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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 18322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18322 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17102/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice
dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17102/2024 promosso da
Parte 1 nato in [...] il [...] (CUI C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv.
Iacopo Maria Pitorri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Mascagni, n. 186
- ricorrente -
contro in persona del Ministro pro tempore, Controparte 1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12 resistente -
Con ricorso depositato il 22.04.2024, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del
18.03.2024, notificato il 18.04.2024, con il quale il Questore di Latina ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, avanzata in data 02.02.2023. Il Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere sfavorevole del
24.07.2023 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma, la quale ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. n.
286/1998.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 04.10.2024, sostenendo la legittimità del proprio agere alla luce del parere della Commissione Territoriale, ritenuto vincolante, e pertanto chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Il Giudice delegato, non ravvisando le gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha rigettato la relativa istanza e ha fissato udienza per il giorno 16.10.2024, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. All'esito, la causa deve intendersi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve confermarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che, nella specie, appare rispettato (il ricorso è stato depositato il 22.04.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 18.04.2024).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. n.
130/2020, convertito con legge n. 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.03.2023, entrato in vigore l'11.03.2023, convertito con modificazioni con legge n. 50 del
5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs.
286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame avviato con domanda del
02.02.2023 secondo quanto previsto dall'art. 7, c. del citato decreto, secondo il quale: "Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente").
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. n. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che "[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6",
e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che "[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", precisando che "[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali
CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di UR è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva,
e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di "vita familiare", attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di "vita privata" come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019,
14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, la documentazione in atti dimostra che, dopo aver abbandonato il Paese d'origine ed essersi definitivamente stabilito in Italia, il ricorrente ha intrapreso un percorso di inserimento nel tessuto sociale del nuovo Paese, in particolare sotto il profilo lavorativo, conquistando una posizione lavorativa e dunque economica stabile, tuttora in corso: infatti, come dimostrano il contratto e le buste paga versate in atti, dal
17.07.2024 egli lavora regolarmente come pulitore in virtù di contratto che, sebbene ancora a tempo determinato, è già stato prorogato una volta per la significativa durata di diversi mesi sino alla fine dell'anno corrente, e mostra pertanto la concreta prospettiva di proseguire anche oltre l'attuale scadenza, dato il rapporto di fiducia che si è nel frattempo evidentemente instaurato con il datore di lavoro. La retribuzione garantita dall'attuale occupazione (dimostrata dalle buste paga in atti) consente al ricorrente di provvedere a tutte le proprie esigenze. Egli dispone inoltre di una sistemazione abitativa stabile, come documentato in fase amministrativa (cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato ove si legge che "il richiedente è in Italia da 7 anni, ma, al di là della situazione abitativa, non presenta elementi di integrazione"). Tutto ciò detto, risulta evidente come il ricorrente svolga ormai la propria intera vita privata in Italia in via stabile ed esclusiva, avendo intrapreso sul territorio nazionale un percorso di inserimento con risultati positivi soprattutto dal punto di vista professionale, riuscendo a conquistarsi del tutto autonomamente le proprie opportunità, sino al raggiungimento di una propria sicurezza alloggiativa, lavorativa ed economica. Tale situazione mostra la prospettiva di mantenersi nel tempo e anzi di migliorare ulteriormente, anche in considerazione della giovane età del ricorrente (ventisei anni).
Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di
UR (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera,
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Per 1 c.
Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha stabilmente abbandonato da lunghissimo tempo e in cui non disporrebbe di mezzi di sostentamento né di significativi legami. La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato con le proprie forze nel nuovo Paese e gli consente di continuare a provvedere alle proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: annulla il provvedimento del Questore di Latina del 18.03.2024, notificato il 18.04.2024, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a Parte 1 nato in [...] il [...] (CUI 05BQYJH),
e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice
dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17102/2024 promosso da
Parte 1 nato in [...] il [...] (CUI C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv.
Iacopo Maria Pitorri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Mascagni, n. 186
- ricorrente -
contro in persona del Ministro pro tempore, Controparte 1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12 resistente -
Con ricorso depositato il 22.04.2024, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del
18.03.2024, notificato il 18.04.2024, con il quale il Questore di Latina ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, avanzata in data 02.02.2023. Il Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere sfavorevole del
24.07.2023 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma, la quale ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. n.
286/1998.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 04.10.2024, sostenendo la legittimità del proprio agere alla luce del parere della Commissione Territoriale, ritenuto vincolante, e pertanto chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Il Giudice delegato, non ravvisando le gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha rigettato la relativa istanza e ha fissato udienza per il giorno 16.10.2024, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. All'esito, la causa deve intendersi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve confermarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che, nella specie, appare rispettato (il ricorso è stato depositato il 22.04.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 18.04.2024).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. n.
130/2020, convertito con legge n. 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.03.2023, entrato in vigore l'11.03.2023, convertito con modificazioni con legge n. 50 del
5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs.
286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame avviato con domanda del
02.02.2023 secondo quanto previsto dall'art. 7, c. del citato decreto, secondo il quale: "Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente").
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. n. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che "[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6",
e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che "[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", precisando che "[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali
CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di UR è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva,
e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di "vita familiare", attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di "vita privata" come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019,
14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, la documentazione in atti dimostra che, dopo aver abbandonato il Paese d'origine ed essersi definitivamente stabilito in Italia, il ricorrente ha intrapreso un percorso di inserimento nel tessuto sociale del nuovo Paese, in particolare sotto il profilo lavorativo, conquistando una posizione lavorativa e dunque economica stabile, tuttora in corso: infatti, come dimostrano il contratto e le buste paga versate in atti, dal
17.07.2024 egli lavora regolarmente come pulitore in virtù di contratto che, sebbene ancora a tempo determinato, è già stato prorogato una volta per la significativa durata di diversi mesi sino alla fine dell'anno corrente, e mostra pertanto la concreta prospettiva di proseguire anche oltre l'attuale scadenza, dato il rapporto di fiducia che si è nel frattempo evidentemente instaurato con il datore di lavoro. La retribuzione garantita dall'attuale occupazione (dimostrata dalle buste paga in atti) consente al ricorrente di provvedere a tutte le proprie esigenze. Egli dispone inoltre di una sistemazione abitativa stabile, come documentato in fase amministrativa (cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato ove si legge che "il richiedente è in Italia da 7 anni, ma, al di là della situazione abitativa, non presenta elementi di integrazione"). Tutto ciò detto, risulta evidente come il ricorrente svolga ormai la propria intera vita privata in Italia in via stabile ed esclusiva, avendo intrapreso sul territorio nazionale un percorso di inserimento con risultati positivi soprattutto dal punto di vista professionale, riuscendo a conquistarsi del tutto autonomamente le proprie opportunità, sino al raggiungimento di una propria sicurezza alloggiativa, lavorativa ed economica. Tale situazione mostra la prospettiva di mantenersi nel tempo e anzi di migliorare ulteriormente, anche in considerazione della giovane età del ricorrente (ventisei anni).
Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di
UR (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera,
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Per 1 c.
Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha stabilmente abbandonato da lunghissimo tempo e in cui non disporrebbe di mezzi di sostentamento né di significativi legami. La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato con le proprie forze nel nuovo Paese e gli consente di continuare a provvedere alle proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: annulla il provvedimento del Questore di Latina del 18.03.2024, notificato il 18.04.2024, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a Parte 1 nato in [...] il [...] (CUI 05BQYJH),
e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli