/33 Asserivano che, nella specie, la prova dei pregiudizi da essi sofferti si poteva trarre, in via presuntiva, in ragione del vincolo di parentela esistente con il de cuius.
Con il settimo motivo, gli appellanti censuravano il capo di decisione, nel quale il Giudice, aderendo alle risultanze della CTU, aveva indebitamente escluso il nesso causale in riferimento alla contestata condotta dei sanitari e “in merito alla scelta di eseguire la broncoscopia senza previa copertura antibiotica con conseguente contaminazione del paziente da batterio “CT baumannii” ..”.
Invero, il Giudice, pur avendo richiamato in premessa, ai fini dell'accertamento del nesso causale, il principio del “più probabile che non” o della “preponderanza dell'evidenza”, non ne aveva fatto corretta applicazione.
Nonostante essi istanti avessero” documentalmente e circostanziatamente contestato alla struttura ospedaliera di non aver adottato tutte le misure igieniche necessarie a prevenire la contaminazione da “CT baumannii” del ”, il Parte_4
Giudice aveva escluso tale condotta colposa ritenendo che la contaminazione fosse avvenuta prima del ricovero ospedaliero.
La dimostrazione dell'origine nosocomiale dell'infezione era, nella specie, attestata dai seguenti rilievi:” a) il paziente, all'esame rettale/coprocoltura praticato all'ingresso in ospedale, era risultato negativo per enterobatteri, escludendosi così ogni eventuale ipotesi di infezione preesistente al suo ricovero;
b) il paziente fu ricoverato in
pag. 12/33 forma “campale” all'esterno del reparto sterile di rianimazione di detto nosocomio malgrado le sue gravi condizioni di salute per mancanza di posti letto in rianimazione, circostanza questa che non ha garantito la necessaria condizione di tutela igienica del ricoverato;
c) l'intervento cruento ed invasivo di broncoscopia con prelievo bioptico sulla persona del paziente risulta effettuato senza optare per altra scelta diagnostico- terapeutica alternativa e per di più senza alcuna “copertura” terapica antibiotica (né previa né tanto meno successiva), con altissima probabilità ha determinato il grave sviluppo dell'infezione sistemica da
“ACINTOBACTER baumannii” nel paziente;
d) è' fatto notorio e di comune esperienza, evincibile da dati statistici riportati nella ordinaria letteratura scientifica di infettivologia, che tale batterio si contrae proprio nelle strutture ospedaliere”.
Quindi, nell'ipotesi in esame, mentre vi erano una serie di elementi che deponevano per l'origine nosocomiale dell'infezione batterica, la tesi fatta propria dal Giudice era supportata da un unico fatto, vale a dire la presenza di secrezioni purulente in trachea. Di conseguenza “il Giudice avrebbe dovuto correttamente orientare il suo giudizio sull'efficacia rappresentativa degli elementi probatori acquisiti, nella prospettiva della preponderanza dell'evidenza, ossia della maggior probabilità (in termini logici o baconiani) della contaminazione nel corso dell'intervento di broncoscopia dal batterio di cui trattasi, al fine di confermare il nesso causale con l'evento-morte del paziente”.
§ 5.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
pag. 13/33 Giova premettere che le censure, sottese ai sopra riportati motivi, rappresentano una pressoché integrale riproposizione delle osservazioni critiche che il consulente tecnico di parte degli originari attori aveva rivolto alla cd. bozza di relazione redatta dal CTU, dott.
, cui quest'ultimo aveva fornito puntuale ed esaustiva Persona_5
risposta in sede di elaborato definitivo.
Quanto appena osservato consente, quindi, di superare i rilievi degli appellanti, tesi a stigmatizzare la decisione del primo Giudice di non disporre un rinnovo di CTU. Infatti, avendo l'ausiliare dato conto delle osservazioni del tecnico di parte e risposto in maniera adeguata ai dubbi ed alle contestazioni dallo stesso sollevate, il Giudice non aveva alcuna valida ragione per disporre un rinnovo di CTU.
Nel merito, le obiezioni degli appellanti si rivelano infondate.
Invero, richiamando quanto osservato dal CTU, si deve osservare che la decisione dei sanitari di sottoporre il paziente alla broncoscopia ha rappresentato una scelta corretta alla luce delle indicazioni fornite dalle linee guida AIOM. Queste ultime, infatti, descrivono la broncoscopia come una metodica fondamentale nella diagnosi e nella stadiazione del carcinoma polmonare (da cui era risultato essere affetto il dante causa degli odierni appellanti).
Del resto, questi ultimi, nel sostenere l'inopportunità del ricorso a tale indagine diagnostica, nemmeno avevano cura di precisare quale sarebbe stata la soluzione alternativa, né indicavano fonti di dignità
pag. 14/33 scientifica almeno equivalente a quelle richiamate dal CTU per motivare il proprio assunto.
Destituito di fondamento è, poi, il rilievo teso a contestare la scelta di procedere alla broncoscopia alla luce della condizione di fragilità del paziente.
Sul punto, invero, il CTU osservava che, secondo le linee guida nazionali, la pregressa cardiopatia da cui era affetto il non Pt_1
risultava affatto ostativa all'esecuzione della broncoscopia (cfr. CTU pag. 8).
Rispetto, poi, alla pretesa origine nosocomiale dell'infezione batterica, il CTU era assolutamente chiaro nell'affermare che, secondo la più accreditata letteratura scientifica internazionale, la quale costituiva poi la base sulla quale erano elaborate anche le linee guida nazionali, un'infezione può definirsi nosocomiale quando insorga a partire dal terzo giorno di ricovero in poi.
Nella specie, quindi, tale origine andava esclusa, sia perché all'atto della broncoscopia il paziente presentava segni di infezione in atto, quali la presenza di abbondanti secrezioni purulente in trachea, sia per la cronologia dei fatti, essendo lo stesso stato ricoverato, per la comparsa di sintomi quali febbre e dispnea, a sole 24 ore di distanza dalle precedenti dimissioni conseguenti alla broncoscopia.
Quanto precede induce a ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, assente il nesso causale, non essendo gli altri indici valorizzati pag. 15/33 dagli appellanti affatto dotati di un grado di conferma superiore a quelli indicati dal CTU.
Del resto, con precipuo riguardo alla dedotta omessa somministrazione di antibioticoterapia, che, a dire degli appellanti, sarebbe stata all'origine della contrazione dell'infezione, giova rilevare come il CTU abbia insistentemente ribadito che essa non fosse affatto imposta dalle linee guida e come, in effetti, anche il consulente di parte degli attori aveva convenuto sul fatto che non si trattasse di una scelta inderogabile (cfr. pag. 24 della CTU).
Del resto, l'ausiliare chiariva che, sebbene in alcuni centri fosse praticata l'antibioticoprofilassi o l'antibioticoterapia immediatamente dopo la broncoscopia, comunque, anche il lavoro scientifico, che il CT degli odierni appellanti aveva inteso valorizzare a proprio vantaggio, affermava che non vi erano dati a supporto di tale accorgimento.
Infine, riguardo al rilievo degli appellanti, mediante il quale si intendeva far risalire la contrazione dell'infezione batterica non al ricovero del 9.2.2016, funzionale all'esecuzione della broncoscopia, ma ad un pre-ricovero del 28.1.2016, presso la stessa struttura sanitaria, a parte gli assorbenti rilievi che saranno svolti in relazione ai restanti motivi di appello, si deve osservare che, comunque, il CTU anche sul punto, abbia escluso il nesso di causalità.
Lo stesso ha, infatti, posto in risalto come non vi fosse stato alcun ricovero in regime di continuità dal 28.1.2016 al 9.2.2016, atteso che, il
28.1.2016, il paziente effettuava, in regime di day hospital, solo alcune pag. 16/33 indagini, quali spirometria ed emogasanalisi. Doveva, pertanto, escludersi, a detta del CTU, la possibilità che l'infezione fosse stata contratta in occasione di tali indagini preliminari (cfr. pag. 28).
