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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/07/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato ROZZA Parte_1 C.F._1
AL RL
e da
, rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato ROZZA AL RL
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 30.7.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 252/2024, pubblicata in data 17.10.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni concordate dalle parti:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) la prole verrà affidata in via esclusiva al padre, con collocazione abitativa prevalente presso il medesimo il quale, oltre alle decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, assumerà in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, senza necessità di previo accordo con la madre, in regime di affidamento super- esclusivo;
C) la casa coniugale sita in 26900 Lodi (LO), Via Ada Negri n. 29, con tutto quanto l'arreda, verrà definitivamente assegnata al Sig. ; Parte_1
D) la Sig.ra si obbliga a cedere al Sig. , che dichiara sin da ora di accettare, entro Pt_2 Pt_1
e non oltre n. 60 giorni dall'iscrizione a ruolo del ricorso congiunto, al prezzo di euro 33.500,00, la propria quota di proprietà di tutti i beni immobili cointestati con il marito, in particolare la casa coniugale sita in 26900 Lodi (LO), Via Ada Negri n. 29, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Lodi al foglio 32, mappale 177, subalterno 3, categoria A3, classe 4, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 118, rendita catastale euro 386,05, con relative pertinenze e tutto quanto l'arreda. Tasse e spese notarili relative ai predetti trasferimenti saranno a carico del Sig. ; Pt_1
E) il Sig. - a fronte della cessione della quota di casa coniugale e pertinenze annesse Pt_1
operata dalla Sig.ra - si obbliga al pagamento dell'intero mutuo residuo da cui Pt_2
l'immobile risulta gravato. Con il perfezionamento della cessione la Sig.ra verrà Pt_2
liberata da ogni vincolo rispetto al mutuo fondiario n. 7910 racc. e n. 9247 rep. a rogito del Dott.
Notaio in Monza, del valore complessivo di euro 112.000,00, contratto con Banco Per_1
BPM S.p.a. Il Sig. , inoltre, si obbliga a manlevare e tenere indenne la Sig.ra da Pt_1 Pt_2 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse configurarsi in capo a quest'ultima a seguito dell'operazione sopra menzionata e nel caso in cui l'istituto bancario ritenesse di non procedere al mutamento dei soggetti passivi rispettivamente del contratto di mutuo;
F) una volta andate a buon fine le operazioni di cui ai precedenti punti D) ed E) il Sig. Pt_1
muterà la domiciliazione del mutuo rimuovendola dal conto corrente cointestato tra i coniugi IBAN
pagina 2 di 5 n. [...] presso Banco BPM S.p.a., il quale verrà immediatamente estinto;
G) i coniugi concordano che quanto in giacenza sul conto corrente IBAN n. IT94 B030 6939 7521
0000 0010 829 presso ES SA S.p.a. intestato al Sig. rimarrà Parte_1
definitivamente assegnato a quest'ultimo, così come quanto in giacenza sul conto corrente IBAN
n. IT26 V030 6939 7521 0000 0012 814 presso ES SA S.p.a. intestato alla Sig.ra
[...]
rimarrà definitivamente assegnato a quest'ultima; Parte_2
H) il Sig. si occuperà in via esclusiva del mantenimento ordinario e straordinario di Pt_1
e potrà godere in via esclusiva delle detrazioni/deduzioni relative ad ogni esborso Per_2
effettuato così come percepire integralmente l'assegno unico universale ed ogni eventuale ulteriore agevolazione e/o benefit in favore del minore;
I) i diritti di visita della madre saranno così regolamentati:
– la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio sul territorio nazionale italiano a week end alternati, dal venerdì pomeriggio, quando preleverà all'asilo o a scuola al Per_2
relativo orario d'uscita, sino alle ore 21.00 della domenica, dopo cena, quando lo riaccompagnerà a casa dal padre;
– la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio sul territorio nazionale italiano per n. 2 pomeriggi a settimana, salvo diverso accordo il martedì ed il giovedì. in tali giorni verrà prelevato dalla madre all'asilo o a scuola al relativo orario di uscita per Per_2
poi essere riportato a casa dal padre alle ore 21.00, dopo cena;
– la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio sul territorio nazionale italiano durante i compleanni del medesimo, le festività Natalizie, Pasquali, ed ogni altra festività, ad anni alterni con il padre. Verrà applicato il criterio dell'alternanza in merito ai giorni di Natale con S. ST, nonché di S. RO / 1° dell'anno con l'Epifania;
– la madre potrà vedere e tenere con il figlio sul territorio nazionale italiano durante le ferie estive, per n. 2 settimane anche non consecutive, come pure il padre potrà programmare vacanze di due settimane consecutive;
i giorni dovranno essere comunicati previamente entro il 30.05 di ciascun anno;
– i coniugi potranno liberamente contattare telefonicamente il figlio in qualsiasi momento.
Ciascun genitore, inoltre, nel periodo in cui trascorrerà con i giorni di Per_2
pagina 3 di 5 permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazioni e recapiti. Eventuali cambi di domicilio dei genitori andranno previamente comunicati, con contestuale indicazione dei relativi recapiti, anche telefonici;
– i Sigg. e si danno atto che il presente accordo ha natura volontaria e Pt_1 Pt_2
pertanto restano liberi di valutare e concordare altre modalità di frequentazione tra gli stessi ed il loro figlio minore, fatto salvo sempre il consenso di entrambi ad ogni eventuale modifica delle sopraddette condizioni;
L) la Dacia Duster targata GE347HM intestata al Sig. e già in uso a quest'ultimo resterà Pt_1
di proprietà ed in uso al medesimo, il quale continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa;
M) i coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria nell'interesse del figlio minore, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
N) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto non chiedono nulla a titolo di mantenimento personale. I medesimi, inoltre, si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti;
O) le spese legali per l'assistenza ricevuta con riferimento al presente giudizio verranno sostenute integralmente dal Sig. ”. Pt_1
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 17.4.2025, come da attestazione di
Cancelleria del 22.4.2025 presente in atti.
Con successive note depositate il 23.4.2025, le parti hanno confermato la propria volontà di voler divorziare alle seguenti condizioni:
“A) al maturare dei termini di legge, si chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile nel Comune di Muntinlupa, nelle Filippine (EE), il giorno 21.04.2018, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Boscoreale (NA) al numero
24, parte II, Serie C, Anno 2018, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
pagina 4 di 5 B) confermare i provvedimenti richiesti in sede di separazione”.
2. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio , nato in data [...], non sono in contrasto con gli interessi Per_2
dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
nelle Filippine il 21.04.2018 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Boscoreale (NA) al numero 24, parte II, Serie C, Anno 2018);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Boscoreale (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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