Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9943
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Impossibilità temporanea di adempiere a causa del sequestro

    Il sequestro di tutti i beni e ricchezze rientra nella definizione di insolvenza ai sensi dell'art. 1186 c.c., in quanto implica l'impossibilità di utilizzo delle proprie risorse economiche e quindi uno sbilanciamento tra i debiti e le entrate che rende impossibile l'adempimento delle obbligazioni assunte.

  • Rigettato
    Illegittimità della decadenza dal beneficio del termine

    La domanda è infondata in virtù del combinato disposto dell'art. 1819 c.c. e delle clausole contrattuali che legittimano la richiesta di pagamento immediato dell'intero debito anche in esito al mancato pagamento di una sola rata. L'insolvenza, che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione, non postula necessariamente un assoluto e definitivo dissesto economico del debitore, essendo sufficiente una situazione di sbilancio, anche se non definitivo, del patrimonio del debitore tale da rendergli, ancorché temporaneamente, impossibile l'adempimento delle obbligazioni assunte.

  • Rigettato
    Danni derivanti dall'escussione del Fondo

    La domanda è sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e di specifica quantificazione. Nessuna prova è stata fornita riguardo all'esistenza di una segnalazione a sofferenza e ai danni subiti. La legittimità della condotta del Gestore che ha avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo è stata confermata.

  • Rigettato
    Richiesta di rimessione in bonis

    La rimessione in termini è ingiustificata, attesa l'imputabilità dell'inadempimento all'attrice. Costituirebbe una novazione contrattuale, con implicazioni sulla valutazione del merito creditizio e sulla validità della garanzia del Fondo Pubblico, già liquidata.

  • Rigettato
    Segnalazione illegittima alla Centrale Rischi

    Non risulta prodotta la visura della centrale dei rischi, quindi manca la prova dell'esistenza della segnalazione. Il soggetto segnalante è il titolare del credito, che non è parte del giudizio. Di conseguenza, in assenza della prova della condotta, non è possibile entrare nel merito della sussistenza del danno.

  • Rigettato
    Pagamento rate scadute

    La domanda è infondata in virtù del combinato disposto dell'art. 1819 c.c. e delle clausole contrattuali che legittimano la richiesta di pagamento immediato dell'intero debito anche in esito al mancato pagamento di una sola rata. L'insolvenza, che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione, non postula necessariamente un assoluto e definitivo dissesto economico del debitore, essendo sufficiente una situazione di sbilancio, anche se non definitivo, del patrimonio del debitore tale da rendergli, ancorché temporaneamente, impossibile l'adempimento delle obbligazioni assunte.

  • Accolto
    Difetto di titolarità del credito e di legittimazione passiva

    Il contratto di finanziamento è stato sottoscritto tra l'attrice e la società CP_10, che agisce quale mandataria dei prestatori mutuanti. La circostanza che CP_1 abbia agito in via stragiudiziale per il recupero del credito non è sufficiente a far riconoscere in capo ad essa la titolarità del rapporto, avendo la stessa agito per la mandante. La società Controparte_2 è totalmente estranea al rapporto.

  • Accolto
    Rigetto delle domande attoree in quanto infondate

    La domanda attorea è infondata in virtù del combinato disposto dell'art. 1819 c.c. e delle clausole contrattuali richiamate. Né può applicarsi l'art. 40 comma 2 TUB, trattandosi di semplice finanziamento non garantito da ipoteca. Quanto ai presupposti dell'art. 1186 c.c., l'insolvenza che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione, non postula necessariamente un assoluto e definitivo dissesto economico del debitore essendo sufficiente una situazione di sbilancio, anche se non definitivo, del patrimonio del debitore tale da rendergli, ancorché temporaneamente, impossibile l'adempimento delle obbligazioni assunte, ed il sequestro di tutti i beni e ricchezze rientra perfettamente in questa definizione.

  • Rigettato
    Domanda di condanna per lite temeraria

    Non sussistono i presupposti della lite temeraria in quanto manca la prova del danno di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. e la prova dell'artefazione per l'applicazione della sanzione pubblica di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ed essendo il comma 2 dell'art. 96 c.p.c. inapplicabile al caso di specie.

  • Accolto
    Rigetto delle domande attoree perché infondate

    La domanda attorea è infondata in virtù del combinato disposto dell'art. 1819 c.c. e delle clausole contrattuali richiamate. La segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi è corretta in quanto il soggetto segnalante è il titolare del credito, che non è parte del giudizio. Manca la prova dell'esistenza della segnalazione. Nessuna prova è stata fornita riguardo all'esistenza di una segnalazione a sofferenza e ai danni subiti.

  • Rigettato
    Diritto di essere manlevato dalle società convenute

    La domanda è inammissibile in quanto nessuna esecuzione forzata è cominciata e l'avvio della procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo è avvenuta legittimamente. La domanda di risarcimento danni è sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e di specifica quantificazione. L'ingiustizia del danno è ravvisabile solo se l'azione esecutiva è illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9943
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9943
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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