§ 6.
Con il secondo motivo, gli appellanti censuravano l'incongruo apprezzamento delle prove documentali e delle circostanze di fatto evidenziate in istruttoria processuale. Obiettavano che il CTU aveva valorizzato, quale data di inizio della vicenda clinica, quella del
9.2.2016, sebbene, come documentato in atti dal C.T.P. degli attori, il primo contatto del paziente con l'azienda ospedaliera CP_1
dovesse farsi risalire al 9.1.2016 con il primo accesso presso il Reparto di Chirurgia Toracica, cui aveva fatto seguito altro acceso al medesimo
Reparto del 19.1.2016 e, poi, un pre-ricovero del 28.1.2016.
Poste tali premesse, gli istanti sostenevano che il Giudice, oltre ad avere disatteso nozioni di comune esperienza, quali quelle che inducono a ritenere normale l'utilizzo di antibiotici prima di qualunque intervento chirurgico, asserivano che il CTU aveva disatteso i rilievi del
CT di parte, fondati su autorevole letteratura medico-scientifica italiana.
Eccepivano che le fonti internazionali citate dal CTU non erano conferenti rispetto al caso di specie e non supportavano l'affermazione dello stesso circa il carattere non obbligatorio del ricorso all'antibioticoterapia.
pag. 17/33 Asserivano, poi, che, dovendosi l'inizio del percorso clinico retrodatare al gennaio 2016, doveva concludersi per la sussistenza del nesso di causalità tra condotta erronea dei sanitari e decesso del paziente.
Con lo stesso motivo, inoltre, gli istanti contestavano al primo Giudice di non avere dato ingresso alle richieste di prova, per interrogatorio formale e testi, come pure all'istanza di adozione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da essi articolate.
Con il quarto motivo, gli appellanti obiettavano che il primo Giudice aveva erroneamente omesso di valorizzare e considerare utilizzabile la documentazione clinica attinente ai trattamenti diagnostico- terapeutici effettuati dal paziente, presso la convenuta azienda sanitaria, nel gennaio 2016, in periodo strettamente antecedente l'intervento di broncoscopia.
Sostenevano che siffatta documentazione, non solo non era stata semplicemente richiamata nella consulenza di parte, come sostenuto dal Giudice, essendo stata formalmente trasmessa al C.T.U. dallo stesso consulente medico-legale degli attori, ma andava considerata utilizzabile. Del resto, lo stesso Giudice mentre, nel conferire incarico al
CTU, gli aveva chiesto di tenere conto delle deduzioni di parte e di fornire ogni altro elemento utile ai fini della decisione, poi, in maniera del tutto contraddittoria, in sentenza, aveva avallato la scelta del CTU di non considerare la predetta documentazione.
pag. 18/33 Peraltro, quest'ultima andava ritenuta utilizzabile in quanto aveva ad oggetto fatti accessori ai fatti principali regolarmente dedotti giudizialmente dalla parte in lite.
Citando quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza n. 3086/2022, gli istanti assumevano che
“l'acquisizione da parte del C.T.U. di alcune cartelle cliniche rientranti nel complessivo trattamento diagnostico-terapeutico praticato sulla persona del “de cuius” dalla convenuta azienda sanitaria nei due mesi di gennaio e febbraio 2016 .. non riguarda certo un fatto principale o un fatto nuovo introdotto nel processo. Il fatto principale è la condotta colposa sanitaria denunciata previa produzione della maggior parte della documentazione clinica reperibile nella fattispecie ed è appunto questo il “fatto principale” posto dagli attori a fondamento della domanda risarcitoria spiegata nella presente fattispecie. L'acquisizione da parte del C.T.U. di ulteriore documentazione attinente detto trattamento sanitario è fatto meramente complementare e accessorio, pur se sicuramente utile a meglio completare il quadro descrittivo della vicenda, da sottoporre alla valutazione e finale decisione del Giudice. Ed il comportamento di quest'ultimo che deliberatamente decida di ignorare detta documentazione accessoria, non solo richiamata dal consulente medico-legale actoreo ma anche materialmente consegnata al C.T.U. (che di tanto dà espressamente atto nella sua relazione finale), riverbera di insanabile nullità e illegittimità derivata il percorso motivazionale e quindi la stessa decisione finale del detto Giudicante .. Il limite all'indagine del C.T.U. riguarda soltanto i fatti principali – che
pag. 19/33 possono essere dedotti solo dalla parte – non già i fatti secondari, i quali sono privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”.
Gli appellanti, inoltre, deducevano che eventuali vizi derivanti dall'attività di acquisizione documentale del CTU avrebbero dato luogo ad un'ipotesi di nullità relativa, sanata per effetto della mancata formulazione di eccezioni ad opera della convenuta azienda ospedaliera.
§ 7.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
Il CTU, in sede di risposta ai rilievi del CT degli attori, con i quali era stata, tra l'altro, stigmatizzata la cd. bozza di relazione per avere in essa l'ausiliare fatto risalire la vicenda clinica del paziente al febbraio 2016, piuttosto che al gennaio 2016, evidenziava che la pretesa del citato CT di voler estendere l'indagine ad attività terapeutiche svoltesi prima del mese di febbraio esulava dal thema decidendum, quale delineato dalla stessa consulenza di parte, e si basava su documentazione che non era stata prodotta tempestivamente, entro il maturare delle preclusioni istruttorie, ma addirittura trasmessa al CTU nel termine accordato alle parti ai sensi dell'art. 195 c.p.c. (cfr. pag. 22, 23 della CTU).
Orbene, il CTU dopo avere posto in risalto che, il cd. pre-ricovero del
28.1.2016 non aveva avuto alcuna incidenza significativa rispetto all'insorgere dell'infezione, essendo durante lo stesso state espletate indagini non invasive, osservava che, con la consulenza di parte,
pag. 20/33 l'origine dell'infezione era stata chiaramente ricollegata alla dedotta mancata sterilizzazione delle apparecchiature impiegate durante la broncoscopia. Evidenziava, poi, che la documentazione sanitaria relativa ad indagini diagnostiche del mese di gennaio non era presente agli atti del fascicolo d'ufficio, essendo stata solo richiamata in calce alla consulenza tecnica di parte, e che la stessa gli veniva tardivamente trasmessa, mediante un plico, fattogli recapitare dal CT degli attori nel termine concesso per l'inoltro delle note critiche alla bozza di relazione.
Ciò premesso, osserva la Corte che correttamente il Giudice di primo grado abbia prestato adesione alla CTU, espungendo dall'oggetto dell'indagine quanto atteneva alle attività diagnostiche compiute nel mese di gennaio 2016 e considerando come non utilizzabile la documentazione trasmessa all'ausiliare dal CT degli attori.
In contrario, non soccorre il riferimento, operato dagli appellanti, alla pronuncia delle sezioni unite della S.C. n. 3086/2022.
Con tale precedente si è, infatti, affermato che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili
d'ufficio. In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente
pag. 21/33 nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -
, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili
d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161
c.p.c.”.
Posto quanto precede, deve evidenziarsi che, nella specie, a fondamento della domanda, gli attori avevano posto, per un verso,
l'erronea scelta dei sanitari di sottoporre il paziente alla broncoscopia, come pure la decisione di non praticare idonea terapia antibiotica, e, per l'altro, avevano ricondotto l'insorgere dell'infezione, asseritamente nosocomiale, alla mancata sterilizzazione delle apparecchiature utilizzate nel corso della broncoscopia, eseguita in data 9.2.2016.
pag. 22/33 Viceversa, né nella citazione, non emendata dalle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., né nella consulenza tecnica di parte si faceva risalire la contrazione dell'infezione batterica alle indagini strumentali cui il paziente era stato sottoposto nel corso di alcuni accessi presso la chirurgia toracica del Cardarelli, risalenti al gennaio
2016.
Alcun dubbio residua, poi, sul dato per cui quelli in esame siano proprio i fatti principali posti a fondamento della domanda, una cosa essendo il riferimento alla mancata sterilizzazione di determinate attrezzature impiegate nel corso di una broncoscopia, altre, ben diversa, l'eventuale contrazione dell'infezione nel corso di indagini diagnostiche eseguite in tempi diversi (vale a dire circa un mese prima).
Discende da quanto osservato che correttamente il CTU non abbia tenuto conto della documentazione ad esso tardivamente trasmessa, vale a dire dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, dal CT degli attori, atteso che la stessa ineriva ad un fatto principale diverso da quello originariamente allegato.
Ad abundantiam, si deve ribadire come il CTU abbia anche chiarito che in alcun caso l'origine della contrazione del batterio possa farsi risalire agli accertamenti diagnostici svolti durante il pre-ricovero del gennaio
2016, atteso che gli stessi, avendo avuto carattere non invasivo, non risultavano idonei al detto fine.
pag. 23/33 Per le ragioni sin qui esposte nemmeno le istanze istruttorie, della cui mancata ammissione gli appellanti si dolevano, avrebbero potuto apportare alcun utile contributo alla decisione della causa.
Ed invero, la richiesta di adozione di un ordine di esibizione, ex art. 210
c.p.c., si rivela palesemente inammissibile, essendosi con essa gli attori limitati a sollecitare, in maniera generica ed esplorativa, “l'esibizione delle cartelle cliniche in originale, nonché ogni documentazione clinica da essa detenuta e relativa agli accertamenti e/o interventi sanitari effettuati sul citato “de cuius” nei mesi di gennaio e Parte_4
febbraio 2016”.
Peraltro, se la documentazione sanitaria, sia pure tardivamente trasmessa al CTU, era, comunque, nella disponibilità degli attori, sarebbe stato onere degli stessi depositarla tempestivamente in giudizio, con la conseguenza che l'ordine ex art. 210 c.p.c. non poteva, comunque, servire a sanare una lacuna probatoria della parte.
Riguardo alla prova orale, per interrogatorio formale e testi, articolata dagli istanti nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., evidente ne appare la superfluità ai fini del decidere, vertendo la stessa in parte sull'evolversi della vicenda clinica del paziente, che è stata compiutamente descritta dal CTU, in parte su profili che, attenendo ai pregiudizi lamentati dagli attori, avrebbero se del caso potuto rilevare solo in ipotesi di accertata sussistenza dell'an debeatur.
Le ulteriori considerazioni sottese ai motivi in esame, attenendo al contenuto della CTU e risolvendosi in critiche all'operato del pag. 24/33 consulente, specie nella parte in cui questi aveva escluso profili di negligenza nell'operato dei sanitari, sono destituite di fondamento, dovendosi sul punto richiamare quanto dinanzi detto in ordine alla piena condivisibilità della relazione di consulenza.
Del resto, giova solo soggiungere che gli appellanti, nel tentare di confutare le conclusioni del CTU, si limitavano a reiterare i rilievi svolti dal proprio consulente di parte, già oggetto di approfondita disamina ad opera dell'ausiliare, senza curarsi di corroborarne la validità mediante il riferimento a fonti (linee guida, letteratura specialistica) dotate di dignità almeno equivalente a quella valorizzata nella relazione di consulenza.
§ 8.
Il primo Giudice nel pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto del paziente all'autodeterminazione, osservava che “parte attrice, lamentando la mancanza di adeguata attività informativa da parte dei sanitari in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla broncoscopia, avrebbe dovuto dare prova, anche mediante presunzioni, della volontà di di rifiutare i Parte_4
predetti trattamenti qualora la predetta attività informativa fosse stata adeguatamente adempiuta. Non è presente, tuttavia, agli atti, alcun supporto probatorio volto a corroborare la sussistenza di una tale volontà alternativa”.
§ 9.
pag. 25/33 Nel censurare, con il quinto motivo, tale capo di sentenza, gli appellanti ne invocavano l'erroneità, sostenendo che il Tribunale, dall'accertata genericità del modulo di consenso informato fatto firmare al paziente, pure evidenziata dal CTU, avrebbe dovuto trarre il convincimento circa la fondatezza della domanda.
Infatti, non solo il Giudice, negando la prova per testi, aveva impedito di fornire quella dimostrazione, afferente alla volontà contraria del paziente al trattamento terapeutico, poi stigmatizzata con il rigetto della domanda, ma lo stesso non aveva nemmeno considerato che spettasse semmai alla convenuta struttura sanitaria dare la prova contraria alla presunzione. Invero, opinavano gli appellanti, stante l'acclarata e indubbia natura contrattuale dell'obbligo gravante sul sanitario, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente l'allegazione, da parte del paziente-creditore, dell'inadempimento in cui era incorso in merito il personale sanitario che l'aveva “trattato”.
Nella specie, “in virtù delle catastrofali conseguenze tanatologiche subìte dal paziente per effetto del contestato intervento Parte_4
chirurgico” poteva ragionevolmente presumersi che lo stesso, qualora
“fosse stato correttamente ed esaurientemente informato delle possibili complicazioni dell'interventochirurgico di broncoscopia, in anestesia generale e senza previa copertura antibiotica, certamente e ovviamente non si sarebbe sottoposto all'operazione, così come peraltro qualunque altra persona dotata di un minimo di raziocinio”.
Addirittura, opinavano gli appellanti, tale presunzione andrebbe intesa alla stregua di un fatto notorio, essendo inverosimile che il paziente, di pag. 26/33 fronte alla prospettiva di essere sottoposto al trattamento senza copertura antibiotica, si sarebbe rifiutato di prestare il proprio consenso.
§ 10.
Il motivo è infondato, dovendosi ritenere che del tutto correttamente la domanda in esame sia stata disattesa dal primo Giudice, essendosi la stessa rivelata carente già solo sul piano assertivo.
Ed invero, sul punto deve rilevarsi che, per ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione, “In tema di attività medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della
pag. 27/33 domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 28985 del 11/11/2019).
Orbene, in primo grado, gli attori si erano limitati a denunciare che, stante la genericità del modulo sottoscritto dal paziente, la broncoscopia non era stata preceduta da alcuna informazione circa la sua utilità e le eventuali alternative (cfr. pag. 4, lettera t) della citazione).
Nell'ipotesi in esame, quindi, non solo era risultata carente l'allegazione del pregiudizio, in ipotesi conseguente all'omissione informativa dei sanitari, ma era del tutto mancata la deduzione circa il presumibile rifiuto opposto dal paziente al trattamento suggerito dai sanitari.
Né, invero, ad onta di quanto opinato dagli appellanti, tale preteso rifiuto deve ritenersi un fatto certo, se si considera che, al momento della sottoposizione alla broncoscopia, già era emerso, a carico del paziente, il fondato sospetto di una neoplasia polmonare e che, come appurato dal CTU, siffatto esame strumentale costituisce, secondo le linee guida e la letteratura internazionale, passaggio obbligato nella fase di stadiazione del tumore.
pag. 28/33 E', allora arduo credere che un paziente, cui venga riferito dai medici dell'elevata probabilità di una malattia oncologica e delle necessità di sottoporsi ad una biopsia per accertarne meglio natura ed evoluzione, si rifiuti di praticare l'esame perché edotto del rischio della possibile insorgenza, in conseguenza dello stesso, di un processo infettivo.
Né, invero, ad esiti diversi avrebbe potuto condurre la prova testimoniale, non vertendo alcuno dei capitoli articolati dagli attori sulla circostanza del preteso rifiuto che il paziente, ove edotto dei rischi del trattamento, avrebbe opposto alla decisione dei sanitari.
Del resto, non va nemmeno sottaciuto che gli appellanti non hanno, da un lato, chiarito quale sarebbe stata l'alternativa, meno invasiva e rischiosa, rispetto alla broncoscopia e, dall'altro, hanno omesso di spiegare come sarebbe stato possibile dare inizio alla terapia
(chirurgica o farmacologica) senza svolgere il preliminare passaggio rappresentato dalla broncoscopia con esame bioptico.
§ 11.
Con l'ottavo motivo, gli appellanti censuravano la sentenza, dolendosi del fatto che il Giudice non avesse sanzionato la mancata partecipazione, da parte dell' al procedimento di Controparte_3
mediazione.
Sostenevano che, in ragione dell'ingiustificata assenza della controparte alla procedura obbligatoria di mediazione esperita, avevano vanamente sollecitato la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, della somma anche pag. 29/33 equitativamente ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata processuale, nonché l'ulteriore condanna ex art. 8 del d.lgs. 4-3-2010 n. 28.
Nella specie, la condotta inerte serbata dall'azienda ospedaliera doveva indurre a ritenere sussistenti i presupposti contemplati dal suddetto art. 8, sia per desumere argomenti di prova, che per disporre la condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
§ 12.
Il motivo è infondato.
Il presupposto, cui l'art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010, nella formulazione ratione temporis vigente, ricollega il potere del Giudice di desumere argomenti di prova, come pure di irrogare alla parte non comparsa la sanzione costituita dal versamento, in favore del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, è che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione si riveli ingiustificata.
Nel caso di specie, tale presupposto non sussiste, come è reso palese dall'esito del giudizio, rivelatosi interamente favorevole per la parte originariamente convenuta, e dall'accertata infondatezza delle ragioni poste dagli attori a fondamento della pretesa risarcitoria.
Del resto, tenuto conto delle posizioni delle parti, sin dall'origine assolutamente antitetiche in relazione all'oggetto del contendere,
pag. 30/33 l'eventuale partecipazione dell' alla procedura di Controparte_3
mediazione non avrebbe potuto apportare alcun fattivo contributo ad una definizione stragiudiziale della lite.
Per le medesime ragioni dinanzi esposte ed anche in considerazione del contenuto essenzialmente tecnico (in specie, medico scientifico) delle questioni sottese alla lite, la mancata partecipazione dell'originaria convenuta alla mediazione non consente di trarre alcun argomento di prova a conforto delle ragioni degli odierni appellanti.
§ 13.
Con l'ultimo motivo gli appellanti giungevano finanche a dolersi del capo di sentenza che, nonostante l'integrale rigetto delle domande, aveva disposto l'integrale compensazione delle spese processuali e di quelle relative alla CTU.
Il motivo è infondato, posto che, al limite, della compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, avrebbe potuto dolersi, con appello incidentale, l' Controparte_3
Invero, considerato che tutte le domande attoree erano state rigettate, non sussistevano, di certo, i presupposti per disporre la condanna della convenuta a pagare le spese processuali e quelle di CTU. Il presupposto della soccombenza, infatti, costituisce, nella prospettiva degli appellanti, un mero auspicio legato alla riforma della sentenza impugnata, piuttosto che una condizione esistente all'esito del giudizio di primo grado.
§ 14.
pag. 31/33 Al rigetto integrale dell'appello segue la condanna degli appellanti alla rifusione, in favore dell appellata, delle spese processuali relative CP_3
al grado di appello.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e media complessità, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione delle fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, per le quali, stante la ridotta attività difensiva espletata, si giustifica l'applicazione dei minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna , e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
in solido tra di loro, alla rifusione, in favore
[...]
pag. 32/33 dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 8.170,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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